Legge federale sul Progetto fiscale 17

Disegno

(PF17) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 marzo 20181, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 3 ottobre 20032 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri Art. 3 cpv. 3, secondo e terzo periodo ... Per la sostanza delle persone fisiche considera solo la crescita. Per gli utili delle persone giuridiche tiene conto del diverso sfruttamento fiscale rispetto al reddito e alla sostanza delle persone fisiche; distingue in particolare tra l'utile secondo l'articolo 24b della legge federale del 14 dicembre 19903 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e gli altri utili.

3

Art. 23a

Disposizioni transitorie della modifica del ...

Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della modifica del ... il Consiglio federale continua a tenere conto dello statuto fiscale speciale delle persone giuridiche secondo l'articolo 28 capoversi 2­4 LAID4 del diritto previgente. In questo periodo l'utile determinante è calcolato conformemente all'articolo 3 capoverso 3 della presente legge nella versione applicabile fino all'entrata in vigore della presenta modifica. Per il calcolo si applicheranno i fattori beta dell'anno di riferimento 2020. Gli utili ponderati con i fattori beta confluiscono nel calcolo del potenziale di 1

1 2 3 4

FF 2018 2079 RS 613.2 RS 642.14 RU 1991 1256, 1998 669

2018-0201

2209

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FF 2018

risorse dei relativi anni di riferimento; a partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore l'entità di tali utili è ridotta di un quinto all'anno.

Questo metodo di calcolo è utilizzato anche quando la persona giuridica ha rinunciato volontariamente allo statuto fiscale speciale dopo il 31 dicembre 2016.

2

Dal quinto all'undicesimo anno di riferimento successivo all'entrata in vigore della presente modifica il Consiglio federale può introdurre soglie minime e massime per i fattori con i quali gli utili delle persone giuridiche sono considerati nel calcolo del potenziale di risorse secondo l'articolo 3 capoverso 3.

3

In questi anni la dotazione minima perseguita ai sensi dell'articolo 6 capoverso 3 si basa sulle risorse determinanti nel quarto anno successivo all'entrata in vigore della modifica. A tal fine, la Confederazione versa ai Cantoni interessati contributi complementari annui di 180 milioni di franchi.

4

2. Legge federale del 14 dicembre 19905 sull'imposta federale diretta Ingresso visti gli articoli 128 e 129 della Costituzione federale6, Art. 18b cpv. 1 I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 70 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

1

Art. 20 cpv. 1bis I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (compresi le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 70 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

1bis

5 6

RS 642.11 RS 101

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Art. 20a cpv. 1 lett. b È considerato reddito da sostanza mobiliare ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettera c anche: 1

b.

il ricavo del trasferimento di una partecipazione al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un'impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, se il totale della controprestazione ricevuta supera la somma del valore nominale della partecipazione trasferita, degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi di cui all'articolo 20 capoverso 3; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.

Art. 58 cpv. 1 lett. c, secondo periodo Abrogato Art. 61a

Dichiarazione di riserve occulte all'inizio dell'assoggettamento

Se all'inizio dell'assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, questi non sottostanno all'imposta sull'utile. Non è possibile dichiarare le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa costituite mediante partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale oppure all'utile e alle riserve di un'altra società.

1

Quale inizio dell'assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dall'estero in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati in Svizzera, la fine dell'esenzione fiscale secondo l'articolo 56 nonché il trasferimento in Svizzera della sede o dell'amministrazione effettiva.

2

Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l'aliquota applicata a fini fiscali agli ammortamenti dei valori patrimoniali interessati.

3

Il valore aggiunto generato internamente che è stato dichiarato deve essere ammortizzato entro dieci anni.

4

Art. 61b

Imposizione di riserve occulte alla fine dell'assoggettamento

In caso di cessazione dell'assoggettamento, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono imponibili.

1

Quale fine dell'assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dalla Svizzera in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati all'estero, il passaggio all'esenzione fiscale secondo l'articolo 56 nonché il trasferimento all'estero della sede o dell'amministrazione effettiva.

2

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Art. 196 cpv. 1 e 1bis I Cantoni versano alla Confederazione il 78,8 per cento delle imposte incassate, delle multe inflitte e incassate per sottrazione d'imposta o violazione di obblighi procedurali, come anche degli interessi riscossi.

1

Essi tengono conto in maniera adeguata degli effetti sui Comuni dell'abrogazione degli articoli 28 capoversi 2­5 e 29 capoverso 2 lettera b della legge federale del 14 dicembre 19907 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni.

1bis

3. Legge federale del 14 dicembre 19908 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Titolo Concerne soltanto il testo tedesco Art. 7 cpv. 1, terzo e quarto periodo ... I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (compresi le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 70 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. I Cantoni possono prevedere un'imposizione superiore.

1

Art. 7a cpv. 1 lett. b È considerato reddito imponibile della sostanza ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 anche: 1

b.

7 8

il ricavo del trasferimento di una partecipazione al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa dal patrimonio privato a quello commerciale di un'impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, se il totale della controprestazione ricevuta supera la somma del valore nominale della partecipazione trasferita, degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi di cui all'articolo 7b; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.

RU 1991 1256, 1998 669 RS 642.14

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Art. 8 cpv. 2quinquies I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 70 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. I Cantoni possono prevedere un'imposizione superiore. L'imposizione parziale degli utili conseguiti con l'alienazione è concessa soltanto se i diritti di partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell'impresa di persone.

2quinquies

Art. 8a

Redditi da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente

Ai redditi da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente si applicano per analogia gli articoli 24a e 24b.

Art. 10a

Deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente

Alla deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente si applica per analogia l'articolo 25a.

Art. 14 cpv. 3, secondo periodo ... I Cantoni possono prevedere una riduzione dell'imposta per la sostanza ascrivibile ai diritti di cui all'articolo 8a.

3

Art. 24 cpv. 3bis, primo periodo, e 3quater, secondo periodo Qualora una società di capitali o una società cooperativa trasferisca una partecipazione a una società estera del medesimo gruppo, l'imposizione della differenza tra il valore determinante per l'imposta sull'utile e il valore venale della partecipazione è rinviata. ...

3bis

... Rimane salvo il trasferimento a una filiale svizzera secondo il capoverso 3 lettera d.

3quater

Art. 24a 1

a.

9

Brevetti e diritti analoghi: definizioni

Sono considerati brevetti: i brevetti secondo la Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo, nella versione riveduta del 29 novembre 20009, con designazione «Svizzera»;

RS 0.232.142.2

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2

b.

i brevetti secondo la legge del 25 giugno 195410 sui brevetti;

c.

i brevetti esteri che corrispondono ai brevetti di cui alle lettere a o b.

FF 2018

Sono considerati diritti analoghi: a.

i certificati protettivi complementari secondo la legge del 25 giugno 1954 sui brevetti e la loro proroga;

b.

le topografie protette secondo la legge del 9 ottobre 199211 sulle topografie;

c.

le varietà vegetali protette secondo la legge del 20 marzo 197512 sulla protezione delle novità vegetali;

d.

i documenti protetti secondo la legge federale del 15 dicembre 200013 sugli agenti terapeutici;

e.

le relazioni alle quali si applica la protezione in virtù di disposizioni di esecuzione della legge del 29 aprile 199814 sull'agricoltura;

f.

i diritti esteri che corrispondono ai diritti di cui alle lettere a­e.

Art. 24b

Brevetti e diritti analoghi: imposizione

Su richiesta del contribuente, l'utile netto da brevetti e diritti analoghi è considerato nel rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo ammesse e le spese di ricerca e sviluppo complessive per ogni brevetto o diritto analogo (quoziente Nexus) con una riduzione del 90 per cento nel calcolo dell'utile netto imponibile. I Cantoni possono prevedere una riduzione inferiore.

1

L'utile netto da brevetti e diritti analoghi compresi nei prodotti è determinato diminuendo l'utile netto derivante da ciascun prodotto del sei per cento dei costi attribuiti a ciascun prodotto nonché del compenso per l'uso del marchio.

2

Se l'utile netto da brevetti e diritti analoghi è imposto per la prima volta ad un'aliquota ridotta, le spese di ricerca e sviluppo già considerate in periodi fiscali precedenti come pure un'eventuale deduzione secondo l'articolo 25a sono addizionate all'utile netto imponibile. Deve essere costituita una riserva occulta imposta di entità pari all'importo addizionato. I Cantoni possono garantire questa imposizione con altre modalità entro un periodo di cinque anni.

3

Il Consiglio federale emana disposizioni complementari, in particolare per quanto riguarda: 4

10 11 12 13 14

a.

il calcolo dell'utile netto da brevetti e diritti analoghi imponibile ad un'aliquota ridotta, segnatamente i quozienti Nexus;

b.

l'applicazione della regolamentazione a prodotti che presentano solo lievi differenze e si fondano sui medesimi brevetti e diritti analoghi;

c.

gli obblighi di documentazione; RS 232.14 RS 231.2 RS 232.16 RS 812.21; RU 2017 2745 RS 910.1

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d.

l'inizio e la fine dell'imposizione ad aliquota ridotta; e

e.

il trattamento fiscale delle perdite derivanti da brevetti e diritti analoghi.

Art. 24c

Dichiarazione di riserve occulte all'inizio dell'assoggettamento

Se all'inizio dell'assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, questi non sottostanno all'imposta sull'utile. Non è possibile dichiarare le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa costituite mediante partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale oppure all'utile e alle riserve di un'altra società.

1

Quale inizio dell'assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dall'estero in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati in Svizzera, la fine dell'esenzione fiscale secondo l'articolo 23 capoverso 1 nonché il trasferimento in Svizzera della sede o dell'amministrazione effettiva.

2

Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l'aliquota applicata a fini fiscali agli ammortamenti dei valori patrimoniali interessati.

3

Il valore aggiunto generato internamente che è stato dichiarato deve essere ammortizzato entro dieci anni.

4

Art. 24d

Imposizione di riserve occulte alla fine dell'assoggettamento

In caso di cessazione dell'assoggettamento, le riserve occulte non imposte esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono imponibili.

1

Quale fine dell'assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dalla Svizzera in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati all'estero, il passaggio all'esenzione fiscale secondo l'articolo 23 capoverso 1 nonché il trasferimento all'estero della sede o dell'amministrazione effettiva.

2

Art. 25a

Ulteriore deduzione delle spese di ricerca e sviluppo

Su richiesta, i Cantoni possono permettere la deduzione delle spese di ricerca e sviluppo sostenute in Svizzera direttamente dal contribuente o indirettamente da terzi in ragione di un importo che supera del 50 per cento al massimo le spese di ricerca e sviluppo giustificate dall'uso commerciale.

1

Per ricerca e sviluppo si intende la ricerca scientifica e l'innovazione fondata sulla ricerca di cui all'articolo 2 della legge federale del 14 dicembre 201215 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

2

15

RS 420.1

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3

FF 2018

Una deduzione superiore è ammessa per: a.

le spese per il personale direttamente imputabili alla ricerca e allo sviluppo, a cui si aggiunge un supplemento pari al 35 per cento di queste spese, fino a concorrenza delle spese complessive del contribuente;

b.

l'80 per cento delle spese per le attività di ricerca e sviluppo fatturate da terzi.

Se la persona che ha conferito il mandato di ricerca e sviluppo ha diritto alla relativa deduzione, il mandatario non può farla valere.

4

Art. 25b

Limitazione dello sgravio fiscale

La riduzione fiscale complessiva secondo gli articoli 24b capoversi 1 e 2 nonché 25a non può eccedere il 70 per cento dell'utile imponibile prima della compensazione delle perdite, escludendo il ricavo netto delle partecipazioni conformemente all'articolo 28 capoversi 1 e 1bis, e prima dell'applicazione delle riduzioni.

1

2

I Cantoni possono prevedere una riduzione inferiore.

Le singole riduzioni e la riduzione fiscale complessiva non possono comportare un riporto delle perdite.

3

Art. 28 cpv. 2­5 Abrogati Art. 29 cpv. 2 lett. b e 3 2

Il capitale proprio imponibile consiste: b.

Abrogata

I Cantoni possono prevedere una riduzione dell'imposta per il capitale proprio ascrivibile ai diritti di partecipazione secondo l'articolo 28 capoverso 1 e ai brevetti e diritti analoghi secondo l'articolo 24a.

3

Art. 72y

Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del ...

I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica degli articoli 7 capoverso 1 terzo e quarto periodo, 7a capoverso 1 lettera b, 8 capoverso 2quinquies, 8a, 10a, 14 capoverso 3 secondo periodo, 24 capoversi 3bis primo periodo e 3quater secondo periodo, 24a­24d, 25a, 25b, 28 capoversi 2­5, 29 capoversi 2 lettera b e 3 nonché 78g entro la data dell'entrata in vigore definitiva della modifica del ... .

1

A partire da questo termine le disposizioni di cui al capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad esse contrario. In tal caso il Governo cantonale emana le necessarie disposizioni provvisorie.

2

I Cantoni possono adeguare la loro legislazione all'articolo 78g capoversi 1 e 2 entro una data anteriore.

3

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Art. 78g

FF 2018

Disposizioni transitorie della modifica del ...

Se una persona giuridica è stata imposta conformemente all'articolo 28 capoversi 2­4 del diritto anteriore, le riserve occulte esistenti al termine di questa imposizione, compreso il valore aggiunto generato internamente, in caso di realizzazione sono imposti separatamente entro cinque anni se sino a quel momento non erano imponibili.

1

L'importo delle riserve occulte fatte valere dalla persona giuridica, compreso il valore aggiunto generato internamente, è stabilito dall'autorità di tassazione mediante decisione.

2

Gli ammortamenti di riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, che sono stati dichiarati al termine dell'imposizione conformemente all'articolo 28 capoversi 2­4 del diritto anteriore, sono considerati nel calcolo della limitazione dello sgravio fiscale di cui all'articolo 25b.

3

4. Legge federale del 22 giugno 195116 concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione Art. 2 cpv. 1 lett. g 1

Il Consiglio federale può segnatamente: g.

stabilire le condizioni alle quali uno stabilimento d'impresa in Svizzera di un'impresa estera assoggettato all'imposta sull'utile ordinaria sia a livello di imposta federale diretta sia a livello di imposte cantonali e comunali può chiedere il computo globale d'imposta per i redditi provenienti da uno Stato terzo gravati da imposte non recuperabili.

5. Legge federale del 24 marzo 200617 sugli assegni familiari Art. 5 cpv. 1 e 2 1

L'assegno per i figli ammonta ad almeno 230 franchi mensili.

2

L'assegno di formazione ammonta ad almeno 280 franchi mensili.

16 17

RS 672.2 RS 836.2

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Gli articoli 72y capoverso 3 e 78g capoversi 1 e 2 della legge federale del 14 dicembre 199018 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni entrano in vigore il giorno successivo a quello in cui: 2

3

a.

il termine di referendum è decorso infruttuosamente; o

b.

la legge è stata accettata in votazione popolare.

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle altre disposizioni.

18

RS 642.14

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