Termine di referendum: 7 ottobre 2004

Legge federale sulle bevande distillate (Legge sull'alcool, LAlc) Modifica del 18 giugno 2004 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 10 febbraio 20041; visto il parere del Consiglio federale del 12 marzo 20042, decreta: I La legge federale del 21 giugno 19323 sull'alcool è modificata come segue: Art. 40 cpv. 4 La Regia federale degli alcool può rifiutare la licenza per il commercio all'ingrosso se, nei cinque anni precedenti, il richiedente o la persona designata responsabile è stato punito per infrazione grave o ripetuta alla legislazione federale sull'alcool o sulle derrate alimentari oppure alle prescrizioni cantonali sul commercio al minuto di bevande alcooliche o a prescrizioni estere analoghe.

4

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2004

Consiglio nazionale, 18 giugno 2004

Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 29 giugno 20044 Termine di referendum: 7 ottobre 2004 1 2 3 4

FF 2004 1257 FF 2004 1267 RS 680 FF 2004 2789

2004-0452

2789

Legge sull'alcool

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