14.307/14.316

Iniziative cantonali Iv. Ct. ZG. Ripristino della sovranità cantonale su questioni elettorali. Modifica della Costituzione federale / Iv. Ct. UR. Sovranità in materia elettorale Rapporto del 16 novembre 2017 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati Parere del Consiglio federale del 17 gennaio 2018

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 16 novembre 20171 concernente le iniziative cantonali 14.307 «Ripristino della sovranità cantonale su questioni elettorali. Modifica della Costituzione federale» e 14.316 «Sovranità in materia elettorale».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

17 gennaio 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Parere 1

Situazione iniziale

Il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) dà seguito a due iniziative cantonali: «Ripristino della sovranità cantonale su questioni elettorali. Modifica della Costituzione federale» (14.307), depositata il 28 marzo 2014 dal Cantone di Zugo, e «Sovranità in materia elettorale» (14.316), depositata il 7 luglio 2014 dal Cantone di Uri. Il 23 giugno 2015, la CIP-S ha deciso di dare seguito alle due iniziative. Il 5 novembre 2015 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha proposto di non dar seguito alle due iniziative. Scostandosi dalla proposta, il Consiglio nazionale ha deciso il 18 marzo 2016 di dare seguito alle due iniziative e le ha trasmesse alla CIP-S. Il 16 novembre 2017 la Commissione ha adottato il relativo progetto di modifica costituzionale.

In applicazione dell'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento2, la CIP-S ha chiesto al Consiglio federale, con lettera del 21 novembre 2017, di esprimersi sul progetto.

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Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale comprende le richieste formulate dalla Commissione che mirano a salvaguardare il margine di manovra dei Cantoni nell'ambito delle procedure elettorali. Contemporaneamente reputa importante che, quando è chiamato ad esprimersi in merito a una procedura elettorale cantonale, il Tribunale federale possa applicare i principi costituzionali della garanzia dei diritti politici (art. 34 cpv. 2 Cost.) e dell'uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.). Sul piano giuridico un sistema elettorale deve soddisfare questo standard minimo. Esso deve però anche essere negoziato politicamente e adeguato alle esigenze locali.

Con la sua interpretazione degli articoli 34 capoverso 2 e 8 capoverso 1 della Costituzione federale il Tribunale federale attribuisce fondamentale importanza al principio dell'equivalenza dell'influsso dei voti sull'esito della votazione e si impegna a fare in modo che esso venga rispettato. I Cantoni possono operare in vari modi per evitare che nelle procedure di elezione fondate sul sistema proporzionale non venga superato il quorum naturale del 10 %. In vista delle prossime elezioni, ad esempio, il Cantone di Neuchâtel ha deciso di istituire un circondario unico e ha adottato alcune regole per garantire un'adeguata rappresentanza delle regioni. Il Cantone di Sciaffusa ha dal canto suo deciso di non modificare alcun circondario elettorale e di introdurre il sistema biproporzionale detto «doppio Pukelsheim».

Nella sua giurisprudenza il Tribunale federale ha però limitato in modo sempre più consistente l'autonomia che la Costituzione conferisce ai Cantoni per quanto concerne l'impostazione e la scelta del sistema elettorale. Ad esempio, attualmente nell'ambito del sistema di voto proporzionale, non accetta praticamente più che si 2

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possa derogare alla regola del quorum massimo del 10 per cento a causa di peculiarità locali. Inoltre è giunto alla conclusione che, nell'ambito di elezioni parlamentari, i sistemi elettorali maggioritari o misti possono essere utilizzati unicamente in determinate situazioni (ad esempio nei casi in cui i circondari elettorali beneficiano di una grande autonomia oppure nelle situazioni in cui i partiti politici assumono scarsa importanza).

Il Consiglio federale constata che dalla procedura di consultazione non è emerso alcun fronte consensuale favorevole oppure contrario al progetto commissionale.

17 Cantoni si sono pronunciati a favore della proposta della maggioranza oppure della minoranza commissionale, mentre 9 Cantoni hanno respinto entrambe le proposte. Fra i partiti rappresentati nelle Camere federali cinque hanno respinto il progetto, uno ha accolto il progetto della maggioranza e uno quello della minoranza commissionale. La maggior parte delle organizzazioni che hanno risposto alla consultazione si sono espresse a favore della proposta della maggioranza.

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Proposte del Consiglio federale

Dopo aver esaminato gli argomenti a favore e quelli contrari al progetto della Commissione, il Consiglio federale ha deciso di non presentare una proposta favorevole o contraria al progetto. Secondo il Governo i sistemi elettorali devono poter garantire l'osservanza dei principi fondamentali della democrazia e l'aderenza al contesto storico e sociale della collettività interessata.

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