Trasferimento forzato del portafoglio assicurativo nell'assicurazione malattia complementare (art. 15 cpv. 2 della legge del 20 marzo 1992 sull'assicurazione contro i danni; RS 961.71) Con decisione del 21 giugno 2004, l'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) ha statuito con effetto al 1° luglio 2004 il trasferimento dell'intero portafoglio dei contratti di assicurazione malattia complementare dalla cassa malati Accorda SA, Givisiez, alla CSS Assicurazioni SA, Lucerna.

Dal 1° luglio 2004 gli assicurati hanno la possibilità di mantenere a condizioni equivalenti i contratti di assicurazione presso la CSS Assicurazioni SA. Per le parti contraenti il suddetto trasferimento non comporta alcun diritto di disdetta legale.

Decisione del 21 giugno 2004

trasferimento forzato del portafoglio Cassa malati Accorda SA, Givisiez

per l'assicurazione malattia complementare Rimedi giuridici La presente comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno il diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare la decisione mediante ricorso presso la Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, Rämistrasse 74, 8001 Zurigo. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg 14, 3003 Berna.

10 agosto 2004

2004-1541

Ufficio federale delle assicurazioni private

4069