Rapporto del Consiglio federale sui limiti d'età sul piano cantonale e comunale per i membri dell'esecutivo e del legislativo (in adempimento della mozione Egerszegi-Obrist, Discriminazione degli anziani. Presentazione di un rapporto, 02.3413 n, mozione trasformata in postulato dal Consiglio nazionale il 21 marzo 2003) del 21 aprile 2004

2003-1707

1849

Compendio La mozione Egerszegi-Obrist (02.3413 n), presentata in seguito ai dibattiti sull'introduzione di un limite generale d'età di 70 anni da parte del Comune di Madiswil, ha fornito lo spunto per la stesura del presente rapporto. Detta mozione chiede infatti la redazione di un rapporto in merito ai limiti d'età esistenti sul piano cantonale e comunale per i membri dell'esecutivo e del legislativo. Essa ritiene i limiti d'età problematici sotto il profilo socio-politico e considera più adeguate limitazioni della durata del mandato. Condividendo il parere dell'autrice della mozione, il Consiglio federale ha proposto di trasformare la mozione in postulato. Il Consiglio nazionale ha aderito a tale proposta (n. 1).

Il Consiglio degli anziani ha interposto ricorso contro la decisione del Comune di Madiswil presso l'autorità cantonale di vigilanza, che tuttavia non è entrata nel merito del ricorso poiché il Consiglio degli anziani non era legittimato a ricorrere.

Inoltre, il Consiglio degli anziani ha condotto presso i Cantoni un'inchiesta concernente i limiti d'età nel diritto cantonale e comunale, che ha tuttavia fornito risposte incomplete o imprecise. Il Consiglio degli anziani ha infine incaricato i professori Markus Schefer e René Rhinow di redigere una perizia sulla costituzionalità dei limiti d'età per le cariche politiche (n. 2).

I dibattiti sui limiti d'età hanno prodotto i primi effetti a livello politico nel Cantone di Berna. Il Gran Consiglio ha accolto quattro interventi contrari all'istituzione di limiti d'età. Il governo bernese ha quindi avviato una consultazione relativa alla revisione parziale della legge comunale. Secondo quanto previsto da tale revisione, in futuro i Comuni non potranno prevedere limiti generali d'età; solo in casi motivati sarebbero ancora ammissibili adeguati limiti d'età. Nel giugno 2003 l'Assemblea comunale di Madiswil ha nuovamente soppresso all'unanimità il limite d'età (n. 3).

Come chiesto dalla mozione, il Consiglio federale ha commissionato un'inchiesta sui limiti d'età nei Cantoni e nei Comuni. D'intesa con le associazioni intercantonali e intercomunali, le Cancellerie di Stato dovevano rilevare mediante questionari i dati concernenti i Cantoni e i loro Comuni. Purtroppo, il riscontro non è stato completo: delle 16 Cancellerie di Stato che hanno
effettuato l'inchiesta, 11 non hanno ottenuto risposta da tutti i Comuni. 10 Cantoni hanno inoltre fornito soltanto dati sommari relativi ai propri Comuni. I dati relativi ai Cantoni valutati nell'allegato 1 dovrebbero essere completi. Purtroppo ciò non vale per l'allegato 2 relativo ai Comuni: le cifre e i nomi dei Comuni si fondano sui questionari compilati da 1161 Comuni, quindi nemmeno la metà dei 2842 Comuni svizzeri. Pertanto, i dati riguardanti i limiti d'età comunali sono cifre indicative. È possibile riassumere i risultati dell'inchiesta nel modo seguente (n. 4).

Cantoni: ­

1850

governi cantonali: 4 Cantoni (BE, GL, AR, AI) prevedono un'età massima per l'eleggibilità o un limite d'età per la cessazione della funzione di 65 anni.

­

Parlamenti cantonali: in 1 Cantone (AI) vige nella pratica un'età massima e un limite d'età di 65 anni.

­

Commissioni extraparlamentari con o senza facoltà decisionale: 12 Cantoni (ZH, BE, LU, FR, BL, AI, SG, GR, TG, VS, GE, JU) prevedono un'età massima per l'eleggibilità compresa tra 64 e 75 anni; 17 rispettivamente 16 Cantoni (ZH, BE, LU, FR, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, GE, JU) un limite d'età compreso tra 64 e 75 anni.

­

Rappresentanti del Cantone in aziende di diritto pubblico o di diritto privato (consigli d'amministrazione): in 8 Cantoni (ZH, BE, FR, BL, SG, VS, GE, JU) vige un'età massima compresa tra 64 e 75 anni, in 13 Cantoni (ZH, BE, GL, FR, BL, SH, SG, AG, TI, VD, VS, GE, JU) un limite d'età compreso tra 64 e 75 anni.

Comuni: ­

membri a tempo pieno dell'esecutivo comunale (Municipio): in alcuni Comuni di 3 Cantoni (BE, LU, SG) vige un'età massima e un limite d'età compresi tra 64 e 74 anni.

­

Membri a tempo parziale dell'esecutivo comunale (Municipio): alcuni Comuni di 8 Cantoni (BE, LU, SG, GR, VS, NE, GE, JU) prevedono un'età massima per l'eleggibilità compresa tra 61 e 70 anni e un limite d'età compreso tra 65 e 74 anni.

­

Parlamento comunale: alcuni Comuni di 2 Cantoni (GR, NE) contemplano un'età massima per l'eleggibilità compresa tra 60 e 70 anni, alcuni Comuni di 3 Cantoni (BE, GR, NE) un limite d'età compreso tra 65 e 74 anni.

­

Assemblea comunale: nessuno dei Comuni considerati prevede un'età massima o un limite d'età per la partecipazione all'Assemblea comunale.

­

Commissioni extraparlamentari con facoltà decisionale: alcuni Comuni di 9 Cantoni (BE, LU, BL, SG, GR, TG, VS, NE, GE) contemplano un'età massima per l'eleggibilità compresa tra 61 e 75 anni, alcuni Comuni di 9 Cantoni (BE, LU, BL, SG, GR, VD, VS, NE, GE) limiti d'età compresi tra 65 e 75 anni.

­

Commissioni extraparlamentari senza facoltà decisionale: in alcuni Comuni di 11 Cantoni (ZH, BE, LU, BS, BL, SG, GR, TG, VS, NE, GE) vige un'età massima compresa tra 61 e 75 anni e in alcuni Comuni di 11 Cantoni (ZU, BE, LU, BS, BL, SG, GR, VD, VS, NE, GE) un limite d'età compreso tra 65 e 75 anni.

­

Rappresentanti del Comune in aziende di diritto pubblico o di diritto privato (consigli d'amministrazione): alcuni Comuni di 11 Cantoni (ZH, BE, LU, BS, BL, SG, GR, TG, VS, NE, GE) contemplano un'età massima per l'eleggibilità compresa tra 60 e 75 anni, alcuni Comuni di 12 Cantoni (ZU, BE, LU, BS, BL, SG, GR, TG, VD, VS, NE, GE) un limite d'età compreso tra 65 e 74 anni.

1851

Quando era ancora in vigore la vecchia Costituzione federale, l'Assemblea federale aveva conferito la garanzia a due Costituzioni cantonali che prevedevano limiti d'età per i membri del governo cantonale, una delle quali contemplava limiti d'età anche per i membri del Consiglio degli Stati. Già allora il Consiglio federale nutriva dubbi in merito ai limiti d'età per i membri del Parlamento. Li riteneva contrari alla legge se impedivano a un considerevole gruppo degli aventi diritto di voto di essere direttamente rappresentato. L'ordinanza sulle commissioni prevedeva un limite generale d'età di 70 anni per i membri delle commissioni federali. Dall'entrata in vigore della nuova Costituzione federale, che per la prima volta contiene il divieto di discriminazione a causa dell'età, tale limite d'età non è più applicato nella pratica; esso vigerebbe ancora soltanto per una decina di membri a tempo pieno in una (o più) delle 188 commissioni esistenti (n. 5).

La costituzionalità dei limiti d'età va analizzata alla luce del divieto di discriminazione e, in caso di elezione popolare delle autorità, anche della libertà di voto e di eleggibilità. In virtù del principio di non discriminazione, una disparità di trattamento a causa dell'età sarebbe ammissibile unicamente se persegue uno scopo legittimo nonché se adeguata, necessaria e ragionevolmente esigibile. Nel caso di un'elezione popolare valgono condizioni ancora più rigide: è possibile limitare la libertà di voto e di eleggibilità soltanto per motivi imperiosi. La dottrina è unanime nell'affermare che in generale non sono più ammissibili limiti d'età per l'elezione di autorità legislative. Per quanto concerne le autorità esecutive elette dal popolo, le opinioni sono unanimi nel considerare del tutto inammissibili limiti d'età per cariche a tempo parziale mentre sono discordanti per quanto concerne le cariche a tempo pieno: alcuni escludono i limiti d'età mentre altri ritengono ancora sostenibile un limite d'età di 70 anni. Una parte della dottrina considera i limiti d'età per le autorità non elette dal popolo ­ quindi anche per le commissioni ­ ammissibili in alcuni casi limitati: un limite d'età di 70 anni non è escluso a priori se la commissione si occupa di questioni puramente tecniche o specialistiche, mentre un'altra parte della dottrina ritiene tale
limite troppo basso (n. 6).

Sotto il profilo socio-politico e giuridico, i limiti d'età si sono dimostrati inutili e insostenibili: mentre nel 1880 la speranza di vita era pari a 42 anni, oggi è salita a 80 anni. Sebbene il nostro sistema di milizia faccia affidamento sulla disponibilità di tutti ad assumersi compiti per la collettività, secondo i risultati di un'inchiesta pubblicati nel dicembre 2002, appena il 24 per cento delle persone sarebbe disposto a farlo, in particolare per la difficoltà di conciliare l'attività professionale con tale carico. I pensionati, pur non essendo confrontati a tale problema, devono fare i conti con limiti d'età che impediscono loro di impegnarsi per la collettività. I limiti d'età sono rigidi e non si interrogano sull'idoneità individuale. Le persone anziane hanno dimostrato di poter fornire prestazioni eccellenti in ambito politico, culturale e scientifico (n. 7).

Pertanto, il Consiglio federale in generale ritiene i limiti d'età un criterio di selezione inadeguato. In generale, il Consiglio federale è contrario a limiti d'età per autorità elette dal popolo. Al popolo deve essere garantita la libertà di scelta. Non vi dovrebbero essere limiti d'età nemmeno per le autorità non elette dal popolo.

Sebbene svariati Cantoni e Comuni abbiano stabilito limiti d'età per i membri di

1852

commissioni, il Consiglio federale raccomanda di rinunciarvi. Secondo il diritto vigente, le autorità federali possono esaminare la legittimità dei limiti d'età soltanto in due casi: nel quadro del conferimento della garanzia alle Costituzioni cantonali da parte dell'Assemblea federale e nell'ambito della giurisdizione costituzionale del Tribunale federale (n. 8).

1853

Indice Compendio

1850

1 Impulso iniziale

1856

2 L'impegno del Consiglio svizzero degli anziani 2.1 Ricorso contro la decisione del Comune 2.2 Inchiesta presso i Cantoni 2.3 Incarico di svolgere una perizia sull'ammissibilità, sotto il profilo dei diritti fondamentali, dei limiti d'età per le cariche politiche

1857 1857 1858

3 Conseguenze politiche dei dibattiti sui limiti d'età nel Cantone di Berna 3.1 Interventi parlamentari contro i limiti d'età nelle cariche politiche 3.2 Progetto del Consiglio di Stato bernese di una revisione parziale della legge comunale 3.3 Il Comune di Madiswil abroga il limite d'età 4 Inchiesta sui limiti d'età nei Cantoni e nei Comuni 4.1 Modo di procedere 4.2 Riscontro 4.3 Risultati nei Cantoni 4.4 Risultati nei Comuni Membri a tempo pieno degli esecutivi comunali (Municipio) 4.5 Riassunto dei risultati dell'inchiesta sui limiti d'età per i membri dell'esecutivo e del legislativo nei Cantoni e nei Comuni

1858 1859 1859 1861 1861 1862 1862 1862 1863 1865 1870

5 Prassi finora attuata dalle autorità federali in materia di limiti d'età per le cariche politiche 5.1 La prassi al tempo della vecchia Costituzione federale 5.2 La prassi con la nuova Costituzione federale

1871 1871 1873

6 Ammissibilità dei limiti d'età sotto il profilo del diritto vigente 6.1 Divieto di discriminazione a causa dell'età 6.2 Libertà di voto e di eleggibilità 6.3 Limiti d'età per autorità elette dal popolo 6.4 Limiti d'età per autorità non elette dal popolo

1875 1875 1876 1877 1878

7 La problematica dei limiti d'età sotto il profilo socio-politico e giuridico 7.1 Speranza di vita in aumento 7.2 Scarsa disponibilità da parte delle persone che esercitano un'attività professionale ad assumersi compiti per la collettività 7.3 Le persone anziane possono fare grandi cose

1879 1879

8 Conclusione 8.1 Limiti d'età discutibili sotto il profilo socio-politico e giuridico 8.2 Criteri per la valutazione dei limiti d'età

1880 1880 1880

1854

1878 1878

8.3 Applicazione dei criteri per la valutazione dell'ammissibilità dei limiti d'età 8.4 Seguito della procedura Allegato 1: Valutazione del questionario per i Cantoni

1881 1883 1885

Allegato 2: Valutazione del questionario per i Comuni

1900

Allegato 3: Questionario per i Cantoni

1926

Allegato 4: Questionario per i Comuni

1928

1855

Rapporto 1

Impulso iniziale

Il 17 settembre 2002 la consigliera nazionale Egerszegi-Obrist ha presentanto una mozione (02.3413 n) che chiedeva al Consiglio federale di redigere un rapporto sulla discriminazione degli anziani. «Il rapporto dovrà indicare i Cantoni e i Comuni che prevedono un limite di età per i membri dell'esecutivo e/o del legislativo, fornendo quindi gli elementi per avere un'idea dell'ordine di grandezza delle misure da adottare».

La consigliera nazionale sostiene nella sua motivazione: «L'introduzione di un limite generale di età per le funzioni pubbliche nel comune bernese di Madiswil ha originato un dibattito pubblico concernente l'istituzione di simili restrizioni.

L'introduzione di un limite di età per l'eleggibilità nell'esecutivo locale è soltanto uno tra i numerosi esempi di discriminazione nei confronti degli anziani e delle restrizioni dei diritti politici esistenti a livello locale e cantonale. Una limitazione del diritto di voto attivo o passivo sulla base dell'età costituisce una violazione dell'uguaglianza giuridica sancita dall'articolo 8 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), nonché del diritto di poter esercitare tutti i diritti di partecipazione previsti dall'ordine giuridico, diritto che fa parte dei diritti politici garantiti dall'articolo 34 capoverso 1 Cost. L'esclusione degli anziani da determinate funzioni può parimenti essere considerata dal profilo sociopolitico. Considerando che, a causa dell'evoluzione demografica in atto nella nostra società, i pensionati acquisiscono sempre più potere sui piani politico ed economico, mentre l'influenza della popolazione attiva tende piuttosto a diminuire, la situazione potrebbe originare conflitti generazionali, con un conseguente aumento delle discriminazioni nei confronti degli anziani. Ritengo pertanto che il potenziale (politico) della generazione più anziana debba continuare a essere sfruttato nella nostra società, poiché la maggior parte delle persone di età superiore ai 70 anni è ancora in grado di partecipare attivamente alla vita pubblica e dispone sovente di preziosa esperienza. Ritengo che la limitazione della durata del mandato costituisca uno strumento adeguato al fine di favorire la rotazione tra i titolari di una funzione, ma anche per impedire che gli eletti restino in carica per lungo tempo o che alcune assemblee
patiscano un invecchiamento eccessivo. Inoltre gli elettori dispongono di sufficiente capacità di discernimento per valutare in che misura il profilo di un candidato corrisponda alle esigenze della funzione pubblica a cui egli ambisce».

In merito alla mozione ci siamo espressi come segue: «Condividiamo il parere dell'autrice della mozione secondo cui i limiti di età rappresentano un problema a livello sociopolitico, soprattutto in un sistema politico di milizia come il nostro.

Condividiamo altresì le obiezioni sollevate a riguardo dell'introduzione del limite di età per impedire che gli eletti restino in carica per troppo tempo; la limitazione della durata dei mandati, invece, rappresenta uno strumento più adatto ed equo. La mozione richiede che sia steso un rapporto indicante i limiti di età nei Cantoni e nei Comuni. Siamo disposti a stilare un siffatto rapporto. Alla luce dell'articolo 22bis

1856

della legge sui rapporti fra i Consigli, riteniamo che il postulato sia lo strumento adatto a tal fine. Inoltre, il postulato ha il pregio di agevolare la procedura». Per questi motivi, abbiamo proposto di trasformare la mozione in postulato.

Il 21 marzo 2003 il Consiglio nazionale ha trasformato la mozione in postulato.

2

L'impegno del Consiglio svizzero degli anziani

L'introduzione di un limite d'età da parte del Comune di Madiswil ha spinto anche il Consiglio svizzero degli anziani ad occuparsi attivamente del problema della discriminazione basata sull'età. Esso ha infatti interposto ricorso contro tale decisione del Comune presso l'autorità cantonale di vigilanza (n. 2.1), ha condotto un'inchiesta presso i Cantoni in merito ai limiti d'età nel diritto cantonale e comunale (n. 2.2) e ha commissionato una perizia sulla questione della costituzionalità dei limiti d'età (n. 2.3).

2.1

Ricorso contro la decisione del Comune

Il Consiglio comunale di Madiswil ha chiesto all'Assemblea comunale del 15 maggio 2002 di attenuare la limitazione della durata del mandato stabilita nell'articolo 33 del regolamento organico comunale estendendola dagli attuali due a tre mandati. Tale modifica dovrebbe consentire di sfruttare meglio il potenziale di interessati alla politica e la loro esperienza. All'Assemblea comunale è stata presentanta una proposta che, oltre all'estensione a tre mandati, chiedeva parimenti di introdurre un limite d'età di 70 anni per evitare che alcune persone restassero in carica a tempo indefinito. L'Assemblea comunale ha approvato tale proposta.

L'articolo 33 del regolamento organico comunale è stato così completato con il seguente capoverso 7: «Una partecipazione agli organi del Comune è consentita al massimo fino al compimento dei 70 anni».

Il 13 giugno 2002 il Consiglio svizzero degli anziani ha interposto ricorso contro tale decisione presso l'Amt für Gemeinden und Raumordnung (Ufficio degli affari comunali e della pianificazione del territorio) del Cantone di Berna, cui compete l'approvazione delle modifiche dei regolamenti comunali. Per il Consiglio degli anziani, una tale limitazione dell'età viola l'articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale, che vieta, tra l'altro, una discriminazione basata sull'età. Il Consiglio degli anziani ha chiesto all'Ufficio di non approvare tale disposizione discriminatoria.

Con decisione del 29 luglio 2002, l'Ufficio non è entrato nel merito del ricorso e ha approvato la modifica del regolamento organico comunale perché il Consiglio degli anziani non era legittimato a ricorrere. Infatti, possono ricorrere soltanto le persone fisiche e giuridiche; il Consiglio degli anziani è invece soltanto una società semplice.

Inoltre, il Consiglio svizzero degli anziani non è interessato dal regolamento organico comunale di Madiswil, poiché né i ricorrenti sono domiciliati a Madiswil, né la maggioranza dei membri del Consiglio svizzero degli anziani ha l'intenzione di trasferire prossimamente il proprio domicilio a Madiswil. Infine, l'Ufficio ritiene i limiti d'età ammissibili anche sotto il profilo dei diritti fondamentali. In realtà, sebbene tocchino il divieto di discriminazione a causa dell'età (art. 8 cpv. 2 Cost.), il diritto di voto passivo (art. 34 Cost.) e il diritto alla parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.), i limiti d'età sono generalmente riconosciuti. Inoltre, nel presente caso 1857

le condizioni per la restrizione dei diritti fondamentali (art. 36 Cost.) sono adempiute: è data la base legale (art. 33 regolamento organico comunale) come pure l'interesse pubblico, dato che la disposizione è stata decisa dall'Assemblea comunale. La determinazione del limite d'età a 70 anni soddisfa anche il principio della proporzionalità, poiché si tratta di una decisione politica. La decisione dell'Ufficio sottolinea inoltre che può ricorrere soltanto chi vanta un interesse degno di protezione.

Siccome nei considerandi tale facoltà non è stata riconosciuta al Consiglio svizzero degli anziani, esso non può interporre ricorso contro la decisione dell'Ufficio presso il Consiglio di Stato.

2.2

Inchiesta presso i Cantoni

Il 12 agosto 2002 il Consiglio svizzero degli anziani ha sottoposto i seguenti quesiti alle Cancellerie di Stato di tutti i Cantoni: il diritto cantonale contempla limiti d'età per l'eleggibilità nelle cariche cantonali (esecutivo e legislativo) e nelle commissioni? Nel Cantone vi sono Comuni che prevedono tali limiti d'età?

I risultati dell'inchiesta possono essere riassunti come segue: ­

3 Cantoni prevedono limiti d'età a livello cantonale e comunale;

­

8 Cantoni prevedono limiti d'età soltanto a livello cantonale;

­

1 Cantone prevede limiti d'età soltanto a livello comunale;

­

9 Cantoni non prevedono limiti d'età a livello cantonale e comunale;

­

8 Cantoni non hanno saputo fornire informazioni in merito ai limiti d'età eventualmente previsti nei loro Comuni.

Sebbene tutte le Cancellerie di Stato abbiano risposto, i dati forniti erano in parte incompleti.

2.3

Incarico di svolgere una perizia sull'ammissibilità, sotto il profilo dei diritti fondamentali, dei limiti d'età per le cariche politiche

Il Consiglio svizzero degli anziani ha incaricato i professori Markus Schefer e René Rhinow dell'Università di Basilea di allestire una perizia che chiarisca l'ammissibilità giuridica dei limiti d'età. Essi hanno dovuto rispondere alle seguenti domande: ­

a quali condizioni è ammissibile sotto il profilo del diritto costituzionale vietare l'assunzione e l'esercizio di una carica politica (elettorato passivo) una volta raggiunta una determinata età? A tale domanda occorre fornire risposte distinte per gli organi del legislativo e dell'esecutivo?

­

In quale misura sono ammissibili limiti d'età per i membri di commissioni (peritali)?

­

Di quali mezzi dispongono gli interessati per procedere in sede processuale contro i limiti d'età?

1858

La perizia formula le conclusioni seguenti: se l'autorità in questione è eletta dal popolo non vi è molto spazio per i limiti d'età. Per gli organi con una funzione principalmente legislativa (Parlamento, Assemblea comunale, eventualmente Consiglio comunale), i limiti d'età non sono generalmente ammissibili. La perizia considera ammissibili a severe condizioni limiti d'età per le autorità dell'esecutivo che svolgono la loro funzione a tempo pieno, ritenendo ancora adeguata un'età massima di 70 anni. Per contro, i limiti d'età per cariche a tempo parziale non sono generalmente ammissibili.

La perizia esprime un giudizio meno categorico nei confronti dei limiti d'età per le autorità non elette dal popolo, come i membri di commissioni extraparlamentari.

Un'età massima di 70 anni può essere tollerata nel caso di commissioni che si occupano di questioni tecniche o puramente specialistiche. Essa è tuttavia discutibile nel caso di commissioni che partecipano al processo decisionale e alla formazione della volontà politica ed è inammissibile per commissioni che trattano problemi concernenti in particolare le persone anziane.

Anche per l'impugnazione dei limiti d'età dinanzi a un tribunale, la perizia opera una distinzione se l'autorità è eletta dal popolo o no. Nel primo caso, tutti gli aventi diritto di voto sono autorizzati a interporre ricorso per violazione del diritto di voto, se a una persona è negata l'iscrizione nella lista elettorale a causa della sua età. Nel caso di autorità non elette dal popolo, le persone interessate dai limiti d'età possono interporre un ricorso di diritto pubblico; un'associazione degli anziani è legittimata a ricorrere soltanto se si tratta di una persona giuridica e se è interessato un gran numero di suoi membri.

3

Conseguenze politiche dei dibattiti sui limiti d'età nel Cantone di Berna

3.1

Interventi parlamentari contro i limiti d'età nelle cariche politiche

L'impegno del Consiglio svizzero degli anziani ha dato i suoi frutti: al Gran Consiglio del Cantone di Berna, il 2 e il 9 settembre 2002 sono state presentate rispettivamente tre mozioni e un'interpellanza che criticavano i limiti d'età nelle cariche politiche. Presso l'autorità di vigilanza sono stati inoltre interposti due ricorsi contro l'Amt für Gemeinden und Raumordnung, che aveva approvato l'introduzione di un limite d'età da parte del Comune di Madiswil (cfr. n. 2.1).

La mozione urgente Fuchs/Sterchi (139/2002) incarica il Consiglio di Stato di sottoporre al Gran Consiglio un progetto che vieti qualsiasi discriminazione basata sull'età. Tale disciplinamento dovrebbe avere la priorità rispetto all'autonomia dei Comuni. Nella motivazione si adduce che la limitazione del diritto di voto passivo a partire da una determinata età rappresenta una chiara discriminazione.

La mozione urgente Ryser (171/2002) chiede che, analogamente alla Costituzione federale, il divieto di discriminazione contenuto nella costituzione cantonale faccia riferimento anche all'età e alle disabilità.

La mozione Pulver (156/2002) incarica il Consiglio di Stato di presentare una modifica della legge comunale, che dichiari inammissibili i limiti d'età per le autorità comunali. Nella motivazione l'autore della mozione sostiene che i limiti d'età 1859

discriminano le persone anziane. «Discriminare significa riservare a una persona un trattamento che la danneggia, basato unicamente su stereotipi negativi e legato a caratteristiche personali immutabili e degne di protezione di tale persona, come ad esempio la razza, il sesso o, appunto, l'età. La persona interessata è emarginata dalla società senza motivi imperiosi. I provvedimenti legati ai limiti d'età ­ vale a dire un'esclusione degli anziani da determinate cariche ­ si basano su tali stereotipi e presumono che gli anziani non siano più in grado di esercitare una determinata carica. Essi non hanno nemmeno la possibilità di mettere alla prova le loro capacità.

I limiti d'età puntano ad allontanare gli anziani dalla responsabilità politica e ne ledono la dignità» (trad. nostra).

L'interpellanza Wenger-Schüpbach (184/2002) considera i limiti d'età una violazione dei diritti fondamentali, chiedendo tra l'altro al governo se l'esclusione di un intero gruppo della popolazione dalle cariche politiche sia legittimata da un interesse pubblico e conforme al principio della proporzionalità.

Nella sua risposta ai suddetti interventi del 23 ottobre 2002, il Consiglio di Stato sostiene che è sensato esaminare la legittimità dei limiti d'età a livello sia cantonale sia comunale. «Parimenti condivide l'opinione secondo cui il Cantone non può e non intende rinunciare all'esperienza, alle conoscenze e alla competenza sociale delle persone che hanno superato i 70 anni». Il Consiglio di Stato richiama l'attenzione sul fatto che la vecchia legge comunale del 20 maggio 1973 prevedeva espressamente la possibilità di fissare limiti d'età per le autorità comunali. Per questo motivo, diversi Comuni contemplano limiti d'età nei loro regolamenti, talvolta da molti anni a questa parte. La vigente legge comunale del 16 marzo 1998 non prevede una tale disposizione. Già allora il Consiglio di Stato lasciava trasparire un certo scetticismo nel suo intervento dinanzi al Gran Consiglio: i limiti d'età «vanno posti dai Comuni stessi, laddove ve ne sia la necessità e a patto che siano conformi alla Costituzione».

Ora il Consiglio di Stato si dichiara disposto a presentare una modifica della legge comunale, che vieti in generale limiti d'età per le autorità comunali. Tuttavia, il nuovo disciplinamento deve continuare a lasciare
ai Comuni la possibilità di stabilire limiti d'età per determinati mandati (p. es. Parlamento dei giovani, Commissione degli anziani, cariche nell'esecutivo a tempo pieno). Il governo è inoltre disposto ad esaminare in modo approfondito la questione dei limiti d'età. Per contro non reputa urgente un completamento del divieto di discriminazione nella Costituzione cantonale.

Seguendo la proposta del Consiglio di Stato, il Gran Consiglio ha accolto all'unanimità la mozione Fuchs/Sterchi (in parte come mozione per l'adeguamento della legge comunale, in parte come postulato per il riesame dei limiti d'età a livello cantonale), ha trasformato in postulato la mozione Ryser ed ha accolto la mozione Pulver.

Anche i ricorrenti che avevano adito l'autorità di vigilanza contestando la decisione dell'Amt für Gemeinden und Raumordnung, hanno preso atto con soddisfazione di questi risultati; in tale modo la questione è appianata di comune accordo.

1860

3.2

Progetto del Consiglio di Stato bernese di una revisione parziale della legge comunale

Il 13 giugno 2003, il Consiglio di Stato ha avviato una consultazione relativa alla revisione parziale della legge comunale. In tal modo intende tener conto della volontà politica espressa con gli interventi parlamentari summenzionati, ma anche delle conclusioni della perizia Schefer/Rhinow. La legge comunale dovrà in futuro vietare ai Comuni l'istituzione di limiti d'età per l'attività nel Consiglio comunale e nelle commissioni comunali. Tuttavia, i regolamenti organici comunali dovranno continuare a poter «prevedere, in casi motivati, adeguati limiti d'età per i membri del Consiglio comunale e delle commissioni». L'introduzione di un'età massima è motivata in particolare (art. 35 cpv. 4 nuovo): ­

«per una carica a tempo pieno o una carica a tempo parziale che richieda una mole di lavoro comparabile». Si pensa soprattutto al sindaco e ai membri a tempo pieno del Municipio. Il governo adduce la seguente motivazione: «tali cariche richiedono una mole di lavoro e una perspicacia talmente elevate da rendere ammissibile l'introduzione di limiti d'età che garantiscano tali capacità». Anche una carica a tempo parziale può esigere un'elevata mole di lavoro;

­

«per commissioni che presuppongono conoscenze specialistiche». Nel caso di commissioni che si occupano di problemi specifici di tipo tecnico o specialistico, può essere eventualmente opportuno considerare soltanto membri della commissione che sono ancora attivi a livello professionale e dispongono delle necessarie conoscenze specialistiche aggiornate;

­

per commissioni «che si occupano di questioni riguardanti unicamente una determinata fascia d'età». Si pensa ad esempio alle commissioni per i giovani o gli anziani.

Il suddetto elenco non è esauriente. Secondo il Consiglio di Stato, altre restrizioni basate sull'età devono avere una motivazione oggettiva ed essere compatibili con il divieto di arbitrio e con il divieto di discriminazione sanciti nella costituzione cantonale e nella Costituzione federale. Il Consiglio di Stato ritiene adeguata un'età massima di 70 anni, sostenibile un limite d'età di 65 anni mentre considera contraria alla Costituzione un'età massima inferiore a 65 anni.

3.3

Il Comune di Madiswil abroga il limite d'età

Il Comune di Madiswil, che in occasione dell'Assemblea comunale del 15 maggio 2002 aveva introdotto un limite d'età generale di 70 anni per tutte le cariche a livello comunale suscitando in tutto il Paese un dibattito sui limiti d'età, è ritornato sulla sua decisione. L'Assemblea comunale del 26 giugno 2003 ha approvato a schiacciante maggioranza (49 dei 51 aventi diritto di voto presenti) lo stralcio del limite d'età dal regolamento organico comunale.

1861

4

Inchiesta sui limiti d'età nei Cantoni e nei Comuni

Come chiesto dalla mozione Egerszegi-Obrist, il rapporto del nostro Consiglio si propone di illustrare in che misura i Cantoni e i Comuni prevedono limiti d'età per i membri dell'esecutivo e del legislativo. Dato che le risposte all'inchiesta del Consiglio svizzero degli anziani erano incomplete, l'Ufficio federale di giustizia ha effettuato un'ulteriore inchiesta.

4.1

Modo di procedere

Il nostro rapporto intende illustrare la situazione nei Cantoni e nei Comuni; il modo di procedere è stato pertanto definito d'intesa con la Segreteria della Conferenza dei governi cantonali, la Conferenza dei cancellieri dello Stato, l'Associazione dei Comuni svizzeri e l'Unione delle città svizzere.

Tali organi erano concordi nel ritenere che le Cancellerie di Stato dei Cantoni dovessero essere gli interlocutori della Confederazione e che pertanto dovessero rilevare i dati per i Cantoni e i rispettivi Comuni.

Per semplificare l'inchiesta, sono stati allestiti due questionari, da sottoporre ai Cantoni (si veda l'allegato 3) rispettivamente ai Comuni (si veda l'allegato 4). Per poter comprendere nel migliore dei modi la problematica dei limiti d'età, l'inchiesta è stata articolata come segue: ­

per quanto concerne gli esecutivi dei Cantoni e dei Comuni, è stata fatta la distinzione tra membri a tempo pieno e a tempo parziale. Per queste due categorie sono stati chiesti l'età massima per l'eleggibilità, il limite d'età (cessazione della funzione) e l'età minima per l'eleggibilità.

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Per quanto concerne i legislativi dei Cantoni e dei Comuni, sono stati parimenti rilevati l'età massima per l'eleggibilità, il limite d'età e l'età minima per l'eleggibilità per i Parlamenti cantonali e comunali, mentre per le Assemblee comunali è stata chiesta l'età minima.

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Per quanto concerne le commissioni extraparlamentari dei Cantoni e dei Comuni, è stata fatta la distinzione tra commissioni con facoltà decisionale e senza. Anche in questo caso sono stati chiesti l'età massima per l'eleggibilità, il limite d'età e l'età minima per l'eleggibilità. Le stesse domande sono state poste in merito ai rappresentanti dei Cantoni o dei Comuni in aziende di diritto pubblico o di diritto privato (consigli d'amministrazione).

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Per quanto concerne i dipendenti dei Cantoni e dei Comuni, sono state rilevate l'età di pensionamento, la possibilità di un ulteriore impiego e l'età minima d'assunzione.

4.2

Riscontro

Sebbene tutti i Cantoni abbiano risposto, alcuni Cantoni non hanno potuto effettuare l'inchiesta presso i Comuni; si sono limitati a fornire dati sommari che l'Ufficio federale di giustizia ha cercato di precisare chiedendo ulteriori informazioni o

1862

mediante proprie ricerche. Altri Cantoni non sono riusciti a ottenere una risposta da tutti i Comuni.

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4 Cantoni hanno effettuato un'inchiesta presso i loro Comuni e hanno inviato una valutazione;

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10 Cantoni hanno fornito dati sommari relativi ai loro Comuni;

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12 Cantoni hanno rispedito i questionari compilati dai loro Comuni; tra questi, in 11 Cantoni mancavano i dati di svariati Comuni. 1 Cantone ha inviato soltanto il questionario dei Comuni che prevedono limiti d'età.

L'Ufficio federale di giustizia ha quindi potuto basarsi su 1161 questionari debitamente compilati dai Comuni. Per quanto concerne i restanti Comuni, ha dovuto accontentarsi dei dati sommari forniti dalle Cancellerie di Stato e delle sue ricerche supplementari. Ciononostante, la valutazione dettagliata di cui all'allegato 2 presenta un quadro abbastanza completo dei limiti d'età a livello comunale. Infatti, l'inchiesta dell'Ufficio federale di giustizia ha potuto fondarsi su una base decisamente più ampia e su dati più precisi rispetto a quella effettuata dal Consiglio degli anziani. L'allegato 2 enumera pertanto i Comuni con i rispettivi limiti d'età, anche se purtroppo non è completo.

Dato che tutte le Cancellerie di Stato cantonali hanno compilato i questionari per i Cantoni, la valutazione nell'allegato 1 ha potuto basarsi su dati completi e certi.

4.3

Risultati nei Cantoni

Governi cantonali ­

Berna e Glarona contemplano un'età massima per l'eleggibilità pari a 65 anni, Glarona e Appenzello Esterno un limite d'età (cessazione della funzione) di 65 anni.

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Per quanto concerne i Cantoni con membri del governo a tempo parziale, Appenzello Interno osserva nella pratica un limite d'età di 65 anni.

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Svitto e Friburgo contemplano un'età minima di 25 anni per l'eleggibilità, Ginevra un'età minima di 27 anni. Per le cariche a tempo parziale, Svitto richiede un'età minima di 25 anni.

Parlamenti cantonali ­

Nessun Cantone prevede un'età massima formale per l'eleggibilità o un limite formale d'età. Soltanto Appenzello Interno osserva nella pratica un'età massima per l'eleggibilità e un limite d'età di 65 anni.

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In tutti i Cantoni l'età minima per l'eleggibilità corrisponde a 18 anni.

Commissioni extraparlamentari con facoltà decisionale ­

12 Cantoni contemplano un'età massima per l'eleggibilità: 64 anni per Basilea Campagna (in alcuni Comuni), 65 anni per Lucerna, Turgovia (per i membri dell'autorità non eletti dal popolo) e Giura (in diversi ambiti), 65 o 69 anni per Zurigo (65 anni per le persone sottoposte al diritto del personale, negli altri casi 69 anni con eccezioni possibili nell'interesse pubblico), 70 anni per Friburgo, Basilea Campagna (di norma), Appenzello Interno (per 1863

i membri che devono essere eletti dal Gran Consiglio e dal Governo), San Gallo (eccezioni possibili), Grigioni (eccezioni possibili) e Vallese (con eccezioni), 75 anni per Ginevra.

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17 Cantoni prevedono limiti d'età raggiunti i quali i membri della commissione cessano la loro funzione: 64 anni per Basilea Campagna (in alcuni Comuni), 65 anni per Berna (per alcune commissioni) e in generale per Lucerna, Sciaffusa (eccezioni possibili), Turgovia (per i membri dell'autorità non eletti dal popolo) e Giura (in diversi ambiti), 69 anni per Zurigo (di norma), 70 anni per Appenzello Esterno (soltanto per la Commissione d'espropriazione) e in generale per Berna (di norma), Friburgo, Basilea Campagna (di norma), Appenzello Interno (per i membri che devono essere eletti dal Gran Consiglio e dal Governo), San Gallo (eccezioni possibili), Grigioni (eccezioni possibili), Argovia, Ticino, Vaud (commissioni permanenti) e Vallese; Ginevra prevede il limite d'età più elevato pari a 75 anni.

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12 Cantoni fissano l'età minima per l'eleggibilità a 18 anni, 9 Cantoni non contemplano nessuna età minima, 5 Cantoni non prevedono nessun disciplinamento.

Commissioni extraparlamentari senza facoltà decisionale ­

I 12 Cantoni elencati nel punto concernente le commissioni extraparlamentari con facoltà decisionale prevedono la stessa età massima anche per le commissioni senza facoltà decisionale.

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Lo stesso vale per i limiti d'età, ma con 2 eccezioni: 16 Cantoni prevedono limiti d'età (tranne Appenzello Esterno) e a Berna i membri di commissioni extraparlamentari senza facoltà decisionale raggiungono il limite d'età alla fine del mese in cui compiono 70 anni.

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Anche per quanto concerne l'età minima per l'eleggibilità le differenze sono minime: 11 Cantoni fissano l'età minima per l'eleggibilità a 18 anni, 9 Cantoni non contemplano nessuna età minima, 6 Cantoni non prevedono nessun disciplinamento.

Rappresentanti del Cantone in aziende di diritto pubblico o di diritto privato (consigli d'amministrazione) ­

8 Cantoni contemplano un'età massima per l'eleggibilità: 64 anni per Basilea Campagna (in alcuni Comuni), 65 anni per Giura (per i membri del consiglio d'amministrazione e del comitato della Banca cantonale), 65 o 69 anni per Zurigo (65 anni per le persone sottoposte al diritto del personale, negli altri casi 69 anni con eccezioni possibili nell'interesse pubblico), 70 anni per Berna, Friburgo, Basilea Campagna (di norma), San Gallo, Vallese, Giura (per i membri del consiglio d'amministrazione della Cassa pensioni del Cantone del Giura), 75 anni per Ginevra.

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13 Cantoni prevedono limiti d'età: 64 anni per Basilea Campagna (in alcuni Comuni), 65 o 69 anni per Zurigo (65 anni per le persone sottoposte al diritto del personale, negli altri casi 69 anni con eccezioni possibili nell'interesse pubblico), 65 anni per Glarona (per i rappresentanti del Cantone nella Banca cantonale di Glarona) e in generale per il Giura, in generale 70 anni per Berna, Friburgo, Basilea Campagna (di norma), San Gallo (eccezioni possibili), Argovia, Ticino, Vaud e Vallese, 75 anni per Ginevra. A Sciaffusa il rappre-

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sentante del Cantone cessa la funzione non appena non esercita più una carica cantonale (quindi al più tardi con il pensionamento).

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15 Cantoni fissano l'età minima per l'eleggibilità a 18 anni, 6 Cantoni non contemplano nessuna età minima, 5 Cantoni non prevedono nessun disciplinamento.

Dipendenti cantonali: età di pensionamento uomo/donna ­

17 Cantoni prevedono la stessa età di pensionamento per uomini e donne, tuttavia vi sono notevoli differenze da Cantone a Cantone: 58­65 anni (LU), 60­63 anni (BS), 60­65 anni (ZH, FR), 60­65 anni e 11 mesi (VD), 63 anni (AR, AI), 63 anni e 6 mesi (SO), 64 anni (ZG, BL), 65 anni (BE, NW, GR, TI).

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8 Cantoni prevedono una diversa età di pensionamento per uomini e donne, anche se la maggior parte di essi riprende il disciplinamento federale: 65 anni per gli uomini/62 anni per le donne (TG), 65 anni per gli uomini/ 63 anni per le donne (UR, SZ, OW, GL, NE, JU), 65 per gli uomini/64 anni per le donne (AG).

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1 Cantone (VS) ha un sistema misto basato sulla categoria della cassa di previdenza: categoria 1: 65 anni per gli uomini/63­64 anni per le donne; categoria 2: 63 anni per uomini e donne; categoria 3: 60 anni per uomini e donne.

Possibilità di un ulteriore impiego ­

In 23 Cantoni è possibile un ulteriore impiego, tuttavia sempre a severe condizioni: soltanto in via eccezionale e limitata (ZH, BS, BL, SH, AG, JU); al massimo per 3 mesi (VS), al massimo per 2 anni (OW), soltanto in qualità di ausiliario (GL), fino a 65 anni (UR, ZG, SO, AR, NE), fino a 65 anni per gli uomini/63 per le donne (AI), fino a 65 anni e 11 mesi (VD), fino a 68 anni (LU), fino a 70 anni (ZH, FR, TI), illimitatamente (SG);

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in 1 Cantone (SZ) è esclusa la possibilità di un ulteriore impiego;

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2 Cantoni (NW, GE) non prevedono nessun disciplinamento.

Età minima d'assunzione 12 Cantoni non prevedono nessuna età minima, 11 Cantoni nessun disciplinamento; in 1 Cantone vige in linea di principio un'età minima di 15 anni, in 2 Cantoni un'età minima di 18 anni (apprendisti esclusi).

4.4

Risultati nei Comuni Membri a tempo pieno degli esecutivi comunali (Municipio)

In 16 Cantoni vi sono Comuni con membri dell'esecutivo a tempo pieno; è il caso soltanto nei maggiori Comuni e riguarda perlopiù solo il «sindaco».

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In alcuni Comuni di 3 Cantoni vige un'età massima per l'eleggibilità: 64, 65, 66 o 70 anni in 5 Comuni bernesi; 61 e 65 anni in 5 Comuni lucernesi; 65 e 70 anni in 6 Comuni sangallesi.

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Alcuni Comuni dei medesimi 3 Cantoni prevedono limiti d'età anche per la cessazione della funzione: 64, 65, 70 e 74 anni in 6 Comuni bernesi; 65 e 69 anni in 5 Comuni lucernesi; 65 e 70 anni in 6 Comuni sangallesi.

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Ovunque l'età minima per l'eleggibilità è pari a 18 anni.

Membri a tempo parziale degli esecutivi comunali (Municipio) In 10 Cantoni vi sono Comuni con membri dell'esecutivo esclusivamente a tempo parziale; anche nei Comuni degli altri Cantoni i membri degli esecutivi cantonali di norma svolgono la loro funzione a tempo parziale.

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Alcuni Comuni di 8 Cantoni prevedono un'età massima per l'eleggibilità: 61, 65, 66, 67, 69 e 70 anni in 12 Comuni bernesi; 61, 64 e 65 anni in 7 Comuni lucernesi; 65 e 70 anni in 6 Comuni sangallesi; 60, 65 e 70 anni in 10 Comuni grigionesi; 66 e 70 anni in 2 Comuni vallesani (su 160 Comuni hanno risposto soltanto 39); 65 anni e l'età del pensionamento in 2 Comuni neocastellani; 65 e 70 anni in 2 Comuni ginevrini; 65, 68 e 70 anni in circa 10 Comuni giurassiani (nessun dato preciso).

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Alcuni Comuni dei medesimi 8 Cantoni contemplano limiti d'età anche per la cessazione della funzione: 65, 68, 70 e 74 anni in 14 Comuni bernesi (senza Madiswil, che di recente ha abrogato il limite d'età); 65, 68 e 69 anni in 5 Comuni lucernesi; 65 e 70 anni in 6 Comuni sangallesi; 65, 70 e 73 anni in 9 Comuni grigionesi; 70 anni in 2 Comuni vallesani; 65 anni e l'età di pensionamento in 2 Comuni neocastellani; 65 anni in 2 Comuni ginevrini; 65, 68 e 70 anni in circa 10 Comuni giurassiani.

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Perlopiù l'età minima per l'eleggibilità vigente è pari a 18 anni; in 2 Comuni corrisponde a 20 anni (NE); 3 Comuni non prevedono un'età minima (nei Cantoni UR e SZ); nei Comuni friburghesi è di norma richiesto l'esercizio dei diritti civili.

Parlamento comunale In 6 Cantoni nessun Comune dispone di un Parlamento, in 2 Cantoni tutti i Comuni; dei restanti Cantoni soltanto i maggiori Comuni dispongono di un Parlamento.

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Alcuni Comuni di 2 Cantoni prevedono un'età massima per l'eleggibilità: 60 (all'occorrenza 65 anni) e 70 anni in 4 Comuni grigionesi; 65 anni e l'età di pensionamento in 2 Comuni neocastellani.

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Alcuni Comuni di 3 Cantoni prevedono limiti d'età per la cessazione della funzione: 65 e 74 anni in 3 Comuni bernesi; 70 anni in 3 Comuni grigionesi; 65 anni o l'età di pensionamento in 2 Comuni neocastellani.

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Di norma l'età minima per l'eleggibilità è pari a 18 anni, in 2 Comuni a 20 anni (NE); 1 Comune (UR) non prevede un'età minima.

Assemblea comunale In 2 Cantoni nessun Comune dispone di un'Assemblea comunale, in 6 Cantoni tutti i Comuni ne hanno una. La gran parte dei Comuni degli altri Cantoni ha un'Assemblea comunale, ad eccezione dei Comuni ticinesi, dove vige la regola secondo cui soltanto i Comuni con meno di 300 abitanti prevedono ancora un'Assemblea comunale. Ovunque l'età minima per partecipare all'Assemblea comunale corrisponde a 18 anni; 1 Comune (UR) non prevede un'età minima.

1866

Commissioni extraparlamentari con facoltà decisionale ­

Alcuni Comuni di 9 Cantoni contemplano un'età massima per l'eleggibilità: 65, 69 e 70 anni in 6 Comuni bernesi; 61, 64, 65 e 70 anni o l'età di pensionamento in 6 Comuni lucernesi; di norma 70 anni nei Comuni di Basilea Campagna; 65, 68 e 70 anni in 5 Comuni sangallesi; 60 (all'occorrenza 65 anni) e 70 anni in 6 Comuni grigionesi; l'età di pensionamento in 1 Comune turgoviese; 66 e 70 anni in 2 Comuni vallesani; 65 anni e l'età di pensionamento in 2 Comuni neocastellani; 70 e 75 anni in 2 Comuni ginevrini.

3 Cantoni indicano che nei loro Comuni in linea di principio (FR) o di norma (SO) non vige un'età massima o non è prevista un'età massima (AG).

2 Cantoni (TI, JU) non sono stati in grado di fornire indicazioni.

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Alcuni Comuni di 9 Cantoni (8 sono gli stessi di cui sopra con VD, senza TG) prevedono limiti d'età anche per la cessazione della funzione: 65, 70 e 74 anni nonché un limite d'età che dopo i 65 anni ammette soltanto la possibilità di portare a termine il mandato in 8 Comuni bernesi; 65, 68, 70 e 74 anni nonché l'età di pensionamento in 7 Comuni lucernesi; di norma 70 anni nei Comuni di Basilea Campagna; 70 anni in 5 Comuni sangallesi, 4 Comuni grigionesi, 1 Comune vodese e 3 Comuni vallesani; 65 anni o l'età di pensionamento in 2 Comuni neocastellani; 74 e 75 anni in 2 Comuni ginevrini; 3 Cantoni indicano che nei loro Comuni in linea di principio (FR) o di norma (SO) non vige un limite d'età o non è previsto un limite d'età (AG).

2 Cantoni (TI, JU) non sono stati in grado di fornire indicazioni.

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Di norma l'età minima per l'eleggibilità corrisponde a 18 anni, in 2 Comuni a 20 anni (NE), in 1 Comune a 30 anni (VS), nei Comuni di SH all'esercizio dei diritti civili; tutti i Comuni di NW e VD nonché 3 Comuni di LU non prevedono un'età minima; 2 Comuni (AR) ricorrono, se necessario, anche a persone non aventi diritto di voto.

Commissioni extraparlamentari senza facoltà decisionale ­

Alcuni Comuni di 11 Cantoni contemplano un'età massima per l'eleggibilità: 65 e 70 anni in 5 Comuni zurighesi; 65, 66, 69 e 70 anni in 8 Comuni bernesi; 61, 64, 65 e 70 anni, l'età di pensionamento o diverse età massime a seconda della commissione in 7 Comuni lucernesi; 68 anni in 1 Comune di Basilea Città; di norma 70 anni nei Comuni di Basilea Campagna; 65, 68 e 70 anni in 7 Comuni sangallesi; 70 anni in 4 Comuni grigionesi; l'età di pensionamento in 1 Comune turgoviese; 66 e 70 anni in 2 Comuni vallesani; 65 anni e l'età di pensionamento in 2 Comuni neocastellani; 70 e 75 anni in 2 Comuni ginevrini. 3 Cantoni indicano che nei loro Comuni in linea di principio (FR) o di norma (SO) non vige un limite d'età o non è previsto un limite d'età (AG). 2 Cantoni (TI, JU) non sono stati in grado di fornire indicazioni. Sorprende che ­ rispetto a quanto avviene per le commissioni con facoltà decisionale ­ in un maggior numero di Cantoni vi sono Comuni che contemplano un'età massima per l'eleggibilità in commissioni senza facoltà decisionale.

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Alcuni Comuni di 11 Cantoni (10 sono gli stessi di cui sopra con VD, senza TG) prevedono limiti d'età anche per la cessazione della funzione: 65 e 70 anni in 4 Comuni zurighesi; 65, 70 e 74 anni nonché un limite d'età che dopo i 65 anni ammette soltanto la possibilità di portare a termine il mandato 1867

in 8 Comuni bernesi; 65, 68, 70 e 74 anni, l'età di pensionamento o diverse età massime a seconda della commissione in 10 Comuni lucernesi; la fine del mandato in 1 Comune di Basilea Città (con un'età massima per l'eleggibilità pari a 68 anni); di norma 70 anni nei Comuni di Basilea Campagna; 70 anni in 5 Comuni sangallesi, 4 Comuni grigionesi, 1 Comune vodese e 2 Comuni vallesani; 65 anni o l'età di pensionamento in 2 Comuni neocastellani; 74 e 75 anni in 2 Comuni ginevrini; 3 Cantoni indicano che nei loro Comuni in linea di principio (FR) o di norma (SO) non vige o non è previsto un limite d'età (FR). 2 Cantoni (TI, JU) non sono stati in grado di fornire indicazioni. Anche per quanto concerne i limiti d'età si delinea lo stesso quadro relativo all'età massima per l'eleggibilità: sorprendentemente in un maggior numero di Cantoni si trovano Comuni con limiti d'età per commissioni senza facoltà decisionale che per commissioni con facoltà decisionale.

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L'età minima per l'eleggibilità corrisponde di norma a 18 anni, in 1 Comune a 16 anni (LU), in 2 Comuni a 20 anni (NE), in 1 Comune a 30 anni (VS), nei Comuni di SH, in 8 Comuni di BE nonché in 1 Comune di LU e 1 di AR alla capacità di discernimento; nei Comuni di FR in linea di massima all'esercizio dei diritti civili, così come in 1 Comune di BE; tutti i Comuni di NW, GL e VD nonché 16 Comuni di LU, 2 di UR non prevedono un'età minima; 2 Comuni (AR) ricorrono, se necessario, anche a persone non aventi diritto di voto. In 4 Comuni di TG in determinate commissioni possono essere eletti anche i minorenni. Anche in tal caso è stato rilevato un fatto sorprendente: mentre in molti Comuni età massime per l'eleggibilità e limiti d'età escludono le generazioni più anziane dalle commissioni comunali senza facoltà decisionale, il limite d'età inferiore è meno rigido; in molti Comuni basta la capacità di discernimento o l'esercizio dei diritti civili affinché anche i minorenni possano sedere in commissioni senza facoltà decisionale, mentre le persone anziane ne sono escluse talvolta già a partire da 65 anni.

Rappresentanti dei Comuni in aziende di diritto pubblico o di diritto privato (consigli d'amministrazione) ­

Alcuni Comuni di 11 Cantoni (gli stessi citati in relazione alle commissioni senza facoltà decisionale, ma in parte con regole differenti nei Comuni) contemplano un'età massima per l'eleggibilità: 65 e 70 anni in 4 Comuni zurighesi; 69 e 70 anni in 5 Comuni bernesi; 64, 65, e 70 anni, l'età del pensionamento o a seconda degli statuti in 7 Comuni lucernesi; 68 anni in 1 Comune di Basilea Città; di norma 70 anni nei Comuni di Basilea Campagna; 60, 65, 68 e 70 anni o a seconda delle aziende in 7 Comuni sangallesi; 70 anni o a seconda delle aziende in 3 Comuni grigionesi; a seconda delle aziende in 1 Comune turgoviese; 60, 66 e 70 anni in 3 Comuni vallesani; 65 anni e l'età di pensionamento in 2 Comuni neocastellani; 61, 65, 66, 70 e 75 anni o a seconda delle aziende in 13 Comuni ginevrini. 3 Cantoni indicano che nei loro Comuni in linea di principio (FR) o di norma (SO) non vige o non è previsto un limite d'età (FR). 2 Cantoni (TI, JU) non sono stati in grado di fornire indicazioni.

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Alcuni Comuni di 12 Cantoni (gli 11 di cui sopra e VD) prevedono limiti d'età anche per la cessazione della funzione: 65, 68 e 70 anni in 5 Comuni zurighesi; 65, 70 e 74 anni nonché un limite d'età che dopo i 65 anni ammet-

1868

te soltanto la possibilità di portare a termine il mandato in 7 Comuni bernesi; 65, 68, 69, 70 e 74 anni o l'età di pensionamento in 7 Comuni lucernesi; la fine del mandato in 1 Comune di Basilea Città (con un'età massima per l'eleggibilità pari a 68 anni); di norma 70 anni nei Comuni di Basilea Campagna; 65 e 70 anni o a seconda dell'azienda in 7 Comuni sangallesi; 70 anni o a seconda dell'azienda in 3 Comuni grigionesi; a seconda dell'azienda in 1 Comune turgoviese; 70 anni in 1 Comune vodese; 65 e 70 anni in 3 Comuni vallesani; 65 anni, l'età di pensionamento o la cessazione della funzione di consigliere comunale in 4 Comuni neocastellani; 65 anni in 2 Comuni ginevrini; 3 Cantoni indicano che nei loro Comuni in linea di principio (FR) o di norma (SO) non vige o non è previsto un limite d'età (FR).

2 Cantoni (TI, JU) non sono stati in grado di fornire indicazioni.

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L'età minima per l'eleggibilità corrisponde di norma a 18 anni, in 2 Comuni a 20 anni (NE), in 1 Comune a 25 anni (ZH), in 1 a 30 anni (VS), nei Comuni di SH alla capacità di discernimento; in 1 Comune di BE all'esercizio dei diritti civili; tutti i Comuni di OW e VD nonché 5 Comuni di LU, 1 di UR e 3 di SZ non prevedono un'età minima. Risulta chiaramente che per rappresentare 1 Comune in un'azienda è richiesta un'età minima più elevata, rispetto a quanto richiesto per sedere in una commissione comunale senza facoltà decisionale, dato che la funzione di membro di un consiglio d'amministrazione presuppone esperienza e maturità.

Dipendenti comunali: età di pensionamento uomo/donna Colpisce la varietà dei sistemi di pensionamento nei diversi Comuni del medesimo Cantone. Se le differenze tra i Cantoni sono già molto marcate (cfr. n. 4.3), la varietà all'interno del Cantone stupisce ancora maggiormente. Ad esempio nel Cantone di SG vigono 11 diversi sistemi, a ZH 10, a NE 9, a LU e GE 6. Ma anche all'interno dei Cantoni più piccoli la varietà è talvolta considerevole, come ad esempio in AR con 5 diversi sistemi, a UR e SZ con 4.

In ragione di tale grande varietà rinunciamo a un'esposizione dettagliata, che non costituirebbe un grosso contributo per il nostro rapporto; rinviamo pertanto all'elenco completo nell'allegato 2 (n. 5.1).

Riassumendo si può affermare che una maggioranza dei Comuni prevede una diversa età di pensionamento per uomini e donne. È considerevole anche il numero dei Comuni con modelli flessibili. Parimenti sorprende l'ampiezza della forbice di età di pensionamento: essa oscilla dai 58 ai 65 anni, in 1 Comune fino a 67, in un altro addirittura fino a 70.

Possibilità di un ulteriore impiego Si osserva la stessa varietà anche relativamente a tale questione. La maggior parte dei Comuni permette un ulteriore impiego dei dipendenti comunali, la maggior parte tuttavia a condizioni restrittive, un numero minore fino a un'età massima di 70 anni.

Età minima d'assunzione La maggior parte dei Comuni non contempla un'età minima o non ha disciplinato tale questione. Gli apprendisti sono impiegati una volta conclusa la scuola, i dipendenti dopo aver portato a termine la loro formazione. Alcuni Comuni richiedono

1869

un'età minima d'assunzione di 18 anni, un numero minore di Comuni un'età di 20 anni.

4.5

Riassunto dei risultati dell'inchiesta sui limiti d'età per i membri dell'esecutivo e del legislativo nei Cantoni e nei Comuni

Dato che i questionari sono stati compilati dalle Cancellerie di Stato, i dati relativi ai limiti d'età a livello cantonale dovrebbero essere esaurienti. Per quanto concerne i Comuni, occorre osservare che soltanto 16 Cancellerie di Stato hanno effettuato l'inchiesta e che nel caso di 11 Cantoni svariati Comuni non hanno risposto. Le cifre seguenti si fondano sui questionari compilati da 1161 Comuni, quindi nemmeno la metà dei 2842 Comuni svizzeri. Per quanto concerne i dati relativi ai Comuni che prevedono limiti d'età, si tratta dunque di cifre indicative. In realtà anche altri Comuni potrebbero contemplare limiti d'età.

Riassunto dei risultati dell'inchiesta concernente i Cantoni ­

Governi cantonali: 4 Cantoni (BE, GL, AR, AI) contemplano un'età massima per l'eleggibilità o un limite d'età per la cessazione della funzione di 65 anni.

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Parlamenti cantonali: 1 Cantone (AI) osserva nella pratica un'età massima e un limite d'età di 65 anni.

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Commissioni extraparlamentari con facoltà decisionale: 12 Cantoni (ZH, BE, LU, FR, BL, AI, SG, GR, TG, VS, GE, JU) contemplano un'età massima per l'eleggibilità compresa tra 64 e 75 anni, 17 Cantoni (ZH, BE, LU, FR, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, GE, JU) un limite d'età compreso tra 64 e 75 anni.

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Commissioni extraparlamentari senza facoltà decisionale: gli stessi 12 Cantoni (ZH, BE, LU, FR, BL, AI, SG, GR, TG, VS, GE, JU) contemplano la stessa età massima compresa tra 64 e 75 anni; 16 Cantoni (ad eccezione di AR gli stessi nel caso delle commissioni parlamentari con facoltà decisionale) prevedono anche limiti d'età compresi tra 64 e 75 anni.

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Rappresentanti dei Cantoni in aziende di diritto pubblico o di diritto privato (consigli d'amministrazione): in 8 Cantoni (ZH, BE, FR, BL, SG, VS, GE, JU) vige un'età massima compresa tra 64 e 75 anni, in 13 Cantoni un limite d'età compreso tra 64 e 75 anni.

Riassunto dei risultati dell'inchiesta concernente i Comuni ­

Membri a tempo pieno degli esecutivi cantonali (Municipio): nei Comuni di 3 Cantoni (BE, LU, SG) vige un'età massima e un limite d'età compresi tra 64 e 74 anni.

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Membri a tempo parziale degli esecutivi cantonali (Municipio): alcuni Comuni di 8 Cantoni (BE, LU, SG, GR, VS, NE, GE, JU) prevedono un'età massima per l'eleggibilità compresa tra 61 e 70 anni e un limite d'età compreso tra 65 e 74 anni.

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Parlamenti comunali: alcuni Comuni di 2 Cantoni (GR, NE) contemplano un'età massima per l'eleggibilità compresa tra 60 e 70 anni, alcuni Comuni di 3 Cantoni (BE, GR, NE) limiti d'età compresi tra 65 e 74 anni.

­

Assemblea comunale: nessuno dei Comuni interessati dall'inchiesta prevede un'età massima o un limite d'età per partecipare all'Assemblea comunale.

­

Commissioni extraparlamentari con facoltà decisionale: alcuni Comuni di 9 Cantoni (BE, LU, BL, SG, GR, TG, VS, NE, GE) contemplano un'età massima per l'eleggibilità compresa tra 61 e 75 anni, alcuni Comuni di 9 Cantoni (BE, LU, BL, SG, GR, VD, VS, NE, GE) limiti d'età compresi tra 65 e 75 anni.

­

Commissioni extraparlamentari senza facoltà decisionale: in alcuni Comuni di 11 Cantoni (ZH, BE, LU, BS, BL, SG, GR, TG, VS, NE, GE) vige un'età massima compresa tra 61 e 75 anni e in alcuni Comuni di 11 Cantoni (ZH, BE, LU, BS, BL, SG, GR, VD, VS, NE, GE) un limite d'età compreso tra 65 e 75 anni. Contrariamente alle attese, vi è un maggior numero di Cantoni in cui figurano Comuni che prevedono età massime e limiti d'età per commissioni senza facoltà decisionale piuttosto che per commissioni con facoltà decisionale.

­

Rappresentanti dei Comuni in aziende di diritto pubblico o di diritto privato (consigli d'amministrazione): alcuni Comuni di 11 Cantoni (ZH, BE, LU, BS, BL, SG, GR, TG, VS, NE, GE) contemplano un'età massima per l'eleggibilità compresa tra 60 e 75 anni, 12 Cantoni (ZH, BE, LU, BS, BL, SG, GR, TG, VD, VS, NE, GE) un limite d'età compreso tra 65 e 74 anni.

5

Prassi finora attuata dalle autorità federali in materia di limiti d'età per le cariche politiche

La prassi in materia è piuttosto scarsa. Finora l'Assemblea federale e il nostro Consiglio hanno avuto l'opportunità di prendere posizione in merito ai limiti d'età per le cariche politiche soltanto in occasione del conferimento della garanzia federale ad alcune (poche) Costituzioni cantonali. Il nostro Consiglio ha avuto la possibilità di pronunciarsi anche in relazione con l'ordinanza sulle commissioni extraparlamentari. Sebbene i limiti d'età per le cariche politiche in questione non siano stati ritenuti assolutamente inammissibili, li giudichiamo con sempre maggiore scetticismo.

5.1

La prassi al tempo della vecchia Costituzione federale

4 Cantoni (BE, GL, AR, AI) contemplano limiti d'età per i membri del Governo cantonale. Berna ha sancito un'età massima per l'eleggibilità di 65 anni nell'articolo 16 della legge cantonale d'organizzazione (BSG 152.01), Appenzello Interno osserva nella prassi un'età massima di 65 anni. Le autorità federali non hanno dovuto esprimersi in merito. Per contro, Glarona e Appenzello Esterno sanciscono limiti d'età nelle rispettive Costituzioni cantonali, che, come è noto, devono ottenere la garanzia federale (art. 51 Cost.); l'Assemblea federale conferisce tale garanzia

1871

(art. 172 cpv. 2 Cost.), se le Costituzioni cantonali non contraddicono al diritto federale.

La prassi delle autorità federali in occasione del conferimento della garanzia federale alle Costituzioni cantonali L'articolo 78 capoverso 4 della costituzione cantonale di Glarona stabilisce un limite d'età secondo il quale i membri del Consiglio di Stato, i due consiglieri agli Stati nonché i presidenti del tribunale e i giudici che hanno compiuto i 65 anni cessano la loro funzione alla successiva Landsgemeinde. Nel messaggio concernente il conferimento della garanzia federale al Cantone di Glarona, il nostro Consiglio tratta in modo approfondito la questione dei limiti d'età (FF 1989 III 660­667). Il requisito di un'età minima ­ per esempio i 25 anni previsti dai Cantoni di Svitto e Friburgo e i 27 anni previsti dal Cantone di Ginevra ­ può essere giustificato dal fatto che l'esercizio di una determinata carica può richiedere una maggiore esperienza. Ciò è valido fino a un certo punto: un'età minima di 30 anni non sarebbe più conforme alla Costituzione.

Per contro, la questione di un'età massima è delicata. Per quanto concerne le cariche in seno a organi esecutivi o giudiziari, i Cantoni dispongono di un ampio margine di manovra: devono soltanto rispettare le condizioni per il conferimento della garanzia federale alle costituzioni cantonali (oggi nell'art. 51 Cost.), il principio dell'uguaglianza giuridica (oggi nell'art. 8 Cost.) e il divieto dell'arbitrio (oggi nell'art. 9 Cost.). I Cantoni hanno finora giustificato i limiti d'età adducendo che tali cariche richiedono un grosso impegno personale e in termini di tempo; sono comparabili allo statuto di funzionario, che prevede anch'esso l'esclusione dal servizio pubblico una volta raggiunta l'età di pensionamento. Le Camere hanno finora conferito la garanzia federale a tutte le costituzioni cantonali che prevedevano tali limiti d'età.

D'altro canto, osserviamo che per i membri del Parlamento occorre mostrarsi più rigidi, poiché va rispettata anche la libertà di voto e di eleggibilità (oggi nell'art. 34 Cost.). L'introduzione di un limite d'età che impedirebbe a una parte importante dell'elettorato di essere direttamente rappresentata in Parlamento sarebbe contraria alla legge e sarebbe ammissibile soltanto se non contravviene al principio del suffragio
universale ed egualitario, se rispetta quello dell'uguaglianza giuridica e se non è arbitraria. Per quanto concerne l'elezione del Consiglio degli Stati occorre tenere conto del fatto che il diritto federale ­ a differenza di quanto accade per i parlamenti cantonali ­ non impone che i deputati vengano eletti direttamente dal popolo. Inoltre, i requisiti richiesti ai membri del Consiglio degli Stati sono comparabili con la mole di lavoro richiesta da altre funzioni pubbliche. Sono pertanto ammissibili limiti d'età per l'elezione nel Consiglio degli Stati.

Tuttavia, già allora nutrivamo dubbi sull'adeguatezza dei limiti d'età. In due messaggi del 1942 concernenti il conferimento della garanzia eravamo ancora partiti dall'idea che tra 65 e 70 anni le capacità fisiche e mentali di una persona diminuissero in misura da giustificare limiti d'età. Nel messaggio del 1989 abbiamo rivisto la nostra posizione. Infatti riteniamo che gran parte delle persone di oltre 65 anni sia senza dubbio ancora in grado di assumere e di adempiere compiti di responsabilità.

Ciò è ad esempio dimostrato dal fatto che un certificato medico per guidare un autoveicolo è richiesto soltanto a partire dai 70 anni e va in seguito ottenuto solo ogni due anni. Inoltre, la speranza di vita è aumentata e la proporzione di persone di oltre 65 anni rappresenta una fetta decisamente maggiore della popolazione. Tuttavia, durante la procedura di conferimento della garanzia non si esamina l'ade1872

guatezza di una disposizione. L'Assemblea federale ha pertanto conferito la garanzia alla costituzione del Cantone di Glarona (FF 1989 III 1519).

L'articolo 66 della costituzione di Appenzello Esterno prevede un limite d'età per i membri del Consiglio di Stato, del Tribunale d'appello e del Tribunale amministrativo: chi ha compiuto i 65 anni d'età, cessa la sua funzione alla fine di maggio. Nel messaggio concernente il conferimento della garanzia (FF 1996 I 849) rinviamo alle nostre considerazione relative ai limiti d'età previsti nella costituzione del Cantone di Glarona. Anche in questo caso l'Assemblea federale ha conferito la garanzia federale alla costituzione cantonale (FF 1996 IV 751).

Ordinanza del Consiglio federale sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione (ordinanza sulle commissioni) L'articolo 16 dell'ordinanza del 3 giugno 1996 sulle commissioni (RS 172.31) sancisce un limite generale d'età: «I membri delle commissioni possono esercitare la loro attività fino alla fine dell'anno in cui compiono 70 anni». Nel 1996 allorché il nostro Consiglio non ha più rieletto un membro della Commissione AVS/AI ultrasettantenne, la Fédération Suisse des Retraités ha espresso le sue rimostranze alla Cancelleria federale scrivendo che l'articolo 16 violava il principio della parità di trattamento di cui all'articolo 4 della vecchia Cost. Nella sua risposta il Cancelliere della Confederazione sostiene che i limiti d'età intendono solo garantire che i membri della commissione siano in grado di adempiere i loro compiti. L'articolo 8 dell'ordinanza richiede: competenze professionali, attitudine a lavorare in gruppo e disponibilità di tempo. I limiti d'età sono giustificati, poiché si ritiene che le persone che sono nel circuito lavorativo seguano più attentamente gli avvenimenti quotidiani e conoscano meglio i problemi del momento.

Il 17 dicembre 1997 la consigliera nazionale Liliane Maury Pasquier ha presentato un postulato (97.3614), che invitava il nostro Consiglio a sopprimere il limite d'età massimo per i membri delle commissioni extraparlamentari. Nella motivazione adduce che il limite d'età è contrario al principio della parità di trattamento. Inoltre, le persone che hanno già superato i 70 anni possono dare un contributo importante
ai lavori di una commissione. In un'epoca in cui il numero delle persone anziane continua ad aumentare, è sbagliato escluderle dalla vita attiva, poiché l'esistenza di una persona non cessa con la fine dell'attività lucrativa. Eravamo disposti ad accogliere il postulato nel senso di una richiesta d'esame. Il Consiglio nazionale l'ha accolto il 20 marzo 1998.

5.2

La prassi con la nuova Costituzione federale

La nuova Costituzione federale contiene un esplicito divieto di discriminazione a causa dell'età. Ciò ha senza dubbio contribuito a far assumere alle autorità federali un atteggiamento più critico nei confronti dei limiti d'età.

Il divieto di discriminazione a causa dell'età nella nuova Costituzione federale Oltre al principio dell'uguaglianza giuridica, l'articolo 8 capoverso 2 della nuova Costituzione federale contiene ora anche un esplicito divieto di discriminazione.

Tale articolo enumera categorie di persone che hanno un'elevata probabilità di subire un trattamento lesivo della dignità umana, degradante e discriminatorio. Tale 1873

elenco non è tuttavia esauriente. Il divieto di discriminazione è più preciso e al passo con i nostri tempi rispetto al principio della non discriminazione di cui all'articolo 4 della vecchia Costituzione; il nuovo divieto si ispira del resto alla Convenzione internazionale dei diritti dell'uomo.

Nel disegno di Costituzione del 1996, l'articolo concernente il divieto di discriminazione non menzionava ancora l'età, che è stata inserita soltanto su richiesta del consigliere nazionale Remo Gysin, secondo il quale occorreva menzionare tutti i gruppi particolarmente a rischio. E se la Costituzione vieta espressamente la discriminazione di un gruppo, sono poi necessari motivi particolarmente validi per sottoporre tale gruppo a una disparità di trattamento. L'età rappresenta uno di questi gruppi minacciati: bambini e giovani da un lato, persone anziane dall'altro rischiano di subire un trattamento discriminatorio. I giovani e gli anziani devono poter partecipare alla vita sociale, avere la possibilità di rappresentare i loro interessi e contribuire alla soluzione dei problemi. Il Consiglio nazionale ha accolto la suddetta richiesta, il Consiglio degli Stati ne ha seguito l'esempio e pure il nostro Consiglio era d'accordo nell'inserire anche l'età nell'elenco (Boll. uff. Riforma della Costituzione federale 1998, pag. 155).

La prassi adottata dalle autorità federali dall'entrata in vigore della nuova Costituzione In seguito al postulato Maury Pasquier del 17 dicembre 1997 (cfr. n. 5.1), abbiamo modificato l'ordinanza sulle commissioni (RU 2000 1157) relativizzando i limiti d'età nella misura in cui è possibile derogare a tale limite se il lavoro di una commissione esige la rappresentanza di persone più anziane (art. 16 cpv. 2 nuovo).

Eravamo dell'opinione che negli ambiti riguardanti direttamente i pensionati ­ come l'AVS, l'AI e altri settori ­ un limite generale d'età non fosse più sostenibile alla luce del divieto di discriminazione dell'articolo 8 capoverso 2 Cost.

Nel frattempo, nella prassi è già stato fatto un passo avanti. Il 3 aprile 2003 la Cancelleria federale ha emanato istruzioni e un promemoria sul rinnovamento integrale delle commissioni extraparlamentari, degli organi di direzione e dei rappresentanti della Confederazione per il periodo amministrativo 2004­2007 (disponibili in tedesco
e francese). In merito all'articolo 16 dell'ordinanza sulle commissioni il promemoria afferma: «al fine di tenere conto del divieto di discriminazione previsto dalla Costituzione federale, a partire da subito il limite d'età di 70 anni continua ad applicarsi soltanto ai membri a tempo pieno, che possono dunque svolgere la loro attività fino al termine dell'anno in cui compiono 70 anni. ... Il limite d'età non si applica più ai membri di commissioni attivi a tempo parziale. Pertanto, agli ultrasettantenni non è più richiesta una giustificazione scritta. Questa nuova prassi rende superfluo l'articolo 16 capoverso 2 dell'ordinanza sulle commissioni, che non viene più applicato». Attualmente vi sono 188 commissioni extraparlamentari, organi di direzione e rappresentanti della Confederazione; appena una decina di membri sono attivi a tempo pieno (in parte sono membri di più commissioni).

Dopo l'entrata in vigore della nuova Costituzione, è stato relativizzato un altro limite d'età. Nell'ottobre 2002 il professor Kurt Wüthrich ha ricevuto, a 64 anni, il premio Nobel. Secondo l'articolo 16 dell'attuale ordinanza sul corpo insegnante dei PF (RS 414.142), ogni professore viene pensionato quando compie i 65 anni. Egli si è visto pertanto costretto a trasferire le sue ricerche negli Stati Uniti. La legge federale sui politecnici federali (RS 414.110, FF 2003 2395), modificata per il 1° gennaio 2004, e la nuova ordinanza sul corpo professorale dei politecnici federali 1874

(RS 172.220.113.40) consentono al Consiglio dei PF, in casi eccezionali motivati, di prolungare l'impiego. Il prestigioso ricercatore potrà dunque ancora svolgere il suo lavoro, a tempo parziale e per un periodo limitato, per i Politecnici federali, e quindi per la ricerca svizzera.

Occorre infine ricordare (cfr. n. 1) che nel nostro parere del 18 dicembre 2002 relativo alla mozione Egerszegi-Obrist abbiamo definito i limiti d'età problematici sotto il profilo socio-politico.

6

Ammissibilità dei limiti d'età sotto il profilo del diritto vigente

La summenzionata perizia di Markus Schefer e René Rhinow (cfr. n. 2.3) esamina in modo approfondito la situazione giuridica, la dottrina e la prassi. Rinviamo alle argomentazioni ivi contenute e ci limitiamo a riassumerle. Oltre a tale perizia, altri studiosi del diritto si sono espressi in merito a tale tema: Yvo Hangartner (Altersgrenzen für öffentliche Ämter, ZBl 7/2003, pagg. 339­351), Thomas Poledna (Altersgrenzen für öffentliche Ämter, in: Jusletter 26, agosto 2002), Daniel Kettiger (Unzulässiges Mittel gegen «Sesselkleber». Altersgrenzen für öffentliche Ämter aus rechtlicher Sicht, NZZ n. 187, 15.8.2002) e Bernhard Pulver (L'interdiction de la discrimination, Etude de l'article 8 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Basilea, 2003). In linea di massima i loro giudizi in merito alla problematica dei limiti d'età sono analoghi a quelli espressi nella perizia; ci limitiamo dunque a menzionare gli aspetti sui quali i pareri sono discordanti.

L'ammissibilità dei limiti d'età per i membri del legislativo e dell'esecutivo è esaminata alla luce del divieto di discriminazione (n. 6.1) e ­ nel caso in cui le autorità siano elette dal popolo ­ anche della libertà di voto e di eleggibilità (n. 6.2).

6.1

Divieto di discriminazione a causa dell'età

L'uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.) esige dagli organi legislativi ed esecutivi che lo Stato tratti tutte le persone allo stesso modo. L'operato dello Stato non deve tradursi in nessun privilegio o svantaggio ingiustificato. Ciò che è uguale va trattato in modo uguale, ciò che è diverso in modo diverso. Il principio della parità di trattamento non è assoluto. Situazioni diverse possono essere trattate in modo diverso. Tuttavia, ogni trattamento diverso deve essere oggettivamente motivato. Un atto dello Stato viola l'uguaglianza giuridica quando opera distinzioni giuridiche che non sono giustificate dalla situazione o non le opera quando la situazione lo imporrebbe (p. es. DTF 127 I 185).

Il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.) va oltre, in quanto tutela gruppi di persone da un trattamento discriminatorio dovuto alla loro appartenenza a una determinata categoria. Come esempio sono menzionati quei gruppi che nel corso della storia hanno corso il maggior rischio di subire un trattamento lesivo della dignità umana, umiliante e degradante. Si è in presenza di una discriminazione quando delle persone subiscono un trattamento peggiore unicamente per il fatto di appartenere a un determinato gruppo. Tuttavia, non ogni gruppo gode della stessa protezione qualificata. Un trattamento peggiore unicamente a causa dell'appartenenza a una determinata razza non è in nessun caso giustificato. Una disparità di 1875

trattamento a causa dell'età non è invece del tutto esclusa. Tuttavia, è ammissibile soltanto se è oggettivamente motivata, idonea, necessaria e ragionevolmente esigibile alla luce dell'obiettivo prefissato. Devono parimenti sussistere motivi qualificati legittimati dall'interesse pubblico e conformi al principio della proporzionalità.

Limiti d'età sarebbero giustificati unicamente a quattro condizioni: 1.

devono perseguire un obiettivo legittimo. Consolidare gli stereotipi concernenti le persone anziane, emarginarle dalla vita sociale o impedire loro di rappresentare i loro interessi non costituisce un obiettivo legittimo;

2.

devono essere adeguati. L'esame di controllo per conducenti ultrasettantenni è adeguato per verificare l'acuità visiva e l'udito, che possono diminuire con l'età (art. 7 OAC, RS 741.51);

3.

devono essere necessari. Occorre sempre verificare se un limite d'età è veramente necessario o se non può essere sostituito con un esame del singolo caso;

4.

devono essere ragionevolmente esigibili. Così il Tribunale federale ha tutelato un limite d'età di 70 anni per la funzione di notaio quale pubblico ufficiale (DTF 124 I 297).

Il divieto di discriminazione contenuto nella nuova Costituzione federale non definisce la nozione di discriminazione, bensì si limita a menzionare alcuni criteri in base ai quali una persona non può essere discriminata. La suddetta disposizione costituzionale si adegua alle relative garanzie del diritto internazionale, il quale ha dato l'impulso per l'istituzione di un divieto di discriminazione esplicito: lo Statuto delle Nazioni Unite (art. 1 par. 3, RS 0.120), la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 14, RS 0.101), i Patti dell'ONU I (art. 2 par. 2, art. 3, RS 0.103.1) e II (art. 2 par. 1, RS 0.103.2), nonché altre convenzioni che concernono i singoli problemi di discriminazione (soprattutto le convenzioni dell'ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, RS 0.108, e sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, RS 0.104). In qualità di Stato parte a queste fondamentali convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo, la Svizzera riconosce da lungo tempo i principi della non discriminazione; con l'adesione ad altre convenzioni internazionali ha visibilmente rafforzato negli ultimi anni il suo impegno a livello di diritto pubblico internazionale. Il criterio dell'età non è tuttavia ancora contenuto nei divieti di discriminazione a livello internazionale.

6.2

Libertà di voto e di eleggibilità

Per quanto concerne le cariche assegnate con il voto popolare, i limiti d'età devono soddisfare condizioni più severe. Oltre al divieto di discriminazione, va parimenti rispettata la libertà di voto e di eleggibilità (art. 34 Cost.), che i limiti d'età toccano in due modi: 1.

l'esercizio dell'elettorato passivo delle persone anziane è intaccato se si nega loro l'accesso a una carica. Esse non possono candidarsi o sono obbligate a cessare la loro funzione;

2.

l'esercizio dell'elettorato attivo di tutti gli aventi diritto di voto è soggetto a restrizioni, poiché essi possono eleggere soltanto le persone con un'età inferiore al limite d'età prescritto. Proprio alle persone anziane è così impedito

1876

di eleggere persone della loro età, che conoscono i loro problemi e rappresentano i loro interessi.

Il Tribunale federale ha ribadito che il diritto di voto e di eleggibilità rappresenta principi di uno Stato democratico talmente fondamentali da poter essere limitati soltanto per motivi imperiosi (DTF 125 I 21).

6.3

Limiti d'età per autorità elette dal popolo

Occorre distinguere se si tratta di autorità legislative o esecutive.

Limiti d'età per autorità legislative Nel caso di autorità con una funzione prevalentemente legislativa (Parlamento federale, cantonale e comunale, Assemblea comunale ed eventualmente Consiglio comunale, che svolge di regola funzioni principalmente legislative), i limiti d'età sono generalmente esclusi. Le esigenze poste dai diritti fondamentali non ammettono alcuna limitazione in questo campo: l'organo legislativo deve rappresentare tutti gli aventi diritto di voto, i quali hanno il diritto di formare liberamente la loro volontà e di esprimerla senza che essa sia falsata. Gli autori della perizia e Yvo Hangartner sottolineano che i limiti d'età di 65 anni previsti dalla costituzione del Cantone di Glarona per i due consiglieri agli Stati non potrebbero più essere garantiti dalla legislazione attuale. Avevamo già espresso dubbi nel messaggio del 1989 sul conferimento della garanzia federale (cfr. n. 5.1). Da quando il Tribunale federale ha chiesto esplicitamente la stretta osservanza dell'uguaglianza giuridica in occasione delle elezioni e delle votazioni (DTF 125 I 21 e 123 I 152) e la nuova Costituzione federale contiene un divieto di discriminazione a causa dell'età, in generale non sono più ammessi limiti d'età per l'elezione di autorità legislative.

Limiti d'età per autorità esecutive Di regola nei Cantoni e nei Comuni i membri dell'esecutivo sono eletti dal popolo.

Pertanto, oltre al divieto di discriminazione, va rispettata anche la libertà di voto e di eleggibilità. È possibile giustificare limiti d'età soltanto per motivi imperiosi. Per quanto concerne l'esecutivo, la rappresentanza dell'elettorato ha un peso minore rispetto a quanto avviene per le autorità legislative; la capacità di far fronte a una considerevole mole di lavoro e la lucidità mentale sono altrettanto importanti.

Le opinioni degli studiosi divergono in merito alla questione dell'ammissibilità dei limiti d'età per i membri dell'esecutivo eletti dal popolo. Thomas Polena, Daniel Kettiger e Bernhard Pulver escludono limiti d'età, gli autori della perizia e Yvo Hangartner li ritengono ammissibili, a severe condizioni, per i membri a tempo pieno, adducendo la seguente argomentazione: ­

una carica a tempo pieno mette a dura prova la capacità di sopportare una grossa mole di lavoro a livello fisico e mentale. I limiti d'età non sono pertanto inammissibili a priori. Un limite d'età di 70 anni potrebbe essere ritenuto ancora adeguato;

­

nel caso di cariche a tempo parziale la mole di lavoro richiesta è decisamente minore, ragione per cui i limiti d'età non sono necessari e di principio sono incostituzionali.

1877

6.4

Limiti d'età per autorità non elette dal popolo

La nomina di membri di commissioni non lede direttamente la libertà di voto e di eleggibilità. Le commissioni possono tuttavia esercitare un influsso decisivo sulla legislazione; in quanto organi del processo decisionale democratico dovrebbero dunque rappresentare tutta la popolazione. In ogni caso occorre osservare il divieto di discriminazione. Dato che nei Cantoni e nei Comuni il lavoro nelle commissioni è di norma svolto a tempo parziale, non si pone la questione della carica a tempo pieno o a tempo parziale.

I limiti d'età sarebbero ammissibili soltanto a severe condizioni. Per gli autori della perizia, un'età massima di 70 anni non è esclusa a priori, se la commissione si occupa di problemi puramente tecnici o specialistici. Tali limiti sarebbero problematici nel caso di commissioni che trattano questioni politiche generali, e inammissibili nel caso di commissioni che trattano problemi riguardanti le persone anziane in particolare. Per contro, Yvo Hangartner, visti la maggiore speranza di vita e il miglior stato di salute della generazione più anziana, ritiene troppo bassa un'età massima di 70 anni per i membri di commissioni.

7

La problematica dei limiti d'età sotto il profilo socio-politico e giuridico

Sotto il profilo socio-politico e giuridico, i limiti d'età sono inutili e superflui: l'età media e la speranza di vita sono in costante crescita (n. 7.1); il nostro sistema di milizia necessita della cooperazione dei cittadini, ma sempre meno persone sono disposte a impegnarsi (n. 7.2). Le eccellenti prestazioni fornite dagli anziani nelle più alte cariche politiche, nell'ambito della cultura, dell'economia e della scienza dimostrano quanto problematici possano essere i limiti d'età (n. 7.3).

7.1

Speranza di vita in aumento

Grazie alla migliore qualità dell'assistenza e della profilassi, la popolazione invecchia sempre più, le condizioni mentali e fisiche degli anziani sono sempre migliori.

Nel 1880 la speranza di vita media si situava a 42 anni, nel 1944 a 65 anni, oggi è salita a 80 anni. Anche l'età media della popolazione continua ad aumentare, come pure la percentuale delle persone al di sopra dei 65 anni. Molti pensionati sono tuttora in grado di svolgere compiti per la collettività. Inoltre, dispongono di grande esperienza, grazie alla previdenza sociale non devono più guadagnarsi da vivere e soprattutto dispongono di tempo a sufficienza. Altresì, appunto nei Comuni più piccoli la partecipazione alla politica del Comune costituisce una parte della vita sociale. Non è certo nell'interesse pubblico rinunciare totalmente al contributo delle persone anziane introducendo rigidi limiti d'età.

1878

7.2

Scarsa disponibilità da parte delle persone che esercitano un'attività professionale ad assumersi compiti per la collettività

Il sistema svizzero di milizia dipende dalla disponibilità dei cittadini ad assumersi compiti per la collettività. Ora, secondo uno studio pubblicato nel dicembre 2002 da UNIVOX (programma di ricerca UNIVOX 2002, parte II A Stato 2002, rapporto di approfondimento «Determinanten der politischen Beteiligungsbereitschaft»), appena il 24 per cento degli intervistati è disposto ad assumersi compiti in una commissione comunale. I motivi di questa scarsa disponibilità alla partecipazione possono aiutarci a meglio comprendere la problematica dei limiti d'età: oltre alla mancanza di interesse nei confronti della politica, soprattutto gli obblighi e il sentimento di aver già raggiunto posizioni importanti scoraggiano le persone a collaborare in una commissione comunale. Questi due motivi sono assenti nel caso dei pensionati: essi non sono più attivi a livello professionale e ­ soprattutto se in precedenza avevano occupato posizioni importanti ­ sono piuttosto disposti ad assumersi un nuovo, stimolante compito di responsabilità nell'interesse della collettività. Per contro, i limiti d'età impediscono un impegno da parte delle persone anziane, che sono sgravate dagli obblighi professionali. In occasione dell'inchiesta, alcuni Comuni che non prevedono limiti d'età hanno assicurato che sarebbero lieti se persone anziane si impegnassero per il Comune.

7.3

Le persone anziane possono fare grandi cose

Oltre a essere rigidi e schematici, i limiti d'età non tengono sufficientemente conto delle attitudini individuali. Le persone anziane hanno fornito prestazioni eccellenti in ambito politico, culturale e scientifico.

­

Infatti, dei 108 membri del Consiglio federale finora eletti, 13 avevano pur sempre più di 65 anni, 5 addirittura più di 70. Riesce difficile pensare che queste 13 persone, che hanno fornito prestazioni meritorie ed eccellenti in qualità di consiglieri federali, oggigiorno non potrebbero essere elette nel Consiglio di Stati di 4 Cantoni. Al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati, diverse personalità ben oltre i 70 anni hanno lasciato il segno.

­

Anche all'estero persone ultrasettantenni hanno segnato la storia mondiale nelle più alte cariche dello Stato; si pensi a Sir Winston Churchill, Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Josip Broz Tito, Golda Meir, Sandro Pertini o Nelson Mandela.

Si pensi poi al mondo della cultura e della scienza: a 70 anni compiuti Michelangelo ha realizzato la basilica di San Pietro, Johann Wolfgang von Goethe ha scritto il suo Faust, Theodor Fontane i suoi capolavori, Victor Hugo la sua Légende des Siècles, Agatha Christie i suoi romanzi letti in tutto il mondo, Giuseppe Verdi ha composto l'Otello e il Falstaff. Lo stesso vale per Jean Rudolf von Salis e le sue considerazioni storiche, la contessa Marion Doenhoff e le sue opere critiche nei confronti del nazismo, Leonhard Euler e Carl Friedrich Gauss e i loro pionieristici scritti matematici o Albert Einstein e la sua teoria generalizzata della gravitazione e la teoria della relatività. Il solo pensiero che un Michelangelo sarebbe stato escluso dalla

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1879

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­

commissione edilizia comunale o un Goethe dalla commissione scolastica, e questo soltanto a causa della loro età, lascia sconcertati.

Anche nell'ambito dell'economia persone ultrasettantenni hanno creato e diretto grandi aziende; si pensi ad esempio a John D. Rockefeller, il leggendario pioniere dell'industria petrolifera e pesante, o a Henry Ford, che in età avanzata ha diretto l'allora più grande industria automobilistica del mondo.

Non vanno infine dimenticati i servizi che professori di diritto hanno reso alle nostre istituzioni statali in veste di esperti anche dopo il pensionamento.

Se si tiene presente ciò che sono riuscite a realizzare tali personalità, è difficile comprendere il motivo per cui rigidi limiti d'età debbano privare la collettività di un tale patrimonio di conoscenze ed esperienza.

8

Conclusione

8.1

Limiti d'età discutibili sotto il profilo socio-politico e giuridico

I limiti d'età sono problematici sotto il profilo del diritto costituzionale (cfr. n. 6): ledono il principio della parità di trattamento, quello di non discriminazione a causa dell'età e ­ nel caso in cui un'autorità sia eletta dal popolo ­ la libertà di voto e di eleggibilità. Inoltre, i limiti d'età sono estremamente discutibili sotto il profilo sociopolitico e giuridico (cfr. n. 7): rigide limitazioni impediscono alla generazione più anziana di partecipare alla vita pubblica, offrire il proprio contributo a favore della collettività, di rappresentare autonomamente i propri interessi e di collaborare attivamente in seno alle competenti autorità. Il nostro sistema di milizia necessita della disponibilità di tutti ad assumersi compiti per la collettività; tuttavia, oggi soltanto un avente diritto di voto su quattro è disposto ad assumersi un tale compito. Il motivo principale risiede nella difficoltà di conciliare attività professionale e carica politica; i limiti d'età impediscono proprio ai pensionati, che dispongono di tempo a sufficienza, di adoperarsi a favore della comunità. Tali limiti partono dal presupposto che a partire da una certa età nessuno è più in grado di esercitare cariche politiche. Tuttavia, le persone anziane hanno dimostrato in passato e continuano a dimostrare oggigiorno di essere in grado di fornire prestazioni eccellenti. Inoltre, la speranza di vita è in costante crescita, così come la quota di persone anziane rispetto alla popolazione totale nonché le capacità fisiche e psichiche degli anziani. I limiti d'età fanno di ogni erba un fascio e non tengono conto delle attitudini individuali.

Per questo motivo non sono un criterio di selezione sostenibile. Finora a nessuno è mai venuto in mente di vietare in generale alle persone che hanno compiuto 65 o 70 anni di guidare un'automobile; a partire dai 70 anni si effettuano invece controlli individuali dell'acuità visiva e dell'udito.

8.2

Criteri per la valutazione dei limiti d'età

Per poter valutare la costituzionalità dei limiti d'età, occorre tener conto dei seguenti criteri (cfr. n. 6): ­

1880

se l'autorità è eletta dal popolo, oltre al principio della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.) e al divieto di discriminazione a causa dell'età (art. 8

cpv. 2 Cost.) va rispettata anche la libertà di voto e di eleggibilità (art. 34 Cost.). Le limitazioni devono essere fondate su motivi imperiosi. In tal caso va operata la distinzione tra un'autorità legislativa e una esecutiva. Il legislativo deve innanzitutto rappresentare tutti gli aventi diritto di voto; per l'esecutivo è inoltre richiesta la capacità di sopportare una considerevole mole di lavoro sotto il profilo fisico e psichico. Nel caso di un'autorità esecutiva occorre inoltre distinguere tra una carica a tempo pieno o a tempo parziale.

­

8.3

Se l'autorità non è eletta dal popolo, la libertà di voto e di eleggibilità non è direttamente toccata. Tuttavia, alla luce del principio di uguaglianza giuridica e del divieto di discriminazione, i limiti d'età sono ammissibili unicamente se perseguono uno scopo legittimo e se sono adeguati, necessari e ragionevolmente esigibili. Anche in questo caso occorre distinguere se la funzione è esercitata a tempo pieno o a tempo parziale. Nei Cantoni e nei Comuni le uniche autorità non elette dal popolo sono le commissioni extraparlamentari e i rappresentanti ufficiali nelle aziende di diritto pubblico e di diritto privato. Il fatto che le commissioni dispongano di facoltà decisionale o no non è risultato un criterio rilevante. Eravamo partiti dal presupposto che nel caso delle commissioni senza facoltà decisionale vi fossero molti meno limiti d'età. L'inchiesta non ha tuttavia suffragato tale tesi. Da essa è risultato che in 17 Cantoni sono previsti limiti d'età per commissioni con facoltà decisionale, in 16 Cantoni per commissioni senza facoltà decisionale. Per quanto concerne i Comuni, i risultati sono stati ancora più sorprendenti: alcuni Comuni di 10 Cantoni contemplano limiti d'età per commissioni con facoltà decisionale, mentre alcuni Comuni di 12 Cantoni per commissioni senza facoltà decisionale. Dato che le commissioni senza facoltà decisionale assolvono funzioni puramente consultive, colpisce molto constatare l'esistenza di limiti d'età che escludono la rappresentanza e la partecipazione della generazione più anziana.

Applicazione dei criteri per la valutazione dell'ammissibilità dei limiti d'età

Autorità elette dal popolo ­

I diritti fondamentali dell'uguaglianza giuridica, del divieto di discriminazione a causa dell'età, della libertà di voto e di eleggibilità non ammettono in genere limiti d'età per le autorità legislative. Raccomandiamo quindi al Cantone di Glarona di esaminare se abrogare il limite d'età di 65 anni per i membri del Consiglio degli Stati. La stessa raccomandazione vale sia per il Cantone di Appenzello Interno, che nella pratica osserva un'età massima per l'eleggibilità e un limite d'età di 65 anni, sia per alcuni Comuni di 2 Cantoni (GR, NE), che contemplano un'età massima compresa tra 60 e 70 anni per l'eleggibilità, e per alcuni Comuni di 3 Cantoni (BE, GR, NE), che prevedono limiti d'età compresi tra 65 e 74 anni per la cessazione della funzione di parlamentare. Gli stessi criteri valgono per i membri del Consiglio comunale, che esplica funzioni principalmente legislative (si dovrebbe procedere a verifiche nel singolo caso): alcuni Comuni di 3 Cantoni (BE, LU, SG) contemplano per i membri a tempo pieno del Consiglio comunale età massime 1881

per l'eleggibilità comprese tra 61 e 70 anni e limiti d'età per la cessazione della funzione compresi tra 64 e 74 anni; per i membri a tempo parziale vi sono Comuni di 8 Cantoni (BE, LU, SG, GR, VS, NE, GE, JU) che prevedono un'età massima per l'eleggibilità compresa tra 60 e 70 anni e un limite d'età per la cessazione della funzione compreso tra 65 e 74 anni.

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Le opinioni degli studiosi sono discordanti per quanto concerne le autorità esecutive, che di regola nei Cantoni e nei Comuni sono elette dal popolo (cfr. n. 6.3): essi sono unanimi nel ritenere generalmente inammissibili limiti d'età per le cariche a tempo parziale. Per le cariche a tempo pieno alcuni considerano i limiti d'età generalmente inammissibili, mentre altri ritengono un'età massima di 70 anni ancora sostenibile. Non è necessario che ci esprimiamo in merito alla questione dell'interpretazione dal punto di vista del diritto costituzionale. Anche se una parte della dottrina non ritiene a priori incostituzionale un limite d'età di 70 anni per cariche a tempo pieno, esso rimane discutibile dal punto di vista giuridico e socio-politico. Il popolo è assolutamente in grado di decidere nel singolo caso se una persona anziana sia idonea o no a svolgere una determinata funzione. Al popolo deve essere garantita la libertà di scelta. Raccomandiamo a 4 Cantoni (BE, GL, AR, AI) di esaminare se rinunciare in futuro a stabilire età massime e limiti d'età di 65 anni per i membri del governo cantonale. Lo stesso vale per i membri a tempo pieno e parziale dei Consigli comunali che non svolgono nessuna funzione legislativa (cfr. il paragrafo precedente).

Autorità non elette dal popolo A livello federale si tratta delle commissioni extraparlamentari nonché degli organi di direzione e delle rappresentanze della Confederazione; nei Cantoni e nei Comuni delle commissioni extraparlamentari con o senza facoltà decisionale e dei rappresentanti del Cantone e del Comune nelle aziende di diritto pubblico e di diritto privato (consigli d'amministrazione). Per semplificare qui di seguito sarà utilizzato il termine generale «commissioni». In che misura sono consentiti e opportuni i limiti d'età per i membri di commissioni?

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Non è opportuno distinguere se i membri delle commissioni lavorano a tempo pieno o parziale. Soltanto a livello di Confederazione vi sono alcune persone attive a tempo pieno (attualmente soltanto una decina nelle 188 commissioni esistenti). Nei Cantoni e nei Comuni i membri delle commissioni lavorano di norma a tempo parziale. Nella prassi la Confederazione osserva ancora un limite d'età di 70 anni per i membri di commissioni a tempo pieno (cfr. n. 5.2).

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Altrettanto poco rilevante è la distinzione tra commissioni con o senza facoltà decisionale. La dottrina non fa riferimento a tale criterio e anche nella prassi, sorprendentemente, al momento di fissare limiti d'età non si opera una distinzione tra commissioni con o senza facoltà di decidere (cfr. n. 8.2).

Riteniamo particolarmente discutibili limiti d'età che escludono la generazione più anziana dalle commissioni puramente consultive. Ci sembra non abbiano uno scopo legittimo e non li riteniamo inoltre adatti, necessari e ragionevolmente esigibili. Dubitiamo che siano legittimi alla luce del divieto di discriminazione e in ogni caso non sono giustificabili sotto il profilo giuridico e socio-politico.

1882

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8.4

Nella dottrina si è cercato di stabilire a partire da quale età i limiti d'età sono ancora conformi alla Costituzione. La perizia Schefer/Rhinow (cfr. n. 6) distingue a seconda dell'ambito d'attività delle commissioni: gli autori della perizia non ritengono un limite d'età di 70 a priori inammissibile, se la commissione si occupa di problemi puramente tecnici o specialistici. Se la commissione tratta invece questioni politiche generali, possono risultare problematici e sono addirittura inammissibili nel caso di commissioni che si occupano di problemi riguardanti in particolare le persone anziane. Per contro, Yvo Hangartner (cfr. n. 6) giudica un limite d'età di 70 anni troppo basso. Abbiamo più volte ribadito di nutrire sostanziali dubbi nei confronti dei limiti d'età. Nonostante svariati Cantoni e Comuni contemplino limiti d'età per i membri delle commissioni (i Cantoni da 64 a 75 anni, i Comuni da 60 a 75 anni), raccomandiamo di rinunciarvi, poiché i limiti d'età fissi sono troppo rigidi e non considerano se i candidati ­ a prescindere dalla loro età ­ sono idonei a svolgere i compiti in base alla loro formazione, esperienza e attitudini. È proprio in seno alle commissioni che la collaborazione della generazione più anziana, che non ha un'attività lavorativa che possa ostacolarla, è particolarmente opportuna e necessaria. Solo in questo modo è possibile salvaguardare in modo durevole il sistema di milizia con i suoi bassi costi (cfr. n. 7.2). Soltanto l'autorità di nomina deve decidere nel singolo caso se una persona ­ indipendentemente dalla sua età ­ possiede le capacità necessarie.

Seguito della procedura

La problematica dei limiti d'età è attualmente oggetto di molte discussioni nonché di ricerche scientifiche. È assodato che i limiti d'età sono difficilmente e in misura limitata compatibili con le attuali esigenze in materia di diritti fondamentali; tali limiti si sono rivelati insostenibili sotto il profilo giuridico e socio-politico.

Limitato margine di manovra della Confederazione Il margine di manovra delle autorità federali è limitato. Esse possono esaminare la questione dei limiti d'età previsti dal diritto cantonale e comunale in due casi: nell'ambito del conferimento della garanzia federale alle costituzioni cantonali da parte dell'Assemblea federale nonché nel quadro della giurisdizione costituzionale del Tribunale federale nei confronti di decisioni e atti normativi cantonali. Se l'autorità è eletta dal popolo, i candidati interessati e tutti gli aventi diritto di voto possono interporre ricorso (art. 85 lett. a OG, RS 173.110), poiché non sono stati inclusi nella lista elettorale. Se l'autorità non è eletta dal popolo, le persone interessate dai limiti d'età possono interporre ricorso di diritto pubblico contro tale decisione (art. 84 cpv. 1 lett. a OG).

Il legislatore ha in sostanza le mani legate. Non può disciplinare in generale la questione dei limiti d'età per le autorità cantonali e comunali, in quanto ciò sarebbe contrario all'autonomia organizzativa dei Cantoni. I Cantoni devono tuttavia agire nel rispetto del diritto federale, che comprende i diritti fondamentali. I Cantoni e i Comuni sono tenuti del resto a rispettare i diritti fondamentali nel loro ordinamento giuridico e ad attuarli (art. 35 Cost.). In linea di massima i diritti fondamentali non conferiscono di per sé al legislatore la competenza di legiferare. La questione deve 1883

quindi essere decisa conformemente ai diritti fondamentali dai tribunali ­ in ultima istanza dal Tribunale federale ­ nonché dalle autorità legislative e dagli aventi diritto di voto nei Cantoni e nei Comuni.

È possibile che l'Assemblea federale voglia enunciare dei principi. In tal caso dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di precisare la nozione indeterminata di «discriminazione a causa dell'età», analogamente a quanto fatto per la legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili. Tale nozione non è tuttavia contenuta in alcun mandato legislativo specifico, a differenza di quanto avviene per la parità di trattamento dei disabili. In ogni caso il Tribunale federale sarebbe autorizzato a precisare tale nozione senza in tale modo interferire nella sfera di competenza dei Cantoni. Lasciamo libera l'Assemblea federale di decidere se concretizzare il concetto di «discriminazione a causa dell'età» .

Fabbisogno operativo dei Cantoni Le discussioni sui limiti d'età, l'operato del Consiglio degli anziani, gli approfondimenti del tema e anche il presente rapporto contribuiranno sicuramente a rendere consapevoli le autorità e gli interessati di tale problematica. Si spera che la generazione più anziana possa presto fornire il suo contributo alla collettività senza limitazioni, favorendo in tal modo il sistema di milizia e consolidando la solidarietà tra le generazioni. In tal senso, raccomandiamo di abrogare i limiti d'età nella legislazione cantonale e comunale.

1884

Allegato 1

Valutazione del questionario per i Cantoni Questionario: Cantoni Inchiesta in merito a limiti d'età sul piano cantonale e comunale per i membri dell'esecutivo e del legislativo (Base per la stesura di un rapporto conformemente alla mozione EgerszegiObrist; 02.3413 n)

1 1.1

Esecutivo: governo cantonale A tempo pieno

1. Età massima per l'eleggibilità ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU

nessuna età massima età massima 65 anni nessuna età massima nessuna carica a tempo pieno nessuna età massima (di norma nessuna carica a tempo pieno) nessuna età massima (in precedenza 70 anni, abrogata nel 1997) nessuna carica a tempo pieno età massima 65 anni nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima nessuna carica a tempo pieno nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima

2. Limite d'età (cessazione della funzione) ZH BE LU UR

nessun limite d'età limite d'età 69 anni (elezione prima dei 65 anni più un mandato) nessun limite d'età nessun limite d'età (di norma nessuna carica a tempo pieno) 1885

SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU

nessun limite d'età (di norma nessuna carica a tempo pieno) nessun limite d'età (in precedenza 70 anni, abrogato nel 1997) ­ limite d'età 65 anni nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età limite d'età 65 anni ­ nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età

3. Età minima per l'eleggibilità ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU 1886

18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 25 anni (di norma nessuna carica a tempo pieno) 18 anni ­ 18 anni 18 anni 25 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni ­ 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 27 anni 18 anni

1.2

A tempo parziale

1. Età massima per l'eleggibilità ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU

nessuna carica a tempo parziale nessuna carica a tempo parziale nessuna carica a tempo parziale nessuna età massima (tutti i membri del governo a tempo parziale) nessuna età massima (di norma carica a tempo parziale) non vi è più nessuna carica a tempo parziale nessuna età massima (tutti i membri del governo a tempo parziale) nessuna carica a tempo parziale nessuna carica a tempo parziale nessuna carica a tempo parziale nessuna carica a tempo parziale nessuna carica a tempo parziale nessuna carica a tempo parziale nessuna carica a tempo parziale nessuna carica a tempo parziale nessuna età massima formale (tutti i membri del governo a tempo parziale); nella prassi: 65 anni nessuna carica a tempo parziale nessuna carica a tempo parziale nessuna carica a tempo parziale nessuna carica a tempo parziale nessuna carica a tempo parziale nessuna carica a tempo parziale nessuna carica a tempo parziale nessuna carica a tempo parziale nessuna carica a tempo parziale nessuna carica a tempo parziale

2. Limite d'età (cessazione della funzione) ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI

­ ­ ­ nessun limite d'età nessun limite d'età ­ nessun limite d'età ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ nessun limite d'età formale; nella prassi: 65 anni 1887

SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

3. Età minima per l'eleggibilità ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU

­ ­ ­ 18 anni 25 anni ­ 18 anni ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 18 anni ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

2

Legislativo: Parlamenti cantonali

1. Età massima per l'eleggibilità ZH BE LU UR SZ OW NW 1888

nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima (in precedenza 70 anni, abrogata nel 1997) nessuna età massima

GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU

nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima formale; nella prassi: 65 anni nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima

2. Limite d'età (cessazione della funzione) ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU

nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età (in precedenza 70 anni, abrogato nel 1997) nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età formale; nella prassi: 65 anni nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età

1889

3. Età minima per l'eleggibilità ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU

18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni

3 3.1

Commissioni extraparlamentari Con facoltà decisionale

1. Età massima per l'eleggibilità ZH

BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS 1890

di norma fino al mandato che scade prima dei 69 anni (eccezioni possibili nell'interesse pubblico); se sottostanno al diritto del personale: al più tardi fino al mandato che scade prima dei 65 anni (prolungamento possibile fino al mandato che scade prima dei 69 anni) fino alla fine del mese in cui sono compiuti 70 anni (2 eccezioni, cfr. limite d'età) 65 anni nessun disciplinamento nessun disciplinamento nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima 70 anni nessuna età massima nessuna età massima

BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU

di norma 70 anni, in parte 64 anni (nessun dato preciso), nessuna età massima nessuna età massima 70 anni (membri eletti dal Gran Consiglio e dal Consiglio di Stato) 70 anni (eccezioni ammissibili con l'accordo del governo, se la designazione del successore pone dei problemi) 70 anni (eccezioni possibili) nessun disciplinamento nessuna età massima se elette dal popolo, altrimenti 65 anni nessun disciplinamento nessuna età massima 70 anni con eccezioni nessuna età massima 75 anni nessuna età massima generale, ma in svariati ambiti 65 anni (p. es. esperti per perizie veterinarie; Camera cantonale per la composizione dei conflitti di lavoro)

2. Limite d'età (cessazione della funzione) ZH BE

LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG

di norma limite d'età 69 anni (eccezioni possibili nell'interesse pubblico); se sottostanno al diritto del personale: limite d'età al massimo 65 anni (prolungamento possibile fino a 69 anni) limite d'età alla fine del mese in cui sono compiuti 70 anni. Eccezione: commissione formazione professionale e commissioni amministrative delle scuole speciali e del landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum (centro di formazione e consulenza agricole) nel Giura bernese: limite d'età raggiunto alla fine del 65mo anno d'età; commissioni di stima: limite d'età alla fine del mese in cui sono compiuti 65 anni.

limite d'età 65 anni, prolungamento possibile fino a 68 anni nessun disciplinamento nessun disciplinamento nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età limite d'età 70 anni nessun limite d'età nessun limite d'età di norma limite d'età 70 anni, in parte 64 anni (nessun dato preciso; prolungamento possibile di comune intesa alla fine del corrente anno solare o scolastico) limite d'età 65 anni (il Consiglio di Stato può autorizzare eccezioni in presenza di motivi particolari) di norma nessun limite d'età; commissione di stima: limite d'età 70 anni dopo i 70 anni non è più possibile una rielezione (membri eletti dal Gran Consiglio e dal Consiglio di Stato) limite d'età 70 anni (eccezioni ammissibili con l'accordo del governo, se la designazione del successore pone dei problemi) limite d'età 70 anni (in casi motivati ulteriore impiego possibile) limite d'età 70 anni (di norma soltanto per 12 anni) 1891

TG TI VD VS

NE GE JU

nessun limite d'età per commissioni elette dal popolo, altrimenti limite d'età 65 anni limite d'età 70 anni (limitazione della durata del mandato a 12 anni) commissioni permanenti: limite d'età 70 anni; commissioni temporanee: nessun limite d'età limite d'età 70 anni, durata complessiva del mandato di 12 anni al massimo (fatto salvo l'obbligo di garantire un'adeguata rappresentanza delle cerchie interessate, in particolare della generazione più anziana nonché quella legata a una funzione) nessun limite d'età limite d'età 75 anni nessun limite d'età generale, ma in diversi ambiti limite d'età 65 anni (p. es. esperti per perizie veterinarie; Camera cantonale per la composizione dei conflitti di lavoro)

3. Età minima per l'eleggibilità ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU

1892

nessuna nessuna nessuna nessun disciplinamento nessun disciplinamento 18 anni (eccezioni possibili) nessuna nessuna 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni di norma 18 anni (nessun dato preciso) 18 anni (prassi) 18 anni 18 anni nessuna nessuna nessun disciplinamento 18 anni nessun disciplinamento nessuna nessun disciplinamento 18 anni 18 anni nessuna

3.2

Senza facoltà decisionale

1. Età massima per l'eleggibilità ZH

BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU

di norma fino al mandato che scade prima dei 69 anni (eccezioni possibili nell'interesse pubblico); se sottostanno al diritto del personale: al più tardi fino al mandato che scade prima dei 65 anni (prolungamento possibile fino al mandato che scade prima dei 69 anni) fino alla fine del mese in cui sono compiuti 70 anni 65 anni nessun disciplinamento nessun disciplinamento nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima 70 anni nessuna età massima nessuna età massima di norma 70 anni, in parte 64 anni (nessun dato preciso) nessuna età massima nessuna età massima 70 anni (membri eletti dal Gran Consiglio e dal Consiglio di Stato) 70 anni 70 anni (eccezioni possibili) nessun disciplinamento nessuna età massima per commissioni elette dal popolo, altrimenti 65 anni nessun disciplinamento nessuna età massima 70 anni con eccezioni nessuna età massima 75 anni nessuna età massima generale, ma in diversi ambiti 65 anni

2. Limite d'età (cessazione della funzione) ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL

di norma limite d'età 69 anni (eccezioni possibili nell'interesse pubblico); se sottostanno al diritto del personale: limite d'età al massimo 65 anni (prolungamento possibile fino a 69 anni) limite d'età alla fine del mese in cui sono compiuti 70 anni limite d'età 65 anni, prolungamento possibile fino a 68 anni nessun disciplinamento nessun disciplinamento nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età nessun limite d'età limite d'età 70 anni nessun limite d'età nessun limite d'età di norma limite d'età 70 anni, in parte limite d'età 64 anni (nessun dato preciso) 1893

SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS

NE GE JU

limite d'età 65 anni (il Consiglio di Stato può autorizzare eccezioni in presenza di motivi particolari) nessun limite d'età limite d'età 70 anni (membri eletti dal Gran Consiglio e dal Consiglio di Stato) limite d'età 70 anni (eccezioni ammissibili con l'accordo del governo, se la designazione del successore pone dei problemi) limite d'età 70 anni (in casi motivati ulteriore impiego possibile) limite d'età 70 anni (di norma soltanto per 12 anni) nessun limite d'età, se elette dal popolo, altrimenti limite d'età 65 anni limite d'età 70 anni (limitazione della durata complessiva del mandato a 12 anni) commissioni permanenti: limite d'età 70 anni; commissioni temporanee: nessun limite d'età limite d'età 70 anni, durata complessiva del mandato di 12 anni al massimo (fatto salvo l'obbligo di un'adeguata rappresentanza delle cerchie interessate, in particolare della generazione più anziana nonché quella legata a una funzione) nessun limite d'età limite d'età 75 anni nessun limite d'età generale, ma in diversi ambiti limite d'età 65 anni

3. Età minima per l'eleggibilità ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU

1894

nessuna nessuna nessuna nessun disciplinamento nessun disciplinamento 18 anni (eccezioni possibili) nessuna nessuna 18 anni (prassi) 18 anni nessun disciplinamento 18 anni di norma 18 anni (nessun dato preciso) 18 anni (prassi) 18 anni 18 anni nessuna nessuna nessun disciplinamento 18 anni nessun disciplinamento nessuna nessun disciplinamento 18 anni 18 anni nessuna

4

Rappresentanti del Cantone in aziende di diritto pubblico o di diritto privato (consigli d'amministrazione)

1. Età massima per l'eleggibilità ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU

di norma 69 anni (eccezioni possibili nell'interesse pubblico); se sottostanno al diritto del personale: limite d'età al massimo 65 anni (prolungamento possibile fino a 69 anni) fino alla fine del mese in cui si compiono 70 anni nessuna prassi nessun disciplinamento nessun disciplinamento nessun disciplinamento nessuna età massima nessuna età massima nessuna età massima 70 anni nessuna età massima nessuna età massima di norma 70 anni, in parte 64 anni (nessun dato preciso) nessuna età massima (secondo la prassi abituale sono sempre membri del Consiglio di Stato) nessuna età massima nessun disciplinamento 70 anni nessuna età massima nessun disciplinamento nessuna età massima nessun disciplinamento nessuna età massima 70 anni nessuna età massima 75 anni 65 anni (consiglio d'amministrazione e comitato della Banca cantonale); 70 anni per il consiglio d'amministrazione della Cassa pensioni del Cantone del Giura)

2. Limiti d'età (cessazione della funzione) ZH BE LU UR SZ OW NW GL

di norma limite d'età 69 anni (eccezioni possibili nell'interesse pubblico); se sottostanno al diritto del personale: limite d'età al massimo 65 anni (prolungamento possibile fino a 69 anni) limite d'età alla fine del mese in cui si compiono 70 anni nessuna prassi nessun disciplinamento nessun disciplinamento nessun disciplinamento nessun limite d'età in linea di massima nessuno; eccezione: limite d'età 65 anni per la Banca cantonale glaronese

1895

ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU

nessun limite d'età limite d'età 70 anni nessun limite d'età nessun limite d'età di norma limite d'età 70 anni, in parte limite d'età 64 anni (nessun dato preciso) in linea di massima dimissioni con la cessazione della funzione (indipendentemente dall'età) nessun limite d'età nessun disciplinamento limite d'età 70 anni (eccezioni ammissibili con l'accordo del governo, se la designazione del successore pone dei problemi) nessun limite d'età limite d'età 70 anni (al massimo per 20 anni) nessun limite d'età limite d'età 70 anni (limitazione della durata del mandato a 12 anni) limite d'età 70 anni limite d'età 70 anni, durata complessiva del mandato di 12 anni al massimo nessun limite d'età limite d'età 75 anni limite d'età 65 anni

3. Età minima per l'eleggibilità ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS

1896

nessuna nessuna nessuna prassi nessun disciplinamento 18 anni nessun disciplinamento (ma: i membri del consiglio d'amministrazione di aziende di diritto pubblico sono considerati alla stregua di autorità, ossia vige l'età minima di 18 anni) 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni di norma 18 anni (nessun dato preciso) 18 anni 18 anni 18 anni nessuna nessuna nessun disciplinamento 18 anni nessun disciplinamento nessuna nessun disciplinamento

NE GE JU

18 anni 18 anni nessuna

5.

Dipendenti cantonali

1. Età di pensionamento uomo/donna ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD

VS

NE GE JU

60­65 anni per uomini e donne 65 anni per uomini e donne 58­65 anni per uomini e donne 65 anni per gli uomini, 63 per le donne 65 anni per gli uomini, 63 per le donne 65 anni per gli uomini, 63 per le donne 65 anni per uomini e donne 65 anni per gli uomini, 63 per le donne; insegnanti: 65 anni 64 anni per uomini e donne 60­65 anni per uomini e donne 63 anni e 6 mesi per uomini e donne 60­63 anni per uomini e donne 64 anni per uomini e donne (per i rapporti di lavoro di durata determinata non vi sono limiti d'età) 63­65 anni per uomini e donne 63 anni per uomini e donne 63 anni per uomini e donne 63­65 anni per uomini e donne 65 anni per uomini e donne 65 anni per gli uomini, 64 per le donne; pensionamento a 62 anni possibile per uomini e donne senza riduzione della rendita 65 anni per gli uomini, 62 per le donne 65 anni per uomini e donne 60­65 anni e 11 mesi per uomini e donne; almeno 57 anni per il corpo insegnante, il personale sanitario, di polizia e per quello preposto all'esecuzione delle pene; dopo 35 anni di contributi per la cassa pensioni: pensionamento obbligatorio limiti d'età differenti a seconda della collocazione in una categoria della cassa di previdenza: categoria 1: 65 anni per gli uomini, 63/64 per le donne; categoria 2: 63 anni per uomini e donne; categoria 3: 60 anni per uomini e donne 65 anni per gli uomini, 63 per le donne 65 anni per uomini e donne di principio 65 anni per gli uomini, 63 per le donne

2. Ulteriore impiego possibile ZH BE LU UR

soltanto in via eccezionale e per una durata determinata fino a 70 anni (in via eccezionale e per motivi importanti per un anno ogni volta) fino a 68 anni (mediante decisione della suprema autorità amministrativa nel singolo caso) fino a 65 anni 1897

SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU

non possibile al massimo per 2 anni non previsto dalla legge sul personale soltanto in qualità di ausiliario fino a 65 anni (in via eccezionale, se è nell'interesse del Cantone) fino a 70 anni (da parte del Consiglio di Stato in casi particolari) fino a 65 anni (in via eccezionale, se sussiste un comprovato bisogno aziendale) soltanto in via eccezionale (senza limite d'età) fino alla fine del corrente anno solare o scolastico; nessun limite d'età vige per i rapporti di lavoro a durata determinata il governo può autorizzare eccezioni oltre il limite d'età, in presenza di motivi particolari impiego una volta superati i 63 anni possibile con l'accordo del Consiglio di Stato (fino a 65 anni) continuazione dell'impiego possibile fino all'età AVS non limitato soltanto in via eccezionale (senza limite d'età) una volta raggiunto il limite d'età, è possibile continuare il rapporto d'impiego sotto forma di rapporto di lavoro di durata determinata ulteriore impiego possibile soltanto in casi eccezionali, se è nell'interesse particolare del Cantone fino a 70 anni (in via eccezionale e sotto forma di incarico) al massimo fino a 65 anni e 11 mesi (prolungamento non possibile dopo 35 anni di contributi per la cassa pensioni) in casi particolari è possibile un prolungamento di 3 mesi fino a 65 anni per le donne (se il mercato del lavoro lo permette) non disciplinato su decisione del governo

3. Età minima d'assunzione ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG 1898

nessuna nessun disciplinamento nessun disciplinamento nessun disciplinamento nessun disciplinamento nessun disciplinamento 18 anni (eccezione apprendisti) nessuna nessuna nessuna nessuna nessuna nessun disciplinamento nessun disciplinamento 18 anni (eccezione apprendisti) nessuna nessuna nessuna nessun disciplinamento

TG TI VD VS NE GE JU

nessuna nessun disciplinamento di principio 15 anni nessun disciplinamento 18 anni apprendisti una volta terminata la scuola dell'obbligo nessuna

1899

Allegato 2

Valutazione del questionario per i Comuni Questionario: Comuni ZH­JU (tutti i Cantoni) Inchiesta in merito a limiti d'età sul piano cantonale e comunale per i membri dell'esecutivo e del legislativo (Base per la stesura di un rapporto conformemente alla mozione EgerszegiObrist; 02.3413 n)

1 1.1

Esecutivo A tempo pieno

1. Età massima per l'eleggibilità ZH BE

LU

UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG

1900

nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo pieno (soltanto nei Comuni di Zurigo, Winterthur, Dietikon) di norma nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo pieno (soltanto nei maggiori Comuni; solo 15 Comuni hanno un sindaco a tempo pieno); età massima 64 anni: 1 Comune (Worb) età massima 65 anni: 1 Comune (Ittigen) età massima 66 anni: 1 Comune (Court) età massima 70 anni: 2 Comuni (Renan, Thierachern) di norma nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo pieno età massima 61 anni: 1 Comune (Greppen) età massima 65 anni: 3 Comuni (Eschenbach, Gettnau, Hochdorf) età massima 65 anni (prassi): 1 Comune (Müswangen) nessuna carica a tempo pieno nessuna carica a tempo pieno nessuna carica a tempo pieno nessuna carica a tempo pieno nessuna carica a tempo pieno nessuna carica a tempo pieno nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo pieno (soltanto il Comune di Friburgo) nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo pieno (soltanto il Comune di Olten) nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo pieno (soltanto Basilea Città) nessuna carica a tempo pieno nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo pieno (4 Comuni; nessun dato preciso) nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo pieno (sindaco di Herisau e Heiden) nessuna carica a tempo pieno di norma nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo pieno (di norma sindaco); età massima 65 anni: 1 Comune (Walenstadt)

GR AG TG TI VD VS NE GE JU

età massima 70 anni: 5 Comuni (Balgach, Flawil, Schänis, Widnau, Zuzwil) nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo pieno (p. es. sindaco di Coira e Davos) nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo pieno (soltanto il sindaco di 11 grossi Comuni) nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo pieno (p. es. sindaco) nessuna carica a tempo pieno (nessun dato preciso) secondo il diritto cantonale: nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo pieno (soltanto Losanna) nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo pieno (nei Comuni di Sion, Briga, Sierre, Martigny) nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo pieno (nei Comuni di Le Locle, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds) nessuna carica a tempo pieno 1 Comune (Delémont) con una carica a tempo pieno (sindaco): nessuna età massima

2. Limite d'età (cessazione della funzione) ZH BE

LU

UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI

nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo pieno (soltanto nei Comuni di Zurigo, Winterthur, Dietikon) di norma nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo pieno; limite d'età 64 anni: 1 Comune (Thun) limite d'età 65 anni: 3 Comuni (Ittigen, Wengi, Worb) limite d'età 70 anni: 2 Comuni (Court, Madiswil (recentemente abrogato) limite d'età 74 annni: 1 Comune (Renan) limite d'età 65 anni (prassi): 2 Comuni (Greppen, Mosen, Müswangen) limite d'età 65 anni (fine del mandato durante il quale sono compiuti 65 anni): 2 Comuni (Gettnau, Hochdorf) limite d'età 69 anni: 1 Comune (Eschenbach) ­ ­ ­ ­ ­ ­ nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo pieno (soltanto il Comune di Friburgo) nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo pieno (soltanto il Comune di Olten) nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo pieno (sotanto Basilea Città) ­ nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo pieno (4 Comuni; nessun dato preciso) nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo pieno (sindaco di Herisau e Heiden) ­ 1901

SG

GR AG TG TI VD VS NE GE JU

di norma nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo pieno (di norma sindaco) limite d'età 65 anni: 1 Comune (Walenstadt) limite d'età 70 anni: 5 Comuni (Balgach, Flawil, Schänis, Widnau, Zuzwil) nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo pieno (p. es. sindaco di Coira e Davos) nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo pieno (soltanto il sindaco di 10 grossi Comuni) nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo pieno (p. es. sindaco) ­ secondo il diritto cantonale: nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo pieno (soltanto Losanna) nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo pieno (nei Comuni di Sion, Briga, Sierre, Martigny) nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo pieno (nei Comuni di Le Locle, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds) ­ 1 Comune (Delémont) con una carica a tempo pieno (sindaco): nessun limite d'età

3. Età minima per l'eleggibilità ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU

1902

tutti i Comuni: 18 anni 8 Comuni: 18 anni; tutti gli altri Comuni: nessun dato tutti i Comuni: 18 anni ­ ­ ­ ­ ­ ­ Comune di Friburgo: 18 anni Comune di Olten: 18 anni Basilea: 18 anni ­ 18 anni 18 anni ­ 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni ­ 18 anni secondo il diritto cantonale 18 anni 18 anni ­ 18 anni

1.2

A tempo parziale

1. Età massima per l'eleggibilità ZH BE

LU

UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG

GR

nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo parziale (di norma) di norma nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo parziale; età massima 61 anni: 1 Comune (Zwieselberg) età massima 65 anni: 2 Comuni (Boltigen, Lenk) età massima 66 anni: 1 Comune (Court) età massima 67 anni: 1 Comune (Thun) età massima 69 anni: 1 Comune (Wiler) età massima 70 anni: 6 Comuni (Dürrenroth, Hasle b. Burgdorf, Heimiswil, Mattstetten, Renan, Thierachern) di norma nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo parziale; età massima 61 anni: 1 Comune (Retschwil) età massima 64 anni: 2 Comuni (Fischbach, Hämikon) età massima 65 anni: 4 Comuni (Eschenbach, Greppen, Hochdorf, Müswangen [prassi] ) nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo parziale (tutti i Comuni) nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo parziale (tutti i Comuni) nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo parziale (tutti i Comuni) nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo parziale (tutti i Comuni) nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo parziale (tutti i Comuni) nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo parziale (tutti i Comuni) nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo parziale (di norma) nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo parziale (di norma) nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo parziale (Riehen e Bettingen) nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo parziale (tutti i Comuni; nessun dato preciso) nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo parziale (di norma; nessun dato preciso) nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo parziale (di norma) nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo parziale (tutti i Comuni); obbligo di assumere la carica soltanto fino ai 65 anni di norma nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo parziale età massima 65 anni: 1 Comune (Walenstadt) età massima 70 anni: 5 Comuni (Balgach, Flawil, Schänis, Widnau, Zuzwil) di norma nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo parziale; età massima 60 anni, se necessario 65 anni: 1 Comune (Peist) età massima 65 anni: 2 Comuni (Tenna, Nufenen) età massima 70 anni: 7 Comuni (Arvigo, Cauco, Feldis/Veulden, Hinterrhein, Müstair, Tschierv, Valchava) 1903

AG TG TI VD VS

NE GE

JU

nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo parziale (di norma, nessun dato preciso) nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo parziale (di norma) nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo parziale (tutti i Comuni); obbligo di assumere la carica soltanto fino a 65 anni (nessun dato preciso) secondo il diritto cantonale: nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo parziale (di norma) di norma nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo parziale; età massima 66 anni: 1 Comune (Ausserberg) età massima 70 anni: 1 Comune (Lax) ma: su 160 Comuni, soltanto 39 hanno risposto di norma nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo parziale; età massima 65 anni: 1 Comune (Montalchez) età massima età di pensionamento: 1 Comune (La Brévine) di norma nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo parziale (tutti i Comuni); età massima 65 anni: 1 Comune (Russin) età massima 65 anni per la Fondazione per l'infanzia e 70 anni per la Fondazione per gli anziani: 1 Comune (Grand Saconnex) di norma nessuna età massima nei Comuni con cariche a tempo parziale (tutti i Comuni tranne Delémont); età massima di 65, 68 o 70 anni: circa 10 Comuni (nessun dato preciso)

2. Limite d'età (cessazione della funzione) ZH BE

LU

UR SZ OW NW GL

1904

nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo parziale (di norma) di norma nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo parziale; limite d'età 65 anni: 4 Comuni (Boltigen, Lenk, Wengi, Zwieselberg) limite d'età 68 anni: 1 Comune (Thun) limite d'età 70 anni: 9 Comuni (Court, Diemtigen, Dürrenroth, Hasle b.

Burgdorf, Heimiswil, Lützelflüh, Madiswil (recentemente abrogato), Wattenwil, Wiler) limite d'età 74 anni: 1 Comune (Renan) di norma nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo parziale; limite d'età 65 anni: 1 Comune (Retschwil) limite d'età 65 anni: 2 Comuni (Mosen, Müswangen [prassi]) limite d'età alla fine del mandato durante il quale sono compiuti 65 anni: 1 Comune (Hochdorf) limite d'età 68 anni: 1 Comune (Fischbach) limite d'età 69 anni: 1 Comune (Greppen) nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo parziale (tutti i Comuni) nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo parziale (tutti i Comuni) nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo parziale (tutti i Comuni) nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo parziale (tutti i Comuni) nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo parziale (tutti i Comuni)

ZG FR SO BS BL SH AR AI SG

GR

AG TG TI VD VS

NE GE

JU

nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo parziale (tutti i Comuni) nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo parziale (di norma) nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo parziale (di norma) nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo parziale (Riehen e Bettingen) nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo parziale (tutti i Comuni, nessun dato preciso) nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo parziale (di norma; nessun dato preciso) nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo parziale (di norma) nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo parziale (tutti i Comuni); obbligo di assumere la carica soltanto fino a 65 anni di norma nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo parziale limite d'età 65 anni: 1 Comune (Walenstadt) limite d'età 70 anni: 5 Comuni (Balgach, Flawil, Schänis, Widnau, Zuzwil) di norma nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo parziale limite d'età 65 anni: 2 Comuni (Tenna, Nufenen) limite d'età 70 anni: 6 Comuni (Tschierv, Arvigo, Cauco, Müstair, Hinterrhein, Valchava) limite d'età 73 anni: 1 Comune (Feldis/Veulden) nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo parziale (di norma, nessun dato preciso) nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo parziale (di norma) nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo parziale (tutti i Comuni); obbligo di assumere la carica soltanto fino a 65 anni (nessun dato preciso) secondo il diritto cantonale: nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo parziale (di norma) di norma nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo parziale limite d'età 70 anni: 1 Comune (Ausserberg) limite d'età di principio 70 anni: 1 Comune (Collonges) ma: su 160 Comuni soltanto 39 hanno risposto di norma nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo parziale limite d'età 65 anni: 1 Comune (Montalchez) limite d'età età di pensionamento: 1 Comune (La Brévine) di norma nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo parziale (tutti i Comuni) limite d'età 65 anni: 1 Comune (Russin) limite d'età 65 anni per la Fondazione per l'infanzia e 70 anni per la Fondazione per gli anziani: 1 Comune (Grand Saconnex) di norma nessun limite d'età nei Comuni con cariche a tempo parziale (tutti i Comuni tranne Delémont) limite d'età di 65, 68 o 70 anni: circa 10 Comuni (nessun dato preciso)

3. Età minima per l'eleggibilità ZH BE LU

tutti i Comuni: 18 anni 18 anni: 18 Comuni; tutti gli altri Comuni: nessun dato tutti i Comuni: 18 anni 1905

UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU

18 anni: 13 Comuni; nessun limite: 1 Comune 18 anni: 29 Comuni; nessun limite: 2 Comuni tutti i Comuni: 18 anni tutti i Comuni: 18 anni tutti i Comuni: 18 anni tutti i Comuni: 18 anni di norma esercizio dei diritti civili (nessun dato preciso) tutti i Comuni: 18 anni 2 Comuni: 18 anni di norma 18 anni (nessun dato preciso) 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni secondo il diritto cantonale 18 anni o nessun disciplinamento di norma 18 anni; 2 Comuni: 20 anni 18 anni o nessun disciplinamento 18 anni

2 2.1

Legislativo Parlamento comunale

1. Età massima per l'eleggibilità ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL

1906

Comuni con Parlamento comunale (soltanto 12 Comuni): nessuna età massima Comuni con Parlamento comunale (soltanto 22 Comuni): nessuna età massima Comuni con Parlamento comunale (soltanto Lucerna, Kriens, Horw, Littau): nessuna età massima nessun Comune contempla un Parlamento comunale nessun Comune contempla un Parlamento comunale nessun Comune contempla un Parlamento comunale nessun Comune contempla un Parlamento comunale nessun Comune contempla un Parlamento comunale Comuni con Parlamento comunale (soltanto la città di Zugo): nessuna età massima Comuni con Parlamento comunale (soltanto 13 Comuni): nessuna età massima Comuni con Parlamento comunale (soltanto Olten): nessuna età massima Comuni con Parlamento comunale (Basilea e Riehen): nessuna età massima Comuni con Parlamento comunale (soltanto 6 Comuni circa; nessun dato preciso): nessuna età massima

SH AR AI SG GR

AG TG TI VD VS NE

GE JU

Comuni con Parlamento comunale (soltanto 6 Comuni; nessun dato preciso): nessuna età massima Comuni con Parlamento comunale (soltanto Herisau): nessuna età massima nessun Comune contempla un Parlamento comunale Comuni con Parlamento comunale (Gossau, Rorschach, San Gallo, Wil): nessuna età massima Comuni con Parlamento comunale (soltanto 17 Comuni): di norma nessuna età massima; età massima 60 anni, se necessario 65 anni: 1 Comune (Peist) età massima 70 anni: 3 Comuni (Müstair, Tschierv, Valchava) Comuni con Parlamento comunale (soltanto 10 Comuni): nessuna età massima Comuni con Parlamento comunale (soltanto 4 Comuni): nessuna età massima Comuni con Parlamento comunale (160 Comuni con più di 300 abitanti): nessuna età massima (nessun dato preciso) Comuni con Parlamento comunale (150 Comuni): secondo il diritto cantonale: nessuna età massima Comuni con Parlamento comunale (soltanto 3 Comuni): nessuna età massima Comuni con Parlamento comunale (tutti i 62 Comuni): di norma nessuna età massima; età massima 65 anni: 1 Comune (Montalchez), età massima età di pensionamento: 1 Comune (La Brévine) tutti i Comuni con Parlamento comunale (tutti i 45 Comuni): nessuna età massima Comuni con Parlamento comunale (soltanto 4 Comuni): nessuna età massima

2. Limite d'età (cessazione della funzione) ZH BE

LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO

Comuni con Parlamento comunale (soltanto 12 Comuni): nessun limite d'età Comuni con Parlamento comunale (soltanto 22 Comuni): di norma nessun limite d'età; limite d'età 65 anni: 2 Comuni (Lenk, Zwieselberg) limite d'età 74 anni: 1 Comune (Renan) Comuni con Parlamento comunale (soltanto Lucerna, Kriens, Horw, Littau): nessun limite d'età ­ ­ ­ ­ ­ Comuni con Parlamento comunale (soltanto la città di Zugo): nessun limite d'età Comuni con Parlamento comunale (soltanto 13 Comuni) nessun limite d'età Comuni con Parlamento comunale (soltanto Olten): nessun limite d'età

1907

BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE

GE JU

Comuni con Parlamento comunale (Basilea e Riehen) nessun limite d'età Comuni con Parlamento comunale (soltanto circa 6 Comuni, nessun dato preciso): nessun limite d'età Comuni con Parlamento comunale (soltanto 6 Comuni; nessun dato preciso): nessun limite d'età Comuni con Parlamento comunale (soltanto Herisau): nessun limite d'età ­ Comuni con Parlamento comunale (soltanto San Gallo, Rorschach, Gossau, Wil): nessun limite d'età Comuni con Parlamento comunale (soltanto 17 Comuni): di norma nessuna età massima; 3 Comuni 70 anni (Müstair, Tschierv, Valchava) Comuni con Parlamento comunale (soltanto 10 Comuni): nessun limite d'età Comuni con Parlamento comunale (soltanto 4 Comuni): nessun limite d'età Comuni con Parlamento comunale (160 Comuni con più di 300 abitanti): nessun limite d'età (nessun dato preciso) Comuni con Parlamento comunale (150 Comuni), secondo il diritto cantonale nessuna età massima Comuni con Parlamento comunale (soltanto 3 Comuni): nessun limite d'età Comuni con Parlamento comunale (tutti i 62 Comuni): di norma nessun limite d'età; limite d'età 65 anni: 1 Comune (Montalchez) limite d'età età di pensionamento: 1 Comune (La Brévine) Comuni con Parlamento comunale (tutti i 45 Comuni): nessun limite d'età Comuni con Parlamento comunale (soltanto 4 Comuni): nessun limite d'età

3. Età minima per l'eleggibilità ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG 1908

Comuni con Parlamento comunale: 18 anni 7 Comuni: 18 anni; tutti gli altri Comuni: nessun dato Comuni con Parlamento comunale: 18 anni ­ ­ ­ ­ ­ Comuni con Parlamento comunale (soltanto la città di Zugo): 18 anni Comuni con Parlamento comunale: 18 anni Comuni con Parlamento comunale (soltanto Olten):18 anni Comuni con Parlamento comunale (Basilea e Riehen): 18 anni Comuni con Parlamento comunale ( nessun dato preciso): 18 anni Comuni con Parlamento comunale: 18 anni Comuni con Parlamento comunale (soltanto Herisau): 18 anni ­ Comuni con Parlamento comunale: 18 anni Comuni con Parlamento comunale: 18 anni Comuni con Parlamento comunale: 18 anni Comuni con Parlamento comunale: 18 anni

TI VD VS NE GE JU

Comuni con Parlamento comunale: 18 anni Comuni con Parlamento comunale: 18 anni secondo il diritto cantonale Comuni con Parlamento comunale: 18 anni tutti i Comuni: di norma 18 anni; 2 Comuni: 20 anni tutti i Comuni: 18 anni secondo il diritto cantonale Comuni con Parlamento comunale: 18 anni

2.2

Assemblea comunale

Età minima ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU

3 3.1

Comuni con Assemblea comunale (di norma): 18 anni Comuni con Assemblea comunale (di norma): 18 anni Comuni con Assemblea comunale (di norma): 18 anni 13 Comuni: 18 anni; 1 Comune: nessun limite tutti i Comuni: 18 anni tutti i Comuni: 18 anni tutti i Comuni: 18 anni tutti i Comuni: 18 anni Comuni con Assemblea comunale (di norma): 18 anni Comuni con Assemblea comunale (di norma): 18 anni Comuni con Assemblea comunale (di norma): 18 anni Comuni con Assemblea comunale (Bettingen): 18 anni Comuni con Assemblea comunale (di norma): 18 anni Comuni con Assemblea comunale (di norma): 18 anni Comuni con Assemblea comunale (tutti tranne Herisau): 18 anni tutti i Comuni: 18 anni Comuni con Assemblea comunale (di norma): 18 anni Comuni con Assemblea comunale (di norma): 18 anni Comuni con Assemblea comunale (di norma): 18 anni Comuni con Assemblea comunale (di norma): 18 anni Comuni con Assemblea comunale (78 Comuni con meno di 300 abitanti): 18 anni (nessun dato preciso) Comuni con Assemblea comunale (230 Comuni): 18 anni secondo il diritto cantonale Comuni con Assemblea comunale (di norma): 18 anni nessun Comune con Assemblea comunale nessun Comune con Assemblea comunale Comuni con Assemblea comunale (di norma): 18 anni (nessun dato preciso)

Commissioni extraparlamentari Con facoltà decisionale

1. Età massima per l'eleggibilità ZH BE

tutti i Comuni: nessuna età massima di norma nessuna età massima o nessun disciplinamento; età massima 65 anni: 2 Comuni (Boltigen, Lenk) 1909

LU

UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG

GR

AG TG TI VD VS

NE GE JU

1910

età massima 69 anni: 1 Comune (Wiler) età massima 70 anni: 3 Comuni (Heimiswil, Renan, Thierachern) di norma nessuna età massima o nessun disciplinamento; età massima 61 anni: 1 Comune (Greppen) età massima 64 anni: 1 Comune (Fischbach) età massima età di pensionamento: 1 Comune (Gunzwil) età massima 65 anni (prassi): 1 Comune (Müswangen) età massima 70 anni: 2 Comuni (Eschenbach, Hochdorf) tutti i Comuni: nessuna età massima tutti i Comuni: nessuna età massima tutti i Comuni: nessuna età massima tutti i Comuni: nessuna età massima nessuna età massima (nessun dato preciso) tutti i Comuni: nessuna età massima di principio: nessuna età massima (nessun dato preciso) di norma nessuna età massima (nessun dato preciso) tutti i Comuni: nessuna età massima di norma 70 anni (nessun dato preciso) nessuna età massima (nessun dato preciso) tutti i Comuni: nessuna età massima nessun disciplinamento (obbligo di assumere la carica soltanto fino a 65 anni) di norma nessuna età massima o nessun disciplinamento; età massima 65 anni: 1 Comune (Walenstadt) età massima 68 anni: 1 Comune (Oberuzwil) età massima 70 anni: 3 Comuni (Altstätten, Widnau, Wil) di norma nessuna età massima o nessun disciplinamento; età massima 60 anni, se necessario 65 anni: 1 Comune (Peist), età massima 70 anni: 5 Comuni (Andeer, Cauco, Müstair, Tschierv, Valchava) nessuna età massima nota (nessun dato preciso) di norma nessuna età massima o nessun disciplinamento; età massima età AVS (prassi): 1 Comune (Bischofszell) non prevista nella legislazione cantonale; nessun dato relativo ai disciplinamenti comunali nessuna età massima (nessun dato preciso) di norma nessuna età massima o nessun disciplinamento; età massima 66 anni: 1 Comune ( Ausserberg) età massima 70 anni: 2 Comuni (Termen, Lax); ma: su 160 Comuni solo 39 hanno risposto di norma nessuna età massima o nessun disciplinamento; età massima 65 anni: 1 Comune (Montalchez) età massima età di pensionamento: 1 Comune (La Brévine) di norma nessuna età massima o nessun disciplinamento; età massima 70 anni: 1 Comune (Aire-la-Ville) età massima 75 anni: 1 Comune (Ginevra) nessun dato

2. Limite d'età (cessazione della funzione) ZH BE

LU

UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE

tutti i Comuni: nessun limite d'età di norma nessun limite d'età o nessun disciplinamento; limite d'età 65 anni: 2 Comuni (Boltigen, Wengi) limite d'età fine del mandato con elezione prima dei 65 anni: 1 Comune (Lenk) limite d'età 70 anni: 6 Comuni (Diemtigen, Heimiswil, Lützelflüh, Madiswil (recentemente abrogato), Wattenwil, Wiler) limite d'età 74 anni: 1 Comune (Renan) di norma nessun limite d'età o nessun disciplinamento; limite d'età 65 anni: 1 Comune (Greppen) limite d'età 65 anni (prassi): 1 Comune (Müswangen) limite d'età età di pensionamento: 1 Comune (Gunzwil) limite d'età 68 anni: 1 Comune (Fischbach) limite d'età 70 anni: 1 Comune (Hochdorf) limite d'età 74 anni: 1 Comune (Eschenbach) tutti i Comuni: nessun limite d'età tutti i Comuni: nessun limite d'età tutti i Comuni: nessun limite d'età tutti i Comuni: nessun limite d'età nessun limite d'età (nessun dato preciso) tutti i Comuni: nessun limite d'età di principio nessun limite d'età (nessun dato preciso) di norma nessun limite d'età (nessun dato preciso) tutti i Comuni: nessun limite d'età di norma 70 anni (nessun dato preciso) nessun limite d'età (nessun dato preciso) tutti i Comuni: nessun limite d'età nessun disciplinamento (obbligo di assumere la carica soltanto fino a 65 anni) di norma nessun disciplinamento o nessun limite d'età; limite d'età 70 anni: 5 Comuni (Altstätten, Oberuzwil, Walenstadt, Widnau, Wil) di norma nessun disciplinamento o nessun limite d'età; limite d'età 70 anni: 4 Comuni (Andeer, Müstair, Tschierv, Valchava) nessun limite d'età noto (nessun dato preciso) tutti i Comuni: nessun limite d'età non previsto nella legislazione cantonale; nessun dato relativo ai disciplinamenti comunali di norma nessun limite d'età limite d'età 70 anni: Losanna (nessun dato preciso) di norma nessun disciplinamento o nessun limite d'età; limite d'età 70 anni: 3 Comuni (Ausserberg, Obergestlen, Termen); ma: su 160 Comuni soltanto 39 hanno risposto di norma nessun disciplinamento o nessun limite d'età; limite d'età 65 anni: 1 Comune (Montalchez) limite d'età età di pensionamento: 1 Comune (La Brévine)

1911

GE JU

di norma nessun disciplinamento o nessun limite d'età; limite d'età 74 anni: 1 Comune (Aire-la-Ville) limite d'età 75 anni: 1 Comune (Ginevra) nessun dato

3. Età minima per l'eleggibilità ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR

GE JU

tutti i Comuni: 18 anni 14 Comuni: 18 anni; tutti gli altri Comuni: nessun dato tutti i Comuni: 18 anni nessun limite: Gunzwil, Wolhusen, Uffikon 11 Comuni: 18 anni 17 Comuni: 18 anni tutti i Comuni: 18 anni tutti i Comuni: nessuna età minima di norma 18 anni (nessun dato preciso) tutti i Comuni: 18 anni di norma 18 anni (nessun dato preciso) tutti i Comuni: 18 anni tutti i Comuni: 18 anni di norma 18 anni (nessun dato preciso) di norma capacità di discernimento (nessun dato preciso) di norma 18 anni 2 Comuni: se necessario anche persone non aventi diritto di voto tutti i Comuni: nessun disciplinamento 40 Comuni: 18 anni i restanti Comuni nessun disciplinamento di norma 18 anni o nessun disciplinamento di norma 18 anni o nessun disciplinamento tutti i Comuni: 18 anni non prevista nella legislazione cantonale; nessun dato relativo ai disciplinamenti comunali nessuna età minima (nessun dato preciso) di norma 18 anni o nessun disciplinamento 1 Comune: 30 anni di norma 18 anni o nessun disciplinamento 2 Comuni: 20 anni di norma 18 anni o nessun disciplinamento nessun dato

3.2

Senza facoltà decisionale

AI SG GR AG TG TI VD VS NE

1. Età massima per l'eleggibilità ZH

BE

1912

di norma nessuna età massima o nessun disciplinamento; età massima 65 anni: 3 Comuni (Fällanden, Illnau-Effretikon, Oberweningen) età massima 70 anni: 2 Comuni (Küsnacht, Wallisellen [prassi]), di norma nessuna età massima o nessun disciplinamento; età massima 65 anni: 2 Comuni (Boltigen, Lenk) età massima 66 anni: 1 Comune (Court) età massima 69 anni: 1 Comune (Wiler

LU

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GR AG TG TI VD VS

NE GE JU

età massima 70 anni: 4 Comuni (Heimiswil, Mattstetten, Renan, Thierachern) di norma nessuna età massima o nessun disciplinamento età massima 61 anni: 1 Comune (Greppen) età massima 64 anni: 1 Comune (Fischbach) età massima 65 anni (prassi): 1 Comune (Müswangen) diverse età massime (a seconda della commissione): 1 Comune (Lucerna) età massima età di pensionamento: 1 Comune (Gunzwil) età massima 70 anni: 2 Comuni (Eschenbach, Hochdorf) tutti i Comuni: nessuna età massima tutti i Comuni: nessuna età massima tutti i Comuni: nessuna età massima tutti i Comuni: nessuna età massima nessuna età massima (nessun dato preciso) tutti i Comuni: nessuna età massima di principio: nessuna età massima (nessun dato preciso) di norma nessuna età massima (nessun dato preciso) Riehen (68 anni), tutti gli altri Comuni: nessuna età massima di norma 70 anni (nessun dato preciso) nessuna età massima (nessun dato preciso) tutti i Comuni: nessuna età massima nessun disciplinamento; obbligo di assumere la carica soltanto fino a 65 anni di norma nessuna età massima o nessun disciplinamento; età massima 65 anni: 1 Comune (Walenstadt) età massima 68 anni: 1 Comune (Oberuzwil) età massima 70 anni: 5 Comuni (Altstätten, Oberuzwil, Walenstadt, Widnau, Wil) di norma nessuna età massima o nessun disciplinamento età massima 70 anni: 4 Comuni (Tschierv, Andeer, Müstair, Valchava) nessuna età massima nota (nessun dato preciso) di norma nessuna età massima o nessun disciplinamento età massima età AVS (prassi): 1 Comune non prevista nella legislazione cantonale; nessun dato relativo ai disciplinamenti comunali nessuna età massima (nessun dato preciso) di norma nessuna età massima o nessun disciplinamento; età massima 66 anni: 1 Comune (Ausserberg) età massima 70 anni: 1 Comune (Lax); ma: su 160 soltanto 39 hanno risposto di norma nessuna età massima o nessun disciplinamento; età massima 65 anni: 1 Comune (Montalchez) età massima età di pensionamento: 1 Comune (La Brévine) di norma nessuna età massima o nessun disciplinamento; età massima 70 anni: 1 Comune (Aire-la-Ville); età massima 75 anni: 1 Comune (Ginevra) nessun dato

1913

2. Limite d'età (cessazione della funzione) ZH BE

LU

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1914

di norma nessun limite d'età o nessun disciplinamento; limite d'età 65 anni: 2 Comuni (Dänikon, Oberweningen) limite d'età 70 anni: 2 Comuni (Fällanden, Küsnacht) di norma nessun limite d'età o nessun disciplinamento; limite d'età 65 anni: 1 Comune (Boltigen) limite d'età fine del mandato con elezione prima dei 65 anni: 1 Comune (Lenk) limite d'età 70 anni: 6 Comuni (Diemtigen, Heimiswil, Lützelflüh, Madiswil (recentemente abrogato), Wattenwil, Wiler) limite d'età 74 anni: 1 Comune (Renan) di norma nessun limite d'età o nessun disciplinamento limite d'età 65 anni: 1 Comune (Greppen) limite d'età 65 anni (prassi): 1 Comune (Müswangen) limite d'età età di pensionamento: 1 Comune (Gunzwil) diversi limiti d'età (a seconda della commissione limite d'età o limitazione della durata del mandato): 1 Comune (Lucerna) limite d'età 68 anni: 1 Comune (Fisbach) limite d'età 70 anni: 1 Comune (Hochdorf) limite d'età 74 anni: 1 Comune (Eschenbach) tutti i Comuni: nessun limite d'età tutti i Comuni: nessun limite d'età tutti i Comuni: nessun limite d'età tutti i Comuni: nessun limite d'età di principio nessun limite d'età (nessun dato preciso) tutti i Comuni: nessun limite d'età di principio nessun limite d'età (nessun dato preciso) di norma nessun limite d'età (nessun dato preciso) Riehen (fine del mandato), gli altri Comuni: nessun limite d'età di norma 70 anni (nessun dato preciso) nessun limite d'età (nessun dato preciso) tutti i Comuni: nessun limite d'età nessun disciplinamento (obbligo di assumere la carica soltanto fino a 65 anni) di norma nessun limite d'età o nessun disciplinamento; limite d'età 70 anni: 5 Comuni (Altstätten, Oberuzwil, Walenstadt, Widnau, Wil) di norma nessun limite d'età o nessun disciplinamento; limite d'età 70 anni: 4 Comuni (Andeer, Müstair, Tschierv, Valchava) nessun limite d'età noto (nessun dato preciso) tutti i Comuni: nessun limite d'età non previsto nella legislazione cantonale; nessun dato relativo ai disciplinamenti comunali di norma nessun limite d'età; limite d'età 70 anni: Losanna (nessun dato preciso) di norma nessun limite d'età o nessun disciplinamento; limite d'età 70 anni: 2 Comuni (Ausserberg, Obergestlen); ma: su 160 Comuni soltanto 39 hanno risposto

NE GE JU

di norma nessun limite d'età o nessun disciplinamento; limite d'età 65 anni: 1 Comune (Montalchez) limite d'età età di pensionamento: 1 Comune (La Brévine) di norma nessun limite d'età o nessun disciplinamento; limite d'età 74 anni: 1 Comune (Aire-la-Ville) limite d'età 75 anni: 1 Comune (Ginevra) nessun dato

3. Età minima per l'eleggibilità ZH BE

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78 Comuni: 18 anni tutti gli altri Comuni: nessuna età minima 8 Comuni: capacità di discernimento 1 Comune: esercizio dei diritti civili 6 Comuni: 18 anni tutti gli altri Comuni: nessun dato di norma 18 anni 17 Comuni: nessun limite 1 Comune: 16 anni 1 Comune: capacità di discernimento Comune di Lucerna: 58 anni: per il Consiglio degli anziani 9 Comuni: 18 anni 2 Comuni: nessun limite 19 Comuni: 18 anni nessun disciplinamento tutti i Comuni: nessuna età minima nessuna età minima, di principio anche non aventi diritto di voto (nessun dato preciso) tutti i Comuni: 18 anni di principio: esercizio dei diritti civili (nessun dato preciso) di norma 18 anni (nessun dato preciso) tutti i Comuni: 18 anni di norma 18 anni (nessun dato preciso) capacità di discernimento (nessun dato preciso) di norma 18 anni 2 Comuni: se necessario anche persone non aventi diritto di voto 1 Comune: capacità di discernimento tutti i Comuni: 18 anni 31 Comuni: 18 anni i restanti Comuni: nessun disciplinamento di norma 18 anni o nessun disciplinamento 18 anni (nessun dato preciso) di norma 18 anni o nessun disciplinamento; 4 Comuni: in determinate commissioni sono eleggibili anche i minoreni non prevista nella legislazione cantonale; nessun dato relativo ai disciplinamenti comunali nessuna età minima (nessun dato preciso) di norma 18 anni o nessun disciplinamento; 1 Comune: 30 anni

1915

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4

di norma 18 anni o nessun disciplinamento 2 Comuni: 20 anni di norma 18 anni o nessun disciplinamento nessun dato

Rappresentanti del Comune in aziende di diritto pubblico o di diritto privato (consigli d'amministrazione)

1. Età massima per l'eleggibilità ZH

BE

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GR AG 1916

di norma nessuna età massima o nessun disciplinamento; età massima 65 anni: 3 Comuni (Fällanden, Illnau-Effretikon, Oberweningen) età massima 70 anni: 1 Comune (Küsnacht) di norma nessuna età massima o nessun disciplinamento; età massima 69 anni: 1 Comune (Wiler) età massima 70 anni: 4 Comuni (Belp, Lenk Mattstetten, Renan, Thierachern) di norma nessuna età massima o nessun disciplinamento; età massima 64 anni: 1 Comune (Fischbach) età massima 65 anni: 1 Comune (Greppen) età massima 65 anni (prassi): 1 Comune (Müswangen) età massima età di pensionamento: 1 Comune (Gunzwil) età massima 70 anni: 2 Comuni (Eschenbach, Hochdorf) età massima a seconda degli statuti: 1 Comune (Flühli) tutti i Comuni: nessuna età massima tutti i Comuni: nessuna età massima tutti i Comuni: nessuna età massima tutti i Comuni: nessuna età massima tutti i Comuni: nessuna età massima tutti i Comuni: nessuna età massima di principio: nessuna età massima (nessun dato preciso) di norma nessuna età massima (nessun dato preciso) di norma nessuna età massima o nessun disciplinamento età massima 68 anni: 1 Comune (Riehen) di norma età massima 70 anni (nessun dato preciso) nessuna età massima (nessun dato preciso) tutti i Comuni: nessuna età massima nessun disciplinamento (obbligo di assumere la carica soltanto fino a 65 anni) di norma nessuna età massima o nessun disciplinamento; età massima 60 anni: 1 Comune ( Walenstadt) età massima 65 anni: 1 Comune (Gams) età massima 68 anni: 1 Comune (Oberuzwil) età massima 70 anni: 3 Comuni (Bad Ragaz, Balgach, Zuzwil) età massima secondo l'azienda: 1 Comune (Sargans) di norma nessuna età massima o nessun disciplinamento; età massima 70 anni: 2 Comuni (Tschierv, Valchava) età massima secondo l'azienda: 1 Comune (Lü) nessuna età massima nota (nessun dato preciso)

TG TI VD VS

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JU

tutti i Comuni: nessuna età massima 1 Comune: eventualmente limitazioni delle aziende in cui sono delegate persone non prevista nella legislazione cantonale; nessun dato relativo ai disciplinamenti comunali nessuna età massima (nessun dato preciso) di norma nessuna età massima o nessun disciplinamento; età massima 60 anni: 1 Comune (Lax) età massima 66 anni: 1 Comune (Ausserberg) età massima 70 anni: 1 Comune (Termen); ma: su 160 Comuni soltanto 39 hanno risposto di norma nessuna età massima o nessun disciplinamento; età massima 65 anni: 1 Comune (Montalchez) età massima età di pensionamento: 1 Comune (La Brévine) di norma nessuna età massima o nessun disciplinamento; età massima 61 anni: 1 Comune (Jussi) età massima 65 anni: 1 Comune (Bardonnex) età massima 66 anni: 1 Comune (Meinier) età massima 65 anni per la Fondazione per l'infanzia e 70 anni per la Fondazione per gli anziani: 1 Comune (Grand Saconnex) età massima 70 anni: 4 Comuni (Bernex, Chêne-Bourg, Onex, Veyrier per la Fondazione per le abitazioni per anziani) età massima 75 anni: 2 Comuni (Collonge-Bellerive, Ginevra) età massima secondo l'aziende: 3 Comuni (Grand-Saconnex, Russin, Thonex) nessun dato

2. Limite d'età (cessazione della funzione) ZH

BE

LU

UR SZ OW NW

di norma nessun limite d'età o nessun disciplinamento; limite d'età 65 anni: 2 Comuni (Dänikon, Oberweningen) limite d'età 68 anni: 1 Comune Erlenbach (Energie u. Wasser Erlenbach) limite d'età 70 anni: 2 Comuni (Fällanden, Küsnacht) di norma nessun limite d'età o nessun disciplinamento; limite d'età 65 anni: 1 Comune (Wengi) limite d'età per i membri delle autorità comunali in occasione della cessazione della funzione: 1 Comune (Lützelflüh) limite d'età 70 anni: 4 Comuni (Belp, Diemtigen, Lenk, Wiler) limite d'età 74 anni: 1 Comune (Renan) di norma nessun limite d'età o nessun disciplinamento limite d'età 65 anni: 1 Comune (Marbach) limite d'età 65 anni (prassi): 1 Comune (Müswangen) limite d'età età di pensionamento: 1 Comune (Gunzwil) limite d'età 68 anni: 1 Comune (Fischbach) limite d'età 69 anni: 1 Comune (Greppen) limite d'età 70 anni: 1 Comune (Hochdorf) limite d'età 74 anni: 1 Comune (Eschenbach) tutti i Comuni: nessun limite d'età tutti i Comuni: nessun limite d'età tutti i Comuni: nessun limite d'età tutti i Comuni: nessun limite d'età 1917

GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG

GR AG TG TI VD VS

NE

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JU

1918

tutti i Comuni: nessun limite d'età tutti i Comuni: nessun limite d'età di principio nessun limite d'età (nessun dato preciso) di norma nessun limite d'età (nessun dato preciso) limite d'età fine del mandato: 1 Comune tutti gli altri Comuni: nessun limite d'età di norma 70 anni (nessun dato preciso) nessun limite d'età (nessun dato preciso) tutti i Comuni: nessun limite d'età nessun disciplinamento (obbligo di assumere la carica soltanto fino a 65 anni) di norma nessun limite d'età o nessun disciplinamento; limite d'età 65 anni: 2 Comuni (Gams, Walenstadt) limite d'età 70 anni: 4 Comuni (Bad Ragaz, Balgach, Oberuzwil; Zuzwil) limite d'età secondo l'azienda: 1 Comune (Sargans) di norma nessun limite d'età o nessun disciplinamento; limite d'età 70 anni: 2 Comuni (Tschierv, Valchava) limite d'età secondo l'azienda: 1 Comune (Lü) nessun limite d'età noto (nessun dato preciso) tutti i Comuni: nessun limite d'età 1 Comune: eventualmente limitazioni dell'azienda in cui sono delegate persone non previsto nella legislazione cantonale; nessun dato relativo ai disciplinamenti comunali di norma nessun limite d'età o nessun disciplinamento; limite d'età 70 anni: 1 Comune (Losanna) (nessun dato preciso) di norma nessun limite d'età o nessun disciplinamento; limite d'età 65 anni: 1 Comune (Lax) limite d'età 70 anni: 2 Comuni (Ausserberg, Termen); ma: su 160 Comuni soltanto 39 hanno risposto di norma nessun limite d'età o nessun disciplinamento; limite d'età 65 anni: 1 Comune (Montalchez) limite d'età età di pensionamento: 2 Comuni (La Brévine, Bevaix) limite d'età cessazione della funzione di consigliere comunale: 1 Comune (Le Locle) di norma nessun limite d'età o nessun disciplinamento; limite d'età 65 anni: 2 Comuni (Jussi, Bardonnex) limite d'età 70 anni: 2 Comuni (Meinier, Chêne-Bourg) limite d'età 65 anni per la Fondazione per l'infanzia e 70 anni per la Fondazione per gli anziani: 1 Comune (Grand Saconnex) limite d'età fine della legislatura dopo il compimento dei 70 anni: 1 Comune (Onex) limite d'età 74 anni: 1 Comune (Bernex) limite d'età 75 anni: 2 Comuni (Collonge-Bellerive, Ginevra) limite d'età secondo l'azienda: 3 Comuni (Grand-Saconnex, Russin, Thonex) nessun dato

3. Età minima per l'eleggibilità ZH

GE JU

92 Comuni: 18 anni 1 Comune: 25 anni tutti gli altri Comuni: nessuna età minima 8 Comuni: 18 anni 1 Comune: esercizio dei diritti civili tutti gli altri Comuni: nessun dato tutti i Comuni: 18 anni 5 Comuni: nessun limite 13 Comuni: 18 anni 1 Comune: nessun limite 23 Comuni: 18 anni 3 Comuni: nessun limite tutti i Comuni: nessuna età minima tutti i Comuni: 18 anni tutti i Comuni: 18 anni tutti i Comuni: 18 anni di principio: soltanto i rappresentanti del Consiglio comunale (nessun dato preciso) di norma 18 anni (nessun dato preciso) tutti i Comuni: 18 anni di norma 18 anni (nessun dato preciso) capacità di discernimento (nessun dato preciso) tutti i Comuni: 18 anni tutti i Comuni: 18 anni 64 Comuni: 18 anni i restanti Comuni: nessun disciplinamento di norma 18 anni in parte nessun disciplinamento nessun disciplinamento esplicito (nessun dato preciso) di norma 18 anni in parte nessun disciplinamento non prevista nella legislazione cantonale; nessun dato relativo ai disciplinamenti comunali nessuna età minima (nessun dato preciso) di norma 18 anni o nessun disciplinamento 1 Comune: 30 anni di norma 18 anni o nessun disciplinamento 2 Comuni: 20 anni di norma 18 anni o nessun disciplinamento 18 anni (nessun dato preciso)

5.

Dipendenti comunali

BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE

1. Età di pensionamento uomo/donna ZH

62 anni per uomini e donne: 2 Comuni 65 anni per gli uomini, 62 anni per le donne: 13 Comuni 65 anni per gli uomini, 63 anni per le donne: 39 Comuni 1919

BE

LU

UR

SZ

OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR

AI

1920

65 anni per gli uomini, 63/64 anni per le donne: 7 Comuni 65 anni per gli uomini, 64 anni per le donne: 17 Comuni 65 anni per uomini e donne: 27 Comuni 62­65 anni per uomini e donne: 1 Comune 60­65 anni per uomini e donne: 23 Comuni a partire da 60 anni libera scelta: 2 Comuni flessibile: 1 Comune nessun disciplinamento: 8 Comuni 65 anni per gli uomini, 63 anni per le donne: 8 Comuni 63 anni per uomini e donne: 4 Comuni 64 anni per uomini e donne: 1 Comune 65 anni per uomini e donne: 7 Comuni tutti gli altri Comuni: nessun dato 62­65 anni per uomini e donne: 36 Comuni a partire da 60 anni per uomini e donne: 3 Comuni 62 anni per uomini e donne: 1 Comune 65 anni per gli uomini, 63 anni per le donne: 40 Comuni 65 anni per uomini e donne: 11 Comuni 67 anni per uomini e donne: 1 Comune nessun disciplinamento: 17 Comuni 65 anni per gli uomini, 62 anni per le donne: 1 Comune 65 anni per gli uomini, 63 anni per le donne: 8 Comuni 65 anni per uomini e donne: 1 Comune 58­65 anni per uomini e donne: 3 Comuni nessun disciplinamento: 3 Comuni 65 anni per gli uomini, 62 anni per le donne: 2 Comuni 65 anni per gli uomini, 63 anni per le donne: 22 Comuni 65 anni per uomini e donne: 3 Comuni a partire da 62 anni per uomini e donne: 1 Comune nessun disciplinamento: 2 Comuni 65 anni per gli uomini, 63 anni per le donne: tutti i Comuni 65 anni per uomini e donne: tutti i Comuni 65 anni per gli uomini, 62 anni per le donne: tutti i Comuni 64 anni per uomini e donne: tutti i Comuni di norma 60­65 anni per uomini e donne (nessun dato preciso) di norma 63 1/2­65 anni per uomini e donne (nessun dato preciso) 60 anni (dopo 35 anni di servizio) ­ 63 anni per uomini e donne 64 anni per uomini e donne: tutti i Comuni 63­65 anni per uomini e donne, 65 anni o speciale disciplinamento comunale (nessun dato preciso) 63 anni per uomini e donne: 7 Comuni 65 anni per gli uomini, 63 anni per le donne: 6 Comuni 65 anni per gli uomini, 64 anni per le donne: 2 Comuni 65 anni per gli uomini, 62 anni per le donne: 3 Comuni 65 anni per uomini e donne: 2 Comuni nessun disciplinamento; i Comuni di norma si attengono al diritto cantonale: 63 anni per uomini e donne (nessun dato preciso)

SG

GR

AG TG

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NE

GE

60­65 anni per uomini e donne: 1 Comune 60­63 anni per uomini e donne: 1 Comune 62­65 anni per uomini e donne: 1 Comune 63 anni per gli uomini, 60 anni per le donne: 1 Comune 63 anni per uomini e donne: 33 Comuni 63­65 anni per uomini e donne: 11 Comuni 64 anni per uomini e donne: 4 Comuni 65 anni per gli uomini, 62 anni per le donne: 2 Comuni 65 anni per gli uomini, 63 anni per le donne: 31 Comuni 65 anni per gli uomini, 64 anni per le donne: 1 Comune 65 anni per uomini e donne: 3 Comuni 65 anni per gli uomini, 62 anni per le donne: 8 Comuni 65 anni per gli uomini, 63 anni per le donne: 70 Comuni 65 anni per gli uomini, 64 anni per le donne: 15 Comuni 65 anni per uomini e donne: 43 Comuni 70 anni per uomini e donne: 1 Comune nessun disciplinamento: 27 Comuni a seconda del regolamento comunale relativo al personale; di norma 65 anni per gli uomini e 64 anni per le donne, nessun dato preciso 60­65 anni per uomini e donne: 1 Comune 65 anni per gli uomini, 62 anni per le donne: 16 Comuni 65 anni per gli uomini, 63 anni per le donne: 45 Comuni 65 anni per gli uomini, 64 anni per le donne: 9 Comuni 65 anni per uomini e donne: 4 Comuni nessun disciplinamento: 5 Comuni 65 anni per gli uomini, 62 anni per le donne, per il/la segretario/a comunale e il caposezione militare conformemente al diritto cantonale; nessun dato relativo ai disciplinamenti comunali a partire da 57 anni per uomini e donne (nessun dato preciso) A partire da 62 anni per uomini e donne: 1 Comune 65 anni per gli uomini, 64 anni per le donne: 1 Comune 65 anni per gli uomini, 63 anni per le donne: 12 Comuni 65 anni per gli uomini, 62 anni per le donne: 3 Comuni 65 anni per uomini e donne: 2 Comuni nessun disciplinamento: 19 Comuni ma: su 160 Comuni soltanto 37 hanno risposto a partire da 60 anni per uomini e donne: 2 Comuni 62 anni per uomini e donne: 5 Comuni a partire da 62 anni per uomini e donne: 6 Comuni 62­65 anni per uomini e donne: 1 Comune 64 anni per uomini e donne: 1 Comune 65 anni per gli uomini, 62 anni per le donne: 9 Comuni 65 anni per gli uomini, 63 anni per le donne: 25 Comuni 65 anni per gli uomini, 64 anni per le donne: 8 Comuni 65 anni per uomini e donne: 3 Comuni nessun disciplinamento: 2 Comuni a partire da 60 anni per uomini e donne: 1 Comune 62 anni per uomini e donne: 19 Comuni 65 anni per gli uomini, 62 anni per le donne: 6 Comuni 65 anni per gli uomini, 63 anni per le donne: 6 Comuni 1921

JU

65 anni per gli uomini, 64 anni per le donne: 2 Comuni 65 anni per uomini e donne: 3 Comuni nessun disciplinamento: 4 Comuni 65 anni per gli uomini, 62 anni per le donne (nessun dato preciso)

2. Ulteriore impiego possibile ZH

BE

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OW NW GL ZG FR SO BS BL 1922

discipinamento individuale: 29 Comuni in via eccezionale e limitata: 24 Comuni non possibile: 66 Comuni nessun disciplinamento: 30 Comuni fino a 65 anni: 5 Comuni fino a 66 anni: città di Zurigo fino a 68 anni: 1 Comune disciplinamento individuale: 1 Comune in via eccezionale e limitata fino al massimo a 70 anni: 10 Comuni fino a 65 anni: 1 Comune fino a 67 anni: 1 Comune fino a 70 anni: 4 Comuni tutti gli altri Comuni: nessun dato disciplinamento individuale: 18 Comuni non possibile: 24 Comuni nessun disciplinamento/nessun limite: 20 Comuni fino a 65 anni per uomini e donne: 1 Comune fino a 68 anni per uomini e donne: 31 Comuni fino a 68 anni per gli uomini, fino a 65 anni per le donne: 1 Comune fino a 69 anni per uomini e donne: 1 Comune fino a 70 anni per uomini e donne: 1 Comune fino alla fine del mandato: 1 Comune massimo 2 anni: 1 Comune disciplinamento individuale: 7 Comuni nessun disciplinamento: 4 Comuni non possibile: 3 Comuni disciplinamento individuale: 6 Comuni non possibile: 18 Comuni nessun disciplinamento: 5 Comuni fino a 65 anni per gli uomini, fino a 63 anni per le donne: 1 Comune fino a 65 anni per uomini e donne: 1 Comune fino a 67 anni per gli uomini, fino a 65 anni per le donne: 1 Comune tutti i Comuni: fino al massimo a 2 anni oltre l'età AVS tutti i Comuni: non possibile tutti i Comuni: non possibile in parte fino a 65 anni e in parte individualmente (nessun dato preciso) di norma individualmente e fino a 70 anni (nessun dato preciso) individualmente conformemente all'ordinamento comunale, di norma ulteriore impiego soltanto per un periodo di 6 mesi fino a un massimo di 2 anni in via eccezionale e limitata: 1 Comune nessun disciplinamento: 1 Comune fino a 68 anni per uomini e donne: 1 Comune in via eccezionale e limitata: tutti i Comuni (nessun dato preciso)

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nessun dato non possibile: 1 Comune nessun disciplinamento: 6 Comuni di comune accordo: 7 Comuni il Consiglio comunale può prevedere eccezioni: 3 Comuni fino a 65 anni per uomini e donne: 1 Comune nessun disciplinamento; i Comuni di norma si attengono al diritto cantonale: fino all'età AVS (nessun dato preciso) disciplinamento individuale: 25 Comuni in via eccezionale e limitata: 4 Comuni fino all'età AVS: 4 Comuni fino a 65 anni per uomini e donne: 16 Comuni fino a 70 anni per uomini e donne: 1 Comune i restanti Comuni: nessun dato o nessun disciplinamento disciplinamento individuale: 15 Comuni non possibile: 27 Comuni nessun disciplinamento: 97 Comuni in via eccezionale e limitata: 18 Comuni solo temporaneamente: 2 Comuni fino a 70 anni per uomini e donne: 3 Comuni a seconda del regolamento comunale relativo al personale (nessun dato preciso) disciplinamento individuale: 15 Comuni non possibile: 14 Comuni nessun disciplinamento: 35 Comuni in via eccezionale e limitata: 7 Comuni 6 mesi oltre l'età di pensionamento: 1 Comune fino a 65 anni per uomini e donne: 1 Comune individuale: per il/la segretario/a comunale e il caposezione militare conformemente al diritto cantonale; nessun dato relativo ai disciplinamenti comunali di principio fino a 65 anni per gli uomini, fino a 64 anni per le donne (nessun dato preciso) disciplinamento individuale: 4 Comuni non possibile: 6 Comuni nessun disciplinamento: 26 Comuni fino all'età AVS: 1 Comune fino a 70 anni per uomini e donne: 1 Comune ma: su 160 Comuni soltanto 37 hanno risposto disciplinamento individuale: 4 Comuni non possibile: 21 Comuni nessun disciplinamento: 25 Comuni fino all'età AVS: 1 Comune fino a 65 anni per gli uomini, 64 anni per le donne: 1 Comune fino a 65 anni per uomini e donne: 3 Comuni fino a 70 anni per uomini e donne: 1 Comune disciplinamento individuale: 2 Comuni non possibile: 5 Comuni nessun disciplinamento: 16 Comuni fino all'età AVS: 2 Comuni 1923

JU

fino a 65 anni per uomini e donne: 12 Comuni 3 ulteriori anni: 1 Comune 3­7 ulteriori anni: 1 Comune nessun dato

3. Età minima d'assunzione ZH

BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR

AI SG GR

AG

1924

15 anni: 1 Comune 14­16 anni: 1 Comune 16 anni: 3 Comuni 18 anni: 22 Comuni tutti gli altri Comuni: nessun disciplinamento 18 anni: 1 Comune nessun disciplinamento: 19 Comuni tutti gli altri Comuni: nessun dato 18 anni: 14 Comuni nessun disciplinamento: 90 Comuni 18 anni: 4 Comuni 16 anni: 3 Comuni nessun disciplinamento: 9 Comuni 16 anni: 10 Comuni 18 anni: 4 Comuni nessun disciplinamento: 18 Comuni tutti i Comuni: nessun disciplinamento tutti i Comuni: nessun disciplinamento tutti i Comuni: nessun disciplinamento tutti i Comuni: nessun disciplinamento tutti i Comuni: nessuna età minima tutti i Comuni: nessuna età minima tutti i Comuni: nessuna età minima (2 Comuni: 15 anni per l'apprendistato) tutti i Comuni: nessuna età minima nessun dato 15 anni: 3 Comuni di norma 18 anni: 5 Comuni secondo la legge sul lavoro: 4 Comuni nessun disciplinamento: 6 Comuni nessun disciplinamento di norma 18 anni: 25 Comuni nessun disciplinamento, ossia secondo la legge sul lavoro, o dopo la conclusione della scuola per gli apprendisti: 47 Comuni una volta concluso l'apprendistato o la scuola: 46 Comuni nessun disciplinamento: 88 Comuni 18 anni: 23 Comuni 19 anni: 1 Comune 20 anni: 4 Comuni conformemente alle regole generali del diritto del lavoro (nessun dato preciso)

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TI VD VS

NE

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JU

una volta concluso l'apprendistato o la scuola: 36 Comuni nessun disciplinamento: 33 Comuni 17 anni: 1 Comune 18 anni: 9 Comuni nessun disciplinamento: per il/la segretario/a comunale e il caposezione militare conformemente al diritto cantonale; nessun dato relativo ai disciplinamenti comunali di principio 15 anni per gli apprendisti (nessun dato preciso) una volta concluso l'apprendistato o la scuola: 7 Comuni nessun disciplinamento: 22 Comuni 18 anni: 6 Comuni 20 anni: 2 Comuni ma: su 160 Comuni soltanto 37 hanno risposto una volta concluso l'apprendistato o la scuola: 18 Comuni nessun disciplinamento: 14 Comuni 18 anni: 26 Comuni 20 anni: 1 Comune una volta concluso l'apprendistato o la scuola: 8 Comuni nessun disciplinamento: 17 Comuni 17 anni: 1 Comune 18 anni: 10 Comuni 20 anni: 3 Comuni 18 anni (nessun dato preciso)

1925

Allegato 3

Questionario per i Cantoni Ufficio federale di giustizia 12.3.2003/AL Questionario I: Cantone ...............................................................................

Inchiesta in merito a limiti di età sul piano cantonale e comunale per i membri dell'esecutivo e del legislativo (Base per la stesura di un rapporto conformemente alla mozione EgerszegiObrist; 02.3413 n)

1 1.1

Governo cantonale A tempo pieno

­

Età massima per l'eleggibilità:..........................................................................

­

Limite d'età (cessazione della funzione): .........................................................

­

Età minima per l'eleggibilità: ...........................................................................

1.2 ­

A tempo parziale Età massima per l'eleggibilità:..........................................................................

­

Limite d'età (cessazione della funzione): .........................................................

­

Età minima per l'eleggibilità:............................................................................

2

Parlamento cantonale ­

Età massima per l'eleggibilità:..........................................................................

­

Limite d'età (cessazione della funzione): .........................................................

­

Età minima per l'eleggibilità:............................................................................

3 3.1

Commissioni extraparlamentari Con facoltà decisionale

­

Età massima per l'eleggibilità:..........................................................................

­

Limite d'età (cessazione della funzione): .........................................................

­

Età minima per l'eleggibilità:............................................................................

1926

3.2 ­

Senza facoltà decisionale Età massima per l'eleggibilità:..........................................................................

­

Limite d'età (cessazione della funzione): .........................................................

­

Età minima per l'eleggibilità: ...........................................................................

4

Rappresentanti del Cantone in aziende di diritto pubblico o di diritto privato (consigli d'amministrazione) ­

Età massima per l'eleggibilità:..........................................................................

­

Limite d'età (cessazione della funzione): .........................................................

­

Età minima per l'eleggibilità: ...........................................................................

5

Dipendenti cantonali ­

Età di pensionamento uomo/donna:..................................................................

­

Ulteriore impiego possibile fino all'età: ...........................................................

­

Età minima d'assunzione: .................................................................................

1927

Allegato 4

Questionario per i Comuni Ufficio federale di giustizia

12.3.2003/AL

Questionario II: Comune ......................................................

(Cantone: ................)

Inchiesta in merito a limiti di età sul piano cantonale e comunale per i membri dell'esecutivo e del legislativo (Base per la stesura di un rapporto conformemente alla mozione EgerszegiObrist; 02.3413 n)

1 1.1

Esecutivo A tempo pieno

­

Età massima per l'eleggibilità:..........................................................................

­

Limite d'età (cessazione della funzione): .........................................................

­

Età minima per l'eleggibilità:............................................................................

1.2 ­

A tempo parziale Età massima per l'eleggibilità:..........................................................................

­

Limite d'età (cessazione della funzione): .........................................................

­

Età minima per l'eleggibilità:............................................................................

2 2.1 ­

Legislativo Parlamento comunali Età massima per l'eleggibilità:..........................................................................

­

Limite d'età (cessazione della funzione): .........................................................

­

Età minima per l'eleggibilità:............................................................................

2.2 ­

3 3.1

Assemblea comunale Età minima: .......................................................................................................

Commissioni extraparlamentari Con facoltà decisionale

­

Età massima per l'eleggibilità:..........................................................................

­

Limite d'età (cessazione della funzione): .........................................................

­

Età minima per l'eleggibilità:............................................................................

1928

3.2

Senza facoltà decisionale

­

Età massima per l'eleggibilità:..........................................................................

­

Limite d'età (cessazione della funzione): .........................................................

­

Età minima per l'eleggibilità: ...........................................................................

4

Rappresentanti del Comune in aziende di diritto pubblico o di diritto privato (consigli d'amministrazione) ­

Età massima per l'eleggibilità:..........................................................................

­

Limite d'età (cessazione della funzione): .........................................................

­

Età minima per l'eleggibilità: ...........................................................................

­

Età di pensionamento uomo/donna:..................................................................

­

Ulteriore impiego possibile fino all'età: ...........................................................

­

Età minima d'assunzione: .................................................................................

5

Dipendenti comunali

1929

1930