Traduzione1

Accordo

Appendice 3

di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo (di seguito GRE), che agisce per la Confederazione Svizzera, e la Exportgarantieund -versicherungsgesellschaft, Vodickova 34/701, 111 21 Praga 1, Repubblica ceca (di seguito EGAP), che agisce ai sensi della legge n. 58/1995 concernente l'assicurazione e il finanziamento delle esportazioni mediante sussidi statali (versione riveduta) del 21 novembre 2003

Art. 1

Scopo dell'Accordo

1. EGAP si dichiara disposta a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate dalla GRE a esportatori svizzeri o a terzi (in particolare banche), per quanto queste garanzie coprano i rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d'esportazione di origine ceca.

2. GRE si dichiara disposta a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate da EGAP a favore di esportatori cechi e/o di banche che finanziano esportazioni ceche, per quanto queste garanzie coprano i rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d'esportazione di origine svizzera.

3. L'impegno concreto di riassicurare si fonda caso per caso su una decisione di EGAP o GRE.

Art. 2

Applicazione

1. Possono essere oggetto di convenzioni in virtù del presente Accordo di riassicurazione casi nei quali: a)

l'esportatore che risiede nel Paese di uno degli assicuratori dei crediti si avvale, per adempiere il contratto, di subfornitori che risiedono nel Paese dell'altro assicuratore dei crediti; va inteso solo l'esportatore che ha diritti e doveri nei confronti del cliente estero;

b)

gli esportatori residenti in Svizzera e nella Repubblica ceca che hanno concluso con un acquirente che risiede in un Paese diverso dalla Repubblica ceca o dalla Svizzera contratti di esportazione relativi allo stesso oggetto; e

l'assicuratore dei crediti concede una garanzia di credito all'esportazione nel Paese dell'esportatore.

2. Il presente Accordo non è applicato se l'assicuratore concede, per un contratto di esportazione, una copertura assicurativa al mandatario principale e se quest'ultimo

1

Dall'originale inglese.

2004-0005

399

Accordo di riassicurazione reciproca

stipula con il suo (i suoi) subfornitore (i), nel Paese del riassicuratore, una convenzione «if and when» in relazione al rischio da assicurare.

Art. 3

Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo, si intendono per: Giorno lavorativo:

un giorno in cui gli uffici dei due assicuratori dei crediti sono aperti.

Assicuratore(i) dei crediti:

GRE o EGAP o uno dei due enti.

Prodotti d'esportazione:

le merci e i servizi da fornire secondo il contratto d'esportazione.

Assicuratore:

l'assicuratore del credito che emette la polizza.

Mandatario principale:

l'esportatore che è parte al contratto concluso con il cliente estero.

Polizza:

una polizza assicurativa o una garanzia emessa dall'assicuratore.

Quota di riassicurazione:

la quota, espressa in per cento del valore indicato dei prodotti d'esportazione, che beneficia di una controgaranzia del riassicuratore.

Riassicuratore:

l'assicuratore dei crediti che mette a disposizione dell'assicuratore una controgaranzia per un determinato affare.

Art. 4

Origine del prodotto

Le Parti contraenti considerano per principio che i prodotti d'esportazione provenienti dal Paese del riassicuratore sono originari di questo Paese. Se, nel caso concreto, l'assicuratore ha ragioni per dubitarne, determina nella misura del possibile l'origine della merce dei prodotti d'esportazione e informa senza indugio l'altro assicuratore dei crediti in merito ai propri dubbi e al risultato dei propri accertamenti.

Art. 5

Forme di garanzia alle quali il presente Accordo si applica

Le assicurazioni e forme di garanzia mese a disposizione da GRE e EGAP alle quali si applica il presente Accordo sono indicate negli allegati 1 e 2. Ogni assicuratore dei crediti informa l'altro per scritto se una delle sue assicurazioni o forme di garanzia subisce una modifica.

Art. 6

Designazione dell'assicuratore

Per principio, è considerato assicuratore l'assicuratore dei crediti del Paese da cui proviene la maggior parte, in termini di valore, dei prodotti d'esportazione che sono oggetto della copertura richiesta. A seconda dei casi, gli assicuratori dei crediti possono pure convenire di derogare a questa norma.

400

Accordo di riassicurazione reciproca

Art. 7

Quota della riassicurazione

1. La quota della riassicurazione è fissata in funzione della quota svizzera e ceca nel prodotto d'esportazione da riassicurare, in base alle indicazioni del richiedente. Il criterio determinante è il rapporto tra i prodotti d'esportazione di origine svizzera e quelli di origine ceca.

2. Se l'operazione da assicurare include prodotti d'esportazione provenienti da uno o più Paesi terzi, considerato che anche il Paese cliente è un Paese terzo, il rischio è per principio assunto in funzione della quota cui sono state attribuite funzionalmente le forniture del Paese terzo. Gli assicuratori dei crediti possono convenire di fissare la quota di riassicurazione in altro modo.

Se non è possibile classificare in modo inequivocabile le forniture di un Paese terzo, l'assicuratore accorda una copertura per forniture di Paesi terzi senza riassicurazione. Se, nel caso concreto, l'assicuratore non può assumere esclusivamente i rischi legati alle forniture del Paese terzo, gli assicuratori dei crediti possono convenire una ripartizione dei rischi tra l'assicuratore e il riassicuratore in funzione del tasso di copertura risultante dal rapporto tra la quota svizzera e quella ceca dei prodotti d'esportazione.

3. L'allegato A illustra esempi per il calcolo della quota di riassicurazione.

Art. 8

Obblighi del riassicuratore

1. Il riassicuratore che assume la riassicurazione deve pagare all'assicuratore l'importo di riassicurazione convenuto, se l'assicuratore è obbligato a pagare indennità in virtù della polizza.

2. Se non è stato convenuto altrimenti, il riassicuratore assume la quota di riassicurazione che gli è stata attribuita al tasso di copertura fissato dall'assicuratore nella sua polizza. Il riassicuratore non è tuttavia obbligato a mettere a disposizione una riassicurazione che superi il suo tasso massimo di copertura.

3. Il riassicuratore si impegna a pagare all'assicuratore un importo corrispondente alla percentuale dell'indennità che l'assicuratore ha pagato conformemente alla polizza in questione. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui l'assicuratore ha informato il riassicuratore che è stata versata un'indennità.

4. Il riassicuratore deve versare un importo in funzione della quota di riassicurazione ­ se una garanzia in merito è stata accordata ­ anche in caso di danno di fabbricazione. L'ammontare del pagamento non si calcola nel caso specifico in funzione dei prezzi di costo delle quote di forniture in questione, bensì sulla base del danno totale calcolato in funzione dei prezzi di costo, secondo la percentuale della quota di riassicurazione.

5. Il riassicuratore si impegna a non opporsi a versare un'indennità se vi è tenuto in virtù della polizza, a condizione che il contenuto della stessa coincida con le informazioni che figurano negli allegati 1 e 2 e con le informazioni che l'assicuratore ha fornito al riassicuratore nel corso della procedura di cui all'articolo 13.

401

Accordo di riassicurazione reciproca

6. Il riassicuratore s'impegna a informare l'assicuratore in merito a qualsiasi problema di cui è stato edotto e che potrebbe avere effetti sull'esecuzione del contratto di fornitura o sugli accordi di credito pertinenti.

Art. 9

Obblighi dell'assicuratore

1. L'assicuratore deve informare il riassicuratore su qualsiasi modifica della polizza, della portata, del genere e delle condizioni della transazione finanziata da un credito all'esportazione o delle pertinenti disposizioni contrattuali che potrebbero avere effetti sul rischio coperto dalla polizza e consultarlo immediatamente.

2. L'assicuratore deve consultare il riassicuratore prima di prendere una decisione vincolante concernente le misure da prendere o le indicazioni da dare all'assicurato, se le circostanze tendono ad aumentare il rischio o un danno minaccia di prodursi.

3. L'assicuratore che, dopo il versamento di un'indennità, ha incassato un rimborso o trattenuto una parte del versamento deve trasferire al riassicuratore, entro un termine di 30 giorni lavorativi dalla ricezione, la quota di versamenti ricevuti che gli spetta proporzionalmente alla sua quota riassicurativa.

4. L'assicuratore che viene a sapere che un debitore non ha effettuato un versamento destinato ad ammortizzare un credito coperto dalla polizza è tenuto a informare senza indugio il riassicuratore.

5. L'assicuratore deve mettere a disposizione del riassicuratore, su richiesta di quest'ultimo, le copie in suo possesso di tutti i documenti relativi a una transazione.

6. L'assicuratore deve informare immediatamente il riassicuratore sulla data di estinzione degli obblighi derivanti dalla polizza.

Art. 10

Calcolo e ripartizione dei premi

1. Il riassicuratore ha diritto a un premio di riassicurazione che: a)

corrisponde alla quota di riassicurazione sul premio o

b)

è stato convenuto tra gli assicuratori dei crediti, nel caso concreto, affinché il riassicuratore riceva il premio che il suo sistema di rimunerazione richiede per coprire il rischio da riassicurare.

L'assicuratore trattiene il 10 per cento dagli importi di cui alle lettere a) e b) quale corrispettivo per le spese amministrative sostenute.

2. Il premio di riassicurazione è esigibile entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l'assicuratore ha incassato il premio.

3. Se l'assicurato ottiene dall'assicuratore un rimborso del premio, il riassicuratore è per principio tenuto a restituire all'assicuratore, su richiesta di quest'ultimo, la quota sul premio rimborsato corrispondente alla quota di premio da esso incassata, dopo deduzione dell'ammontare trattenuto per le spese amministrative. Il riassicuratore deve assumere la sua quota di rimborso del premio soltanto se il motivo di questo rimborso è valido anche per la quota riassicurata.

402

Accordo di riassicurazione reciproca

Art. 11

Modifica dell'origine della prestazione

1. Se, una volta stipulata la polizza di riassicurazione, l'origine dei prodotti d'esportazione si modifica nella sua composizione per un valore superiore al 10 per cento o se il rapporto fra le quote dei prodotti d'esportazione del mandatario principale e quelle dei subfornitori è modificato per un valore superiore al 10 per cento, l'assicuratore ne informa il riassicuratore e ciascuna delle due parti può esigere l'adeguamento della quota di riassicurazione.

2. Se questo adeguamento è effettuato, vengono adeguati di conseguenza gli importi che l'assicuratore e il riassicuratore si devono reciprocamente sotto forma di premi, di diritti e di partecipazioni alle prestazioni d'indennizzo, di spese giudiziarie o di costi di riduzione o di prevenzione dei danni.

Art. 12

Regresso

1. L'assicuratore consulta il riassicuratore prima di promuovere un'azione penale o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero il 10 per cento dell'importo scoperto.

Il riassicuratore è tenuto a partecipare, in proporzione alla sua quota di riassicurazione, alle spese sostenute dall'assicuratore per ottenere un rimborso o impegnarsi in un procedimento giudiziario, per quanto l'assicuratore, conformemente alla sua polizza, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all'assicurato. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data della comunicazione delle spese.

2. L'assicuratore può alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente o giuridicamente dopo il pagamento di un'indennità soltanto con il consenso del riassicuratore.

Art. 13

Norme procedurali

Le norme procedurali relative ai singoli casi di riassicurazione sono enunciate nell'allegato 3.

Art. 14

Conversione del debito

1. Se il Paese dell'acquirente o il Paese del debitore presenta una domanda di conversione del debito, le Parti contraenti si consultano al fine di stabilire come possono essere risolti i problemi che ne derivano. La decisione definitiva è tuttavia presa dall'assicuratore.

2. Se il credito assicurato è oggetto di un accordo di conversione del debito, l'assicuratore consulta il riassicuratore se intende alienare o condonare tale credito.

3. L'assicuratore ha il diritto di versare le indennità alle scadenze previste nel contratto, senza tener conto del termine di attesa generalmente previsto per il pagamento di un'indennità.

403

Accordo di riassicurazione reciproca

Art. 15

Valuta

Salvo accordo contrario, tutti i pagamenti riguardanti le diverse transazioni di riassicurazione devono essere effettuati nella valuta locale dell'assicuratore.

Art. 16

Procedura d'arbitrato

1. Le Parti contraenti si adoperano per comporre amichevolmente le controversie che il presente Accordo può suscitare.

2. Le controversie che non possono essere composte amichevolmente sono composte da un tribunale arbitrale formato di tre persone. Ogni Parte all'Accordo designa un giudice arbitrale, e i due giudici designati cooptano il giudice arbitrale che presiede.

Il foro è al domicilio d'affari dell'assicuratore interessato; per EGAP è la sede registrata (Praga) e per GRE la sede dell'Ufficio (Zurigo). La procedura si svolge in inglese. Per il resto, il tribunale arbitrale fissa la procedura secondo i principi dello Stato di diritto.

Art. 17

Entrata in vigore e modifica dell'Accordo

1. Le due Parti contraenti firmano il presente Accordo, che entra in vigore il giorno in cui GRE comunica a EGAP che le prescrizioni costituzionali del diritto svizzero per la conclusione e la messa in vigore di detto Accordo sono adempiute (ratifica).

2. Ciascuna delle due Parti contraenti ha il diritto di denunciare il presente Accordo per la fine di un anno civile. La denuncia deve avvenire per scritto, con un preavviso di tre mesi. La denuncia non ha alcun effetto sugli obblighi sorti prima della scadenza dell'Accordo.

3. Le Parti contraenti possono modificare il presente Accordo in qualsiasi momento.

L'allegato 3 e tutte le appendici possono essere modificati in qualsiasi momento con il consenso scritto di GRE e EGAP.

Il presente Accordo è redatto in due esemplari originali in lingua inglese, uno per ogni Parte.

Peter W. Silberschmidt

Pavol Parizek

GRE

EGAP

21 novembre 2003

21 novembre 2003

404

405

Prodotto «C» Copertura del credito del fornitore

Agevolazione

90 %

Rischio economico

90 %

Rischio politico

Tasso di copertura massimo

I tassi di copertura per il rischio politico e il rischio economico sono uguali. Questo prodotto copre il mancato rimborso, causato da rischi politici o economici, di un credito accordato dal fornitore a un acquirente estero.

Rischi politici: guerre, guerre civili, rivoluzioni, sommosse, disordini civili, catastrofi naturali ecc., impossibilità di trasferimento del pagamento a causa di misure prese dal Governo del Paese del debitore o di un Paese terzo.

Rischi economici: insolvenza o mora nel pagamento da parte del debitore privato.

Rischi coperti

Panoramica generale sulle agevolazioni assicurative accordate da EGAP

Accordo di riassicurazione reciproca

Esportatore

Assicurato

180 giorni

Termina di attesa

Copertura in corone ceche; è disponibile un'assicurazione complementare contro i rischi legati al corso del cambio, così che l'indennizzo è calcolato al corso del giorno di pagamento.

La copertura comprende l'importo del credito, gli interessi convenuti per contratto e l'interesse di mora durante il termine di attesa.

Osservazioni

Allegato 1

85 %

Prodotto «V» Copertura del rischio di perdite in seguito all'impossibilità dell'esportatore di adempiere gli obblighi risultanti dal contratto d'esportazione (copertura del rischio di fabbricazione)

406

95 %

Rischio economico

85 %

95 %

Rischio politico

Tasso di copertura massimo

Prodotto «D» Copertura del credito dell'acquirente

Agevolazione

Accordo di riassicurazione reciproca

I tassi di copertura per il rischio politico e il rischio economico sono uguali. Questo prodotto copre la violazione del contratto d'esportazione da parte dell'importatore.

Rischi politici: guerre, guerre civili, rivoluzioni, sommosse, disordini civili, catastrofi naturali ecc., impossibilità di trasferimento del pagamento a causa di misure prese dal Governo del Paese del debitore o di un Paese terzo.

Rischi economici: insolvenza o mora nel pagamento da parte del debitore privato.

I tassi di copertura per il rischio politico e il rischio economico sono uguali. Questo prodotto copre il mancato rimborso, causato da rischi politici o economici, di un credito accordato da una banca all'acquirente estero.

Rischi politici: guerre, guerre civili, rivoluzioni, sommosse, disordini civili, catastrofi naturali ecc., impossibilità di trasferimento del pagamento a causa di misure prese dal Governo del Paese del debitore o di un Paese terzo.

Rischi economici: insolvenza o mora nel pagamento da parte del debitore privato.

Rischi coperti

Esportatore

Banca finanziatrice

Assicurato

180 giorni

180 giorni

Termina di attesa

Copertura in corone ceche.

Copertura in corone ceche; è disponibile un'assicurazione complementare contro i rischi legati al corso del cambio, così che l'indennizzo è calcolato al corso del giorno di pagamento.

La copertura comprende l'importo del credito, gli interessi convenuti per contratto e l'interesse di mora durante il termine di attesa.

Osservazioni

407

Prodotto «Z» Copertura di una garanzia dell'offerta o di garanzia di buona esecuzione (copertura di garanzie bancarie in relazione con contratti d'esportazione) Richiesta legittima di: ­ garanzie dell'offerta o garanzie sugli acconti, ­ garanzie sugli acconti, ­ garanzie di buona esecuzione, se l'esportatore non adempie i suoi obblighi a causa dell'avverarsi di un rischio politico o di un rischio di trasferimento.

Richiesta abusiva dei tre generi di garanzia.

Agevolazione

fino al 95 %

fino al 95 %

fino al 95 %

Rischio politico

fino al 95 %

Rischio economico

Tasso di copertura massimo

Accordo di riassicurazione reciproca

I tassi di copertura per il rischio politico e il rischio economico sono uguali. Questo prodotto copre la richiesta, legittima e abusiva, di garanzie dell'offerta, garanzie sugli acconti e di garanzie di buona esecuzione emesse da banche.

Rischi coperti

Banche

Assicurato

90 giorni

Termina di attesa

Copertura in corone ceche.

Osservazioni

Accordo di riassicurazione reciproca

Allegato 2

Dettaglio delle agevolazioni accordate da GRE I Agevolazione:

Copertura del credito

Tipo:

Garanzia

Beneficiario della garanzia:

L'esportatore o un terzo (segnatamente una banca)

Condizioni di assicurazione:

Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni

Rischio residuo dell'esportatore:

Il 5 per cento almeno

Tasso di copertura:

Il 95 per cento al massimo

Base di calcolo:

Prezzo dei prodotti d'esportazione secondo il contratto d'esportazione

Rischi coperti:

a) Rischio politico: rischio che si verifichino all'estero eventi politici, come guerre o disordini civili, che mettono i clienti nell'impossibilità di adempiere i loro obblighi contrattuali o provocano la perdita di una merce che appartiene ancora all'esportatore; b) Rischio di trasferimento: rischio che il cliente sia nell'impossibilità di pagare a causa di una misura presa dal suo Governo a proposito delle divise, dopo che lui stesso ha depositato il controvalore in valuta locale; c) Rischio economico: ­ connesso con i debitori pubblici; ­ connesso con i debitori privati, ­ che appartengono a una collettività o a un'istituzione di diritto pubblico, o ­ il cui credito beneficia di una fideiussione pubblica o è garantito da una banca autorizzata da GRE, o ­ che svolgono compiti pubblici, mentre il rischio economico è limitato agli obblighi dei clienti pubblici o privati che, dal canto loro, svolgono compiti pubblici;

408

Accordo di riassicurazione reciproca

d) Eventuale rischio monetario: gli eventuali rischi monetari che possono realizzarsi al momento del rifinanziamento di un credito in valuta estera, di un mercato in divise a termine o di una simile transazione, dopo il verificarsi di un danno coperto secondo le lettere a)­c). Non vi è alcuna garanzia contro le fluttuazioni dei corsi di cambio intese come rischi primari.

II Agevolazione:

Copertura del rischio di fabbricazione (rischio prima della fornitura)

Tipo:

Garanzia

Beneficiario della garanzia:

L'esportatore e per principio anche un terzo (segnatamente una banca)

Condizioni di assicurazione:

Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni

Rischio residuo dell'esportatore:

Il 5 per cento almeno

Tasso di copertura:

Il 95 per cento al massimo

Base di calcolo:

Prezzo di costo

Rischi coperti:

Impossibilità presunta o reale di effettuare la fornitura a causa di un aumento posteriore all'ordinazione dei rischi politici, economici o di trasferimento che possono essere coperti secondo il numero I o per mancanza di possibilità di trasporto all'estero.

III Agevolazione:

Copertura di garanzie dell'offerta e di garanzie di buona esecuzione (soltanto a complemento di una garanzia secondo il n. I e /o II)

Tipo:

Garanzia

Beneficiario della garanzia:

L'esportatore o un terzo (segnatamente una banca)

Condizioni di assicurazione:

Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni

Rischio residuo dell'esportatore:

Il 5 per cento almeno

Tasso di copertura:

Il 95 per cento al massimo

Base di calcolo:

Importo della garanzia dell'offerta o della garanzia di buona esecuzione.

409

Accordo di riassicurazione reciproca

Rischi coperti:

­ richiesta abusiva ­ richiesta legittima, quando l'esportatore non può adempiere i suoi impegni a causa del verificarsi di un rischio politico o di trasferimento.

410

Accordo di riassicurazione reciproca

Allegato 3

Norme procedurali (art. 13) §1

Osservazione preliminare

Il presente allegato disciplina le questioni procedurali ai sensi dell'articolo 13 dell'Accordo di riassicurazione reciproca fra EGAP e GRE.

§2

Domanda e risposta provvisorie

a)

Non appena una domanda è presentata a uno dei due assicuratori dei crediti, quest'ultimo comunica all'altro il suo desiderio di essere riassicurato, per mezzo del formulario di domanda provvisoria (appendice B).

b)

L'assicuratore dei crediti a cui è chiesta la riassicurazione risponde, entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione del formulario di domanda provvisoria debitamente compilato, per mezzo del formulario di risposta provvisoria (appendice C). Egli vi segnala anche le eventuali modifiche che auspica (p. es. garanzie supplementari) e indica la sua quota di premio, nel caso in cui quest'ultima non sia conforme ai calcoli dell'assicuratore.

§3

Domanda e risposta definitive

a)

Se il potenziale assicuratore intende accordare una garanzia di credito all'esportazione, lo comunica per mezzo del formulario di domanda definitiva (appendice D).

b)

Il potenziale riassicuratore risponde, entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione di detta domanda, per mezzo del formulario di risposta definitiva (appendice E).

c)

Una volta emessa la polizza, l'assicuratore conferma al riassicuratore, per scritto e il più presto possibile, il suo impegno di copertura per mezzo del formulario di emissione di una garanzia (appendice F).

§4

Premi

Il riassicuratore deve comunicare all'assicuratore, al più tardi alla ricezione del formulario di emissione di una garanzia (appendice F), un numero di conto, di fattura o di riferimento, affinché l'assicuratore possa versare il premio di riassicurazione conformemente all'articolo 10 numeri 1 e 2.

411

Accordo di riassicurazione reciproca

§5

Sinistro

Se, in caso di sinistro, l'assicuratore fa valere un diritto presso il riassicuratore, deve dare a quest'ultimo le indicazioni seguenti: ­

il pertinente numero di riferimento,

­

l'importo totale ancora non pagato e la data di scadenza,

­

l'importo totale che l'assicuratore deve pagare,

­

la quota del riassicuratore nell'indennità pagata dall'assicuratore,

­

il motivo dell'indennizzo (rischio realizzato),

­

la data del pagamento dell'indennizzo.

§6

Rimborsi

In caso di rimborso, l'assicuratore deve dare al riassicuratore le indicazioni seguenti: ­

il pertinente numero di riferimento,

­

l'ammontare totale che egli ha riscosso,

­

i costi di riscossione che egli ha pagato,

­

la quota del riassicuratore nel rimborso netto,

­

la data del rimborso,

­

i tassi d'interesse in vigore,

­

il numero dei giorni in cui l'interesse è stato riscosso,

­

(se necessario) i corsi di cambio.

412

Accordo di riassicurazione reciproca

Appendice A

Esempi di calcolo della quota di riassicurazione Esempio 1 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Messa a disposizione Paese A: 70 unità Messa a disposizione Paese B: 50 unità Copertura da parte dell'assicuratore (A): Copertura da parte del riassicuratore (B):

100 % 95 %

Calcolo della quota di riassicurazione 50 × 95 4750 × 100 = = 39,58% 120 × 100 12 000 Esempio 2 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Messa a disposizione Paese A: 70 unità Messa a disposizione Paese B: 50 unità Copertura da parte dell'assicuratore (A): Copertura da parte del riassicuratore (B):

95 % 95 %

Calcolo della quota di riassicurazione 50 × 95 4750 × 100 = = 41,67 % 120 × 95 11 400 Esempio 3 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Messa a disposizione Paese A: 60 unità Messa a disposizione Paese B: 40 unità Messa a disposizione Paese C: 20 unità Copertura da parte dell'assicuratore (A): Copertura da parte del riassicuratore (B):

100 % 95 %

Calcolo della quota di riassicurazione 40 × 95 3800 × 100 = = 38,00 % 100 × 100 10 000 La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità.

L'importo riassicurato ammonterebbe quindi a 45,6 unità.

413

Accordo di riassicurazione reciproca

Esempio 4 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Messa a disposizione Paese A: 60 unità Messa a disposizione Paese B: 40 unità Messa a disposizione Paese C: 20 unità Copertura da parte dell'assicuratore (A): Copertura da parte del riassicuratore (B):

95 % 95 %

Calcolo della quota di riassicurazione 40 × 95 100 × 95

=

3800 × 100 = 40,00 % 9500

La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità.

L'importo riassicurato ammonterebbe quindi a 48 unità.

Esempio 5 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Forniture ­ Paese A: 60 unità Forniture ­ Paese B: 40 unità Forniture ­ Paese C: 20 unità Copertura da parte dell'assicuratore (A): Copertura da parte del riassicuratore (B):

100 % 95 %

Calcolo della quota di riassicurazione ­

Se le forniture dei Paesi terzi si riferiscono esclusivamente al Paese A: 40 × 95 3800 × 100 = = 31,66 % 120 × 100 12 000

­

Se le forniture dei Paesi terzi si riferiscono esclusivamente al Paese B: 60 × 95 5700 × 100 = = 47,50 % 120 × 100 12 000

Esempio 6 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Forniture ­ Paese A: 60 unità Forniture ­ Paese B: 40 unità Forniture ­ Paese C: 20 unità Copertura da parte dell'assicuratore (A): Copertura da parte del riassicuratore (B):

414

95 % 95 %

Accordo di riassicurazione reciproca

Calcolo della quota di riassicurazione ­

Se le forniture dei Paesi terzi si riferiscono esclusivamente al Paese A: 60 × 95 120 × 95

­

=

5700 × 100 = 50,00 % 11 400

Se le forniture dei Paesi terzi si riferiscono esclusivamente al Paese B: 40 × 95 120 × 95

=

3800 × 100 = 33,33 % 11 400

Osservazione: Se l'assicuratore e il riassicuratore offrono tassi di copertura diversi per rischi diversi, il calcolo del tasso di copertura equivale alla media di questi diversi tassi, per esempio: Rischi politici: Rischi economici prima della spedizione: Rischi economici di perdite su crediti:

95 % 85 % 90 %

Tasso medio:

90 %

415

Accordo di riassicurazione reciproca

Appendice B

Formulario di domanda provvisoria Da: .................................................................................................................................

A: ..................................................................................................................................

In riferimento all'Accordo che abbiamo concluso con voi il .......................................

vi chiediamo di riassicurare l'operazione seguente: .....................................................

Nostro n. di riferimento: ...............................................................................................

Esportatore del nostro Paese: ........................................................................................

Esportatore del vostro Paese:.........................................................................................

Relative relazioni contrattuali: ......................................................................................

Progetto: ........................................................................................................................

Acquirente/Paese: .........................................................................................................

Mutuatario/Paese: .........................................................................................................

Garante/garanzie: ..........................................................................................................

Valore contrattuale: .......................................................................................................

Tasso d'interesse: ..........................................................................................................

Composizione delle forniture (indicazione del valore di merci/servizi in relazione alla quota del pertinente Paese/forniture di Paesi terzi): ...............................................

Durata del rischio ­ Produzione: .......................................................................................................

­ Credito: .............................................................................................................

Condizioni di rimborso: ................................................................................................

Eventualmente,
osservazioni particolari concernenti il caso: .......................................

Tipo di copertura (e) da mettere a disposizione: ...........................................................

Importo del mutuo: .......................................................................................................

Tasso d'interesse: ..........................................................................................................

Mutuante: ......................................................................................................................

Importo coperto (stima): ...............................................................................................

Quota di riassicurazione secondo stima (presentazione del calcolo): ...........................

Tasso del premio (indicazione dell'importo di base)/scadenza: ...................................

416

Accordo di riassicurazione reciproca

Condizioni particolari: ..................................................................................................

Condizioni di rimborso: ................................................................................................

Osservazioni: ................................................................................................................

Data: ...................................................... Firma: ...........................................................

417

Accordo di riassicurazione reciproca

Appendice C

Formulario di risposta provvisoria A: ..................................................................................................................................

Da: .................................................................................................................................

Facciamo riferimento al vostro formulario di domanda provvisoria del: .....................

Vostro n. di rif.: .............................................................................................................

Nostro n. di rif.: .............................................................................................................

*(a) In base alle vostre indicazioni, possiamo concedervi una copertura e contiamo di ricevere in tempo utile il vostro formulario di domanda definitiva.

*(b) In linea di massima, possiamo dar seguito alla vostra domanda, per quanto siate disposti a procedere alle modifiche seguenti: ...........................................................................................

Aspettiamo la vostra presa di posizione e/o una versione modificata del formulario di domanda provvisoria.

*(c) In qualità di riassicuratori, chiediamo il premio seguente: ­ tasso del premio: ..........................

­ pagabile il: ...................................

*(d) Non possiamo dar seguito alla vostra domanda concernente questa operazione.

Osservazioni: .................................................................................................................

Il presente formulario di risposta provvisoria non vincola l'interessato. Una decisione di riassicurare può essere presa soltanto in seguito a un'analisi approfondita dei rischi ed è subordinata all'approvazione delle nostre autorità di decisione/di vigilanza.

Data: ...................................................... Firma: ...........................................................

* P.f. cancellare ciò che non fa al caso

418

Accordo di riassicurazione reciproca

Appendice D

Formulario di domanda definitiva Da: ................................................................................................................................

A: ..................................................................................................................................

In riferimento all'Accordo che abbiamo concluso con voi il: ......................................

e al formulario di domanda provvisoria del: ................................................................

Nostro n. di riferimento: ...............................................................................................

Vostro n. di riferimento: ...............................................................................................

Chiediamo alla vostra azienda di riassicurare l'operazione seguente alle condizioni indicate qui appresso: ...................................................................................................

Esportatore del nostro Paese: ........................................................................................

Esportatore del vostro Paese: ........................................................................................

Relative relazioni contrattuali: ......................................................................................

Progetto: ........................................................................................................................

Acquirente/Paese: .........................................................................................................

Mutuatario/Paese: .........................................................................................................

Garante/garanzie: ..........................................................................................................

Valore contrattuale: ......................................................................................................

Tasso d'interesse: .........................................................................................................

Composizione delle forniture (indicazione del valore di merci/servizi in relazione alla quota del pertinente Paese/forniture di Paesi terzi): ..............................................

Durata del rischio ­

Produzione: .......................................................................................................

­

Credito: .............................................................................................................

Condizioni di rimborso: ................................................................................................

Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso: .......................................

Tipo di copertura (e) da mettere a disposizione: ..........................................................

Importo del mutuo: .......................................................................................................

Tasso d'interesse: .........................................................................................................

Mutuante: ......................................................................................................................

Importo totale coperto: .................................................................................................

­

valore delle merci e/o dei servizi in relazione al Paese del riassicuratore (in proporzione al valore dell'insieme delle merci e/o dei servizi forniti)

­

quota della copertura assunta dall'assicuratore 419

Accordo di riassicurazione reciproca

Condizioni particolari: ..................................................................................................

Condizioni di rimborso: ................................................................................................

Importo del premio da pagare: ......................................................................................

­

all'assicuratore .................................................................................................

­

al riassicuratore ................................................................................................

(presentazione del calcolo) L'impegno dell'assicuratore nei confronti del richiedente termina presumibilmente il: ...................................................................................................................................

Osservazioni: ................................................................................................................

Data: ...................................................... Firma: ...........................................................

420

Accordo di riassicurazione reciproca

Appendice E

Formulario di risposta definitiva Da: ................................................................................................................................

A: ..................................................................................................................................

Con riferimento al nostro Accordo del: ........................................................................

e alla vostra domanda definitiva del: ............................................................................

Nostro n. di rif.: ............................................................................................................

Vostro n. di rif.: ............................................................................................................

*

Accettiamo la vostra domanda e vi accordiamo la riassicurazione desiderata conformemente all'Accordo del .................. e alle condizioni fissate nel formulario di domanda definitiva del .................

*

Non possiamo dar seguito alla vostra domanda di riassicurazione.

Osservazioni: .....................................................................................

Data: ...................................................... Firma: ...........................................................

* P.f. cancellare ciò che non fa al caso

421

Accordo di riassicurazione reciproca

Appendice F

Formulario di emissione di una garanzia Da: .................................................................................................................................

A: ..................................................................................................................................

Con riferimento al nostro Accordo del: .........................................................................

e alla vostra risposta definitiva del: ..............................................................................

Nostro n. di rif.: .............................................................................................................

Vostro n. di rif.: .............................................................................................................

Vi informiamo che una garanzia è stata concessa il ................ La copertura ammonta a:.....................................................................................................................................

La quota di riassicurazione ammonta a: .......................................................................

A

Il premio totale da pagare ammonta a: .............................................................

B

L'importo da pagare all'assicuratore è di: .......................................................

C

L'importo da pagare al riassicuratore è di: ......................................................

La quota del premio rappresenta

C = ...................................................

A

Il premio deve essere pagato come segue: Data di scadenza: .............................

Importo:

Quota del premio:

Importo da pagare al riassicuratore: ........................ ................................... ................................

Effettueremo il pagamento dovuto entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione.

Altre osservazioni: ........................................................................................................

Data: ...................................................... Firma: ...........................................................

422