Decreto federale concernente un credito quadro per misure di promozione civile della pace nell'ambito del DDPS del 16 dicembre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 4 della legge federale del 19 dicembre 20032 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 20023, decreta: Art. 1 Per la promozione civile della pace nell'ambito del DDPS, al Consiglio federale č accordato un credito quadro dell'importo massimo di 180 milioni di franchi per gli anni 2004­2007.

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2 Il Consiglio federale stabilisce la specificazione dettagliata dei singoli crediti d'impegno.

Art. 2 I crediti di pagamento sono approvati dal Parlamento con il preventivo annuale.

Art. 3 Il presente decreto non sottostā al referendum.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2003

Consiglio degli Stati, 2 ottobre 2003

Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

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RS 101 RS 193.9; RU 2004 2157 FF 2003 546

2002-2582

1933

Credito quadro per misure di promozione civile della pace nell'ambito del DDPS. DF

1934