Copertura secondo gli articoli 74 e 76 della legge sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) (art. 59 cpv. 4 dell'ordinanza sull'assicurazione dei veicoli; RS 741.31) L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha emanato la seguente decisione, concernente i contratti d'assicurazione in corso: Decisione del 10 settembre 2004 Il progetto sottoposto dall'Ufficio nazionale svizzero di assicurazione e dal Fondo nazionale svizzero di garanzia per percepire, nel 2005, i contributi seguenti per la copertura dei danni secondo l'articolo 76a capoverso 1 LCS è approvato.

Ufficio nazionale di assicurazione

Fondo nazionale di garanzia

Motoveicoli (art. 59 cpv. 1 lett. a OAV)

CHF 0.40

CHF 1.70

Veicoli a motore leggero (art. 59 cpv. 1 lett. b OAV)

CHF 0.80

CHF 3.40

Veicoli a motore pesante (art. 59 cpv. 1 lett. c OAV)

CHF 1.60

CHF 6.80

Rimedi giuridici Questa comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe mediante un ricorso presentato alla Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, Rämistrasse 74, 8001 Zurigo. Il ricorso deve essere inoltrato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e deve contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione d'approvazione della tariffa può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg 14, 3003 Berna.

28 settembre 2004

4504

Ufficio federale delle assicurazioni private

2004-2010