Decreto federale concernente la concessione di un aiuto finanziario a Svizzera Turismo per il periodo 2005­2009 del 7 ottobre 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 6 della legge federale del 21 dicembre 19552 concernente l'Ufficio nazionale svizzero del turismo; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 marzo 20043, ordina: Art. 1 Nell'ambito degli aiuti finanziari a «Svizzera Turismo», per gli anni 2005­2007 è autorizzato un limite di spesa di 138 milioni di franchi al massimo.

Art. 2 L'aiuto finanziario avviene sulla scorta di un contratto di prestazioni tra la Confederazione Svizzera e Svizzera Turismo.

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 7 ottobre 2004

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2004

Il presidente, Fritz Schiesser Il segretario, Christoph Lanz

Il presidente, Max Binder Il segretario, Ueli Anliker

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RS 101 RS 935.21 FF 2004 1367

2004-0135

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Aiuto finanziario a Svizzera Turismo. DF

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