04.070 Messaggio concernente la ratifica del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali del 10 novembre 2004

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il disegno di un decreto federale relativo al Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

10 novembre 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Compendio Il Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) è stato approvato in occasione della terza Conferenza ministeriale sull'ambiente e la salute. Tale Conferenza è stata organizzata a Londra, dal 16 al 18 giugno 1999, dall'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS/EURO). Il Protocollo, firmato da 36 Stati, tra cui la Svizzera, è stato ratificato finora da 13 Stati ed entrerà in vigore 90 giorni dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica.

Il Protocollo si estende all'intera area europea dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (CEE/ONU) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). E' la prima Convenzione internazionale intesa a promuovere la salute attraverso una migliore gestione delle risorse idriche e la lotta alle malattie connesse con l'uso dell'acqua.

Si tratta di uno strumento innovativo, in quanto non stabilisce norme tecniche, ma persegue il rafforzamento della cooperazione tra le autorità impegnate nel quadro della gestione dell'acqua a livello nazionale, locale e in un contesto transfrontaliero.

Un aspetto centrale del Protocollo è il fatto che, nel giro di due anni dalla ratifica, ogni Parte è tenuta a fissare e rendere noti gli obiettivi da raggiungere. Tali obiettivi devono consentire una gestione dell'acqua che tuteli la salute umana e protegga gli ecosistemi secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Nell'ottica del conseguimento di tali obiettivi, ogni Parte deve allestire e pubblicare un rapporto che riassuma i dati rilevati ed elaborati. A prescindere da quest'obbligo, il Protocollo sottolinea l'importanza e la necessità di informare e rendere partecipe il pubblico.

Ogni Parte s'impegna inoltre ad istituire, entro tre anni dalla ratifica del Protocollo, un sistema di sorveglianza e allarme rapido che consenta di ostacolare efficacemente epidemie o casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico.

La Svizzera, che collabora già in seno a diverse commissioni internazionali di protezione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, come pure nell'ambito di convenzioni regionali, ha preso parte attivamente all'elaborazione
del Protocollo. In considerazione della sua posizione geografica centrale, che fa di lei il «castello idrico d'Europa», la Svizzera è predestinata a far parte dei Paesi promotori di questo Protocollo. Una posizione centrale da cui deriva anche l'aspettativa dei Paesi vicini, riguardo alla fornitura di acqua di qualità elevata.

La Svizzera dispone già di gran parte delle basi legali necessarie per l'applicazione degli obblighi derivanti dalla ratifica del Protocollo. Tuttavia, dovrà procedere ad adeguamenti legali a livello federale per poter tenere conto di tutti gli aspetti rilevanti per la salute negli ambiti dell'acqua potabile e delle acque di balneazione. La ratifica del Protocollo comporta però compiti aggiuntivi, in particolare riguardo alla determinazione di una politica a lungo termine per la gestione dell'acqua

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potabile. Questo presuppone che la Confederazione porti avanti un progetto legato alla messa in atto del Protocollo.

Con la ratifica del Protocollo, la Svizzera lancia inoltre un segnale politico positivo nei confronti dei Paesi dell'UE e dell'ONU confrontati con gravi infezioni legate all'uso di acqua insalubre. La ratifica è inoltre in sintonia con la politica ambientale condotta dal Consiglio federale a livello internazionale, tra le cui priorità rientra l'elaborazione di prescrizioni internazionali per la protezione dei corsi d'acqua.

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Messaggio 1

Tratti fondamentali del Protocollo

1.1

Situazione iniziale

La Dichiarazione finale adottata in occasione della seconda Conferenza ministeriale sull'ambiente e la salute, organizzata a Helsinki dal 20 al 22 giugno 1994 dall'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS/EURO), poneva l'accento sul fatto che nell'area europea dell'OMS più di 120 milioni di persone continuano a non avere accesso ad acqua potabile sicura e che un numero ancora più elevato di esseri umani non dispone di sistemi di depurazione delle acque reflue. Alcuni Paesi di quest'area devono fare i conti con gravi infezioni, come diarrea ed epatite A, dovute all'inquinamento microbiologico dell'acqua e alla presenza di scorie, come metalli pesanti, prodotti chimici, ecc. Sulla scorta di queste considerazioni, l'OMS/EURO e il Segretariato della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) hanno deciso di potenziare la propria cooperazione e di unire le forze sotto l'egida del Comitato Europeo per l'Ambiente e la Salute (EEHC), costituito per la preparazione di questa Conferenza. In occasione della quarta riunione dell'EEHC, tenutasi a Riga, in Lettonia, il 14 e 15 novembre 1996, è stata concordata l'elaborazione di uno strumento internazionale paneuropeo, volto a prevenire, combattere e ridurre le malattie legate all'acqua.

1.2

Svolgimento dei negoziati

Successivamente, l'EEHC ha deciso di organizzare un incontro interstatale (Budapest, 11­12 febbraio 1998), in occasione del quale gli Stati membri dell'UE/ONU e dell'OMS/EURO sono stati consultati circa la forma dello strumento da sviluppare.

Nell'ambito di tale incontro è stato deciso di conferire a questo strumento la forma di un Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali. La Convenzione, approvata il 17 marzo 1992 a Helsinki, è stata ratificata dalla Svizzera il 23 maggio 1995 (FF 1994 I 233) ed è entrata in vigore il 6 ottobre 1996.

Il Protocollo è stato elaborato nell'ambito di due round negoziali, svoltisi sotto la presidenza ungherese a Budapest dal 21 al 23 settembre e dal 3 al 4 dicembre 1998, ai quali la Svizzera ha partecipato attivamente. Svizzera, che in qualità di «Castello idrico d'Europa» ha una grande responsabilità nella gestione internazionale delle risorse di acqua potabile e che, in considerazione della sua posizione geografica privilegiata e del lavoro pionieristico svolto per la protezione delle proprie risorse, è chiamata ad assumere un ruolo guida nella messa in atto del Protocollo.

In occasione della terza Conferenza ministeriale sull'ambiente e la salute, tenutasi a Londra dal 16 al 18 giugno 1999, il Protocollo è stato aperto alla firma e sottoscritto da 36 Stati, tra cui anche la Svizzera. Finora è stato ratificato da 13 Stati ed entrerà in vigore 90 giorni dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica.

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2

Commento del Protocollo

Il Protocollo è il primo quadro legale internazionale volto a promuovere la salute e il benessere umani, mediante il miglioramento della gestione dell'acqua e la lotta alle malattie connesse con l'utilizzo idrico. Si tratta di uno strumento innovativo, in quanto non stabilisce norme tecniche, ma propone l'elaborazione di obiettivi nazionali e di un progetto per l'organizzazione e il rafforzamento della cooperazione tra le autorità responsabili della gestione dell'acqua, a livello nazionale e locale così come in un contesto transfrontaliero. Il Protocollo si prefigge di garantire a tutti l'accesso all'acqua potabile e un'adeguata depurazione delle acque reflue, che si iscriva nell'ambito di una gestione integrata delle risorse idriche, volta a garantire la protezione e l'utilizzazione sostenibile delle stesse.

Il Preambolo contempla i principi fondamentali su cui poggia il Protocollo, ovvero la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e il Programma per l'ulteriore attuazione di Agenda 21. L'accento è posto sull'esigenza di una gestione sostenibile del ciclo idrologico per soddisfare il fabbisogno umano e per proteggere l'ambiente.

2.1

Miglioramento della gestione idrica

Scopo del Protocollo è di promuovere la protezione della salute e del benessere umani, sia dei singoli sia delle collettività, entro un quadro di sviluppo sostenibile, migliorando la gestione idrica, compresa la protezione degli ecosistemi acquatici e prevenendo, controllando e riducendo le patologie connesse con l'utilizzo idrico (art. 1).

L'articolo 2 elenca le definizioni e le espressioni utilizzate nel Protocollo. Le disposizioni del Protocollo si applicano a tutte le acque usate per il consumo, per scopi ricreativi (balneazione), per l'acquicoltura, l'allevamento o la pesca dei molluschi così come per l'agricoltura nonché alle acque reflue durante il processo di raccolta, trasporto, trattamento e scarico o riutilizzo (art. 3).

Le Parti devono attenersi alle disposizioni generali per l'attuazione del Protocollo (art. 4) ed adottare tutti i provvedimenti opportuni per creare un contesto giuridico, amministrativo ed economico stabile che consenta di migliorare la gestione idrica.

Nell'attuazione del Protocollo, le Parti si ispirano a determinati principi e strategie, come il principio di precauzione e il principio «chi inquina paga» (art. 5). La gestione delle risorse idriche deve essere sostenibile, in modo da coprire il fabbisogno delle generazioni attuali, senza tuttavia compromettere le possibilità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze. Occorre inoltre rammentare l'importanza dell'accesso alle informazioni e della partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia di acqua e salute.

2.2

Maggiore protezione contro le malattie connesse con l'utilizzo idrico

Le Parti si prefiggono traguardi su scala nazionale e locale, relativamente alle norme e ai risultati da conseguire o da mantenere, al fine di conseguire gli obiettivi fissati nel Protocollo e garantire una migliore protezione contro le patologie connesse con 6053

l'utilizzo idrico (art. 6). Questi obiettivi riguardano la qualità dell'acqua potabile, alla luce delle direttive dell'OMS sulla qualità dell'acqua potabile e sulla qualità delle acque reflue utilizzate per l'irrigazione, della Guida per l'utilizzazione senza rischi delle acque reflue dell'industria, dell'agricoltura e dell'acquicoltura dell'OMS e del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (PNUA). Entro due anni dalla ratifica del Protocollo, gli obiettivi vanno pubblicati e riesaminati regolarmente (art. 7). Le Parti devono inoltre raccogliere e valutare i dati concernenti i progressi realizzati per il conseguimento dei propri obiettivi, basandosi su indicatori comparabili. Esse pubblicano regolarmente i risultati conseguiti. La frequenza della pubblicazione è stabilita dalla riunione delle Parti.

2.3

Sistema di sorveglianza

Nei primi tre anni dopo l'adesione al presente Protocollo, ogni Parte è tenuta ad istituire sistemi di sorveglianza e allarme rapido, al fine di individuare e notificare tempestivamente epidemie o casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico o il rischio rappresentato dalle stesse (art. 8). Per far fronte a simili situazioni, le Parti devono inoltre predisporre piani di emergenza a livello nazionale.

2.4

Sensibilizzazione del pubblico

Le Parti sono tenute ad adottare provvedimenti per sensibilizzare il pubblico e a promuovere la formazione teorica e pratica come pure la ricerca e lo sviluppo di tecniche che presentino un buon rapporto costi-benefici (art. 9).

Il Protocollo sottolinea l'importanza dell'informazione fornita al pubblico dalle Parti (art. 10).

2.5

Cooperazione internazionale

Gli articoli 11, 12 e 14 disciplinano la cooperazione internazionale e l'azione internazionale congiunta e coordinata. Le Parti devono cooperare all'elaborazione di indicatori, necessari per misurare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi fissati. Tali indicatori sono necessari anche per l'istituzione di sistemi di sorveglianza e allarme rapido. Di particolare importanza è la cooperazione relativa alle acque transfrontaliere, un ambito nel quale lo scambio reciproco di informazioni e conoscenze risulta fondamentale nel prevenire, controllare e ridurre gli effetti transfrontalieri delle patologie connesse con l'utilizzo idrico (art. 13).

Nell'ambito del Protocollo, ogni Paese può decidere della politica interna e dei provvedimenti da adottare per il conseguimento degli obiettivi. Inoltre, le Parti discutono e adottano linee guida e raccomandazioni che promuovano l'attuazione delle disposizioni del presente Protocollo (art. 16 cpv. 3 lett. i). La relazione periodica delle Parti è uno strumento importante per verificare i progressi compiuti dalle stesse (art. 7 cpv. 5).

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2.6

Composizione delle controversie

Le Parti concordano una procedura per il controllo dell'osservanza delle disposizioni (art. 15).

L'articolo 20 disciplina i meccanismi di cui le Parti dispongono per risolvere le controversie, quali negoziati o qualsiasi altro mezzo di composizione delle controversie che esse giudicano opportuno. Qualora la soluzione negoziale fallisca, fanno fede le disposizioni della Convenzione del 1992 per la soluzione delle controversie (art. 20 cpv. 2 lett. a). In ogni altro caso, la controversia è deferita alla Corte internazionale di Giustizia, a meno che le Parti accettino l'arbitrato o altre forme di composizione delle controversie (art. 20 cpv. 2 lett. b).

2.7

Organizzazione

Gli articoli 16­26 istituiscono gli organi del Protocollo, ovvero la riunione delle Parti e il Segretariato. La riunione delle Parti ha luogo la prima volta entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Protocollo e successivamente almeno una volta ogni tre anni. La Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e l'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS svolgono congiuntamente le funzioni di segretariato. Questi articoli fissano inoltre le modalità di utilizzazione del Protocollo.

2.8

Esecuzione e ulteriore sviluppo del Protocollo

Le Parti discutono e adottano linee guida e raccomandazioni che promuovano l'attuazione delle disposizioni del presente Protocollo (art. 16 cpv. 3 lett. i). E altresì previsto che le Parti valutino e approvino proposte di modificazione del suo contenuto. A seconda della portata delle modificazioni, il nostro Consiglio o il Parlamento dovranno prendere posizione al riguardo.

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni per la Confederazione

Le esigenze legali relative all'acqua potabile e alla gestione delle risorse idriche vengono fissate dalla Confederazione, che ne demanda l'applicazione ai Cantoni. In pratica, l'approvvigionamento di acqua potabile della popolazione svizzera può essere considerato buono, sia per quanto riguarda la quantità che la qualità dell'acqua fornita.

La ratifica del presente Protocollo implica tuttavia compiti aggiuntivi. L'attuazione delle disposizioni del Protocollo comporta innanzitutto il disciplinamento formale della cooperazione tra le diverse autorità competenti e la definizione di obiettivi a livello federale e cantonale. Questo nuovo compito spetta alle autorità competenti in materia di acque e deve essere coordinato dalla Confederazione (art. 6 cpv. 5 lett. a).

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Nei due anni che seguono la ratifica del Protocollo, la Svizzera deve fissare e pubblicare obiettivi nazionali e locali (art. 6 cpv. 2 e 3). Essa deve inoltre raccogliere e valutare i dati concernenti i progressi realizzati per il conseguimento dei suoi obiettivi (art. 7 cpv. 1 lett. a). Questi dati vanno rilevati sulla base di indicatori stabiliti per dimostrare i progressi compiuti (art. 7 cpv. 1 lett. b). Per consentire una valutazione complessiva della qualità dell'acqua potabile in Svizzera, è necessario pubblicare periodicamente una relazione generale (art. 7 cpv. 5).

Nei tre anni successivi all'entrata in vigore del Protocollo per la Svizzera, essa deve istituire e documentare un sistema di sorveglianza e allarme rapido, che consenta di ostacolare epidemie o casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico (art. 7 cpv. 3).

Le basi legali di un tale sistema esistono già e la maggior parte dei Cantoni dispone di un'organizzazione consolidata, in grado di affrontare questo genere di situazioni.

Occorrerà tuttavia creare un sistema di allarme rapidamente operativo a livello nazionale e internazionale, al fine di garantire un buon coordinamento con i Paesi vicini nella gestione di questi episodi.

3.2

Ripercussioni per i Cantoni

In Svizzera, la gestione dell'acqua è decentralizzata. L'approvvigionamento di acqua potabile è generalmente di competenza dei Comuni. Ogni azienda dell'acqua potabile è responsabile della qualità dell'acqua fornita ai consumatori. I laboratori chimici cantonali sono tenuti per legge a verificare la qualità dell'acqua distribuita nel rispettivo Cantone.

Attualmente vengono pubblicate ogni anno valutazioni cantonali dell'acqua potabile e presentati diversi rapporti elaborati dalle aziende distributrici.

La Confederazione deve creare le basi che permetteranno di confrontare i risultati dei laboratori ufficiali. A partire da questo presupposto sarebbe possibile definire i provvedimenti da adottare e contribuire ad informare e sensibilizzare i consumatori sul valore di questo bene.

I laboratori analizzano ogni anno più di 40 000 campioni d'acqua. I risultati che ne scaturiscono potrebbero essere utilizzati come base per le statistiche necessarie all'allestimento delle relazioni nazionali previste dal Protocollo. Considerato che i costi marginali connessi con le valutazioni vengono assunti dalla Confederazione, i Cantoni e i Comuni non dovrebbero affrontare oneri finanziari supplementari.

3.3

Ripercussioni per l'economia

L'applicazione delle disposizioni del Protocollo non comporta compiti supplementari per l'economia. L'organizzazione dell'approvvigionamento di acqua potabile è ripartita tra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni (cfr. n. 3.2). Dall'inizio del secolo scorso, la Svizzera ha investito molto a favore di una gestione sostenibile dell'acqua. Tuttavia, le aziende distributrici sono consapevoli che nei prossimi anni la manutenzione delle proprie reti di distribuzione comporterà notevoli investimenti, che potranno essere realizzati al momento giusto soltanto se preceduti da un'approfondita analisi delle priorità legate all'approvvigionamento.

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Il bagaglio di conoscenze acquisito dalla Svizzera in questo ambito costituisce un bene prezioso che potrebbe condividere con gli Stati dell'Europa centrale ed orientale, dato che queste competenze sono particolarmente richieste nell'ambito dei progetti di sviluppo.

3.4

Altre ripercussioni (personali e finanziarie)

Nel 1993 è stato realizzato uno studio volto ad esaminare le ripercussioni della ratifica del Protocollo per la Confederazione. Dallo studio è emerso che in seno all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) va istituito un gruppo di lavoro in grado di coordinare tutte le questioni relative all'acqua potabile e alle acque di balneazione, conformemente alle disposizioni del Protocollo. Nell'ambito di tale progetto si dovrà definire gli obiettivi della Svizzera, garantire una collaborazione formale tra gli attori interessati, allestire una banca dati elettronica sull'acqua che consenta valutazioni a livello nazionale e presentare i rapporti periodici richiesti dalle istanze internazionali.

Le risorse necessarie per l'esecuzione di questo progetto sono state illustrate dal DFI in un documento interlocutorio del 14 novembre 2003 indirizzato al Consiglio federale. Il documento interlocutorio in questione ha servito da base alla decisione del Consiglio federale del 19 dicembre 2003.

A condizione che il Parlamento ratifichi il Protocollo su acqua e salute, il DFI potrà eseguire questo progetto durante tre anni. I costi annuali sono stati preventivati in 542 000 franchi. I mezzi necessari al finanziamento dovranno iscritti nel preventivo ordinario 2005 del DFI, nonché nei rispettivi piani finanziari 2006 e 2007.

Successivamente all'attuazione del Protocollo si dovrà prevedere un riesame della situazione unitamente al Dipartimento federale delle finanze qualora le condizioni vincolate al mantenimento del Protocollo dovessero cambiare.

4

Programma di legislatura

Il presente Protocollo figura tra gli oggetti annunciati nel rapporto sul programma di legislatura 1999­2003, capitolo 3, n. 3.1 (FF 2000 2098).

Non abbiamo potuto approvare il messaggio concernente il Protocollo su acqua e salute nel corso della legislatura 1999­2003, in quanto le verifiche sulla necessità di adeguare il diritto svizzero in caso di ratifica sono durate più del previsto. Inoltre, il Programma di sgravio 2003 della Confederazione ha messo in forse i mezzi previsti per l'attuazione del Protocollo. Di conseguenza, il 19 dicembre 2003 abbiamo deciso di rielaborare il messaggio concernente il Protocollo e di sbloccare le risorse necessarie ad una gestione dell'acqua a livello nazionale.

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5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità e basi legali

La Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali è una Convenzione quadro. Ciò significa che il perseguimento degli obiettivi della Convenzione presuppone l'elaborazione di accordi aggiuntivi sottoforma di protocolli. Il presente Protocollo è un accordo di cooperazione, stipulato sulla base dell'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), secondo il quale la Confederazione ha il diritto di concludere trattati con Stati esteri. La competenza dell'Assemblea federale è fondata sull'articolo 166 capoverso 2 Cost.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno al referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) o se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3). Il presente accordo non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale ed è denunciabile in ogni momento (art. 24 del Protocollo). Resta unicamente da chiarire se, conformemente al numero 3, debbano essere emanate disposizioni importanti che contengano norme di diritto o se la loro attuazione richieda l'emanazione di leggi federali.

Sono considerate importanti le norme il cui oggetto dev'essere disciplinato formalmente a livello legislativo nel diritto nazionale (art. 164 cpv. 1 primo periodo Cost.).

Secondo la definizione materiale di legge sancita dall'articolo 164 capoverso 1 secondo periodo Cost., una norma è importante se contiene disposizioni fondamentali, per esempio in materia di compiti e prestazioni della Confederazione e di obblighi dei Cantoni nell'attuazione ed esecuzione del diritto federale (art. 164 cpv. 1 lett. e­f Cost.). Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento, contiene norme di diritto una disposizione che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze.

L'accordo non contiene nome di diritto che stabiliscano diritti e obblighi applicabili direttamente. Le disposizioni che si riferiscono agli Stati membri sono di natura programmatica e devono essere ritrascritte nel diritto nazionale. Di
conseguenza, il primo criterio dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. relativo alla sottomissione dei trattati internazionali al referendum facoltativo in presenza di disposizioni importanti contenenti norme di diritto non è adempiuto.

Benché alcune leggi federali contemplino già le norme che rispondono alle esigenze dell'articolo 4 del Protocollo, è necessario adottare disposizioni aggiuntive. In alcuni ambiti vanno pertanto emanate a livello federale disposizioni che consentano l'attuazione del Protocollo, si pensi in particolare all'adozione di una politica sostenibile nell'ambito delle acque a livello nazionale, al disciplinamento formale a livello di legge della cooperazione tra i diversi livelli dello Stato, alla definizione di obiettivi concernenti la qualità dell'acqua vincolanti a livello nazionale e locale, all'allestimento di una banca dati nazionale per la gestione dei dati cantonali sulla qualità dell'acqua potabile e di balneazione nonché all'istituzione di un sistema di sorveglianza e allarme rapido, al fine di ostacolare efficacemente epidemie o casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico. L'attuazione di queste prescrizioni necessita l'attribuzione di un nuovo compito alla Confederazione. Inoltre, la collaborazione 6058

tra la Confederazione e i Cantoni va disciplinata. Pertanto, queste disposizioni vanno emanate in forma di legge federale. In tal modo, il secondo criterio dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. per la sottomissione di questo trattato internazionale al referendum facoltativo è adempiuto.

Di conseguenza, il decreto federale relativo all'approvazione del trattato va sottoposto al referendum facoltativo.

5.2

Ripercussioni sul diritto nazionale

La Svizzera dispone di basi legali sufficienti per mettere in atto la maggior parte degli obblighi che scaturiscono dalla ratifica del Protocollo.

La legge federale sulla protezione delle acque (RS 814.20) e la rispettiva ordinanza d'esecuzione (RS 814.201) contengono le disposizioni necessarie alla protezione delle acque, la cui applicazione è di competenza dei Cantoni. Conformemente a questa legge, viene raccolto e depurato più del 97 per cento delle acque di scarico domestiche e industriali.

Le disposizioni concernenti l'acqua potabile sono contenute nella legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.0) e nell'ordinanza sulle derrate alimentari (RS 817.02), la quale definisce il concetto di «acqua potabile» e stabilisce le esigenze relative a procedure e prodotti utilizzati per il trattamento dell'acqua.

Disposizioni concernenti l'acqua potabile sono contemplate anche dall'ordinanza del DFI sui requisiti igienici-microbiologici delle derrate alimentari, degli oggetti d'uso, dei locali, degli impianti e del personale (RS 817.051) così come dall'ordinanza del DFI sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (RS 817.021.23). L'esecuzione delle disposizioni sulle derrate alimentari è di competenza dei Cantoni.

Esiste inoltre un sistema di dichiarazione delle malattie infettive, disciplinato dalla legge sulle epidemie (RS 818.101) e dalle due rispettive ordinanze d'esecuzione (RS 818.141.1 e 818.141.11). Inoltre, la legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (RS 531) e la sua ordinanza d'esecuzione (RS 531.32) contemplano provvedimenti per garantire un approvvigionamento di acqua potabile sufficiente in tempo di crisi.

Tuttavia, il disciplinamento formale della cooperazione tra le varie autorità competenti e l'esecuzione di un controllo della qualità dell'acqua su scala nazionale richiedono un adeguamento delle disposizioni della legge sulle derrate alimentari (disciplinamento dell'obbligo di dichiarazione, coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni, ecc.).

Occorre inoltre creare basi legali a livello federale per la determinazione di criteri per la valutazione delle acque di balneazione (piscine, laghi e fiumi). Attualmente in questo ambito esistono unicamente leggi cantonali basate su raccomandazioni dell'UFSP.

Per quanto riguarda
l'accessibilità delle informazioni al pubblico, prevista dall'articolo 10 del Protocollo, i Cantoni e le aziende responsabili dell'approvvigionamento di acqua potabile hanno già sviluppato diversi sistemi di diffusione dei dati. La Svizzera è impegnata su vari fronti per migliorare l'accesso alle informazioni: si pensi da un lato alla legge federale sulla trasparenza dell'amministrazione, attual6059

mente al vaglio delle Camere federali e, dall'altro, ai lavori preparatori in corso per la ratifica della Convenzione internazionale del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus), così come alla revisione della legge sulla protezione dell'ambiente, nell'ambito della quale si prevede di introdurre un accesso generalizzato ad informazioni rilevanti in materia ambientale. Secondo quanto previsto, dopo la revisione di questa legge la Svizzera potrà procedere alla ratifica della Convenzione di Aarhus. Nel quadro della revisione del 2002 della legislazione sulle derrate alimentari (ordinanza sulle derrate alimentari RS 817.02, art. 275d) è stato inoltre introdotto l'obbligo d'informare i consumatori.

5.3

Rapporto con il diritto europeo e internazionale

A livello internazionale, la legislazione svizzera è conforme dalle Direttive dell'OMS sulla qualità dell'acqua e al diritto europeo (Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano e Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque).

Inoltre, le autorità europee preparano la decisione del Consiglio relativa alla firma del Protocollo a nome della Comunità (COM (2001) 483).

Nell'ambito delle convenzioni internazionali sulla protezione delle acque, la Svizzera partecipa già attivamente ai lavori di numerose Commissioni internazionali attive nella protezione dei corsi d'acqua transfrontalieri, tra cui le commissioni internazionali per la protezione del Lago Bodanico (IGKB), del Lago Lemano (CIPEL) e del Reno (CIPR). La Svizzera ha ratificato inoltre anche la Convenzione del 22 settembre 1992 per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (Convenzione OSPAR).

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