Ordinanza dell'Assemblea federale Disegno del 3 ottobre 2003 relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare Modifica del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 1° marzo 20041; visto il parere del Consiglio federale del 12 marzo 20042, decreta: I L'ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 20033 relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 16a

Sezione 7: Diritto di polizia Art. 16a

Tessere di accesso

Chi intende accedere al Palazzo del Parlamento deve essere in possesso di una tessera di accesso.

1

2

Vi sono due tipi di tessere di accesso: a.

le tessere di accesso permanenti, fornite alle persone che lavorano o entrano regolarmente nel Palazzo del Parlamento;

b.

le tessere di accesso giornaliere, fornite alle persone che entrano nel Palazzo del Parlamento per singoli giorni.

Le richieste di tessere di accesso permanenti devono essere rivolte al centro di autorizzazione del Dipartimento, della Cancelleria federale o dei Servizi del Parlamento. Le tessere sono rilasciate dal servizio del Parlamento incaricato della sicurezza.

3

Le richieste di tessere di accesso giornaliere devono essere rivolte al servizio del Parlamento incaricato della sicurezza. Le tessere sono rilasciate da questo servizio.

4

1 2 3

FF 2004 1415 FF 2004 1421 RS 171.115

2004-0425

1419

Legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare. O dell'Assemblea federale

Art. 16b

Dati e protezione dei dati

Chi intende chiedere una tessera di accesso permanente è tenuto a fornire al centro di autorizzazione i dati seguenti:

1

2

a.

cognome e nome;

b.

funzione;

c.

indirizzo;

d.

numero AVS;

e.

fotografia.

I centri di autorizzazione verificano l'esattezza dei dati di cui al capoverso 1.

Chi intende chiedere una tessera di accesso giornaliera è tenuto a fornire al servizio incaricato della sicurezza i dati seguenti: 3

a.

cognome e nome;

b.

indirizzo;

c.

numero di un documento di legittimazione ufficiale o di una tessera di legittimazione del personale della Confederazione.

I dati di cui ai capoversi 1 e 3 sono conservati dal servizio incaricato della sicurezza:

4

5

a.

per un anno a decorrere dalla data di scadenza dell'autorizzazione di accesso, in caso di tessere di accesso permanenti;

b.

per un anno, in caso di tessere di accesso giornaliere.

Solo il servizio incaricato della sicurezza ha accesso ai dati raccolti.

I dati relativi agli spostamenti delle persone nel Palazzo del Parlamento non sono elaborati, tranne che in casi di emergenza. Sono cancellati al più tardi 30 giorni dopo essere stati rilevati.

6

Il segretario generale dell'Assemblea federale può permettere al personale dei Servizi del Parlamento di impiegare per altri scopi la tessera di accesso, in particolare per la registrazione delle ore lavorative.

7

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2004.

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