Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni del 10 marzo 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 20032, decreta: Art. 1 La garanzia federale č accordata: 1. Zurigo all'articolo 62 capoverso 5 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 24 novembre 2002; 2. Glarona agli articoli 110, 112, 124 capoverso 2 e 126a della costituzione cantonale, accettati nella Landsgemeinde del 4 maggio 2003; 3. Soletta all'articolo 79 capoverso 3 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 29 giugno 2003; 4. Appenzello Interno all'abrogazione dell'articolo 11 capoverso 2 della costituzione cantonale, accettata nella Landsgemeinde del 27 aprile 2003; 5. Argovia ai § 76 capoverso 2 e 77 capoverso 2 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 18 maggio 2003.

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RS 101 FF 2003 7009

2003-2022

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Garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni. DF

Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.

Consiglio degli Stati, 3 marzo 2004

Consiglio nazionale, 10 marzo 2004

Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker

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