Decreto federale che accorda la garanzia federale alla Costituzione del Cantone dei Grigioni

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 marzo 20042, decreta: Art. 1 La garanzia federale č concessa alla Costituzione del Cantone dei Grigioni, accettata in votazione popolare il 18 maggio e il 14 settembre 2003.

Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.

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RS 101 FF 2004 927

2003-2489

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Garanzia federale alla Costituzione del Cantone dei Grigioni. DF

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