Decreto federale che approva le misure tariffali delle dogane

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 19861 sulla tariffa delle dogane e l'articolo 4 capoverso 2 del decreto federale del 9 ottobre 19812 sulle preferenze tariffali, visto il rapporto del 25 agosto 20043 concernente le misure tariffali prese nel corso del primo semestre 2004, decreta: Art. 1 Sono approvate: a.

le modifiche del 21 gennaio 20044 e del 30 aprile 20045 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole6 (allegati 1 e 2);

b.

l'abrogazione del 20 aprile 20047 dell'ordinanza del DFE del 6 agosto 2004 concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco8 (allegato 3);

c.

la modifica del 5 marzo 20049 dell'ordinanza del 29 gennaio 1997 sulle preferenze tariffali10 (allegato 4);

d.

la modifica del 5 marzo 200411 dell'ordinanza del 17 aprile 1996 sulle regole d'origine12 (allegato 5).

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RS 632.10 RS 632.91 FF 2004 4255 RU 2004 663 RU 2004 2413 RS 916.01 RU 2004 2089 RS 916.112.232 RU 2004 1427 RS 632.911 RU 2004 1451 RS 946.39

2004-1420

4263

Approva le misure tariffali delle dogane

4264

Allegato 1

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 21 gennaio 2004 Il Dipartimento federale dell'economia, visto l'articolo 20 dell'ordinanza del 7 dicembre 199813 sulle patate, ordina: I L'allegato 4 numero 7 dell'ordinanza del 7 dicembre 199814 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 22 gennaio 2004.

21 gennaio 2004

Dipartimento federale dell'economia: Joseph Deiss

13 14

RS 916.113.11 RS 916.01

2004­0105

4265

Ordinanza sulle importazioni agricole

RU 2004

Allegato 4 (art. 10)

7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate Numero del contingente doganale

Prodotto

Voce/i di tariffa

Contingente doganale (tonnellate)

[1]

[1]

[1]

[1]

14

Patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate, di cui: Patate, comprese patate da semina

0701. 1010 9010 0710. 9010

18 250

14.1 14.1.1 14.2

Aumento temporaneo del contingente doganale per il 200415 Prodotti a base di patate

0710. 1010 9021 0712. 9021 1105. 1011 2011 2001. 9031 2004. 1011 1091 9028 9051 2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051

[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale

15

valido dal 22 gennaio 2004

4266

18 000 4 000

Allegato 2

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 30 aprile 2004 Il Dipartimento federale dell'economia, visto l'articolo 20 dell'ordinanza del 7 dicembre 199816 sulle patate, ordina: I L'allegato 4 numero 7 dell'ordinanza del 7 dicembre 199817 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 5 maggio 2004.

30 aprile 2004

Dipartimento federale dell'economia: Joseph Deiss

16 17

RS 916.113.11 RS 916.01

2004­0781

4267

Ordinanza sulle importazioni agricole

RU 2004

Allegato 4 (art. 10)

7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate Numero del contingente doganale

Prodotto

Voce/i di tariffa

Contingente doganale (tonnellate)

[1]

[1]

[1]

[1]

14

Patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate, di cui: Patate, comprese patate da semina

0701. 1010 9010 0701. 9010

18 250 18 000

0701. 9010

5 000

0710. 1010 9021 0712. 9021 1105. 1011 2011 2001. 9031 2004. 1011 1091 9028 9051 2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051

4 000

14.1 14.1.1 14.1.2 14.2

Aumento temporaneo del contingente doganale per il 200418 Aumento temporaneo del contingente doganale per il 200419 Prodotti a base di patate

[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale

18 19

valido dal 22 gennaio 2004 valido dal 5 maggio 2004

4268

Allegato 3

Ordinanza del DFE concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco Abrogazione del 20 aprile 2004 L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 3 dell'ordinanza del DFE del 6 agosto 200320 concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco, ordina: Articolo unico L'ordinanza del DFE del 6 agosto 2003 concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco è abrogata con effetto dal 1° maggio 2004.

20 aprile 2004

Ufficio federale dell'agricoltura: Manfred Bötsch

20

RU 2003 2677 3100

2004­0753

4269

Allegato 4

Ordinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali) Modifica del 5 marzo 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 29 gennaio 199721 sulle preferenze tariffali è modificata come segue: Art. 1 cpv. 2 e 3 Ai prodotti dei Paesi in sviluppo meno progrediti menzionati nell'allegato 2, parte 2 (PMP), si applicano le aliquote di dazio preferenziali di cui nell'allegato 3. Se per determinate voci di tariffa le aliquote dell'allegato 1 sono superiori a quelle dell'allegato 3, per la corrispondente voce di tariffa sussiste l'attuale preferenza fissata nell'allegato 1.

2

3

Abrogato

Art. 2 Abrogato II 1

L'allegato 2 è modificato come segue:

Parte 1: Elenco dei Paesi e territori in sviluppo cui sono accordate le aliquote di dazio preferenziali Europa: È cancellata dall'elenco: Malta

21

RS 632.911

4270

2004­0157

Ordinanza sulle preferenze tariffali

RU 2004

Sono aggiunte all'elenco: Albania Bosnia-Erzegovina

Parte 2: Elenco dei Paesi in sviluppo meno progrediti (PMP) Africa È aggiunto all'elenco: Senegal

Parte 3: Elenco dei Paesi ai quali dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2004 sono concesse le stesse preferenze tariffali dei Paesi in sviluppo meno progrediti (PMP) Abrogata 2

L'allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.

III 1

Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2004.

La cancellazione di Malta, di cui alla cifra II capoverso 1, entra in vigore il 1° maggio 2004.

2

5 marzo 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4271

Ordinanza sulle preferenze tariffali

RU 2004

Allegato 3 (art. 1 cpv. 2)

Preferenze supplementari in materia agricola concesse ai PMP a partire dal 1° aprile 2004 Designazione della merce

Capitolo o voce della Concessioni accordate ai PMP a partire dal tariffa doganale22 1.4.2004 (rispetto all'aliquota normale)**

Animali vivi e prodotti del regno animale Carne e frattaglie commestibili

01 02

(Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici) Latte e derivati del latte

03

Uova di volatili

0407 e 0408

(Miele naturale e prodotti commestibili di origine animale) Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove Piante vive e prodotti della floricoltura Legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

0409 e 0410

0401 a 0406

05 06 07

Frutta commestibile, scorze di agrumi o di meloni

08

(Caffè, tè, mate e spezie) Cereali

09 10

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali (Gomme, resine e altri succhi e estratti vegetali)

11

22

RS 632.10

4272

55 % di riduzione rispetto all'aliquota normale 55 % di riduzione rispetto all'aliquota normale esenti da dazio doganale 65 % di riduzione rispetto all'aliquota normale 55 % di riduzione rispetto all'aliquota normale esenti da dazio doganale 55 % di riduzione rispetto all'aliquota normale 75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale 75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale *; tranne foraggi giusta l'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione 75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale *; tranne foraggi giusta l'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione esenti da dazio doganale 55 % di riduzione rispetto all'aliquota normale 55 % di riduzione rispetto all'aliquota normale

12

55 % di riduzione rispetto all'aliquota normale

13

esenti da dazio doganale

Ordinanza sulle preferenze tariffali

RU 2004

Designazione della merce

Capitolo o voce della Concessioni accordate ai PMP a partire dal tariffa doganale 1.4.2004 (rispetto all'aliquota normale)**

Materie da intreccio e altri prodotti di origine vegetale

14

Grassi e oli animali

Grassi e oli vegetali Preparazioni di carne (Preparazioni di pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati) Zuccheri e prodotti a base di zuccheri

75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale; tranne foraggi giusta l'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione 1501 a 1506, 75 % di riduzione rispetto 1516.1010/1099 all'aliquota normale; tranne foraggi giusta l'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione 1507 a 1515, 55 % di riduzione rispetto 1516.2010/2099 all'aliquota normale 1601 e 1602 55 % di riduzione rispetto all'aliquota normale 1603 a 1605 esenti da dazio doganale 17

Cacao e sue preparazioni

18

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi o di latte; prodotti della pasticceria

19

Preparazioni di legumi o di frutta

20

Preparazioni alimentari diverse

21

Bevande, liquidi alcolici e aceti

22

Residui e cascami delle industrie alimentari

23

Tabacchi

24

75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale; tranne foraggi giusta l'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione 75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale 75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale; tranne foraggi giusta l'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione 75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale 75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale; tranne foraggi giusta l'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione 75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale (più imposta sull'alcol) 75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale; tranne foraggi giusta l'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione 75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale (più imposta sul tabacco)

*

Per le linee di tariffa con contingenti doganali, si applica quale aliquota di riferimento l'aliquota di dazio fuori contingente secondo la tariffa generale.

** Le concessioni più elevate accordate finora in alcune linee di tariffa rimangono invariate.

4273

Allegato 5

Ordinanza concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d'origine, OROPT) Modifica del 5 marzo 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 17 aprile 199623 sulle regole d'origine è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva Le preferenze tariffali secondo l'ordinanza del 29 gennaio 199724 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo sono concesse se: ...

1

Art. 4 cpv. 4 Per quanto la Comunità europea e la Norvegia applichino disposizioni per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo, che corrispondano alle disposizioni della presente ordinanza, i prodotti d'origine di cui ai capitoli 25­97 del Sistema armonizzato della Comunità europea e della Norvegia25 sono considerati prodotti d'origine di un Paese beneficiario se in questo Paese sono stati lavorati o trasformati e se questi procedimenti costituiscono più di un trattamento minimo ai sensi dell'articolo 7.

4

Art. 15 cpv. 1 Se giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie, il Dipartimento federale dell'economia pubblica può, col consenso del Dipartimento federale delle finanze, autorizzare deroghe limitate nel tempo alle disposizioni della presente ordinanza a favore dei Paesi in sviluppo meno avanzati secondo l'allegato 2 parte 2 dell'ordinanza del 29 gennaio 199726 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo. A tal fine, il Paese beneficiario interessato presenta una domanda alla Svizzera.

1

23 24 25 26

RS 946.39 RS 632.911 RS 0.632.401.021 RS 632.911

4274

2004­0158

Ordinanza sulle regole d'origine

RU 2004

Art. 32 cpv. 2 lett. d Per il rilascio di un certificato d'origine sostitutivo occorre tenere conto di quanto segue:

2

d.

nelle caselle 3 a 9 occorre trascrivere tutti i dati figuranti nel certificato originale, concernenti i prodotti d'origine riesportati, incluse le eventuali menzioni di cui all'articolo 25 capoverso 2.

Art. 39 cpv. 2bis Se le autorità doganali svizzere possono dimostrare che il documento è contraffatto, falsificato, o che l'origine indicata è scorretta, sebbene la competente autorità governativa del Paese beneficiario attesti l'autenticità della prova d'origine, le preferenze doganali non sono concesse. L'autorità governativa competente del Paese beneficiario viene informata.

2bis

II Le appendici 1, 3 e 6 sono sostituite dalle versioni qui annesse.27 III La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2004.

5 marzo 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

27

Vedi RU 2004 1453 s.

4275

Ordinanza sulle regole d'origine

4276

RU 2004