03.075 Messaggio concernente l'approvazione dell'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica in vista della partecipazione della Svizzera al sesto programma quadro dell'UE (2002­2006) del 26 novembre 2003

Onorevoli Presidenti e Consiglieri, Con il presente messaggio, vi sottoponiamo per approvazione il progetto di un decreto federale concernente l'approvazione dell'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica in vista della partecipazione della Svizzera al sesto programma quadro dell'UE (2002­2006).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

26 novembre 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2003-2290

213

Compendio I sette accordi settoriali tra la Confederazione Svizzera e le Comunità europee includevano un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica stipulato il 21 giugno 1999 (RS 0.420.513.1). Questo accordo disciplinava la piena partecipazione della Svizzera al quinto programma quadro dell'UE (1998­2002) e si è quindi concluso al termine di questo programma (fine 2002). L'accordo includeva tuttavia una disposizione di rinnovo in vista di un'adesione della Svizzera a nuovi programmi quadro dell'UE.

In vista della piena partecipazione al sesto programma quadro dell'UE (2003­ 2006), le Camere federali hanno votato il 6 giugno 2002 un decreto federale sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione dell'Unione europea per gli anni dal 2003 al 2006 (FF 2002 4712), in cui viene stabilito un credito d'impegno di 869 milioni di franchi.

I negoziati in vista del rinnovo dell'accordo hanno avuto inizio il 10 aprile 2003 e si sono conclusi il 16 luglio 2003. Il testo del nuovo accordo di ricerca è stato parafato il 5 settembre 2003.

Rispetto all'accordo del 1999, il nuovo testo prevede, da un lato, la possibilità di un'applicazione provvisoria dell'accordo a contare dal 1° gennaio 2004, con tutti i diritti e gli obblighi (qualora l'accordo fosse firmato nel 2003, ma ratificato in seguito); e dall'altro, un nuovo allegato in cui sono definite in modo dettagliato le modalità di controllo finanziario.

Il Consiglio federale ha firmato il nuovo accordo in virtù dell'articolo 184 capoverso 2 della Costituzione federale. Il testo sarà quindi applicato in modo provvisorio a partire dal 1° gennaio 2004.

214

Messaggio 1

Parte generale

1.1

Situazione iniziale

I sette accordi settoriali tra la Svizzera e le Comunità europee comprendevano un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica concluso il 21 giugno 1999 (RS 0.420.513.1) ed entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica disciplinava la partecipazione della Svizzera al quinto programma quadro di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione dell'UE (1998­2002) e al quinto programma quadro delle attività di ricerca e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1998­2002) (i due programmi saranno denominati qui di seguito programmi quadro dell'UE). L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica era il solo dei sette accordi settoriali ad avere validità limitata nel tempo concludendosi al termine del 2002 con la fine del quinto programma quadro.

L'articolo 9 capoverso 2 dell'accordo includeva tuttavia la disposizione secondo cui il testo avrebbe potuto essere rinnovato o rinegoziato di comune intesa in vista di un'adesione della Svizzera a nuovi programmi quadro dell'UE.

Con il decreto federale del 6 giugno 2002 sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione dell'Unione europea per gli anni dal 2003 al 2006 (FF 2002 4712), il Parlamento ha approvato il finanziamento di un credito d'impegno in vista di un rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica.

Il 20 febbraio 2003, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato il mandato negoziale per il rinnovo dell'accordo.

Il Consiglio federale ha adottato il mandato negoziale il 9 aprile 2003. I negoziati sono stati condotti sulla base di questo mandato e si sono conclusi il 16 luglio 2003.

Il 5 settembre 2003 i mediatori delle due delegazioni hanno siglato il nuovo testo dell'accordo.

Come indicato nel mandato negoziale, qualora l'accordo sia firmato nel 2003 ma ratificato solo in seguito, il nuovo testo prevede la possibilità di un'applicazione provvisoria con tutti i diritti e gli obblighi a partire dal 1° gennaio 2004. Questa disposizione permette ai ricercatori svizzeri di partecipare ai programmi di ricerca dell'UE con gli stessi diritti dei loro omologhi europei già a partire dai bandi di concorso dell'autunno 2003.

Il Consiglio federale ha firmato il nuovo accordo in virtù
dell'articolo 184 capoverso 2 della Costituzione federale. L'accordo sarà quindi applicato in modo provvisorio a partire dal 1° gennaio 2004.

Conformemente all'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione, l'accordo è sottoposto all'Assemblea per approvazione.

215

1.2

La piena partecipazione al sesto programma quadro dell'UE: una mossa importante per la Svizzera

Il Parlamento ha riaffermato più volte la volontà del nostro Paese di aderire integralmente ai programmi quadro dell'UE approvando i decreti per il finanziamento della piena partecipazione della Svizzera a questi programmi, considerati come i più importanti strumenti europei di incoraggiamento alla ricerca.1 Gli obiettivi perseguiti con la piena partecipazione al sesto programma quadro dell'UE fanno parte di in una strategia a lungo termine del Consiglio federale.2 Le Camere federali si sono sempre pronunciate chiaramente a favore della partecipazione integrale ai programmi quadro dell'UE. Anche il popolo svizzero si è pronunciato a favore di una tale partecipazione approvando i sette accordi settoriali con l'UE nella votazione popolare del maggio 2000.

Non si può sottolineare abbastanza l'importanza di una partecipazione integrale della Svizzera ai programmi quadro dell'UE: solo con una tale piena partecipazione il nostro Paese può essere riconosciuto quale partner a pieno titolo nello spazio europeo della ricerca, uno spazio che sta prendendo forma e in cui gli attori europei si muovono sempre più all'unisono grazie all'utilizzo più efficiente possibile delle sinergie in gioco. Una piena partecipazione permette inoltre di migliorare la politica scientifica della Svizzera a livello sia nazionale, sia internazionale. Essa ci offre, in particolare, i mezzi per assicurare una maggiore coerenza tra i settori di ricerca e gli strumenti dei programmi quadro dell'UE da un lato e quelli dei programmi e strumenti nazionali di incentivazione alla ricerca applicata dall'altro. La presenza di osservatori e di esperti svizzeri nei diversi comitati e gruppi di esperti del sesto programma quadro dell'UE offre al nostro Paese un accesso privilegiato all'informazione, nonché la possibilità di influire sugli orientamenti e l'esecuzione dei programmi quadro attuali e futuri.

Gli obiettivi principali perseguiti con la piena partecipazione al sesto programma quadro dell'UE possono essere riassunti come segue: ­

rinforzare l'integrazione della ricerca svizzera sul piano europeo e internazionale evitando l'emarginazione della ricerca e della tecnologia svizzere;

­

allargare la cerchia di partecipanti svizzeri (ricercatori attivi nelle istituzioni pubbliche e nelle imprese svizzere) alle migliori reti e progetti del sesto programma quadro dell'UE;

­

permettere ai ricercatori svizzeri di lanciare e dirigere progetti;

1 2

216

DF del 18.12.1992 (FF 1993 I 28), DF del 14.12.1994 (FF 1995 I 8), DF del 31.8.1999 (FF 1999 5399) e DF del 6.6.2002 (FF 2002 4712).

Cfr. i messaggi precedenti: messaggio concernente il finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi di ricerca e di formazione delle Comunità europee 1993­ 1996 (FF 1992 III 1197); messaggio complementare concernente la proroga del decreto federale sulla cooperazione internazionale in materia di formazione superiore e di mobilità e il finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi di ricerca e di formazione dell'Unione europea per il periodo 1996­2000 (FF 1994 III 1297); messaggio sul promovimento della formazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2000­2003 (FF 1999 243); messaggio concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE (FF 1999 5092); messaggio sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione negli anni 2003­2006 (FF 2002 977).

­

favorire il massimo rendimento in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico rinforzando i centri di competenza esistenti;

­

favorire la mobilità dei ricercatori e lo sviluppo razionale delle infrastrutture di ricerca;

­

migliorare l'utilizzo e la valorizzazione dei risultati di progetti di ricerca partecipando alle attività di trasferimento di tecnologia del sesto programma quadro dell'UE;

­

intensificare la collaborazione scientifica tra le università, i centri di ricerca e le imprese a livello europeo;

­

rinforzare l'industria e l'economia svizzere e assicurare posti di lavoro.

2

Il rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica

2.1

Aspetti generali

L'obiettivo dei negoziati era di rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con un testo il cui contenuto non divergesse in modo fondamentale dall'accordo che il Parlamento aveva approvato nel 1999. Questo obiettivo è stato raggiunto.

Il nuovo accordo (allegati inclusi) corrisponde al tenore dell'accordo di cooperazione scientifica del 1999, con due differenze che saranno sviluppate qui di seguito. Per il resto, il testo che era stato formulato per disciplinare la piena partecipazione della Svizzera al quinto programma quadro dell'UE è stato adeguato alla terminologia e alle condizioni del sesto programma quadro.

Qui di seguito saranno discussi soltanto gli aspetti che divergono dall'accordo di cooperazione scientifica del 1999.

2.2

Aspetti particolari del nuovo accordo sulla ricerca

Rispetto all'accordo del 1999, il nuovo testo prevede da un lato la possibilità di un'applicazione provvisoria e, dall'altro, include un nuovo allegato in cui sono definite in modo dettagliato le modalità di controllo finanziario.

Applicazione provvisoria L'accordo doveva garantire in ogni caso che i ricercatori svizzeri potessero partecipare, a pari merito rispetto ai loro omologhi europei, ai bandi di concorso del sesto programma quadro dell'UE con effetto nell'anno finanziario 2004. Per far fronte all'ipotesi in cui il nuovo accordo non fosse ratificato entro la fine del 2003, era necessario negoziare con i mediatori europei che l'accordo ­ firmato nel 2003 ­ potesse essere applicato provvisoriamente a partire dal 1° gennaio 2004 con tutti i relativi diritti e obblighi.

L'accordo disciplina inoltre le conseguenze che risulterebbero qualora, al termine dell'applicazione provvisoria, l'accordo non fosse ratificato. In questa evenienza, alla Svizzera sarebbe restituito il contributo versato, con deduzione dei fondi che la 217

Commissione europea ha già impegnato a favore dei ricercatori svizzeri che prendono parte a progetti. Questi ultimi sarebbero poi finanziati dalla Commissione europea fino alla conclusione del loro progetto.

Controllo finanziario Il nuovo allegato C dell'accordo disciplina le modalità del controllo finanziario esercitato dalle autorità europee e svizzere sui beneficiari dei fondi comunitari.

Il finanziamento dei progetti autorizzati nell'ambito dei programmi quadro europei si basa su contratti tra consorzi di progetti e la Commissione europea. I contratti per i progetti, firmati anche dai partner e dai beneficiari dei fondi svizzeri, attribuiscono alla Commissione europea o agli agenti da essa designati, il diritto di controllare i beneficiari dei fondi per assicurarsi che ne venga fatto un uso corretto. È utile menzionare il fatto che i partner svizzeri a progetti europei possono ora assumerne la funzione di coordinatori e, di conseguenza, gestire i fondi comunitari destinati ai partner di altri Paesi.

Questa disposizione è analoga a quella prevista nell'articolo 14 dell'accordo tra la Svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasma (RS 0.424.122; entrato retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1987).

L'allegato C include le disposizioni relative al controllo finanziario applicabili ai ricercatori svizzeri che partecipano a programmi quadro dell'UE. Queste disposizioni corrispondono agli obblighi che i partecipanti assumono quando firmano un contratto di progetto con la Commissione europea. In virtù di esse, gli organi della Comunità europea (la Corte dei conti europea, la Commissione europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode), o le persone da essi designate, possono effettuare controlli in loco sui partecipanti risiedenti in Svizzera o sui loro subappaltatori. Il Controllo federale delle finanze, che ha preso parte alla stesura dell'allegato C e che ne approva integralmente il contenuto, viene informato a priori dei controlli che saranno eseguiti e può partecipare tanto ai suddetti controlli quanto a verifiche ulteriori. Le disposizioni dell'allegato C sostituiscono la procedura d'autorizzazione prevista nell'articolo 271 capoverso 1 del Codice penale (RS 311.0) per le operazioni di controllo effettuate
su territorio svizzero; l'autorizzazione richiesta dal Codice penale è quindi considerata come acquisita in termini generali.

L'allegato C prevede che i controlli finanziari possano essere eseguiti anche dopo la conclusione del sesto programma quadro dell'UE o dopo la conclusione dell'accordo, entro i termini previsti dai contratti di progetto. Conformemente alle disposizioni dei contratti di progetto, i controlli possono aver luogo fino a cinque anni al massimo dopo la conclusione del progetto di ricerca. Poiché l'allegato è parte integrante dell'accordo, i controlli conformemente alle disposizioni dell'allegato C possono essere effettuati fino a cinque anni al massimo dopo la conclusione del progetto individuale, indipendentemente dal fatto che, al momento della conclusione dell'accordo, un progetto sia già terminato o sia ancora in corso.

218

3

Conseguenze

3.1

Conseguenze finanziarie

In vista della piena partecipazione al sesto programma quadro dell'UE, il 6 giugno 2002 è stato approvato un credito d'impegno di 869 milioni di franchi con il decreto federale (FF 2002 4712) sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione dell'Unione europea per gli anni 2003­2006: degli 869 milioni, 34 sono destinati a misure collaterali (cfr. messaggio corrispondente, FF 2002 977, cap. 2.1 Conseguenze finanziarie).

Poiché la partecipazione integrale non si è realizzata entro il 1° gennaio 2003, il credito d'impegno è stato ridotto con il decreto federale I del 19 giugno 2003 concernente la prima aggiunta al preventivo 2003 (FF 2003 4185). In virtù del suddetto decreto, per gli anni 2004­2006 restano ancora 773 milioni di franchi per il finanziamento di partner svizzeri a progetti di ricerca nell'ambito del sesto programma quadro dell'UE e per il finanziamento della piena partecipazione della Svizzera.

Il credito d'impegno era stato calcolato sulla base dei dati disponibili quando l'UE includeva soltanto 15 membri (UE 15). Poiché la ricerca e lo sviluppo tecnologico sono ritenuti due settori prioritari nell'UE, con l'allargamento a 25 Stati membri (UE 25), la Commissione europea prevede di aumentare di 1,6 miliardi d'euro il budget del sesto programma quadro. Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE dovrebbero pronunciarsi entro la fine del 2003 su questo aumento budgetario e sul suo importo effettivo. L'aumento budgetario stimato è decisamente superiore all'aumento che il PIL dell'UE subirà nel passaggio da 15 a 25 membri. Dato che il calcolo del contributo svizzero si basa su un'UE a 15 membri, la Svizzera dovrà probabilmente versare un contributo superiore a quello previsto inizialmente.

Nella tabella qui di seguito è riportato un confronto tra i versamenti previsti: Contributo annuale all'UE (milioni di franchi)

2004

2005

2006

2004­2006

Contributi in base all'UE 15 (secondo i dati del PIL UE 15 dell'ottobre 2003)*

198,4

208

214,5

620,9

Contributi in base all' UE 25 (secondo i dati del PIL UE 25 dell'ottobre 2003)*

206,9

216,8

223,5

647,2

Contributi secondo il messaggio sul finanziamento del sesto programma quadro dell'UE

205,4

215,2

221,9

642,5

*

Fonte: EUROSTAT

Come risulta dalla tabella, gli obblighi che derivano dal nuovo accordo possono essere coperti dal credito d'impegno di 773 milioni di franchi. I limiti annui fissati dal piano finanziario della legislatura possono quindi essere rispettati anche tenendo conto dei versamenti previsti per la partecipazione «progetto per progetto».

219

Nell'ipotesi dell'UE 25 (contributi di 647,2 milioni di franchi per l'intero programma) restano 125,8 milioni di franchi per finanziare la partecipazione di partner svizzeri a progetti di ricerca europei del sesto programma quadro per i quali la Commissione europea ha stabilito un finanziamento nel 2003. Dopo la valutazione e l'approvazione dei progetti da parte della Commissione europea e i tagli budgetari già effettuati da quest'ultima, le domande provvisorie per un finanziamento da parte della Confederazione ammontano, tuttavia, a 180 milioni di franchi. Le sovvenzioni dovranno quindi essere ulteriormente ridotte e in misura maggiore rispetto agli anni passati. Per non penalizzare più del dovuto i ricercatori i cui progetti sono ancora cofinanziati direttamente dalla Confederazione, fino a 12 milioni di franchi della riserva di 26 milioni di franchi inclusa nel credito d'impegno, originariamente destinata a far fronte a un eventuale sviluppo sfavorevole del PIL svizzero rispetto quello dell'UE, sarà utilizzata per finanziare la partecipazione «progetto per progetto».

3.2

Effetti sul personale

Il seguito dell'accordo e la difesa degli interessi della Svizzera nei programmi e negli organi dell'UE sono assicurati da esperti esterni (finanziati dal credito destinato alle misure collaterali) e dall'Ufficio federale dell'educazione e della scienza avvalendosi del personale attuale. Anche il Controllo federale delle finanze riuscirà a svolgere i compiti previsti nell'allegato C dell'accordo senza doversi avvalere di personale supplementare.

3.3

Conseguenze per i Cantoni e i Comuni

La piena partecipazione della Svizzera al sesto programma quadro dell'UE non comporta ulteriori conseguenze per i Cantoni e i Comuni. L'estensione dei diritti di partecipazione, in particolare tramite la possibilità per i ricercatori svizzeri di assumere la direzione dei progetti di ricerca, nonché l'allargamento dell'UE a dieci nuovi membri implicherà senza dubbio un aumento delle sovvenzioni per la ricerca versate alle università cantonali e all'industria per la partecipazione ai progetti del programma quadro europeo.

3.4

Conseguenze nel settore informatico

Il sistema informatico utilizzato nell'amministrazione federale per la gestione amministrativa e finanziaria dei progetti di ricerca europei con partecipazione svizzera necessita di poche modifiche per essere adeguato alle nuove operazioni legate alla piena partecipazione della Svizzera (supervisione della partecipazione svizzera ai progetti).

220

3.5

Conseguenze a livello economico

Nel 2001 l'Ufficio federale dell'educazione e della scienza ha fatto eseguire una valutazione esterna della partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell'UE.3 Per quanto riguarda le imprese svizzere che avevano partecipato fino ad allora a progetti dei programmi quadro dell'UE, lo studio rilevava i seguenti aspetti positivi: le imprese oggetto dell'indagine menzionavano in primo luogo un rafforzamento del loro livello tecnologico e della loro competitività; in secondo luogo, l'intensificazione delle reti di collaborazione esistenti e la creazione di nuove reti.

Questi effetti hanno un impatto positivo a breve termine sul mercato del lavoro in Svizzera grazie alla collaborazione nei progetti di lavoro, ma anche a lungo termine in quanto rafforzano la competitività tecnologica ed economica delle imprese svizzere. Con la piena partecipazione al sesto programma quadro dell'UE, e in particolare con il nuovo diritto dei ricercatori svizzeri a lanciare e gestire progetti, questi effetti saranno percepibili in modo ancora più evidente.

4

Programma di legislatura

Il progetto non figura nel programma di legislatura 1999­2003 perché si era considerata la possibilità che il Consiglio federale potesse concludere il nuovo accordo di cooperazione scientifica e tecnologica in virtù della sua competenza fondata sull'articolo 16 capoverso 3 lettera a della legge del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (RS 420.1).

5

Basi legali

5.1

Basi costituzionali e giuridiche

In virtù dell'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale, gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 della Costituzione federale autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali, la cui approvazione è però di competenza dell'Assemblea federale in virtù dell'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale.

5.2

Procedura d'approvazione interna e referendum facoltativo

Conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale, i trattati internazionali sono soggetti a referendum facoltativo quando sono di durata indeterminata e indenunciabili, quando prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale o comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o quando la loro attuazione richiede l'emanazione di leggi federali. L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Confederazione svizzera e la Comu3

Evaluation der schweizerischen Beteiligung an den FTE-Rahmenprogrammen der Europäischen Union; Interface Institut für Politikstudien, Fraunhofer Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung; 2001.

221

nità europea dell'energia atomica è denunciabile (cfr. art. 13, cpv. 3) e non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale.

Resta da accertare se questo accordo contenga disposizioni importanti che stabiliscono norme di diritto o se la sua attuazione richieda l'emanazione di leggi federali.

Per disposizioni che stabiliscono norme di diritto s'intende, conformemente all'articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento, le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Disposizioni importanti sono, del resto, quelle che in diritto interno devono essere emanate sotto forma di legge federale conformemente all'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale.

Il presente accordo conferisce diritti e impone obblighi alle entità giuridiche stabilite in Svizzera che partecipano a programmi di ricerca comunitari nell'ambito del sesto programma quadro (cfr. art. 4 e 7 dell'accordo). Conferisce inoltre ai funzionari della Commissione europea, o ad altre persone da questa designate, e alla Corte dei conti l'autorizzazione ad effettuare controlli e verifiche sul territorio svizzero conformemente alle condizioni e alle modalità previste dal diritto comunitario. Le decisioni adottate dalle suddette autorità in applicazione del diritto comunitario sono applicabili anche in Svizzera. L'accordo contiene quindi disposizioni che stabiliscono norme di diritto. Queste disposizioni devono, inoltre, essere considerate importanti nella misura in cui, qualora dovessero essere emanate a livello nazionale, potrebbero esserlo soltanto sotto forma di legge federale conformemente all'articolo 164 capoverso 1 lettere b, c ed e della Costituzione federale.

Ne consegue che il decreto di approvazione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica è soggetto a referendum facoltativo in materia di trattati internazionali in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale.

5.3

Applicazione provvisoria

Poiché il processo di ratificazione richiede diversi mesi, essendo soggetto all'approvazione delle Camere federali da un lato e dal Consiglio e dal Parlamento dell'UE dall'altro, il testo del nuovo accordo prevede un'applicazione provvisoria con tutti i diritti e obblighi a partire dal 1° gennaio 2004. Conformemente a una prassi costante, il Consiglio federale è autorizzato a pronunciarsi sull'applicazione provvisoria di trattati internazionali.

L'applicazione provvisoria dell'accordo dal 1° gennaio 2004 offre ai ricercatori svizzeri la possibilità, a lungo attesa, di partecipare a pieno titolo ai progetti del sesto programma quadro dell'UE già a partire dai bandi di concorso dell'autunno 2003, cioè un anno dopo l'inizio del sesto programma quadro. Senza questa disposizione, i ricercatori svizzeri sarebbero stati soggetti a restrizioni per almeno un altro anno e avrebbero dovuto partecipare ad almeno la metà del sesto programma quadro dell'UE secondo la modalità «progetto per progetto». In vista di un'imminente partecipazione della Svizzera al sesto programma quadro, la Commissione europea aveva inoltre autorizzato i rappresentanti svizzeri a partecipare, eccezionalmente fino alla fine del 2003, alle riunioni dei comitati di gestione di questi programmi.

Qualora la partecipazione non si concretizzasse entro il 1° gennaio 2004, la Svizzera sarebbe molto probabilmente esclusa dai comitati, il che avrebbe un'incidenza 222

negativa essendo già cominciate le discussioni sullo sviluppo del futuri programmi quadro dell'UE e dello spazio europeo della ricerca.

5.4

Rinnovo dell'accordo

Nella prospettiva di un rinnovo della partecipazione della Svizzera ai futuri programmi quadro alla conclusione del sesto programma quadro, il Consiglio federale sarà autorizzato a concludere in competenza propria ed entro i limiti dei crediti approvati un nuovo rinnovo dell'accordo a condizioni paragonabili.

Inoltre la questione di un'estensione della delega di competenza ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3 lettera a della legge sulla ricerca (LR) sarà esaminata nell'ambito della revisione della LR che verrà proposta nel corso dei due prossimi anni.

223

224