Decreto federale che accorda la garanzia federale alla Costituzione del Cantone dei Grigioni
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 marzo 20042, decreta: Art. 1 La garanzia federale č concessa alla Costituzione del Cantone dei Grigioni, accettata in votazione popolare il 18 maggio e il 14 settembre 2003.
Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.
1 2
RS 101 FF 2004 927
2003-2489
939
Garanzia federale alla Costituzione del Cantone dei Grigioni. DF
940