Termine di referendum: 31 marzo 2005

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con la CE sulla fiscalità del risparmio del 17 dicembre 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 20042, decreta: Art. 1 1

2

Sono approvati: a.

l'Accordo del 26 ottobre 20043 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi;

b.

l'Accordo in forma di scambio di lettere del 26 ottobre 20044 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo alla data di applicazione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2 La seguente legge federale è adottata:

1 2 3 4

RS 101 FF 2004 5273 FF 2004 5837 FF 2004 5859

2004-2085

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli accordi bilaterali con la CE sulla fiscalità del risparmio. DF

Legge federale relativa all'Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio (Legge sulla fiscalità del risparmio, LFR) del 17 dicembre 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale5; in esecuzione dell'Accordo del 26 ottobre 20046 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (Accordo); visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 20047, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 1

Oggetto

In vista dell'attuazione dell'Accordo, la presente legge disciplina: a.

la ritenuta di imposta sui pagamenti di interessi, la divulgazione volontaria di pagamenti di interessi e le pene per le infrazioni a queste disposizioni;

b.

l'assistenza amministrativa tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea in caso di frode fiscale ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 1 dell'Accordo.

Le disposizioni dell'Accordo sono direttamente applicabili agli agenti pagatori svizzeri.

2

Art. 2

Definizioni

La presente legge utilizza come segue le definizioni qui appresso:

5 6 7

a.

agente pagatore, ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo;

b.

pagamento di interessi, ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo;

c.

beneficiario effettivo, ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo.

RS 101 RS ...; RU ... (FF 2004 5837) FF 2004 5273

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Capitolo 2: Ritenuta di imposta e divulgazione volontaria Sezione 1: Obblighi degli agenti pagatori Art. 3

Annuncio come agente pagatore

Gli agenti pagatori devono annunciarsi spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

1

2

Nell'annuncio l'agente pagatore deve indicare: a.

il suo nome (la sua ditta) e la sua sede o il suo domicilio; se si tratta di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica con sede statutaria all'estero o di una ditta individuale con domicilio all'estero: il nome (la ditta) e il luogo della sede centrale e l'indirizzo della direzione nazionale;

b.

il genere di attività;

c.

la data di inizio dell'attività.

La banche ai sensi dell'articolo 1 della legge dell'8 novembre 19348 sulle banche e i commercianti di valori mobiliari ai sensi dell'articolo 10 della legge del 24 marzo 19959 sulle borse sono considerati annunciati se hanno iniziato l'attività prima del 1° luglio 2005.

3

Art. 4

Ritenuta di imposta

Gli agenti pagatori effettuano una ritenuta di imposta sui pagamenti di interessi conformemente agli articoli 1, 3­5, 7 e 16 dell'Accordo.

1

L'agente pagatore può correggere entro cinque anni una ritenuta di imposta prelevata ingiustamente purché sia certo che nessun computo e nessun rimborso siano stati o non siano ancora stati richiesti nello Stato di residenza del beneficiario del pagamento degli interessi.

2

Art. 5

Trasferimento della ritenuta di imposta

Al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo ai pagamenti di interessi, gli agenti pagatori trasferiscono all'Amministrazione federale delle contribuzioni gli importi di ritenuta di imposta; è fatto salvo l'articolo 6 capoverso 1.

1

2 Gli agenti pagatori indicano all'atto del trasferimento le modalità di assegnazione degli importi agli Stati membri dell'Unione europea.

La ritenuta di imposta è calcolata e dedotta in franchi svizzeri. Se il pagamento di interessi è effettuato in valuta estera, l'agente pagatore procede alla conversione al corso del giorno di conteggio con il cliente.

3

Sugli importi di ritenuta di imposta trasferiti dopo il 31 marzo dell'anno successivo ai pagamenti di interesse è dovuto senza diffida un interesse di mora a contare dal

4

8 9

RS 952.0 RS 954.1

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1° aprile sino alla data di incasso. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il saggio di interesse.

Art. 6

Divulgazione volontaria

Conformemente all'articolo 2 dell'Accordo, in presenza di un'autorizzazione espressa del beneficiario effettivo, l'agente pagatore comunica il pagamento di interessi all'Amministrazione federale delle contribuzioni. La comunicazione subentra alla ritenuta di imposta.

1

Una volta rilasciata, l'autorizzazione è valida finché l'agente pagatore riceve una revoca espressa da parte del beneficiario effettivo o dei suoi successori legali. La revoca è valida soltanto se il beneficiario effettivo o i suoi successori legali garantiscono nei confronti dell'agente pagatore l'importo della ritenuta di imposta dovuto al posto della comunicazione.

2

Gli agenti pagatori effettuano ogni anno, entro il 31 marzo dell'anno successivo al pagamento, le comunicazioni relative ai pagamenti di interessi.

3

L'agente pagatore può revocare una comunicazione relativa a un pagamento di interessi entro il 31 maggio dell'anno in cui tale comunicazione è stata effettuata.

Qualora si debba procedere alla ritenuta di imposta, l'agente pagatore deve trasferirla immediatamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

4

Art. 7

Prescrizione

Il credito di consegna della ritenuta di imposta o di presentazione della comunicazione di interessi si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile nel corso del quale doveva essere versata la ritenuta o presentata la dichiarazione.

1

La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale, inteso a far valere il credito di ritenuta di imposta o la dichiarazione degli interessi, che viene portato a conoscenza di un agente pagatore. Ad ogni interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.

2

3

Il termine assoluto di prescrizione è di 15 anni.

Sezione 2: Organizzazione e procedura Art. 8

Compiti e competenze dell'Amministrazione federale delle contribuzioni

L'Amministrazione federale delle contribuzioni provvede alla corretta applicazione delle disposizioni in materia di ritenuta di imposta e di divulgazione volontaria previste dall'Accordo e dalla presente legge.

1

2

Essa emana le decisioni necessarie all'applicazione delle disposizioni.

Può prescrivere l'utilizzazione di determinati moduli cartacei o in forma elettronica ed emanare istruzioni.

3

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4

Per chiarire la fattispecie essa può: a.

verificare in loco i libri di commercio, i giustificativi e altri documenti dell'agente pagatore;

b.

raccogliere informazioni scritte e orali;

c.

convocare a interrogatori rappresentanti dell'agente pagatore.

Se constata che gli agenti pagatori non hanno adempito i loro obblighi o li hanno adempiti in modo lacunoso, essa offre loro la possibilità di esprimersi sulle lacune accertate.

5

6 L'Amministrazione federale delle contribuzioni emana una decisione se non è raggiunta un'intesa tra di essa e l'agente pagatore.

Su richiesta, l'Amministrazione federale delle contribuzioni emana a titolo cautelare una decisione di accertamento della qualità di agente pagatore, delle basi di calcolo della ritenuta di imposta o del contenuto della dichiarazione di interessi.

7

Art. 9

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni può essere fatta opposizione entro 30 giorni dalla loro notificazione.

1

2

L'opposizione deve indicare le conclusioni e i fatti a sostegno della motivazione.

Se l'opposizione è fatta validamente, l'Amministrazione federale delle contribuzioni verifica la decisione senza essere vincolata alle conclusioni.

3

L'Amministrazione federale delle contribuzioni motiva la propria decisione su opposizione e indica i rimedi giuridici.

4

Conformemente agli articoli 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 196810 sulla procedura amministrativa, le decisioni su opposizione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate entro 30 giorni dalla loro notificazione con ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia di imposte.

5

Conformemente agli articoli 97 e seguenti della legge federale del 16 dicembre 194311 sull'organizzazione giudiziaria (OG), le decisioni su ricorso della Commissione federale di ricorso in materia di imposte possono essere impugnate entro 30 giorni dalla loro notificazione con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

6

Anche l'Amministrazione federale delle contribuzioni è legittimata al ricorso di diritto amministrativo (art. 103 lett. b OG).

7

10 11

RS 172.021 RS 173.110

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Art. 10

Obbligo del segreto

Chiunque è incaricato dell'esecuzione delle disposizioni in materia di ritenuta di imposta e di divulgazione volontaria previste dall'Accordo e dalla presente legge o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto sulle constatazioni fatte nell'esercizio di questa attività e negare la consultazione degli atti ufficiali.

1

2

Non è dato obbligo del segreto: a.

nel caso di comunicazioni relative agli interessi effettuate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni a Stati membri dell'Unione europea conformemente all'articolo 2 dell'Accordo;

b.

nei confronti di organi di amministrazione della giustizia e dell'amministrazione nel caso di procedure ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge;

c.

in caso di constatazioni concernenti infrazioni alle leggi amministrative federali o cantonali oppure al Codice penale (CP)12, qualora il Dipartimento federale delle finanze autorizzi a sporgere denuncia.

Le constatazioni concernenti terzi, effettuate nel corso di un controllo di un agente pagatore conformemente all'articolo 8 capoverso 4, possono unicamente essere utilizzate ai fini della ritenuta di imposta e della divulgazione volontaria.

3

Sono da preservare il segreto bancario e gli altri segreti professionali tutelati per legge.

4

Art. 11

Prodotto della ritenuta di imposta

I Cantoni partecipano in ragione del dieci per cento alla quota di ritenuta di imposta UE spettante alla Svizzera.

1

La ripartizione tra i Cantoni è effettuata il 30 giugno di ogni anno secondo una chiave stabilita dal Dipartimento federale delle finanze in collaborazione con i Cantoni.

2

Sezione 3: Disposizioni penali Art. 12

Sottrazione, violazione dell'obbligo di comunicazione

È punito con la multa sino a 250 000 franchi, sempre che non si applichino le disposizioni penali degli articoli 14­16 della legge federale del 22 marzo 197413 sul diritto penale amministrativo (DPA), chiunque, intenzionalmente e per procurare un profitto a sé stesso o a terzi: 1

12 13

RS 311.0 RS 313.0

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a.

commette una sottrazione 1. contravvenendo all'obbligo di effettuare la ritenuta di imposta ai sensi dell'articolo 4; 2. omettendo di trasferire una ritenuta di imposta all'Amministrazione federale delle contribuzioni conformemente all'articolo 5 capoverso 1;

b.

viola l'obbligo di comunicazione dei pagamenti di interessi ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1.

Se ha agito per negligenza, il colpevole è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

2

Art. 13

Messa in pericolo della ritenuta di imposta e della divulgazione volontaria

È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, mette in pericolo l'esecuzione dell'Accordo e della presente legge: a.

contravvenendo all'obbligo di presentare distinte e conteggi, di fornire informazioni e di esibire giustificativi nella procedura di riscossione della ritenuta di imposta o di rilascio di comunicazioni sui pagamenti di interessi;

b.

allestendo un conteggio inesatto o fornendo informazioni errate in quanto persona tenuta a effettuare la ritenuta di imposta o a rilasciare comunicazioni sui pagamenti di interessi;

c.

contravvenendo all'obbligo di corretta gestione e conservazione dei libri di commercio e dei giustificativi; è fatto salvo il perseguimento penale in virtù dell'articolo 166 CP14;

d.

complicando, ostacolando o impossibilitando l'esecuzione conforme di una verifica contabile o di un altro controllo ufficiale; è fatto salvo il perseguimento penale in virtù degli articoli 285 e 286 CP;

e.

contravvenendo alle esigenze in materia di trasferimento della ritenuta di imposta o di rilascio di comunicazioni sui pagamenti di interessi.

Art. 14

Inosservanza di prescrizioni d'ordine

È punito con la multa sino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

14

a.

viola l'Accordo, la presente legge, un'ordinanza di esecuzione o le istruzioni generali;

b.

contravviene a una decisione notificatagli sotto la comminatoria del presente articolo.

RS 311.0

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Art. 15

Procedura

L'Amministrazione federale delle contribuzioni comunica per scritto all'interessato l'apertura di una procedura penale. All'interessato è offerta la possibilità di esprimersi sulle accuse che gli sono mosse.

1

Al termine dell'istruzione l'Amministrazione federale delle contribuzioni pronuncia una condanna o l'archiviazione e notifica per scritto la decisione all'interessato.

2

L'articolo 9 capoversi 5­7 si applica per analogia ai rimedi giuridici e alla procedura.

3

Se l'individuazione delle persone fisiche punibili dovesse necessitare misure istruttorie sproporzionate rispetto alla pena, è possibile rinunciare al perseguimento di queste persone e condannare in loro vece al pagamento della multa l'agente pagatore.

4

Capitolo 3: Assistenza amministrativa in caso di frode fiscale ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo Art. 16

Esame preliminare delle domande estere

L'Amministrazione federale delle contribuzioni sottopone a un esame preliminare le domande di assistenza presentate dalle competenti autorità estere in virtù dell'articolo 10 dell'Accordo in caso di frode fiscale ai sensi di detto articolo.

1

Essa informa l'autorità estera competente se dall'esame preliminare risulta che la domanda non può essere accolta dacché l'atto compiuto all'estero non costituirebbe una frode fiscale a sensi dell'articolo 10 paragrafo 1 dell'Accordo o costituirebbe una mera sottrazione di imposta ove fosse stato compiuto in Svizzera. Tale autorità può completare la sua domanda.

2

Art. 17

Ottenimento delle informazioni

L'Amministrazione federale delle contribuzioni intraprende simultaneamente i seguenti passi se dall'esame preliminare risulta che le esigenze per la concessione dell'assistenza sono adempiute:

1

a.

informa la persona che dispone in Svizzera delle pertinenti informazioni (detentore delle informazioni) in merito alla presentazione della domanda e alle informazioni ivi richieste; l'ulteriore contenuto della domanda non può essere comunicato al detentore delle informazioni;

b.

invita il detentore delle informazioni a fornirle le informazioni;

c.

invita il detentore delle informazioni a esortare l'interessato domiciliato all'estero a designare in Svizzera una persona autorizzata a ricevere le notificazioni.

6384

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Se il detentore delle informazioni trasmette le informazioni richieste all'Amministrazione federale delle contribuzioni, quest'ultima le esamina e prende una decisione finale.

2

Se il detentore delle informazioni non acconsente a fornire le informazioni richieste entro il termine di 30 giorni da quando ha avuto conoscenza dei passi avviati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni conformemente al capoverso 1, quest'ultima prende nei confronti del detentore delle informazioni una decisione con la quale esige la consegna delle informazioni indicate nella domanda estera.

3

4

Sono fatti salvi i segreti professionali tutelati dall'articolo 321 CP15.

Art. 18

Diritti della persona interessata

L'Amministrazione federale delle contribuzioni notifica anche alla persona interessata o alla persona autorizzata a ricevere le notificazioni la decisione indirizzata al detentore delle informazioni, nonché una copia della domanda della competente autorità estera, a meno che nella domanda non venga espressamente chiesta la segretezza.

1

Se la persona interessata non ha designato una persona autorizzata a ricevere le notificazioni, l'autorità estera competente provvede alla notificazione della decisione e della domanda conformemente alla legislazione dello Stato richiedente.

2

Simultaneamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni fissa alla persona interessata un termine per acconsentire alla trasmissione delle informazioni o per designare una persona autorizzata a ricevere le notificazioni.

3

La persona interessata può partecipare alla procedura e consultare gli atti. La consultazione degli atti e la partecipazione alla procedura possono essere rifiutate soltanto per documenti e atti procedurali nei confronti dei quali esistono motivi di segretezza secondo l'articolo 80b capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 198116 sull'assistenza giudiziaria in materia penale.

4

Gli oggetti, i documenti e gli atti che sono stati consegnati all'Amministrazione federale delle contribuzioni o che quest'ultima si è procurata non possono essere utilizzati ai fini dell'applicazione del diritto fiscale svizzero. È fatto salvo l'articolo 23 capoverso 4.

5

Art. 19

Misure coercitive

Se le informazioni richieste nella decisione non sono fornite all'Amministrazione federale delle contribuzioni entro il termine fissato, possono essere prese le seguenti misure coercitive:

1

15 16

a.

perquisizioni domiciliari;

b.

sequestro di oggetti, documenti e atti cartacei e su altri supporti di dati.

RS 311.0 RS 351.1

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Le misure coercitive devono essere ordinate dal direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Vanno previamente autorizzate dal giudice competente a decidere sulle rogatorie estere nel Cantone in cui devono essere eseguite.

2

Le misuree coercitive devono essere eseguite da persone specialmente istruite a tale scopo.

3

In caso di pericolo nel ritrado e se una misura non può essere ordinata tempestivamente, la persona specialmente istruita può eseguire di sua iniziativa una misura coercitiva. La misura deve essere approvata a posteriori dal giudice competente ai sensi del capoverso 2.

4

I corpi di polizia dei Cantoni e dei Comuni sostengono l'Amministrazione federale delle contribuzioni nell'esecuzione delle misure coercitive.

5

Il titolare dei locali, degli oggetti, dei documenti o degli atti e il detentore delle informazioni sopportano personalmente le spese delle misure coercitive.

6

Art. 20

Perquisizioni domiciliari

Si può procedere alla perquisizione di locali soltanto se è probabile che vi si trovino oggetti, documenti e atti in relazione con la domanda di assistenza amministrativa.

1

Il titolare degli oggetti, dei documenti o degli atti e il detentore delle informazioni devono avere la possibilità di esprimersi sul contenuto della perquisizione prima dell'esecuzione della stessa.

2

Il detentore delle informazioni deve collaborare alla localizzazione e all'identificazione degli oggetti, dei documenti e degli atti.

3

Gli oggetti, i documenti e gli atti vanno perquisiti nel massimo rispetto della sfera privata.

4

5

L'esecuzione della perquisizione è disciplinata dall'articolo 49 DPA17.

Art. 21

Sequestro di oggetti, documenti e atti

Si possono sequestrare unicamente oggetti, documenti e atti che potrebbero essere significativi in relazione con la domanda di assistenza amministrativa.

Art. 22

Procedura semplificata

Se acconsente a fornire le informazioni alla competente autorità estera, la persona interessata ne informa per scritto l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Tale consenso è irrevocabile.

1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni constata per scritto il consenso e chiude la procedura mediante trasmissione delle informazioni alla competente autorità estera.

2

17

RS 313.0

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Se il consenso riguarda solo una parte delle informazioni, i rimanenti oggetti, documenti e atti vengono raccolti e trasmessi con decisione finale conformemente agli articoli 17­21.

3

Art. 23

Chiusura della procedura

Dopo aver offerto alla persona interessata o alla persona autorizzata a ricevere le notificazioni la possibilità di consultare l'incartamento, l'Amministrazione federale delle contribuzioni emette una decisione finale motivata; in tale decisione si pronuncia sull'adempimento delle esigenze in materia di assistenza amministrativa e decide in merito alla trasmissione di oggetti, documenti e atti alla competente autorità estera.

1

La decisione è notificata alla persona interessata o alla persona autorizzata a ricevere le notificazioni. La decisione è notificata anche al detentore delle informazioni se questi rende verosimile che la domanda di assistenza tocca suoi propri interessi.

2

Se la persona interessata non ha designato alcuna persona autorizzata a ricevere le notificazioni, la notificazione della decisione finale è effettuata conformemente all'articolo 36b della legge federale del 20 dicembre 196818 sulla procedura amministrativa.

3

4 Dopo il passaggio in giudicato della decisione finale nonché alla conclusione della procedura semplificata di cui all'articolo 22, le informazioni contenute nella domanda estera di assistenza amministrativa e le informazioni ottenute conformemente agli articoli 17­21 possono essere utilizzate in Svizzera soltanto dalle autorità fiscali e giudiziarie.

Art. 24

Rimedi giuridici

La decisione finale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni relativa alla trasmissione delle informazioni può essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

1

Anche il detentore delle informazioni è legittimato al ricorso, per quanto faccia valere suoi propri interessi.

2

3

Il ricorso di diritto amministrativo ha effetto sospensivo.

Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a misure coercitive, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata soltanto congiuntamente alla decisione finale.

4

18

RS 172.021

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Capitolo 4: Disposizioni finali Art. 25

Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale può emanare disposizioni di esecuzione dell'Accordo e della presente legge.

Art. 26

Sospensione o cessazione dell'applicazione dell'Accordo

Se l'applicazione dell'Accordo è sospesa conformemente al suo articolo 18 paragrafi 4 o 5, il Consiglio federale sospende simultaneamente l'applicazione della presente legge.

1

Se l'Accordo cessa di essere in vigore conformemente al suo articolo 17 paragrafo 4, il Consiglio federale abroga simultaneamente la presente legge.

2

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina la data di inizio dell'applicazione dell'accordo di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a.

2

Decide in merito alla sospensione dell'applicazione dell'accordo di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a conformemente all'articolo 18 paragrafo 4 o 5 di tale accordo.

3

4

Determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'articolo 2.

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2004

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2004

Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Jean-Philippe Maitre Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 21 dicembre 200419 Termine di referendum: 31 marzo 2005

19

FF 2004 6377

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