Termine di referendum: 7 ottobre 2004

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) Modifica del 18 giugno 2004 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 20031, decreta: I La legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue: Art. 5 cpv. 2 Essa s'applica soltanto agli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale (art. 48). Gli articoli 56 capoverso 1 lettere c e d e 59 capoverso 2, come pure le disposizioni relative alla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1 e 2, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, 65e, 67, 69 e 71) si applicano anche agli istituti di previdenza soggetti alla legge del 17 dicembre 19933 sul libero passaggio (LFLP).

2

Art. 30f

Restrizioni durante un periodo di copertura insufficiente

L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che durante un periodo di copertura insufficiente le possibilità di costituire in pegno il diritto alle prestazioni, di prelevare anticipatamente un dato importo e di rimborsare l'importo prelevato siano limitate temporaneamente e quantitativamente oppure negate.

1

2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per le restrizioni di cui al capoverso 1 e ne determina l'entità.

Art. 30g Ex articolo 30f

1 2 3

FF 2003 5557 RS 831.40; RU 2004 1677 RS 831.42

2003-1762

2749

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF

Art. 36 cpv. 44 L'articolo 65d capoverso 3 lettera b è applicabile agli adattamenti all'evoluzione dei prezzi che l'organo paritetico dell'istituto di previdenza decide tenuto conto della situazione finanziaria dell'istituto medesimo.

4

Art. 49 cpv. 2 n. 5 e 165 Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano le prescrizioni concernenti:

2

5.

l'adeguamento all'evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2-4),

16. la sicurezza finanziaria (art. 65, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, 65e, 66 cpv. 4, 67 e 69), Art. 65c6

Copertura insufficiente temporanea

È ammessa una copertura insufficiente temporanea, e dunque una deroga temporanea al principio della garanzia da offrire in ogni tempo secondo l'articolo 65 capoverso 1, se:

1

a.

è garantito che le prestazioni nell'ambito della presente legge possono essere effettuate quando sono esigibili (art. 65 cpv. 2); e

b.

l'istituto di previdenza prende misure atte a sanare la copertura insufficiente entro un termine adeguato.

In caso di copertura insufficiente, l'istituto di previdenza deve informare l'autorità di vigilanza, il datore di lavoro, gli assicurati e i beneficiari di rendite in merito all'entità e alle cause di tale insufficienza e alle misure prese.

2

Art. 65d7

Misure in caso di copertura insufficiente

L'istituto di previdenza deve provvedere da sé a sanare la copertura insufficiente. Il fondo di garanzia interviene solo se l'istituto di previdenza è insolvente.

1

Le misure destinate a sanare la copertura insufficiente devono basarsi su disposizioni regolamentari e tener conto della situazione specifica dell'istituto di previdenza, in particolare delle strutture del suo patrimonio e dei suoi impegni, quali i piani di previdenza e la struttura nonché l'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati e dei beneficiari di rendite. Esse devono essere proporzionate, adeguate all'entità dello scoperto ed essere integrate in una concezione globale equilibrata.

Devono inoltre essere idonee a sanare la copertura insufficiente entro un termine adeguato.

2

4 5 6 7

La numerazione si riferisce alla versione della 1a revisione della LPP del 3 ott. 2003 (RU 2004 1677).

Modifica della versione della 1a revisione della LPP del 3 ott. 2003 (RU 2004 1677) La numerazione si riferisce alla versione della 1a revisione della LPP del 3 ott. 2003 (RU 2004 1677).

La numerazione si riferisce alla versione della 1a revisione della LPP del 3 ott. 2003 (RU 2004 1677)..

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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF

Qualora altre misure non consentano di raggiungere l'obiettivo, l'istituto di previdenza può, durante il periodo di copertura insufficiente:

3

a.

riscuotere dai datori di lavoro e dai lavoratori contributi destinati a sanare la copertura insufficiente; il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno pari alla somma dei contributi dei lavoratori;

b.

riscuotere dai beneficiari di rendite un contributo destinato a sanare la copertura insufficiente; il contributo è compensato con le rendite correnti; può essere prelevato soltanto sulla parte della rendita corrente che, negli ultimi dieci anni prima dell'introduzione di questa misura, è risultata da aumenti non prescritti da disposizioni legali o regolamentari; non può essere prelevato sulle prestazioni assicurative della previdenza obbligatoria in caso di vecchiaia, morte e invalidità; sulle prestazioni assicurative che vanno al di là di quelle della previdenza obbligatoria può essere prelevato soltanto in virtù di una pertinente disposizione regolamentare; l'importo delle rendite nel momento in cui sorge il diritto alla rendita rimane in ogni caso garantito.

Sempre che le misure di cui al capoverso 3 si rivelino insufficienti, l'istituto di previdenza può, durante il periodo di copertura insufficiente, ma per cinque anni al massimo, applicare un tasso d'interesse inferiore a quello minimo previsto nell'articolo 15 capoverso 2. La riduzione del tasso d'interesse non può essere di oltre lo 0,5 per cento.

4

Art. 65e8

Riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione in caso di copertura insufficiente

1 L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che, in caso di copertura insufficiente, il datore di lavoro sia autorizzato a effettuare versamenti su un conto speciale a titolo di riserva dei contributi del datore di lavoro gravata da rinuncia all'utilizzazione (RCDL con rinuncia all'utilizzazione), come pure a trasferirvi fondi della riserva ordinaria dei suoi contributi.

I versamenti non devono superare l'importo scoperto e non maturano interessi.

Non possono essere utilizzati per prestazioni, né costituiti in pegno, ceduti o ridotti in altro modo.

2

3

Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente: a.

lo scioglimento della RCDL con rinuncia all'utilizzazione e il suo trasferimento nella riserva ordinaria dei contributi del datore di lavoro, nonché la compensazione con i contributi del datore di lavoro scaduti;

b.

l'importo complessivo consentito delle riserve dei contributi del datore di lavoro e la loro destinazione in caso di liquidazione totale e parziale.

Il datore di lavoro e l'istituto di previdenza possono stipulare per contratto clausole aggiuntive.

4

8

La numerazione si riferisce alla versione della 1a revisione della LPP del 3 ott. 2003 (RU 2004 1677).

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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF

Art. 81 cpv. 1 1I

contributi dei datori di lavoro agli istituti di previdenza e i versamenti nelle riserve dei contributi del datore di lavoro, compresi quelli di cui all'articolo 65e, sono considerati oneri dell'azienda per quanto concerne le imposte dirette federali, cantonali e comunali.

Art. 81a

Deduzione del contributo dei beneficiari di rendite

Il contributo dei beneficiari di rendite destinato a sanare la copertura insufficiente di cui all'articolo 65d capoverso 3 lettera b è deducibile dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2004

Consiglio nazionale, 18 giugno 2004

Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 29 giugno 20049 Termine di referendum: 7 ottobre 2004

9

FF 2004 2749

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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice civile10 Art. 89bis cpv. 6 n. 411 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 198212 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità concernenti:

6

4.

l'adeguamento delle prestazioni regolamentari all'evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2-4),

2. Codice delle obbligazioni 13 Art. 331f 3. Restrizioni in caso di copertura insufficiente dell'istituto di previdenza

L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che durante un periodo di copertura insufficiente le possibilità di costituire in pegno il diritto alle prestazioni, di prelevare anticipatamente un dato importo e di rimborsare l'importo prelevato siano limitate temporaneamente e quantitativamente oppure negate.

1

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per le restrizioni di cui al capoverso 1 e ne determina l'entità.

2

3. Legge federale del 14 dicembre 1990 14 sull'imposta federale diretta Art. 33 cpv. 1 lett. d 1

Sono dedotti dai proventi: d.

10 11 12 13 14

i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale;

RS 210 Modifica della versione della 1a revisione della LPP del 3 ott. 2003 (RU 2004 1677) RS 831.40 (RU 2004 1677) RS 220 RS 642.11

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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF

4. Legge federale del 14 dicembre 1990 15 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 9 cpv. 2 lett. d 2

Sono deduzioni generali: d.

i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale;

5. Legge del 17 dicembre 1993 16 sul libero passaggio Art. 17 cpv. 2 e 4 I contributi destinati a finanziare prestazioni e a coprire costi possono essere dedotti dai contributi dell'assicurato soltanto se l'entità dei diversi contributi è fissata nel regolamento e il fabbisogno figura nel conto annuale o nel relativo allegato. Sono ammesse le seguenti deduzioni:

2

a.

contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni d'invalidità fino al limite ordinario d'età;

b.

contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni per i superstiti che sorgono prima del limite ordinario d'età;

c.

contributo destinato a finanziare i diritti a rendite transitorie fino al limite ordinario d'età. Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente le condizioni di questa eventuale deduzione;

d.

contributo per spese amministrative;

e.

contributo destinato a coprire i costi del fondo di garanzia;

f.

contributo destinato a sanare una copertura insufficiente.

I contributi destinati a finanziare prestazioni secondo il capoverso 2 lettere a­c possono essere dedotti dai contributi dell'assicurato soltanto se la parte non impiegata per le prestazioni e i costi di cui ai capoversi 2 e 3 frutta interessi.

4

15 16

RS 642.14 RS 831.42

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