Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 5 aprile 2004, visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0); gli articoli 1, 2, 9 capoverso 4, 10 e 11 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP, RS 235.154); in re Gruppo di lavoro Ipertonia polmonare, progetto «Schweizerisches Patientenregister für Pulmonale Hypertonie» (Registro svizzero dei pazienti affetti da ipertonia polmonare), concernente la domanda del 22 settembre 2003 e del 2 febbraio 2004 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolare dell'autorizzazione Al dr. med. Hans Stricker, Ospedale Regionale La Carità, 6600 Locarno, in qualità di responsabile medico del Registro dei pazienti affetti da ipertonia polmonare, è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, per la ricezione di dati non anonimizzati secondo il punto 2 nell'ambito dello scopo di cui al punto 3. Il titolare deve firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP.

2. Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per dati personali a.

La presente decisione autorizza tutti medici svizzeri a permettere al titolare dell'autorizzazione di cui al punto 1 la visione dei dati personali dei pazienti affetti da ipertonia polmonare, a condizione che ai pazienti in questione non possa più essere chiesto il permesso di utilizzare i loro dati, perché già deceduti al momento della rilevazione dei dati. Lo scopo per il quale si può prendere conoscenza dei dati è descritto più sotto, al punto 3.

b.

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

3. Scopo della comunicazione dei dati La comunicazione di dati che soggiacciono al segreto professionale in campo medico in virtù dell'articolo 321 CP deve servire unicamente al progetto di ricerca «Schweizerisches Patientenregister für Pulmonale Hypertonie» (Registro svizzero dei pazienti affetti da ipertonia polmonare).

4. Tipo di conservazione dei dati e diritto all'accesso Il titolare dell'autorizzazione di cui al punto 1 è tenuto a proteggere i dati non anonimizzati necessari allo svolgimento del progetto dall'accesso non autorizzato.

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5. Responsabilità della protezione dei dati comunicati Al responsabile medico dello Schweizerisches Patientenregister für Pulmonale Hypertonie (Registro svizzero dei pazienti affetti da ipertonia polmonare) spetta l'obbligo di proteggere i dati comunicati.

6. Oneri Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a informare per scritto i medici curanti dei pazienti interessati sull'estensione dell'autorizzazione rilasciata. La comunicazione scritta deve essere fatta pervenire per conoscenza non appena possibile al Presidente della Commissione peritale per il tramite del Segretariato.

7. Rimedi giuridici In virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), contro la presente decisione può essere presentato un ricorso amministrativo alla Commissione federale sulla protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

8. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto al titolare dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, durante il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (031 322 94 94), prendere conoscenza dell'intera decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna.

29 giugno 2004

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro

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