ad 01.023 Messaggio concernente l'istituzione del Tribunale amministrativo federale (messaggio aggiuntivo al messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale) del 25 agosto 2004

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo il messaggio concernente l'istituzione del Tribunale amministrativo federale (messaggio aggiuntivo al messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale), proponendovi di approvare i disegni allegati di legge federale sull'istituzione del Tribunale amministrativo federale, di ordinanza dell'Assemblea federale sui posti di giudice presso il Tribunale amministrativo federale e di decreto federale concernente l'entrata in vigore parziale della riforma giudiziaria del 12 marzo 2000.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

25 agosto 2004

In nome del Consiglio federale Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2004-1622

4229

Compendio Mediante il messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, adottato il 28 febbraio 2001, il Consiglio federale ha istituito le basi legali necessarie alla creazione di un Tribunale penale federale e di un Tribunale amministrativo federale. Il Tribunale penale federale ha iniziato la sua attività il 1° aprile 2004. Esso giudica i reati che rientrano nella giurisdizione della Confederazione nonché i ricorsi contro atti o omissioni dei giudici istruttori federali. Il Tribunale amministrativo federale sostituisce, in qualità di autorità di primo grado, le Commissioni di ricorso e i Servizi dei ricorsi dei Dipartimenti. Secondo le previsioni attuali aprirà i battenti nel corso del 2007.

La legge sul Tribunale amministrativo federale, attualmente all'esame del Consiglio nazionale (seconda Camera), è una legge prevista per il lungo termine. Concepita per un tribunale già esistente e operativo, non si presta alla creazione di una nuova istituzione. Nella fase di istituzione andranno prese diverse decisioni di natura organizzativa che, secondo quanto previsto dalla legge sul Tribunale amministrativo federale, sono di competenza della Corte plenaria o di un altro organo del Tribunale designato dalla Corte plenaria nell'ordinanza sull'organizzazione. Infatti, prima di iniziare la sua attività, il Tribunale dovrà, ad esempio, assumere il personale giuridico e amministrativo, emanare diverse ordinanze e prendere svariate decisioni di natura organizzativa. Affinché ciò sia possibile e il Tribunale possa aprire i battenti entro i termini previsti, nella fase di istituzione esso necessita di un organo direttivo ristretto. Tale organo deve avere la facoltà di prendere, insieme ai responsabili del progetto, le decisioni di natura organizzativa necessarie all'istituzione del nuovo Tribunale federale. La presente legge federale sull'istituzione del Tribunale amministrativo federale si propone di fornire la base legale necessaria alla designazione di tale organo (direzione provvisoria del Tribunale) e di definirne le competenze.

Il disegno contiene inoltre le basi necessarie affinché l'Assemblea federale possa procedere per tempo all'elezione dei giudici. A tal fine, il Parlamento dovrà inoltre emanare un'ordinanza sui posti di giudice, che ne precisi il numero esatto
all'interno della fascia compresa tra 50 e 70 prevista dalla legge. Infine, l'elezione dei giudici presuppone l'entrata in vigore della base costituzionale relativa alla creazione del Tribunale amministrativo federale (art. 191a cpv. 2 Cost. ­ Riforma giudiziaria).

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Riforma giudiziaria e revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale

Il 12 marzo 2000 l'accettazione della riforma giudiziaria da parte di popolo e Cantoni ha imposto alla Confederazione di istituire un Tribunale penale federale e autorità giudiziarie competenti a giudicare controversie di diritto pubblico afferenti alla sfera di competenza dell'Amministrazione federale (art. 191a cpv. 1 e 2 Cost. ­ Riforma giudiziaria, FF 1999 7454). Il 28 febbraio 2001 il nostro Consiglio ha sottoposto al Parlamento, nell'ambito del messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, i disegni di legge necessari all'istituzione del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale. Nel frattempo la legge federale sul Tribunale penale federale è stata adottata ed è entrata in vigore il 1° aprile 2004. Per contro, i disegni di legge sul Tribunale federale (LTF) e di legge federale sul Tribunale amministrativo federale (LTram) sono ancora all'esame del Parlamento. Secondo le previsioni attuali, queste leggi dovrebbero essere votate nel corso del 2005. Tuttavia, è già stata definitivamente decisa la sede del nuovo Tribunale amministrativo federale: il 21 giugno 2002 il Parlamento ha adottato la legge federale sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale, assegnando a Bellinzona la sede del Tribunale penale federale e a San Gallo quella del Tribunale amministrativo federale.

1.2

Necessità di speciali disposizioni di legge per l'istituzione del Tribunale

La legge sul Tribunale amministrativo federale disciplina la competenza e l'organizzazione di questa nuova autorità giudiziaria. È una legge prevista per il lungo termine ed è pertanto concepita per un tribunale già esistente e operativo. Per contro, si presta soltanto limitatamente all'istituzione del Tribunale amministrativo federale.

Proprio nella fase di istituzione, il Tribunale dovrà prendere numerose decisioni di natura organizzativa (definizione della struttura del Tribunale, del numero e della sfera dei compiti delle corti, dell'assegnazione dei giudici e dei cancellieri alle singole corti, ecc.). Molte di queste decisioni presuppongono l'esistenza di un'ordinanza sull'organizzazione che attribuisca le varie competenze amministrative ai diversi organi del Tribunale (Corte plenaria, Commissione amministrativa, Conferenza dei presidenti, corte, Segretario generale, ecc.).

Normalmente l'emanazione dell'ordinanza sull'organizzazione e le più importanti decisioni di natura amministrativa sono di competenza dalla Corte plenaria (giudici riuniti in seduta plenaria). Nella fase di istituzione non è tuttavia possibile seguire tale procedura. Da un lato, se tutte le decisioni interne potessero essere prese soltanto dopo l'approvazione dell'ordinanza sull'organizzazione da parte della Corte plenaria, non sarebbe possibile procedere per tempo all'istituzione del Tribunale, anche nel caso in cui i giudici fossero eletti anticipatamente. Dall'altro, il reclutamento iniziale del personale del Tribunale richiede una struttura che consenta di 4231

assumere personale specializzato in modo mirato ed adeguato alle esigenze. È pertanto indispensabile definire l'assetto delle competenze per il periodo transitorio che intercorre tra il momento dell'elezione dei giudici e il normale inizio dell'attività del Tribunale, delegando le decisioni inerenti all'istituzione che rientrano nella competenza del Tribunale alla direzione provvisoria del Tribunale designata dal Parlamento e alla Commissione giudiziaria responsabile della preparazione dell'elezione.

In entrambi i casi, la direzione del progetto «Nuovi tribunali federali» sarà incaricata di approntare le relative basi decisionali.

1.3

Inizio dell'attività del Tribunale amministrativo federale

Il Parlamento dovrebbe licenziare la legge sul Tribunale amministrativo federale nel 2005, simultaneamente alla legge sul Tribunale federale. Il termine di referendum scadrà probabilmente nel 2005 o nel primo trimestre del 2006. Tuttavia, secondo le previsioni attuali, la sede definitiva del Tribunale amministrativo federale, che il Cantone di San Gallo intende costruire nel quartiere di Chrüzacker a San Gallo, sarà agibile al più presto nel 2010.

Non è tuttavia possibile differire l'entrata in vigore della legge sul Tribunale amministrativo federale e della legge sul Tribunale federale sino al momento in cui si saranno conclusi i lavori di costruzione della sede definitiva del Tribunale. Da un lato, l'entrata in vigore della legge sul Tribunale federale determina anche il momento in cui entrano in vigore le norme costituzionali sulla riforma giudiziaria, in particolare la garanzia della via giudiziaria. Tale garanzia è stata approvata già nel 2000 da popolo e Cantoni e dovrebbe quindi entrare in vigore il più presto possibile.

Dall'altro, se si dovesse attendere il completamento della sede definitiva del Tribunale, eventuali ritardi nella costruzione ­ ad es. a causa di ricorsi contro la modifica del piano di utilizzazione o il permesso di costruzione o a causa di difficoltà nello stanziamento dei crediti ­ rimanderebbero anche l'entrata in vigore della riforma giudiziaria. L'inizio dell'attività del Tribunale amministrativo federale non deve dunque dipendere dal completamento della sede definitiva del Tribunale.

I lavori di istituzione del Tribunale amministrativo federale sono di varia natura.

Oltre all'assunzione di circa 400 persone, occorre approntare le infrastrutture necessarie (informatica, mobilio, biblioteca, ecc.), preparare le relative ordinanze interne (ordinanza sull'organizzazione, tasse di giustizia e spese ripetibili) e il preventivo del Tribunale, nonché pianificare ed effettuare il trasferimento delle autorità giudiziarie esistenti, incluse le pratiche e le infrastrutture. Dato che nel frattempo la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale ha raggiunto uno stadio sufficientemente avanzato da lasciar prevedere il seguito dell'iter legislativo, è ormai possibile intraprendere i preparativi necessari. Per contro, non è stato possibile procedere anticipatamente
all'istituzione, dato che la discussione della legge sul Tribunale amministrativo federale non era sufficientemente progredita, ma anche perché la direzione del progetto «Nuovi tribunali federali» doveva concentrarsi soprattutto sulla creazione del Tribunale penale federale di Bellinzona.

Se i lavori di istituzione non subiranno ritardi e la legislazione verrà approvata nei tempi previsti, appare possibile e realistico che il Tribunale amministrativo federale inizi la sua attività nel 2007. Ne consegue che nel corso dei primi anni il Tribunale 4232

non sarà alloggiato nella sede definitiva di San Gallo (cfr. qui di seguito n. 2.1.1.4).

Ciononostante, sarà attivo in quanto istituzione e potrà adempiere i compiti assegnatigli dalla Costituzione e dalla legge a partire dal momento dell'entrata in vigore della legge sul Tribunale amministrativo federale.

1.4

Necessità di una legge separata

Nella seduta del 15 aprile 2004, la Commissione giudiziaria incaricata della preparazione dell'elezione del Tribunale amministrativo federale ha deciso di procedere all'elezione dei giudici circa 18 mesi prima dell'inizio dell'attività del Tribunale amministrativo federale. Prevedendo questo lasso di tempo relativamente lungo, la Commissione tiene conto del fatto che una parte dei giudici del nuovo Tribunale dovrebbe provenire dagli attuali Servizi dei ricorsi e Commissioni di ricorso. Tanto prima i giudici interessati a un posto presso il Tribunale amministrativo federale avranno una certezza in merito al loro avvenire professionale, tanto minori saranno i rischi che essi lascino le attuali Commissioni di ricorsi e i Servizi dei ricorsi, rischio che dovrebbe acuirsi ulteriormente nei due anni precedenti lo scioglimento di tali autorità. Procedere sollecitamente all'elezione dei giudici e alla nomina della direzione provvisoria del Tribunale è inoltre essenziale ad assicurare il futuro professionale del personale non giudiziario delle Commissioni di ricorso e dei Servizi dei ricorsi. L'assunzione di questo personale ­ il nuovo Tribunale dovrà essere dotato di circa 125­175 posti di cancelliere e circa 80­100 posti amministrativi ­ spetterà alla direzione provvisoria del Tribunale, la quale dovrà disporre del tempo necessario per svolgere tale compito entro i termini previsti. Se il Tribunale dovrà essere operativo nel 2007, i giudici dovranno essere eletti nella sessione autunnale del 2005.

L'esame della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale è già a buon punto, poiché questi disegni sono già giunti alla Commissione incaricata dell'esame preliminare del Consiglio nazionale (seconda Camera).

Pertanto, un'integrazione nel disegno delle disposizioni transitorie oggetto del presente messaggio graverebbe ulteriormente, in un momento poco propizio, su un progetto di per sé complesso. Inoltre, nonostante si trovino a uno stadio avanzato, non è ancora possibile prevedere con certezza il momento dell'approvazione definitiva delle due leggi. Allo stato attuale dei dibattiti, è lecito attendersi che il Consiglio nazionale possa sconfessare il Consiglio degli Stati su questioni fondamentali, soprattutto per quanto concerne la legge sul Tribunale federale. La LTF
contiene inoltre alcuni punti controversi. Non è affatto sicuro che le parti della legge sul Tribunale amministrativo federale necessarie all'elezione dei giudici e all'istituzione del Tribunale (disposizione concernente l'elezione, competenze transitorie, ecc.)

potranno entrare in vigore per tempo, così da permettere l'elezione dei giudici nell'autunno del 2005.

Alla luce di questa situazione, è necessario emanare, nel quadro di un disegno di legge a sé stante, le basi legali transitorie indispensabili all'istituzione del Tribunale amministrativo federale. In tal modo il Parlamento potrà discutere le disposizioni transitorie separatamente dalla legge sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge sul Tribunale federale e ­ se del caso ­ anche prima di approvare tali leggi. Un tale modo di procedere si impone anche perché l'inizio dell'attività del Tribunale amministrativo federale richiede l'emanazione di ordinanze dell'Assemblea federale 4233

(cfr. art. 1 cpv. 4 e 11 cpv. 3 LTram). Dato che, sotto il profilo tematico, tali norme sono connesse con le disposizioni in materia di elezione e di competenza per l'istituzione del Tribunale amministrativo federale, pare legittimo condensarle in un disegno a sé stante.

2

Principi del disegno

2.1

Disegno in tre parti

Il disegno comprende la legge federale sull'istituzione del Tribunale amministrativo federale, l'ordinanza dell'Assemblea federale sui posti di giudice presso il Tribunale amministrativo federale e il decreto federale sull'entrata in vigore dell'articolo 191a Cost. ­ Riforma giudiziaria. Contiene inoltre modifiche della legge federale sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (RS 173.73), della legge sul Parlamento (RS 171.10) e dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale (RS 173.711.2).

2.1.1

Legge federale sull'istituzione del Tribunale amministrativo federale

2.1.1.1

Elezione dei giudici e nomina della direzione provvisoria del Tribunale

La legge federale sull'istituzione del Tribunale amministrativo federale enuncia innanzitutto le basi legali necessarie a eleggere i giudici prima dell'entrata in vigore della legge sul Tribunale amministrativo federale e a nominare, scegliendone i membri tra i giudici, una direzione provvisoria del Tribunale. Dato che le spetta la responsabilità principale riguardo alle decisioni che il Tribunale dovrà prendere nella fase di istituzione, la direzione provvisoria dovrà essere al completo e operativa subito dopo la sua nomina. La legge prevede pertanto che l'Assemblea federale designi tutti i membri della direzione provvisoria del Tribunale (secondo le norme ordinarie sull'attribuzione delle competenze che si applicheranno al Tribunale amministrativo federale dopo la sua costituzione, l'Assemblea federale elegge soltanto il presidente e il vicepresidente, cfr. art. 13 cpv. 1 LTram).

2.1.1.2

Competenze della direzione provvisoria del Tribunale e della Commissione giudiziaria in occasione dell'istituzione del Tribunale amministrativo federale

Oltre all'elezione dei giudici da parte dell'Assemblea federale, la legge disciplina le competenze della direzione provvisoria del Tribunale in occasione dell'istituzione del Tribunale. Affinché la nuova autorità sia regolarmente operativa alla data prevista, numerose importanti decisioni di natura organizzativa devono essere prese in tempi relativamente brevi. Non è pertanto possibile adottare tali decisioni sulla base 4234

delle norme ordinarie sull'attribuzione delle competenze, come avverrebbe nel caso di un tribunale già operativo. Il ricorso alla procedura ordinaria esigerebbe, in particolare, che le decisioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14 LTram (assunzione del personale giudiziario, segnatamente del Segretario generale, emanazione dell'ordinanza sull'organizzazione e di altre basi legali, costituzione delle corti, ecc.)

siano prese dalla Corte plenaria, il che sarebbe troppo complesso e richiederebbe troppo tempo. Un tale modo di procedere ritarderebbe le decisioni degli organi subordinati (direzione del Tribunale, Conferenza dei presidenti, corti, Segretario generale, servizi risorse, ecc.) necessarie all'istituzione del Tribunale. Di conseguenza non sarebbe possibile prendere per tempo le decisioni relative alla struttura del Tribunale e alle competenze dei diversi organi amministrativi, ma anche quelle relative a numerose altre questioni.

L'esempio seguente potrà forse illustrare la situazione: siccome il Tribunale amministrativo federale gode di autonomia nelle questioni amministrative, esso ha il compito di valutare le diverse funzioni degli impiegati e attribuirle a una classe di stipendio. L'ordinanza sull'organizzazione del Tribunale dovrà definire a chi sarà assegnata tale competenza all'interno del Tribunale. D'altro canto, secondo le norme ordinarie sull'attribuzione delle competenze, detta ordinanza deve essere emanata dalla Corte plenaria. Tuttavia, le valutazioni delle funzioni devono già essere note al momento in cui il Tribunale procederà all'assunzione del personale. Dato che molte assunzioni devono essere effettuate con largo anticipo (in particolare nel caso dei posti superiori, che devono essere occupati rapidamente affinché si possa procedere al reclutamento del personale subordinato), anche le decisioni concernenti le valutazioni delle funzioni devono essere prese con un certo anticipo. Ciò non sarebbe possibile se l'istituzione del Tribunale avvenisse secondo le norme ordinarie sull'attribuzione delle competenze. I primi collaboratori non potrebbero infatti essere assunti sulla base di decisioni valide concernenti la valutazione delle funzioni.

Molte decisioni (o decisioni preliminari) concernenti le questioni organizzative possono e devono essere prese dalla direzione del
progetto «Nuovi tribunali federali». Tuttavia, la legge sul Tribunale amministrativo federale assegna espressamente al Tribunale stesso numerose competenze, segnatamente nell'ambito dell'organizzazione, del personale e delle finanze. Senza l'emanazione di nuove disposizioni di legge, le norme sull'attribuzione delle competenze giusta la legge sul Tribunale amministrativo federale si applicherebbero anche durante la fase di istituzione.

Inoltre, come detto in precedenza, oltre ad essere state previste per un tribunale esistente, tali norme risultano macchinose, date le diverse competenze che attribuiscono alla Corte plenaria. Per questo motivo la presente legge federale sull'istituzione del Tribunale amministrativo federale attribuisce alla direzione provvisoria del Tribunale la competenza generale in merito a tutte le questioni che il Tribunale dovrà affrontare per garantire l'inizio dell'attività nei tempi previsti. A tal fine, la direzione provvisoria del Tribunale dovrà operare in stretta collaborazione con i responsabili del progetto «Nuovi tribunali federali».

Oltre che alla direzione provvisoria del Tribunale, anche alla Commissione giudiziaria deve essere assegnata una competenza transitoria specifica nell'ambito dell'istituzione del nuovo Tribunale amministrativo federale. In vista dell'inizio dell'attività del Tribunale, essa avrà la responsabilità di definire la struttura del Tribunale (determinazione delle corti) e di assegnare, per la prima volta, i giudici alle corti. Normalmente tale importante compito spetterebbe alla Corte plenaria 4235

(art. 14 e 16 LTram). Tuttavia, anche in tal caso è necessario un disciplinamento speciale nell'ambito dell'istituzione del Tribunale. Da un lato, la struttura del Tribunale si ripercuote sull'organizzazione dello spazio. Se per la determinazione delle corti si dovesse attendere che la Corte plenaria dei giudici prenda le decisioni necessarie nell'ambito dell'esame dell'ordinanza sull'organizzazione, non sarebbe possibile predisporre per tempo le infrastrutture necessarie al Tribunale (uffici, sale di riunione, ecc.). Dall'altro, la struttura del Tribunale e l'assegnazione dei giudici alle singole corti riveste una considerevole importanza già al momento della preparazione dell'elezione dei giudici. La Commissione giudiziaria mette a pubblico concorso i posti di giudice vacanti (art. 40a cpv. 2 LParl). Dato che molti candidati, in base alle loro esperienze e conoscenze professionali, sarebbero particolarmente qualificati per un determinato ambito giuridico del nuovo Tribunale, la Commissione giudiziaria dovrebbe tener conto della futura struttura del Tribunale già al momento di formulare le proposte di elezione. Tale modo di procedere è altresì necessario perché vi potrebbero essere candidati molto qualificati che potrebbero subordinare la loro candidatura alla condizione di operare in un determinato ambito giuridico. Se, al momento dell'elezione, regnasse l'incertezza riguardo all'assegnazione dei giudici alle diverse corti, si correrebbe il rischio di limitare inutilmente la rosa dei potenziali candidati.

Costituendo le corti, la Commissione giudiziaria definisce soltanto le grandi linee della struttura del Tribunale. Secondo le previsioni attuali, il Tribunale amministrativo federale dovrebbe contare circa cinque corti, che a loro volta saranno suddivise in camere. La Commissione giudiziaria stabilirà quindi soltanto la struttura organizzativa superiore (le corti), limitandosi ad assegnare i giudici all'una o all'altra corte.

Per contro, spetterà alla direzione provvisoria del Tribunale determinare la struttura dettagliata e assegnare i giudici alle singole camere. Inoltre, le decisioni della Commissione giudiziaria sono valide soltanto per un determinato periodo, ossia soltanto per la prima costituzione del Tribunale. Non appena sarà entrata in vigore la legge sul Tribunale amministrativo
federale e una volta trascorsi i primi due anni per i quali le corti vengono costituite (cfr. art. 16 cpv. 1 LTram), la Corte plenaria potrà decidere una nuova ripartizione dei giudici. L'attribuzione transitoria di determinate competenze organizzative alla Commissione giudiziaria rappresenta dunque soltanto un'ingerenza limitata nell'autonomia del Tribunale.

2.1.1.3

Trasferimento di personale dalle Commissioni di ricorso e dai Servizi dei ricorsi al Tribunale amministrativo federale

L'istituzione del Tribunale amministrativo federale rappresenta una sfida poiché coincide con la dissoluzione di oltre 30 Commissioni di ricorso e Servizi dei ricorsi della Confederazione. Tale evento non comporta un trasferimento automatico di personale dalle vecchie strutture alla nuova istituzione. La soppressione delle attuali autorità giudiziarie implica che tutti i rapporti di lavoro esistenti tra i collaboratori giuridici e amministrativi e i loro datori di lavoro cesseranno al momento dell'entrata in vigore della legge sul Tribunale amministrativo federale. A partire da quel momento il Tribunale amministrativo federale dovrà reclutare il suo nuovo personale.

4236

Come già illustrato al numero 1.4, è nell'interesse della Confederazione che il trasferimento di personale dalle Commissioni di ricorso e dai Servizi dei ricorsi al Tribunale amministrativo federale si svolga nel migliore dei modi. Da un lato, si tratta di mantenere fino all'ultimo giorno l'operatività delle autorità attuali, il che è possibile soltanto riducendo al minimo le partenze anticipate di personale e le conseguenti vacanze di posti. I posti divenuti vacanti in seguito a partenze devono pertanto essere rioccupati in funzione della mole di lavoro che si è chiamati a svolgere.

Dall'altro, per il funzionamento del nuovo Tribunale è essenziale che esso possa intraprendere la sua attività ­ perlomeno in parte ­ potendo contare su collaboratori qualificati e collaudati provenienti dalle autorità preesistenti.

In linea di principio, il Tribunale amministrativo federale assume il proprio personale in piena autonomia. Pertanto, potrebbe procedere al reclutamento senza tener conto della situazione delle attuali autorità giudiziarie. Le peculiarità del periodo transitorio rendono tuttavia necessario porre determinate restrizioni all'autonomia del Tribunale nella fase di istituzione, vale a dire in occasione della prima assunzione di personale. La competenza della direzione provvisoria del Tribunale di reclutare personale va quindi vincolata all'obbligo di prendere in considerazione per il primo reclutamento candidati qualificati e idonei provenienti dalle Commissioni di ricorso e dai Servizi dei ricorsi. In tal modo si intende accordare agli attuali impiegati delle Commissioni di ricorso e dei Servizi dei ricorsi una posizione privilegiata rispetto ai candidati esterni. Per contro, una vera e propria garanzia di assunzione che prenda la forma di un obbligo di contrarre (ossia l'obbligo della direzione del Tribunale di assumere gli attuali collaboratori) sarebbe eccessiva. Dato che la struttura del nuovo Tribunale amministrativo federale non è paragonabile a quella delle oltre trenta Commissioni di ricorso e Servizi dei ricorsi esistenti a titolo permanente od operanti a titolo accessorio, il nuovo Tribunale avrà, in materia di personale, esigenze diverse da quelle delle attuali autorità giudiziarie. Anche partendo dal presupposto che non tutti gli attuali collaboratori potranno essere trasferiti
al Tribunale amministrativo federale (pensionamenti, cambiamento di posto di lavoro), l'obbligo di assumere tutti gli altri collaboratori limiterebbe eccessivamente il margine di manovra del Tribunale.

2.1.1.4

Sede provvisoria del Tribunale fino all'insediamento nella sede definitiva

Secondo l'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (RS 173.72), la sede del Tribunale amministrativo federale è San Gallo, dove si costruirà un nuovo edificio nel quartiere di Chrüzacker. Dato che si tratta di un grosso progetto che richiede l'organizzazione di un concorso internazionale, la modifica del piano di utilizzazione e svariate procedure di autorizzazione, allo stato attuale della pianificazione si prevede che il Tribunale si potrà insediare nel nuovo edificio al più presto nel 2010. Nei suoi primi anni di attività il Tribunale amministrativo federale dovrà quindi essere alloggiato altrove. Il Governo del Cantone di San Gallo è stato informato di tale circostanza nel corso dei negoziati inerenti alla partecipazione finanziaria del Cantone alle spese di costruzione del Tribunale amministrativo. Dal canto suo, il nostro Consiglio ha preso atto della necessità di una sede provvisoria nella regione di Berna e, con decisione del 23 giugno 2004, ha incaricato il DFGP di adottare, d'intesa con i 4237

servizi interessati degli altri dipartimenti, le misure necessarie affinché il Tribunale amministrativo federale possa iniziare la sua attività a Berna nel corso del 2007.

Il fatto di ospitare il Tribunale in una sede provvisoria nella regione di Berna esige un adeguamento della legge federale sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale. Dato che la sede definitiva del Tribunale sarà a San Gallo, tale adeguamento è operato mediante una disposizione transitoria.

2.1.1.5

Una legge limitata nel tempo

La legge federale sull'istituzione del Tribunale amministrativo federale è una legge limitata nel tempo. Rimarrà in vigore soltanto fino all'inizio dell'attività del Tribunale amministrativo federale. A partire da tale momento si applicheranno le norme ordinarie sull'attribuzione delle competenze contenute nella legge sul Tribunale amministrativo federale. L'articolo 6 capoverso 3 della legge prevede quindi che questo testo avrà effetto sino all'entrata in vigore della legge sul Tribunale amministrativo federale.

Tuttavia, la decisione della Commissione giudiziaria concernente la determinazione e la costituzione delle corti deve rimanere valida per i primi due anni dall'entrata in vigore della legge sul Tribunale amministrativo federale. Quest'ultima sarà dunque completata da una disposizione transitoria secondo cui le corti costituite dalla Commissione giudiziaria non possono essere modificate durante i primi due anni.

2.1.2

Ordinanza dell'Assemblea federale sui posti di giudici presso il Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale è dotato di 50­70 posti di giudice (art. 1 cpv. 3 LTram). L'Assemblea federale stabilisce il numero esatto dei posti di giudice mediante ordinanza (art. 1 cpv. 4 LTram). Dato che tale numero (50­70) si riferisce a posti a tempo pieno e che i giudici possono esercitare la loro funzione anche a tempo parziale (art. 11 cpv. 1 LTram), il Parlamento può eleggere un numero di giudici superiore alla soglia massima di cui all'articolo 1 capoverso 3 LTram o al numero concreto stabilito dall'ordinanza.

L'ordine di grandezza di 50­70 posti di giudice si fonda sui risultati di uno studio di economia aziendale, datato 25 settembre 2000, effettuato dalla Ernst & Young Consulting SA. Tale studio prevedeva un onere lavorativo pari a 14 442 ricorsi all'anno, ma non prendeva in considerazione i ricorsi concernenti la legge sull'assicurazione malattia e l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, poiché soltanto dopo l'allestimento dello studio è emerso che tali ricorsi sarebbero stati di competenza del Tribunale amministrativo federale. I dibattiti parlamentari hanno poi ulteriormente modificato l'elenco delle competenze del Tribunale amministrativo federale. Inoltre, è aumentato l'onere lavorativo degli attuali Servizi dei ricorsi e Commissioni di ricorso. Nel 2003 tutte le Commissioni di ricorso e i Servizi dei ricorsi che confluiranno nel Tribunale amministrativo federale hanno infatti sbrigato circa 20 000 ricorsi.

4238

Nonostante l'aumento del numero dei ricorsi, l'ordine di grandezza di 50­70 posti di giudice resta sufficiente a patto che, già all'inizio dell'attività del Tribunale, si opti per il limite superiore della fascia, non fosse che per far fronte all'aumento dell'onere lavorativo. Lo studio della Ernst & Young Consulting SA riteneva sufficienti 51 posti di giudice per far fronte a un onere lavorativo di 14 400 casi all'anno.

Se si applica tale numero di posti di giudice all'attuale onere lavorativo delle Commissioni di ricorso e dei Servizi dei ricorsi, pari a circa 20 000 casi all'anno, ne risulta un fabbisogno di 60 posti di giudice. Dato che attualmente le Commissioni di ricorso impiegano 13 giudici in più rispetto al periodo in cui è stato allestito lo studio della Ernst & Young, il nuovo Tribunale deve essere dotato di 64 giudici.

Nell'ordinanza sui posti di giudice occorre pertanto fissare a 64 posti a tempo pieno il numero di posti di giudice presso il Tribunale amministrativo federale.

2.1.3

Adeguamento dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale

L'ordinanza dell'Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale si fonda sull'articolo 12 capoverso 3 della legge sul Tribunale penale federale. La stessa norma di delega si trova nell'articolo 11 capoverso 3 della legge sul Tribunale amministrativo federale (nella versione adottata dal Consiglio degli Stati). L'Assemblea federale deve pertanto disciplinare, nel quadro di un'ordinanza, i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici anche per il Tribunale amministrativo federale. In tal caso è opportuno riprendere tali e quali le norme previste per il Tribunale penale federale, estendendo dunque al Tribunale amministrativo federale il campo di applicazione dell'ordinanza esistente. Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale si trovano infatti allo stesso livello: entrambi sono autorità giudiziarie inferiori del Tribunale federale e i giudici di entrambi i Tribunali sono eletti dal Parlamento. Non vi è dunque motivo di emanare nuove prescrizioni.

2.1.4

Decreto federale del 12 marzo 2000 sull'entrata in vigore parziale della riforma giudiziaria

La data di entrata in vigore del decreto federale dell'8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria (FF 1999 7454), approvato da popolo e Cantoni il 12 marzo 2000, deve essere stabilita dall'Assemblea federale (n. III cpv. 2 del decreto federale sulla riforma giudiziaria).

Nel messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, il nostro Consiglio ha pertanto sottoposto all'Assemblea federale anche un disegno di decreto federale concernente l'entrata in vigore della riforma giudiziaria (cfr. messaggio n. 1.3.2; n. 4.4; disegno [FF 2001 3785 4017 e 4155]). Tale disegno prevede che la riforma giudiziaria entri in vigore simultaneamente alla legge federale sul Tribunale federale.

Tale proposta si fonda sul presupposto che la legge sul Tribunale federale, la legge sul Tribunale penale federale e la legge sul Tribunale amministrativo federale possa4239

no entrare in vigore simultaneamente. Il messaggio precisa tuttavia che sarebbe opportuno prevedere un'entrata in vigore a tappe della riforma giudiziaria qualora una di queste leggi dovesse entrare in vigore anticipatamente.

Il 3 maggio 2001 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha deciso di suddividere il progetto in tre parti e di anticipare il dibattito relativo alla legge sul Tribunale penale federale. Ciò ha comportato l'entrata in vigore anticipata della base costituzionale relativa alla legge sul Tribunale penale federale. Con il decreto federale del 24 settembre 2002 concernente l'entrata in vigore parziale della riforma giudiziaria del 12 marzo 2000, l'Assemblea federale ha pertanto fissato al 1° aprile 2003 l'entrata in vigore degli articoli 123 Cost. ­ Riforma giudiziaria (base per l'unificazione del diritto di procedura penale) e 191a cpv. 1 Cost. ­ Riforma giudiziaria (base per l'istituzione del Tribunale penale federale; RU 2002 3147). Ciò ha consentito di porre anticipatamente in vigore ­ il 1° agosto 2003 ­ una parte della legge sul Tribunale penale federale, permettendo al Parlamento di eleggere i giudici del Tribunale penale federale nella sessione autunnale dello stesso anno.

Dato che le basi legali necessarie all'istituzione del Tribunale amministrativo federale (cui è dedicato il presente messaggio) devono avere effetto prima dell'entrata in vigore della legge sul Tribunale amministrativo federale, occorre porre anticipatamente in vigore anche la base costituzionale relativa al Tribunale amministrativo federale. Pertanto, il nostro Consiglio sottopone al Parlamento, insieme alla legge sull'istituzione del Tribunale, anche un decreto federale sull'entrata in vigore dell'articolo 191a Cost. ­ Riforma giudiziaria, il quale prevede che i capoversi 2 e 3 dell'articolo 191a del decreto federale dell'8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria entrino in vigore il 1° settembre 2005.

Le altre disposizioni della riforma giudiziaria non ancora vigenti entreranno in vigore, come previsto, simultaneamente alla legge sul Tribunale penale federale e alla legge sul Tribunale amministrativo federale.

3

Procedura di consultazione

Dato che il disegno contiene soltanto norme organizzative prive di una particolare portata politica o economica, non è stato necessario svolgere una procedura di consultazione.

4

Commento alle singole disposizioni

4.1

Legge federale sull'istituzione del Tribunale amministrativo federale

Art. 1 L'articolo 1 enuncia lo scopo della legge, che consiste nell'istituzione del Tribunale amministrativo federale entro i termini previsti. Dato che diversi organi partecipano all'istituzione del Tribunale, la legge ne definisce le competenze. Essa pone poi in evidenza il principio della collaborazione tra le autorità partecipanti all'istituzione.

Una cooperazione ottimale e lo scambio di informazioni tra i diversi attori sono fondamentali per il successo dell'istituzione del Tribunale amministrativo federale.

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Art. 2 Il capoverso 1 dell'articolo 2 disciplina la competenza dell'Assemblea federale in materia di elezione dei giudici, come stabilito anche nella versione del Consiglio degli Stati dell'articolo 5 capoverso 1 della legge sul Tribunale amministrativo federale. Il capoverso 1 fissa inoltre a 64 il numero di giudici che devono essere eletti dal Parlamento. Dato che la LTram ammette l'esercizio della carica di giudice a tempo parziale (art. 11 cpv. 1 LTram), non è escluso che il numero dei giudici eletti sia superiore a 64.

Il capoverso 2 contiene la base legale relativa alla nomina della direzione provvisoria del Tribunale.

Art. 3 Il capoverso 1 stabilisce la composizione della direzione provvisoria del Tribunale.

Quest'ultima si compone del presidente e del vicepresidente del Tribunale, nonché di altri tre giudici. Dato che il presidente e il vicepresidente sono eletti dal Parlamento per un periodo di due anni a partire dall'entrata in vigore della legge sul Tribunale amministrativo federale (art. 13 cpv. 1 LTram), continueranno a far parte della direzione anche dopo l'inizio dell'attività del Tribunale amministrativo federale.

Una volta trascorsi i primi due anni potranno essere rieletti per altri due anni. La situazione è diversa per gli altri tre membri della direzione provvisoria del Tribunale. La loro funzione cessa con l'entrata in vigore della legge sul Tribunale amministrativo federale. Quando il Tribunale sarà divenuto operativo, spetterà alla Corte plenaria scegliere il terzo membro della direzione ordinaria del Tribunale (art. 15 cpv. 1 LTram).

Mentre le nostre nuove proposte in merito alla legge sul Tribunale amministrativo federale prevedono che la direzione ordinaria del Tribunale comprenderà soltanto tre persone, la direzione provvisoria del Tribunale deve essere composta complessivamente di cinque persone. In tal modo si intende garantire che le decisioni importanti di natura organizzativa, che in tempi normali sarebbero prese dalla Corte plenaria dei giudici, possano contare su una legittimazione più ampia di quelle prese da un organo composto di tre sole persone. In tale contesto non va dimenticata l'importanza rivestita da molte delle decisioni inerenti all'istituzione che la direzione provvisoria sarà chiamata a prendere. Molte di queste decisioni producono effetti che
si protraggono anche oltre l'inizio dell'attività del Tribunale (p.es. le decisioni relative alla nomina e all'assunzione del personale). Un organo a cinque è pertanto più idoneo a prendere decisioni simili, soprattutto se si considera che si tratta di un organo relativamente piccolo in grado di decidere in modo rapido e flessibile.

Il preventivo e il piano finanziario del Tribunale amministrativo federale comprendono le indennità riconosciute ai membri della direzione provvisoria per i lavori svolti prima dell'inizio dell'attività del Tribunale. Il calcolo delle indennità varia a seconda della situazione professionale delle persone in questione e del lavoro svolto: ai membri della direzione provvisoria del Tribunale che mantengono la loro principale attività professionale e collaborano soltanto a tempo parziale all'istituzione del Tribunale si applicano l'ordinanza del 3 giugno 1996 sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione (ordinanza sulle commissioni; RS 172.31) e le relative disposizioni d'esecuzione del DFF (cfr. art. 1 ordinanza sulle commissioni). Per contro, i membri della direzione provvisoria del Tribunale operanti a tempo pieno possono essere assunti stabilmente.

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Il capoverso 2 stabilisce il principio secondo cui la direzione provvisoria del Tribunale prende le decisioni necessarie all'istituzione del Tribunale. La legge non stabilisce in che misura la Corte plenaria debba essere consultata nel corso del processo decisionale. Spetterà alla direzione provvisoria del Tribunale trovare, tra una partecipazione della Corte plenaria, di per sé auspicabile, e una gestione gerarchica, la giusta via di mezzo che consenta di rispettare i termini previsti per l'istituzione del Tribunale. Il capoverso 3 elenca le competenze della direzione provvisoria del Tribunale. Si tratta di competenze che gli articoli 14 segg. della legge sul Tribunale amministrativo federale assegnano alla Corte plenaria e alla direzione ordinaria del Tribunale (cfr. in merito n. 2.1.1.2). Il capoverso 3 lettera b stabilisce che, in occasione dell'assunzione del personale del Tribunale, la direzione provvisoria del Tribunale deve tenere conto della situazione dei collaboratori attualmente impiegati nelle Commissioni di ricorso e nei Servizi dei ricorsi (per i dettagli cfr. il n. 2.1.1.3).

Art. 4 L'organizzazione del progetto, incaricata dell'istituzione dei nuovi tribunali federali di prima istanza, è stata nominata dai capi del Dipartimento federale di giustizia e polizia e del Dipartimento federale delle finanze. La direzione del progetto è assegnata al Dipartimento federale di giustizia e polizia. Tra i lavori di istituzione che competono alla direzione del progetto figura segnatamente l'allestimento delle basi decisionali per le decisioni elencate all'articolo 3 capoverso 2 (p. es. redazione di disegni di ordinanza, messa a concorso di posti di cancelliere, elaborazione del bilancio, ecc.).

La direzione del progetto «Nuovi tribunali federali» ­ attualmente un gruppo composto di cinque collaboratori ­ rimarrà in carica anche dopo la nomina della direzione provvisoria del Tribunale e si occuperà dell'istituzione del Tribunale. Tuttavia, a partire dalla nomina della direzione provvisoria del Tribunale, le competenze decisionali che rientrano nell'autonomia organizzativa del Tribunale (in cui non rientra ad es. la responsabilità dell'allestimento dei locali, attribuita all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica) spetteranno appunto alla direzione provvisoria. A partire da questo
momento la direzione del progetto, che attualmente sta preparando l'istituzione del Tribunale sotto la supervisione della direzione superiore del progetto, opererà quindi al servizio della direzione provvisoria del Tribunale.

A prescindere dall'ampiezza delle competenze riconosciute alla direzione provvisoria del Tribunale per quanto attiene all'istituzione, la direzione del progetto «Nuovi tribunali federali» ha dovuto e dovrà prendere (prima della nomina della direzione provvisoria del Tribunale) importanti decisioni preliminari concernenti svariate questioni puramente amministrative (informatica, biblioteca, archiviazione, registrazione, gestione delle pratiche, ecc.). Per motivi di tempo e per i costi che ne deriverebbero, la direzione provvisoria del Tribunale non potrà più mettere in discussione alcune di queste decisioni, tra cui figurano ad esempio la nomina di un fornitore di prestazioni informatiche o le decisioni all'attenzione della Commissione giudiziaria sulla costituzione delle corti del Tribunale. In questi casi i giudici dovranno basarsi sulle decisioni preliminari già prese.

Art. 5 L'articolo 5 contiene le necessarie modifiche dell'attuale legislazione. Occorre adeguare due leggi:

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1. Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale Art. 173 5. Disposizione transitoria concernente l'art. 40a (Commissione giudiziaria) Il capoverso 1 prevede che la Commissione giudiziaria proceda alla prima costituzione delle corti del Tribunale amministrativo federale. La Commissione giudiziaria svolgerà tale compito stabilendo in dettaglio il rapporto di lavoro dei giudici (art. 40a cpv. 4 LParl). Il contratto che deve essere negoziato tra la Commissione giudiziaria e i candidati al posto di giudice non conterrà dunque soltanto le indicazioni relative allo stipendio e al grado di occupazione ma stabilirà anche in quale corte il giudice svolgerà la sua funzione nei primi due anni di attività.

Il capoverso 2 elenca i criteri per la costituzione delle corti da parte della Corte plenaria contenuti nella legge sul Tribunale amministrativo federale (per i dettagli cfr. FF 2001 3936).

2. Legge federale del 21 giugno 2002 sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale Art. 3a

Disposizione transitoria concernente l'art. 2

Il capoverso 1 stabilisce che il Tribunale amministrativo federale avrà temporaneamente sede nella regione di Berna. Dato che tale norma si applica soltanto per un periodo transitorio, è ripresa nella legge sulle sedi dei nuovi tribunali federali sotto forma di disposizione transitoria.

Il capoverso 2 autorizza il Consiglio federale a integrare la disposizione transitoria nella legge sul Tribunale amministrativo federale al momento dell'entrata in vigore di quest'ultima. Si tratta dello stesso meccanismo già applicato al disciplinamento concernente la sede del Tribunale penale federale (art. 1 della legge sulle sedi dei nuovi tribunali federali). Allo stato attuale, la questione della sede del Tribunale è disciplinata soltanto dalla legge sulle sedi dei nuovi tribunali federali. La disposizione relativa alla sede di questa nuova autorità dovrebbe tuttavia figurare direttamente nella legge sul Tribunale amministrativo federale. Pertanto, al momento dell'entrata in vigore della legge sul Tribunale amministrativo federale, occorrerà inserirvi la disposizione concernente la sede e la disposizione transitoria relativa alla sede provvisoria.

4.2

Ordinanza dell'Assemblea federale sui posti di giudice presso il Tribunale amministrativo federale

Art. 1 L'articolo 1 stabilisce che il Tribunale amministrativo federale è dotato al massimo di 64 posti di giudice. Per le spiegazioni si rinvia al numero 2.1.2.

Art. 2 L'articolo 2 contiene le necessarie modifiche dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 2002 concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale (ordinanza sui giudici). Tale ordinanza deve essere 4243

estesa ai giudici del Tribunale amministrativo federale, il che richiede un adeguamento del titolo e degli articoli 1 (oggetto dell'ordinanza) e 3 (durata della carica).

Anche la disposizione sull'assegno di presidenza (art. 6) deve essere adeguata prevedendo che, come per il Tribunale penale federale, il presidente riceva un assegno di 30 000 franchi e il vicepresidente un assegno di 20 000 franchi. Inoltre, i presidenti delle corti ricevono un assegno di 10 000 franchi.

Art. 3 L'articolo 3 determina il momento dell'entrata in vigore, il quale deve coincidere con quello della legge federale sul Tribunale amministrativo federale.

4.3

Decreto federale sull'entrata in vigore dell'art. 191a Cost. ­ Riforma giudiziaria

Si vedano le osservazioni di cui al numero 2.1.4.

5

Ripercussioni finanziarie

Il preventivo 2005 e il piano finanziario 2006 prevedono 17 milioni di franchi per l'istituzione del Tribunale amministrativo federale (spese per il personale, infrastruttura, gestione, servizi di terzi, altre spese per il materiale, investimenti IT, costo dei locali). Si stima che, una volta raggiunta la piena operatività, il Tribunale ingenererà costi annui pari a circa 72 milioni di franchi per 70 posti di giudice. Con 64 posti di giudici tali costi sono conseguentemente minori. D'altra parte il nostro Consiglio, nel messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale (FF 2001 4018), aveva quantificato le spese di gestione del Tribunale amministrativo federale a 45 milioni di franchi per 51 posti di giudice.

La differenza tra questi due importi dipende dall'aumento dei casi e quindi al conseguente incremento del numero di giudici (per i dettagli cfr. il n. 2.1.2). Tuttavia, ciò significa che anche i risparmi conseguenti alla soppressione delle Commissioni di ricorso e dei Servizi dei ricorsi saranno maggiori di quelli inizialmente preventivati.

Inoltre, in occasione dell'emanazione dell'ordinanza sui giudici, il Parlamento ha stabilito per i giudici del Tribunale penale federale (e quindi, indirettamente, anche per il Tribunale amministrativo federale) classi di stipendio più elevate di quelle su cui si era basato lo studio della Ernst & Young Consulting SA (classe di stipendio 33 invece di 31). Attualmente, in seguito alle esperienze maturate con il Tribunale penale federale, anche gli stipendi preventivati per il restante personale (cancellieri e personale amministrativo) devono essere ritoccati verso l'alto rispetto a quelli previsti dallo studio della Ernst & Young.

L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica stima a 2,78 milioni di franchi i costi supplementari che la Confederazione dovrà sostenere in seguito all'allestimento di una sede provvisoria nella regione di Berna. D'altro canto, con l'allestimento della sede provvisoria è tuttavia possibile evitare i non trascurabili costi supplementari che avrebbe comportato l'installazione immediata del Tribunale a San Gallo (trasferimenti e costi per i piani sociali, legati al fatto che i nuovi posti di lavoro si

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sarebbero trovati molto distanti dalle attuali sedi delle Commissioni di ricorso e dei Servizi dei ricorsi).

6

Programma di legislatura

Il presente disegno non è annunciato nel rapporto sul programma di legislatura 2003­2007. Come illustrato al numero 1, affinché il Parlamento possa eleggere i giudici e il Tribunale amministrativo federale possa iniziare la sua attività entro i termini previsti è indispensabile emanare prescrizioni sull'elezione anticipata dei giudici e sulle competenze in materia di istituzione riconosciute alla direzione provvisoria del Tribunale. Per questo motivo il presente disegno è presentato al Parlamento sebbene non sia stato annunciato nel programma di legislatura.

7

Costituzionalità

La base costituzionale della legge federale sull'istituzione del Tribunale amministrativo federale e dell'ordinanza dell'Assemblea federale sui posti di giudice presso il Tribunale amministrativo federale è data dall'articolo 191a capoverso 2 Cost. ­ Riforma giudiziaria. Tale disposizione entrerà in vigore il 1° settembre 2005.

Per quanto concerne la costituzionalità del decreto federale sull'entrata in vigore parziale della riforma giudiziaria del 12 marzo 2000, si richiamano le considerazioni di cui al numero 2.1.4.

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