Decreto federale che approva le misure tariffali delle dogane
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 19861 sulla tariffa delle dogane e l'articolo 4 capoverso 2 del decreto federale del 9 ottobre 19812 sulle preferenze tariffali, visto il rapporto del 25 agosto 20043 concernente le misure tariffali prese nel corso del primo semestre 2004, decreta: Art. 1 Sono approvate: a.
le modifiche del 21 gennaio 20044 e del 30 aprile 20045 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole6 (allegati 1 e 2);
b.
l'abrogazione del 20 aprile 20047 dell'ordinanza del DFE del 6 agosto 2004 concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco8 (allegato 3);
c.
la modifica del 5 marzo 20049 dell'ordinanza del 29 gennaio 1997 sulle preferenze tariffali10 (allegato 4);
d.
la modifica del 5 marzo 200411 dell'ordinanza del 17 aprile 1996 sulle regole d'origine12 (allegato 5).
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RS 632.10 RS 632.91 FF 2004 4255 RU 2004 663 RU 2004 2413 RS 916.01 RU 2004 2089 RS 916.112.232 RU 2004 1427 RS 632.911 RU 2004 1451 RS 946.39
2004-1420
4263
Approva le misure tariffali delle dogane
4264
Allegato 1
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 21 gennaio 2004 Il Dipartimento federale dell'economia, visto l'articolo 20 dell'ordinanza del 7 dicembre 199813 sulle patate, ordina: I L'allegato 4 numero 7 dell'ordinanza del 7 dicembre 199814 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 22 gennaio 2004.
21 gennaio 2004
Dipartimento federale dell'economia: Joseph Deiss
13 14
RS 916.113.11 RS 916.01
20040105
4265
Ordinanza sulle importazioni agricole
RU 2004
Allegato 4 (art. 10)
7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate Numero del contingente doganale
Prodotto
Voce/i di tariffa
Contingente doganale (tonnellate)
[1]
[1]
[1]
[1]
14
Patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate, di cui: Patate, comprese patate da semina
0701. 1010 9010 0710. 9010
18 250
14.1 14.1.1 14.2
Aumento temporaneo del contingente doganale per il 200415 Prodotti a base di patate
0710. 1010 9021 0712. 9021 1105. 1011 2011 2001. 9031 2004. 1011 1091 9028 9051 2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale
15
valido dal 22 gennaio 2004
4266
18 000 4 000
Allegato 2
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 30 aprile 2004 Il Dipartimento federale dell'economia, visto l'articolo 20 dell'ordinanza del 7 dicembre 199816 sulle patate, ordina: I L'allegato 4 numero 7 dell'ordinanza del 7 dicembre 199817 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 5 maggio 2004.
30 aprile 2004
Dipartimento federale dell'economia: Joseph Deiss
16 17
RS 916.113.11 RS 916.01
20040781
4267
Ordinanza sulle importazioni agricole
RU 2004
Allegato 4 (art. 10)
7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate Numero del contingente doganale
Prodotto
Voce/i di tariffa
Contingente doganale (tonnellate)
[1]
[1]
[1]
[1]
14
Patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate, di cui: Patate, comprese patate da semina
0701. 1010 9010 0701. 9010
18 250 18 000
0701. 9010
5 000
0710. 1010 9021 0712. 9021 1105. 1011 2011 2001. 9031 2004. 1011 1091 9028 9051 2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051
4 000
14.1 14.1.1 14.1.2 14.2
Aumento temporaneo del contingente doganale per il 200418 Aumento temporaneo del contingente doganale per il 200419 Prodotti a base di patate
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale
18 19
valido dal 22 gennaio 2004 valido dal 5 maggio 2004
4268
Allegato 3
Ordinanza del DFE concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco Abrogazione del 20 aprile 2004 L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 3 dell'ordinanza del DFE del 6 agosto 200320 concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco, ordina: Articolo unico L'ordinanza del DFE del 6 agosto 2003 concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco è abrogata con effetto dal 1° maggio 2004.
20 aprile 2004
Ufficio federale dell'agricoltura: Manfred Bötsch
20
RU 2003 2677 3100
20040753
4269
Allegato 4
Ordinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali) Modifica del 5 marzo 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 29 gennaio 199721 sulle preferenze tariffali è modificata come segue: Art. 1 cpv. 2 e 3 Ai prodotti dei Paesi in sviluppo meno progrediti menzionati nell'allegato 2, parte 2 (PMP), si applicano le aliquote di dazio preferenziali di cui nell'allegato 3. Se per determinate voci di tariffa le aliquote dell'allegato 1 sono superiori a quelle dell'allegato 3, per la corrispondente voce di tariffa sussiste l'attuale preferenza fissata nell'allegato 1.
2
3
Abrogato
Art. 2 Abrogato II 1
L'allegato 2 è modificato come segue:
Parte 1: Elenco dei Paesi e territori in sviluppo cui sono accordate le aliquote di dazio preferenziali Europa: È cancellata dall'elenco: Malta
21
RS 632.911
4270
20040157
Ordinanza sulle preferenze tariffali
RU 2004
Sono aggiunte all'elenco: Albania Bosnia-Erzegovina
Parte 2: Elenco dei Paesi in sviluppo meno progrediti (PMP) Africa È aggiunto all'elenco: Senegal
Parte 3: Elenco dei Paesi ai quali dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2004 sono concesse le stesse preferenze tariffali dei Paesi in sviluppo meno progrediti (PMP) Abrogata 2
L'allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.
III 1
Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2004.
La cancellazione di Malta, di cui alla cifra II capoverso 1, entra in vigore il 1° maggio 2004.
2
5 marzo 2004
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4271
Ordinanza sulle preferenze tariffali
RU 2004
Allegato 3 (art. 1 cpv. 2)
Preferenze supplementari in materia agricola concesse ai PMP a partire dal 1° aprile 2004 Designazione della merce
Capitolo o voce della Concessioni accordate ai PMP a partire dal tariffa doganale22 1.4.2004 (rispetto all'aliquota normale)**
Animali vivi e prodotti del regno animale Carne e frattaglie commestibili
01 02
(Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici) Latte e derivati del latte
03
Uova di volatili
0407 e 0408
(Miele naturale e prodotti commestibili di origine animale) Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove Piante vive e prodotti della floricoltura Legumi, piante, radici e tuberi mangerecci
0409 e 0410
0401 a 0406
05 06 07
Frutta commestibile, scorze di agrumi o di meloni
08
(Caffè, tè, mate e spezie) Cereali
09 10
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali (Gomme, resine e altri succhi e estratti vegetali)
11
22
RS 632.10
4272
55 % di riduzione rispetto all'aliquota normale 55 % di riduzione rispetto all'aliquota normale esenti da dazio doganale 65 % di riduzione rispetto all'aliquota normale 55 % di riduzione rispetto all'aliquota normale esenti da dazio doganale 55 % di riduzione rispetto all'aliquota normale 75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale 75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale *; tranne foraggi giusta l'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione 75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale *; tranne foraggi giusta l'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione esenti da dazio doganale 55 % di riduzione rispetto all'aliquota normale 55 % di riduzione rispetto all'aliquota normale
12
55 % di riduzione rispetto all'aliquota normale
13
esenti da dazio doganale
Ordinanza sulle preferenze tariffali
RU 2004
Designazione della merce
Capitolo o voce della Concessioni accordate ai PMP a partire dal tariffa doganale 1.4.2004 (rispetto all'aliquota normale)**
Materie da intreccio e altri prodotti di origine vegetale
14
Grassi e oli animali
Grassi e oli vegetali Preparazioni di carne (Preparazioni di pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati) Zuccheri e prodotti a base di zuccheri
75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale; tranne foraggi giusta l'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione 1501 a 1506, 75 % di riduzione rispetto 1516.1010/1099 all'aliquota normale; tranne foraggi giusta l'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione 1507 a 1515, 55 % di riduzione rispetto 1516.2010/2099 all'aliquota normale 1601 e 1602 55 % di riduzione rispetto all'aliquota normale 1603 a 1605 esenti da dazio doganale 17
Cacao e sue preparazioni
18
Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi o di latte; prodotti della pasticceria
19
Preparazioni di legumi o di frutta
20
Preparazioni alimentari diverse
21
Bevande, liquidi alcolici e aceti
22
Residui e cascami delle industrie alimentari
23
Tabacchi
24
75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale; tranne foraggi giusta l'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione 75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale 75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale; tranne foraggi giusta l'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione 75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale 75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale; tranne foraggi giusta l'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione 75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale (più imposta sull'alcol) 75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale; tranne foraggi giusta l'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione 75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale (più imposta sul tabacco)
*
Per le linee di tariffa con contingenti doganali, si applica quale aliquota di riferimento l'aliquota di dazio fuori contingente secondo la tariffa generale.
** Le concessioni più elevate accordate finora in alcune linee di tariffa rimangono invariate.
4273
Allegato 5
Ordinanza concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d'origine, OROPT) Modifica del 5 marzo 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 17 aprile 199623 sulle regole d'origine è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva Le preferenze tariffali secondo l'ordinanza del 29 gennaio 199724 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo sono concesse se: ...
1
Art. 4 cpv. 4 Per quanto la Comunità europea e la Norvegia applichino disposizioni per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo, che corrispondano alle disposizioni della presente ordinanza, i prodotti d'origine di cui ai capitoli 2597 del Sistema armonizzato della Comunità europea e della Norvegia25 sono considerati prodotti d'origine di un Paese beneficiario se in questo Paese sono stati lavorati o trasformati e se questi procedimenti costituiscono più di un trattamento minimo ai sensi dell'articolo 7.
4
Art. 15 cpv. 1 Se giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie, il Dipartimento federale dell'economia pubblica può, col consenso del Dipartimento federale delle finanze, autorizzare deroghe limitate nel tempo alle disposizioni della presente ordinanza a favore dei Paesi in sviluppo meno avanzati secondo l'allegato 2 parte 2 dell'ordinanza del 29 gennaio 199726 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo. A tal fine, il Paese beneficiario interessato presenta una domanda alla Svizzera.
1
23 24 25 26
RS 946.39 RS 632.911 RS 0.632.401.021 RS 632.911
4274
20040158
Ordinanza sulle regole d'origine
RU 2004
Art. 32 cpv. 2 lett. d Per il rilascio di un certificato d'origine sostitutivo occorre tenere conto di quanto segue:
2
d.
nelle caselle 3 a 9 occorre trascrivere tutti i dati figuranti nel certificato originale, concernenti i prodotti d'origine riesportati, incluse le eventuali menzioni di cui all'articolo 25 capoverso 2.
Art. 39 cpv. 2bis Se le autorità doganali svizzere possono dimostrare che il documento è contraffatto, falsificato, o che l'origine indicata è scorretta, sebbene la competente autorità governativa del Paese beneficiario attesti l'autenticità della prova d'origine, le preferenze doganali non sono concesse. L'autorità governativa competente del Paese beneficiario viene informata.
2bis
II Le appendici 1, 3 e 6 sono sostituite dalle versioni qui annesse.27 III La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2004.
5 marzo 2004
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
27
Vedi RU 2004 1453 s.
4275
Ordinanza sulle regole d'origine
4276
RU 2004