Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 30 ottobre 2003, visti: l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0); gli articoli 1, 2, 9 capoverso 4 e 10 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: NFP 51 «Unterwegs zwischen Verfolgung und Anerkennung. Formen und Sichtweisen der Integration und Ausgrenzung von Jenischen, Sinti und Roma in der Schweiz seit 1800 bis in die Gegenwart», concernente la domanda del 6 ottobre 2003 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolare dell'autorizzazione a.

Al dr. phil. Thomas Huonker, in qualità di capo del progetto di ricerca n.

69207, «Unterwegs zwischen Verfolgung und Anerkennung. Formen und Sichtweisen der Integration und Ausgrenzung von Jenischen, Sinti und Roma in der Schweiz seit 1800 bis in die Gegenwart», è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per il rilevamento di dati non anonimizzati secondo il punto 2 nell'ambito dello scopo di cui al punto 3. Il dr. Th. Huonker deve firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP.

b.

A Stéphane Laederich, Venanz Nobel und Samuel Hegnauer è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per il rilevamento di dati non anonimizzati secondo il punto 2 nell'ambito dello scopo di cui al punto 3. Essi devono firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP.

2. Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per dati personali a.

La presente decisione autorizza i medici attivi nelle cliniche psichiatriche, nei policlinici psichiatrici e in altri servizi psichiatrici (di psichiatria giovanile e scolastica) nonché il loro personale ausiliario, a permettere ai titolari della presente autorizzazione, conformemente al punto 1, di prendere visione di anamnesi, singole perizie psichiatriche, archivi relativi a gruppi specifici, «storie psichiatriche di famiglie» nonché alberi genealogici di persone contro cui sono state ordinate misure coercitive e che sono state trattate nelle istituzioni menzionate, nel periodo che va dal 1800 fino agli anni Settanta

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del ventesimo secolo. Lo scopo per il quale si può prendere conoscenza dei dati è descritto più sotto al punto 3.

b.

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

3. Scopo della comunicazione dei dati La comunicazione di dati che soggiacciono al segreto professionale in campo medico in virtù dell'articolo 321 CP deve servire unicamente al progetto di ricerca «Unterwegs zwischen Verfolgung und Anerkennung. Formen und Sichtweisen der Integration und Ausgrenzung von Jenischen, Sinti und Roma in der Schweiz seit 1800 bis in die Gegenwart».

4. Responsabilità per la protezione dei dati comunicati Il capoprogetto, dr. phil. Thomas Huonker, è responsabile della protezione dei dati comunicati.

5. Oneri a.

Il dr. Th. Huonker e i signori Stéphane Laederich, Venanz Nobel e Samuel Hegnauer prenderanno visione delle anamnesi (incluse le perizie psichiatriche o altre attestazioni mediche) di più di mille persone contro cui sono state ordinate misure coercitive. Dovranno poi rilevarne i dati, estrarre dei passi e riprodurre documenti. In considerazione del grosso volume delle documentazioni, la trasmissione elettronica completa risulterebbe troppo dispendiosa.

Per questa ragione è necessario ricorrere alla fotocopiatura o ad altri metodi di riproduzione. Essi devono tuttavia assicurarsi che persone non autorizzate non abbiano accesso né a documenti non anonimizzati relativi ai pazienti né a fotocopie, estratti o altre riproduzioni.

b.

I titolari devono anonimizzare i dati non appena ciò sia possibile. Inoltre, per quanto concerne la conservazione, si deve garantire una netta separazione tra i dati personali non anonimizzati e quelli anonimizzati.

c.

Nell'utilizzazione di elaboratori per il rilevamento elettronico dei dati occorre assicurarsi che si tratti di un sistema cosiddetto stand-alone, ossia non in rete.

d.

I titolari dell'autorizzazione hanno inoltre l'obbligo d'informare per scritto i medici attivi nelle cliniche psichiatriche, nei policlinici psichiatrici e in altri servizi psichiatrici (di psichiatria giovanile e scolastica) nonché i medici delegati, in merito alla portata dell'autorizzazione rilasciata. La comunicazione scritta deve essere fatta pervenire al Segretariato della Commissione peritale, all'attenzione del Presidente per conoscenza, il più presto possibile, ossia prima dell'inizio dell'attività di ricerca.

6. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 ss. della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione sul Foglio federale, presso la Commissione federale sulla protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve 1817

essere presentato in duplice copia e contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

7. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione come pure all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (tel. 031 322 94 94), prendere conoscenza dell'intera decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

27 aprile 2004

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro

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