Traduzione1

Accordo istitutivo dell'Istituto internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale (International IDEA) Le Parti firmatarie, considerando che le nozioni di democrazia, di pluralismo e di elezioni libere ed eque si stanno affermando nel mondo; considerando che la democrazia è essenziale per la promozione e la garanzia dei diritti dell'uomo e che la partecipazione alla vita politica, compresa la gestione degli affari pubblici, è un elemento dei diritti dell'uomo, proclamato e garantito da convenzioni e dichiarazioni internazionali; considerando anche che i concetti di democrazia sostenibile, di buona gestione della cosa pubblica, di responsabilità e di trasparenza sono diventati fondamentali per le politiche di sviluppo a livello nazionale e internazionale; riconoscendo che il rafforzamento delle istituzioni democratiche a livello nazionale, regionale e mondiale favorisce la diplomazia preventiva e fornisce così un contributo alla creazione di un ordine mondiale migliore; considerando che i processi democratici e elettorali esigono continuità e prospettive a lungo termine; desiderose di promuovere e di mettere in atto norme, valori e procedimenti universalmente riconosciuti; consapevoli che il pluralismo presuppone operatori e organizzazioni nazionali e internazionali con compiti e mandati ben definiti che non possono essere assunti da altri; riconoscendo che un punto di incontro per tutti i partecipanti potrebbe contribuire a mantenere e incrementare la professionalità e a rafforzare sistematicamente le capacità; considerando che un istituto internazionale complementare è necessario in questo settore, hanno convenuto quanto segue: Art. I

Costituzione, Sede e Statuto

1) Le Parti al presente Accordo istituiscono con le presenti l'Istituto internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale, qui di seguito denominato Istituto o International IDEA, che ha statuto di organizzazione internazionale.

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Traduzione dal testo originale inglese.

2004-0143

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Accordo istitutivo dell'Istituto internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale (International IDEA)

2) La sede dell'Istituto è a Stoccolma, a meno che il Consiglio non decida di trasferirla in un'altra località. L'Istituto può aprire uffici in altre località se necessario per realizzare il suo programma.

3) International IDEA ha piena personalità giuridica e dispone delle capacità necessarie per svolgere le sue funzioni e raggiungere i suoi obiettivi, in particolare ha la capacità di: a)

acquistare e alienare beni mobili ed immobili;

b)

stipulare contratti e altri generi di accordi;

c)

assumere personale e accettare personale interinale distaccato;

d)

stare in giudizio e difendersi in un procedimento giudiziario;

e)

investire i fondi e il patrimonio dell'Istituto; e

f)

intraprendere tutte le altre azioni legali necessarie per realizzare i suoi obiettivi.

Art. II

Obiettivi e Attività

1) L'Istituto ha i seguenti obiettivi: a)

promuovere e sviluppare nel mondo una democrazia sostenibile;

b)

migliorare e consolidare i processi elettorali democratici nel mondo;

c)

far conoscere meglio le norme, le regole e le linee guida su cui si basano una democrazia pluralista e i processi democratici, promuovendone l'applicazione e la diffusione;

d)

rafforzare e sostenere le capacità nazionali di sviluppare tutto il ventaglio degli strumenti democratici;

e)

offrire un punto di contatto per gli scambi fra tutti coloro che partecipano ai processi elettorali nell'ambito dell'instaurazione di istituzioni democratiche;

f)

approfondire le conoscenze e stimolare l'apprendimento in materia di processi elettorali democratici;

g)

promuovere la trasparenza, la responsabilità, la professionalità e l'efficienza nei processi elettorali nell'ambito dello sviluppo democratico.

2) Per realizzare gli obiettivi citati, l'Istituto può intraprendere i seguenti generi di attività: a)

sviluppare a livello mondiale reti nell'ambito dei processi elettorali;

b)

creare e gestire servizi d'informazione;

c)

fornire consulenza, assistenza e sostegno per quanto riguarda il ruolo del governo e dell'opposizione, dei partiti politici, delle commissioni elettorali, di una giustizia indipendente, dei media e altri aspetti del processo elettorale nel contesto di una democrazia pluralista;

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Accordo istitutivo dell'Istituto internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale (International IDEA)

d)

incoraggiare, nella sua sfera di competenza, la ricerca nonché la diffusione e l'applicazione dei risultati della ricerca;

e)

organizzare e sostenere seminari, incontri di lavoro e corsi di formazione su elezioni libere ed eque nel contesto di sistemi democratici pluralisti;

f)

intraprendere, in caso di necessità, altre attività legate alle elezioni e alla democrazia.

3) I membri e i membri associati aderiscono agli obiettivi e alle attività dell'Istituto specificati nel presente articolo, impegnandosi a promuoverli e ad assistere l'Istituto nello svolgimento del programma di lavoro.

Art. III

Relazioni di cooperazione

L'Istituto può stabilire relazioni di cooperazione con altre istituzioni.

Art. IV

Membri

1) Sono membri dell'Istituto: a)

i Governi degli Stati Parte al presente Accordo;

b)

le organizzazioni intergovernative Parte al presente Accordo.

2) Membri associati dell'Istituto sono organizzazioni non governative internazionali. Queste organizzazioni devono avere quali membri organizzazioni debitamente costituite o combinazioni di organizzazioni e persone; l'ammissione di nuovi membri deve svolgersi secondo regole prestabilite. L'organizzazione deve comprendere membri di almeno sette Stati. Essa deve avere un ruolo funzionale e professionale inerente alla sfera di attività dell'Istituto.

3) Un'organizzazione non governativa internazionale può in qualsiasi momento notificare al Segretario generale la sua domanda di adesione all'Istituto quale membro associato.

4) Il numero dei membri associati non deve superare in nessun momento quello dei membri dell'Istituto.

Art. V

Finanziamento

1) Il finanziamento dell'Istituto è assicurato, ad esempio, mediante i contributi volontari e le donazioni di Governi o di altre fonti, i proventi di pubblicazioni e di altri servizi nonché i ricavi da interessi su fondi d'investimento, fondazioni e conti bancari.

2) Le Parti al presente Accordo non sono tenute a fornire all'Istituto aiuti finanziari superiori ai loro contributi volontari. Non rispondono, né individualmente né congiuntamente, per debiti, impegni e obbligazioni dell'Istituto.

3) Per assicurare di essere in grado di adempiere ai suoi obblighi, l'Istituto adotta provvedimenti che soddisfano le esigenze del governo dello Stato in cui ha sede.

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Art. VI

Organi

L'Istituto comprende un Consiglio, un Comitato di nomina, un Consiglio d'amministrazione, un Segretario generale e un Segretariato.

Art. VII

Il Consiglio

1) Il Consiglio si compone di un rappresentante di ogni membro e di ogni membro associato dell'Istituto.

2) Il Consiglio si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria. È convocato in sessione straordinaria: a)

su invito del Consiglio d'amministrazione;

b)

a richiesta di un terzo dei membri del Consiglio.

3) Alle sedute del Consiglio possono essere invitati osservatori, che non hanno però diritto di voto. Membri associati sono invitati alle sedute del Consiglio. Hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio e di prendervi la parola, ma non di votare o di partecipare in altro modo alle prese di decisione del Consiglio.

4) Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno ed elegge un presidente per ogni seduta.

5) Il Consiglio: a)

definisce gli orientamenti delle attività dell'Istituto;

b)

segue l'evoluzione delle attività dell'Istituto;

c)

approva a maggioranza dei due terzi i nuovi membri e membri associati dell'Istituto, su raccomandazione del Consiglio d'amministrazione;

d)

esamina e decide a maggioranza dei due terzi sulla sospensione di membri e di membri associati, su raccomandazione del Consiglio d'amministrazione;

e)

nomina i membri e il presidente del Consiglio d'amministrazione;

f)

nomina il Comitato di nomina;

g)

nomina i revisori dei conti;

h)

approva le relazioni finanziarie rivedute.

6) Le decisioni del Consiglio sono adottate per consenso. Se, nonostante tutti gli sforzi, non è possibile pervenire a un consenso, il presidente può decidere di procedere a un voto formale. Si procede a un voto formale anche a richiesta di un membro titolare del diritto di voto. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, un voto formale del Consiglio ha luogo a maggioranza semplice dei voti emessi. Ogni membro del Consiglio dispone di un voto; in caso di parità, il presidente della seduta ha voto preponderante.

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Art. VIII

Il Comitato di nomina

1) Il Consiglio designa un rappresentante dei membri, un rappresentante dei membri associati e un membro del Consiglio d'amministrazione per costituire il Comitato di nomina.

2) Il Comitato di nomina: a)

propone personalità eminenti alle funzioni di membri o di presidente del Consiglio d'amministrazione, per la nomina da parte del Consiglio;

b)

propone revisori di conti esterni, per la nomina da parte del Consiglio.

Art. IX

Il Consiglio d'amministrazione

1) L'Istituto opera sotto la direzione di un Consiglio d'amministrazione composto di nove (9) a quindici (15) membri. Un membro del Consiglio d'amministrazione è designato dallo Stato nel quale ha sede l'Istituto (rappresentante permanente). Il presidente del Consiglio d'amministrazione è eletto dal Consiglio. I membri del Consiglio d'amministrazione sono scelti per i loro meriti nei campi del diritto, delle tecniche elettorali, della politica, della ricerca nei corrispondenti settori, delle scienze politiche, dell'economia e di altri settori importanti per l'attività dell'Istituto.

Sono nominati a titolo personale e non quali rappresentanti dei governi o delle organizzazioni.

2) I membri e il presidente del Consiglio d'amministrazione sono nominati per un periodo di tre (3) anni e sono rieleggibili. I singoli mandati dei primi membri del Consiglio d'amministrazione sono di diversa durata per assicurare un rinnovo graduale dei membri.

3) Il Consiglio d'amministrazione si riunisce ogni qualvolta lo ritiene necessario per lo svolgimento delle sue funzioni. Durante la prima seduta dell'anno, nomina un vicepresidente.

4) Il Consiglio d'amministrazione, inoltre: a)

emana, in sintonia con il presente Accordo, un regolamento per la gestione dell'Istituto;

b)

elabora la politica generale dell'Istituto in base ai grandi orientamenti definiti dal Consiglio;

c)

nomina il Segretario generale dell'Istituto;

d)

approva i programmi di lavoro e il preventivo annuali dell'Istituto;

e)

raccomanda nuovi membri dell'Istituto ai fini della loro ammissione da parte del Consiglio;

f)

raccomanda la sospensione di membri o membri associati che si ritiene abbiano mancato agli obblighi di cui all'articolo II paragrafo 3;

g)

si pronuncia sulla relazione finanziaria riveduta;

h)

svolge tutte le altre funzioni richieste per l'esercizio dei mandati che gli sono assegnati.

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Accordo istitutivo dell'Istituto internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale (International IDEA)

Art. X

Il Segretario generale e il Segretariato

1) L'Istituto è diretto da un Segretario generale nominato dal Consiglio d'amministrazione per una durata di cinque (5) anni e rieleggibile.

2) Il Segretario generale nomina lo staff e il personale dei servizi generali necessari per il raggiungimento degli obiettivi dell'Istituto, conformemente alla politica del personale approvata dal Consiglio d'amministrazione.

3) Il Segretario generale è responsabile davanti al Consiglio d'amministrazione.

Art. XI

Diritti, Privilegi e Immunità

L'Istituto e il suo personale godono, nello Stato in cui ha sede l'Istituto, di diritti, privilegi e immunità definiti nell'Accordo di sede. Altri Stati possono accordare diritti, privilegi e immunità comparabili per sostenere le attività dell'Istituto in questi Stati.

Art. XII

Revisori dei conti esterni

Una società internazione indipendente di revisione finanziaria scelta dal Consiglio su raccomandazione del Comitato di nomina svolge annualmente una verifica completa dei conti per quanto concerne l'attività dell'Istituto. Il risultato della verifica è messo a disposizione del Consiglio d'amministrazione e del Consiglio.

Art. XIII

Depositario

1) Il Segretario generale dell'Istituto è depositario del presente Accordo.

2) Il Depositario comunica ai membri e ai membri associati tutte le notifiche relative all'Accordo.

Art. XIV

Scioglimento

1) L'Istituto può essere sciolto se una maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri e membri associati ritiene che non sia più necessario o che non sia più in grado di funzionare efficacemente.

2) In caso di scioglimento, tutti gli utili dell'Istituto restanti dopo il pagamento degli obblighi di legge saranno versati a istituzioni che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Istituto, su decisione del Consiglio presa d'intesa con il Consiglio d'amministrazione.

Art. XV

Emendamenti

1) Il presente Accordo può essere modificato con votazione a maggioranza dei due terzi di tutte le Parti firmatarie. Ogni proposta di emendamento deve essere comunicata almeno otto settimane prima.

2) L'emendamento ha effetto trenta giorni dopo la data alla quale due terzi delle Parti firmatarie hanno notificato al Depositario l'esecuzione delle formalità richieste 3298

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dalla legislazione nazionale per l'emendamento. È quindi vincolante per tutti i membri e membri associati.

Art. XVI

Recesso

1) Ogni Parte al presente Accordo può recedervi. Il recesso ha effetto tre mesi dopo la data alla quale è stato notificato al Depositario.

2) Ogni membro associato può ritirare la sua adesione all'Istituto. Il ritiro ha effetto alla data alla quale è stato notificato al Depositario.

Art. XVII

Entrata in vigore

1) Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati partecipanti alla Conferenza di fondazione, tenuta a Stoccolma il 27 febbraio 1995, sino alla data della seconda riunione del Consiglio.

2) Il presente Accordo entra in vigore alla data alla quale almeno tre Stati l'avranno firmato e si saranno reciprocamente notificati l'adempimento delle formalità richieste dalla loro legislazione nazionale.

3) Per gli Stati che non possono dare tale notificazione alla data dell'entrata in vigore, l'Accordo entra in vigore trenta giorni dopo la ricezione, da parte del Depositario, della notificazione dell'esecuzione delle formalità richieste dalla legislazione nazionale.

Art. XVIII

Adesione

Ogni Stato o organizzazione intergovernativa può in qualsiasi momento notificare al Segretario generale la sua domanda di adesione al presente Accordo. Se la domanda è approvata dal Consiglio, l'Accordo entra in vigore per lo Stato o l'organizzazione intergovernativa in questione trenta giorni dopo la data del deposito del suo strumento di adesione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua inglese depositato presso il Segretario generale che ne trasmetterà copie a tutti i membri dell'Istituto.

Fatto a Stoccolma, il 27 febbraio 1995.

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