04.040 Ottavo rapporto sulla posizione della Svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio d'Europa del 26 maggio 2004

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo l'ottavo rapporto sulla posizione svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio d'Europa, raccomandandovi di prenderne atto.

Conformemente al postulato Reiniger del 1976 (P 76.454), il Consiglio federale deve presentare, all'inizio di ogni legislatura, un nuovo rapporto in merito. Il testo costituisce dunque l'aggiornamento del settimo rapporto del 19 gennaio 2000 (00.003) sul medesimo oggetto.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

26 maggio 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2004-0118

3401

Compendio Con un postulato del 6 ottobre 1976 il consigliere nazionale Reiniger invitava il Consiglio federale a compilare, in apertura di ogni legislatura, un rapporto su tutte le convenzioni del Consiglio d'Europa non ancora ratificate dalla Svizzera. Il Consiglio federale ha dato seguito a questo postulato presentando nel frattempo al Parlamento sette rapporti: il primo il 16 novembre 1977 (FF 1977 III 88; il primo rapporto aggiuntivo il 2 giugno 1980 (FF 1980 II 1269); il terzo rapporto il 22 febbraio 1984 (FF 1984 I 616); il quarto il 24 febbraio 1988 (FF 1988 II 229); il quinto il 18 dicembre 1991 (FF 1992 II 550); il sesto il 29 novembre 1995 (FF 1996 I 389) e il settimo il 19 gennaio 2000 (FF 2000 1024).

Il presente rapporto è stato elaborato per la legislatura 2003­2007 ed è strutturalmente analogo al settimo.

Il testo spiega innanzitutto la politica della Svizzera nei confronti delle convenzioni del Consiglio d'Europa; si sofferma, in particolare su quelle ratificate dopo la pubblicazione dell'ultimo rapporto. In seguito sono descritti, per settori di attività, gli strumenti non ancora ratificati e sono precisate le motivazioni della mancata ratifica. Infine sono stabilite le priorità.

Le seguenti convenzioni, di importanza prioritaria, dovrebbero essere ratificate nel corso della presente legislatura: Il Primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE 009); la Carta europea dell'autonomia locale (STE 122); la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la biomedicina (STE 164) e i relativi protocolli ­ il Protocollo aggiuntivo sul divieto di clonazione di esseri umani (STE 168) e il Protocollo addizionale che disciplina il trapianto di organi e tessuti di origine umana (STE 186); il Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati (STE 167); la Convenzione penale sulla corruzione (STE 173) e il relativo Protocollo aggiuntivo (STE 191); la Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (STE 178); il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati (STE 181);
il Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (STE 182); il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping (STE 188); il Protocollo di emendamento della Convenzione europea per la repressione del terrorismo (STE 190); la Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori (STE 192) e la Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta) (STE 193).

3402

Indice Compendio

3402

1 Introduzione

3408

2 Politica della Svizzera nei confronti delle convenzioni del Consiglio d'Europa

3408

3 Evoluzione successiva all'ultimo rapporto 3.1 Convenzioni prioritarie ratificate 3.2 Altre convenzioni ratificate

3409 3409 3409

4 Convenzioni particolari 3410 4.1 Diritti dell'uomo e bioetica 3410 4.1.1 Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1952) (STE 009) 3410 4.1.2 Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1963) (STE 046) 3411 4.1.3 Carta sociale europea (1961) (STE 035) 3412 4.1.4 Protocollo addizionale alla Carta sociale europea (1988) (STE 128) 3412 4.1.5 Protocollo di emendamento della Carta sociale europea (1991) (STE 142) 3413 4.1.6 Protocollo addizionale alla Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi (1995) (STE 158) 3413 4.1.7 Carta sociale europea riveduta (1996) (STE 163) 3414 4.1.8 Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità umana nei confronti delle applicazioni biologiche e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (1997) (STE 164) 3415 4.1.9 Protocollo addizionale alla Convenzione per i diritti dell'uomo e la biomedicina, concernente il divieto di clonazione dell'essere umano (1998) (STE 168) 3415 4.1.10 Protocollo n° 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (2000) (STE 177) 3416 4.1.11 Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, che disciplina il trapianto di organi e tessuti di origine umana (2002) (STE 186) 3417 4.2 Libera circolazione delle persone 3417 4.2.1 Convenzione europea sul domicilio (1955) (STE 019) 3417 4.3 Relazioni diplomatiche e consolari (privilegi e immunità) 3418 4.3.1 Convenzione europea sulle funzioni consolari (1967) (STE 061) 3418 4.3.2 Protocollo relativo alla protezione dei rifugiati (1967) (STE 061A) 3419 4.3.3 Protocollo in materia di aviazione civile (1967) (STE 061B) 3419 4.4 Diritto pubblico e amministrativo, assistenza amministrativa 3420 4.4.1 Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1963) (STE 043) 3420 3403

4.4.2 Protocollo concernente la modifica della Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1977) (STE 095) 3420 4.4.3 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1977) (STE 096) 3420 4.4.4 Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1992) (STE 149) 3421 4.4.5 Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti amministrativi (1977) (STE 094) 3421 4.4.6 Convenzione europea sull'assunzione all'estero di informazioni e prove in materia amministrativa (1978) (STE 100) 3422 4.4.7 Carta europea dell'autonomia locale (1985) (STE 122) 3422 4.4.8 Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (1988) (STE 127) 3423 4.4.9 Convenzione europea su taluni aspetti internazionali del fallimento (1990) (STE 136) 3423 4.4.10 Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (1992) (STE 144) 3424 4.4.11 Convenzione europea sulla nazionalità (1997) (STE 166) 3425 4.5 Diritto civile 3425 4.5.1 Convenzione relativa ad un sistema d'iscrizione dei testamenti (1972) (STE 077) 3425 4.5.2 Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo (1996) (STE 160) 3426 4.5.3 Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori (2003) (STE 192) 3426 4.6 Diritto delle obbligazioni 3427 4.6.1 Convenzione europea sull'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per gli autoveicoli (1959) (STE 029) 3427 4.6.2 Convenzione sulla responsabilità degli albergatori per gli oggetti recati seco dai viaggiatori (1962) (STE 041) 3428 4.6.3 Accordo per l'applicazione della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale (1962) (STE 042) 3428 4.6.4 Convenzione europea per una normativa uniforme sull'arbitrato (1966) (STE 056) 3429 4.6.5 Convenzione europea sullo stabilimento delle società (1966) (STE 057) 3429 4.6.6 Convenzione europea relativa alle obbligazioni in valuta estera (1967) (STE 060) 3430 4.6.7 Convenzione europea relativa all'opposizione sui titoli al portatore con circolazione internazionale (1970) (STE 072) 3430 4.6.8 Convenzione europea relativa al luogo di pagamento delle obbligazioni monetarie (1972) (STE 075) 3431 4.6.9 Convenzione europea sulla responsabilità civile in caso di danni causati da autoveicoli (1973) (STE 079) 3431

3404

4.6.10 Convenzione europea sulla responsabilità per lesione o morte causate da prodotti (1977) (STE 091) 4.6.11 Convenzione sulle operazioni insider (1988) (STE 130) 4.6.12 Protocollo alla Convenzione sulle operazioni insider (1989) (STE 133) 4.6.13 Convenzione sulla responsabilità civile dei danni causati da attività pericolose per l'ambiente (1993) (STE 150) 4.6.14 Convenzione civile sulla corruzione (1999) (STE 174) 4.7 Diritto penale, assistenza in materia penale ed esecuzione delle pene 4.7.1 Convenzione europea sulla sorveglianza dei condannati o liberati condizionalmente (1964) (STE 051) 4.7.2 Convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali (1986) (STE 052) 4.7.3 Convenzione europea sulla validità internazionale delle sentenze repressive (1970) (STE 070) 4.7.4 Convenzione europea sul rimpatrio dei minori (1970) (STE 071) 4.7.5 Convenzione europea sulla trasmissione delle procedure repressive (1972) (STE 073) 4.7.6 Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (1974) (STE 082) 4.7.7 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale (1978) (STE 099) 4.7.8 Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati (1978) (STE 101) 4.7.9 Accordo relativo al traffico illecito via mare, in applicazione dell'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (1995) (STE 156) 4.7.10 Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati (1997) (STE 167) 4.7.11 Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (1998) (STE 172) 4.7.12 Convenzione penale sulla corruzione (1999) (STE 173) 4.7.13 Protocollo addizionale all'Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria (2001) (STE 179) 4.7.14 Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (2001) (STE 182) 4.7.15 Convenzione sulla cibercriminalità (2001) (STE 185) 4.7.16 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla cibercriminalità concernente gli atti di razzismo e di xenofobia commessi su Internet (2003) (STE 189) 4.7.17 Protocollo che emenda la Convenzione europea per la repressione del terrorismo (2003)
(STE 190) 4.7.18 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione penale sulla corruzione (2003) (STE 191) 4.8 Cultura e sport 4.8.1 Convenzione europea sulle infrazioni relative ai beni culturali (1985) (STE 119)

3432 3432 3433 3433 3434 3434 3434 3435 3435 3436 3437 3437 3438 3438

3439 3439 3440 3441 3441 3442 3442 3443 3444 3444 3445 3445 3405

4.8.2 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping (2002) (STE 188) 4.9 Radiotelevisione 4.9.1 Accordo europeo sullo scambio di programmi mediante telefilm (1958) (STE 027) 4.9.2 Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1960) (STE 034) 4.9.3 Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1965) (STE 054) 4.9.4 Protocollo aggiuntivo al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1974) (STE 081) 4.9.5 Secondo Protocollo aggiuntivo al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1983) (STE 113) 4.9.6 Terzo Protocollo aggiuntivo al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1989) (STE 131) 4.9.7 Convenzione europea sulle questioni di diritto d'autore e dei diritti affini nel quadro della radiodiffusione transfrontaliera via satellite (1994) (STE 153) 4.9.8 Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (2001) (STE 178) 4.9.9 Convenzione sull'informazione e la cooperazione giuridica in materia di servizi della società dell'informazione (2001) (STE 180) 4.9.10 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati (2001) (STE 181) 4.9.11 Convenzione europea relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo (2001) (STE 183) 4.9.12 Protocollo alla Convenzione europea relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo, sulla protezione delle produzioni televisive (2001) (STE 184) 4.10 Sanità pubblica 4.10.1 Accordo sullo scambio di mutilati di guerra tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa ai fini di cura medica (1955) (STE 020) 4.10.2 Accordo tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa sul rilascio, ai mutilati di guerra, militari e civili, di un libretto internazionale di buoni per la riparazione di protesi e apparecchi ortopedici (1962) (STE 040) 4.11 Questioni sociali 4.11.1 Accordo interinale europeo sui regimi di sicurezza sociale per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti con Protocollo aggiuntivo (1953) (STE 012 e STE 012A) 4.11.2 Accordo interinale europeo concernente la sicurezza sociale
nei settori diversi dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità con Protocollo aggiuntivo (1953) (STE 013 e STE 013A) 4.11.3 Convenzione europea di assistenza sociale e sanitaria con Protocollo aggiuntivo (1953) (STE 014 e STE 014A) 3406

3445 3446 3446 3446 3447 3447 3448 3448 3449 3449 3450

3450 3451 3451 3452 3452

3452 3453 3453 3453 3454

4.11.4 Accordo europeo sulla collaborazione medica nel campo dei trattamenti speciali e delle risorse termo-climatiche (1962) (STE 038) 3454 4.11.5 Protocollo al Codice europeo di sicurezza sociale (1964) (STE 048A) 3455 4.11.6 Accordo europeo sul collocamento alla pari (1969) (STE 068) 3455 4.11.7 Convenzione europea di sicurezza sociale e Accordo complementare di applicazione della Convenzione europea di sicurezza sociale (1972) (STE 078 e STE 078A) 3456 4.11.8 Protocollo alla Convenzione europea di sicurezza sociale (1994) (STE 154) 3457 4.11.9 Convenzione europea sullo statuto giuridico del lavoratore migrante (1977) (STE 093) 3457 4.11.10 Codice europeo di sicurezza sociale (riveduto) (1990) (STE 139) 3458 4.11.11 Convenzione europea relativa alla promozione di un servizio volontario transnazionale a lungo termine per i giovani. (2000) (STE 175) 3458 4.12 Protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente 3459 4.12.1 Protocollo che emenda l'accordo europeo sulla limitazione dell'impiego di taluni detersivi nei prodotti di lavatura e pulitura (1983) (STE 115) 3459 4.12.2 Convenzione europea sul paesaggio (2000) (STE 176) 3459 4.12.3 Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta) (2003) (STE 193) 3460

3407

Rapporto 1

Introduzione

Il postulato Reiniger del 6 ottobre 1976 invitava il Consiglio federale a: «...stabilire, all'attenzione dei Consigli legislativi, un rapporto completo sul tema «La Svizzera e le Convenzioni del Consiglio d'Europa», nel quale saranno esaminate le ragioni che inducono il nostro Paese ad aderirvi o a non aderirvi. Occorre poi stabilire un ordine di priorità per quanto concerne le eventuali ratifiche».

Le convenzioni sono il principale strumento giuridico di cui dispone il Consiglio d'Europa. Permettono infatti di concretare i progressi della cooperazione su una base giuridicamente vincolante. Sino ad oggi. il Consiglio d'Europa ha elaborato 195 convenzioni sui temi più diversi, come i diritti umani, la protezione degli animali e la cultura. L'importanza e la portata delle singole convenzioni spazia da quella fondamentale sui diritti dell'uomo sino alle convenzioni che, per mancanza di interesse, non sono mai entrate in vigore.

2

Politica della Svizzera nei confronti delle convenzioni del Consiglio d'Europa

Aderendo al Consiglio d'Europa, la Svizzera si è impegnata, in virtù delle disposizioni dell'articolo 3 degli statuti del Consiglio d'Europa, «a collaborare lealmente ed efficacemente» al perseguimento dell'obiettivo dell'Organizzazione.

Consapevole del fatto che al pari dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, il Consiglio d'Europa è un'organizzazione politica a vocazione paneuropea di cui è membro a pieno diritto, la Svizzera tiene a proseguire la propria cooperazione con il Consiglio d'Europa. È in questo contesto che può prendere posizione e partecipare alla cooperazione europea su un piano di parità con gli altri Paesi membri.

Con l'adesione, la Svizzera si è parimenti impegnata ad aderire, per quanto possibile, alle convenzioni del Consiglio d'Europa e, di conseguenza, partecipa attivamente alla loro elaborazione.

È evidente che non si possono ratificare tutte le convenzioni unicamente per conformarsi a una prassi generale. Occorre, al contrario, esaminare caso per caso se la nostra ratifica è necessaria o giustificata nella prospettiva dell'interesse nazionale, di una cooperazione europea reale ed efficace o anche di una chiara solidarietà con gli altri Stati membri dell'Organizzazione. Nello stesso tempo non si dovrà perdere di vista l'evoluzione del diritto internazionale.

La decisione di non ratificare una convenzione non è mai priva di motivi, che possono essere legati alla forma e al contenuto della convenzione medesima o alla prassi elvetica in materia di ratifica dei trattati internazionali.

Questa prassi, valida ancora oggi, è illustrata nel rapporto di gestione del Consiglio federale del 1988 (pag. 46). Tale rapporto sottolinea, in particolare, che il nostro Consiglio è tenuto a firmare le convenzioni unicamente se ne è prevista la ratifica entro un termine ragionevole. Inoltre, una ratifica è auspicabile solo se la Svizzera è 3408

in grado di mantenere gli impegni assunti, perché il rispetto del diritto internazionale fa parte dei principi dell'ordinamento giuridico svizzero. Ne consegue che tra una convenzione e l'ordinamento giuridico interno non deve sussistere alcuna divergenza che non possa essere coperta da una riserva. Per contro divergenze minori non devono necessariamente impedire una ratifica. Persino le convenzioni non del tutto conformi al diritto interno sono sottoposte per approvazione al Parlamento, se dal loro esame emerge che le lacune esistenti possono essere colmate da disposizioni del trattato direttamente applicabili o, qualora la convenzione non fosse direttamente applicabile, da misure legislative suscettibili di essere adottate in tempo utile. Si deve inoltre sottolineare che, conformemente al nostro sistema federalistico, i Cantoni devono essere consultati nei settori di loro competenza.

Pur considerando le difficoltà descritte qui innanzi, ci sforziamo di adottare un atteggiamento di grande apertura nei confronti delle convenzioni del Consiglio d'Europa.

3

Evoluzione successiva all'ultimo rapporto

3.1

Convenzioni prioritarie ratificate

Dalla pubblicazione del settimo rapporto sulla posizione della Svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio d'Europa del 19 gennaio 2000, sono state ratificate le seguenti convenzioni a cui era stata conferita la priorità A: ­

il Protocollo n. 2 alla Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativa alla cooperazione interterritoriale; (STE 169);

­

il Protocollo di emendamento alla Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera; (STE 171).

3.2

Altre convenzioni ratificate

Tra le convenzioni aperte alla firma dalla pubblicazione del settimo rapporto è stato parimente ratificato: ­

il Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'abolizione della pena di morte in ogni circostanza (STE 187).

3409

4

Convenzioni particolari

Qui appresso diamo una descrizione, per settore di attività, di tutte le convenzioni del Consiglio d'Europa. Ogni strumento non ratificato è descritto conformemente allo schema seguente: ­

priorità per la Svizzera: A: convenzioni prioritarie la cui ratifica è prevista nel corso della presente legislatura; B: convenzioni la cui ratifica sarebbe possibile ed auspicabile in un prossimo futuro, ma che non possono essere considerate prioritarie per il nostro Paese; C: convenzioni che presentano un interesse per la Svizzera, ma la cui prossima ratifica solleverebbe problemi giuridici, politici o pratici; D: convenzioni che il nostro Paese non intende ratificare;

­

Paesi che hanno ratificato la convenzione;

­

Paesi che hanno firmato la convenzione;

­

data d'entrata in vigore;

­

indicazioni circa il contenuto;

­

motivazione della priorità accordata alla convenzione.

4.1

Diritti dell'uomo e bioetica

4.1.1

Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1952) (STE 009)

Priorità per la Svizzera: A Ratificato da:

Albania, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, San Marino, Serbia Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina, Ungheria

Firmato da:

Svizzera

Entrato in vigore:

18 maggio 1954

Il Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali garantisce alcuni diritti fondamentali che non sono sanciti dalla Convenzione, segnatamente la protezione della proprietà (art. 1), il diritto all'istruzione (art. 2) e il diritto di organizzare elezioni legislative libere a scrutinio segreto (art. 3).

3410

Dopo la firma da parte Svizzera del Protocollo n. 1, il nostro Collegio ne ha a più riprese auspicato la ratifica. Nei recenti rapporti sulla posizione della Svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio d'Europa, ci siamo espressi favorevolmente in merito, pur precisando che avremmo sottoposto la ratifica all'approvazione del Parlamento solo dopo consultazione delle cerchie interessate e con l'accordo dei Cantoni. In questa prospettiva, nel 2000­2001, è stata avviata la consultazione preliminare degli uffici circa un rapporto sulla compatibilità del diritto svizzero con gli obblighi della Convenzione. Dati i legami con l'attuazione della Carta sociale europea che potrebbero insorgere dall'applicazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, si è deciso di armonizzare i lavori. Alla fine del 2002, per favorire il progredire dei lavori relativamente agli articoli 2 e 3, è stato sottoposto a consultazione dei Cantoni un rapporto intermedio sulla compatibilità del nostro diritto interno con le esigenze risultanti da tali disposizioni. Dalla procedura, risulta che in linea di massima la Svizzera potrebbe accettare senza riserve il diritto all'istruzione (art. 2). Per quanto concerne il diritto di organizzare elezioni legislative libere a scrutinio segreto (art. 3), la Svizzera dovrebbe formulare una riserva, che tenga conto del sistema di voto per alzata di mano nell'ambito di pubbliche assemblee. La conformità del diritto interno con l'articolo 1 è tuttora oggetto di un esame approfondito, in particolare in ragione dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella situazione attuale, non si può escludere che un'eventuale ratifica di questa disposizione sia accompagnata da riserve.

4.1.2

Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1963) (STE 046)

Priorità per la Svizzera: C Ratificato da:

Albania, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, San Marino, Serbia Montenegro, Slovenia, Svezia, Ucraina, Ungheria

Firmato da:

Gran Bretagna, Spagna, Turchia

Entrato in vigore:

2 maggio 1968

Il Protocollo n. 4 completa l'elenco dei diritti e delle libertà garantiti dalla CEDU (divieto dell'arresto per debiti, diritto di libera circolazione e d'emigrazione, limitazione delle possibilità d'espulsione).

Abbiamo manifestato a più riprese l'intenzione di ratificare il Protocollo. Tuttavia le disposizioni della legislazione svizzera sul diritto degli stranieri non sono del tutto compatibili con le garanzie offerte dal Protocollo, ragione per cui si è provvisoriamente rinunciato alla ratifica. Le Camere federali stanno tuttora dibattendo la revisione della legislazione sugli stranieri. A deliberazioni terminate, riesamineremo la possibilità di aderire a questo strumento, previa consultazione delle cerchie interessate.

3411

4.1.3

Carta sociale europea (1961) (STE 035)

Priorità per la Svizzera: B/C Ratificata da:

Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Spagna, Svezia, Turchia, Ungheria

Firmata da:

Liechtenstein, Macedonia, Romania, Slovenia, Svizzera, Ucraina

Entrata in vigore:

26 febbraio 1965

Intesa come complemento alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, la Carta contribuisce a garantire i diritti sociali quali il diritto al lavoro, i diritti sindacali, la tutela sociale e il diritto alla formazione professionale dei lavoratori e il diritto alla tutela dei lavoratori migranti.

La Svizzera ha firmato la Carta sociale il 6 maggio 1976, raccomandandone la ratifica al Parlamento. Quest'ultimo si è tuttavia opposto. Abbiamo reiterato la nostra volontà di ratificare la Carta sociale nel Programma di legislatura 1991­95, come pure nel rapporto sulla politica estera della Svizzera negli anni Novanta.

Un'iniziativa parlamentare, accettata il 29 aprile 1993 dal Consiglio nazionale, ha incaricato la Commissione della sicurezza sociale e della sanità pubblica di elaborare un disegno di decreto federale che proponesse detta ratifica. Nel corso di un dibattimento il 2 ottobre 1996 al Consiglio nazionale, il plenum ha aderito alla proposta della Commissione, presentandole l'incarto per un più ampio esame. I lavori della Commissione sono tuttora in corso e ne seguiamo lo svolgimento.

Su mandato della CSSS-N, l'amministrazione ha preparato un rapporto aggiornato sulle conformità del diritto svizzero con le disposizioni della Carta sociale riveduta del 1996 e ha intrapreso la procedura di consultazione dei Cantoni, con termine a fine novembre 2003. Il rapporto all'attenzione della CSSS-N è in via di consolidazione in seno all'amministrazione e sarà trasmesso alla CSSS-N nel 2004. Trattandosi di iniziativa parlamentare, il nostro Collegio si pronuncerà quando la CSSS-N ne chiederà il parere.

4.1.4

Protocollo addizionale alla Carta sociale europea (1988) (STE 128)

Priorità per la Svizzera: B/C Ratificato da:

Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Grecia, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica Slovacca, Spagna, Svezia

Firmato da:

Austria, Cipro, Francia, Germania, Islanda, Lettonia, Lussemburgo, Macedonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Turchia

Entrato in vigore:

4 settembre 1992

3412

Il Protocollo addizionale completa la Carta sociale garantendo quattro nuovi diritti: il diritto alle pari opportunità in materia d'impiego e di professione, senza discriminazione basata sul sesso; il diritto all'informazione e alla consultazione, il diritto di partecipare alle decisioni sulle condizioni di lavoro e il diritto per le persone anziane ad una tutela sociale.

La possibilità di ratificare questo protocollo deve essere esaminata nell'ambito dell'iniziativa parlamentare relativa alla Carta sociale (vedi sopra).

4.1.5

Protocollo di emendamento della Carta sociale europea (1991) (STE 142)

Priorità per la Svizzera: B/C Ratificato da:

Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Slovacca, Spagna, Svezia, Ungheria

Firmato da:

Gran Bretagna, Lussemburgo, Macedonia, Repubblica Ceca, Slovenia

Entrato in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato finora ratificato da tutte le Parti alla Carta sociale europea

Il protocollo di emendamento apporta miglioramenti al meccanismo di controllo previsto dalla Carta. In particolare, ridefinisce i rispettivi ruoli dei diversi organi di controllo e consente al Comitato dei Ministri di adottare raccomandazioni individuali agli Stati che disattendono i loro impegni.

Anche se il protocollo non è ancora entrato in vigore, alcune disposizioni sono applicate anticipatamente. La possibilità della sua ratifica deve essere esaminata nell'ambito dell'iniziativa parlamentare relativa alla Carta sociale.

Su mandato della CSSS-N, l'amministrazione ha preparato un rapporto aggiornato sulle conformità del diritto svizzero con le disposizioni della Carta sociale riveduta del 1996 e ha intrapreso la procedura di consultazione dei Cantoni, con termine a fine novembre 2003. Il rapporto all'attenzione della CSSS-N è in via di consolidazione in seno all'amministrazione e sarà trasmesso alla CSSS-N nel 2004. Trattandosi di iniziativa parlamentare, il nostro Collegio si pronuncerà quando la CSSS-N ne chiederà il parere.

4.1.6

Protocollo addizionale alla Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi (1995) (STE 158)

Priorità per la Svizzera: B/C Ratificato da:

Belgio, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Portogallo, Svezia

Firmato da:

Austria, Danimarca, Paesi Bassi, Slovenia

Entrato in vigore:

1° luglio 1998 3413

Il Protocollo addizionale consente ai partner sociali e alle ONG di presentare reclami davanti al Comitato europeo dei diritti sociali (organo ristretto composto di personalità indipendenti, precedentemente denominato Comitato di esperti indipendenti), denunciando un'applicazione insoddisfacente della Carta. Sulla base del rapporto di questo Comitato, il Comitato dei Ministri adotta una risoluzione; in caso di accertamento da parte del Comitato europeo dei diritti sociali di un'applicazione insoddisfacente della Carta, il Comitato dei Ministri adotta, a maggioranza dei due terzi dei votanti, una raccomandazione nei confronti della Parte in causa.

La possibilità di ratificare questo protocollo addizionale deve essere esaminata nell'ambito dell'iniziativa parlamentare relativa alla Carta sociale (vedi sopra).

4.1.7

Carta sociale europea riveduta (1996) (STE 163)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Albania, Armenia, Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Lituania, Moldova, Norvegia, Portogallo, Romania, Slovenia, Svezia

Firmata da:

Andorra, Austria, Azerbaigian, Danimarca, Georgia, Gran Bretagna, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Russia, San Marino, Spagna, Ucraina

Entrata in vigore:

1° luglio 1999

La nuova Carta tiene conto dell'evoluzione della società europea a partire dall'elaborazione della Carta nel 1961 e riunisce, in un solo strumento, tutti i diritti garantiti da quest'ultima e dal suo Protocollo addizionale del 1988 nonché i nuovi diritti adottati dagli Stati e gli emendamenti (diritto alla protezione contro la povertà e l'esclusione sociale; diritto all'alloggio; protezione in caso di licenziamento; diritto alla protezione contro le molestie sessuali e le altre forme di molestie sul posto di lavoro; diritto dei lavoratori con responsabilità familiari alle pari opportunità e alla parità di trattamento; diritto dei rappresentanti dei lavoratori nell'azienda; rafforzamento del principio della non discriminazione; miglioramento della parità di trattamento tra donna e uomo in tutti i settori coperti dal trattato; migliore protezione della maternità e protezione sociale delle madri; migliore protezione sociale, giuridica ed economica dei fanciulli sul lavoro e fuori del lavoro; migliore protezione dei disabili).

La Svizzera non prevede di ratificare questo nuovo strumento.

3414

4.1.8

Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità umana nei confronti delle applicazioni biologiche e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (1997) (STE 164)

Priorità per la Svizzera: A Ratificata da:

Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Georgia, Grecia, Lituania, Moldova, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Ungheria

Firmata da:

Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina,

Entrata in vigore:

1° dicembre 1999

La Convenzione, primo strumento internazionale che istituisce regole cogenti nell'ambito sanitario, mira a tutelare l'essere umano nella sua dignità e identità, dal concepimento sino alla morte, e a garantire a ciascuno, senza discriminazione, il rispetto dell'integrità fisica e degli altri diritti e libertà fondamentali nell'ambito delle ricerche biologiche e mediche. La Convenzione disciplina diversi settori: il consenso del paziente in ambito sanitario, la sfera privata e il diritto all'informazione, il genoma umano, la ricerca scientifica, l'espianto di organi e il prelievo di tessuti da donatori viventi a fini di trapianto, il divieto di lucro e l'utilizzazione di parti del corpo umano.

La Svizzera ha firmato la Convenzione il 7 maggio 1999. Il 12 settembre 2001, il nostro Collegio ha sottoposto al Parlamento il messaggio relativo alla ratifica della Convenzione. L'esame, tuttavia, è stato sospeso fino alla fine di quello della legge sui trapianti.

4.1.9

Protocollo addizionale alla Convenzione per i diritti dell'uomo e la biomedicina, concernente il divieto di clonazione dell'essere umano (1998) (STE 168)

Priorità per la Svizzera: A Ratificato da:

Cipro, Croazia, Estonia, Georgia, Grecia, Lituania, Moldova, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Ungheria.

Firmato da:

Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, San Marino, Svezia, Svizzera, Turchia.

Entrato in vigore:

1° marzo 2001

Il Protocollo vieta qualsiasi intervento finalizzato a creare un essere umano geneticamente identico a un altro essere umano, vivente o deceduto. Tale divieto è assoluto; la clonazione di un essere umano non è compatibile con la dignità e la protezione dell'identità dell'essere umano.

3415

Solo gli Stati che hanno parimenti firmato e ratificato la Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina possono firmare o ratificare questo Protocollo addizionale. La Svizzera ha firmato il Protocollo il 7 maggio 1999. Il 12 settembre 2001, il nostro Consiglio ha sottoposto al Parlamento il messaggio relativo alla ratifica della Convenzione e del Protocollo addizionale. Tuttavia l'esame è stato sospeso fino alla fine di quello della legge sui trapianti.

4.1.10

Protocollo n° 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (2000) (STE 177)

Priorità per la Svizzera: C Ratificato da:

Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Georgia, San Marino Serbia Montenegro,.

Firmato da:

Albania, Austria, Azerbaigian, Belgio, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Slovenia, Turchia, Ucraina, Ungheria

Entrata in vigore:

non ancora in vigore, non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di dieci ratifiche.

Il protocollo addizionale n° 12 alla CEDU contiene, nell'articolo 1, un divieto generale di discriminazione applicabile a tutti i settori della vita pubblica e privata, indipendentemente dal motivo.

In quest'ambito, ricordiamo la nostra prassi costante di non firmare uno strumento internazionale che non siamo certi di poter ratificare. Pur riconoscendo l'importanza di questo nuovo strumento, dobbiamo constatare che la sua portata e le conseguenze insorgenti dalla sua applicazione per l'ordinamento giuridico svizzero sono tuttora difficilmente valutabili (campo d'applicazione, margine discrezionale consentito agli Stati, eventuali effetti orizzontali, eventuali obblighi positivi di legiferare). Per questa ragione abbiamo, per il momento, rinunciato ad aderirvi. Ciò nonostante, in vista della firma e della ratifica del Protocollo n° 12, proseguiremo l'analisi delle possibilità di attuazione nel nostro Paese e procederemo, se del caso, a una consultazione dei Cantoni.

3416

4.1.11

Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, che disciplina il trapianto di organi e tessuti di origine umana (2002) (STE 186)

Priorità per la Svizzera: A Ratificato da:

Croazia, Estonia, Georgia

Firmato da:

Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Svizzera

Entrata in vigore:

non ancora in vigore, non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche di cui quattro da parte di Stati membri del Consiglio d'Europa.

Le disposizioni di questo Protocollo disciplinano sia l'espianto di organi e tessuti da defunti sia il dono di organi e tessuti da parte di persone viventi. Lo scopo è di preservare la dignità, l'identità e l'integrità degli esseri umani nell'ambito del trapianto di organi e tessuti di origine umana. Benché le disposizioni del Protocollo portino il più sovente sugli organi e tessuti di origine umana, il Protocollo si applica anche alle cellule e in particolare alle cellule staminali. Il suo campo d'applicazione non comprende, però, i tessuti e gli organi riproduttivi, i tessuti e gli organi prelevati su embrioni o feti come pure il sangue e i prodotti sanguigni.

L'adesione a questo Protocollo è aperta solo agli Stati che hanno firmato o ratificato la Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina. La Svizzera ha firmato questo Protocollo addizionale l'11 luglio 2002 ; la ratifica dovrebbe poter intervenire dopo l'entrata in vigore della legge federale sui trapianti.

4.2

Libera circolazione delle persone

4.2.1

Convenzione europea sul domicilio (1955) (STE 019)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da:

Belgio, Danimarca, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia, Turchia

Firmata da:

Austria, Francia, Islanda

Entrata in vigore:

23 febbraio 1965

La Convenzione obbliga gli Stati contraenti ad agevolare ai cittadini delle altre Parti un soggiorno prolungato o permanente sul proprio territorio. Istituisce inoltre il principio della parità di trattamento tra stranieri e nazionali quanto all'esercizio di un'attività lucrativa.

La Convenzione non consente alle Parti di praticare una politica di ammissione che tenga conto dei fattori demografici. Anche i fattori economici e sociali sono presi in considerazione solo in maniera limitata (vedi art. 10: «a meno che seri motivi di carattere economico e sociale si oppongano al conferimento dell'autorizzazione»).

Di conseguenza, è incompatibile con il sistema di ammissione disposto dalla legge concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20). Infatti, 3417

l'articolo 16 LDDS recita che, nello statuire circa l'ammissione e il soggiorno degli stranieri in Svizzera (eccettuati coloro che possono far valere il diritto a un'autorizzazione di soggiorno), «le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed economici del Paese nonché dell'eccesso della popolazione straniera». Inoltre, i motivi di espulsione previsti dall'articolo 10 LDDS non sono limitati al solo motivo previsto dall'articolo 3 della Convenzione.

Il disegno di una nuova legge sugli stranieri (LStr), il cui messaggio, licenziato dal nostro Consiglio l'8 marzo 2002 (FF 2002 3327) è attualmente in esame presso il Parlamento, mantiene per i cittadini di Stati dal di fuori dello spazio UE/AELS lo stesso sistema di ammissione sancito dalla LDDS e dall' Ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS; RS 823.21). La loro ammissione in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa deve servire, da un lato, gli interessi dell'economia svizzera e garantire l'integrazione duratura degli stranieri nel tessuto sociale, e, dall'altro, tenere conto dell'evoluzione socio-demografica (art. 16 LStr).

In questo ambito sono altresì mantenute le misure restrittive e la priorità conferita ai cittadini dell'UE/AELS. Si noti per altro che, una volta ammessi in Svizzera, gli stranieri beneficeranno di una più ampia mobilità geografica e professionale.

In considerazione di quanto precede, l'adesione alla Convenzione non può essere considerata perché imporrebbe alla Svizzera un alleggerimento progressivo delle misure restrittive.

4.3

Relazioni diplomatiche e consolari (privilegi e immunità)

4.3.1

Convenzione europea sulle funzioni consolari (1967) (STE 061)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Grecia, Norvegia, Portogallo, Spagna

Firmata da:

Austria, Germania, Islanda, Italia

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche

La Convenzione instaura un regime particolare applicabile alle funzioni consolari tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa. La Svizzera è parte alla Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari (RS 0.191.02), che regola in modo soddisfacente a livello universale i principali problemi posti dalle relazioni consolari. Non riteniamo auspicabile istaurare, oltre alla Convenzione di Vienna e al diritto consuetudinario internazionale, un regime particolare per gli Stati membri del Consiglio d'Europa. Non è quindi il caso di ratificare detta Convenzione.

3418

4.3.2

Protocollo relativo alla protezione dei rifugiati (1967) (STE 061A)

Priorità per la Svizzera: D Ratificato da:

Norvegia, Portogallo

Firmato da:

Austria, Germania, Italia

Entrato in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche

Il Protocollo è volto ad assicurare ai rifugiati un'effettiva protezione consolare. Si tratta di un regime particolare di cui beneficerebbero i cittadini degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

La Svizzera non ritiene opportuno ampliare le funzioni consolari in favore di cittadini di Stati membri del Consiglio d'Europa oltre quanto previsto dalla Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari; non prevede quindi di ratificare il presente Protocollo.

4.3.3

Protocollo in materia di aviazione civile (1967) (STE 061B)

Priorità per la Svizzera: D Ratificato da:

Portogallo, Spagna

Firmato da:

Germania, Italia

Entrato in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche

Il Protocollo rende applicabili all'aviazione civile le disposizioni relative alla navigazione marittima contenute negli articoli 28­41 della Convenzione europea dell'11 dicembre 1967 sulle funzioni consolari, sempre che siano applicabili. Questo riferimento lascia molte questioni in sospeso.

Nonostante i molti anni trascorsi dall'elaborazione del Protocollo, la necessità di una sua ratifica non si è ancora manifestata.

3419

4.4

Diritto pubblico e amministrativo, assistenza amministrativa

4.4.1

Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1963) (STE 043)

Priorità per la Svizzera: B Ratificata da:

Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia

Firmata da:

Moldova, Portogallo

Entrata in vigore:

28 marzo 1968

Informazioni supplementari al numero 4.4.4.

4.4.2

Protocollo concernente la modifica della Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1977) (STE 095)

Priorità per la Svizzera: B Ratificato da:

Belgio, Danimarca, Gran Bretagna, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia

Firmato da:

Francia, Germania, Portogallo

Entrato in vigore:

8 settembre 1978

Informazioni supplementari al numero 4.4.4.

4.4.3

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1977) (STE 096)

Priorità per la Svizzera: B Ratificato da:

Belgio, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi

Firmato da:

Francia, Germania

Entrato in vigore:

17 ottobre 1983

Informazioni supplementari al numero 4.4.4.

3420

4.4.4

Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1992) (STE 149)

Priorità per la Svizzera: B Ratificato da:

Francia, Italia, Paesi Bassi

Firmato da:

­

Entrato in vigore:

24 marzo 1995

I quattro strumenti giuridici STE 043, 095, 096 e 149 hanno una duplice finalità: la parte I (sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza) non è più applicabile ed è stata sostituita dalla Convenzione STE 166. La parte II intende ottenere che un cittadino di più Stati compia i propri obblighi militari soltanto rispetto ad uno di essi.

Da parte svizzera niente si oppone alla firma della parte II dell'accordo. Tutti i problemi specifici relativi al sistema svizzero di milizia non sono però risolti in maniera soddisfacente. L'Accordo può, tuttavia, migliorare leggermente la situazione attuale nei confronti degli Stati firmatari con i quali la Svizzera non ha concluso convenzioni bilaterali sul servizio militare dei pluricittadini. Infine, la firma dello strumento consentirebbe altresì di considerare che la modifica della legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera incoraggia un numero sempre crescente di Svizzeri ad acquisire la doppia nazionalità. Per tali motivi, la Svizzera cerca di concludere convenzioni bilaterali concernenti il servizio militare dei pluricittadini, in particolare con i Paesi limitrofi. Convenzioni di questo tipo sono già applicabili con la Francia e l'Austria, e altre potranno essere prossimamente concluse con l'Italia e la Germania.

4.4.5

Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti amministrativi (1977) (STE 094)

Priorità per la Svizzera: B Ratificata da:

Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Spagna

Firmata da:

Grecia, Malta, Portogallo, Svizzera

Entrata in vigore:

1° novembre 1982

Questa Convenzione obbliga gli Stati contraenti a prestarsi mutua assistenza per la notificazione di documenti amministrativi. Essa prevede la designazione, in ciascuno Stato, di un'autorità centrale incaricata di ricevere le domande di notifica provenienti dall'estero e di evaderle. La Convenzione stabilisce inoltre le modalità di notificazione applicabili.

Benché codifichi la prassi in vigore tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa in materia di assistenza amministrativa, questa convenzione è stata ratificata finora solo da otto Stati su quarantacinque. La Convenzione solleva poi diversi problemi di applicazione poiché consente, tra l'altro, una cooperazione in materia fiscale. Inoltre, obbliga gli Stati ad istituire un'autorità centrale. In Svizzera l'autorità ammini3421

strativa non è centralizzata, ma incombe a diverse amministrazioni. In queste condizioni, una ratifica della Convenzione non appare urgente, tanto più che attualmente il nostro Consiglio privilegia gli strumenti penali.

4.4.6

Convenzione europea sull'assunzione all'estero di informazioni e prove in materia amministrativa (1978) (STE 100)

Priorità per la Svizzera: B Ratificata da:

Azerbaigian, Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo, Portogallo

Firmata da:

Svizzera, Turchia

Entrata in vigore:

1° gennaio 1983

Finalità centrale di questa Convenzione sono lo scambio di informazioni concernenti il diritto, i regolamenti e gli usi amministrativi degli Stati contraenti e l'esecuzione di commissioni rogatorie in materia amministrativa. In tal senso, la Convenzione prevede l'istituzione di un sistema di autorità centrali analogo a quello previsto dalla Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti amministrativi (STE 094).

La Convenzione è stata ratificata finora solo da sei Stati su quarantacinque. Tale situazione può essere spiegata dal fatto che gli Stati esitano ad accettare i nuovi metodi di cooperazione preconizzati. Peraltro, le ragioni già esposte più sopra circa la Convenzione STE 094 si oppongono al conferimento di una priorità più elevata.

4.4.7

Carta europea dell'autonomia locale (1985) (STE 122)

Priorità per la Svizzera: A Ratificata da:

Albania, Armenia, Austria, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina, Ungheria

Firmata da:

Belgio, Francia, Georgia, Svizzera

Entrata in vigore:

1° settembre 1988

La Carta contiene principi d'ordine politico, amministrativo e finanziario volti alla tutela e al rafforzamento dell'autonomia locale nei diversi Paesi d'Europa quali fattori importanti della democrazia e del decentramento del potere. Non prevede l'uniformazione del diritto in materia di organizzazione dei Comuni, ma tiene conto

3422

delle specificità giuridico-istituzionali dei diversi Paesi, in particolare di quelli a sistema federalistico.

Il nostro Consiglio, in occasione della seduta del 19 dicembre 2003, ha licenziato il relativo messaggio. La Carta è stata firmata il 21 gennaio 2004 e sarà ratificata dopo l'approvazione delle Camere federali. I Cantoni ­ poiché il diritto comunale è di loro competenza ­ hanno dato il loro accordo all'adesione della Svizzera alla Carta.

4.4.8

Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (1988) (STE 127)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Belgio, Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Stati Uniti

Firmata da:

Azerbaigian, Francia

Entrata in vigore:

1° aprile 1995

Per il suo contenuto, la Convenzione è finalizzata ad instaurare una cooperazione su larga scala tra le autorità fiscali nazionali nei settori dell'accertamento e della riscossione dell'imposta. Essa prevede soprattutto uno scambio di dati su situazioni fiscali.

La Convenzione contrasta al tempo stesso con taluni principi giuridici della Svizzera e con la sua concezione della cooperazione internazionale. Non opera infatti una chiara distinzione tra assistenza amministrativa e assistenza giudiziaria in materia penale, distinzione peraltro necessaria, soprattutto rispetto alla legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1), che esclude l'assistenza giudiziaria in materia fiscale, salvo in caso di frode. Inoltre, i diversi reati fiscali menzionati nel testo della Convenzione non sono definiti e non è quindi garantito il principio della specificità. A nostro avviso, la Convenzione è incompatibile, sotto diversi aspetti, anche con i principi e con le norme relative alla protezione dell'individuo, protezione per altro sostenuta dal Consiglio d'Europa. La ratifica non appare dunque opportuna.

4.4.9

Convenzione europea su taluni aspetti internazionali del fallimento (1990) (STE 136)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da:

Cipro

Firmata da:

Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Turchia

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

In base a questa Convenzione, il curatore di un fallimento internazionale è investito di talune competenze concernenti l'amministrazione e la gestione dei beni del debitore. La Convenzione consente l'apertura di fallimenti paralleli negli Stati parte.

3423

Se dovesse essere ratificata da un gran numero di Stati, la Convenzione rafforzerebbe la cooperazione nelle relazioni internazionali e garantirebbe un migliore e più equo trattamento dei creditori. L'applicazione di questo strumento esigerebbe un notevole rafforzamento dell'assistenza amministrativa.

4.4.10

Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (1992) (STE 144)

Priorità per la Svizzera: A/B Ratificata da:

Danimarca, Finlandia, Islanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia

Firmata da:

Cipro, Gran Bretagna, Repubblica Ceca

Entrata in vigore:

1° maggio 1997

La Convenzione prevede vari diritti per gli stranieri, suddivisi in tre capitoli: A: libertà di espressione, di riunione e d'associazione; B: diritto di creare organi consultivi che rappresentano i residenti stranieri a livello locale; C: diritto di voto e di eleggibilità a livello locale. È possibile un'adesione «su misura», in quanto gli Stati membri, al momento di depositare gli strumenti di ratifica, possono scegliere di limitare il loro impegno soltanto al capitolo A, o ai capitoli A e B e completare in seguito la loro adesione (art. 1 della Convenzione).

Sotto il profilo giuridico, niente impedisce alla Svizzera di ratificare questa Convenzione relativamente al capitolo A, poiché la Costituzione federale accorda già agli stranieri i diritti in questione. Una simile misura costituirebbe un segnale politico importante ora che la Confederazione, i Cantoni e i Comuni compiono sforzi non indifferenti per favorire l'integrazione degli stranieri.

I diritti di cui è questione nei capitoli B e C sono in primo luogo di competenza cantonale. Per quanto concerne il capitolo B, sarebbe opportuno procedere a un'analisi della situazione nell'insieme dei Cantoni prima di decidere. Invece, rispetto al capitolo C, la Svizzera dovrebbe rinunciare a un impegno immediato. Infatti solo quattro Cantoni (Neuchâtel, Giura, Vaud e Friburgo) accordano i diritti politici ai residenti stranieri. Altri due cantoni (Appenzello Esterno e i Grigioni) autorizzano l'introduzione dei diritti politici ad opera dei Comuni. Comunque, la ratifica di questa Convenzione da parte svizzera presuppone un'intensa concertazione a livello cantonale e comunale.

3424

4.4.11

Convenzione europea sulla nazionalità (1997) (STE 166)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da:

Albania, Austria, Danimarca, Islanda, Macedonia, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Svezia, Ungheria

Firmata da:

Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Malta, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Ucraina

Entrata in vigore:

1° marzo 2000

La Convenzione codifica per la prima volta a livello internazionale i principi e le regole essenziali valide in materia di cittadinanza. Verte sull'acquisto e la perdita della cittadinanza, la procedura, la pluricittadinanza, il servizio militare in caso di pluricittadinanza e le conseguenze della successione di Stati in materia di nazionalità.

Per quanto concerne la naturalizzazione, la Convenzione vieta ogni discriminazione basata sul sesso, la religione, la razza, il colore della pelle, l'origine nazionale o etnica. Non sono ammesse riserve. La giurisprudenza recente del Tribunale federale ha dimostrato che il diritto svizzero rispetta tale principio. Tuttavia, a livello politico, sono state avviate azioni volte a invalidare questa giurisprudenza. La firma della convenzione sarà possibile solo una volta risolta qualsiasi controversia sulla validità del principio sotto il profilo del nostro diritto interno.

4.5

Diritto civile

4.5.1

Convenzione relativa ad un sistema d'iscrizione dei testamenti (1972) (STE 077)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da:

Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Turchia

Firmata da:

Danimarca, Germania, Gran Bretagna, Lituania

Entrata in vigore:

20 marzo 1976

La Convenzione prevede per ogni Stato contraente l'istituzione di uno o più organismi presso i quali taluni testamenti dovranno essere registrati. Questi organismi forniscono agli interessati, dopo il decesso di un testatore, informazioni sul testamento depositato. In ogni Stato contraente un organismo centrale si incarica dei collegamenti internazionali per facilitarli.

La ratifica di questo strumento non presuppone soltanto modifiche legislative, tra cui l'adeguamento degli articoli 498 segg. del Codice civile, ma anche un aumento del lavoro per l'Amministrazione federale incaricata delle relazioni internazionali.

Siccome il sistema di iscrizione previsto dalla Convenzione serve unicamente ad agevolare la ricerca di un testamento, ma non offre alcuna garanzia in materia, la necessità di ratifica non appare evidente. La Federazione dei notai svizzeri ha tutta3425

via riveduto il proprio atteggiamento inizialmente negativo e ha allestito un registro dei testamenti su base privata che, a suo dire, funziona bene. Tenuto conto di questi elementi una ratifica della Convenzione può essere presa in considerazione.

4.5.2

Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo (1996) (STE 160)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Macedonia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Turchia

Firmata da:

Austria, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Repubblica Slovacca, Russia, Spagna, Svezia, Ucraina

Entrata in vigore:

1° luglio 2000

La Convenzione contiene un certo numero di misure procedurali che consentono ai fanciulli di far valere i loro diritti e prevede l'istituzione di un Comitato Permanente incaricato di trattare le questioni poste dalla Convenzione. Promuove i diritti dei fanciulli nelle procedure davanti a un tribunale.

Pur prevedendo il miglioramento della condizione dei fanciulli nelle procedure che li concernono, essa è stata ratificata solo da pochi Stati e non è ancora entrata in vigore. A livello internazionale, la Svizzera ha già ratificato la Convenzione ONU del 29 novembre 1989 sui diritti del fanciullo ed è pertanto vincolata dagli obblighi che ne derivano, di cui alcuni direttamente applicabili dalle istanze giudiziarie svizzere senza doverli concretare preventivamente. È superfluo quindi per la Svizzera aderire a un altro strumento internazionale che non apporta alcun miglioramento allo statuto dei fanciulli rispetto a quello già garantito nel nostro Paese. Sul piano interno, la recente modifica del Codice civile svizzero in materia di divorzio, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, prevede già i diritti procedurali (diritto di essere ascoltato, diritto di essere rappresentato) che la Convenzione in esame vorrebbe garantire. Data la situazione, la sua ratifica non riveste carattere di urgenza.

4.5.3

Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori (2003) (STE 192)

Priorità per la Svizzera: A Ratificata da:

­

Firmata da:

Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Grecia, Italia, Malta, Moldova, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, San Marino, Turchia, Ucraina

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche (di cui due da parte di Stati membri)

3426

La Convenzione si prefigge di migliorare certi aspetti relativi al diritto di visita ­ nazionale e transnazionale ­ e, in particolare, di precisare e rafforzare il diritto fondamentale dei minori e dei loro genitori di mantenere relazioni personali e contatti diretti regolari. Tale diritto può essere esteso, se del caso, alle relazioni di un minore con altre persone che non sono i genitori, in particolare allorché esistono legami di parentela. In questo ambito, la Convenzione è finalizzata a definire i principi generali applicabili alle decisioni in materia di relazioni personali, come pure le misure di protezione e le garanzie appropriate atte ad assicurare il corretto svolgimento delle visite e il ritorno immediato dei minori al loro termine. Stabilisce, inoltre, una cooperazione tra tutti gli organi e le autorità interessate dalle decisioni relative alle relazioni personali e rafforza l'attuazione degli strumenti giuridici internazionali pertinenti. Si rivolge anche ai Paesi che non sono membri del Consiglio d'Europa ed è quindi aperta alla loro adesione.

In considerazione del suo tenore e della probabile assenza di opposizioni, la Svizzera dovrebbe firmare la Convenzione non appena possibile e quindi ratificarla separatamente oppure, se i termini non sono troppo lunghi, insieme ad altri strumenti pertinenti in materia di protezione dei minori, fra cui, in particolare, la Convenzione dell'Aia del 1996, concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni.

4.6

Diritto delle obbligazioni

4.6.1

Convenzione europea sull'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per gli autoveicoli (1959) (STE 029)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Austria, Danimarca, Germania, Grecia, Norvegia, Svezia, Turchia

Firmata da:

Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Polonia

Entrata in vigore:

22 settembre 1969

La Convenzione istituisce un regime unitario di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile che disciplina l'indennizzo delle vittime di infortuni causati da autoveicoli.

Dal momento che la Svizzera è integrata nel sistema di diritto privato della carta verde, che persegue gli stessi obiettivi della Convenzione, la ratifica di quest'ultima non ha alcun interesse per il nostro Paese.

3427

4.6.2

Convenzione sulla responsabilità degli albergatori per gli oggetti recati seco dai viaggiatori (1962) (STE 041)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Polonia, Serbia Montenegro, Slovenia

Firmata da:

Austria, Grecia, Paesi Bassi, Turchia

Entrata in vigore:

15 febbraio 1967

La Convenzione mira ad armonizzare le norme sulla responsabilità degli albergatori e a migliorare la protezione dei viaggiatori.

Conviene rammentare che le cerchie svizzere interessate, consultate a due riprese, si erano pronunciate contro una sua ratifica. Dopo la pubblicazione del quarto rapporto, l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) ha tentato, una seconda volta, di allestire una convenzione sul contratto alberghiero che disciplinasse anche la responsabilità dell'albergatore per i beni recati seco dai viaggiatori. Tale tentativo ha suscitato solo un moderato interesse da parte dei governi.

In queste condizioni, per il momento, la ratifica della convenzione non è presa in considerazione.

4.6.3

Accordo per l'applicazione della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale (1962) (STE 042)

Priorità per la Svizzera: C Ratificato da:

Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Moldova

Firmato da:

­

Entrato in vigore:

25 marzo 1965

Questo Accordo sostituisce talune norme che figurano nella Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale elaborata nel 1961 sotto l'egida della CEE/ONU. Il testo prevede che l'autorità giudiziaria potrà regolare, su richiesta della Parte più diligente, le difficoltà relative alla costituzione o al funzionamento di una giurisdizione arbitrale.

L'adesione della Svizzera a questo strumento per ora non s'impone, dato che il nostro Paese non ha ratificato la Convenzione europea del 1961 sull'arbitrato commerciale internazionale.

3428

4.6.4

Convenzione europea per una normativa uniforme sull'arbitrato (1966) (STE 056)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da:

Belgio

Firmata da:

Austria

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

La Convenzione mira a unificare il diritto d'arbitrato tra gli Stati ratificanti.

La Convenzione ha finora suscitato scarso interesse tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa. Il suo esame rivela una certa somiglianza tra i principi fondamentali ivi sanciti e quelli del Concordato intercantonale sull'arbitrato del 1969 (RS 279).

Sussistono, tuttavia, alcune incompatibilità.

4.6.5

Convenzione europea sullo stabilimento delle società (1966) (STE 057)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Lussemburgo

Firmata da:

Belgio, Germania, Italia

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche

In virtù di questa Convenzione, le società di uno Stato contraente beneficiano, sul territorio di ogni altro Stato parte, dello stesso trattamento delle società nazionali.

Inoltre la Convenzione istituisce un diritto di domicilio a prescindere dalla nazionalità degli interessati, in favore di una certa categoria di personale (quadri) delle aziende straniere.

La revisione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (RS 211.412.41), entrata in vigore il 1° ottobre 1997, ha notevolmente ridotto la discriminazione tra le società nazionali e quelle straniere per quanto concerne l'acquisto di immobili. Le società straniere soggiacciono al regime dell'autorizzazione soltanto se l'immobile viene adibito a uso locativo. La legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (RS 142.20) potrebbe essere modificata a seguito degli Accordi bilaterali con l'Unione Europea (libera circolazione delle persone). Attualmente, però, non è possibile stabilire in che modo le modifiche legislative incideranno sul personale (quadri) delle società straniere. Infine, l'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (RS 823.21), difficilmente conciliabile con il diritto di domicilio che la convenzione garantisce a questo personale, rimane applicabile agli stranieri che non sono interessati dagli Accordi bilaterali.

3429

4.6.6

Convenzione europea relativa alle obbligazioni in valuta estera (1967) (STE 060)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Lussemburgo

Firmata da:

Austria, Germania, Francia

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

La Convenzione conferisce al debitore la facoltà di pagare in valuta locale e permette al creditore di formulare le proprie conclusioni giudiziali nella valuta alla quale ha diritto.

La Convenzione ha una certa similitudine con l'articolo 84 del Codice delle obbligazioni; una sua ratifica richiederebbe una modifica del Codice che non ci sembra attualmente opportuna. I lavori del Comitato di esperti del Consiglio d'Europa sul tema «Diritto e inflazione» hanno evidenziato un numero importante di problemi che non si potrebbero risolvere con la Convenzione.

4.6.7

Convenzione europea relativa all'opposizione sui titoli al portatore con circolazione internazionale (1970) (STE 072)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

­

Firmata da:

Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi

Entrata in vigore:

11 febbraio 1979

La Convenzione istituisce un sistema di opposizione per i titoli al portatore con circolazione internazionale che sono stati rubati o smarriti o di cui il detentore è stato privato in altro modo. Un elenco dei titoli ritenuti internazionali è redatto e aggiornato dal Segretariato generale del Consiglio d'Europa. Le opposizioni sono oggetto di pubblicazione internazionale.

La Convenzione sancisce il sistema dell'opposizione, mentre in Svizzera la circolazione dei titoli è retta da una procedura di annullamento. Un elenco internazionale delle opposizioni, compilato in virtù della Convenzione, si aggiunge alle liste nazionali. Questo fatto, aggiunto alla complessità delle procedure previste dalla convenzione, comporterebbe nel nostro Paese una certa incertezza giuridica. Dato che le cerchie interessate nel nostro Paese hanno sempre criticato una simile normativa, riteniamo inopportuno aderire alla Convenzione.

3430

4.6.8

Convenzione europea relativa al luogo di pagamento delle obbligazioni monetarie (1972) (STE 075)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

­

Firmata da:

Austria, Germania, Paesi Bassi

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche

La Convenzione prevede essenzialmente che il pagamento sia fatto alla residenza abituale del creditore tranne ove questi esiga che venga effettuato in un altro luogo di residenza. Le spese e perdite risultanti dal mutamento di luogo di pagamento vanno a carico del creditore.

La ratifica della Convenzione richiede alcune modifiche del Codice delle obbligazioni (art. 74 cpv. 2 n. 1 e cpv. 3 CO) che, nella situazione attuale, non riteniamo opportune. Come già rilevato (vedi n. 4.6.6), i risultati ottenuti dal Comitato di esperti del Consiglio d'Europa che ha trattato il tema «Diritto e inflazione» fanno ritenere poco opportuna la ratifica di questo strumento.

4.6.9

Convenzione europea sulla responsabilità civile in caso di danni causati da autoveicoli (1973) (STE 079)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da:

­

Firmata da:

Germania, Norvegia, Svizzera

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

La Convenzione mira ad armonizzare il diritto della responsabilità civile per incidenti stradali e in particolare per quanto concerne l'introduzione di una responsabilità (oggettiva) di rischio.

La Svizzera sarebbe di massima disposta a ratificare la Convenzione, che ha già firmato; la difficoltà risiede nel fatto che è pressoché la sola (con la Norvegia) a farlo. Anche la Germania, che pure l'aveva firmata, ritiene di non poter più prendere in considerazione una ratifica. Il Comitato di cooperazione giuridica del Consiglio d'Europa aveva deciso nel 1983 di rinunciare alla revisione della Convenzione. Di conseguenza, le probabilità che questo strumento entri in vigore sono praticamente inesistenti.

3431

4.6.10

Convenzione europea sulla responsabilità per lesione o morte causate da prodotti (1977) (STE 091)

Priorità per la Svizzera: C/D Ratificata da:

­

Firmata da:

Austria, Belgio, Francia, Lussemburgo

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

La Svizzera ha adottato una legge sulla responsabilità per danni derivanti da prodotti seguendo le direttive CE. Se la Convenzione del Consiglio d'Europa fosse modificata per allinearla alla direttiva CE, la Svizzera potrebbe considerarne la ratifica.

4.6.11

Convenzione sulle operazioni insider (1988) (STE 130)

Priorità per la Svizzera: B Ratificata da:

Cipro, Gran Bretagna, Finlandia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia

Firmata da:

Slovenia

Entrata in vigore:

1° ottobre 1991

La Convenzione mira a creare reciproca assistenza mediante scambio di informazioni tra le Parti per garantire la necessaria trasparenza qualora appaiano sospette talune operazioni di borsa. In caso di perseguimento penale che necessiti una cooperazione internazionale, tale assistenza sarà concessa conformemente alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (STE 030), sempre che siano riuniti gli elementi costitutivi dell'operazione insider, definiti nella presente Convenzione.

La Convenzione del Consiglio d'Europa è stata modellata sull'articolo 161 CP, disposizione sul reato insider in vigore dal 1° luglio 1988, in particolare per la definizione dell'operazione finanziaria irregolare. La Convenzione obbliga le Parti a scambiarsi informazioni sul piano dell'assistenza amministrativa. L'applicazione dell'articolo 38 della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM) consente di firmare la convenzione. Infatti, dall'entrata in vigore della legge citata nel 1996, la Svizzera può collaborare ai sensi della presente Convenzione a livello amministrativo.

3432

4.6.12

Protocollo alla Convenzione sulle operazioni insider (1989) (STE 133)

Priorità per la Svizzera: D Ratificato da:

Cipro, Finlandia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Svezia

Firmato da:

Slovenia

Entrato in vigore:

1° ottobre 1991

Il Protocollo alla Convenzione sulle operazioni insider comprende una clausola di sconnessione (art. 1 del Protocollo). È opportuno non aderire al Protocollo finché non sarà chiaro che le informazioni trasmesse dalla Svizzera ai Paesi membri dell'Unione europea sono trattate conformemente alla Convenzione del Consiglio d'Europa e all'articolo 38 della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari.

4.6.13

Convenzione sulla responsabilità civile dei danni causati da attività pericolose per l'ambiente (1993) (STE 150)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da:

­

Firmata da:

Cipro, Finlandia, Grecia, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

La Convenzione prevede una responsabilità causale aggravata per attività pericolose (operazioni con sostanze pericolose o con organismi nocivi). Questa responsabilità si applica ai danni causati alle persone, ai beni e all'ambiente. Deve essere garantita, per esempio, da un'assicurazione. La Convenzione disciplina anche l'accesso alle informazioni sull'ambiente e la legittimazione attiva delle organizzazioni.

È poco probabile che la Convenzione entri in vigore a breve termine, perché ciò ne presuppone la ratifica da parte di tre Stati.

3433

4.6.14

Convenzione civile sulla corruzione (1999) (STE 174)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da:

Albania, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Georgia, Grecia, Lituania, Macedonia, Malta, Moldova, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Turchia, Ungheria,

Firmata da:

Andorra, Armenia Austria, Belgio, Bielorussia, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Norvegia, Svezia, Ucraina

Entrata in vigore:

1° ottobre 2003

Questa Convenzione costituisce il primo tentativo di definire norme comuni sul piano internazionale nel settore del diritto civile e della corruzione. In linea di massima, esige dagli Stati contraenti di prevedere nel diritto interno rimedi giuridici efficaci per le parti lese da atti di corruzione.

Già fin d'ora il diritto svizzero adempie in gran parte le esigenze della Convenzione; esiste tuttavia incompatibilità su due punti. In primo luogo, la Convenzione impone l'adozione di un termine (relativo) di prescrizione di tre anni dalla data alla quale la parte lesa ha avuto conoscenza ­ o avrebbe, ragionevolmente, dovuto avere conoscenza ­ del danno e dell'identità dell'autore. Secondariamente, prevede l'indennizzo integrale dei danni subiti in ragione dell'atto di corruzione.

Poiché la Convenzione non consente riserve alle sue disposizioni, una ratifica da parte Svizzera potrebbe intervenire solo in concomitanza con una revisione del diritto interno. Nessuna decisione in merito può essere presa prima che tale revisione sia compiuta.

4.7

Diritto penale, assistenza in materia penale ed esecuzione delle pene

4.7.1

Convenzione europea sulla sorveglianza dei condannati o liberati condizionatamente (1964) (STE 051)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Albania, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Croazia, Francia, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Serbia Montenegro, Slovenia, Svezia, Ucraina

Firmata da:

Danimarca, Estonia, Germania, Grecia, Malta, Turchia

Entrata in vigore:

22 agosto 1975

La Convenzione mira a organizzare un sistema di cooperazione internazionale atto a consentire, sul territorio di uno Stato contraente, l'applicazione di misure pronunciate in un altro Stato parte. Quest'ultima non concerne soltanto l'applicazione delle misure di 3434

vigilanza, ma prevede anche l'esecuzione di una pena pronunciata dallo Stato richiedente o addirittura la remissione della causa allo Stato richiesto.

Con la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) la Svizzera si è dotata dei mezzi che le consentono di attuare i principi contenuti nella Convenzione. Tuttavia, dato che questa Convenzione non è applicata nemmeno tra gli Stati che l'hanno ratificata, una ratifica da parte del nostro Paese non apporterebbe alcun miglioramento nella pratica.

4.7.2

Convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali (1986) (STE 052)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da:

Cipro, Danimarca, Francia, Romania, Svezia

Firmata da:

Austria, Belgio, Georgia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Turchia

Entrata in vigore:

18 luglio 1972

La Convenzione mira a combattere la violazione delle norme sulla circolazione stradale commessa da cittadini di uno Stato parte sul territorio di un altro Stato parte.

Lo Stato nel quale è stata commessa l'infrazione può chiedere allo Stato di residenza dell'autore di esercitare il perseguimento o di procedere all'esecuzione di una sentenza o di una decisione pronunciata nello Stato in cui è stata commessa l'infrazione.

La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) consentirebbe alla Svizzera di ratificare la Convenzione in questione. Tuttavia, tenuto conto dello scarso successo di questo strumento, una sua ratifica non dovrebbe avere luogo in un prossimo futuro. Un'adesione del nostro Paese, che dipenderà dai futuri orientamenti in seno agli Stati membri del Consiglio d'Europa, risulta tanto meno urgente in quanto le nostre autorità sono già competenti a perseguire e reprimere talune infrazioni stradali commesse all'estero sia da Svizzeri sia da stranieri (art. 101 LCStr, RS 741.01).

4.7.3

Convenzione europea sulla validità internazionale delle sentenze repressive (1970) (STE 070)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da:

Albania, Austria, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Georgia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Romania, San Marino, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina

Firmata da:

Belgio, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Moldova, Portogallo, Slovenia

Entrata in vigore:

26 luglio 1974

3435

Secondo questa Convenzione, ciascuno Stato contraente ha la competenza di procedere all'esecuzione di una sentenza pronunciata in un altro Stato parte, su richiesta di quest'ultimo, se il reato motivante la sanzione costituisce reato anche secondo la legislazione dello Stato sollecitato e se la sentenza pronunciata nello Stato richiedente è definitiva ed esecutiva.

La normativa della Convenzione si scosta in numerosi punti dalla legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1). A questo va aggiunto che il sistema d'esecuzione previsto nella Convenzione differisce anche da quello previsto in altre convenzioni (p. es. Convenzione STE 052) e che i casi di applicazione tra Stati partecipi sono poco numerosi. In queste condizioni riteniamo superflua, per il momento, una sua ratifica.

4.7.4

Convenzione europea sul rimpatrio dei minori (1970) (STE 071)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Italia, Turchia

Firmata da:

Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

Uno Stato può essere invitato a rimpatriare un minore se la presenza di costui sul territorio dello Stato richiesto risulta contraria alla volontà della persona detentrice dell'autorità parentale o incompatibile con un provvedimento protettivo o rieducativo preso nello Stato richiedente o, infine, se la sua presenza sul territorio dello Stato richiedente risulta necessaria a seguito di una procedura avviata in questo Stato.

Per la maggioranza degli Stati membri del Consiglio d'Europa la Convenzione è inaccettabile anche per la complessità delle sue procedure. Il Segretariato stesso del Consiglio d'Europa la ritiene troppo ambiziosa. Inoltre, talune sue disposizioni sono incompatibili con quelle della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni, entrata in vigore per il nostro Paese il 4 febbraio 1969 (RS 0.211.231.01).

Dato che in tanti anni di esistenza la Convenzione è stata ratificata soltanto da due Stati membri, il Segretariato del Consiglio d'Europa ritiene che questo strumento non entrerà mai in vigore. Data la situazione, la Svizzera può rinunciare definitivamente alla ratifica.

3436

4.7.5

Convenzione europea sulla trasmissione delle procedure repressive (1972) (STE 073)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da:

Albania, Austria, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Lettonia, Liechtenstein, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia Montenegro, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina

Firmata da:

Armenia, Azerbaigian, Belgio, Croazia, Grecia, Islanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Portogallo, Russia, Slovenia, Ungheria

Entrata in vigore:

30 marzo 1978

Questa Convenzione consente allo Stato contraente di perseguire, secondo la propria legge penale e su richiesta di un altro Stato contraente, ogni reato cui la legge penale di questo Stato risulti applicabile.

La Convenzione è stata finora ratificata da pochi Stati. Verte su una materia complessa, che necessita modifiche legislative e comporta difficoltà di applicazione.

La normativa della Convenzione si scosta inoltre su diversi punti dall'AIMP (RS 351.1). Per il momento conviene attendere l'evoluzione della situazione in seno agli Stati membri del Consiglio d'Europa.

4.7.6

Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (1974) (STE 082)

Priorità per la Svizzera: B Ratificata da:

Belgio, Paesi Bassi, Romania

Firmata da:

Francia

Entrata in vigore:

27 giugno 2003

Secondo la Convenzione le Parti contraenti si impegnano a prendere misure che escludano la prescrizione per i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra specificati in taluni strumenti internazionali nonché per altre analoghe violazioni del diritto bellico.

La Convenzione è stata ratificata solo da tre Stati. Il principio dell'imprescrittibilità di taluni crimini è disposto dalla maggior parte delle legislazioni nazionali. Per il momento, la Svizzera soddisfa già le esigenze della convenzione poiché ha aggiunto un articolo 75bis al Codice penale ed un articolo 56bis al Codice penale militare, che prevedono appunto l'imprescrittibilità dei reati previsti dalla Convenzione (vedi art. 109 cpv. 2 AIMP, RS 351.1). Una ratifica quindi appare superflua. Tuttavia, l'opportunità dell'adesione può essere riesaminata nell'ambito delle misure complementari in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale.

3437

4.7.7

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale (1978) (STE 099)

Priorità per la Svizzera: B Ratificato da:

Albania, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Serbia Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina, Ungheria

Firmato da:

Malta, Svizzera

Entrato in vigore:

12 aprile 1982

Questo Protocollo aggiuntivo sopprime la possibilità offerta dalla Convenzione di rifiutare l'assistenza giudiziaria per reati fiscali ed estendere la cooperazione internazionale alla notifica degli atti volti all'esecuzione di una pena o di misure analoghe (sospensione condizionale, liberazione condizionale, ecc.). Infine completa lo scambio di informazioni sul casellario giudiziario.

Le Camere federali hanno approvato il Protocollo il 4 ottobre 1985, riservandosi di non accettare il titolo I (assistenza giudiziaria in materia fiscale). Con questo rifiuto viene meno l'elemento essenziale dello strumento, che è così privato della sua sostanza. Inoltre, la ratifica alle condizioni decise dalle Camere, secondo le quali la Svizzera rifiuta l'assistenza per i reati fiscali, potrebbe sollevare problemi nell'applicazione dell'articolo 3 capoverso 3 AIMP (RS 351.1), perché la Svizzera sarebbe costretta a rifiutare l'assistenza giudiziaria per i reati fiscali. In ragione di quanto precede, rinunciamo per il momento a ratificare il protocollo in questione.

Sarà il caso di coordinare la prosecuzione dei lavori in base all'evoluzione della politica della Svizzera in rapporto con l'UE.

4.7.8

Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati (1978) (STE 101)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Azerbaigian, Cipro, Danimarca, Germania, Islanda, Italia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Svezia

Firmata da:

Georgia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Malta, Polonia, Spagna, Russia, Turchia

Entrata in vigore:

1° luglio 1982

La Convenzione intende regolamentare il controllo dell'acquisto e della detenzione delle armi da fuoco di privati, se queste armi fossero vendute, trasferite o cedute sul territorio di uno Stato ad una persona residente in un altro Stato o se dette armi 3438

venissero trasferite definitivamente in un altro Stato senza cambiamento di detentore.

La nuova legge sulle armi, entrata in vigore il 1° gennaio 1999, si limita a vietare l'impiego abusivo delle armi e delle munizioni e disciplina il controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco solo in casi limitati. Resta tuttora aperta la questione della revisione attualmente in corso della legge sulle armi, che potrebbe prevedere o meno un controllo più ampio del possesso di armi da fuoco.

La ratifica della Convenzione costringerebbe la Svizzera a introdurre sul proprio territorio una rete di controllo delle armi e munizioni più densa di quella prevista della legge sulle armi. Allo stato attuale delle cose la Svizzera è quindi costretta a rinunciare alla ratifica.

4.7.9

Accordo relativo al traffico illecito via mare, in applicazione dell'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (1995) (STE 156)

Priorità per la Svizzera: B Ratificato da:

Austria, Cipro, Germania, Lettonia, Lituania, Norvegia, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Ungheria

Firmato da:

Bulgaria, Estonia, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Malta, Repubblica Ceca, Svezia

Entrato in vigore:

1° maggio 2000

Dato che la Svizzera non ha accesso diretto al mare, la ratifica di questo accordo non costituisce una priorità urgente. Tuttavia, non appena ratificata la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 1988, la ratifica della Convenzione STE 156 del Consiglio d'Europa potrebbe essere riesaminata. Tale decisione si giustificherebbe sotto l'aspetto della solidarietà nell'ambito della lotta internazionale contro il traffico illecito degli stupefacenti.

4.7.10

Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati (1997) (STE 167)

Priorità per la Svizzera: A Ratificato da:

Austria, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia Montenegro, Svezia, Ucraina, Ungheria

Firmato da:

Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Moldova, Portogallo, San Marino, Svizzera

Entrato in vigore:

1° giugno 2000

3439

Il Protocollo addizionale alla Convenzione (STE 112) definisce le regole applicabili al trasferimento dell'esecuzione delle sanzioni nei casi in cui la persona condannata sia evasa dallo Stato di condanna per raggiungere lo Stato di origine, oppure detta persona sia oggetto di misure di espulsione o di riconduzione alla frontiera a motivo della condanna. In questi due casi, gli Stati contraenti possono rinunciare al consenso al trasferimento da parte della persona condannata.

Il Protocollo è stato approvato dal secondo Consiglio in dicembre 2003, poiché, dal punto di vista politico come da quello pratico, è importante ratificare rapidamente questo strumento.

4.7.11

Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (1998) (STE 172)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da:

Estonia

Firmata da:

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Romania, Svezia

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

La Convenzione prevede di tradurre i danni all'ambiente in reati penali passibili di adeguate sanzioni. Cerca altresì di armonizzare le legislazioni nazionali nell'ambito specifico dei reati contro l'ambiente nonché di favorire la cooperazione internazionale.

Il 15 febbraio 2000, la Commissione della politica estera del Consiglio nazionale ha depositato un postulato che incaricava il nostro Collegio di esaminare le modifiche di legge necessarie per poter firmare e ratificare questa Convenzione, Le varie leggi federali sulla protezione dell'ambiente contengono disposizioni penali che comminano pene adeguate ai responsabili dei danni all'ambiente: la ratifica della Convenzione richiederebbe tuttavia di completare la legislazione su certi punti, nonché di formulare alcune riserve. Dall'autunno 2003, il Codice penale svizzero contiene una disposizione sulla responsabilità delle aziende che dovrebbe, di massima, adempiere le esigenze della Convenzione.

Viste le modifiche del diritto interno richieste e tenuto conto del fatto che finora lo strumento è stato ratificato da un solo Stato, non è necessario né prioritario per la Svizzera procedere alla ratifica in un prossimo futuro.

3440

4.7.12

Convenzione penale sulla corruzione (1999) (STE 173)

Priorità per la Svizzera: A Ratificata da:

Albania, Azerbaigian, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Gran Bretagna, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Macedonia, Malta, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia Montenegro, Slovenia, Turchia, Ungheria

Firmata da:

Andorra, Armenia, Austria, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Messico, Repubblica di Bielorussia, Russia, San Marino, Svezia, Svizzera, Ucraina, Stati Uniti

Entrata in vigore:

1° luglio 2002

La Convenzione contiene impegni ben definiti volti a una punibilità estesa della corruzione nazionale e transnazionale. Devono essere parimenti punibili la corruzione privata e la corruzione attiva o passiva dei parlamentari, dei giudici e dei funzionari nazionali e esteri.

Il 14 febbraio 2001 il nostro Collegio ha deciso di firmare la Convenzione e ha incaricato il DFGP di elaborare il messaggio; la procedura di consultazione in merito è stata avviata in agosto 2003. La ratifica della Convenzione dovrebbe intervenire nella prima metà della presente legislatura.

4.7.13

Protocollo addizionale all'Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria (2001) (STE 179)

Priorità per la Svizzera: B Ratificato da:

Albania, Danimarca, Estonia, Lettonia, Svezia

Firmato da:

Azerbaigian, Belgio, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Islanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Turchia

Entrata in vigore:

1° settembre 2002

Questo Protocollo addizionale ha per obiettivo l'emendamento e il completamento delle disposizioni dell'Accordo citato, in vista di una migliore cooperazione tra le Parti e di una maggiore efficienza della procedura. In particolare, i Paesi contraenti si impegnano a garantire le eventuali spese d'interpretariato e di traduzione per consentire una buona comunicazione tra il richiedente e il suo rappresentante.

Nel trattamento delle poche domande ricevute o trasmesse nell'ambito dell'Accordo summenzionato, la Svizzera applica già le norme di collaborazione efficiente instaurate dal Protocollo. Tuttavia, visto che, da un lato, i Cantoni devono ancora essere consultati, segnatamente per quanto concerne le spese di interpretariato e di tradu-

3441

zione, e che, d'altro canto, la sostanza pratica del Protocollo addizionale è alquanto limitata, la firma non è prioritaria per il nostro Paese.

4.7.14

Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (2001) (STE 182)

Priorità per la Svizzera: A Ratificato da:

Albania, Danimarca, Lettonia, Polonia,

Firmato da:

Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lituania, Macedonia, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria

Entrata in vigore:

l° febbraio 2004

Il Protocollo ha per obiettivo il rafforzamento della capacità degli Stati contraenti di reagire alla criminalità transnazionale, tenendo conto dell'evoluzione politica e sociale in Europa e degli sviluppi tecnologici mondiali. Servirà quindi a migliorare e a completare la Convenzione di reciproca assistenza del 1959 e il relativo Protocollo addizionale del 1978, diversificando, in particolare, le situazioni nelle quali può essere richiesta l'assistenza giudiziaria, nonché agevolando e rendendo più rapida e più flessibile tale assistenza. Tiene inoltre conto della necessità di tutelare i diritti individuali nell'ambito del trattamento dei dati personali.

Approvato dal primo Consiglio nel dicembre 2003, con tutta probabilità il Protocollo sarà discusso dal secondo agli inizi del 2004. Sotto il profilo politico e pratico, è importante ratificare rapidamente questo strumento per potersi allineare al nuovo standard del Consiglio d'Europa riguardo all'assistenza giudiziaria in materia penale.

4.7.15

Convenzione sulla cibercriminalità (2001) (STE 185)

Priorità per la Svizzera: B/C Ratificata da:

Albania, Croazia, Estonia, Lituania, Ungheria

Firmata da:

Armenia, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina

Entrata in vigore:

1° luglio 2004

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità è il primo trattato internazionale consacrato alla criminalità mediante i sistemi informatici. Concretamente, le Parti sono tenute ad adeguare il diritto penale, il diritto di proceduta penale e le disposizioni sulla cooperazione internazionale in materia penale interni alle nuove tecnologie dell'informazione.

3442

La Convenzione è stata firmata dalla Svizzera nel novembre 2001. Si tratta ora di sapere se, in occasione dell'applicazione della Convenzione, si effettuerà un adeguamento di fondo del diritto penale e di procedura penale, o se si potrà invece procedere in maniera pragmatica; anche in questo caso sarebbero per altro necessari alcuni adeguamenti legislativi minori. L'interesse della Convenzione per la Svizzera è evidente. Tuttavia, i lavori di attuazione devono essere coordinati con il rapporto ­ non ancora pubblicato ­ del gruppo di lavoro del DFGP sulla criminalità informatica e con i lavori in corso circa l'uniformazione della procedura penale.

4.7.16

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla cibercriminalità concernente gli atti di razzismo e di xenofobia commessi su Internet (2003) (STE 189)

Priorità per la Svizzera: B/C Ratificato da:

­

Firmato da:

Albania, Armenia, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Malta, Moldova, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Svezia, Svizzera

Entrata in vigore:

non ancora in vigore, non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche

Il Protocollo addizionale contro il razzismo e la xenofobia è stato concepito come strumento internazionale destinato a lottare contro i delitti a carattere razzista perpetrati mediante i sistemi informatici. Si tratta di reprimere atti come la diffusione di materiale razzista, la minaccia con motivi razzisti, l'insulto con motivi razzisti come pure il diniego o la minimizzazione del genocidio. D'altra parte, rinvia alle disposizioni della Convenzione sulla cibercriminalità, in particolare a quelle relative al diritto procedurale, all'assistenza giudiziaria e all'estradizione. Può essere ratificato dagli Stati che hanno aderito alla Convenzione sulla cibercriminalità (STE 185).

In linea di massima, l'ordinamento giuridico svizzero è conforme al contenuto del Protocollo addizionale. Un eventuale adeguamento dell'articolo 261bis CP (discriminazione razziale) non è imperativo. La ratifica di questo strumento interverrà nell'ambito dell'attuazione della Convenzione a cui si riferisce.

3443

4.7.17

Protocollo che emenda la Convenzione europea per la repressione del terrorismo (2003) (STE 190)

Priorità per la Svizzera: A Ratificato da:

Armenia, Bulgaria, Norvegia

Firmato da:

Albania, Andorra, Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, San Marino, Serbia Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria

Entrata in vigore:

non ancora in vigore, non essendo stata raggiunta la ratifica di tutte le Parti alla Convenzione STE 090

Ai fini della repressione della criminalità, il Consiglio d'Europa ha rivisto e aggiornato tutti i suoi strumenti di lotta contro il terrorismo, istituendo un Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo. Lo strumento in questione completa, attualizzandola, la Convenzione da cui ha origine, tenuto conto degli strumenti appropriati in vigore in seno all'ONU.

Il Protocollo è un efficace strumento di lotta contro il terrorismo emanato dal Consiglio d'Europa. In particolare sotto il profilo politico, è importante ratificare al più presto questo strumento, per dimostrare che anche la Svizzera s'impegna efficacemente nella lotta contro il terrorismo.

4.7.18

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione penale sulla corruzione (2003) (STE 191)

Priorità per la Svizzera: A Ratificato da:

Bulgaria, Gran Bretagna, Norvegia

Firmato da:

Albania, Armenia, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Macedonia, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, San Marino, Slovenia, Svezia, Ucraina, Ungheria

Entrata in vigore:

non ancora in vigore, non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche

Il Protocollo addizionale completa la Convenzione penale sulla corruzione (vedi sopra, STE 173) per quanto concerne la corruzione dei giurati e degli arbitri chiamati a decidere di questioni litigiose. Questi aspetti sono completamente coperti dal diritto penale svizzero in materia di corruzione; la ratifica del Protocollo non richiede alcuna nuova misura, salvo le modifiche legislative proposte in vista dell'adesione alla Convenzione. Di conseguenza, la ratifica dei due strumenti può intervenire simultaneamente.

3444

4.8

Cultura e sport

4.8.1

Convenzione europea sulle infrazioni relative ai beni culturali (1985) (STE 119)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da:

­

Firmata da:

Cipro, Grecia, Italia, Liechtenstein, Portogallo, Turchia

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

La Convenzione mira a regolamentare i reati contro i beni culturali in modo da tutelare il patrimonio culturale europeo. Le Parti contraenti si impegnano a tutelare i beni culturali, a restituirli, ove occorra, e a perseguire gli atti incriminati.

La Convenzione non è mai entrata in vigore per mancanza di ratifiche. A livello nazionale la Svizzera si concentra sugli strumenti esistenti in seno all'UNESCO e a UNIDROIT.

4.8.2

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping (2002) (STE 188)

Priorità per la Svizzera: A Ratificato da:

Austria, Azerbaigian, Danimarca, Lettonia, Monaco, Norvegia, Svezia, Tunisia

Firmato da:

Armenia, Bosnia Erzegovina, Canada, Cipro, Finlandia, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Svizzera, Ucraina, Ungheria

Entrata in vigore:

1° aprile 2004

Il Protocollo aggiuntivo, elaborato in considerazione dell'evoluzione della situazione in materia di doping, descrive precisamente l'importanza del ruolo dell'Agenzia mondiale antidoping (AMA). L'AMA può ormai effettuare o far effettuare controlli negli Stati contraenti. L'armonizzazione con le attività dell'AMA avviene due volte all'anno, in occasione delle riunione del gruppo di verifica della Convenzione.

Il 12 febbraio 2003, il nostro Collegio ha approvato la firma del Protocollo aggiuntivo e ha incaricato il Dipartimento competente della stesura di un messaggio all'attenzione del Parlamento. La Svizzera ha firmato il Protocollo aggiuntivo il 28 febbraio 2003. Il nostro Collegio ha licenziato il relativo messaggio il 29 ottobre 2003 (FF 2003 6737). Il Consiglio degli Stati si pronuncerà sulla ratifica in occasione della sessione primaverile 2004. Il Consiglio nazionale, a sua volta, si pronuncerà sulla ratifica durante la sessione estiva 2004. Il Protocollo aggiuntivo dovrebbe entrare in vigore in Svizzera nel 2004.

3445

4.9

Radiotelevisione

4.9.1

Accordo europeo sullo scambio di programmi mediante telefilm (1958) (STE 027)

Priorità per la Svizzera: B/C Ratificato da: Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Israele, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Tunisia, Turchia Firmato da:

Italia

Entrato in vigore:

1° luglio 1961

L'Accordo mira ad agevolare lo scambio di telefilm tra i Paesi membri; consente agli enti televisivi di questi Stati di autorizzare i loro omologhi negli altri Stati a utilizzare e a proiettare i film di cui sono produttori. Le autorizzazioni sono limitate soltanto se espressamente previsto nei contratti stipulati con l'ente produttore dagli autori e dalle altre persone che hanno partecipato alla realizzazione del film.

Dalla procedura di consultazione condotta a fine 1996 presso le cerchie interessate, è emerso che la maggior parte delle organizzazioni è favorevole alla ratifica anche se talune fanno osservare che l'Accordo è ormai superato. La sua ratifica sarà esaminata nel quadro della revisione parziale della legge sul diritto d'autore (LDA), tuttora in elaborazione, e tenendo conto dei lavori dell'OMPI sulla protezione degli organi di diffusione.

4.9.2

Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1960) (STE 034)

Priorità per la Svizzera: B/C Ratificato da:

Belgio, Cipro, Danimarca, Germania, Gran Bretagna, Francia, Norvegia, Spagna, Svezia, Turchia

Firmato da:

Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi

Entrato in vigore:

1° luglio 1961

L'Accordo conferisce agli enti televisivi degli Stati contraenti la facoltà di autorizzare o di vietare, su tutto il territorio degli Stati partecipanti, ritrasmissioni, filodiffusioni, registrazioni audiovisive e altre forme di utilizzazione delle loro trasmissioni.

Gli Stati contraenti possono sottoporre a precise riserve le utilizzazioni protette; in particolare possono escludere interamente dalla protezione la filodiffusione.

Informazioni supplementari nel numero 4.9.6.

3446

4.9.3

Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1965) (STE 054)

Priorità per la Svizzera: B/C Ratificato da:

Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Norvegia, Svezia

Firmato da:

Grecia, Lussemburgo

Entrato in vigore:

24 marzo 1965

Il Protocollo all'Accordo STE 034 mira essenzialmente a limitare la riserva concernente la filodiffusione delle trasmissioni televisive degli Stati contraenti. La metà al massimo di queste trasmissioni può essere liberamente distribuita per filodiffusione nello Stato riservatario, l'altra metà rimanendo sottoposta all'autorizzazione dell'ente emittente. Il Protocollo obbliga inoltre gli Stati ad aderire entro il 1° gennaio 1975 alla Convenzione di Roma del 1961 sulla protezione degli artisti, degli interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli enti di radiodiffusione; diversamente questi Stati non potranno più aderire all'Accordo STE 034.

Informazioni supplementari nel numero 4.9.6.

4.9.4

Protocollo aggiuntivo al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1974) (STE 081)

Priorità per la Svizzera: D Ratificato da:

Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Norvegia, Spagna, Svezia, Turchia

Firmato da:

Lussemburgo

Entrato in vigore:

31 dicembre 1974

Il Protocollo aggiuntivo proroga sino al 1° gennaio 1985 la data limite entro la quale gli Stati partecipanti all'Accordo STE 034 dovranno aderire alla Convenzione di Roma del 1961, detta dei «diritti affini», per poter restare partecipi di detto accordo o aderirvi. Siccome questa data limite è stata oggetto di nuove proroghe, sia nel secondo che nel terzo Protocollo aggiuntivo (STE 113 e STE 131), un'adesione della Svizzera non è prevista.

3447

4.9.5

Secondo Protocollo aggiuntivo al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1983) (STE 113)

Priorità per la Svizzera: B/C Ratificato da:

Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Norvegia, Spagna, Svezia, Turchia

Firmato da:

Grecia

Entrato in vigore:

1° gennaio 1985

Questo Secondo Protocollo aggiuntivo proroga sino al 1° gennaio 1990 la data limite entro la quale gli Stati partecipanti all'Accordo STE 034 devono aderire alla Convenzione di Roma del 1961 per potere restare partecipi dell'accordo o aderirvi.

Informazioni supplementari nel numero 4.9.6.

4.9.6

Terzo Protocollo aggiuntivo al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1989) (STE 131)

Priorità per la Svizzera: B/C Ratificato da:

Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Norvegia, Svezia, Turchia

Firmato da:

Belgio

Entrato in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato finora ratificato da tutte le Parti il trattato STE 034

Questo Terzo Protocollo aggiuntivo proroga sino al 1° gennaio 1995 la data limite entro la quale gli Stati partecipanti all'Accordo STE 034 devono aderire alla Convenzione di Roma del 1961 per potere restare partecipi di detto Accordo o aderirvi.

L'introduzione dei diritti affini nella nuova legge sul diritto d'autore (LDA) ha consentito alla Svizzera di ratificare la Convenzione di Roma con effetto a decorrere dal 24 settembre 1993. La Svizzera adempie in tal modo le condizioni necessarie a un'adesione all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive.

Dalla procedura di consultazione condotta a fine 1996 presso le cerchie interessate, è emerso che la maggior parte delle organizzazioni è favorevole alla ratifica, anche se talune rilevano difficoltà rispetto alla LDA. L'opportunità di una ratifica dell'Accordo (STE 034) e dei relativi Protocolli aggiuntivi (STE 054, 113, 131) sarà esaminata in maniera approfondita nell'ambito della revisione parziale della legge sul diritto d'autore (LDA), tuttora in corso, e tenuto conto dei lavori dell'OMPI sulla protezione degli organi di diffusione.

3448

4.9.7

Convenzione europea sulle questioni di diritto d'autore e dei diritti affini nel quadro della radiodiffusione transfrontaliera via satellite (1994) (STE 153)

Priorità per la Svizzera: B/C Ratificata da:

Cipro, Norvegia

Firmata da:

Belgio, Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, San Marino, Spagna, Svizzera, CEE

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di sette ratifiche (di cui cinque da parte di Stati membri)

La Convenzione precisa il diritto applicabile alla radiodiffusione transfrontaliera via satellite e garantisce un certo livello di protezione uniforme del diritto d'autore e dei diritti affini. Completa la Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera, già ratificata dalla Svizzera, e disciplina le questioni di diritto d'autore e dei diritti affini in quest'ambito (vedere anche STE 171 n. 4.9.8).

La Svizzera ha firmato la Convenzione. Dalla procedura di consultazione condotta a fine 1996 presso le cerchie interessate, è emerso che la maggior parte delle organizzazioni è favorevole a una ratifica. Questa possibilità sarà esaminata in maniera approfondita nell'ambito della revisione parziale della legge sul diritto d'autore, attualmente in corso, e tenendo conto dei lavori dell'OMPI sulla protezione degli organi di diffusione.

4.9.8

Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (2001) (STE 178)

Priorità per la Svizzera: A Ratificato da:

Bulgaria, Cipro, Moldova, Paesi Bassi, Romania

Firmato da:

Francia, Lussemburgo, Norvegia, Russia, Svizzera

Entrata in vigore:

1° luglio 2003

La Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato è finalizzata alla regolamentazione di uno dei maggiori problemi di cui soffre attualmente il settore audiovisivo europeo: la ricezione illecita di servizi codificati.

Infatti questi servizi, (soprattutto la televisione) sono generalmente forniti a pagamento. La pirateria o l'accesso illecito a tali programmi nuocciono non soltanto agli interessi degli operatori, ma anche a quelli dei creatori e dei titolari dei diritti. Alla lunga questo effetto negativo può avere ripercussioni sull'insieme del settore dei media e sulla diversità dei programmi. La Convenzione prevede disposizioni che definiscono in maniera uniforme le diverse infrazioni e le relative sanzioni. Disciplina inoltre la cooperazione internazionale e la risoluzione dei litigi ­ due questioni essenziali nel settore.

3449

I mezzi d'autoprotezione impiegati sono molteplici, ma possono a loro volta essere piratati o contraffatti; ciò rende imperativa la necessità di uno strumento giuridico paneuropeo di protezione. Tenuto conto degli sviluppi tecnici ed economici del settore audiovisivo, occorre conferirgli la massima priorità.

4.9.9

Convenzione sull'informazione e la cooperazione giuridica in materia di servizi della società dell'informazione (2001) (STE 180)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

­

Firmata da:

Bosnia Erzegovina

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche (di cui almeno una da parte di uno Stato non membro dello Spazio economico europeo)

La Convenzione, elaborata in stretta collaborazione tra il Consiglio d'Europa e la Commissione europea, mira a instaurare un sistema d'informazione e di cooperazione giuridica nel settore dei nuovi servizi di comunicazione, estendendo il campo d'applicazione della Direttiva 98/48/CE oltre le frontiere dell'UE. Consentirà al Consiglio d'Europa di operare come clearing house per tutti i disegni di legge nel settore dei «servizi della società d'informazione», in vista di concretare un approccio comune delle disposizioni relative ai servizi online a livello paneuropeo. Finora la Convenzione è stata firmata da un solo Stato membro. Per il momento la Svizzera non prevede di aderirvi.

4.9.10

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati (2001) (STE 181)

Priorità per la Svizzera: A Ratificato da:

Cipro, Germania, Lituania, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Svezia

Firmato da:

Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Svizzera, Turchia, Ungheria

Entrata in vigore:

1° luglio 2004

Il Protocollo disciplina le autorità di controllo indipendenti e la comunicazione transfrontaliera di dati a destinatari che non sottostanno ai principi della Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a

3450

carattere personale. Sono ammessi alla firma o alla ratifica solo gli Stati che hanno firmato o ratificato la suddetta Convenzione.

La Svizzera ha firmato il Protocollo il 17 ottobre 2002. Il nostro Consiglio ha licenziato il messaggio di ratifica il 19 febbraio 2003 (FF 2003 1885).

4.9.11

Convenzione europea relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo (2001) (STE 183)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da:

Lituania, Monaco

Firmata da:

Austria, Bulgaria, Francia, Grecia, Islanda, Portogallo, Repubblica Slovacca, Romania, Turchia, Ungheria

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche (di cui quattro da parte di Stati membri)

La Convenzione e il relativo Protocollo vertono sul principio del deposito legale obbligatorio delle immagini in movimento, prodotte o coprodotte e messe a disposizione del pubblico in ogni Stato contraente. Si intende per deposito legale non soltanto l'obbligo di depositare una copia di riferimento in un organo d'archiviazione appositamente designato dalle Parti, ma anche quello della conservazione, che può eventualmente richiedere lavori di restauro. Ai due obblighi summenzionati si aggiunge quello della messa a disposizione per fini scientifici o di ricerca, osservando per altro le norme internazionali e nazionali in materia di diritto d'autore. Per il momento, per mancanza di mezzi finanziari, la Svizzera non prevede di aderire ai due strumenti.

4.9.12

Protocollo alla Convenzione europea relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo, sulla protezione delle produzioni televisive (2001) (STE 184)

Priorità per la Svizzera: C Ratificato da:

Lituania, Monaco

Firmato da:

Austria, Bulgaria, Francia, Grecia, Islanda, Portogallo, Repubblica Slovacca, Romania, Turchia

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche (di cui quattro da parte di Stati membri)

Informazioni supplementari al numero 4.9.11.

3451

4.10

Sanità pubblica

4.10.1

Accordo sullo scambio di mutilati di guerra tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa ai fini di cura medica (1955) (STE 020)

Priorità per la Svizzera: D Ratificato da:

Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia, Turchia

Firmato da:

Portogallo

Entrato in vigore:

1° gennaio 1956

L'Accordo consente ai mutilati di guerra delle Parti contraenti di beneficiare di cure mediche di cui non potrebbero fruire nel proprio Paese.

Per la Svizzera, che durante questo secolo non ha partecipato ad alcuna guerra, questo trattato è senza importanza.

4.10.2

Accordo tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa sul rilascio, ai mutilati di guerra, militari e civili, di un libretto internazionale di buoni per la riparazione di protesi e apparecchi ortopedici (1962) (STE 040)

Priorità per la Svizzera: D Ratificato da:

Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi

Firmato da:

Austria, Danimarca

Entrato in vigore:

27 dicembre 1963

Questo Accordo mira a rendere più agevole la riparazione di protesi e di apparecchi ortopedici dei mutilati di guerra che soggiornano all'estero.

Per la Svizzera, che durante questo secolo non ha partecipato ad alcuna guerra, questo trattato è senza importanza.

3452

4.11

Questioni sociali

4.11.1

Accordo interinale europeo sui regimi di sicurezza sociale per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti con Protocollo aggiuntivo (1953) (STE 012 e STE 012A)

Priorità per la Svizzera: D Ratificato da:

Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Turchia

Firmato da:

­

Entrato in vigore:

1° luglio 1954

Informazioni supplementari al numero 4.11.2.

4.11.2

Accordo interinale europeo concernente la sicurezza sociale nei settori diversi dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità con Protocollo aggiuntivo (1953) (STE 013 e STE 013A)

Priorità per la Svizzera: D Ratificato da:

Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Turchia

Firmato da:

­

Entrato in vigore:

1° luglio 1954

Il primo Accordo (STE 012) si applica alle leggi e ai regolamenti delle Parti in materia di prestazioni di vecchiaia, superstiti e invalidità. Il secondo (STE 013) si applica alle leggi e regolamenti delle Parti in materia di prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione, infortuni sul lavoro e malattie professionali, assegni familiari.

Gli Accordi interinali prevedono la parità di trattamento tra nazionali e cittadini degli altri Paesi contraenti rispetto alla legislazione nazionale e l'estensione dei vantaggi derivanti dalle convenzioni bilaterali o multilaterali di sicurezza sociale concluse tra due o più Parti contraenti ai cittadini di tutti i Paesi contraenti.

I Protocolli aggiuntivi (STE 012A e 013A) estendono le disposizioni degli Accordi interinali ai rifugiati.

Come dice il loro titolo, gli Accordi interinali sono stati concepiti fin dall'inizio a titolo di strumenti provvisori. Sono stati elaborati in attesa di concludere una convenzione generale realizzata successivamente con l'adozione, nel 1972, della Convenzione europea di sicurezza sociale (STE 078; vedi qui di seguito).

3453

4.11.3

Convenzione europea di assistenza sociale e sanitaria con Protocollo aggiuntivo (1953) (STE 014 e STE 014A)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da:

Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Malta (questo Paese ha ratificato la Convenzione, ma soltanto firmato il Protocollo aggiuntivo), Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Turchia

Firmata da:

Estonia

Entrata in vigore:

1° luglio 1954

Secondo questo Accordo una Parte si impegna a far beneficiare dell'assistenza sociale e medica, a parità con i propri cittadini e alle stesse condizioni, i cittadini delle altre Parti in soggiorno regolare sul suo territorio e privi di risorse adeguate.

Tale assistenza è prestata al luogo di domicilio dell'indigente. Nessun rimborso delle spese assunte può essere preteso dallo Stato d'origine di quest'ultimo. Peraltro, un cittadino di un'altra Parte non può essere rimpatriato in ragione della sua indigenza.

Il rimpatrio è possibile solo a talune condizioni fissate dalla Convenzione.

Il Protocollo aggiuntivo (STE 014A) estende il beneficio della Convenzione ai rifugiati.

Il settore dell'assistenza sociale è di competenza cantonale. Un'eventuale ratifica della Convenzione europea di assistenza sociale e sanitaria dipende dalla ratifica della Carta sociale europea e in particolare all'accettazione del suo articolo 13.

Infatti, gli obblighi imposti dalla Convenzione sono gli stessi contenuti nell'articolo 13 paragrafo 4 della Carta sociale che fa riferimento esplicito alla Convenzione europea di assistenza sociale e sanitaria.

4.11.4

Accordo europeo sulla collaborazione medica nel campo dei trattamenti speciali e delle risorse termo-climatiche (1962) (STE 038)

Priorità per la Svizzera: D Ratificato da:

Belgio, Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Norvegia, Svezia, Turchia

Firmato da:

Germania, Grecia, Lussemburgo

Entrato in vigore:

15 giugno 1962

L'obiettivo dell'Accordo consiste nel mettere a disposizione delle persone a beneficio di prestazioni sanitarie di sicurezza sociale o dell'assistenza sociale e sanitaria o dei regimi di prestazioni in favore delle vittime della guerra, ma che non possono ricevere le cure appropriate nel Paese in cui risiedono, i trattamenti speciali e le risorse termo-climatiche di altri Paesi.

3454

Dal 1° luglio 2002, data dell'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la CE e della Convenzione AELS riveduta, la Svizzera partecipa al sistema comunitario di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (Regolamenti n. 1408/71 e 574/72). Una disposizione del Regolamento n. 1408/71 prevede la possibilità per i lavoratori cittadini di uno Stato membro di recarsi sul territorio di un altro Stato per ricevere le cure adeguate al proprio stato di salute, previa autorizzazione dell'istituto competente. La Svizzera partecipa a questa regolamentazione e non auspica essere vincolata da obblighi più estesi.

4.11.5

Protocollo al Codice europeo di sicurezza sociale (1964) (STE 048A)

Priorità per la Svizzera: C Ratificato da:

Belgio, Germania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia

Firmato da:

Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Repubblica Ceca, Turchia

Entrato in vigore:

17 marzo 1968

Al pari del Codice europeo di sicurezza sociale (STE 048) ratificato dalla Svizzera il 16 settembre 1977, il Protocollo, volto ad incrementare lo sviluppo della sicurezza sociale negli Stati contraenti, prevede un livello di prestazioni di sicurezza sociale più elevato di quello del Codice.

Per poter ratificare il protocollo, uno Stato deve accettarne almeno otto parti. La legislazione svizzera soddisfa le esigenze connesse con le prestazioni di vecchiaia (parte V), invalidità (parte IX) e superstiti (parte X). Non soddisfa, per contro, le esigenze relative alle prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali (parte VI) né quelle in materia di prestazioni familiari (parte VII). Inoltre, la Svizzera non ha potuto ratificare le parti II, III, IV e VIII (cure mediche, indennità per malattia, maternità e disoccupazione) del Codice. Lo stesso vale, a maggior ragione, per quanto concerne il Protocollo. La Svizzera potrebbe, nel migliore dei casi, accettare cinque (la parte V conta per tre parti) delle otto parti minime richieste; ciò esclude, per il momento, la ratifica dello strumento.

4.11.6

Accordo europeo sul collocamento alla pari (1969) (STE 068)

Priorità per la Svizzera: B Ratificato da:

Danimarca, Francia, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Spagna

Firmato da:

Belgio, Bulgaria, Finlandia, Germania, Grecia, Moldova, Svizzera

Entrato in vigore:

30 maggio 1971

3455

L'accordo regola le condizioni di vita e di lavoro delle giovani collocate alla pari nel loro stesso interesse e in quello delle famiglie ospitanti.

Il nostro Paese riconosce le necessità delle disposizioni volte a tutelare questa categoria di stranieri e raccomanda da tempo ai Cantoni di applicare le disposizioni dell'accordo.

4.11.7

Convenzione europea di sicurezza sociale e Accordo complementare di applicazione della Convenzione europea di sicurezza sociale (1972) (STE 078 e STE 078A)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Austria, Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Turchia

Firmata da:

Francia, Grecia, Irlanda, Moldova, Repubblica Ceca

Entrata in vigore:

1° marzo 1977

La Convenzione europea di sicurezza sociale (STE 078) mira ad eliminare le discriminazioni nelle legislazioni di sicurezza sociale nei confronti dei lavoratori migranti e dei loro familiari, in particolare sopprimendo il carattere territoriale delle disposizioni legislative. Include inoltre normative di coordinamento dei diversi regimi di sicurezza sociale e sancisce la parità di trattamento e il cumulo dei periodi assicurativi maturati nella legislazione di due o più Stati contraenti per l'acquisto, il mantenimento o il recupero dei diritti alle prestazioni.

L'Accordo complementare (STE 078A) consente l'applicazione delle disposizioni della Convenzione direttamente applicabili e funge da guida per le disposizioni applicabili soltanto dopo la conclusione di accordi bilaterali.

La Convenzione europea di sicurezza sociale è uno strumento di difficile applicazione, in quanto sono direttamente applicabili solo alcune disposizioni mentre altre dipendono dall'ulteriore conclusione di accordi bilaterali o multilaterali ad hoc tra Parti. In linea di massima, nell'ambito del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, il nostro Paese privilegia la conclusione di convenzioni bilaterali, più appropriate ai bisogni specifici degli Stati contraenti. D'altra parte, dal 1° luglio 2002, data dell'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con l'UE e della Convenzione AELS riveduta, la Svizzera partecipa al sistema comunitario di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (Regolamenti n. 1408/71 e 574/72). In considerazione di quanto precede, non intendiamo ratificare la Convenzione europea di sicurezza sociale.

3456

4.11.8

Protocollo alla Convenzione europea di sicurezza sociale (1994) (STE 154)

Priorità per la Svizzera: D Ratificato da:

Portogallo

Firmato da:

Austria, Grecia, Lussemburgo, Repubblica Ceca

Entrato in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di due ratifiche

Il Comitato dei Ministri ha adottato il 14 marzo 1994 il Protocollo alla Convenzione europea di sicurezza sociale. Questo strumento, aperto alla firma l'11 maggio 1994, emenda la Convenzione allo scopo di estendere il campo di applicazione a tutti coloro che non sono cittadini di uno Stato contraente. Tuttavia, uno Stato che ha ratificato il protocollo, ha la possibilità di applicare le disposizioni della convenzione sulla parità di trattamento e sull'esportazione delle prestazioni solo alle persone inizialmente coperte dalla medesima. La Svizzera non ha ratificato la Convenzione per le ragioni già enunciate, ragione per cui anche la ratifica del protocollo non è presa in considerazione.

4.11.9

Convenzione europea sullo statuto giuridico del lavoratore migrante (1977) (STE 093)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da:

Francia, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Turchia

Firmata da:

Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Ucraina

Entrata in vigore:

1° maggio 1983

Questa Convenzione tratta gli aspetti essenziali della situazione giuridica dei lavoratori migranti in particolare riguardo a: assunzione, esami medico-professionali, ricongiungimento familiare, condizioni di lavoro, trasferimento dei risparmi, sicurezza sociale, assistenza sociale e sanitaria, termine del contratto di lavoro, licenziamento e ricollocamento.

La normativa svizzera sugli stranieri costituisce l'ostacolo principale all'adesione a questa Convenzione, benché da alcuni anni si sia fortemente ravvicinata ai termini della medesima. Con l'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone, in giugno 2002, la legislazione svizzera è ormai compatibile con le disposizioni della Convenzione per quanto riguarda i cittadini dell'UE e dei Paesi membri dell'AELS. Tuttavia, la portata geografica della Convenzione essendo superiore al numero dei Paesi interessati dall'Accordo bilaterale, esso non ha un'influenza diretta sulla questione dell'adesione. Il disegno della futura legge sugli stranieri (LStr) ­ attualmente in esame presso il Parlamento ­ prevede, è vero, importanti miglioramenti dello statuto dei cittadini di Stati terzi, ma contiene tuttora disposizioni incompatibili con la Convenzione in questione.

3457

4.11.10

Codice europeo di sicurezza sociale (riveduto) (1990) (STE 139)

Priorità per la Svizzera: C Ratificato da:

­

Firmato da:

Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Turchia

Entrato in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di due ratifiche

Rispetto al Codice europeo di sicurezza sociale e al relativo Protocollo (STE 048), il Codice riveduto apporta i seguenti miglioramenti: estensione del campo d'applicazione personale, miglioramento della natura e del livello delle prestazioni, flessibilità in materia di prestazioni e della concessione dei diritti; adegua, infine, le nozioni fondamentali di sicurezza sociale contenute nel Codice e nel relativo Protocollo all'evoluzione intervenuta negli ultimi anni.

La Svizzera ha accettato cinque parti del Codice europeo di sicurezza sociale ma non è in grado di ratificare il relativo Protocollo (vedi STE 048A, n. 4.11.5).

Per ratificare il Codice europeo di sicurezza sociale (riveduto), gli Stati parte al Codice europeo di sicurezza sociale del 1964 devono accettare almeno una delle parti da II a X del Codice riveduto.

Il Codice riveduto è uno strumento estremamente complesso e, malgrado la pubblicazione nel 1999 di un rapporto esplicativo, nessuno Stato membro del Consiglio d'Europa lo ha finora ratificato.

4.11.11

Convenzione europea relativa alla promozione di un servizio volontario transnazionale a lungo termine per i giovani (2000) (STE 175)

Priorità per la Svizzera: B Ratificata da:

­

Firmata da:

Azerbaigian, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Romania, San Marino, Turchia

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche (di cui quattro da parte di Stati membri)

La Convenzione riguarda i giovani tra i 18 e i 25 anni che desiderano compiere attività di servizio volontario all'estero, per un periodo da 3 a 12 mesi. Il testo prelude all'istituzione di un vero statuto giuridico del giovane volontario europeo e alla regolamentazione di alcuni problemi relativi ai diritti e agli obblighi dei volontari e dei diversi partner, quali le organizzazioni di provenienza e di accoglienza (informazione e formazione antecedenti, assicurazioni sociali, alloggio, congedi, salario per le piccole spese). La Convenzione prevede anche il conferimento di un certificato di

3458

riconoscimento delle competenze acquisite dal volontario tramite la formazione informale.

Il nostro Collegio intende esaminare l'opportunità di ratificare a media scadenza questa Convenzione, la cui firma costituirebbe già un primo passo importante.

4.12

Protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente

4.12.1

Protocollo che emenda l'accordo europeo sulla limitazione dell'impiego di taluni detersivi nei prodotti di lavatura e pulitura (1983) (STE 115)

Priorità per la Svizzera: D Ratificato da:

Danimarca, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna

Firmato da:

Germania, Svizzera

Entrato in vigore:

1° novembre 1984

Il protocollo modifica l'Accordo STE 064 (ratificato dalla Svizzera il 21 novembre 1975) nei seguenti punti: estende all'uomo e all'ambiente la protezione contro i danni connessi all'uso di detersivi; definisce la nozione di detersivo; introduce alcune prescrizioni che consentono, in taluni campi. l'uso eccezionale di detersivi meno facilmente biodegradabili, incoraggia la ricerca sui fosfati e i loro sostituti. La Convenzione sui detersivi è stata riveduta agli inizi degli anni Ottanta, in conformità con le direttive CE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti i metodi di controllo della biodegradabilità dei detersivi. Il contenuto dell'Accordo è stato ripreso in termini ancora più severi nell'ordinanza del 9 giugno 1986 sulle sostanze pericolose per l'ambiente (allegati 4.1 e 4.2 inerenti ai prodotti di lavatura e pulitura). Nell'ambito della revisione di detta ordinanza, è previsto, attualmente di rafforzare le disposizioni sui detersivi (progetto Parchem, consultazione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi dei prodotti chimici). Una ratifica del Protocollo non è dunque necessaria.

4.12.2

Convenzione europea sul paesaggio (2000) (STE 176)

Priorità per la Svizzera: B Ratificata da:

Armenia, Croazia, Danimarca, Irlanda, Lituania, Macedonia, Moldova, Norvegia, Romania, San Marino, Slovenia, Turchia

Firmata da:

Azerbaigian, Belgio, Bulgaria, Cipro, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera

Entrata in vigore:

1° marzo 2004

3459

La Convenzione incoraggia le autorità pubbliche a tutti i livelli a sviluppare misure di protezione, di gestione e di sistemazione dei paesaggi europei. Riguarda tutti i paesaggi, che siano straordinari o meno. Il testo preconizza un approccio flessibile che consente di differenziare le misure in funzione delle caratteristiche e dei bisogni specifici dei paesaggi. La Convenzione rispetta le ripartizioni dei compiti esistenti negli Stati e tiene giustamente conto del principio di sussidiarietà, come pure della cooperazione transfrontaliera in materia di protezione dei paesaggi. La sua applicazione sarà controllata dai comitati esistenti in seno al Consiglio d'Europa. La Convenzione prevede inoltre l'attribuzione di un «Premio del paesaggio» del Consiglio d'Europa a collettività locali o regionali o a ONG, per ricompensare l'attuazione di politiche o di misure esemplari e sostenibili nell'ambito della protezione, della gestione e della sistemazione del paesaggio.

Con gli strumenti legali di cui dispone sia a livello federale sia a livello cantonale, il nostro Paese adempie già completamente la Convenzione, la cui attuazione non richiederebbe quindi risorse supplementari. L'attribuzione del grado di priorità B ci sembra quindi appropriata.

4.12.3

Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta) (2003) (STE 193)

Priorità per la Svizzera: A Ratificata da:

Norvegia, Svezia

Firmata da:

Belgio, Croazia, Finlandia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Lussemburgo, Moldova, Romania, Turchia

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di quattro ratifiche.

Trattasi di una Convenzione quadro che definisce i principi fondamentali, applicabili a qualsiasi specie animale. Sostituisce la vecchia Convenzione del 1968 (STE 065), ratificata dalla Svizzera nel 1970, che dovrà essere denunciata con l'adozione del nuovo testo.

La nuova Convenzione riprende in alcune parti le disposizioni della precedente, adattandole in base alle esperienze fatte durante l'applicazione e in funzione delle più recenti conoscenze scientifiche. Fissa altresì nuove priorità, come l'autorizzazione delle imprese di trasporto, la formazione degli addetti al trasporto e delle persone che si occupano degli animali, come pure la promozione della collaborazione tra le Parti. Prevede, inoltre, l'elaborazione di protocolli tecnici per stabilire le esigenze minime relative allo spazio di cui devono disporre gli animali e agli intervalli ai quali devono essere abbeverati e forniti di foraggio. In caso di modifica dei protocolli tecnici, si prevede una procedura d'emendamento semplificata. Le modifiche necessarie all'ordinanza vigente sulla protezione degli animali saranno integrate nella revisione totale attualmente in corso.

La Convenzione dovrebbe essere firmata e ratificata durante la presente legislatura perché la Svizzera possa disporre, nel settore dei trasporti internazionali, di una normativa moderna, applicabile a livello europeo.

3460

Allegato 1

Elenco delle convenzioni non ratificate per grado di priorità Priorità A 164, 167, 168, 169, 171 173 (A/B) Priorità B 9, 34, 43, 54, 68, 77, 94, 95, 96, 99, 100, 113, 122, 130, 131, 149, 150, 153 27 (B/C), 35 (B/C), 128 (B/C), 142 (B/C), 158 (B/C) Priorità C 14, 14A, 19, 42, 46, 48A, 52, 56, 70, 73, 79, 93, 119, 136, 139, 144, 166 91 (C/D) Priorità D 12, 12A, 13, 13A, 20, 29, 38, 40, 41, 51, 57, 60, 61, 61A, 61B, 71, 72, 75, 78, 78A, 81, 82, 101, 115, 127, 133, 154, 160, 163

3461

Allegato 2

Serie di trattati europei (STE) Convenzioni e accordi conclusi nell'ambito del Consiglio d'Europa1 STE2

Titolo

Ratifica3

001 002

Statuto del Consiglio d'Europa (1949) Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1949) Accordo speciale relativo alla sede del Consiglio d'Europa (1949)6 Accordo complementare all'Accordo generale concernente i Privilegi e le Immunità del Consiglio d'Europa (1950)6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950) I Dichiarazioni sull'articolo 25 (Diritto di ricorso individuale) II Dichiarazioni sull'articolo 46 (Giurisdizione obbligatoria della Corte) Emendamenti allo Statuto (maggio 1951)7 Emendamenti allo Statuto (dicembre 1951)7 Testi di carattere statutario adottati nel maggio e agosto 1951 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1952) Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1952) Emendamento allo Statuto del Consiglio d'Europa (1953)7 Accordo interinale europeo sui regimi di sicurezza sociale per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti con Protocollo aggiuntivo (1953) Accordo interinale europeo concernente la sicurezza sociale nei settori diversi dall'AVS/AI con protocollo aggiuntivo Convenzione europea di assistenza sociale e sanitaria con Protocollo aggiuntivo (1953) Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università (1953)

RS 0.192.030 RS 0.192.110.3

003 004 005

006 007 008 009 010 011 012 013 014 015

1 2 3 4 5 6 7

3462

Priorità4 N.5

RS 0.101 RS 0.101 RS 0.101 RS 0.192.030 RS 0.192.030 RS 0.192.030 A

4.1.1

D

4.11.1

D

4.11.2

C

4.11.3

RS 0.192.110.31 RS 0.192.030

RS 0.414.1

Stato: aprile 2004.

Le convenzioni e gli accordi sono stati numerati nell'ordine cronologico dell'apertura alla firma.

Ratifica da parte della Svizzera, riferimento alla Raccolta sistematica delle leggi (RS).

A, B, C o D.

Del presente rapporto.

Questo accordo tratta unicamente problemi concernenti i rapporti tra il Consiglio d'Europa e la Francia. La Svizzera non è Parte contraente.

Gli emendamenti sono parte integrante dello Statuto.

STE

Titolo

016

Convenzione europea relativa alle formalità prescritte per le domande di brevetti (1953)8 Convenzione europea concernente la classificazione internazionale dei brevetti d'invenzione (compreso allegato emendato; 1954­1961)9 Convenzione culturale europea (1954) Convenzione europea sul domicilio (1955) Accordo sullo scambio dei mutilati di guerra tra i paesi membri del Consiglio d'Europa ai fini di cura medica (1955) Convenzione europea sull'equivalenza dei periodi di studi universitari (1956) Secondo protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1956) Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie (1957) Convenzione europea di estradizione (1957) Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa (1957) Accordo europeo concernente lo scambio di sostanze terapeutiche d'origine umana (1958) Accordo europeo sullo scambio dei programmi mediante telefilm (1958) Terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1959) Convenzione europea sull'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per gli autoveicoli (1959) Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (1959) Accordo europeo sulla soppressione dei visti per i rifugiati (1959) Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie (1959) Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale, come prestito gratuito e a scopi diagnostici o terapeutici, di materiale medico-chirurgico e di laboratorio, destinato agli istituti sanitari (1960) Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1960) Carta sociale europea (1961)

017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033

034 035 8 9

Ratifica

Priorità

N.

C D

4.2.1 4.10.2

B/C

4.9.1

D

4.6.1

B

4.9.2

B/C

4.1.3

RS 0.440.1

RS 0.414.31 RS 0.192.110.32 RS 0.193.231 RS 0.353.1 RS 0.142.103 RS 0.812.161

RS 0.192.110.33

RS 0.351.1 RS 0.142.38 RS 0.414.5 RS 0.631.244.55

Questa convenzione è stata denunciata da quasi tutte le Parti contraenti tra cui la Svizzera Questa convenzione è stata denunciata da quasi tutte le Parti contraenti, tra cui la Svizzera

3463

STE

Titolo

Ratifica

036

Quarto Protocollo addizionale all'Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1961) Accordo europeo sulla circolazione dei giovani con passaporto collettivo fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa (1961) Accordo europeo sulla collaborazione medica nel campo dei trattamenti speciali e delle risorse termo-climatiche (1962) Accordo europeo concernente lo scambio di reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni (1962) Accordo tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa sul rilascio, ai mutilati di guerra, militari e civili, di un libretto internazionale per la riparazione di protesi e apparecchi ortopedici (1962) Convenzione sulla responsabilità degli albergatori per gli oggetti recati seco dai viaggiatori (1962) Accordo per l'applicazione della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale (1962) Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1963) Protocollo n. 2 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che attribuisce alla Corte europea dei diritti dell'uomo la competenza a emettere pareri consultivi (1963) Protocollo n. 3 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che riconosce taluni diritti e libertà diversi da quelli che figurano già nel primo Protocollo addizionale alla Convenzione (1963)11 Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che riconosce taluni diritti e libertà diversi da quelli che figurano già nel primo Protocollo addizionale alla Convenzione (1963) Convenzione concernente l'unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d'invenzione (1963) Codice europeo di sicurezza sociale e Protocollo al Codice europeo di sicurezza sociale (1964) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università (1964) Convenzione concernente l'elaborazione di una Farmacopea europea (1964) Convenzione europea sulla sorveglianza dei condannati o liberati condizionatamente (1964)

RS 0.192.110.34

037 038 039 040

041 042 043 044

045

046

047 048 049 050 051

3464

Priorità

N.

D

4.11.4

D

4.10.2

D

4.6.2

D

4.6.3

B

4.4.1

C

4.1.2

D

4.7.1

RS 0.142.104

RS 0.812.31

RS 0.101.02

RS 0.101.02

RS 0.232.142.1 RS 0.831.104 RS 0.414.11 RS 0.812.21

STE

Titolo

052

Convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali (1964) Accordo per la repressione di radiodiffusioni effettuate da stazioni fuori dei territori nazionali (1965) Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1965) Protocollo n. 5 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che modifica gli articoli 22 e 40 della Convenzione (1966) Convenzione europea per una normativa uniforme sull'arbitrato (1966) Convenzione europea sul domicilio (1966) Convenzione europea sull'adozione dei minori (1967) Accordo europeo sull'istruzione e la formazione delle infermiere (1967) Convenzione europea sulle obbligazioni in valuta estera (1967) Convenzione europea sulle funzioni consolari (1967) I Protocollo relativo alla protezione dei rifugiati II Protocollo in materia di aviazione civile Convenzione europea nell'ambito dell'informazione sul diritto estero (1968) Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari (1968) Accordo europeo sulla limitazione dell'impiego di taluni detersivi nei prodotti di lavatura e pulitura (1968) Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (1968) Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (1969) Accordo europeo concernente le persone che partecipano ai procedimenti davanti alla Commissione e alla Corte europea dei diritti dell'uomo (1969) Accordo europeo sul collocamento alla paro(1969) Accordo europeo sul mantenimento delle borse agli studenti che continuano gli studi all'estero (1969) Convenzione europea sulla validità internazionale delle sentenze repressive (1970) Convenzione europea sul rimpatrio dei minori (1970)

053 054 055

056 057 058 059 060 061

062 063 064 065 066 067

068 069 070 071

Ratifica

Priorità

N.

C

4.7.2

B

4.9.3

C

4.6.4

D

4.6.5

D

4.6.6

D

4.3.1

D

4.3.2

D

4.3.3

B

4.11.6

C

4.7.3

D

4.7.4

RS 0.784.404

RS 0.101

RS 0.211.21.310 RS 0.811.21

RS 0.434.2 RS 0.172.030.3 RS 0.814.226.29 RS 0.452 RS 0.440.2 RS 0.101.1

RS 0.414.7

3465

STE

Titolo

072

Convenzione relativa all'opposizione sui titoli al portatore con circolazione internazionale (1970) Convenzione europea sulla trasmissione delle procedure repressive (1972) Convenzione europea sull'immunità degli Stati e Protocollo addizionale (1972) Convenzione europea relativa al luogo di pagamento delle obbligazioni monetarie (1972) Convenzione europea sul computo dei termini (1972) Convenzione relativa a un sistema di iscrizione dei testamenti (1972) Convenzione europea di sicurezza sociale e Accordo complementare di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale (1972) Convenzione europea sulla responsabilità civile in caso di danni causati da autoveicoli (1973) Accordo sulla traslazione delle salme (1973) Protocollo aggiuntivo al protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1974) Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (1974) Convenzione europea concernente la protezione sociale degli agricoltori (1974) Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari (1974) Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio (1975) Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (1975) Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (1976) Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore (1976) Protocollo addizionale all'Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari (1976) Convenzione europea per la repressione del terrorismo (1977) Convenzione europea sulla responsabilità per lesione o morte causati da prodotti (1977) Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria (1977) Convenzione europea sullo statuto del lavoratore migrante (1977) Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti amministrativi (1977)

073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094

3466

Ratifica

Priorità

N.

D

4.6.7

C

4.7.5

D

4.6.8

C

4.5.1

D

4.11.7

RS 0.273.1

RS 0.221.122.3

C RS 0.818.62 D

4.9.4

B

4.7.6

C/D

4.6.10

C

4.11.9

B

4.4.5

RS 0.831.108 RS 0.812.32 RS 0.211.221.131 RS 0.353.11 RS 0.454 RS 0.741.16 RS 0.812.321 RS 0.353.3

RS 0.274.137

STE

Titolo

095

Protocollo concernente la modifica della Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1977) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1977) Protocollo addizionale alla Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero (1978) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (1978) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (1978) Convenzione europea sull'assunzione all'estero di informazioni e prove in materia amministrativa (1978) Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati (1978) Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello (1979) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (1979) Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (1979) Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento (1980) Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (1980) Accordo europeo sul trasferimento delle responsabilità per i rifugiati (1980) Convenzione per la protezione delle persone nell'ambito del trattamento automatico dei dati personali (1981) Protocollo aggiuntivo all'Accordo europeo concernente lo scambio di sostanze terapeutiche d'origine umana (1983) Protocollo aggiuntivo all'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale, come prestito gratuito e a scopi diagnostici o terapeutici, di materiale medico-chirurgico e di laboratorio, destinato agli istituti sanitari (1983) Protocollo aggiuntivo all'Accordo europeo concernente lo scambio di reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni (1983) Convenzione sul trasferimento dei condannati (1983)

096 097 098 099 100 101 102 103 104 105

106 107 108 109 110

111 112

Ratifica

Priorità

N.

B

4.4.2

B

4.4.3

B

4.7.7

B

4.4.6

D

4.7.8

RS 0.351.21 RS 0.353.12

RS 0.458 RS 0.452 RS 0.455 RS 0.211.230.01

RS 0.131.1 RS 0.142.305 FF 1997 I 701/717 RS 0.812.161.1 RS 0.631.244.551

RS 0.812.311 RS 0.343

3467

STE

Titolo

113

Protocollo aggiunto al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1983) Protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali concernente l'abolizione della pena capitale (1983) Protocollo che emenda l'Accordo europeo sulla limitazione dell'impiego di taluni detersivi nei prodotti di lavatura e di pulitura (1983) Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti (1983) Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1984) Protocollo n. 8 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1985) Convenzione europea sulle infrazioni relative ai beni culturali (1985) Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio (1985) Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (1985) Carta europea dell'autonomia locale (1985) Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini scientifici (1986) Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative (1986) Convenzione europea sulla protezione degli animali da compagnia (1987) Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (1987) Convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale (1988) Protocollo aggiuntivo alla Carta sociale europea (1988) Convenzione per l'applicazione dell'Accordo europeo del 17.10.80 concernente le cure mediche alle persone in soggiorno temporaneo (1988)10 Convenzione sulle operazioni insider (1989) 3° Protocollo aggiuntivo al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1989) Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (1989)

114

115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129

130 131 132

3468

Ratifica

Priorità

N.

B

4.9.5

D

4.12.1

C

4.8.1

A

4.4.7

D

4.4.8

B/C

4.1.4

B B

4.6.11 4.9.6

RS 0.101

RS 0.312.5 RS 0.101.07 RS 0.101

RS 0.415.3

RS 0.440.4

RS 0.457 RS 0.192.111 RS 0.456 RS 0.106

RS 0.784.405

STE

Titolo

133

Protocollo alla Convenzione sulle operazioni insider (1989) Protocollo alla Convenzione concernente l'elaborazione di una Farmacopea europea (1989) Convenzione europea contro il doping (1989) Convenzione europea concernente taluni aspetti internazionali del fallimento (1990) 5° Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1990) Convenzione europea sull'equivalenza generale dei periodi di studi universitari (1990) Codice europeo di sicurezza sociale (riveduto) (1990) Protocollo n. 9 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1990) Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (1990) Protocollo di emendamento alla Carta sociale europea (1991) Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico (riveduta) (1992) Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (1992) Protocollo d'emendamento della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (1992) Protocollo n. 10 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1992) Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica (1992) Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (1992) Secondo Protocollo concernente la modifica della Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1993) Convenzione sulla responsabilità civile dei danni causati da attività pericolose per l'ambiente (1993) Protocollo n. 1 alla Convenzione europea alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (1993) Protocollo n. 2 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (1993)

134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

150 151

152

Ratifica

Priorità

N.

D

4.6.12

C

4.4.9

C

4.11.10

B/C

4.1.5

A/B

4.4.10

B

4.4.4

B

4.6.13

RS 0.812.21 RS 0.812.122.1

RS 0.192.110.35 RS 0.414.32

RS 0.101 RS 0.311.53

RS 0.440.5

RS 0.454 FF 1994 II 419 RS 0.443.2 RS 0.441.2

3469

STE

Titolo

153

Convenzione europea sulle questioni di diritto d'autore e diritti affini nel quadro della radiodiffusione transfrontaliera via satellite (1994) Protocollo alla Convenzione europea di Sicurezza sociale (1994) Protocollo n. 11 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione (1994) Accordo relativo al traffico illecito via mare, in applicazione dell'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (1995) Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995) Protocollo addizionale alla Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi (1995) Protocollo addizionale alla Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (1995) Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo (1996) Accordo europeo concernente le persone che partecipano alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (1996) Sesto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1996) Carta sociale europea (riveduta) (1996) Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (1997) Convenzione sul riconoscimento delle qualificazioni relative all'insegnamento superiore nella regione europea (1997) Convenzione europea sulla nazionalità (1997) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (1997) Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e della dignità umana nei confronti delle applicazioni biologiche e della medicina, concernente il divieto di clonazione dell'essere umano (1998) Protocollo n. 2 alla Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativa alla cooperazione transnazionale e interregionale (1998) Protocollo d'emendamento alla Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o altri fini (1998)

154 155

156

157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

169

170

3470

Ratifica

Priorità

N.

B

4.9.7

D

4.11.8

B

4.7.9

B/C

4.1.6

D

4.5.2

D A

4.1.7 4.1.8

C A

4.4.11 4.7.10

A

4.1.9

RS 0.101.09

RS 0.441.1

RS 0.131.11

RS 0.101.3 RS 0.191.110.36

RS 0.414.5

11

11

STE

Titolo

Ratifica

171

Protocollo di emendamento della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (1998) Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (1998) Convenzione penale sulla corruzione (1999) Convenzione civile sulla corruzione (1999) Convenzione europea relativa alla promozione di un servizio volontario transnazionale a lungo termine per i giovani. (2000) Convenzione europea sul paesaggio (2000) Protocollo n° 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) (2000) Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (2001) Protocollo addizionale all'Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria (2001) Convenzione sull'informazione e la cooperazione giuridica in materia di servizi della società dell'informazione (2001) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati (2001) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (2001) Convenzione europea relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo (2001) Protocollo alla Convenzione europea relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo, sulla protezione delle produzioni televisive (2001) Convenzione sulla cibercriminalità (2001) Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, che disciplina il trapianto di organi e tessuti di origine umana (2002) Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'abolizione della pena di morte in ogni circostanza Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping (2002) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla cibercriminalità concernente gli atti di razzismo e di xenofobia commessi su Internet (2003) Protocollo che emenda la Convenzione europea per la repressione del terrorismo

11

172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

182 183 184

185 186

187

188 189 190

Priorità

N.

C

4.7.11

A C B

4.7.12 4.6.14 4.11.11

B C

4.12.2 4.1.10

A

4.9.8

B

4.7.13

D

4.9.9

A

4.9.10

A

4.7.14

C

4.9.11

C

4.9.12

B/C A

4.7.15 4.1.11

A

4.8.2

B/C

4.7.16

A

4.7.17

RS 0.101.093

3471

STE

Titolo

191

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione penale sulla corruzione (2003) Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori (2003) Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta) (2003)

192 193

10

3472

Ratifica

Priorità

N.

A

4.7.18

A

4.5.3

A

4.12.3

Questo Accordo non è stato ratificato da alcuno Stato Membro da pubblicare