Regolamento interno dell'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative del 26 febbraio 2018
L'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn), visto l'articolo 77 capoverso 3 della legge federale del 25 settembre 20151 sulle attività informative (LAIn); visto l'articolo 3 dell'ordinanza del 16 agosto 20172 concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn), decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1
Organizzazione
L'AVI-AIn è composta dal capo, dai responsabili delle verifiche e dall'office management.
1
2
Il capo è l'istanza di decisione finale in seno all'AVI-AIn.
3
Il capo designa un suo sostituto tra i responsabili delle verifiche.
Art. 2
Periti
L'AVI-AIn può ricorrere a periti svizzeri o stranieri, in particolare per l'accertamento approfondito di questioni giuridiche o tecniche.
1
I periti sottostanno al segreto d'ufficio e alle prescrizioni in materia di protezione delle informazioni.
2
Art. 3
Finanze
1
Il capo è responsabile del preventivo e del consuntivo.
2
Egli disciplina le competenze in materia di finanze e di firma.
1 2
RS 121 RS 121.3
2018-0863
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Art. 4
FF 2018
Gestione dei rischi
L'AVI-AIn mette in atto una gestione dei rischi secondo i criteri della Gestione dei rischi Confederazione.
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2
La protezione delle informazioni rientra nella gestione dei rischi.
Art. 5
Archiviazione dei documenti
I documenti elettronici che servono all'adempimento dei compiti sono gestiti all'occorrenza in un archivio comune.
Art. 6
Flusso di informazioni provenienti dalle attività informative
L'AVI-AIn comunica di volta in volta agli organi sottoposti a verifica quali prodotti e risultati le devono essere consegnati spontaneamente l'anno successivo.
Sezione 2: Personale Art. 7
Indipendenza e astensione
Se un collaboratore dell'AVI-AIn non è indipendente nei confronti di un oggetto, di un organo o di una persona sottoposti a verifica o se potrebbe sorgere il dubbio di una mancanza di indipendenza, tale collaboratore deve astenersi dalla verifica.
1
I collaboratori possono ricevere e acquisire informazioni che non sono in diretta relazione con una verifica prevista.
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3
L'AVI-AIn elabora direttive comportamentali.
Art. 8
Formazione e formazione continua
I collaboratori comunicano al capo le proprie necessità ed esigenze in termini di formazione e di formazione continua.
1
Il capo può obbligare i collaboratori a frequentare formazioni e formazioni continue.
2
Le informazioni rilevanti fornite nell'ambito di formazioni e formazioni continue sono comunicate sinteticamente agli altri collaboratori.
3
Sezione 3: Metodi di lavoro Art. 9
Piano delle verifiche
Il capo coordina il piano delle verifiche annuale con la Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCG) e l'Autorità di controllo indipendente per l'esplorazione radio e l'esplorazione dei segnali via cavo (ACI).
1
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FF 2018
Egli informa gli organi che devono essere sottoposti a verifica e gli altri partner di cui all'articolo 14 capoverso 4 OVAIn in merito al piano delle verifiche nel rispetto delle prescrizioni in materia di protezione delle informazioni.
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Egli può informare i cittadini in merito agli aspetti centrali del piano delle verifiche.
3
4
Egli può ordinare o approvare modifiche al piano delle verifiche.
5
Egli può ordinare in qualsiasi momento verifiche senza preavviso.
Art. 10
Svolgimento della verifica
1
Il capo designa per ogni verifica un responsabile principale della verifica.
2
Le verifiche sono svolte di regola a due.
3
I responsabili della verifica acquisiscono le informazioni necessarie.
4
Essi documentano gli atti di verifica.
Art. 11
Conclusione della verifica
L'AVI-AIn consegna agli organi sottoposti a verifica una bozza del rapporto della verifica, di regola al più tardi dopo tre mesi dall'ultimo atto di verifica.
1
Gli organi sottoposti a verifica possono esprimere in forma scritta o orale il proprio parere in merito. Il contenuto dei pareri è integrato nel rapporto.
2
L'AVI-AIn redige il rapporto definitivo destinato al capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) tenendo conto dei pareri ricevuti. La DelCG prende atto del rapporto. L'ACI prende atto del rapporto per quanto esso sia rilevante per la sua attività.
3
Il capo decide se inviarlo ad altri eventuali destinatari di cui all'articolo 14 capoverso 4 OVAIn.
4
L'AVI-AIn può svolgere un colloquio finale con gli organi sottoposti a verifica per la redazione del rapporto definitivo.
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Art. 12
Raccomandazioni
L'AVI-AIn verifica l'effettiva attuazione delle raccomandazioni da parte dei servizi e degli organi verificati.
Sezione 4: Contatti con altri organi Art. 13
Contatti con gli organi politici e con il DDPS
Il capo dell'AVI-AIn o il suo sostituto è responsabile dei contatti con la DelCG, con altri organi politici e con il DDPS.
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FF 2018
Ai colloqui con il capo del DDPS riguardanti i rapporti delle verifiche partecipano di regola il capo dell'AVI-AIn o il suo sostituto nonché il responsabile principale della verifica.
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Art. 14
Contatti con altri organi della Confederazione
Il capo provvede affinché vi siano scambi regolari segnatamente con gli organi seguenti: 1
a.
l'ACI;
b.
l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza;
c.
il Controllo federale delle finanze;
d.
il Tribunale amministrativo federale;
e.
l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;
f.
la Revisione interna del DDPS.
I responsabili delle verifiche comunicano al capo le informazioni che potrebbero essere d'interesse per altri organi.
2
Art. 15
Coordinamento con le autorità di vigilanza cantonali
Per verifiche concernenti gli organi d'esecuzione cantonali dev'essere informata previamente l'autorità di vigilanza cantonale competente.
Art. 16
Contatti con organi esteri
L'AVI-AIn cura i contatti con organi di vigilanza esteri al fine di ottenere informazioni per la propria attività di verifica.
Sezione 5: Relazioni pubbliche Art. 17
Relazioni pubbliche e contatti con i media
Il capo stabilisce la competenza per le domande da parte dei media e per i contatti con gli stessi.
1
2
L'AVI-AIn ha un proprio sito Internet.
Art. 18
Rapporto sulle attività di verifica
Il rapporto sulle attività dell'AVI-AIn è redatto ogni anno entro la fine di marzo ed è pubblicato (per la prima volta a fine marzo 2019).
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Gli aspetti centrali delle attività di verifica possono essere pubblicati anche separatamente dal rapporto annuale.
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Art. 19
FF 2018
Rapporti delle verifiche
I singoli rapporti delle verifiche sono classificati, secondo il loro contenuto, conformemente alle prescrizioni in materia di protezione delle informazioni.
Sezione 6: Entrata in vigore Art. 20 Il presente regolamento interno entra in vigore il 15 marzo 2018.
26 febbraio 2018
Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative: Thomas Fritschi
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