Decreto federale Disegno concernente la Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 giugno 20042, decreta: Art. 1 La Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta) č approvata.

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Il Consiglio federale č autorizzato a ratificarla.

Art. 2 Il presente decreto sottostā al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost).

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RS 101 FF 2004 3301

2004-0407

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Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta). DF

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