04.052 Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del primo semestre 2004 del 25 agosto 2004

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo il rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del primo semestre 2004 proponendovi di prenderne atto e di approvare le misure contenute nel decreto federale allegato.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

25 agosto 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2004-1082

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Compendio In virtù della legge sulla tariffa delle dogane, il Consiglio federale sottopone alle Camere federali il suo 29° rapporto semestrale sulle misure tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate.

Durante l'ultimo semestre il Consiglio federale ha messo in vigore le seguenti misure: Misure prese in virtù delle legge sulla tariffa delle dogane Alle aziende nazionali di trasformazione è mancata la quantità di patate necessaria, a causa della perdita di rendimento e di qualità provocata dalla siccità. Nel primo semestre 2004 si è dovuto pertanto aumentare il contingente tariffale parziale di 18 000 tonnellate per evitare interruzioni di produzione nelle aziende di trasformazione. Inoltre le scorte nazionali di patate da tavola erano insufficienti. L'ulteriore aumento del contingente tariffale parziale di 5000 tonnellate ha garantito un costante approvvigionamento del mercato. Complessivamente il contingente tariffale parziale n° 14.1 (patate da semina incluse), previsto nell'allegato 4 dell'ordinanza sulle importazioni agricole, è stato aumentato provvisoriamente per il 2004 di 23 000 unità, passando da 18 250 a 41 250 tonnellate.

Le misure adottate contro la mancanza di foraggio grezzo, provocata dalla siccità dell'estate 2003, sono state revocate dall'Ufficio federale dell'agricoltura a partire dal 1° maggio 2004, in seguito alla normalizzazione dell'approvvigionamento di foraggio grezzo. Quindi con l'inizio del foraggiamento verde i dazi doganali su erba e granoturco, che dapprima erano stati abbassati a 2 franchi per 100 kg in agosto 2003 e successivamente erano stati abrogati del tutto, sono stati riportati al livello precedente di 9 e 11 franchi per 100 kg.

Misure prese in virtù del decreto federale sulle preferenze tariffali Da gennaio 2002, nell'ambito delle misure di solidarietà adottate a livello internazionale a favore dei paesi meno progrediti (PMP), la Svizzera ha allentato il proprio regime delle importazioni, garantendo a questi Paesi ulteriori concessioni tariffali.

L'accesso facilitato ai nostri mercati favorisce l'apertura e l'integrazione di questi Paesi e stimola lo sviluppo economico. Gli interessi dell'agricoltura svizzera continueranno a essere protetti tramite una procedura progressiva,
una lotta efficace contro gli abusi e in caso di necessità un'adattamento delle preferenze tariffali. Il 1° aprile 2004 è entrata in vigore la seconda riduzione approvata dal Consiglio federale. Le concessioni supplementari raggiungono in media il 50 % delle aliquote di dazio preferenziali adottate il 1° gennaio 2002. Quindi dal 1° aprile 2004 vengono garantiti ai PMP concessioni tariffali nel settore agricolo pari al 55 %­75 % della tariffa normale.

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Nella definizione di Paesi meno progrediti, la Svizzera fa riferimento al Consiglio economico e sociale dell'ONU per garantire la parità di trattamento doganale ai Paesi con lo stesso livello di sviluppo. Di conseguenza, dal 1° aprile 2004 il Senegal è considerato un PMP. Per la Bosnia-Erzegovina e l'Albania lo status temporaneo di PMP, concesso nel 2001, è scaduto il 31 marzo 2004. Malta è stata cancellata dalla lista dei paesi in via di sviluppo vista la sua adesione all'Unione europea il 1° maggio 2004.

All'ordinanza concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in via di sviluppo è stata aggiunta una nuova disposizione per combattere meglio gli eventuali abusi. Nel contempo le regole d'origine sono state adeguate in seguito alla revisione del Sistema armonizzato, d'intesa con l'Unione europea e con la Norvegia.

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Rapporto Secondo gli articoli 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (RS 632.10), 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72) e 4 capoverso 2 del decreto federale del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (RS 632.91), il nostro Collegio presenta all'Assemblea federale un rapporto semestrale concernente le misure tariffali prese in virtù delle competenze conferitegli dagli atti normativi citati.

Il presente rapporto sottopone per approvazione all'Assemblea federale le misure entrate in vigore nel corso del primo semestre 2004 in virtù della legge sulle tariffe doganali e il decreto federale sulle preferenze tariffali. Non sono state adottate misure in virtù della legge sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati.

L'Assemblea federale decide se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate.

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Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane (LTD)

1.1

Ordinanza generale del 7 dicembre 1998 concernente le importazioni di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) (RS 916.01) Modifica del 21 gennaio 2004 (RU 2004 663)

Aumento provvisorio del contingente tariffale parziale di patate (patate da semina incluse) L'estate particolarmente calda e asciutta del 2003 ha causato perdite di rendimento e di qualità delle patate, soprattutto per quanto riguarda le varietà utilizzate dall'industria di trasformazione (Agria, Eba, Erntestolz). Grazie alle importazioni supplementari, effettuate nell'ambito dell'aumento del contingente tariffale parziale deciso per il 2003, sono state evitate interruzioni di produzione nelle aziende di trasformazione.

Nonostante queste importazioni e l'aumento del contingente nazionale, alla fine del 2003, nel passaggio al nuovo raccolto, le aziende hanno registrato un deficit di 27 000 tonnellate di patate. Per il momento esse impiegano le quote ordinarie del contingente tariffale parziale di 9250 tonnellate di patate all'anno per coprire il deficit. Per consentire alle aziende di adempiere ai propri programmi produttivi e all'approvvigionamento del mercato, il contingente tariffale parziale n° 14.1 (patate da semina incluse), è stato aumentato provvisoriamente per il 2004 di 18 000 unità, passando da 18 250 a 36 250 tonnellate (allegato 1).

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Modifica del 30 aprile 2004 (RU 2004 2413) Aumento provvisorio del contingente tariffale parziale di patate (patate da semina incluse) Il 31 marzo 2004 le scorte di patate da tavola erano inferiori all'anno precedente del 22 %. Molte di queste erano invecchiate; del resto il periodo di caldo dell'estate 2003 ha accelerato la maturazione delle patate, riducendone la conservabilità. Nello smaltimento delle scorte si è registrato pertanto un tasso di scarti nettamente superiore alla media. In particolare sono mancate le varietà a pasta compatta (Appell, Nicola, Charlotte), ma anche in quelle a pasta farinosa si è delineata una carenza.

Considerato il sostanziale esaurimento delle scorte da parte dei produttori nazionali di patate, le quote ordinarie del contingente tariffale parziale del commercio di 6500 tonnellate di patate da tavola non sono state sufficienti per approvvigionare il mercato. Per garantire l'approvvigionamento nazionale fino al prossimo raccolto, il contingente tariffale parziale n° 14.1 (patate da semina incluse), è stato aumentato provvisoriamente per il 2004 di ulteriori 5000 unità, raggiungendo le 41 250 tonnellate (allegato 2).

1.2

Ordinanza del DFE del 6 agosto 2003 concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco (RS 916.112.232) Abrogazione del 20 aprile 2004 (RU 2004 2089)

La siccità dell'estate 2003 ha ridotto l'approvvigionamento di foraggio grezzo. Il DFE ha pertanto ridotto le aliquote di dazio su erba e granoturco dal 15 agosto e le ha revocate del tutto dal 21 agosto 2003. L'importazione di erba e granoturco in franchigia doganale ha contribuito a lenire la difficile situazione del foraggio grezzo.

Con l'avvio del foraggiamento verde, l'approvvigionamento di foraggio grezzo si è rinormalizzato. La franchigia doganale è stata quindi revocata a partire dal 1° maggio 2004 (allegato 3).

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Misure fondate sul decreto federale sulla concessione di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo (DF sulle preferenze tariffali)

2.1

Ordinanza del 29 gennaio 1997 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali) (RS 632.911) Modifica del 5 marzo 2004 (RU 2004 1427)

Da diverso tempo si sottolinea la necessità di aprire ulteriormente i mercati dei Paesi industrializzati a favore dei prodotti originari dei Paesi meno progrediti (PMP).

Mediante la cooperazione allo sviluppo economico, la Svizzera continuerà ad aiutare i Paesi in via di sviluppo a migliorare la loro integrazione nell'economia mondiale.

Questo sostegno avviene mediante misure complementari alla promozione delle loro capacità commerciali e l'agevolazione dell'accesso al mercato svizzero.

Il 27 giugno 2001 il Consiglio federale ha deciso di concedere gradualmente ai PMP la preferenza tariffaria zero anche nel settore agricolo, per facilitare ulteriormente il loro accesso al mercato svizzero. Conformemente a questo decreto, dal 1° gennaio 2002 i PMP ricevono nelle importazioni una riduzione media del 30 % rispetto alla tariffa normale su tutte le voci di tariffa 1­24 in materia agricola. Con la modifica del 5 marzo 2004 dell'ordinanza sulle preferenze tariffali, a partire dal 1° aprile 2004 i PMP beneficiano di ulteriori concessioni tariffali pari a circa il 50 % delle aliquote di dazio preferenziali applicate dal 1° gennaio 2002. Le concessioni tariffali sono comprese tra il 55 % e il 75 % della tariffa normale.

Considerando la modesta quantità di prodotti agricoli importati dai PMP e lo scarso potenziale produttivo di tali Paesi, queste importazioni non dovrebbero compromettere gli obiettivi della politica agricola svizzera. Tuttavia se, contrariamente alle aspettative, vengono importati maggiori quantità di prodotti rientranti nelle categorie sensibili dal punto di vista della politica agricola, provocando crolli dei prezzi nel mercato interno, il Consiglio federale può modificare o sospendere le preferenze tariffali, nonché adottare misure appropriate fin tanto che le circostanze lo richiedono.

Il terzo passo ­ lo smantellamento tariffario per le merci originarie dei PMP ­ dovrebbe essere sottoposto al Parlamento per approvazione nel 2006.

L'aggiornamento della lista dei Paesi in via di sviluppo più poveri si basa sulla definizione del Consiglio economico e sociale dell'ONU. Conformemente a un decreto dell'organo summenzionato, il Senegal è stato aggiunto a partire dal 1° aprile 2004 alla lista dei PMP allegato 2 parte 2 dell'ordinanza sulle preferenze tariffali.

Alla Bosnia-Erzegovina e
all'Albania è stata concessa l'equiparazione con i PMP dal 1° aprile 2001 fino al 31 marzo 2004. Ciò è stato fatto in vista della stipulazione di un eventuale accordo di libero scambio e con l'intenzione di agevolare il commercio con effetto immediato. Questo proposito non può essere portato avanti in contrasto con la definizione dell'attuale regolamentazione del Comitato economico e sociale dell'ONU. Entrambi i Paesi dovranno essere equiparati preferenzialmente ad

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altri Stati della regione con cui la Svizzera non ha ancora stipulato accordi di libero scambio neanche nell'ambito dell'AELS (Serbia-Montenegro, Moldavia).

L'allegato 2 parte 1 dell'ordinanza sulle preferenze tariffali elenca gli Stati che beneficiano delle concessioni tariffarie per tutti i Paesi in via di sviluppo. Se la Svizzera conclude un accordo di libero scambio con un paese in via di sviluppo, questo viene cancellato dalla lista. Le preferenze tariffali autonome vengono sostituite in questo caso da preferenze tariffali contrattuali. Malta, in seguito all'adesione all'UE dal 1° maggio 2004, beneficia delle preferenze tariffali che la Svizzera accorda all'UE. Pertanto dal 30 aprile 2004 Malta è stata cancellata dalla lista dei Paesi in via di sviluppo (allegato 4).

2.2

Ordinanza del 17 aprile 1996 concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d'origine) (RS 946.39) Modifica del 5 marzo 2004 (RU 2004 1451)

Un'ulteriore prescrizione, contenuta nelle disposizioni di procedura dell'ordinanza sulle regole d'origine, permette di contrastare maggiormente eventuali abusi nella concessione di preferenze tariffali. Allo stesso modo, per garantire la compatibilità delle regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in via di sviluppo (diversi dai PMP) con la Norvegia e con l'UE, nonché per attuare le modifiche del Sistema armonizzato, introdotte il 1° gennaio 2002, le regole d'origine nel settore dei beni industriali (voci di tariffa 25­97) sono state adeguate a partire dal 1° aprile 2004 (allegato 5).

La modifica degli allegati 1, 3 e 6 dell'ordinanza sulle regole d'origine è già stata pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU 2004 1451). Essa comprende 114 pagine; per ragioni amministrative non è stata ripubblicata come allegato al presente rapporto.

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