Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 20042, decreta:

Sezione 1:

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

La Confederazione adotta provvedimenti atti a sostenere gli Stati dell'Europa dell'Est nei loro sforzi di attuazione e di consolidamento della democrazia, nonché nella transizione verso l'economia di mercato e le sue strutture sociali.

1

Sono Stati dell'Europa dell'Est ai sensi della presente legge gli ex Paesi comunisti dell'Europa dell'Est e della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI).

2

Art. 2

Obiettivi

La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est persegue i seguenti obiettivi: a.

la promozione e il rafforzamento dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo, nonché l'attuazione e il consolidamento del sistema democratico, segnatamente di istituzioni politiche stabili;

b.

la promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile, fondato sui principi dell'economica di mercato, che favorisca la stabilità economica, lo sviluppo culturale, l'aumento dei redditi e il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e contribuisca nel contempo alla protezione dell'ambiente e all'utilizzazione razionale delle risorse naturali.

Art. 3

Principi

La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est è parte integrante della politica estera della Svizzera. Si fonda in particolare sul principio della corresponsabilità solidale.

1

I provvedimenti secondo la presente legge tengono conto delle condizioni degli Stati dell'Europa dell'Est e in particolare dei bisogni della popolazione.

2

1 2

RS 101 FF 2004 1705

2003-1337

1733

Cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est. LF

Di regola, i provvedimenti completano gli sforzi propri degli Stati dell'Europa dell'Est e della loro popolazione.

3

Art. 4

Democrazia e diritti dell'uomo

Il Consiglio federale provvede affinché la cooperazione si fondi sui principi della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo. In caso di gravi violazioni di questi principi, esso può attuare i provvedimenti e gli adeguamenti necessari.

Art. 5

Modalità

I provvedimenti possono essere eseguiti nell'ambito di sforzi bilaterali, multilaterali o in modo autonomo.

Art. 6

Coordinamento

La Confederazione coordina i suoi provvedimenti con gli sforzi degli Stati dell'Europa dell'Est e con le prestazioni di altre istituzioni svizzere o estere.

Sezione 2:

Provvedimenti

Art. 7

Forme di cooperazione

La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est può assumere le seguenti forme: a.

cooperazione tecnica;

b.

cooperazione finanziaria, inclusi gli aiuti finanziari, l'aiuto alla bilancia dei pagamenti, la riduzione dell'indebitamento e le garanzie di credito;

c.

provvedimenti atti a promuovere la partecipazione al commercio mondiale;

d.

provvedimenti atti a promuovere l'impiego di mezzi del settore privato;

e.

qualsiasi altra forma complementare ai provvedimenti secondo le lettere a­d, idonea al raggiungimento degli obiettivi menzionati nell'articolo 2.

Art. 8

Prestazioni finanziarie

Le prestazioni finanziarie della Confederazione possono essere accordate sotto forma di: a.

contributi non rimborsabili;

b.

mutui;

c.

partecipazioni;

d.

garanzie.

1734

Cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est. LF

Art. 9

Provvedimenti misti

I provvedimenti misti possono combinare diverse forme di cooperazione e di prestazioni finanziarie della Confederazione.

Sezione 3:

Finanziamento

Art. 10

Crediti quadro

L'Assemblea federale stanzia, mediante decreto federale semplice, i mezzi necessari per finanziare i provvedimenti secondo la presente legge sotto forma di crediti quadro pluriennali.

Art. 11

Emolumenti per garanzie di credito

Se concede garanzie di credito, la Confederazione può riscuotere emolumenti dai beneficiari delle garanzie. Questi emolumenti contribuiscono a coprire le spese amministrative e i costi derivanti da eventuali danni.

1

L'emolumento è di norma calcolato sulla base dei rischi, dell'importo e della durata della garanzia.

2

3 Il Consiglio federale stabilisce la tariffa degli emolumenti; al riguardo può tenere conto della situazione specifica di ogni singolo Stato dell'Europa dell'Est.

4

I danni devono essere coperti in primo luogo con i proventi degli emolumenti.

Sezione 4:

Esecuzione

Art. 12

Fissazione delle priorità

Il Consiglio federale fissa le priorità e i settori di attività prioritari dei provvedimenti secondo la presente legge, fondandosi sui principi della stessa e tenendo conto dell'esperienza e delle conoscenze specialistiche disponibili in Svizzera.

Art. 13

Trattati

Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che fissano i principi generali della cooperazione con uno o più Stati o con un'organizzazione internazionale.

1

2 Gli Uffici federali competenti possono concludere trattati internazionali, di diritto pubblico o privato, relativi a programmi o a progetti specifici.

Art. 14 1

Collaborazione di terzi

La progettazione e l'esecuzione di provvedimenti possono essere affidate a terzi.

Il Consiglio federale può sostenere iniziative di istituzioni private conformi agli obiettivi e ai principi della presente legge.

2

1735

Cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est. LF

Può collaborare con Cantoni, Comuni e istituzioni pubbliche a progetti inerenti alla presente legge e sostenere le loro iniziative.

3

Per adempiere gli obiettivi secondo la presente legge, il Consiglio federale può costituire persone giuridiche o decidere la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche.

4

Art. 15

Coordinamento nell'amministrazione federale

Il Consiglio federale provvede ad assicurare coerenza e coordinamento in seno all'amministrazione federale nell'ambito della politica nei confronti dell'Europa dell'Est.

Art. 16

Trattamento dei dati

Per quanto concerne le persone fisiche o giuridiche incaricate di eseguire provvedimenti secondo la presente legge o interessate dagli stessi, la competente unità amministrativa può trattare segnatamente i seguenti dati:

1

a.

cognome, nome e data di nascita;

b.

attinenza, nazionalità, numero di passaporto;

c.

religione;

d.

stato civile;

e.

numero AVS;

f.

informazioni sulla carriera professionale e militare;

g.

profili della personalità sotto forma di valutazioni;

h.

attività politiche e sindacali;

i.

indicazioni sulla salute.

I dati relativi alla salute possono essere comunicati al servizio medico o all'Ufficio federale dell'assicurazione militare, se questi servizi ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali.

2

Art. 17

Commissione consultiva

La Commissione consultiva per la cooperazione internazionale allo sviluppo secondo l'articolo 14 della legge federale del 19 marzo 19763 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali assiste il Consiglio federale in particolare in merito agli obiettivi e alle priorità.

3

RS 974.0

1736

Cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est. LF

Art. 18

Valutazioni e rapporto

Il Consiglio federale vigila sull'utilizzazione efficace dei mezzi stanziati e ordina valutazioni regolari.

1

2

Riferisce alle Camere federali su ogni periodo di credito.

Sezione 5:

Disposizioni finali

Art. 19

Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 20

Diritto previgente: abrogazione

Il decreto federale del 24 marzo 19954 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est è abrogato.

Art. 21

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 19 dicembre 20035 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo Art. 1 cpv. 2 lett. b 2

Sono fatte salve le misure ai sensi: b.

della legge federale del ... 20046 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est;

2. Legge federale del 24 marzo 20007 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti Art. 1 cpv. 2 2

4 5 6 7 8 9

Sono salve le misure previste dalle seguenti leggi federali: a.

legge federale del 19 marzo 19768 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;

b.

legge federale del ... 20049 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est.

RU 1998 868, 2000 1915 FF 2003 7105 RS ...; RU ... (FF 2004 1733) RS 973.20 RS 974.0 RS ...; RU ... (FF 2004 1733)

1737

Cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est. LF

3. Legge federale del 19 marzo 197610 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali Art. 11 cpv. 2 (nuovo) Per adempiere gli scopi previsti dalla presente legge, il Consiglio federale può costituire persone giuridiche o decidere la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche.

2

Art. 13a

Trattamento dei dati

Per quanto concerne le persone fisiche o giuridiche incaricate di eseguire provvedimenti secondo la presente legge o interessate dagli stessi, la competente unità amministrativa può trattare segnatamente i seguenti dati:

1

a.

cognome, nome e data di nascita;

b.

attinenza, nazionalità, numero di passaporto;

c.

religione;

d.

stato civile;

e.

numero AVS;

f.

informazioni sulla carriera professionale e militare;

g.

profili della personalità sotto forma di valutazioni;

h.

attività politiche e sindacali;

i.

indicazioni sulla salute.

I dati relativi alla salute possono essere comunicati al servizio medico o all'Ufficio federale dell'assicurazione militare, se questi servizi ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali.

2

Art. 22

Referendum

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Art. 23

Entrata in vigore e durata di validità

1

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2

La presente legge ha una validità di dieci anni.

10

RS 974.0

1738