Rapporto del Consiglio federale concernente il risanamento dei deflussi residuali per le piccole centrali idroelettriche d'importanza storica (in risposta al postulato 01.3211 del 10 aprile 2001 della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale) del 27 ottobre 2004

Onorevoli presidenti e consiglieri, in risposta al postulato 01.3211 del 10 aprile 2001 della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPTE-N) «Centrali idroelettriche d'importanza storica», vi sottoponiamo il presente rapporto per informazione.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

27 ottobre 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Rapporto 1

Mandato e obiettivi

Nel novembre 2000, il Consiglio degli Stati ha adottato la mozione Hofmann Hans (Mo 00.3494, Deroga nella legge federale sulla protezione delle acque sulla preservazione di piccole centrali idroelettriche d'importanza storica). L'intervento è stato in seguito esaminato anche dal Consiglio nazionale che, l'11 settembre 2001, ha adottato, al posto della mozione, un postulato della sua Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia sugli impianti idroelettrici di valore storico (01.3211). Il postulato invita il Consiglio federale ad esaminare se, per il risanamento dei deflussi residuali di cui all'articolo 80 della legge federale sulla protezione delle acque, si rendano necessarie a livello federale misure particolari per poter continuare, nell'ottica della tutela dei monumenti, l'esercizio di impianti idroelettrici con diritti d'acqua acquisiti.

Nella sua risposta all'interrogazione ordinaria Hofmann Hans (03.1009, Impianti idroelettrici di valore storico), il Consiglio federale esprime il parere che sia necessario conservare per quanto possibile le piccole centrali idroelettriche d'importanza storica, segnatamente i vecchi mulini, per il loro valore culturale. Ha pertanto deciso di verificare, per mezzo di studi approfonditi, in che misura il risanamento dei deflussi residuali di cui all'articolo 80 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) potrebbe ostacolare la continuazione dell'esercizio di impianti idroelettrici degni di salvaguardia dal punto di vista della tutela dei monumenti.

La questione del mantenimento in esercizio delle piccole centrali degne di protezione, segnatamente a causa del loro valore nell'ottica della tutela dei monumenti, è oggetto anche di un'iniziativa della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati (04.435, Deflusso residuale minimo).

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Deflussi residuali e piccole centrali d'importanza storica Analisi della situazione e di casi tipici

2.1

Organizzazione del progetto

Incaricato di elaborare le basi necessarie per rispondere al postulato, l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) ha messo a concorso un mandato esterno al fine di analizzare la situazione dei deflussi residuali per le piccole centrali d'importanza storica e studiare alcuni casi tipici. Il mandato è stato affidato nel 2002 all'ufficio di ingegneria Emch+Berger SA. I risultati di questi studi sono documentati in un rapporto (cfr. allegato) che verrà pubblicato nell'autunno del 2004.

Gli studi sono stati effettuati in stretta collaborazione con gli uffici federali e cantonali interessati dalla problematica (protezione delle acque, protezione della natura e del paesaggio, tutela dei monumenti storici, sfruttamento delle forze idriche).

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2.2

Metodologia

In un primo tempo, al fine di allestire un elenco di queste centrali, possibilmente a livello nazionale, sono state raccolte, in particolare presso i diversi servizi cantonali interessati, le informazioni disponibili sulle piccole centrali d'importanza storica (diritto di sfruttamento, situazione ambientale, necessità di risanare i deflussi residuali, valore nell'ottica della tutela dei monumenti).

In un secondo tempo sono state scartate le piccole centrali per le quali un conflitto tra il risanamento dei deflussi residuali e la tutela dei monumenti può essere escluso.

Si tratta segnatamente delle centrali che richiedono soltanto un risanamento economicamente sopportabile (art. 80 cpv. 1 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque ­ LPAc). Effettivamente, in questi casi il risanamento dei deflussi residuali è limitato e non può determinare l'arresto dell'esercizio della centrale. Soltanto un risanamento supplementare (art. 80 cpv. 2 LPAc) potrebbe impedire la continuazione dell'esercizio dell'impianto ed essere di conseguenza in conflitto con la tutela dei monumenti. Le piccole centrali per le quali l'obiettivo di tutela dei monumenti concerne soltanto gli stabili e non le installazioni tecniche, né l'esercizio, hanno parimenti potuto essere scartate.

Infine, tra le centrali rimanenti, che corrispondono ai criteri del postulato, sono stati studiati in modo più approfondito, con visite in loco, sei oggetti il più possibile rappresentativi.

2.3

Risultati

Negli otto Cantoni in cui hanno potuto essere raccolti i dati necessari (ZH, BE, BS, GE, JU, NE, OW, TG), sono state identificate 309 piccole centrali d'importanza storica. Un conflitto tra la tutela dei monumenti e il risanamento dei deflussi residuali è ipotizzabile soltanto in 18 casi (6 %).

Il postulato partiva dal presupposto che tutte le piccole centrali d'importanza storica disponessero di diritti d'acqua acquisiti di durata illimitata. Nel corso degli studi è risultato invece che alcune piccole centrali d'importanza storica dispongono di concessioni limitate nel tempo. Queste sono state parimenti prese in considerazione per il seguito degli studi.

Per i sei casi studiati in dettaglio, la situazione è la seguente: ­

In quattro casi un conflitto tra la tutela dei monumenti e il risanamento dei deflussi residuali ha potuto in definitiva essere scartato. Nei due primi casi un risanamento supplementare ai sensi dell'articolo 80 capoverso 2 LPAc è probabilmente superfluo e il mantenimento dell'esercizio della centrale non è pertanto rimesso in questione; persino nel caso in cui dovesse risultare necessario un risanamento supplementare, la diminuzione di produzione dovrebbe venire indennizzata e vi sarebbe acqua a sufficienza per continuare l'esercizio (Spinnerei Trümpler ZH, Mühle Wyssachen BE). Nel terzo caso una rimessa in esercizio del mulino è comunque esclusa (Untere Mühle Bottighofen TG). Nel quarto caso infine, non vi sono tratti con deflusso residuale, poiché l'acqua è captata direttamente da una fonte e condotta in uno stagno dal quale viene prelevata (Kalchrain TG).

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In un caso vi è un conflitto tra la tutela dei monumenti e il risanamento dei deflussi residuali (Aumühle Stallikon ZH). Questo conflitto non risulta però da esigenze legali ma dal debole deflusso, il quale deve tener conto dei bisogni del corso d'acqua e di quelli del mulino. In questo caso, un aumento dei deflussi residuali ai sensi dell'articolo 80 capoverso 2 LPAc è necessario per proteggere il corso d'acqua situato in una zona inventariata, il che comporta la riduzione dell'acqua disponibile per il funzionamento del mulino. Tuttavia, stabilendo requisiti ragionevoli sia in materia di deflussi residuali (l'autorità competente dispone di un ampio margine di apprezzamento per fissare i deflussi necessari alla protezione del corso d'acqua) sia dal profilo del funzionamento del mulino (una lieve riduzione del numero di giorni con un esercizio a pieno regime non è problematica nell'ottica della tutela dei monumenti, poiché anche in passato i mulini non erano continuamente in funzione) gli obiettivi di protezione della natura e della tutela dei monumenti possono essere raggiunti. Una modifica della LPAc non porterebbe ad un'altra soluzione

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In un caso, la concessione deve essere rinnovata prossimamente e gli articoli 29 segg. LPAc devono di massima essere applicati (Säge Tägerwilen TG).

Una soluzione è tuttavia possibile limitando il prelievo al 20% del deflusso (art. 30 lett. b LPAc). L'attuale modalità di esercizio, che consiste nel convogliare in uno stagno i deflussi captati per poi utilizzarli per far funzionare per qualche ora il mulino con l'acqua così raccolta, dovrebbe poter essere mantenuta. Dal momento che il canale di derivazione e lo stagno hanno un grande valore ecologico, il Cantone può considerare questo caso anche come correzione del corso d'acqua conformemente all'articolo 37 capoverso 1 lettera c LPAc. In tal modo è possibile, per quanto riguarda il deflusso disponibile, salvaguardare al meglio sia gli interessi ecologici del corso d'acqua che quelli relativi alla tutela dei monumenti del canale laterale, dello stagno e del mulino (cfr. le istruzioni dell'UFAFP «Débits résiduels convenables ­ Comment peuvent-ils être déterminés?, pp. 16­18).

3

Conclusioni

Gli esperti sono giunti alla conclusione seguente: In base all'attuale stato delle conoscenze e tenuto conto dei risultati dello studio, un adeguamento dell'articolo 80 LPAc non appare necessario. Le attuali prescrizioni assicurano alle autorità cantonali un ampio margine di valutazione che permette loro di trovare soluzioni che tengano conto in modo soddisfacente ed equilibrato degli interessi della protezione delle acque, della natura e del paesaggio, nonché della tutela dei monumenti storici. Siccome un esame di tutte le centrali idroelettriche d'importanza storica sarebbe sproporzionato, non può tuttavia essere escluso con certezza che in futuro si possa presentare un caso per il quale le disposizioni attuali non permettano di trovare una soluzione che tenga conto in maniera equilibrata degli interessi della tutela dei monumenti storici e di quelli della protezione delle acque.

Fondandosi sulle conclusioni degli esperti, il Consiglio federale ritiene sproporzionato procedere ad una modifica legislativa per un problema ipotetico. Tuttavia, se il Parlamento decide di dar seguito all'iniziativa 04.435 della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati 5910

sui deflussi residuali, il Consiglio federale ritiene che l'articolo 80 LPAc potrebbe venir completato al fine di tener conto dei casi eventuali in cui la legislazione attuale impedirebbe di trovare una soluzione equilibrata tra la protezione delle acque, della natura e del paesaggio, da un lato, e la tutela dei monumenti storici dall'altro.

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Seguito dei lavori

Il Consiglio federale incarica il DATEC (UFAFP) di informare i Cantoni sulle possibilità offerte dalla legislazione attuale per trovare soluzioni soddisfacenti in caso di risanamento dei deflussi residuali per le piccole centrali d'importanza storica. Queste soluzioni terranno conto in modo equilibrato degli interessi della protezione delle acque, della natura e del paesaggio, da un lato, e della tutela dei monumenti storici dall'altro. L'informazione sarà elaborata in collaborazione con gli altri uffici federali interessati.

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