Termine di referendum: 27 gennaio 2005

Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro) Modifica dell'8 ottobre 2004 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 17 febbraio 20041; visto il parere del Consiglio federale del 5 marzo 20042, decreta: I La legge del 13 marzo 19643 sul lavoro è modificata come segue: Art. 27 cpv. 1ter Nei punti di vendita e nelle aziende di prestazione di servizi situati nelle stazioni che, in ragione del grosso traffico viaggiatori, sono centri di trasporto pubblico, nonché negli aeroporti i lavoratori possono essere occupati la domenica.

1ter

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 8 ottobre 2004

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 2004

Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 19 ottobre 20044 Termine di referendum: 27 gennaio 2005 1 2 3 4

FF 2004 1403 FF 2004 1411 RS 822.11 FF 2004 4815

2004-0442

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Legge sul lavoro

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