Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile Modifica del 13 gennaio 2004 Il Consiglio federale svizzero decreta: I È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni1, stampate in grassetto, della convenzione addizionale 2004 al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile2: Convenzione addizionale del 17 novembre 2003 al contratto nazionale mantello 2003­2005 I.

Adeguamento dei salari effettivi

II.

Adeguamento dei salari base (modifica dell'art. 41 cpv. 2 CNM)

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2004, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente alla cifra I della convenzione addizionale 2004.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2004 e ha effetto sino al 30 settembre 2005.

13 gennaio 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione delle pubblicazioni, 3003 Berna.

Cfr. Decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, FF 1998 4469­4471.

2003-2764

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Contratto nazionale mantelle dell'edilizia e del genio civile. DCF

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