Decreto federale Disegno sulla proroga dell'impiego dell'esercito per la protezione delle rappresentanze straniere del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 20042, decreta: Art. 1 La proroga dell'impiego dell'esercito per la protezione delle rappresentanze straniere è approvata a partire dal 1° luglio 2004 fino al 31 dicembre 2007 al più tardi.
Art. 2 L'impiego avviene nel quadro del servizio d'appoggio.
Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.
1 2
RS 510.10 FF 2004 2513
2004-0815
2529
Proroga dell'impiego dell'esercito per la protezione delle rappresentanze straniere. DF
2530