Esame dei contatti del Servizio informazioni svizzero con il Sudafrica ai tempi dell'apartheid Rapporto della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 18 agosto 2003 Parere del Consiglio federale del 19 dicembre 2003

Onorevole presidente, Onorevoli consiglieri, il Consiglio federale ha preso atto dell'approvazione e della pubblicazione del Rapporto della Delegazione delle Commissioni della gestione del 18 agosto 2003 sui contatti del Servizio informazioni svizzero con il Sudafrica ai tempi dell'apartheid (rapporto, FF 2004 1981).

La pubblicazione del rapporto segna il termine, con un bilancio positivo, degli approfonditi accertamenti della Delegazione sui rapporti tra i servizi d'informazione svizzeri con il Sudafrica ai tempi dell'apartheid. La Delegazione considera definitivamente conclusa l'elaborazione dell'oggetto dell'inchiesta. Il Consiglio federale è dello stesso parere.

Nel quadro dell'esercizio della sua funzione di vigilanza parlamentare e della verifica delle attività nel settore dei servizi d'informazione, la Delegazione si è già ripetutamente occupata dei rapporti di organi svizzeri con il Sudafrica ai tempi dell'apartheid. I risultati delle due principali inchieste sono stati pubblicati nel 1993 (scambio di piloti con il Sudafrica) e nel 1999 (rapporti con il Sudafrica: ruolo del Servizio informazioni svizzero).

Il 4 ottobre 1999 ha preso avvio in Sudafrica il processo contro Wouter Basson, ex capo del progetto «Coast». In occasione di tale processo sono emerse nuove supposizioni e accuse contro l'ex Gruppo del servizio informazioni e il divisionario Peter Regli, in passato capo di tale Gruppo. Nel quadro del processo intentatogli, il medico sudafricano Wouter Basson, ad esempio, ha tra l'altro affermato di aver potuto godere dell'appoggio del Servizio informazioni svizzero e del divisionario Peter Regli in relazione con il progetto «Coast». Da altre fonti sono emerse allusioni su un presunto accordo segreto tra le Svizzera e il Sudafrica in campo chimico e biologico.

Poiché tali affermazioni hanno fatto sorgere dei dubbi sulla completezza dei precedenti rapporti della Delegazione, verso la metà del mese di novembre 2001 quest'ultima ha deciso di avviare nuove indagini.

Grazie ai suoi accertamenti protrattisi sull'arco di più di un anno, nell'ambito dei quali sono state sentite numerose persone e nel quadro dei quali ­ conformemente alle indicazioni della Delegazione stessa ­ sono state sfruttate e valutate tutte le fonti di informazioni a sua disposizione in Svizzera, la Delegazione ha
potuto ottenere una visione d'insieme approfondita dei rapporti del Servizio informazioni svizzero con il Sudafrica ai tempi dell'apartheid. Il Consiglio federale si rallegra del fatto che 2004-1164

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grazie a tale procedimento, impostato su ampie basi, sia stato possibile ottenere risposte chiare in merito alle accuse con cui si trovavano confrontati da tempo determinate persone e determinati organi. Il Consiglio federale ringrazia la Delegazione per tali approfondite analisi e chiarificazioni della situazione.

Come risulta dall'inchiesta, l'analisi dei rapporti del Servizio informazioni svizzero con il Sudafrica si è rivelata un'impresa alquanto complessa. A causa di tale complessità e del lungo periodo storico oggetto dell'analisi, è comprensibile che oggi, con il senno di poi e in considerazione dell'inevitabile diversità di prospettiva, determinate circostanze appaiano sotto una luce diversa. Tuttavia, complessivamente, il Consiglio federale condivide la maggior parte delle considerazioni e delle valutazioni espresse nel rapporto, segnatamente l'opinione che, in seguito alla pubblicazione da parte della Delegazione del presente rapporto finale, non sono più necessari ulteriori accertamenti sui rapporti del Servizio informazioni svizzero con il Sudafrica e che la questione può essere considerata conclusa ­ fatto salvo l'emergere di nuovi fatti essenziali e sinora del tutto sconosciuti.

Il Consiglio federale è invece di un parere diverso per quanto concerne singole considerazioni e valutazioni. Nel seguito, ci si limiterà a trattare brevemente da vicino tre tematiche di particolare rilievo.

Critiche nei confronti dell'attuale Direzione del Servizio informazioni strategico (SIS): il rapporto critica ripetutamente l'operato dell'attuale Direzione del SIS, alla quale rimprovera di non aver potuto soddisfare appieno tutte le esigenze della Delegazione in materia di informazioni. Va pertanto rammentato che l'attuale Direzione del SIS è in grado di fornire informazioni su una determinata tematica, in maniera vincolante ed esaustiva, unicamente se effettivamente in possesso di pertinenti informazioni.

Dall'inchiesta è invece chiaramente emerso che gli incarti sono incompleti e che gli attuali quadri non erano informati di tutte le attività in seno all'allora Gruppo servizio informazioni. Per quanto auspicabile, è pertanto del tutto impossibile fornire informazioni chiare in merito a fatti distanti ormai un decennio e oltre, e non ci si può nemmeno aspettare che l'attuale Direzione del SIS sia
in grado di operare in tal senso. Il Consiglio federale ritiene pertanto ingiustificata la corresponsabilità che il rapporto attribuisce, per lo meno indirettamente, all'attuale Direzione del SIS riguardo all'incompletezza degli atti risalenti all'epoca del Gruppo servizio informazioni.

Giudizi sulle prescrizioni in materia di tutela del segreto e inammissibile estensione al dibattito politico sui contatti dei servizi d'informazione: nel rapporto si afferma, tra l'altro, che «il mantenimento del segreto in maniera esagerata abbia il solo scopo di eludere qualsiasi discussione pubblica sulle attività, l'efficienza e la direzione politica dei servizi d'informazione» (Rapporto, n. 13.5).

Il Consiglio federale si vede costretto ad esprimere delle riserve in merito all'affermazione citata e ad altre di contenuto simile. Secondo il parere del Consiglio federale, gli autori di tali affermazioni non tengono conto in maniera sufficientemente differenziata delle particolari esigenze di protezione dei servizi d'informazione e della conseguente necessità di prescrizioni in materia di tutela del segreto.

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Dal punto di vista del Consiglio federale, la protezione delle informazioni raccolte dai servizi d'informazione è finalizzata segnatamente alla protezione dei mezzi e dei metodi da essi impiegati. Tale protezione è volta soprattutto alla tutela delle fonti, nel frattempo ancorata nella legge militare (LM)1 e nella legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)2 esplicitamente per quanto concerne i contatti con l'estero, nonché alla protezione personale dei collaboratori dei servizi d'informazione.

Se, ad esempio, determinati contatti con servizi partner, i corrispondenti verbali di contatto e l'intera documentazione relativa a viaggi di servizio sono classificati, ciò è dovuto esclusivamente alla necessità di tutelare le fonti. Anche se dal punto di vista di terzi i contenuti di tali atti possono sembrare irrilevanti, la tutela delle fonti impone la classificazione degli stessi. Per qualsiasi servizio d'informazione la tutela delle fonti ha la massima priorità. Si tratta infatti di un principio fondamentale per qualunque servizio d'informazione, un principio teso a garantire che nessuna delle persone e nessuno degli organi coinvolti nella raccolta di informazioni sensibili subiscano un danno. Si tratta pertanto di una precondizione indefettibile per la salvaguardia della sicurezza esistenziale dei collaboratori dei servizi d'informazione (a contatto con le fonti) e dei fornitori di informazioni sensibili (fonti). Tale protezione deve per forza essere così estesa da non consentire alcuna conclusione in merito alle attività informative o alla collaborazione dei servizi d'informazione con terzi. Se la tutela delle fonti non è garantita, quest'ultime mettono inevitabilmente fine ai contatti.

Mancato adeguato riconoscimento dei processi di ristrutturazione: il Consiglio federale si rammarica del fatto che il rapporto non faccia quasi alcuna menzione del radicale processo di ristrutturazione avviato dal DDPS nel corso del 2000 nel settore dei servizi d'informazione. Il rapporto infatti allude a tale processo di ristrutturazione soltanto nell'ambito delle raccomandazioni finali. Questo fatto favorisce purtroppo l'impressione, non corrispondente alla realtà, che i difetti riscontrati dalla Delegazione nel SIS sussistano a tutt'oggi. Negli ultimi anni, invece, proprio in
relazione con le esperienze e gli insegnamenti del passato, hanno avuto luogo, nel quadro della concretizzazione del processo di ristrutturazione, alcuni cambiamenti radicali e di notevole importanza politica. Ad esempio ­ in seguito alla creazione di nuove basi legali ­ il SIS è ora tenuto a chiedere la previa autorizzazione del Consiglio federale prima di avviare contatti regolari con servizi partner all'estero. A ciò si aggiunge il fatto che da anni il Consiglio federale è informato regolarmente dal capo del DDPS in merito ai contatti del SIS con servizi partner.

Ciò che del resto vale anche per la Delegazione, regolarmente informata al riguardo dal direttore del SIS. Con lettera del 10 aprile 2002, anche il Consiglio federale ha trasmesso alla Delegazione un rapporto esaustivo, classificato SEGRETO, sulla «Collaborazione dei servizi d'informazione svizzeri con servizi stranieri», rapporto nel quale, in via generale, è globalmente illustrata e valutata l'utilità dei contatti dei servizi d'informazione con l'estero. Purtroppo il rapporto non fa alcuna menzione di questa comunicazione politicamente rilevante del Consiglio federale alla Delegazione.

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LM, RS 510.10, art. 99 cpv. 4 LMSI, RS 120, art. 17 cpv. 7

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Malgrado queste osservazioni e divergenze, il Consiglio federale è tuttavia del parere che, nel suo insieme, il rapporto della Delegazione genererà spunti preziosi per il perfezionamento continuo degli strumenti di condotta e di controllo dei servizi d'informazione. Il Consiglio federale approva la maggior parte delle raccomandazioni e costata che il DDPS e il SIS hanno già preso in passato diversi provvedimenti volti alla loro concretizzazione.

Il Consiglio federale valuta come segue le singole raccomandazioni o costatazioni contenute nel rapporto (cfr. n. 13): In merito alla raccomandazione 13.1

Strumenti della DCG per la vigilanza dei servizi d'informazione

Sarebbe opportuno che la legge sul Parlamento consentisse in futuro alla DCG di impedire o di interrompere le inchieste amministrative e disciplinari concernenti vicende o persone oggetto delle sue indagini.

La raccomandazione 13.1 non sarà valutata in questa sede: Il Consiglio federale non si esprimerà in questa sede sulla raccomandazione 13.1 poiché quest'ultima è l'oggetto principale di un ulteriore rapporto appena approvato e pubblicato dalla DCG (rapporto finalizzato a porre chiari limiti tra le inchieste della Delegazione delle Commissioni della gestione e inchieste amministrative interne all'Amministrazione, quali quelle relative ad accertamenti sul «Sudafrica».

Rapporto della DCG del 30 settembre 2003).

In merito a tale rapporto complementare il Consiglio federale comunicherà comunque il proprio parere alla DCG entro la fine di quest'anno.

In merito alla raccomandazione 13.2

Direzione politica e definizione della necessità di raccogliere informazioni

La DCG è favorevole alle riforme intraprese dal dipartimento a partire dalla pubblicazione del suo precedente rapporto nel 1999. Poiché non sono ancora concluse, rinuncia a emanare altre raccomandazioni in merito.

Le priorità per quanto concerne la presentazione di rapporti da parte dei servizi d'informazione sono definite dalla Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza. I pertinenti strumenti di lavoro hanno dato buone prove, come confermato anche da un rapporto finale della Giunta pubblicato nella primavera del 2002, rapporto relativo a una procedura di valutazione oggetto di un incarico assegnato segnatamente in relazione con la presente tematica. Il Consiglio federale considera ovvio che anche in futuro gli organi della condotta in materia di politica di sicurezza sottoporranno tali strumenti di condotta a un regolare controllo e a un costante perfezionamento.

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In merito alla raccomandazione 13.3

Supremazia della politica

La DCG auspica inoltre che la revisione della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare abbia un effetto duraturo grazie alla subordinazione diretta del SIS al capo del DDPS.

Conformemente a precedenti raccomandazioni della DCG riguardo al Servizio informazioni, il 1º gennaio 2004 il Parlamento ha subordinato il SIS direttamente al capo del DDPS. La raccomandazione secondo cui il SIS doveva essere insediato nelle immediate vicinanze della condotta politica era stata concretizzata praticamente già nel 2001 con il trasferimento del SIS dallo Stato maggiore generale alla Segreteria generale del DDPS. Da tempo ormai hanno luogo ogni mese colloqui di condotta tra il capo del DDPS e il direttore del SIS. La subordinazione diretta, formale e non solo di fatto, al capo del DDPS costituisce un chiaro segno ­ anche per l'estero ­ che le autorità politiche svizzere sono intenzionate a dare al Servizio informazioni strategico la dovuta importanza e ad assumersi la relativa responsabilità di condotta politica.

In merito alla raccomandazione 13.4

Controllo dell'efficienza e della qualità

La DCG ritiene dunque estremamente urgente effettuare un'analisi costi-benefici dell'attività del servizio informazioni a livello generale. Pertanto esorta il Consiglio federale ad adottare le disposizioni necessarie per valutare il plusvalore apportato dai servizi d'informazione nell'ambito della sicurezza dello Stato e giudicare in tal modo l'efficienza di tali servizi.

Il Consiglio federale considera la raccomandazione 13.4 degna di valutazione: La richiesta della DCG di un'analisi costi-benefici dell'attività del servizio informazioni per «valutare il plusvalore apportato dai servizi d'informazione nell'ambito della sicurezza dello Stato» è comprensibile agli occhi del Consiglio federale. Per valutare in che misura tale richiesta sia realizzabile nella prassi saranno necessari futuri approfonditi accertamenti.

Come ogni altro Paese, anche la Svizzera deve poter contare sul fatto che il proprio Governo possa prendere le sue decisioni fondando quest'ultime su un'ampia base di informazioni indipendente. Segnatamente nel settore della politica di sicurezza sono spesso necessarie informazioni non pubblicamente accessibili e che pertanto devono essere acquisite tramite i servizi d'informazione. Il valore effettivo di simili informazioni, in base alle quali sono adottate le decisioni di politica di sicurezza, può essere determinato di regola soltanto in un secondo momento, spesso in ottiche che interessano in primo luogo gli storici. In via analoga, è difficile valutare l'utilità di analisi informative che per loro natura hanno come oggetto sviluppi futuri, scenari possibili e supposizioni.

Tra i compiti ovvi di un destinatario di prodotti informativi vi è il perseguimento di un continuo aumento della qualità mediante il dialogo con il fornitore. Proprio negli ultimi anni, il Servizio informazioni strategico in seno al DDPS ha intrapreso sforzi notevoli per istituzionalizzare tale controlling della qualità. La Delegazione è stata informata dal DDPS in autunno riguardo allo stato attuale dei relativi lavori.

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La verifica dell'efficienza della fornitura delle prestazioni informative da parte del SIS è un compito economico-aziendale che deve essere elaborato nel quadro del perfezionamento del processo di condotta nel settore dei servizi d'informazione. In seguito all'implementazione del nuovo modello contabile per la Confederazione ed in particolare mediante la contabilità analitica, il Consiglio federale conta di poter conseguire ulteriori progressi nella direzione auspicata dalla DCG.

In merito alla raccomandazione 13.5

Prescrizioni relative al mantenimento del segreto

La DCG esorta dunque il Consiglio federale a esaminare la pratica dei servizi d'informazione in materia di mantenimento del segreto e, all'occorrenza, ad adeguare le disposizioni relative alla situazione politica attuale.

Il Consiglio federale è disposto a concretizzare la raccomandazione 13.5: Secondo il Consiglio federale, nulla si oppone a una verifica attenta delle attuali basi legali rispetto ad eventuali lacune per quanto concerne le prescrizioni in materia di protezione delle informazioni e a un eventuale avvio di pertinenti revisioni. In effetti, nella prassi, per i diversi servizi d'informazione in seno al DDPS e al DFGP sussistono regolamentazioni divergenti. Il Consiglio federale approva pertanto in via generale l'intenzione di uniformizzare tali prescrizioni e di focalizzarle sugli interessi degni di protezione dei servizi d'informazione. Le prescrizioni summenzionate devono in ogni caso garantire una vigilanza e un controllo documentabili e trasparenti delle attività dei servizi d'informazione da parte degli organi legittimati ad operare in tal senso.

Il Consiglio federale è del parere che la problematica relativa alla protezione delle informazioni debba essere elaborata nel quadro di un mandato della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza agli organi dell'Amministrazione pertinenti, conformemente al processo di condotta in materia di politica di sicurezza. Per il resto, si rimanda integralmente a quanto esposto più sopra in merito al senso e allo scopo della protezione delle informazioni raccolte dai servizi d'informazione (pag. 4 del presente parere).

In merito alla raccomandazione 13.6

Gestione e archivio dei fascicoli

La DCG esorta il Consiglio federale a emanare, nell'ambito della prossima revisione dell'OSINF, prescrizioni in materia di gestione dei fascicoli dei servizi d'informazione e a sorvegliare l'applicazione della legge sull'archiviazione in questo ambito particolare dell'attività dello Stato.

La raccomandazione 13.6 è in corso di realizzazione: Il SIS sta provvedendo da tempo alla realizzazione di questa raccomandazione in stretta intesa con l'Archivio federale. Tale collaborazione sarà rafforzata nel prossimo futuro nel quadro dell'applicazione delle regole stabilite all'articolo 12 dell'ordinanza completamente riveduta del 26 settembre 2003 sui servizi d'informazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OSINF; RS 510.291; in vigore dal 1º gennaio 2004) per la gestione di documenti 2728

documenti classificati non più necessari provenienti da contatti diretti con servizi esteri e dalla raccolta operativa.

Il Consiglio federale è del parere che la documentabilità e la trasparenza delle attività amministrative non è in stretta relazione con la consegna di atti all'Archivio federale né con la classificazione di documenti. Esse sono piuttosto il risultato di una gestione degli atti ordinata, sistematica e conforme alla legge. Nel quadro di un progetto interno al DDPS sono in fase di allestimento, in collaborazione con l'Archivio federale, pertinenti prescrizioni organizzative per la gestione delle pratiche, la gestione degli atti e l'archiviazione in seno al SIS.

In merito alla raccomandazione 13.7

Collaborazione con le fonti e gli informatori

La DCG ritiene indispensabile stabilire principi chiari e uniformi in base ai quali scegliere gli informatori dei servizi d'informazione, fissare le modalità relative alle istruzioni impartite e alla remunerazione nonché i relativi meccanismi di controllo. Tali principi devono essere applicati a tutti i servizi d'informazione della Confederazione e non solo a quelli del DDPS.

Il Consiglio federale ritiene che ­ contrariamente a quanto è il caso per la definizione della protezione delle fonti ­ non sia opportuna una regolamentazione uniforme della gestione delle fonti per tutti i servizi d'informazione e che la raccomandazione sia già stata in parte realizzata: La gestione delle fonti è il tema centrale della formazione dei responsabili della gestione delle fonti in seno al SIS. In tale ambito sussistono istruzioni vincolanti per il reclutamento, la condotta e il finanziamento delle prestazioni delle fonti HUMINT. Il controllo della gestione delle fonti è assicurato dall'«Intelligence reporting», con il quale sono registrate e documentate le attività e le prestazioni delle fonti HUMINT. Lo svolgimento del finanziamento delle fonti HUMINT, orientato alle prestazioni, è sottoposto a un controllo interno a più livelli nel quale sono coinvolti sia i superiori diretti degli addetti alla gestione delle fonti sia la Direzione del SIS. Gli addetti alla gestione delle fonti sono inoltre tenuti a rendere conto del proprio operato al rappresentante dell'ispettorato delle finanze in base a campioni scelti casualmente.

Il SIS è l'unico servizio d'informazione in seno al DDPS che ricorre a fonti HUMINT, con la conseguente remunerazione di quest'ultime. La gestione delle fonti del SIS può essere paragonata solo in misura limitata a quella di altri servizi d'informazione della Confederazione. Per tale ragione il Consiglio federale ritiene che una regolamentazione omogenea e globale della gestione delle fonti non sia oggettivamente opportuna.

Nel DFGP la gestione delle fonti del Servizio di Analisi e Prevenzione (SAP), rispettivamente dell'ex Polizia federale, è da anni descritta in un manuale interno.

Quest'ultimo è stato dettagliatamente presentato alla DCG dal DFGP. Tale manuale è valevole sia per il SAP sia per gli organi cantonali addetti alla protezione dello Stato nei casi in cui quest'ultimi gestiscono
delle fonti o degli informatori nell'ambito del campo di applicazione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI). Il manuale, tuttavia, non disciplina la gestione delle fonti in maniera vincolante ed esaustiva. Da un lato, esso non potrebbe 2729

comunque stabilire delle regole derogatorie rispetto al quadro legale, dall'altro, l'avvio dello sfruttamento di una fonte potenziale e la conseguente gestione di tale fonte deve essere valutato caso per caso, in funzione della possibile utilità, dei costi e dei rischi.

Il manuale SAP è in fase di aggiornamento. La Delegazione sarà informata dal DFGP in merito a eventuali novità. Per il resto, la necessità di intervenire a livello legislativo per quanto concerne la gestione operativa delle fonti è sottoposta a verifica anche nel quadro del programma di revisione LMSI II.

Il Consiglio federale è del parere che la responsabilità di condotta dei responsabili dei servizi d'informazione riveste un'importanza centrale proprio nell'ambito delle attività operative. Nell'ambito del campo d'applicazione della LMSI, tale responsabilità di condotta è completata da specifici obblighi di rapporto agli organi politici in merito a operazioni in corso che comportano la gestione di fonti informative.

Per quanto concerne le attività di esplorazione dei servizi d'informazione in seno al DDPS e al DFGP va inoltre considerato che per l'esplorazione in Svizzera (SAP, in base alla LMSI) e per l'esplorazione all'estero (SIS, in base dell'articolo 99 della legge militare) vigono presupposti molto diversi. L'esplorazione in Svizzera ha sempre luogo nel quadro della legislazione svizzera oppure nell'ambito della cooperazione con servizi stranieri autorizzata ai sensi della LMSI. L'esplorazione all'estero, pur avendo luogo in base alla LM, deve se necessario avvenire anche al di fuori del campo di applicazione della legislazione svizzera. Già solo per questa ragione, il reclutamento e la gestione di fonti devono essere adeguati alle circostanze di ogni singolo caso. Istruzioni di carattere generale per questi due generi di impiego fondamentalmente diversi tra loro non sarebbero pertanto conformi alle esigenze.

In merito alla raccomandazione 13.8

Progetto «Coast»

La DCG non ha trovato alcuna indicazione che faccia supporre che il SIS, l'Aggruppamento dell'armamento o i loro collaboratori, in particolare Peter Regli, potessero essere coinvolti nel progetto «Coast».

Il Consiglio federale prende atto con soddisfazione e sollievo della summenzionata costatazione.

In merito alla raccomandazione 13.9

Partecipazione dell'Amministrazione all'indagine della DCG

Nel corso delle sue indagini, la DCG ha dovuto constatare a più riprese che alcune persone o alcuni servizi l'hanno informata a malincuore e sempre e solo in modo incompleto. La DCG non può dunque tollerare che l'Amministrazione manifesti sfiducia nei suoi confronti od ostacoli l'esercizio dell'alta vigilanza.

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Il Consiglio federale non può che respingere questo genere di accuse sommarie formulate in maniera generica nei confronti di servizi o nei confronti dell'Amministrazione: Il Consiglio federale si rammarica del fatto che, durante le sue indagini, la DCG si sia trovata confrontata con questo genere di difficoltà. Il Governo è tuttavia convinto che esse non rispecchino in alcuna maniera una sfiducia fondamentale dell'Amministrazione nei confronti della DCG.

Secondo le valutazioni del Consiglio federale, le indagini della DCG nonché quelle condotte da altri organi hanno avuto luogo in un clima politico a tratti surriscaldato.

L'oggettività, ovviamente, ne ha in parte risentito. Il Consiglio federale e l'Amministrazione riconoscono incondizionatamente l'alta vigilanza parlamentare sui servizi d'informazione. L'interpretazione secondo cui le difficoltà sorte nell'ambito delle indagini sarebbero da intendere come un ostruzionismo nei confronti della DCG appare pertanto ingiustificata agli occhi del Consiglio federale.

Il Consiglio federale ringrazia la DCG di avergli dato l'opportunità di esprimere il proprio parere in merito al rapporto. Sia il Consiglio federale sia i Dipartimenti principalmente interessati dal rapporto saranno lieti di informare anche in futuro la DCG riguardo all'ulteriore elaborazione delle sue proposte.

Vogliano gradire, onorevole presidente, onorevoli consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

19 dicembre 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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