Ordinanza dell'Assemblea federale concernente le domande di crediti d'impegno per acquisti di fondi o per costruzioni

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 27 capoverso 1 della legge federale du 6 ottobre 1989 sulle finanze della Confederazione1, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 20032 decreta: Art. 1 1 Il Consiglio federale deve presentare alle Camere federali un messaggio speciale e con commento dettagliato, se il credito d'impegno richiesto per l'acquisto di fondi o per costruzioni, eccetto il settore dei PF, implichi per la Confederazione una spesa globale presumibile di oltre 10 milioni di franchi.

Se la spesa globale non supera 10 milioni di franchi, il credito può essere chiesto, senza messaggio speciale, con il preventivo o con un'aggiunta. Questa procedura si applica pure ai progetti tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale.

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Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione.

Art. 3 Il decreto federale del 6 ottobre 19893 concernente le domande di crediti d'opera per acquisti di fondi o per costruzioni è abrogato.

Art. 4 La presente ordinanza dell'Assemblea federale entra in vigore il ... .

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RS 611.0 FF 2004 ...

RU 1990 1013

2003-2295

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Domande di crediti d'impegno per acquisti di fondi o per costruzioni.

O dell'Ass. fed.

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