Decreto federale concernente il credito aggiuntivo e la liberazione parziale dei fondi bloccati della seconda fase della NFTA 1 del 10 giugno 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 16 del decreto del 4 ottobre 19912 sul transito alpino; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 20033, decreta: Art. 1

Credito aggiuntivo

Per la costruzione della Nuova ferrovia transalpina (NFTA) è stanziato un credito aggiuntivo di 900 milioni di franchi. L'importo è attribuito al credito d'opera «Riserve».

Art. 2

Gestione del credito aggiuntivo

Il Consiglio federale gestisce il credito aggiuntivo conformemente all'articolo 3 del decreto dell'8 dicembre 19994 sul finanziamento del transito alpino.

Art. 3

Modifica del diritto vigente

Il decreto federale dell'8 dicembre 19995 sul finanziamento del transito alpino è modificato come segue: Art. 1 Un credito complessivo di 12 600 milioni di franchi, incluse le riserve (prezzo e stato del progetto 1998, senza rincaro, imposta sul valore aggiunto e interessi intercalari) è stanziato per la costruzione della linea ferroviaria transalpina svizzera.

1

2 Conformemente ai decreti del Consiglio federale del 3 luglio 20016 concernente il nuovo indice di rincaro NFTA (IRN), del 21 agosto 20027 sulla liberazione delle riserve e il trasferimento di crediti d'opera e del 27 agosto 20038 sulla liberazione delle riserve e visto il decreto federale del 10 giugno 20049 concernente il credito

1 2 3 4 5 6 7 8 9

RS 101 RS 742.104 FF 2003 5695 FF 2000 136 FF 2000 136 Non pubblicato nel FF.

Non pubblicato nel FF.

Non pubblicato nel FF.

FF 2004 3267

2003-1265

3267

Credito aggiuntivo e liberazione parziale dei fondi bloccati della seconda fase della NFTA 1

aggiuntivo e la liberazione parziale dei fondi bloccati della seconda fase della NFTA 1, il credito complessivo incluse le riserve ammonta a 15 604 milioni di franchi (stato dei prezzi 1998, senza rincaro, imposta sul valore aggiunto e interessi intercalari).

3

Il credito complessivo è così ripartito fra le seguenti opere:

In milioni di franchi

1998 secondo IRN

1a fase liberata

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Sorveglianza del progetto Asse del Lötschberg Asse del San Gottardo Sistemazione Surselva Raccordo della Svizzera orientale Ampliamenti San Gallo ­ Arth-Goldau g. Ampliamenti delle linee della rimanente rete h. Riserve

Totale

2a fase liberata

76 3 789 6 526 123 151

1 403

57

34

230 368

806

11 320

2 243

2a fase bloccata

Credito aggiuntivo liberato

Totale

76 3 789 7 929 123 992

841

91 300 1 141

900

530 2 074

900

15 604

Art. 2 Dai crediti bloccati della seconda fase della NFTA 1 sono liberati 2243 milioni di franchi. Un importo di 1141 milioni di franchi rimane bloccato.

1

Circa 100 milioni di franchi del credito aggiuntivo di 900 milioni di franchi saranno liberati dal Consiglio federale per la costruzione della biforcazione sotterranea della variante "montagna" soltanto se i lavori di costruzione tra il punto di appoggio di Amsteg e il chilometro 98.2 ("punto d'inflessione") potranno iniziare entro il 31 marzo 2005.

2

Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2003

Consiglio nazionale, 10 giugno 2004

Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker

3268