Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per alimenti prodotti senza manipolazioni genetiche»

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «per alimenti prodotti senza manipolazioni genetiche» depositata il 18 settembre 20032; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 20043, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 18 settembre 2003 «per alimenti prodotti senza manipolazioni genetiche» č valida ed č sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

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2 L'iniziativa

popolare ha il tenore seguente:

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale del 18 aprile 1999 sono modificate come segue: Art. 197 n. 2 (nuovo) 2. Disposizione transitoria dell'art. 120 (Ingegneria genetica in ambito non umano) Nei cinque anni seguenti l'accettazione della presente disposizione costituzionale l'agricoltura svizzera non utilizza organismi geneticamente modificati. Non possono in particolare essere importati né messi in circolazione: a.

le piante, le parti di piante e le sementi geneticamente modificate che possono riprodursi e sono destinate a essere utilizzate nell'ambiente per fini agricoli, orticoli o forestali;

b.

gli animali geneticamente modificati destinati alla produzione di alimenti e altri prodotti agricoli.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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RS 101 FF 2003 6017 FF 2004 4365

2004-1393

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Iniziativa popolare «per alimenti prodotti senza manipolazioni genetiche». DF

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