Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella seduta plenaria del 1° ottobre 2004, visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente le autorizzazioni a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: Dr. Bernard Burnand, Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP), Losanna, «Anesthésie Données Suisses», concernente la domanda del 21 giugno 2004 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolari dell'autorizzazione a.

Al dr. B. Burnand, professore associato, primario dell'Unité d'évaluation des soins de l'IUMSP di Losanna e responsabile del progetto di ricerca, è rilasciata un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, per il rilevamento di dati non anonimizzati. Il dr. Burnand è reso attento sul suo obbligo di mantenere il segreto in virtù dell'articolo 321bis CP.

b.

A tre collaboratori che prendono parte al progetto è rilasciata un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, per il rilevamento di dati non anonimizzati. Essi sono resi attenti sul loro obbligo di mantenere il segreto in virtù dell'articolo 321bis CP.

2. Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale dei dati personali a.

La presente autorizzazione libera dal segreto professionale gli ospedali svizzeri che partecipano al progetto di ricerca nei confronti dei titolari dell'autorizzazione per quanto concerne l'ottenimento di dati relativi a ogni anestesia effettuata all'interno del loro stabilimento.

b.

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

3. Scopo della comunicazione dei dati La comunicazione di dati che soggiacciono al segreto professionale in campo medico in virtù dell'articolo 321 CP deve servire unicamente al progetto di ricerca «Anesthésie Données Suisses».

4. Responsabilità per la protezione dei dati comunicati Il dr. B. Burnand è responsabile della protezione dei dati comunicati.

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5. Oneri a.

L'accesso al server attraverso la rete (rete interna CHUV) in cui sono memorizzati i dati elettronici non anonimizzati è protetto. Per accedere alle collezioni di dati sono richiesti diritti d'accesso.

b.

Solo il responsabile e altre tre persone che prendono parte al progetto possono aver accesso ai dati non anonimizzati. Devono proteggere i dati personali non anonimizzati dall'accesso non autorizzato.

c.

I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo d'informare gli ospedali che partecipano al progetto di ricerca in merito alla portata dell'autorizzazione rilasciata. Devono essere resi attenti sull'obbligo di rispettare scrupolosamente i termini. La comunicazione scritta deve pervenire il più presto possibile al Segretariato della Commissione peritale, a destinazione del presidente, per approvazione.

d.

I pazienti degli ospedali che partecipano al progetto di ricerca, ma che non sono titolari di un'autorizzazione generale della Commissione peritale, sono informati in merito ad una possibile trasmissione dei loro dati per la realizzazione del presente progetto di ricerca. Devono essere anche resi attenti sul loro diritto di veto in materia.

6. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica e dalla pubblicazione sul Foglio federale, presso la Commissione federale della protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

7. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto al dr. B. Burnand e all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Gli aventi diritto al ricorso possono, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciati telefonicamente (031 324 94 02), prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

21 dicembre 2004

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro

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