04.023 Rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2003 del 18 maggio 2004

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo il rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2003.

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010), il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

18 maggio 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2004-0023

2921

Compendio Secondo l'articolo 47bisb capoverso 5 della legge sui rapporti fra i Consigli, in vigore fino al 30 novembre 2003, e l'articolo 48a capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010), il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto è redatto in applicazione di dette disposizioni e concerne i trattati conclusi nel corso del 2003.

Ogni accordo bilaterale o multilaterale che la Svizzera ha firmato, ratificato o approvato senza riserva di ratifica, a cui ha aderito durante lo scorso anno o che era applicabile soprattutto nell'anno in rassegna è presentato brevemente. Non rientrando nell'obbligo di rendiconto, i trattati soggetti all'approvazione delle Camere federali sono esclusi dal presente rapporto.

La presentazione dei singoli accordi è strutturata in maniera uniforme: contempla un riassunto del contenuto dei trattati e una breve presentazione dei motivi della loro conclusione, dei costi legati alla loro attuazione, della base legale sulla quale si fonda la loro approvazione nonché delle modalità di entrata in vigore e di denuncia.

Il presente rapporto è suddiviso in base al settore di competenza materiale di ciascun dipartimento e dei corrispondenti uffici e servizi.

Il numero complessivo di trattati e la relativa suddivisione fra i vari dipartimenti corrisponde approssimativamente al numero dei trattati contenuti nel rapporto dello scorso anno.

2922

Indice Compendio

2922

Elenco delle abbreviazioni

2924

1 Introduzione

2928

2 Presentazione dei trattati secondo le competenze dei dipartimenti 2.1 Dipartimento federale degli affari esteri 2.2 Dipartimento federale dell'interno 2.3 Dipartimento federale di giustizia e polizia 2.4 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 2.5 Dipartimento federale delle finanze 2.6 Dipartimento federale dell'economia 2.7 Dipartimento federale dell'economia

2929 2929 3103 3107 3116 3128 3129 3151

2923

Elenco delle abbreviazioni ADB AIF APCI BASE BEI BiH BIRS BSWSP CCAD CEPIS CGIAR CIFOR CMC COGES COSAN CPA CPDC CPWF CSI DAC/CAS DSC/SDC EAPC EBRD/BERD ECOSOC ERUs EURATOM FAO FMI 2924

Asian Development Bank (Banca asiatica di sviluppo) Agence intergouvernementale de la Francophonie Agencia Peruana de Cooperacin Internacional Bureau d'appui Santé et Environnement (Ufficio per la sanità e l'ambiente) Banca europea degli investimenti Bosnia e Erzegovina Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo Bukhara and Samarkand Water Supply Project Central American Commission on Environment and Development (Commissione centroamericana per l'ambiente e lo sviluppo) Centro Panamericano de Ingenieria Sanitaria y Ciencias del ambiente Consultative Group on International Agricultural Research (Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale) Center for International Forestry Research (Centro per la ricerca forestale internazionale) Community Multimedia Centres Comité de Gestion (Comitato di gestione) Comité de Santé (Comitato della sanità) Coalition Provisional Authority Conflict, Peace and Development Co-operation Challenge Program on Water and Food (Programma di ricerca sull'acqua e l'alimentazione) Comunità degli Stati indipendenti Development Assistance Committee (Comitato dell'OCSE per l'aiuto allo sviluppo) Direzione dello sviluppo e della cooperazione/Swiss Agency for Development and Cooperation Euro-Atlantic Partnership Council European Bank for Reconstruction and Development (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo) United Nations Economic and Social Council (Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite) Emission Reduction Units European Atomic Energy Community (Comunità europea dell'energia atomica) Food and Agricultural Organisation of the United Nations (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura) Fondo monetario internazionale

FVCT GAMA GLO GRE GTZ HCND ICARDA ICTY IDA IDEA IFAD IMPS INTERPOL INTIF IPGRI IDPs ISAF ITC IUCN IWMI KFOR LDC/PMA MENA MoU NATO NTLP OCSE OIL

Fonds volontaire des Nations Unies pour la coopération technique dans le domaine des droits de l'homme Gestion environnementale dans les mines artisanales (Gestione dell'ambiente nelle piccole aziende di estrazione mineraria) Global information, communication and technology Garanzia dei rischi all'esportazione Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Agenzia tedesca di cooperazione tecnica) Haut Commissariat National pour le déminage International Center for Agriculture Research in the Dry Areas International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia) International Development Association (Associazione internazionale per lo sviluppo) International Institute for Democracy and Electoral Assistance International Fund for Agricultural Development (Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo) Institute for Media, Peace and Security International Criminal Police Organisation (Organizzazione internazionale della polizia criminale) Institut francophone des nouvelles technologies de l'information et de la formation International Plant Genetic Resources Institute (Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche) Internally Displaced Persons (persone sfollate) International Security Assistance Force Afghanistan Information Technology and Communication International Union for Conservation of Nature and Natural Resources International Water Management Institute (Istituto internazionale per la gestione dell'acqua) Kosovo Force (Forza per il mantenimento della pace in Kosovo) Least Developed Countries (Paesi meno avanzati) Sezione Medio Oriente e Africa del Nord della DSC Memorandum of Understanding (Memorandum d'intesa) North Atlantic Treaty Organisation (Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord) Tanzania National TB and Leprosy Programme Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico Organizzazione internazionale del lavoro

2925

OMS ONG OPS PfP/PpP PMI PPP PRSP SGPRS SHAPE SOFA SPCPF SSCPF SWISSCOY TBI UFPP UIT UN ICT TF UNCCD UNCTAD/CNUCES UNDESA UNDP/PNUS UNECE UNEP/PNUA UNESCO UNFPA UNHCHR UNHCR UNICEF

2926

Organizzazione mondiale della sanità Organizzazione non governativa Organizzazione panamericana della sanità Partnership for Peace (Partenariato per la pace) Piccole e medie imprese Programma per Paese Poverty Reduction Strategy Papers Strengthened Growth and Poverty Reduction Strategy (Strategia di lotta contro la povertà) Supreme Headquarters Allied Powers Europe Status of Forces Agreement (NATO e Paesi membri del PfP) Swiss-Polish Counterpart Fund (Fondo di contropartita Svizzera-Polonia) Swiss-Slovak Counterpart Fund (Fondo di contropartita Svizzera-Slovacchia) Swiss Company (Partecipazione svizzera alla forza di pace in Kosovo, KFOR) Trade Bank of Iraq Ufficio federale della protezione della popolazione (DPPS) Unione internazionale delle telecomunicazioni United Nations Information and Communication Technologies Task Force United Nations Convention to Combat Desertification (Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione) United Nations Conference on Trade and Development (Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo) United Nations Department of Economic and Social Affairs United Nations Development Programme (Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo) United Nations Economic Commission for Europe (Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa) United Nations Environment Programme (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente) Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura United Nations Fund for Population (Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione) United Nations High Commissioner for Human Rights (Alto commissariato dell'ONU per i diritti dell'uomo) United Nations High Commissioner for Refugees (Alto commissariato dell'ONU per i rifugiati) United Nations Children's Fund (Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia)

UNITAR UNMIK UNRISD UNV UPEACE USFDA VMSI

United Nations Institute for Training and Research United Nations Interim Administration in Kosovo United Nations Research Institute for Social Development (Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale) United Nations Volunteers University for Peace US Food and Drug Administration Vertice mondiale sulla società dell'informazione

2927

Rapporto 1

Introduzione

L'articolo 48a capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010), in vigore dal 1° dicembre 2003, prevede l'obbligo, per il Consiglio federale, di riferire ogni anno all'Assemblea federale sui trattati conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Questa disposizione è identica a quella dell'articolo 47bisb capoverso 5 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC), in vigore fino al 30 novembre 2003, sulla quale si fondava, negli anni precedenti, il mandato affidato al Consiglio federale di elaborare il presente rapporto.

In relazione con l'entrata in vigore della legge sul Parlamento, la normativa dell'articolo 47bisb LRC, che prevedeva per il nostro Collegio la competenza di concludere autonomamamente trattati internazionali, è stata ripresa in forma invariata nella LOGA (in un art. 7a e in un art. 48a). I fondamenti della competenza del nostro Collegio di concludere trattati e del rapporto annuale da presentare al Parlamento sono quindi rimasti invariati dal profilo materiale.

Il presente rapporto contempla dunque i trattati che, sulla base di una norma di delega speciale o della delega generale dell'articolo 47bisb LRC, rispettivamente 7a LOGA, sono stati conclusi dal nostro Collegio, da un dipartimento, da un aggruppamento o da un ufficio federale nel corso del 2003.

Il presente rapporto contempla i trattati non soggetti all'approvazione del Parlamento, firmati senza riserva di ratifica, ratificati o approvati dalla Svizzera nel corso del 2003 o a cui la Svizzera ha aderito. Anche gli accordi di durata limitata, che concernono essenzialmente l'anno in rassegna, sono menzionati nel rapporto benché siano stati conclusi nel 2002. Vi sono elencati anche gli accordi applicati a titolo provvisorio.

Sulla base del rapporto, il Parlamento può esaminare se ogni trattato concluso rientra o no nella competenza del nostro Consiglio. Se ritiene che sia stato concluso un trattato la cui conclusione non rientra nella competenza esclusiva del nostro Collegio ma necessita dell'approvazione del Parlamento, quest'ultimo può incaricare il nostro Consiglio, mediante una mozione, di sottoporglielo successivamente affinché lo esamini secondo la procedura ordinaria. Abbiamo pertanto la possibilità di sottoporre per approvazione
il trattato al Parlamento, accompagnato da un messaggio, o di denunciarlo per la scadenza più vicina. La trattazione a posteriori di un trattato da parte del Parlamento non comporta la sospensione della sua applicazione. Il trattato in questione resta in vigore durante la procedura parlamentare. Se il Parlamento ne rifiuta l'approvazione, anche il nostro Collegio deve denunciarlo per la scadenza più vicina.

2928

2

Presentazione dei trattati secondo le competenze dei dipartimenti

2.1

Dipartimento federale degli affari esteri

2.1.1

Accordi bilaterali conclusi dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) con gli Stati e con le organizzazioni internazionali

2.1.1.1

Accordo di cofinanziamento fra terzi, concluso il 18 dicembre 2003 dalla DSC e dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS), concernente la registrazione degli elettori afgani

A.

L'obiettivo principale del progetto consiste nel creare un contesto favorevole che consenta a tutti gli elettori afgani aventi diritto di voto di farsi registrare.

Gli obiettivi perseguiti sono tre: a) registrare tutti gli elettori, uomini e donne, aventi diritto di voto conformemente alle norme internazionali impiegate per le elezioni nazionali nel giungo 2004; b) sensibilizzare i potenziali elettori, i partiti politici e i quadri dirigenti riguardo ai loro diritti e obblighi reciproci e favorire un atteggiamento positivo affinché essi stessi partecipino al processo di registrazione e alle elezioni e incoraggino la popolazione a fare altrettanto; e c) sostenere la commissione afgana interinale incaricata dell'organizzazione delle elezioni mediante provvedimenti volti a rafforzare le istituzioni e svilupparne le capacità.

B.

Considerati l'importanza che riveste l'Accordo di Bonn e il diritto del popolo afgano di scegliere liberamente il proprio futuro politico conformemente ai principi della democrazia, del pluralismo e della giustizia sociale, la sezione Asia I della DSC ha deciso di versare un contributo unico a favore del progetto relativo alla registrazione in vista delle elezioni del giugno 2004.

C.

2 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2003 e copre il periodo dal 19 dicembre 2003 al 30 aprile 2004. Può essere denunciato da entrambe le parti.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2929

2.1.1.2

Memorandum d'intesa tra il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, il Gorverno svedese e il Governo svizzero concernente il cofinanziamento del progetto «Developing Business Services Market in Bangladesh (DBSM)», fasi preparativa ed esecutiva, concluso il 30 marzo 2003

A.

Il presente Accordo disciplina gli obblighi dei tre Paesi donatori (Department for International Development, DFID/Inghilterra; Swedish International Development Cooperation Agency, Sida/Svezia; Direzione dello sviluppo e della cooperazione, DSC/Svizzera) che partecipano al finanziamento del progetto «Developing business services market in Bangladesh». Tale progetto ha lo scopo di promuovere le piccole e medie imprese favorendone l'accesso ai servizi non finanziari.

B.

Il presente Accordo è stato elaborato al fine di disciplinare le relazioni fra i tre finanziatori del medesimo progetto, in particolare per quanto attiene al versamento dei contributi finanziari di ciascuno di essi, la gestione del progetto e i compiti amministrativi attribuiti alla DSC.

C.

65 milioni di franchi al massimo.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2003 e copre il periodo dal 1° aprile 2003 al 30 settembre 2007. Può essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di 6 mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2930

2.1.1.3

Accordo sulla ripartizione dei costi fra terzi, concluso il 18 dicembre 2003 dalla DSC e dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS), concernente il progetto «Monitoring Devolution through Social Audit» (Pakistan)

A.

Il processo di «audit sociale» è volto a migliorare la trasparenza, la responsabilità, l'efficiacia e l'efficienza dei servizi pubblici a livello locale e a promuovere lo sviluppo delle capacità, le competenze e la partecipazione alla base. A tale scopo è introdotto un sistema pubblico di monitoraggio della responsabilità e dell'informazione degli attori. L'audit sociale avviene nell'ambito del sostegno che il PNUS fornisce al «Devolution Trust for Community Empowerment» (DTCE). I contributi della DSC passano attraverso il PNUS.

B.

Nel 2000, il «National Reconstruction Bureau» ha reso noto un piano di decentramento («Local Government Plan») seguito, nel 2001, da un'ordinanza («Local Government Ordinance»). Lo scopo è di estendere la democrazia a livello locale, costituire una comunità interattiva di cittadini, rispettare maggiormente i diritti dei cittadini, migliorare i servizi e arginare la corruzione ad alto livello. In questo contesto, l'audit sociale deve garantire il monitoraggio da parte delle comunità locali del processo di trasferimento delle competenze. Questa azione consente di rendersi conto dei servizi prestati, di notare i cambiamenti relativi alle prestazioni fornite e di determinarne le cause, di informare e di adeguare di conseguenza gli sforzi intrapresi dal Governo del Pakistan. Essa rientra nelle tematiche di fondo della DSC, ossia i diritti dell'uomo e la governance.

C.

1,8 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2003 e copre il periodo dal 18 dicembre 2003 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato dalle parti.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2931

2.1.1.4

Accordo sulla ripartizione dei costi tra terzi, concluso il 24 novembre 2003 dalla DSC e dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS), concernente il progetto «Environment Education» (Pakistan)

A.

Il presente progetto intende integrare alcuni progetti ambientali nei programmi scolastici del Pakistan a livello primario, medio, secondario e secondario superiore. Esso concerne 200 000 istituti scolastici e 26 milioni di allievi in tutto il Paese. Il progetto è attuato sotto l'egida del programma cosiddetto ««National Environmental Action Plan-Support Programme»» (NEAP-SP), sostenuto dal PNUS e assegnato al Ministero dell'ambiente.

B.

Gli aspetti ambientali costituiscono una priorità trasversale e un elemento principale di tutto il settore della gestione delle risorse naturali nel programma per Paese della DSC per il Pakistan. Dall'inizio degli anni Novanta, la DSC sostiene il Governo del Pakistan nell'attuazione della sua «National Conservation Strategy» (NCS), in particolare in riferimento alle condizioni quadro istituzionali, mediante progetti eseguiti dall'IUCN (Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse), lo sviluppo di strumenti politici e il coordinamento dei donatori.

Parallelamente agli sforzi intrapresi dalla DSC in Pakistan per includere le problematiche ambientali in tutti i suoi programmi e progetti, cresce e acquista importanza il bisogno di sostenere maggiormente l'introduzione di progetti ambientali nei programmi scolastici nazionali.

C.

695 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 24 novembre 2003 e copre il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 dicembre 2007. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso di 30 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2932

2.1.1.5

Accordo tra il Governo svizzero, rappresentato dall'Ambasciatore svizzero in Pakistan, e il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, rappresentato dal Segretario della divisione degli affari economici, concernente il progetto «Financial Sector Strengthening Programme» (FSSP), concluso l'8 marzo 2003

A.

Nel programma per Paese 1999-2005 per il Pakistan, la DSC ha posto l'accento, in particolare, sulla promozione delle piccole e medie imprese.

Concretamente, il progetto FSSP è volto a promuovere le istituzioni finanziarie che operano nel settore della microfinanza. Con l'appoggio del FSSP, si prevede di sviluppare vari servizi finanziari accessibili ai ceti sociali più sfavoriti e di garantire la fomazione, in seno a queste istituzioni, delle persone responsabili dell'attuazione e della sorveglianza di tali servizi microfinanziari.

B.

Il contesto della microfinanza è ampiamente influenzato dal governo e dalla «State Bank of Pakistan». Nella sua strategia di riduzione della povertà, il Governo del Pakistan ha constatato la necessità di sviluppare le capacità delle istituzioni microfinanziarie. Poiché il progetto FSSP andava proprio in questa direzione, è stato concluso un accordo con il governo. La DSC intende organizzare forum di scambi sul tema della microfinanza con la partecipazione di diversi attori, inclusi i rappresentanti dei ministeri. Il trattato che sta alla base fa presupporre una posizione favorevole del governo pakistano nei confronti di tali manifestazioni.

C.

2,8 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore l'8 marzo 2003 e copre il periodo dall'8 marzo 2003 al 30 novembre 2005. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso di 6 mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2933

2.1.1.6

Accordo di gestione di un fondo fiduciario tra il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) e la DSC, concluso il 13 novembre 2003

A.

L'obiettivo principale del fondo fiduciario «Afghanistan Law and Order» (LOTFA) è di finanziare attività prioritarie nel settore della polizia in Afghanistan. Lo scopo di tale contributo unico della DSC alla LOTFA è di rafforzare le capacità e le strutture istituzionali del Ministero dell'interno, aiutandolo a istituire una banca dati elettronica a livello nazionale che gestisca il personale di polizia, il versamento dei salari e le altre spese.

B.

Il progetto si prefigge di potenziare le capacità della polizia afghana (Ministero dell'inerno) al fine di migliorare la sicurezza all'interno del Paese.

C.

500 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 13 novembre 2003 ed era valido sino al 28 febbraio 2004, data della conclusione del progetto LOTFA. Poteva essere denunciato da entrambe le parti, ossia dal PNUS e dalla DSC.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2934

2.1.1.7

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente il sostegno fornito al progetto «Managing global knowledge to improve practice in Business Development Services (BDS)» (gestione delle conoscenze globali per migliorare la pratica nei «Business Development Services» [BDS])

A.

L'Accordo verte sul contributo allo sviluppo di una banca dati, accessibile in Internet, lanciata dall'OIL nel 2003. Tale banca dati, in costante espansione, contiene numerosi documenti concernenti il promovimento delle piccole imprese e, in particolare, l'approccio BDS.

B.

Si tratta di un contributo notevole volto a promuovere lo scambio di esperienze fra i diversi attori che operano in questo campo, i particolare i finanziatori.

Tale contributo corrisponde all'obiettivo della DSC per il 2004 «Sapere e sviluppo». Il progetto ha già suscitato vivo interesse negli utenti.

C.

140 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2003 e copre il periodo dal 1° dicembre 2003 al 30 novembre 2004. Può essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di 60 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2935

2.1.1.8

A.

Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente il sostegno fornito al progetto «Strengthening CINTERFOR/ILO's Webpage and Knowledge Production ­ Phase II» (perfezionamento del sito Internet di CINTERFOR/OIL e produzione del sapere ­ fase II) Il Centro interamericano di ricerca e di documentazione sulla formazione professionale (CINTERFOR) è un'unità tecnica dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) con sede a Montevideo dal 1963, anno della sua istituzione. Esso è responsabile del coordinamento di una rete di istituzioni e istituti di formazione professionale di alcuni Stati membri dell'OIL, fra i quali rientrano i Paesi americani e la Spagna. Il sito Internet di tale centro (www.cinterfor.org.uy) è attualmente uno degli strumenti più completi proposti in questo ambito.

Il progetto sostenuto dalla DSC «Strengthening Cinterfor/ILO's web site» ha contribuito notevolmente, dai suoi esordi nel gennaio 2003, a consolidare la versione inglese di tale sito e a diffonderla fra il pubblico angolfono dei Caraibi e di altre regioni. Tale progetto contribuiisce a potenziare le capacità degli istituti di formazione e degli attori sociali dell'America latina e dei Caraibi e consente di avviare politiche qualitativamente elevate grazie a un'informazione più accessibile sui nuovi orientamenti e alle esperienze maturate con successo in materia di formazione professionale in questa regione e nel mondo.

B.

Tale progetto segue le direttive relative allo sviluppo delle risorse umane, alle politiche di formazione e al principio della parità tra uomo e donna nel mondo del lavoro e nella cooperazione tecnica sia negli obiettivi generali sia in quelli specifici. Va dunque nella stessa direzione dell'OIL e del direttore generale dell'ufficio di coordinamento per le questioni di uguaglianza. A livello regionale, esso fornisce un notevole contributo al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'OIL e all'instaurazione di condizioni di lavoro dignitose.

Queste tematiche sono prioritarie sia per l'OIL sia per la DSC e favoriscono il dialogo non solo all'interno della DSC ma anche sul piano internazionale.

C.

450 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 16 dicembre 2003 e copre il periodo dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2005. Può essere denunciato dalle parti mediante una notifica scritta con un preavviso di 60 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2936

2.1.1.9

Accordo tra il Governo svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo del Regno del Buthan, Thimpu, concluso il 10 gennaio 2003

A.

Il presente Accordo è incentrato sul contributo versato a favore del progetto «Suspension Bridge Programme».

B.

Il progetto concerne la costruzione di ponti pedonali sospesi allo scopo di agevolare alla popolazione rurale del Buthan l'accesso ai servizi locali (sanità, scuola) e al mercato.

C.

2,499 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 10 gennaio 2003 e copre il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2007. Può essere denunciato dalle parti mediante notifica scritta con un preavviso di 6 mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2937

2.1.1.10

Accordo tra il Governo svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo del Regno del Bhutan, Thimpu, concluso il 21 ottobre 2003

A.

Il presente Accordo è incentrato sul contributo versato a favore del progetto «Rural Development Training».

B.

L'obiettivo del progetto è di migliorare il reddito della popolazione rurale del Bhutan mediante corsi di formazione in materia di produzione agricola.

C.

2 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 21 ottobre 2003 e copre il periodo dal 1° novembre 2003 al 31 ottobre 2007. Può essere denunciato dalle parti mediante notifica scritta con un preavviso di 6 mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2938

2.1.1.11

Accordo tra il Governo svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Regno del Bhutan, rappresentato dal Ministero delle finanze, Thimpu, concluso il 23 dicembre 2003

A.

Il presente Accordo è incentrato sul contributo versato a favore del progetto «Support for Teacher Education Programme».

B.

Il progetto concerne la formazione degli insegnanti allo scopo di migliorare la qualità dell'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie del Bhutan.

C.

4,553 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 23 dicembre 2003 e copre il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato dalle parti mediante notifica scritta con un preavviso di 6 mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2939

2.1.1.12

Accordo tra il Governo svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo del Regno del Bhutan, rappresentato dal Ministero delle finanze, Thimpu, concluso il 15 dicembre 2003

A.

Il presente Accordo è incentrato sul contributo versato a favore del progetto «Bhutan Renewable Natural Resources Research System Project».

B.

Il progetto contribuisce a organizzare e a eseguire una ricerca applicata e durevole nel Bhutan, garantendo in tal modo la sicurezza alimentare e il miglioramento del reddito delle famiglie.

C.

2,795 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2003 e copre il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006. Può essere denunciato dalle parti mediante notifica scritta con un preavviso di 6 mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2940

2.1.1.13

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo del Regno del Nepal, Kathmandu, concluso il 10 febbraio 2003

A.

Il presente Accordo è incentrato sul contributo versato a favore del progetto «Strengthened Maintenance Division Programme».

B.

Il progetto consente di migliorare notevolmente la rete stradale ottimizzando le spese di manutenzione delle strade e i costi dei trasporti in Nepal.

C.

3,173 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 10 febbraio 2003 e copre il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2006. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso di 6 mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2941

2.1.1.14

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo del Regno del Nepal, Kathmandu, concluso il 10 febbraio 2003

A.

Il presente Accordo è incentrato sul contributo versato a favore del progetto «Sustainable Management of Agricultural Soils in the Mid-Hills of Nepal».

B.

Il progetto si prefigge di garantire a lungo termine e di incrementare il reddito dei contadini nelle zone collinari del Nepal grazie a un'utilizzazione sostenibile del suolo.

C.

4,5 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 10 febbraio 2003 e copre il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato dalle parti mediante notifica scritta con un preavviso di 6 mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2942

2.1.1.15

Accordo tra il Governo svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo del Regno del Nepal, Kathmandu, concluso il 19 novembre 2003

A.

Il presente Accordo è incentrato sul contributo versato a favore del progetto «Training Institute for Technical Instruction».

B.

Il progetto si prefigge di migliorare la formazione professionale nel settore tecnico. L'istituto beneficiario garantisce la formazione di tecnici e di insegnanti.

C.

1,224 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 19 novembre 2003 e copre il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2007. Può essere denunciato dalle parti mediante notifica scritta con un preavviso di 6 mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2943

2.1.1.16

Accord tra il Governo svizzero, il Governo del Regno del Nepal e l'International Center for Maize and Wheat Improvement, Kathmandu, concluso il 3 luglio 2003

A.

Il presente Accordo è incentrato sul contributo versato a favore del progetto «Increasing the Productivity and Sustainability of Maize-based Cropping Systems in the Hills of Nepal».

B.

Il progetto si prefigge di aumentare la produttività delle culture di mais nelle zone collinari del Nepal al fine di migliorare durevolmente il reddito e di garantire la sicurezza alimentare dei piccoli contadini del Nepal e delle loro famiglie.

C.

1,2 milioni di dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 3 luglio 2003 e copre il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato dalle parti mediante notifica scritta con un preavviso di 6 mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2944

2.1.1.17

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo del Regno del Nepal, Kathmandu, concluso il 5 giugno 2003

A.

Il presente Accordo è incentrato sul contributo versato a favore del progetto «District Roads Support Programme».

B.

Il progetto si prefigge di migliorare le condizioni di vita della popolazione in sei distretti del Nepal, di incentivare le prestazioni dei distretti nel settore dei trasporti e di creare possibilità di reddito per il ceto sociale più sfavorito.

C.

6,297 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 5 giugno 2003 e copre il periodo dal 17 luglio 2002 al 16 luglio 2006. Può essere denunciato dalle parti mediante notifica scritta con un preavviso di 6 mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2945

2.1.1.18

Memorandum d'intesa tra il Governo svizzero e il Governo del Regno del Nepal, Kathmandu, concluso il 21 maggio 2003

A.

Il presente Accordo è incentrato sul contributo versato a favore del progetto «Civil Society Support Project to the Governance Reform Programme».

B.

Lo scopo del progetto e di migliorare i servizi pubblici e la governance di alcuni ministeri del Governo del Nepal a vantaggio della società civile.

C.

613 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 21 maggio 2003 e copre il periodo dal 1° agosto 2002 al 31 dicembre 2005. Può essere denunciato dalle parti mediante notifica scritta con un preavviso di 6 mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2946

2.1.1.19

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, concluso a Hanoi il 12 marzo 2003

A.

Il presente Accordo è incentrato sul contributo versato a favore del progetto «Extension and Training Support for Forestry and Agriculture in the Uplands».

B.

Lo scopo del progetto e di lottare contro la povertà dei contadini nell'altopiano del Vietnam migliorando il loro reddito familiare grazie alla consulenza fornita loro in materia agricola e forestale.

C.

8,750 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 12 marzo 2003 e copre il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006. Può essere denunciato dalle parti mediante notifica scritta con un preavviso di 6 mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2947

2.1.1.20

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, Hanoi, concluso il 17 giugno 2003

A.

Il presente Accordo è incentrato sul contributo versato a favore del progetto «Capacity Building for Public Management Training in Viet Nam».

B.

Il progetto sostiene il processo di riforma in seno all'amministrazione contribuendo alla formazione nazionale di alti funzionari governativi.

C.

730 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 17 giugno 2003 e copre il periodo dal 1° dicembre 2002 al 31 maggio 2004. Può essere denunciato dalle parti mediante notifica scritta con un preavviso di 6 mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2948

2.1.1.21

Accordo fra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, Hanoi, concluso il 26 giugno 2003

A.

Il presente Accordo è incentrato sul contributo versato a favore del progetto «Support to the National Legal Aid System in Viet Nam».

B.

Il progetto promuove l'accesso al sistema giudiziario come anche la protezione giuridica e la consulenza ai ceti sociali più sfavoriti nel Vietnam.

C.

1,866 milioni di dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 26 giugno 2003 e copre il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2007. Può essere denunciato dalle parti mediante notifica scritta con un preavviso di 6 mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2949

2.1.1.22

Accordo tra la Confederazione svizzera e l'Asian Regional Center of Asian Vegetable Research and Development Center, Bangkok, concluso il 25 marzo 2003

A.

La Svizzera partecipa ai costi globali del progetto «Human Resource Development for the Mekong Region».

B.

L'obiettivo del progetto è di aumentare il quantitativo di verdura prodotta dai contadini delle regioni isolate del Vietnam, del Laos e della Cambogia.

C.

1,601 milioni di dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 25 marzo 2003 e copre il periodo dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2007. Può essere denunciato dalle parti mediante una notifica scritta con un preavviso di 6 mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2950

2.1.1.23

Accordo tra il Governo svizzero e l'International Rice Research Institute (IRRI) di Manila, concluso il 10 giugno 2003

A.

L'Accordo concerne il versamento di un contributo al progetto «Laos PDR ­ IRRI Rice Research and Training».

B.

Obiettivo del progetto è di consolidare il programma nazionale di ricerca sul riso, migliorando così il reddito dei risicoltori nel Laos.

C.

2,093 milioni di dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 10 giugno 2003 per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2005. Può essere denunciato dalle Parti mediante notifica scritta con un preavviso di 2 mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi; ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2951

2.1.1.24

Accordo tra il Governo svizzero e la Mekong River Commission (MRC) di Bangkok, concluso il 14 gennaio 2003

A.

Questo Accordo concerne il versamento di un contributo alla «Mekong River Commission» di Bangkok.

B.

La «Mekong River Commission (MRC)» è stata fondata dai 4 Stati rivieraschi Cambogia, Laos, Tailandia e Vietnam al fine di garantire assieme lo sviluppo e lo sfruttamento sostenibili del fiume Mekong.

C.

1,093 milioni di dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 14 gennaio 2003 per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005. Può essere denunciato dalle Parti mediante notifica scritta con un preavviso di 2 mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi; ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2952

2.1.1.25

Accordo tra il Governo svizzero e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) nonché l'Associazione internazionale di sviluppo (IDA) (collettivamente «the Bank»), concluso il 26 maggio 2003

A.

Questo Accordo concerne il versamento di un contributo al «Multi-Donor Trust Fund for the Support of Public Financial Management Modernization in Vietnam».

B.

Il patrimonio del fondo deve servire a sostenere la riforma del sistema amministrativo e a consolidare la gestione delle finanze pubbliche. Diversi donatori europei alimentano il fondo, amministrato dalla Banca mondiale e attuato dal Ministero delle finanze vietnamita.

C.

50 000 dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 26 maggio 2003 per il periodo dal 1° aprile 2003 al 31 maggio 2005. Può essere denunciato dalle Parti mediante notifica scritta con un preavviso di 90 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi; ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2953

2.1.1.26

Accordo tra il Governo svizzero e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) nonché l'Associazione internazionale di sviluppo (IDA) (collettivamente «the Bank»), concluso il 22 agosto 2003

A.

Questo Accordo concerne il versamento di un contributo al «Multi-Donor Trust Fund for the Support of Public Financial Management Modernization in Vietnam».

B.

Il patrimonio del fondo deve servire a sostenere la riforma del sistema amministrativo e a consolidare la gestione delle finanze pubbliche. Il fondo, finanziato da diversi donatori europei, paga tra l'altro un coordinatore per la gestione del fondo. Il fondo è amministrato e attuato dalla Banca mondiale.

C.

50 000 dollari USA..

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 22 agosto 2003 per il periodo dal 1° aprile 2003 al 31 maggio 2005. Può essere denunciato dalle Parti mediante notifica scritta con un preavviso di 90 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi; ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2954

2.1.1.27

Accordo tra il Governo svizzero e il Regional Community Training Center (RECOFTC) di Bangkok, concluso il 28 aprile 2003

A.

Questo Accordo concerne il versamento di un contributo al progetto «Forest Governance and Community Forestry Development in Nepal».

B.

Il progetto ha lo scopo di assicurare a lungo termine lo sfruttamento della foresta ai gruppi di aziende forestali meno privilegiati.

C.

422 625 dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 28 aprile 2003 per il periodo dal 1° marzo 2003 al 31 agosto 2004. Può essere denunciato dalle Parti mediante notifica scritta con un preavviso di 60 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi; ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2955

2.1.1.28

Accordo di ripartizione dei costi tra Stati terzi tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS), Vientiane, concluso il 3 dicembre 2003

A.

Questo Accordo concerne una partecipazione ai costi del progetto «Support to Governance and Public Administration Reform».

B.

Il progetto ha lo scopo di sostenere il Governo del Laos nella sua riforma del sistema amministrativo.

C.

1,354 milioni di dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2003 per il periodo dal 1° dicembre 2003 al 30 settembre 2006. Può essere denunciato dalle Parti mediante notifica scritta con un preavviso di 30 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi; ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2956

2.1.1.29

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS), concernente il progetto: «Appui au renforcement des capacités nationales pour la gestion intégrée des déchets municipaux», concluso il 1° dicembre 2003

A.

Questo Accordo disciplina le modalità del contributo finanziario per questo progetto che prevede un rafforzamento istituzionale del Ministero dell'ambiente in Algeria e che serve a migliorare la gestione dei rifiuti e ridurre le discariche «selvagge» e i rischi per la salute connessi.

B.

Da anni la DSC si impegna in Algeria e in altri Paesi del Maghreb e dell'intera regione MENA nel settore della gestione dei rifiuti. Con questo progetto si intende migliorare la gestione dei rifiuti, dapprima in una decina di città selezionate.

C.

681 000 dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2003 e copre il periodo dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2005. Può essere denunciato dalle Parti con un preavviso scritto di 30 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi; ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2957

2.1.1.30

Accordo di gestione di un fondo fiduciario tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), concernente il progetto «UNESCO Iraqi (stolen) Cultural Property Database», concluso il 30 ottobre 2003

A.

Questo Accordo disciplina le modalità del sostegno finanziario a questo progetto che dovrebbe permettere di allestire una banca dati dei beni culturali iracheni (rubati).

B.

Il finanziamento di questa banca dati è un sostegno alla collaborazione tra UNESCO e INTERPOL, serve alla lotta contro il commercio illegale di beni culturali iracheni rubati e consente l'identificazione questi beni culturali e la loro restituzione. La Svizzera segue così la risoluzione dell'ONU n. 1483 (paragrafo 7) del 22 maggio 2003 che invita a prendere misure volte alla restituzione dei beni culturali iracheni.

C.

250 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 30 ottobre 2003 e copriva il periodo dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2004.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi; ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2958

2.1.1.31

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (FISA), Meccanismo globale dell'UNCCD (Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta contro la Desertificazione), concernente il progetto «Programme régional pour le développement durable des terres arides de l'Asie de l'Ouest et de l'Afrique du Nord», concluso il 23 ottobre 2003

A.

Questo Accordo disciplina le modalità del sostegno finanziario al programma regionale di lotta contro la desertificazione nella regione MENA.

B.

Quali regioni climatiche marginali, da sempre il Medio Oriente e l'Africa del Nord sono minacciate dalla desertificazione. L'ambiente, con particolare attenzione, fra l'altro, alla lotta contro la desertificazione, è un settore prioritario della sezione MENA. Il progetto sostiene l'allestimento di un programma inteso a portare a uno sviluppo sostenibile delle zone aride attraverso attività nazionali e regionali.

C.

120 000 dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 23 ottobre 2003 e copre il periodo dal 1° novembre 2003 al 31 dicembre 2004. Può essere denunciato dalle Parti con un preavviso scritto di 90 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi; ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2959

2.1.1.32

Administration Agreement in pursuance of the Cofinancing, Technical Assistance and Consultant Trust Fund Framework Agreement del 30 aprile 1997, tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e la Banca mondiale, rappresentata dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e dall'Associazione internazionale di sviluppo (IDA), concernente il «IBRD Trust Fund West Bank and Gaza: Emergency Services Support Project II», concluso il 20 dicembre 2003

A.

L'Accordo amministrativo disciplina le modalità del contributo finanziario all'Emergency Services Support Project II (ESSP II), che è stato concepito tenendo in particolare considerazione la crisi attuale e sostiene le strutture esistenti delle istituzioni palestinesi, soprattutto i tre principali nel settore sociale (Ministero della sanità, Ministero dell'istruzione superiore e Ministero degli affari sociali).

B.

Poiché negli ultimi due anni la cooperazione bilaterale diretta era stata resa più difficile o ritardata, il finanziamento mediante il fondo fiduciario disponibile costituisce una buona alternativa ovvero un buon complemento al fine di raggiungere i nostri obiettivi (di sviluppo) a lungo termine.

C.

4 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 2003 e copre il periodo da quella data al 31 dicembre 2005. Può essere denunciato dalle Parti con un preavviso scritto di 90 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2960

2.1.1.33

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e il Centro Internazionale per la Ricerca Agricola in Zone Aride (ICARDA), Siria, concernente il progetto: «Improving the Livelihoods of Rural Communities and Natural Resource Management in the Mountains of the Maghreb Countries of Algeria, Morocco and Tunisia», concluso il 17 dicembre 2003

A.

Questo Accordo disciplina le modalità del contributo finanziario per questo progetto che nei suoi obiettivi principali corrisponde alle misure suggerite dalla DSC in occasione dell'Anno internazionale della montagna allo scopo di migliorare le basi vitali della popolazione nelle zone di montagna.

B.

A causa della pressione demografica, del degrado climatico e del disboscamento di gran parte delle foreste, negli ultimi decenni le condizioni di vita delle popolazioni montane sono costantemente peggiorate. La DSC sostieni questo progetto allo scopo di migliorare i sistemi di produzione nell'agricoltura di montagna, di lottare contro la povertà e di preservare le risorse naturali.

C.

463 740 dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2003 e copre il periodo dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2006. Può essere denunciato dalle Parti con un preavviso scritto di 60 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2961

2.1.1.34

Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente il sostegno del programma in favore di dieci città di medie dimensioni nel Burkina Faso, concluso il 1° settembre 2003

A.

Questo Accordo disciplina le modalità per il proseguimento del sostegno che la DSC accorda a tre comune (Ouahigouya, Koudougou, Fada N'Gourma) nel quadro del «Programme de Développement des Villes Moyennes du Burkina Faso». Il programma mira a consolidare la democrazia locale e le capacità finanziarie e istituzionali dei comuni summenzionate.

B.

Dal 1993 il Burkina Faso si trova in un processo di decentramento. Esso richiede un consolidamento delle capacità dei comuni affinché siano in grado di amministrare in proprio i progetti locali.

C.

2,48 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è in vigore dal 1° settembre 2003 ed è valido fino al 31 agosto 2004. Può essere denunciato dalle Parti con un preavviso scritto di 90 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2962

2.1.1.35

Supplemento all'Accordo tra il Governo svizzero e il Governo del Burkina Faso concernente il Programma di sviluppo di città di media grandezza: Ouahigouya, Koudougou e Fada N'Gourma, concluso il 3 settembre 1998

A.

Il Supplemento definisce le modalità per la prosecuzione del Programma di sviluppo di Ouahigouya, Koudougou e Fada N'Gourma, tre città di media grandezza. È prevista la realizzazione di diverse infrastrutture e la successiva adozione di misure d'accompagnamento per fare in modo che i comuni si occupino sempre più direttamente del loro sviluppo, in un contesto di democrazia locale.

B.

In considerazione dell'elevata crescita demografica, le città del Burkina Faso beneficiano di vari importanti contributi. La maggior parte degli investimenti interessa però le due maggiori città del Paese. Con questo programma le autorità nazionali hanno deciso di correggere questo squilibrio, affidando ai comuni istituiti di recente la responsabilità di realizzare essi stessi il programma. La DSC sostiene e accompagna questo processo nelle tre città citate.

C.

Il Supplemento non è legato ad alcuna nuova domanda di finanziamento.

Esso si limita a prolungare il temine di esecuzione del programma.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il Supplemento è entrato in vigore il 31 marzo 2003 e copriva il periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2003. Poteva essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di 90 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi motivi; ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2963

2.1.1.36

Supplemento all'Accordo tra il Governo svizzero e il Governo del Burkina Faso concernente il contributo della DSC al programma FEER 2 del «Fonds de l'Eau et de l'Equipement Rural», concluso il 21 dicembre 2000

A.

L'Accordo definisce le modalità per l'impiego del contributo della DSC al programma FEER 2 del «Fonds de l'Eau et de l'Equipement Rural».

B.

Per le popolazioni rurali del Burkina Faso è sempre più difficile generare beni materiali e finanziari, gestire le risorse naturali e migliorare le loro condizioni di vita. Alla luce di questa situazione, il programma vuole contribuire all'autostegno di queste popolazioni. Si prevede di finanziare attività che permettano alle popolazioni rurali e alle loro organizzazioni di generare beni, migliorare le condizioni di vita e utilizzare meglio le risorse naturali.

C.

5 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2000 e copriva il periodo dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2003, secondo il Supplemento firmato il 30 dicembre 2002. Poteva essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di 90 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi; ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2964

2.1.1.37

Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente il sostegno ai programmi di alfabetizzazione e di formazione, concluso il 1° ottobre 2003

A.

L'Accordo definisce le condizioni per la prosecuzione del sostegno da parte della DSC allo sviluppo di un programma nazionale di alfabetizzazione e di formazione nel quadro del «Plan Décennal de Développement de l'Education de Base du Burkina Faso» (PDDEB). Con questo piano si punta a migliorare la qualità dell'offerta formativa: sono previste soprattutto innovazioni in campo educativo e pedagogico per una ristrutturazione del MEBA, un dialogo politico, la promozione dell'apprendimento delle lingue nazionali e del francese: ­ rafforzare le competenze delle organizzazioni contadine e dei rappresentanti eletti a livello locale in un processo dinamico e partecipativo.

­ accompagnare il Programma Alpha in modo da trovare la migliore nicchia nell'ambito del nuovo assetto istituzionale.

B.

Dal 2002 il Burkina Faso è coinvolto in un processo realizzativo nel quadro del «Fonds pour l'Alphabétisation et l'Education Non Formelle» (FONAENF); questo processo fa parte del Piano decennale per lo sviluppo dell'educazione di base (2000­2010). Esso implica un accompagnamento che passa attraverso il rafforzamento delle capacità di tutti gli attori del sistema, così che possano adempiere al meglio i loro compiti e in particolare assumere correttamente i loro ruoli.

C.

4,8 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 2003 e copre il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2006. Può essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di tre mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2965

2.1.1.38

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica del Capo Verde, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente un aiuto budgetario nel quadro di un'operazione di riduzione del debito interno

A.

L'Accordo definisce le modalità per un contributo a un cosiddetto Trust Fund (fondo fiduciario) per la riduzione del debito interno di Capo Verde (azione parziale 1), nonché un progetto di cooperazione tecnica su due isole capoverdiane (costruzione d'infrastrutture per il sostegno del processo di decentralizzazione, azione parziale 2).

B.

Sostenendo le riforme economiche e la decentralizzazione si vuole contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Azione parziale 1: questa azione permette alle autorità di São Domingo e di Boa Vista di realizzare e completare infrastrutture scolastiche e sanitarie e di realizzare lavori di costruzione a Praia Baixo. Il progetto punta a migliorare, soprattutto nelle zone costiere, la formazione e l'assistenza sanitaria e a promuovere lo sviluppo urbano e la protezione dell'ambiente.

Azione parziale 2: la partecipazione al Trust Fund contribuisce a ridurre il debito interno, alleggerendo in parte il bugdet dello Stato. Potrebbe inoltre indurre altri donatori a dare il loro contributo.

C.

4,93 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 28 agosto 2003 e rimane valido fino al 31 dicembre 2004. Può essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di tre mesi se gli obiettivi non sono raggiunti o se una delle parti non adempie agli obblighi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2966

2.1.1.39

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Niger concernente il «Programme d'Appui au Secteur de l'Elevage, Phase III», del 10 aprile 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità di attuazione del sostegno della DSC del progetto summenzionato. Si tratta di un'azione di cooperazione tecnica in regia propria della DSC in due regioni prioriarie dell'aiuto svizzero al Niger: Maradi e Tillabéri.

B.

Il programma si propone di assicurare la mobilità del bestiame e lo sfruttamento delle zone pastorali. Un obiettivo che si intende raggiungere attraverso discussioni locali sui diritti di pascolo e un accesso agevolato ai pastori e agli allevatori a strutture di sviluppo.

C.

2,1 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 10 aprile 2003 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2003 e rimane valido fino al 31 dicembre 2004. In qualsiasi momento può essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di sei mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2967

2.1.1.40

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Niger concernente il «Programme Genre Niger, PGN Phase III», del 10 aprile 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità di attuazione del sostegno della DSC del progetto summenzionato. Si tratta di un'azione di cooperazione tecnica in regia propria della DSC in tre regioni prioriarie dell'aiuto svizzero al Niger: Maradi, Tillabéri e Gaya. Il programma riveste anche una dimensione nazionale.

B.

Il programma è inteso a ridurre le disuguaglianze tra uomo e donna e a favorire la partecipazione delle donne ai processi decisionali in ambito famigliare e di comunità, ma anche in seno alle istituzioni politiche; tutto ciò nel rispetto dei valori e del ritmo di cambiamento della società del Niger.

C.

1,6 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 10 aprile 2003 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2002 e rimane valido fino al 31 dicembre 2004. In qualsiasi momento può essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di sei mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi; ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2968

2.1.1.41

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Niger concernente il «Programme de Développement Local de Maradi, Phase III», del 10 aprile 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità di attuazione del sostegno della DSC del progetto summenzionato. Si tratta di un'azione di cooperazione tecnica in regia propria della DSC in una delle regioni prioriarie dell'aiuto svizzero al Niger, ossia Maradi.

B.

Obiettivo del programma è creare le condizioni per lo sviluppo sostenibile e favorire gli attori locali nella gestione attiva di questo sviluppo.

C.

1,08 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 10 aprile 2003 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2003 e rimane valido fino al 31 dicembre 2004. In qualsiasi momento può essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di sei mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi; ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2969

2.1.1.42

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Niger concernente il «Programme d'Appui au Développement Local de Gaya, PADEL, Phase III», del 10 aprile 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità di attuazione del sostegno della DSC del progetto summenzionato. Si tratta di un'azione di cooperazione tecnica in regia propria della DSC in una delle regioni prioriarie dell'aiuto svizzero al Niger, ossia Gaya.

B.

Il programma contribuirà a realizzare le condizioni quadro che permettano uno sviluppo locale armonioso e sostenibile delle diverse comunità di Gaya.

C.

1,5 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 10 aprile 2003 con effetto retroattivo al 1° aprile 2003 e rimane valido fino al 31 marzo 2006. In qualsiasi momento può essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di sei mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2970

2.1.1.43

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica del Ciad, rappresentata dal Ministero degli affari esteri, concernente la fase 1 del programma «Déminage Humanitaire au Tchad»

A.

L'Accordo definisce le modalità per l'attuazione del sostegno della DSC alle operazioni di sminamento del Ciad nel nord del Paese. Le operazioni sono condotte dall'ONG tedesca «Help» sotto la responsabilità dell'Haut Commissariat National pour le déminage (HCND).

B.

Garanzia da parte dell'HCND dei mezzi finanziari e delle condizioni quadro/presa a carico.

C.

650 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 15 gennaio 2002 ed è rimasto valido fino al 15 giugno 2003. Poteva essere denunciato dalle parti con un preavviso di due settimane.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi; ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2971

2.1.1.44

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica del Ciad, rappresentata dal Ministero degli affari esteri, concernente la fase 2 del programma «Déminage Humanitaire au Tchad»

A.

L'Accordo definisce le modalità per l'attuazione del sostegno della DSC alle operazioni di sminamento del Ciad nel nord del Paese. Le operazioni sono condotte dall'ONG tedesca «Help» sotto la responsabilità dell'Haut Commissariat National pour le déminage (HCND).

B.

Garanzia da parte dell'HCND dei mezzi finanziari e delle condizioni quadro/presa a carico.

C.

300 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 15 giugno 2003 ed è rimasto valido fino al 31 dicembre 2003. Poteva essere denunciato dalle parti con un preavviso di due settimane.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2972

2.1.1.45

A.

Accordo tra il Consiglio federale svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo del Ciad, rappresentato dal Ministero della pianificazione, dello sviluppo e della cooperazione, concernente il «Programme d'appui aux structures sanitaires et aux associations communautaires des Districts sanitaires de Bokoro» fase 4, dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005

L'Accordo è un accordo particolare ai sensi dell'articolo 5 del Protocollo di applicazione del 25 luglio 1977. Il suo obiettivo è la prosecuzione del programma di sostegno all'esecuzione della politica nazionale di sanità pubblica decisa dal Governo dalla Repubblica del Ciad.

In tal senso, la DSC, in accordo con il Ministero della sanità pubblica della Repubblica del Ciad, nomina l'Ufficio per la sanità e l'ambiente (BASE) quale organo responsabile per l'esecuzione del «Programme d'appui aux structures sanitaires et aux associations communautaires» nei distretti sanitari di Bokoro e Massakory, nel Dipartimento del Chari Baguirmi.

Durante questa fase saranno perseguiti i seguenti obiettivi: ­ a livello comunale: rafforzare la partecipazione dei comuni alla gestione dei servizi sanitari; rafforzare le capacità dei membri delle COSAN nell'organizzazione, esecuzione, gestione e controllo delle loro attiità; mettere il personale sanitario e le COSAN nelle condizioni di organizzare e svolgere la formazione e il perfezionamento delle levatrici tradizionali; rafforzare la collaborazione tra i guaritori e il personale sanitario.

­ nei Centri sanitari (16 zone responsabili): migliorare la qualità del PMA (Paquet Minimum d'Activité); rafforzare la collaborazione tra il personale sanitario e il COSAN/COGES.

­ a livello dei Distretti sanitari di Bokoro e Massakory: migliorare la qualità del PCA (Paquet Complémentaire d'Activité) degli ospedali distrettuali; migliorare le capacità gestionali, pianificatorie e di supervisione delle équipes quadro del Distretto; fare in modo che nelle strutture sanitarie distrettuali i medicamenti siano disponibili e accessibili.

­ a livello dipartimentale: migliorare le capacità gestionali, pianificatorie e di supervisione delle équipes quadro; proseguire la ristrutturazione della farmacia distrettuale di Chari Baguirmi.

B.

Prosecuzione della cooperazione con il Ministero della sanità pubblica (fase 4) in sostegno del Dipartimento della sanità di Chari Baguirmi.

2973

C.

La parte svizzera si impegna: ­ ad assumere le spese del programma, conformemente al preventivo riportato nell'allegato 2 del presente Accordo, fino a un massimo di 1,044 miliardi C.F.A., ossia 2,37 milioni di franchi svizzeri; ­ a versare i salari, gli onorari e altre spese dei consulenti che la DSC mette a disposizione del BASE per compiti specifici; ­ a fornire un contributo per coprire i costi di gestione del BASE, in pro rata del preventivo e del tasso di esecuzione del programma; ­ a sostenere il BASE nel rafforzamento delle sue competenze professionali e gestionali, in funzione dei risultati ottenuti; ­ nel quadro del preventivo, a mettere a disposizione del BASE e delle strutture sanitarie i veicoli e altre attrezzature, così come concordato dell'ambito del Programma; questi veicoli e attrezzature saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal programma e restano di proprietà della Cooperazione svizzera; in qualsiasi momento questa ha la facoltà di effettuare controlli e di ritirare i veicoli e le attrezzature in caso di utilizzo improprio degli stessi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo entra in vigore dopo che è stato firmato da entrambe le parti contraenti con effetto retroattivo al 1° gennaio 2003 e rimane valido fino al 31 dicembre 2005. Può essere denunciato per scritto da ognuna delle parti contraenti con un preavviso di sei mesi. Se una delle parti ritiene che gli obiettivi dell'Accordo non possano più essere raggiunti o che l'altra parte non adempia agli obblighi che le sono imposti, può denunciare l'Accordo per scritto con un preavviso di tre mesi. In caso di violazione sostanziale del presente Accordo, esso può essere denunciato in ciascun momento dalle parti con effetto immediato. Se, per ragioni di forza maggiore, non è possibile realizzare il programma, ciascuna parte ha il diritto di denunciare l'Accordo a partire dal momento in cui si è verificato l'evento imprevisto.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2974

2.1.1.46

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUS) concernente fondi fiduciari per il Programma quadro per il sostegno a Comuni del Burundi, concluso il 28 febbraio 2003

A.

L'Accordo concerne un contributo svizzero al fondo di destinazione speciale del PNUS in favore di un Programma quadro per il sostegno a Comuni del Burundi.

B.

Obiettivo del Programma è contribuire alla reintegrazione duratura delle popolazioni toccate dalla crisi (profughi, rimpatriati) e rafforzare le capacità a livello di comunità affiché esse possano ritrovare e migliorare le risorse necessarie per vivere.

C.

1,53 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 28 febbraio 2003 e copre il periodo dal 1° dicembre 2002 al 30 novembre 2004. Può essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di 30 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2975

2.1.1.47

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo del Regno del Lesotho, concernente un programma di approvvigionamento idrico e di servizi sanitari rurali, concluso il 10 aprile 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità del sostegno tecnico e finanziario accordato nel settore dell'approvvigionamento idrico e dei servizi sanitari rurali.

B.

In Lesotho l'acqua è una delle risorse naturali più carenti. L'approvvigionamento di acqua potabile delle regioni rurali è essenziale per garantire uno sviluppo sostenibile del Paese. Il progetto migliora le condizioni di vita della popolazione rurale assicurandole l'accesso all'acqua e alle istallazioni sanitarie.

C.

2,527 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 10 aprile 2003 e copre il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005. Può essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di 90 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2976

2.1.1.48

Memorandum tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Mozambico, rappresentato dal Ministero dell'amministrazione statale, concernente il contributo versato al programma di decentralizzazione, concluso il 30 gennaio 2003

A.

Il Memorandum definisce le modalità della cooperazione nel quadro del programma di decentralizzazione.

B.

Il programma fa parte del processo di riforma dell'amministrazione e delle instituzioni pubbliche. Ha l'obiettivo di rafforzare il processo di democratizzazione e di decentralizzazione.

C.

4 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 30 gennaio 2003 e copre il periodo dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2004. Deve essere denunciato per scritto tre mesi prima della sua scadenza, altrimenti sarà prolungato automaticamente di 3 anni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2977

2.1.1.49

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Ruanda, rappresentato dal Ministero dell'Amministrazione locale, dell'informazione e degli affari sociali, concernente un programma per il sostegno della decentralizzazione nella Provincia di Kibuye, concluso il 22 aprile 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità di cooperazione per l'attuazione del programma «Paix et Décentralisation dans la Province de Kibuye».

B.

Il programma «Paix et Décentralisation» costituisce una delle tre linee d'azione del programma speciale per il Ruanda. Si fonda su una decisione del Consiglio federale del settembre 2001 sul proseguimento della collaborazione con il Ruanda. Il progetto promuove la pace, la riduzione della povertà e lo sviluppo attraverso un'efficace decentralizzazione nei sei distretti della Provincia di Kibuye.

C.

500 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 22 aprile 2003 e copriva il periodo dal 1° febbraio 2003 al 31 luglio 2003. Poteva essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di tre mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2978

2.1.1.50

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Tanzania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il programma stradale, concluso il 27 agosto 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità del sostegno tecnico e finanziario per l'attuazione del programma stradale durante un periodo di proroga di 18 mesi.

B.

In Tanzania la DSC è attiva nel settore stradale dal 1981. Il programma sostiene la costruzione e la manutenzione stradale a livello di distretto.

C.

4,9 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 27 agosto 2003 e copre il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2004. Può essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di tre mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2979

2.1.1.51

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Tanzania, rappresentata dal Ministero della sanità, concernente il sostegno del sistema sanitario nel Distretto di Kilombero, concluso il 24 gennaio 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità tecniche e finanziarie del contributo svizzero al sistema sanitario nel Distretto di Kilombero. Prolunga di un anno l'Accordo di base firmato l'11 ottobre 1999 per un periodo di tre anni (1999­2002).

B.

Obiettivo del progetto è l'istituzione di un sistema sanitario efficiente, destinato ai Comuni nel Distretto di Kilombero, in particolare alle fasce di popolazione più vulnerabili.

C.

397 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 24 gennaio 2003 e copriva il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003. Poteva essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di 90 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2980

2.1.1.52

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Tanzania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente la strada Kidatu-Ifakara, concluso il 26 marzo 2003

A.

L'Accordo concerne un contributo della DSC per la risistemazione della strada Kidatu-Ifakara nella regione di Morogoro.

B.

In Tanzania, la DSC è attiva nel settore stradale dal 1981. La strada che collega Kidatu a Ifakara è stata gravemente danneggiata dalle inondazioni del 1997/98. Con questo Accordo la DSC contribuisce alla sua ricostruzione e manutenzione, in modo da garantire il passaggio di persone e merci per tutto l'anno.

C.

4,86 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 26 marzo 2003 e copre il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005. Può essere denunciato dalle parti con una notifica scritta e un preavviso di tre mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2981

2.1.1.53

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Tanzania, rappresentata dal Ministero della sanità, concernente il sostegno del programma nazionale di lotta contro la malaria NETCELL, concluso il 24 gennaio 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità del sostegno tecnico e finanziario del programma nazionale di lotta contro la malaria.

B.

In Tanzania la malaria è una delle principali cause di malattia e di morte.

Con il programma NETCELL si intende promuovere la distribuzione e l'uso di zanzariere impregnate di insetticida.

C.

1,7 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 24 gennaio 2003 e copre il periodo dal 1° settembre 2002 al 30 giugno 2005. Può essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di tre mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2982

2.1.1.54

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Tanzania, rappresentata dal Ministero della sanità, concernente il programma nazionale di lotta contro la tubercolosi e la lebbra, concluso il 24 gennaio 2003

A.

L'Accordo concerne un contributo della DSC al programma nazionale di lotta contro la tubercolosi e la lebbra.

B.

In Tanzania la tubercolosi rimane un grave problema sanitario, con un numero di malati che aumenta ogni anno del 5-10 per cento, principalmente a causa della propagazione dell'HIV/AIDS. Il programma nazionale di lotta contro la tubercolosi e la lebbra (PNLT), in corso da una ventina d'anni, è sostenuto dalla DSC e da vari altri enti donatori.

C.

3,62 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 24 gennaio 2003 e copre il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2005. Può essere denunciato dalle parti con una notifica scritta e un preavviso di sei mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2983

2.1.1.55

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo della Tanzania concernente la strategia di riduzione della povertà in Tanzania, concluso il 10 marzo 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità di finanziamento per l'esecuzione del piano di successione concernente la strategia di riduzione della povertà in Tanzania.

B.

Nel 2001 la Tanzania ha adottato una strategia di riduzione della povertà. Il piano di successione ha lo scopo di fornire informazioni attendibili sulla povertà in questo Paese e di analizzare i progressi nell'attuazione della strategia.

C.

2,7 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 10 marzo 2003 e copre il periodo dal 1° marzo 2002 al 30 giugno 2005. Può essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di sei mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2984

2.1.1.56

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), l'Associazione svizzera per l'ortopedia in Tanzania e la Tanzania, rappresentata dal Ministero della sanità, concernente il Muhimbili Orthopaedic Institute (MOI), concluso il 29 ottobre 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità della cooperazione tecnica e finanziaria durante la terza fase della costruzione del Muhimbili Orthopaedic Institute.

B.

Il Muhimbili Orthopaedic Institute (MOI) è un'istituzione autonoma, fondata allo scopo di migliorare l'assistenza medica nei settori dell'ortopedia, della traumatologia e della neurochirurgia. La terza fase comporta soprattutto la formazione di medici, del personale curante e nel settore del management.

C.

3,325 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 29 ottobre 2003 e copre il periodo dal 1° settembre 2003 al 30 giugno 2008. Può essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di tre mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2985

2.1.1.57

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Bolivia, rappresentata dal Ministero delle attività contadine, delle popolazioni indigene e dell'agricoltura (MACIA ­ Ministerio de Asuntos Campesinos, Indigenas y Agropecuarios), concernente il sostegno al programma nazionale di semenze, concluso il 29 agosto 2003

A.

L'Accordo definice le modalità del sostegno finanziario al programma boliviano di semenze, che si propone di rifornire le aziende agricole e forestali di semenze di alta qualità.

B.

Una migliore qualità delle semenze contribuisce allo sviluppo economico del Paese e quindi alla riduzione della povertà e a una maggior sicurezza alimentare.

C.

750 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 29 agosto 2003 e copre il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006. Può essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di tre mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi; ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2986

2.1.1.58

Scambio di note tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Bolivia, rappresentata dal Ministero degli affari esteri, concernente l'esecuzione del programma di promozione delle imprese FOMEM in Bolivia, del 19 marzo 2003

A.

Il programma FOMEM si propone di migliorare la competitività, l'efficenza e l'integrazione nel mercato delle piccole e medie imprese boliviane. A tal fine, il programma promuove la formazione tecnica degli imprenditori e gli investimenti in queste piccole e medie imprese.

B.

L'Accordo definisce le modalità per l'esecuzione delle attività del programma.

C.

Il contributo svizzero ammonta a 4,95 milioni di franchi per una durata di 3 anni.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 19 marzo 2003 e copre il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2004. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2987

2.1.1.59

Accordo tra il Governo svizzero, il Governo equadoregno e il Comune di Penipe concernente la quinta fase del progetto «Penipe ­ Bewässerung und ländliche Entwicklung», concluso il 20 dicembre 2002

A.

L'Accordo concerne la quinta e ultima fase del progetto «Penipe: Bewässerung und ländliche Entwicklung», realizzato nel Comune di Penipe da un'ONG locale (CEBYCAM, Centro de Erradicación del Bocio y Capaticación a Minusválidos).

B.

La DSC è attiva nella regione dal 1989. Attraverso vari progetti, essa ha dato un notevole contributo allo sviluppo locale della zona: istallazione di un efficente sistema d'irrigazione e costituzione di un'associazione di utenti responsabile della sua gestione amministrativa; promozione di un trasferimento di tecnologie nel settore della produzione agricola che ha accresciuto del 30 per cento il tenore di vita di circa 500 famiglie.

L'inserimento di queste iniziative nei piani di sviluppo locali garantisce la continuità degli sforzi compiuti e dei risultati sin qui ottenuti. Si può quindi prospettare il ritiro della DSC.

C.

345 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2003 ed è valido fino al 30 giugno 2005. In caso di non osservanza delle disposizioni in esso contenute, può essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di 90 giorni. In caso di forza maggiore, l'Accordo può essere denunciato per scritto con effetto immediato.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2988

2.1.1.60

Accordo tra il Governo svizzero, il Governo ecuadoregno e il Comune di Nabón concernente la terza fase del progetto «Nabón ­ Bewässerung und ländliche Entwicklung», concluso il 23 giugno 2003

A.

Il contratto si fonda su un Accordo fra i tre partner summenzionati concernente la terza fase del progetto «Nabón», realizzato da un'autorità in seno all'amministrazione comunale di Nabón.

B.

Il sostegno della DSC nella regione è iniziato nel 1996. All'inizio essa aveva l'obiettivo di sviluppare l'economia locale del comune di Nabón attraverso vari progetti: miglioramento del sistema d'irrigazione e dell'accesso all'acqua, rimboschimento e promozione, a livello comunale, di uno sviluppo locale partecipativo. Oltre a dare risultati molto promettenti, l'adeguamento del progetto all'orientamento strategico del nuovo Programma per Paese (PPP) giustifica la continuazione del sostegno del progetto da parte della DDC.

C.

1,92 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore con effetto retroattivo al 1° aprile 2003 ed è valido fino al 31 dicembre 2006. In caso di non osservanza delle disposizioni in esso contenute, può essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di 90 giorni. In caso di forza maggiore, l'Accordo può essere denunciato per scritto con effetto immediato.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2989

2.1.1.61

Accordo tra il Governo svizzero, il Governo ecuadoregno e l'Università andina «Simon Bolivar» concernente la proroga della fase iniziale del progetto «Capacitación en Derechos Humanos», concluso il 12 giugno 2003

A.

Questo Accordo costituisce un addendum all'Accordo stipulato il 21 maggio 2002 fra i tre partner summenzionati nel quadro della fase iniziale del progetto «Capacitación en Derechos Humanos», condotto dall'Università andina «Simon Bolivar».

B.

Il sostegno della DSC, che ha preso avvio nel 2001, ha permesso al partner locale di sviluppare un programma regionale di formazione nel campo dei diritti dell'uomo, frequentato da studenti della zona andina. Tenuto conto dei buoni risultati e di un certo ritardo nella realizzazione di alcune attività previste in ambito operativo, tutte le parti hanno accettato una proroga di cinque mesi.

C.

Per la proroga del progetto non sono necessari fondi supplementari.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 1° agosto 2003 ed era valido fino al 31 dicembre 2003. In caso di non osservanza delle disposizioni in esso contenute, poteva essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di 90 giorni. In caso di forza maggiore, l'Accordo poteva essere denunciato per scritto con effetto immediato.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2990

2.1.1.62

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo ecuadoregno concernente la prima fase del progetto «Emprender ­ Promozione delle micro e piccole imprese nella zona rurale», concluso il 3 febbraio 2003

A.

Con questo Accordo si sostiene la prima fase del progetto «Emprender ­ Promozione delle micro e piccole imprese nella zona rurale», condotto da Intercoopération.

B.

Il sostegno dell'economia locale è una priorità nel programma svolto dalla DSC in Ecuador: infatti, il tema «Impiego e reddito» costituisce uno degli assi portanti del nuovo Programma per Paese (PPP) 2003-2007. Inoltre, la prima fase del progetto «Emprender» fa seguito a una fase pilota che ha dato risultati convincenti.

C.

1,55 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore con effetto retroattivo al 1° novembre 2002 ed è valido fino al 31 dicembre 2005. Può essere denunciato su richiesta di uno dei firmatari conformemente alla legge in vigore nel Paese.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2991

2.1.1.63

Addendum all'Accordo tra il Governo svizzero e il Governo dell'Ecuador concernente il progetto «Desarollo de un sistema transparente y agil para las contractaciones del sector público» (Contratanet), concluso il 27 agosto 2003

A.

L'Accordo concerne il sostegno da parte della DSC di un progetto pilota per l'introduzione di un sistema trasparente di messa a concorso per il settore pubblico. Si tratta di prolungare la prima fase del progetto.

B.

Il progetto Contratanet è integrato nella strategia del nuovo Programma per Paese dell'Ecuador 2003­2007; fa parte dell'impegno della cooperazione svizzera alle attività di governance e di lotta contro la corruzione.

C.

L'Accordo non prevede fondi supplementari. Per il progetto Contratanet sono stati stanziati complessivamente 408 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è stato concluso il 27 agosto 2003. È entrato in vigore con effetto retroattivo al 1° febbraio 2003 ed è rimasto valido fino al 31 ottobre 2003.

Poteva essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2992

2.1.1.64

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), ed El Salvador, rappresentato dal Ministero dell'agricoltura, concernente la proroga dell'Accordo del 24 luglio 1996 e del suo Addendum del 21 dicembre 1998 concernenti il progetto Postcosecha (progetto per la diminuzione dei danni post-raccolta), concluso il 3 dicembre 2002

A.

L'Accordo prolunga di un anno la validità dell'Accordo del 24 luglio 1996 e del suo Addendum del 21 dicembre 1998.

B.

L'anno supplementare deve permettere alla Svizzera di portare a buon termine le sue attività in favore del progetto Postcosecha.

C.

82 500 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2002 e copriva il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003. Per il resto, valevano le clausole dell'Accordo del 24 luglio 1996 e del suo Addendum del 21 dicembre 1998.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2993

2.1.1.65

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), ed El Salvador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente la proroga dell'Accordo del 1° dicembre 1999 concernente il progetto di trazione animale FOMENTA, concluso il 21 dicembre 2002

A.

L'Accordo prolunga di un anno la validità dell'Accordo del 1° dicembre 1999.

B.

L'anno supplementare deve permettere alla Svizzera di portare a buon termine le sue attività in favore del progetto FOMENTA.

C.

51 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2002 e copriva il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per il resto, valevano le disposizioni dell'Accordo del 1° dicembre 1999.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2994

2.1.1.66

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Guatemala, rappresentato dal Ministero dell'agricoltura, concernente la proroga dell'Accordo del 25 agosto 1996 e del suo Addendum del 14 dicembre 1998 concernenti il progetto Postcosecha (progetto per la diminuzione dei danni post-raccolta), concluso il 7 febbraio 2003

A.

L'Accordo prolunga di un anno la validità dell'Accordo del 25 agosto 1996 e del suo Addendum del 14 dicembre 1998.

B.

L'anno supplementare deve permettere alla Svizzera di portare a buon termine le sue attività in favore del progetto Postcosecha.

C.

75 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 7 febbraio 2003 e copriva il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per il resto, valevano le clausole dell'Accordo del 25 agosto 1996 e del suo Addendum del 14 dicembre 1998.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2995

2.1.1.67

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), l'Honduras, rappresentato dal Segretariato di Stato per le questioni ambientali, e l'Organizzazione panamericana della sanità, concernente la Dichiarazione d'intenti del 12 dicembre 2001 concernente la proroga della quarta fase del progetto CESCCO (laboratorio per il controllo della qualità dell'ambiente)

A.

L'Accordo prolunga fino al 31 dicembre 2003 la quarta fase del progetto CESCCO.

B.

La proroga deve permettere alla Svizzera di portare a buon termine le sue attività in favore del progetto CESCCO.

C.

Nessuna.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo copriva il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2996

2.1.1.68

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Honduras, rappresentato dal Ministero per la cooperazione allo sviluppo, concernente la proroga dell'Accordo del 6 agosto 1996 e del suo Addendum del 22 dicembre 1998 concernenti il progetto Postcosecha (progetto per la diminuzione dei danni post-raccolta)

A.

L'Accordo prolunga di un anno la validità dell'Accordo del 6 agosto 1996 e del suo Addendum del 22 dicembre 1998.

B.

L'anno supplementare deve permettere alla Svizzera di portare a buon termine le sue attività in favore del progetto Postcosecha.

C.

16 500 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore all'inizio del 2003 e copriva il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per il resto, valevano le disposizioni dell'Accordo del 6 agosto 1996 e del suo Addendum del 22 dicembre 1998.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2997

2.1.1.69

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Honduras, rappresentato dal Ministero per la cooperazione allo sviluppo, concernente la proroga dell'Accordo del 2 dicembre 1999 concernente il progetto di trazione animale FOMENTA

A.

L'Accordo prolunga di un anno la validità dell'Accordo del 2 dicembre 1999.

B.

L'anno supplementare deve permettere alla Svizzera di portare a buon termine le sue attività in favore del progetto FOMENTA.

C.

67 500 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore nel dicembre 2002 e copriva il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per il resto, valevano le disposizioni dell'Accordo del 2 dicembre 1999.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

2998

2.1.1.70

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUS) concernente il sostegno del programma di sviluppo umano a livello locale (PDHL - Programa de Desarrollo Humano a Nivel Local) a Cuba, concluso il 1° luglio 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità del sostegno finanziario del programma PNUS per lo sviluppo locale della città vecchia dell'Avana (provincia di Holguin), nell'intento di promuovere i processi di sviluppo locale a Cuba.

B.

Nel quadro del processo di decentralizzazione, attualmente in corso, l'efficenza, la qualità, la copertura e la durabilità delle prestazioni di base devono essere garantite attraverso lo sviluppo di strumenti innovativi. In tal modo si intende contribuire alla transizione pacifica di Cuba.

C.

550 000 dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2003 e copre il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 luglio 2004. Può essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di 30 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 2999

2.1.1.71

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente la proroga dell'Accordo del 13 marzo 1996 e del suo Addendum del 23 dicembre 1998 concernenti il progetto Postcosecha (progetto per la diminuzione dei danni post-raccolta), concluso il 6 marzo 2003

A.

L'Accordo prolunga di un anno la validità dell'Accordo del 13 marzo 1996 e del suo Addendum del 23 dicembre 1998.

B.

L'anno supplementare deve permettere alla Svizzera di portare a buon termine le sue attività in favore del progetto Postcosecha.

C.

51 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 6 marzo 2003 e copriva il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per il resto, valevano le clausole dell'Accordo del 13 marzo 1996 e del suo Addendum del 23 dicembre 1998.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3000

2.1.1.72

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente la proroga dell'Accordo del 9 dicembre 1999 concernente il progetto di trazione animale FOMENTA, concluso il 6 marzo 2003

A.

L'Accordo prolunga di un anno la validità dell'Accordo del 9 dicembre 1999.

B.

L'anno supplementare deve permettere alla Svizzera di portare a buon termine le sue attività in favore del progetto FOMENTA.

C.

156 500 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 6 marzo 2003 e copriva il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per il resto, valevano le clausole dell'Accordo del 9 dicembre 1999.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3001

2.1.1.73

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, rappresentata dal PNUS, concernente la messa in consultazione del piano di sviluppo nazionale del Nicaragua, concluso il 5 luglio 2003

A.

L'Accordo concerne il sostegno della procedura di consultazione sul piano di sviluppo nazionale del Nicaragua, la cui realizzazione è assicurata con il concorso dei settori economici, dei governi locali e di organizzazioni private attive nell'aiuto allo sviluppo.

B.

Un solido ancoraggio del piano di sviluppo è indispensabile per garantire la continuità della politica di governo e, di conseguenza, una partecipazione fruttuosa all'iniziativa per la riduzione del debito HIPC II.

C.

47 500 dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 5 luglio 2003 e rimarrà valido fino alla messa in consultazione. Può essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di 30 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3002

2.1.1.74

Addendum all'Accordo tra la DSC e il Ministero degli affari esteri del Perù - «Agencia Peruana de Cooperación Internacional» (APCI), concluso il 25 novembre 2003

A.

L'Addendum all'Accordo concerne il sostegno del servizio di mediazione peruviano (Defensoría del Pueblo) per il finanziamento di unità mobili che assolvano le sue incombenze a livello locale.

B.

L'Addendum definisce gli aspetti operativi e amministrativi del progetto concernente le unità mobili destinate al servizio di mediazione per il periodo dal 1° novembre 2003 al 31 gennaio 2004.

C.

175 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Addendum è entrato in vigore il 25 novembre 2003 con effetto retroattivo al 1° novembre 2003 ed è rimasto valido fino al 31 gennaio 2004. Fatte salve le modifiche previste nell'Addendum, l'Accordo firmato l'11 luglio 2002 resta invariato.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3003

2.1.1.75

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma di formazione professionale CAPLAB, concluso il 26 agosto 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità di finanziamento del programma CAPLAB, che prevede il sostegno tecnico e finanziario della formazione professionale e l'attuazione del programma nel quadro della politica nazionale di formazione, elaborata dal Ministero dell'educazione.

B.

Questa azione s'iscrive nella politica del governo peruviano e nella strategia del Programma per Paese che si prefigge di ridurre la povertà nelle regioni periferiche attraverso la formazione di giovani che vivono nei quartieri poveri delle città o nelle zone rurali.

C.

3,2 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 26 agosto 2003 e copre il periodo dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2006. Può essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di 90 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3004

2.1.1.76

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma AGUASAN, concluso il 7 agosto 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità di finanziamento del programma AGUASAN. Il programma fornisce sostegno tecnico e finanziario a vari progetti nel settore dell'acqua potabile e dell'igiene, sostenuti dal DSC nelle zone rurali e montane del nord e del sud del Paese.

B.

Questa azione s'iscrive nella politica del governo peruviano e nella strategia del Programma per Paese, intesa a ridurre la povertà nelle regioni periferiche. Il miglioramento della rete idrica migliora la qualità di vita delle popolazioni povere e permette l'apprendimento della gestione dei beni pubblici.

C.

945 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 7 agosto 2003 e copre il periodo dal 1° marzo 2003 al 28 febbraio 2006. Può essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di 90 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3005

2.1.1.77

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente l'«Appui aux activités des réseaux d'accompagnement citoyen à la gestion publique», concluso il 7 agosto 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità di finanziamento del «Sostegno delle attività delle reti di accompagnamento cittadino alla gestione pubblica». Si tratta di fornire sostegno tecnico e finanziario alle varie reti nazionali impegnate nella buona gestione amministrativa e nel controllo delle collettività locali.

B.

Questa azione s'iscrive nella politica del governo peruviano per il proseguimento del processo di decentralizzazione e nella strategia del Programma per Paese, che si prefigge di ridurre la povertà nelle zone periferiche rafforzando le capacità e le responsabilità dei gruppi sociali sfavoriti.

C.

38 685 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 7 agosto 2003 e copriva un periodo di sei mesi. Poteva essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di 90 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3006

2.1.1.78

Accordo tra la DSC e il Ministero degli affari esteri del Perù concernente il sostegno alla produzione e alla commercializzazione agricola nella zona andina (Pymagros), concluso il 6 maggio 2003

A.

L'Accordo concerne il sostegno alla produzione e alla commercializzazione agricola nella zona andina.

B.

L'Accordo definisce gli aspetti operativi e amministrativi della cooperazione tra il Ministero dell'agricoltura e la DSC.

C.

3,4 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 6 maggio 2003 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2003 ed è valido fino al 31 dicembre 2006. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso di tre mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3007

2.1.1.79

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Commissione centroamericana per l'ambiente e lo sviluppo (CCAD), concernente il sostegno del progetto per una legislazione sulla protezione dell'ambiente, concluso il 20 agosto 2003

A.

L'Accordo concerne l'armonizzazione e l'attuazione della legislazione sulla protezione dell'ambiente adottata dagli Stati centroamericani.

B.

I problemi ambientali dell'America centrale riguardano tutti i Paesi della regione: il progetto sostiene un'efficace cooperazione tra questi Stati.

C.

1,4 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 20 agosto 2003 e copre il periodo dal 20 agosto 2003 al 30 giugno 2007. Può essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di 90 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3008

2.1.1.80

Accordo tra la DSC e l'Organizzazione panamericana della sanità (OPS)/Organizzazione mondiale della sanità (OMS) concernente il sostegno tecnico di istituzioni attive nel settore dell'acqua potabile e dell'igiene, concluso il 19 marzo 2003

A.

L'Accordo concerne il sostegno tecnico di istituzioni attive nel settore dell'acqua potabile e dell'igiene.

B.

L'Accordo definisce gli aspetti operativi e amministrativi della cooperazione tra il CEPIS (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente) e la DSC.

C.

305 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 30 maggio 2003 con effetto retroattivo al 1° marzo 2003 ed è valido fino al 28 febbraio 2006. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso di due mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3009

2.1.1.81

Accordo sul contributo della Svizzera al progetto S.P.I.K.E. (The South Portal for Information, Knowledge and Empowerment) del Centro Sud

A.

Contributo federale al Centro Sud, Chemin du Champ d'Anier 17, CP 228, 1211 Ginevra 19, a favore del progetto S.P.I.K.E.

B.

Finanziamento dei lavori preparatori di un progetto inteso a promuovere la cooperazione Sud-Sud.

C.

189 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 27 novembre 2003 e copriva il periodo dal 1° ottobre 2003 al 31 dicembre 2003.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3010

2.1.1.82

Accordo sul contributo della Svizzera al «Trust Fund for Young South Volunteers» del Centro Sud

A.

Contributo federale al Centro Sud, Chemin du Champ d'Anier 17, CP 228, 1211 Ginevra 19, a favore del «Trust Fund for Young South Volunteers».

B.

Finanziamento di stage formativi in Svizzera per studenti selezionati provenienti dagli Stati del Sud.

C.

200 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 16 ottobre 2003 e dura dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3011

2.1.1.83

Accordo sul contributo della Svizzera all'International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) per il 2003 e il 2004

A.

Contributo accordato all'International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), Strömsborg S-103 34, Stoccolma, Svezia.

B.

Sostegno delle attività svolte da International IDEA nel campo della promozione della democrazia.

C.

2,2 milioni di franchi per il 2003 e il 2004.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 3 novembre 2003 e copre il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2004.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3012

2.1.1.84

Accordo sul contributo della Svizzera al Centro Sud

A.

Contributo federale per il 2003 accordato al Centro Sud, Chemin du Champ d'Anier 17, CP 228, 1211 Ginevra 19.

B.

Contributo annuo per il sostegno del Centro Sud e per la copertura delle spese d'esercizio.

C.

250 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 16 ottobre 2003 e copriva il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3013

2.1.1.85

Accordo tra la Svizzera e l'OCSE concernente un contributo della Svizzera per l'aggiornamento della matrice «Donor ICT (Information and Communication Technologies) Initiatives and Programmes», concluso il 3 marzo 2003

A.

Contributo della Svizzera al Segretariato generale dell'OCSE.

B.

Contributo per il sostegno delle attività svolte dall'OCSE in favore dell'integrazione delle tecnologie informative e di comunicazione (ICT) nei programmi di sviluppo. Finanziamento dell'aggiornamento della matrice OCSE «Donor ICT Initiatives and Programmes».

C.

12 000 euro.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 3 marzo 2003 e permane valido fino all'adempimento degli obblighi reciproci.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3014

2.1.1.86

Accordo tra la Svizzera e l'OCSE concernente un contributo della Svizzera al Gruppo di lavoro sull'efficacia dell'aiuto del Comitato per l'aiuto allo sviluppo (CAS), concluso l'8 dicembre 2003

A.

Contributo della Svizzera al Gruppo di lavoro sull'efficacia dell'aiuto del CAS/OCSE.

B.

Contributo per l'attuazione della dichiarazione di Roma sull'armonizzazione delle pratiche dei Paesi donatori.

C.

40 000 euro.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2003 e copre il periodo dal 2003 al 2006.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3015

2.1.1.87

Accordo tra la Svizzera e l'OCSE concernente un contributo della Svizzera al «Centre de Développement», concluso il 13 dicembre 2002

A.

Contributo della Svizzera al «Centre de Développement».

B.

Contributo per la realizzazione del programma di lavoro e di ricerca del «Centre de Développement» per il 2003.

C.

200 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2002 e copriva il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3016

2.1.1.88

Accordo tra la Svizzera e l'OCSE concernente un contributo della Svizzera, concluso il 15 dicembre 2002

A.

Contributo della Svizzera al Segretariato generale dell'OCSE.

B.

Contributo per il sostegno delle attività dell'OCSE in favore di una maggior coerenza delle politiche in una prospettiva di sviluppo. Finanziamento di un posto per incaricato di progetto in seno al Segretariato generale dell'OCSE nel quadro del programma orizzontale sulla coerenza delle politiche dell'OCSE in una prospettiva di sviluppo.

C.

75 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2002 e copre un periodo di due anni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3017

2.1.1.89

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Ministero per il commercio esterno e le relazioni economiche di Bosnia-Erzegovina (BiH), rappresentato dall'Ufficio di coordinamento del PRSP («Poverty Reduction Strategy Paper») della BiH, concernente un contributo al progetto «Studi sociali complementari», concluso il 29 aprile 2003

A.

Tenuto conto dell'importanza che la DSC accorda allo sviluppo sociale e della necessità di trovare, a fianco del governo della BiH e di altri donatori, soluzioni congiunte ai problemi sociali, essa ha deciso di sostenere l'elaborazione di un «Poverty Reduction Strategy Paper» (PRSP). A tal fine, la DSC finanzia studi complementari in ambito sociale e fornisce il suo sostegno per la seconda serie di sondaggi realizzati tra i giovani nel quadro dell'elaborazione del PRSP. Ciò testimonia la volontà della BosniaErzegovina di rafforzare la partecipazione e la rappresentatività dei giovani.

(Per la DSC quello della gioventù è un tema trasversale).

B.

Nel febbraio 2000, la Bosnia-Erzegovina ha avviato una procedura di consultazione che porterà all'elaborazione, entro la primavera del 2003, di un Documento di strategia di riduzione della povertà (PRSP). La bozza del documento è stata presentata al pubblico il 20 novembre 2002. Finora il PRSP ha suscitato reazioni positive; è tuttavia necessaria una revisione sostanziale degli studi settoriali, in particolare per quel che riguarda la valutazione delle varie problematiche.

C.

61 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 29 aprile 2003 e copriva il periodo dal 1° febbraio 2003 al 30 giugno 2003. Poteva essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di dieci giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3018

2.1.1.90

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Bosnia-Erzegovina, rappresentata dal Consiglio dei ministri di Bosnia-Erzegovina, dal Ministero per il commercio e le relazioni economiche con l'estero, dal Ministero dell'agricoltura, dell'economia forestale e della gestione idrica (FBiH) e dal Ministero dell'agricoltura, dell'economia forestale e della gestione idrica (RS) concernente il progetto di promozione delle aziende ortofrutticole nella regione di Tuzla ­ Banja Luka, Bosnia-Erzegovina (fase 2), concluso il 20 novembre 2003

A.

In questa seconda fase verranno consolidati e approfonditi i risultati conseguiti finora. Si tratta anzitutto di istituire gruppi di produttori privati che si occupino della commercializzazione dei prodotti (trattamento, imballaggio e distribuzione).

B.

Nel programma a medio termine elaborato per la BiH (2000-2003), la DSC ha deciso d'includere nelle sue attività prioritarie la promozione del settore privato, in particolare quella delle piccole e medie imprese (PMI). Le misure di promozione applicate al settore privato mirano anzitutto al consolidamento delle aziende agricole che coltivano frutta e legumi e ne assicurano il commercio. In particolare, si tratta sfruttare le capacità delle aziende attuali o di svilupparle, utilizzandole in modo più efficace. La prima fase, che ha preso avvio nel 2000 e si è protratta per due anni, ha dato risultati molto incoraggianti: crescita della produzione di frutta e verdura, ampliamento delle conoscenze riguardo al funzionamento di un'impresa, maggior consapevolezza delle questioni legate all'ambiente e a una produzione rispettosa delle risorse e, soprattutto, apertura al mercato delle aziende agricole.

C.

La DSC sostiene il progetto con 2,55 milioni di franchi, mentre la BosniaErzegovina vi contribuisce con 250 000 KM (Convertible Mark).

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 20 novembre 2003 e copre il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2004. Può essere denunciato per scritto dalle parti con effetto immediato.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3019

2.1.1.91

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Bosnia-Erzegovina concernente la cooperazione tecnica e finanziaria, firmato il 28 marzo 2003

A.

L'Accordo definisce il quadro della cooperazione tecnica, economica, finanziaria e umanitaria con la Bosnia-Erzegovina. Nell'ambito di questa cooperazione vengono realizzati progetti e programmi nei settori della promozione del buon governo, del sostegno della sanità e delle reti sociali, della promozione del settore privato e del ripristino delle infrastrutture.

B.

La Svizzera è attiva in Bosnia-Erzegovina dal 1991. L'Accordo agevola il lavoro degli esperti e delle organizzazioni private svizzere di assistenza.

C.

L'Accordo definisce modalità di cooperazione di ordine generale ma non fissa alcun quadro finanziario.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è stato firmato il 28 marzo 2003. Entra in vigore il giorno in cui le parti si saranno notificati l'adempimento delle formalità costituzionali riguardanti l'Accordo e l'entrata in vigore di accordi internazionali. È applicabile dal giorno in cui è stato firmato per un tempo limitato in base alla legislazione interna dei due Paesi. Rimane in vigore per un periodo di 5 anni, al termine del quale sarà rinnovato tacitamente di anno in anno. Può essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di almeno sei mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3020

2.1.1.92

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Consiglio dei ministri di Bosnia-Erzegovina, rappresentato dal Ministero per il commercio e le relazioni economiche con l'estero di Bosnia-Erzegovina, dal Ministero per l'energia, lo sfruttamento delle miniere e l'industria della Federazione di Bosnia-Erzegovina e dal Ministero per l'economia, l'energia e lo sviluppo della Repubblica Srpska, concernente un progetto per il promovimento del settore privato in Bosnia-Erzegovina attraverso la modernizzazione industriale e la consulenza economica e politica: «Promovimento di piccole e medie imprese nelle regioni di Banja Luka e di Tuzla», concluso il 20 agosto 2003

A.

In questa seconda fase, la DSC parteciperà al progetto a lungo termine che la GTZ sta realizzando in Bosnia-Erzegovina e che prevede la modernizzazione del settore industriale e attività di consulenza economica e politica. Per la GTZ si tratta di sostenere aziende (attive nell'industria tessile, del cuoio, delle calzature e del legno) privilegiando un approccio per sottosettori. Il sostegno comprende misure per il miglioramento delle capacità tecniche delle piccole e medie imprese (PMI), il rafforzamento delle loro capacità nei settori del business management, della formazione tecnica e della consulenza ai prestatori di servizi nell'intento di favorire lo sviluppo delle aziende e l'impiego di esperti tecnici. Il progetto dovrà contribuire a migliorare le condizioni-quadro economiche e politiche di diversi settori in Bosnia-Erzegovina e a promuovere uno sviluppo sostenibile delle imprese nelle regioni di Banja Luka e di Tuzla.

B.

Nel programma a medio termine elaborato per la BiH (2000-2003), la DSC ha deciso d'includere nelle sue attività prioritarie la promozione del settore privato, in particolare quella delle piccole e medie imprese (PMI). La prima fase del progetto «Promovimento di piccole e medie imprese nelle regioni di Banja Luka e di Tuzla» è iniziata nel 2001 e ha permesso di preparare adeguatamente questa seconda fase.

C.

700 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 20 agosto 2003 e copriva il periodo di realizzazione del progetto dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Poteva essere denunciato dalle parti con effetto immediato.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3021

2.1.1.93

Accordo di progetto tra la United Nations Interim Mission in Kosovo (UNMIK), in rappresentanza delle municipalità di Gjilan, Gnjilane, Kacanik, Kancaniku, Viti, Vitina, Kamenica, Kos. Kamenica, Ferizaj, Urosevac, e la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), concernente il progetto di approvvigionamento idrico e di evacuazione delle acque luride nel sud-est del Kosovo (SEKWSSP), fase 2, ristrutturazione e sviluppo dell'organizzazione delle società idriche

A.

L'Accordo definisce le modalità per il sostegno delle società idriche cittadine in cinque municipalità del sud-est del Kosovo.

B.

La DSC sostiene queste società idriche dal 2000. Nella prima fase si è trattato soprattutto di fornire appoggio tecnico; nella seconda ci si propone invece di dare continuità a livello istituzionale ed economico.

C.

2,06 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 21 luglio 2003 e copre la durata del progetto dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2005. Può essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di 30 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3022

2.1.1.94

Accordo di progetto tra la United Nations Interim Mission in Kosovo (UNMIK) e la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), concernente il progetto svizzero per la promozione dell'orticoltura (SPHP-K), fase 2, concluso il 26 febbraio 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità del progetto per la promozione del settore orticolo in Kosovo, che avverrà attraverso misure di formazione, consulenza e sovvenzionamento.

B.

La DSC sostiene questo settore agricolo dal 2001. In questa fase del progetto si cerca soprattutto di migliorare l'accesso al mercato dei gruppi di produttori.

C.

1,23 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 26 febbraio 2003 e copriva il periodo del progetto dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Non poteva essere denunciato.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3023

2.1.1.95

A.

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo di Serbia e Montenegro, rappresentato dal Consiglio dei ministri dell'Unione, concernente il sostegno del progetto «Rehabilitation and Upgrading of the National Control Centre», concluso il 29 luglio 2003

L'Accordo sostiene il ripristino l'ammodernamento del centro nazionale per il controllo dell'alimentazione elettrica. Il progetto migliora l'alimentazione elettrica in Serbia e Montenegro e nei Paesi vicini.

B.

Impegno di lunga durata nel settore energetico.

C.

15,3 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 29 luglio 2003 e rimane valido fino a quando le parti non hanno adempiuto tutti gli obblighi. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso di sei mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3024

2.1.1.96

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo di Serbia e Montenegro concernente la cooperazione tecnica e finanziaria, firmato il 21 febbraio 2003

A.

L'Accordo definisce il quadro della cooperazione tecnica e finanziaria tra la Svizzera e la Serbia e Montenegro, nell'ambito della quale vengono realizzati progetti e programmi per il sostegno delle riforme politiche, economiche e sociali. Esso agevolerebbe pure l'aiuto umanitario alla Serbia e Montenegro, qualora ve ne fosse il bisogno.

B.

La Svizzera è attiva in Serbia e Montenegro (già Repubblica federale di Iugoslavia) dal 1991. L'Accordo facilita l'attuazione delle riforme attraverso progetti/programmi nei settori delle «riforme istituzionali», dei «servizi pubblici», dell'«educazione», della «promozione del settore privato», delle «minoranze, gruppi emarginati e rifugiati».

C.

L'Accordo definisce il quadro e le modalità generali della cooperazione, ma non fornisce ulteriori precisazioni di ordine finanziario.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 15 agosto 2003 e copre il periodo dal 15 agosto 2003 al 15 agosto 2008. Può essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di sei mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3025

2.1.1.97

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo di Serbia e Montenegro, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente un contributo finanziario al progetto «Revision of the Internal Regulations of the Ministry of Foreign Affairs of Serbia and Montenegro», concluso l'8 luglio 2003

A.

L'Accordo sostiene il Ministero degli affari esteri e garantisce l'efficacia dei servizi del Ministero, fondati su basi legali interne, adeguandoli alle norme della democrazia internazionale.

B.

Il Ministero degli affari esteri è un partner importante della cooperazione svizzera allo sviluppo. La struttura organizzativa del Ministero risente ancora oggi dei quarant'anni di regime comunista e dei dieci d'isolamento. Il programma di riforme attualmente in corso fa fronte alle lacune esistenti in seno al Ministero, soprattutto per quel che riguarda la sua efficacia ed efficenza.

C.

20 850 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore l'8 luglio 2003 ed era valido fino al 31 dicembre 2003. Poteva essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di 60 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3026

2.1.1.98

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo della Serbia, rappresentato dal Ministero dell'educazieone e dello sport, concernente la cooperazione in materia di educazione, concluso il 24 luglio 2003

A.

Il Memorandum riguarda progetti che si prefiggono di sfruttare meglio le capacità del Ministero dell'educazione, in particolare a livello organizzativo e nei settori della formazione continua dei docenti e dell'elaborazione di una politica relativa ai programmi scolastici e allo sviluppo della scuola in generale.

B.

Il sostegno alle riforme in campo educativo è la prosecuzione di un progetto, realizzato in collaborazione con il Ministero, in corso dal 2001, la cui prima fase ha avuto buon esito.

C.

­

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

Il Memorandum è entrato in vigore il 24 luglio 2003 e copre un periodo di tre anni fino alla fine del 2006. Rimane valido fino a quando le parti non hanno adempiuto tutti gli obblighi. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso di 3 mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3027

2.1.1.99

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo della Serbia, rappresentato dal Ministero dell'interno, concernente il progetto «Community Policing in the Municipality Pozega, Pilot Project 2003­2004», concluso il 22 luglio 2003

A.

Introduzione e prosecuzione del progetto pilota «Community Policing» nella città di Pozega, per il miglioramento delle relazioni tra polizia e autorità comunali e la popolazione locale. Il progetto di basa sul documento di progetto «Community Policing Pilot Project in Pozega» de M. Mohler.

B.

Miglioramento della sicurezza nel Comune e nell'insieme del Paese.

C.

500 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

Il Memorandum è entrato in vigore il 22 luglio 2003 e rimane valido fino alla fine del 2004. Può essere denunciato dalle parti senza alcun preavviso.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3028

2.1.1.100

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo della Serbia, rappresentato dalla città di Uzice, concernente il sostegno finanziario del progetto «Info-Kiosk Uzice», concluso il 4 giugno 2003

A.

Il progetto «Info-Kiosk Uzice» migliora la prestazione di servizi delle autorità locali e permette agli abitanti di beneficiarne. Il sostegno finanziario permette l'acquisto di ordinatori e l'istallazione del software necessario.

B.

A causa del lungo isolamento della Serbia, i servizi nei comuni sono stati assicurati solo parzialmente e in modo burocratico. Per questo motivo, il cittadino comune era confuso riguardo ai servizi cui aveva diritto.

C.

9000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 4 giugno 2003 ed era valido fino al 31 dicembre 2003. Poteva essere denunciato per scritto dalle parti con effetto immediato.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3029

2.1.1.101

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) concernente l'istituzione di «Roma Education Centres in South East Serbia Municipalities», concluso il 3 dicembre 2003

A.

L'Accordo riguarda il sostegno della DSC al progetto summenzionato e definisce le modalità per la sua attuazione, nonché i rapporti operativi e finanziari da parte dell'UNICEF.

B.

Il progetto sostiene l'integrazione sociale dei Rom attraverso lo sviluppo dell'istruzione di base dei loro figli, nonché la formazione e la consulenza di docenti e genitori.

C.

370 335 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è stato firmato il 3 dicembre 2003 e copriva il periodo dal 1° settembre 2003 al 31 marzo 2004. Poteva essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di due mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3030

2.1.1.102

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica d'Albania concernente la ristrutturazione dell'Ospedale distrettuale di Lezha, concluso il 7 marzo 2003

A.

L'Accordo definisce gli interventi finanziati dalla DSC per la ristrutturazione dell'Ospedale distrettuale di Lezha. Precisa inoltre che l'esecuzione a livello operativo è affidata a Caritas Suisse e che l'oggetto dell'Accordo fa parte di un progetto integrato realizzato dalla stessa Caritas Suisse.

B.

In Albania il settore della sanità si trova ancora all'inizio di un processo di riforme, la cui realizzazione è urgente. Ciò concerne tanto il settore «capacity building», quanto il miglioramento dell'equipaggiamento e la realizzazione di interventi architettonici.

C.

1,8 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 7 marzo 2003 e copriva il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003. Qualsiasi controversia doveva essere risolta per via diplomatica.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3031

2.1.1.103

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica d'Albania concernente l'organizzazione di un corso di perfezionamento per amministratori, educatori e pedagoghi che si occupano di persone plurihandicappate e l'introduzione di un corso di pedagogia specializzata all'Università di Vlora, concluso il 4 luglio 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità di un progetto inteso a migliorare l'assistenza alle persone handicappate. In particolare disciplina gli aspetti riguardanti la creazione di un istituto di pedagogia specializzata all'Università di Vlora.

B.

A causa delle scarse competenze finanziarie e in materia di personale, gli Albanesi portatori di handicap fisici e mentali non beneficiano praticamente di alcuna cura. Gli handicap sono ancora spesso considerati uno stigma della povertà, e per questo motivo le persone che ne sono affette vengono spesso isolate dalla società, o addirittura nascoste. Il potenziale di queste persone rimane perciò perlopiù inutilizzato.

C.

730 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 4 luglio 2003 e copriva il periodo dal 4 luglio 2003 al 31 dicembre 2003. Poteva essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di 90 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3032

2.1.1.104

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica d'Albania concernente l'«Increase Skills Development Opportunities Project» (ISDOP), concluso il 18 novembre 2003

A.

L'Accordo definisce le possibilità d'intervento del progetto, realizzato da Swisscontact con la partecipazione d'istituzioni private e pubbliche.

B.

In Albania il sistema di formazione professionale va adattato al più presto alle esigenze attuali. Il progetto costituisce un'alternativa agli apprendistati triennali o quadriennali. Il progetto prevede corsi modulari limitati nel tempo che permetteranno di conciliare le esigenze dell'economia con le necessità delle persone interessate.

C.

3 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 18 novembre 2003 e copre il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005. Può essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di 90 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3033

2.1.1.105

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e la Romania, rappresentato dal Ministero della sanità e della famiglia, concernente la realizzazione del programma «Ausweitung der medizinischen Notfallwesens» (REMSSY III), concluso il 12 maggio 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità del sostegno finanziario, personale e organizzativo dato dalle due parti al programma «REMSSY III», che prevede di estendere le attività, in corso dal 1995, per la modernizzazione del settore del soccorso e delle urgenze mediche. È prevista una terza fase, che sarà consacrata soprattutto alla formazione.

B.

La prima fase del programma è stata realizzata congiuntamente dal Seco e dalla DSC, la quale ha pure finanziato la seconda fase unitamente alla Banca mondiale. Per garantire la continuità del programma e la sua estensione all'insieme del Paese, si è resa necessaria una terza fase, che beneficia di un finanziamento parallelo a quello del programma della Banca mondiale.

C.

900 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il giorno della sua firma e si concluderà una volta che le parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali. Il linea di principio, la fase del programma dovrebbe durare tre anni. L'Accordo può essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di 90 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3034

2.1.1.106

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica del Kirghizistan concernente il programma «Kyrgyz-Swiss Agricultural Program», concluso il 17 giugno 2003

A.

Nell'ambito della quarta fase del programma agricolo kirghizo-svizzero (01.01.2002­31.12.2004), il Governo svizzero sostiene la Repubblica del Kirghizistan nei suoi sforzi di riforma e nel processo di transizione del settore agricolo attraverso la creazione di un servizio di consulenza agricola.

Il progetto svizzero, che fa parte di un più vasto programma dell'IFAD/Banca Mondiale e che si svolge in partenariato con il Ministero dell'agricoltura e delle risorse idriche, vuole contribuire al miglioramento delle condizioni di vita sociali ed economiche della popolazione delle regioni rurali del Kirghizistan. Si prevede un sostegno decentralizzato al sistema di consulenza agricola nelle 7 regioni amministrative del Paese. I contadini possono rivolgersi direttamente a questo servizio di consulenza; esso dà la possibilità di svolgere stage, corsi per gruppi e di sviluppare tecnologie che si sono già rilevate efficaci sul terreno. Il programma è integrato nel PRSP della Repubblica del Kirghizistan.

B.

Il Kirghizistan ha ottenuto l'indipendenza nel 1991; parallelamente il Paese ha assistito al declino della sua produzione industriale e del sistema delle aziende agricole a gestione collettiva (kolchoz). È in corso la riforma del settore agricolo: le grandi aziende sono state quasi tutte divise, i terreni distribuiti individualmente e la produzione sottostà ormai alle regole del libero mercato. Oggi più del 60 per cento della popolazione vive nelle regioni rurali. Il settore agricolo, che è il maggior contribuente nonché il maggior datore di lavoro del Paese, genera oltre il 40 per cento del PIL.

Tuttavia, buona parte di chi, dopo l'indipendenza, ha deciso di dedicarsi all'agricoltura, non disponeva di alcuna esperienza specifica. Il programma mette a disposizione dei nuovi contadini uffici di consulenza in tutte le regioni del Paese, contribuendo in tal modo alla lotta contro la povertà e a una crescita economica sostenibile.

C.

Il contributo svizzero ammonta a 6,680 milioni di franchi, somma che corrisponde al 50 per cento del costo complessivo del progetto e che sarà garantita con un credito non rimborsabile. L'IFAD/Banca mondiale vi contribuisce con un credito nella misura del 36 per cento, mentre il governo kirghizo si assume il restante 14 per cento.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

3035

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 17 giugno 2003 e copre con effetto retroattivo il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2004. Rimane in vigore fino all'adempimento degli obblighi reciproci e dopo il 31 dicembre 2004 si rinnova automaticamente di anno in anno. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso di tre mesi in caso di non osservanza dei suoi obblighi o di violazione grave dei suoi elementi essenziali o dei suoi obiettivi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3036

2.1.1.107

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica del Tagikistan concernente il programma «Tajik-Swiss Health Sector Reform and Family Medicine Support», concluso il 18 giugno 2003

A.

La prima fase di questo progetto (01.07.2002­31.03.2006) è la prosecuzione di un co-finanziamento, avvenuto nella forma di un Trust Fund, della Svizzera a un progetto pilota della Banca Mondiale (Primary Health Care Project). Con questo progetto ci si propone di sostenere il Governo della Repubblica del Tagikistan nei suoi sforzi di riforma del sistema sanitario. Si prevede di migliorare l'assistenza sanitaria alla popolazione tagika, in particolare agli strati più poveri. In una prima fase il progetto di concentra su due distretti pilota (Varzob e Dangara); successivamente è possibile che esso venga esteso ad altri distretti. Attraverso questo progetto si vuole fare in modo che i servizi di base della sanità e della medicina di famiglia siano accessibili a tutti in modo equo; si intende inoltre sviluppare un trattamento della tubercolosi attraverso la strategia DOTS, nonché rafforzare la capacità delle istituzioni sanitarie e del loro personale attraverso programmi di formazione nei settori pianificazione, gestione, monitoraggio e valutazione del sistema della sanità pubblica.

B.

Dall'indipendenza del Paese, la situazione della sanità in Tagikistan è peggiorata sensibilmente, così come negli altri Stati dell'ex-URSS. Questo regresso è stato accentuato dalla guerra civile, durata alcuni anni. Il sistema sanitario, concentrato sul trattamento/guarigione e sugli ospedali, è di cattiva qualità e manca di risorse. Il personale curante e i medici sono poco formati e sottopagati. Nel Paese scarseggiano medicamenti e vaccini, mentre larghi strati della popolazione sono minacciate da tubercolosi, malaria e AIDS. Dal 2001, la Svizzera sostiene, attraverso la Banca mondiale, il Ministero della sanità del Tagikistan nei suoi sforzi di riforma del sistema sanitario, e ha deciso di intensificare il suo impegno a questo progetto, la cui realizzazione è affidata all'Istituto tropicale svizzero.

C.

2,119 milioni di franchi nella forma di un contributo non rimborsabile. Nella somma non sono inclusi i fondi supplementari dell'assistenza tecnica.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 18 giugno 2003 ed è valido con effetto retroattivo dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2005. Sarà rinnovato fino al 31 marzo 2006, a meno che la DSC non lo denunci per scritto con un preavviso di almeno tre mesi. Può essere denunciato dalle parti in caso di non osservanza dei suoi obblighi o di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3037

2.1.1.108

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica dell'Ucraina concernente il programma «Ukraine: Introduction of flexible vocational training programmes for the unemployed, phase III», concluso il 14 febbraio 2003

A.

Dall'inizio della transizione, il tasso di disoccupazione in Ucraina rimane elevato (12%). A far le spese di questa situazione sono soprattutto i giovani.

Inoltre, ai disoccupati manca la possibilità di tenersi aggiornati sulle nuove tecniche e metodologie. Il progetto, avviato nel 1997, si propone di realizzare moduli per la formazione e la riqualificazione professionale flessibili e adeguati alle condizioni del locale mercato del lavoro. È stato istituito un centro di coordinamento che si occupa dell'elaborazione di questi moduli. Esso collabora con una rete di centri di apprendistato (27 regioni).

Questa rete elabora moduli che vengono poi messi a disposizione dei disoccupati. Nel 2002, una valutazione esterna del programma ha evidenziato la pertinenza di questo progetto. I risultati raggiunti sono notevoli. Inoltre, secondo i valutatori, il concetto ha avuto pure effetti positivi sulle persone che hanno partecipato ai corsi. La maggior parte è riuscita a trovare subito un lavoro e alcuni di loro hanno beneficiato di un capitale di partenza per dare avvio alla propria azienda. Diversi i punti da migliorare: tra questi, i valutatori hanno messo in evidenza il ruolo troppo discreto svolto dal centro nazionale di formazione per rapporto a quello del gruppo di progetto dell'UIL. Questo centro, sottoposto al Ministero del lavoro ma che agisce in modo autonomo, deve presto diventare il motore del progetto e garantirne così la continuità.

B.

La nuova fase prepara il ritiro della DSC. Il centro di formazione funziona bene ma deve rendersi indipendente. Per questo, il Ministero del lavoro, l'UIL, il PNUS e la DSC si sono accordati su una strategia che prevede il rafforzamento del centro e un ritiro scaglionato su tre anni. Gli obiettivi di questa fase sono: 1. rafforzare la rete incaricata di elaborare e diffondere i moduli: formazione dei docenti, nuovi moduli ecc.; 2. responsabilizzare il centro nazionale in modo da garantirne la continuità tecnica, finanziaria e istituzionale.

C.

Il Governo svizzero mette a disposizione della Rappresentanza residente del PNUS in Ucraina un contributo non rimborsabile pari a un massimo di 500 000 dollari USA. Il finanziamento pianificato per il terzo anno avverrà una volta approvato il nuovo credito-quadro.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

3038

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 14 febbraio 2003 e copre il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso di 30 giorni in caso di non osservanza dei suoi obblighi o di violazione grave dei suoi elementi essenziali o dei suoi obiettivi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3039

2.1.1.109

Accordo tra la Svizzera e la Croazia concernente il sostegno di strutture abitative durevoli per i rifugiati ospitati in centri collettivi e di altre persone bisognose, concluso il 17 dicembre 2002

A.

L'Accordo definisce le modalità del sostegno finanziario del programma di aiuto, che prevede la chiusura dei centri collettivi in Dalmazia e la realizzazione di struttura abitative durevoli per i rifugiati.

B.

La Croazia è fermamente intenzionata a chiudere presto i suoi centri collettivi. In tal senso, è disposta a sostenere concretamente l'integrazione locale o il ritorno delle persone ospiti di questi centri. Dalla primavera del 2000 la DSC sostiene i profughi al di fuori dei centri collettivi.

C.

Massimo di 1,8 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2002 e copre il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2004. Due protocolli aggiuntivi sono stati firmati il 10 luglio 2003. L'Accordo può essere denuinciato per scritto con un preavviso di due mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3040

2.1.1.110

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della ooperazione (DSC), l'UNICEF e la Repubblica del Montenegro, rappresentata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il risanamento di un «Day-Care-Centre» per bambini handicappati a Bijelo Polje, concluso il 14 luglio 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità riguardanti i lavori di risanamento del «Day-Care-Centre» a Bijelo Polje. La DSC e l'UNICEF finanziano l'acquisto del materiale da costruzione e l'esecuzione dei lavori.

B.

Il progetto permetterà l'apertura e la gestione del primo «Day-Care-Centre» del Montenegro, migliorando in tal modo la cura e l'asistenza a oltre 100 bambini handicappati della regione di Bijelo Polje.

C.

12 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 14 luglio 2003 e copriva il periodo dal 14 luglio 2003 al 31 dicembre 2003. Poteva essere modificato o concluso in ogni istante d'intesa reciproca tra le parti.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3041

2.1.1.111

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica del Montenegro, rappresentata dal Ministero dell'educazione e delle scienze, concernente la cooperazione nella pianificazione e l'attuazione di un programma di manutenzione di istituti scolastici, concluso il 15 maggio 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità relative alle istruzioni e al materiale che saranno forniti nel quadro dei lavori di manutenzione effettuati nelle 30 scuole per lo più costruite o rinnovate dalla DSC. La DSC acquista e distribuisce il materiale e conduce, in questi istituti, una campagna d'informazione sulle misure d'igiene che sarebbe opportuno adottare. Il corpo insegnante sostiene questa azione.

B.

Il progetto consente di migliorare la manutenzione di queste scuole e di sensibilizzare il personale e gli allievi sulla questione dell'igiene in generale.

C.

76 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 15 maggio 2003 e copre il periodo necessario alla realizzazione del progetto. Può essere modificato o denunciato in qualsiasi momento d'intesa tra le parti.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi; ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3042

2.1.1.112

Accordo 2 tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), l'UNHCR, rappresentato dal suo ufficio a Podgorica, la Repubblica del Montenegro, rappresentata dal Commissariato per i rifugiati, e il Comune di Berane concernente la cooperazione nella pianificazione, nella costruzione di 20 alloggi con relativa infrastruttura destinati a famiglie di rifugiati, concluso il 18 novembre 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità relative alla costruzione di alloggi durevoli per famiglie di rifugiati finora ospitate in un centro provvisorio del Comune di Berane. La DSC e l'UNHCR finanziano il materiale di costruzione e l'infrastruttura necessaria. Il Comune mette a disposizione il terreno, mentre il Commissariato coordina la realizzazione del progetto con i partner e dà avvio al processo di selezione delle famiglie beneficiarie.

B.

Il progetto consente di chiudere un centro d'accoglienza provvisorio nel Comune di Berane, di mettere a disposizione di famiglie di rifugiati un alloggio durevole e di facilitare la loro integrazione nella popolazione locale.

C.

479 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 18 novembre 2003 e copre il periodo dal 18 novembre 2003 al 30 settembre 2018. Può essere modificato o denunciato in qualsiasi momento d'intesa tra le parti.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3043

2.1.1.113

Accordo 1 tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), l'UNHCR, rappresentato dal suo ufficio a Podgorica, la Repubblica del Montenegro, rappresentata dal Commissariato per i rifugiati, e il Comune di Berane concernente la cooperazione nella pianificazione, la costruzione di 20 alloggi con relativa infrastruttura destinati a famiglie di rifugiati, concluso il 10 luglio 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità relative alla costruzione di alloggi durevoli per famiglie di rifugiati finora ospitate in due centri provvisori del Comune di Berane. La DSC e l'UNHCR finanziano il materiale di costruzione e l'infrastruttura necessaria. Il Comune mette a disposizione il terreno, mentre il Commissariato coordina con i partner la realizzazione del progetto e dà avvio al processo di selezione delle famiglie beneficiarie.

B.

Il progetto consente di chiudere due centri d'accoglienza provvisori nel Comune di Berane, di mettere a disposizione di 20 famiglie di rifugiati un alloggio durevole e di facilitare la loro integrazione nella popolazione locale.

C.

493 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 10 luglio 2003 e copre il periodo dal 10 luglio 2003 al 30 settembre 2018. Può essere modificato o denunciato in qualsiasi momento d'intesa tra le parti.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3044

2.1.1.114

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'UNHCR, rappresentato dal suo ufficio a Belgrado, concernente la cooperazione nella pianificazione e l'esecuzione di lavori di manutenzione e di costruzione nei centri d'accoglienza e la costruzione di nuovi alloggi per rifugiati e persone sfollate (IDPs) nel Montenegro, concluso il 19 marzo 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità della cooperazione per eseguire lavori di manutenzione e costruzione previsti nei centri d'accoglienza per rifugiati e persone sfollate e alla creazione di alloggi intesi a facilitare l'integrazione di queste famiglie. L'UNHCR finanzia i progetti, mentre la DSC mette a disposizione l'infrastruttura logistica necessaria alla pianificazione e alla realizzazione dei lavori di costruzione e la distribuzione di materiale.

B.

Il progetto si prefigge di aiutare le famiglie di rifugiati e le famiglie sfollate a meglio integrarsi nella popolazione locale e di consentire la chiusura dei centri d'accoglienza provvisori. La realizzazione dei progetti di costruzione e la socializzazione della popolazione di rifugiati sgraveranno in notevole misura il budget umanitario del Montenegro.

C.

DSC: 0 franchi / UNHCR: 547 552 dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 19 marzo 2003 e copriva il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2004. Poteva essere modificato o denunciato in qualsiasi momento per scritto d'intesa tra le parti. Poteva altresì essere denunciato dall'UNHCR qualora la DSC non avesse adempiuto ai suoi obblighi contrattuali.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3045

2.1.1.115

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'UNHCR, rappresentato dal suo ufficio a Belgrado, concernente l'assistenza giudiziaria concessa ai rifugiati e alle persone sfollate (IDPs) nel Montenegro, concluso il 21 luglio 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità relative alla collaborazione tra i vari partner interessati dalla rete NHLO (Network of humanitarian legal offices), che fornisce assistenza giudiziaria ai rifugiati e alle persone sfollate. L'UNHCR finanzia in un Comune del Montenegro le spese di funzionamento dell'ufficio di assistenza giudiziaria, mentre la DSC coordina l'insieme della rete.

B.

Il progetto fornisce alle famiglie di rifugiati e alle persone sfollate un'assistenza giudiziaria per qualsiasi questione relativa ai documenti personali, alla proprietà e allo statuto. La rete consente ai rifugiati di chiarire la loro situazione giuridica sia nel loro Paese d'origine sia nel Paese ospite.

C.

DSC: 0 franchi / UNHCR: 32 707 dollari USA (EUR 31 334).

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 21 luglio 2003 e copriva il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2004. Poteva essere modificato o denunciato in qualsiasi momento per scritto d'intesa tra le parti. Poteva altresì essere denunciato dall'UNHCR qualora la DSC non avesse adempiuto ai suoi obblighi contrattuali.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3046

2.1.1.116

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), l'UNHCR, rappresentato dal suo ufficio a Podgorica, e la Repubblica del Montenegro, rappresentata dal Commissariato per i rifugiati, concernente la cooperazione nella pianificazione e la costruzione di 20 alloggi destinati a famiglie di rifugiati, concluso il 19 novembre 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità relative alla costruzione di alloggi durevoli per le famiglie di rifugiati finora ospitate in cinque centri provvisori situati in diversi Comuni del Montenegro. La DSC finanzia il materiale per la costruzione dei nuovi alloggi che le famiglie di rifugiati provvederanno a costruire. Essa assicura inoltre la distribuzione del materiale e il controllo dei lavori. Il Commissariato e l'UNHCR selezionano i beneficiari, che acquistano il terreno con mezzi propri.

B.

Il progetto consente di chiudere cinque centri d'accoglienza provvisori situati in diversi Comuni, di allestire alloggi durevoli per 20 famiglie di rifugiati e di facilitare la loro integrazione nella popolazione locale.

C.

390 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 19 novembre 2003 e copre il periodo necessario alla realizzazione del progetto. Può essere modificato o denunciato in qualsiasi momento d'intesa tra le parti.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3047

2.1.1.117

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), l'UNHCR, rappresentato dal suo ufficio a Podgorica, e la Repubblica del Montenegro, rappresentata dal Commissariato per i rifugiati, concernente la cooperazione nella pianificazione e la costruzione a Pljevlja di tre alloggi destinati a famiglie di rifugiati, concluso il 4 luglio 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità relative alla costruzione di alloggi durevoli per le famiglie di rifugiati finora ospitate in un centro provvisorio del Comune di Pljevlja. La DSC finanzia il materiale per la costruzione dei nuovi alloggi che le famiglie di rifugiati provvederanno a costruire. Essa distribuisce altresì il materiale di costruzione e assicura il controllo dei lavori. Il Comune mette a disposizione il terreno, mentre il Commissariato seleziona i beneficiari con il concorso dell'UNHCR.

B.

Il progetto consente di chiudere il centro provvisorio d'accoglienza del Comune di Pljevlja, di costruire alloggi durevoli per tre famiglie di rifugiati e di facilitare la loro integrazione nella popolazione locale.

C.

72 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 4 luglio 2003 e copriva il periodo dal 4 luglio al 31 dicembre 2003. Poteva essere modificato o denunciato in qualsiasi momento d'intesa tra le parti.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3048

2.1.1.118

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'UNHCR, rappresentato dal suo ufficio a Belgrado, concernente la cooperazione nella pianificazione e l'esecuzione di lavori di costruzione e di manutenzione in centri di rifugiati in Serbia, concluso il 27 febbraio 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità relative alla collaborazione per l'esecuzione di lavori di costruzione e di manutenzione che si prevede di realizzare in centri provvisori per rifugiati e persone sfollate (IDPs). L'UNHCR finanzia i progetti, mentre la DSC mette a disposizione l'infrastruttura logistica necessaria alla pianificazione e all'esecuzione dei lavori di costruzione.

B.

Il progetto sostiene le famiglie di rifugiati ospitate in centri provvisori. I lavori di costruzione sono intesi a creare nel centri alloggi decenti dotati della necessaria infrastruttura sanitaria.

C.

DSC: 0 franchi / UNHCR: 318 771 dollari USA (YUM 19 049 781).

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 27 febbraio 2003 e copriva il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2004. Poteva essere modificato o denunciato in qualsiasi momento per scritto d'intesa tra le parti. L'Accordo Poteva altresì essere denunciato dall'UNHCR qualora la DSC non avesse adempiuto ai suoi obblighi contrattuali.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3049

2.1.1.119

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'UNHCR, rappresentato dal suo ufficio a Belgrado, concernente la cooperazione nella pianificazione e la costruzione di alloggi destinati ai rifugiati di Serbia, concluso il 18 febbraio 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità relative alla collaborazione per la costruzione di alloggi intesi a facilitare l'integrazione di famiglie di rifugiati finora ospitate in centri provvisori. L'UNHCR finanzia progetti, mentre la DSC mette a disposizione l'infrastruttura logistica necessaria per la pianificazione e l'esecuzione dei lavori, nonché per la distribuzione del materiale di costruzione.

B.

Il progetto si prefigge di aiutare le famiglie di rifugiati a integrarsi nella popolazione locale e consente di chiudere centri provvisori, conformemente alla strategia nazionale adottata dalla Repubblica di Serbia in vista di risolvere la questione dei rifugiati. La realizzazione dei progetti abitativi e la socializzazione della popolazione di rifugiati sgraveranno in notevole misura il budget umanitario della Serbia.

C.

DSC: 0 franchi / UNHCR: 2 469 161 dollari USA (YUM 147 557 080).

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 18 febbraio 2003 e copriva il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2004. Poteva essere modificato o denunciato in qualsiasi momento per scritto d'intesa tra le parti. L'Accordo Poteva altresì essere denunciato dall'UNHCR qualora la DSC non avesse adempiuto ai suoi obblighi contrattuali.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3050

2.1.1.120

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), l'UNHCR, rappresentato dal suo ufficio a Belgrado, la Repubblica di Serbia, rappresentata dal Commissariato per i rifugiati e il Ministero degli affari sociali, e il Comune di Bac, rappresentato dall'autorità comunale e dal servizio sociale, concernente la cooperazione nella pianificazione e la costruzione di 12 alloggi sociali destinati a famiglie di rifugiati, concluso il 2 settembre 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità relative alla costruzione di alloggi durevoli per dieci famiglie di rifugiati e due famiglie di assistenti finora ospitate in centri provvisori per rifugiati nel Comune di Bac. Questi nuclei familiari sono composti di una o due persone anziane prive di risorse, che possono beneficiare del sostegno di due famiglie di assistenti sociali. La DSC assume tutte le spese relative alla costruzione dei 12 alloggi, elabora le basi della pianificazione e assicura il controllo dei lavori di costruzione. Il Comune mette a disposizione il terreno e assume tutte le spese per la necessaria infrastruttura. Il servizio sociale e il Ministero degli affari sociali provvedono alle famiglie, mentre il Commissariato serbo coordina la selezione delle famiglie beneficiarie con il concorso dell'UNHCR.

B.

Il progetto contribuisce alla realizzazione di due principali obiettivi: decentralizzare l'assistenza delle persone anziane in Serbia e consentire la chiusura di diversi centri di rifugiati situati nel Comune di Bac e dintorni. Il nuovo progetto concepito dalla DSC sgrava le case per anziani centralizzate e promuove l'autoaiuto nella popolazione indigente. Accordi e progetti analoghi sono stati conclusi con altri sei Comuni di Serbia nel corso del 2003.

C.

240 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 2 settembre 2003 e copre il periodo necessario alla realizzazione del progetto. In caso di eventi imprevisti, può essere denunciato con effetto immediato.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3051

2.1.1.121

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), l'UNHCR, rappresentato dal suo ufficio a Belgrado, la Repubblica di Serbia, rappresentata dal Commissariato per i rifugiati e il Ministero degli affari sociali, e il Comune di Crna Trava, rappresentato dall'autorità comunale e dal servizio sociale, concernente la cooperazione nella pianificazione e la costruzione di 12 alloggi sociali destinati a famiglie di rifugiati, concluso il 15 agosto 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità relative alla costruzione di alloggi durevolei per 10 piccole famiglie di rifugiati e due famiglie di assistenti finora ospitate in centri provvisori per rifugiati nel Comune di Crna Trava. Questi nuclei familiari sono composti di una o due persone anziane prive di risorse, che possono beneficiare del sostegno di due famiglie di assistenti. La DSC si assume tutte le spese relative alla costruzione dei 12 alloggi, elabora le basi della pianificazione e assicura il controllo dei lavori di costruzione. Il Comune mette a disposizione il terreno e assume tutte le spese per la necessaria infrastruttura. Il servizio sociale e il Ministero degli affari sociali provvedono alle famiglie, mentre il Commissariato serbo coordina la selezione delle famiglie beneficiarie con il concorso dell'UNHCR.

B.

Il progetto contribuisce alla realizzazione di due principali obiettivi: decentralizzare l'assistenza delle persone anziane in Serbia e permettere la chiusura di diversi centri di rifugiati nel Comune di Crna Trava. Il nuovo progetto concepito dalla DSC sgrava le case per anziani centralizzate e promuove l'autoaiuto nella popolazione indigente. Accordi e progetti analoghi sono stati conclusi con altri sei a Comuni di Serbia nel corso del 2003.

C.

240 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 15 agosto 2003 e copre il periodo necessario alla realizzazione del progetto. In caso di eventi imprevisti, può essere denunciato con effetto immediato.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3052

2.1.1.122

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), l'UNHCR, rappresentato dal suo ufficio a Belgrado, la Repubblica di Serbia, rappresentata dal Commissariato per i rifugiati, e il Comune di Irig concernente la cooperazione nella pianificazione e la costruzione di 22 alloggi con relativa infrastruttura destinati a famiglie di rifugiati, concluso il 22 settembre 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità relative alla costruzione di alloggi durevoli per famiglie di rifugiati finora ospitate in centri provvisori della regione di Irig. La DSC finanzia il materiale di costruzione per i nuovi alloggi che le famiglie di rifugiati provvedono a costruire. Essa assicura inoltre la distribuzione del materiale, assicura il controllo dei lavori e finanzia la necessaria infrastruttura. Il Comune mette a disposizione il terreno, mentre il Commissariato serbo coordina la realizzazione del progetto con i partner e dà avvio al processo di selezione delle famiglie beneficiarie.

B.

Il progetto permette di chiudere diversi centri provvisori della regione di Irig e di aiutare 22 famiglie di rifugiati a costruire la loro abitazione e a integrarsi nella popolazione locale.

C.

300 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 22 settembre 2003. Può essere modificato o denunciato in qualsiasi momento d'intesa tra le parti.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3053

2.1.1.123

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), l'UNHCR, rappresentato dal suo ufficio a Belgrado, la Repubblica di Serbia, rappresentata dal Commissariato per i rifugiati e il Ministero degli affari sociali, e il Comune di Kragujevac, rappresentato dall'autorità comunale e dal servizio sociale, concernente la cooperazione nella pianificazione e la costruzione di 12 alloggi sociali destinati a famiglie di rifugiati, concluso il 6 ottobre 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità relative alla costruzione di alloggi durevoli per dieci famiglie di rifugiati e due famiglie di assistenti finora ospitate in centri provvisori del Comune di Kragujevac. Si tratta di nuclei familiari composti di una o due persone anziane prive di risorse, che possono beneficiare del sostegno di due famiglie di assistenti sociali. La DSC si assume tutte le spese relative alla costruzione del 12 alloggi, elabora le basi di pianificazione e assicura il controllo dei lavori di costruzione. Il Comune mette a disposizione il terreno e assume tutte le spese connesse con l'infrastruttura necessaria. Il servizio sociale e il Ministero degli affari sociali prendono a carico le famiglie, mentre il Commissariato serbo coordina la selezione delle famiglie beneficiarie con il concorso dell'UNHCR.

B.

Il progetto contribuisce alla realizzazione di due obiettivi principali: decentralizzare l'assistenza delle persone anziane in Serbia e permettere la chiusura di diversi centri di rifugiati nel Comune di Kragujevac. Il nuovo progetto concepito dalla DSC sgrava le case per anziani centralizzate e promuove l'autoaiuto nella popolazione indigente. Accordi e progetti analoghi sono stati conclusi con altri sei Comuni di Serbia nel corso del 2003.

C.

240 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 6 ottobre 2003 e copre il periodo necessario alla realizzazione del progetto. In caso di eventi imprevisti, può essere denunciato con effetto immediato.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3054

2.1.1.124

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), l'UNHCR, rappresentato dal suo ufficio a Belgrado, la Repubblica di Serbia, rappresentata dal Commissariato per i rifugiati e il Ministero degli affari sociali, e il Comune di Leskovac, rappresentato dall'autorità comunale e dal servizio sociale, concernente la cooperazione nella pianificazione e la costruzione di 12 alloggi sociali destinati a famiglie di rifugiati, concluso il 9 ottobre 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità relative alla costruzione di alloggi durevoli per 10 famiglie di rifugiati e due famiglie di assistenti finora ospitate in centri provvisori per rifugiati nel Comune di Leskovac. Questi nuclei familiari sono composti di una o due persone anziane prive di risorse, che possono beneficiare del sostegno di due famiglie di assistenti sociali. La DSC assume tutte le spese relative alla costruzione dei 12 alloggi, elabora le basi della pianificazione e assicura il controllo dei lavori di costruzione. Il Comune mette a disposizione il terreno e assume tutte le spese per la necessaria infrastruttura. Il servizio sociale e il Ministero degli affari sociali provvedono alle famiglie, mentre il Commissariato serbo coordina la selezione delle famiglie beneficiarie con il concorso dell'UNHCR.

B.

Il progetto contribuisce alla realizzazione di due obiettivi principali: decentralizzare l'assistenza delle persone anziane in Serbia e permettere la chiusura di diversi centri di rifugiati nel Comune di Leskovac. Il nuovo progetto concepito dalla DSC sgrava le case per anziani centralizzate e promuove l'autoaiuto nella popolazione indigente. Accordi e progetti analoghi sono stati conclusi con altri sei Comuni di Serbia nel corso del 2003.

C.

240 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 9 ottobre 2003 e copre il periodo necessario alla realizzazione del progetto. In caso di eventi imprevisti, può essere denunciato con effetto immediato.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3055

2.1.1.125

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), l'UNHCR, rappresentato dal suo ufficio a Belgrado, la Repubblica di Serbia, rappresentata dal Commissariato per i rifugiati e il Ministero degli affari sociali e il Comune di Paracin, rappresentati dall'autorità comunale e il servizio sociale, concernente la cooperazione nella pianificazione e la costruzione di 12 alloggi sociali destinati a famiglie di rifugiati, concluso il 21 ottobre 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità relative alla costruzione di alloggi durevoli per dieci famiglie di rifugiati e due famiglie di assistenti finora ospitate in centri provvisori del Comune di Paracin. Questi nuclei familiari sono composti di una o due persone anziane prive di risorse, che possono beneficiare del sostegno di due famiglie di assistenti sociali. La DSC assume tutte le spese relative alla costruzione dei 12 alloggi, elabora le basi della pianificazione e assicura il controllo dei lavori di costruzione. Il Comune mette a disposizione il terreno e assume tutte le spese per la necessaria infrastruttura. Il servizio sociale e il Ministero degli affari sociali provvedono alle famiglie, mentre il Commissariato serbo coordina la selezione delle famiglie beneficiarie con il concorso dell'UNHCR.

B.

Il progetto contribuisce alla realizzazione di due principali obiettivi: decentralizzare l'assistenza delle persone anziane in Serbia e permettere la chiusura di molti centri di rifugiati nel Comune di Paracin. Il nuovo progetto concepito dalla DSC sgrava le case per anziani centralizzate e promuove l'autoaiuto nella popolazione indigente. Accordi e progetti analoghi sono stati conclusi con altri sei Comuni di Serbia nel corso del 2003.

C.

240 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 21 ottobre 2003 e copre il periodo necessario alla realizzazione del progetto. In caso di eventi imprevisti, può essere denunciato con effetto immediato.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3056

2.1.1.126

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), l'UNHCR, rappresentato dal suo ufficio a Belgrado, la Repubblica di Serbia, rappresentata dal Commissariato per i rifugiati e il Ministero degli affari sociali, e il Comune di Rakovica, rappresentato dall'autorità comunale e il servizio sociale, concernente la cooperazione nella pianificazione e la costruzione di 24 alloggi sociali destinati a famiglie di rifugiati, concluso il 10 settembre 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità relative alla costruzione di alloggi sociali per 20 famiglie di rifugiati e quattro famiglie di assistenti finora ospitate in centri provvisori per rifugiati nel Comune di Rakovica. Questi nuclei familiari sono composti di una o due persone anziane prive di risorse, che possono beneficiare del sostegno di quattro famiglie di assistenti sociali. La DSC assume tutte le spese relative alla costruzione dei 24 alloggi, elabora le basi della pianificazione e assicura il controllo dei lavori di costruzione. Il Comune mette a disposizione il terreno e assume tutte le spese per la necessaria infrastruttura. Il servizio sociale e il Ministero degli affari sociali provvedono alle famiglie, mentre il Commissariato serbo coordina la selezione delle famiglie beneficiarie con il concorso dell'UNHCR.

B.

Il progetto contribuisce alla realizzazione di due obiettivi principali: decentralizzare l'assistenza delle persone anziane in Serbia e permettere la chiusura di diversi centri di rifugiati nel Comune di Rakovica. Il nuovo progetto concepito dalla DSC sgrava le case per anziani centralizzate e promuove l'autoaiuto nella popolazione indigente. Accordi e progetti analoghi sono stati conclusi con altri sei comuni di Serbia nel corso del 2003.

C.

475 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 10 settembre 2003 e copre il periodo necessario alla realizzazione del progetto. In caso di eventi imprevisti, può essere denunciato con effetto immediato.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3057

2.1.1.127

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'UNHCR, rappresentato dal suo ufficio a Belgrado, concernente l'assistenza giudiziaria concessa ai rifugiati e alle persone sfollate (IDPs) in Serbia, concluso il 5 febbraio 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità relative alla collaborazione tra i diversi partner interessati dalla rete NHLO (Network of humanitarian legal offices), che si prefigge di prestare assistenza giudiziaria ai rifugiati e alle persone sfollate. L'UNHCR finanzia in dieci Comuni di Serbia le spese per il funzionamento di un ufficio d'assistenza giudiziaria, mentre la DSC coordina l'insieme della rete.

B.

Il progetto fornisce alle famiglie di rifugiati e alle persone sfollate un'assistenza giudiziaria per qualsiasi questione relativa ai documenti personali, alla proprietà e allo statuto giuridico. La rete consente ai rifugiati di chiarire la loro situazione sia nel loro Paese d'origine sia nel Paese ospite.

C.

DSC: 0 franchi / UNHCR: 162 748.76 dollari USA (YUM 9 725 866).

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 5 febbraio 2003 e copriva il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2004. Poteva essere modificato o denunciato per scritto in qualsiasi momento d'intesa tra le parti. Poteva altresì essere denunciato dall'UNHCR qualora la DSC non avesse adempiuto ai suoi obblighi contrattuali.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3058

2.1.1.128

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), l'UNHCR, rappresentato dal suo ufficio a Belgrado, la Repubblica di Serbia, rappresentata dal Commissariato per i rifugiati, e il Comune di Stara Pazova concernente la cooperazione nella pianificazione e la costruzione di 28 alloggi destinati a famiglie di rifugiati, concluso il 10 ottobre 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità relative alla costruzione di alloggi durevoli per 28 famiglie di rifugiati finora ospitate in centri provvisori del Comune di Stara Pazova. La DSC finanzia il materiale per la costruzione dei nuovi alloggi che le famiglie di rifugiati provvederanno a costruire. Essa distribuisce inoltre il materiale di costruzione e assicura il controllo dei lavori. Il Comune mette a disposizione il terreno e assume tutte le spese per la necessaria infrastruttura, mentre il Commissariato serbo coordina la realizzazione del progetto con i partner e procede alla selezione delle famiglie beneficiarie.

B.

Il progetto consente di chiudere diversi centri d'accoglienza provvisori nel Comune di Stara Pazova e aiutare 28 famiglie di rifugiati a costruire il loro alloggio e a integrarsi nella popolazione locale.

C.

287 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 10 ottobre 2003. Può essere modificato o denunciato in qualsiasi momento d'intesa tra le parti.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3059

2.1.1.129

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), l'UNHCR, rappresentato dal suo ufficio a Belgrado, la Repubblica di Serbia, rappresentata dal Commissariato per i rifugiati e il Ministero degli affari sociali, e il Comune di Valjevo, rappresentato dall'autorità comunale e il servizio sociale, concernente la cooperazione nella pianificazione e la costruzione di 12 alloggi sociali destinati a famiglie di rifugiati, concluso il 10 settembre 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità relative alla costruzione di alloggi durevoli per dieci famiglie di rifugiati e due famiglie di assistenti finora ospitate in centri provvisori per rifugiati nel Comune di Valjevo. Questi nuclei familiari sono composti di una o due persone anziane prive di risorse, che possono beneficiare del sostegno di due famiglie di assistenti sociali. La DSC assume tutte le spese relative all'allestimento dei 12 alloggi, elabora le basi della pianificazione e assicura il controllo dei lavori di costruzione. Il Comune mette a disposizione il terreno e assume tutte le spese per la necessaria infrastruttura. Il servizio sociale e il Ministero degli affari sociali provvedono alle famiglie, mentre il Commissariato serbo coordina la selezione delle famiglie beneficiarie con il concorso dell'UNHCR.

B.

Il progetto contribuisce alla realizzazione di due obiettivi principali: decentralizzare l'assistenza delle persone anziane in Serbia e permettere la chiusura di diversi centri di rifugiati nel Comune di Valjevo. Il nuovo progetto concepito dalla DSC sgrava le case per anziani centralizzate e promuove l'autoaiuto nella popolazione indigente. Accordi e progetti analoghi sono stati conclusi con altri sei comuni della Serbia nel corso del 2003.

C.

240 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 10 settembre 2003 e copre il periodo necessario alla realizzazione del progetto. In caso di eventi imprevisti, può essere denunciato con effetto immediato.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3060

2.1.1.130

A.

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), l'UNHCR, rappresentato dal suo ufficio a Belgrado, e la Repubblica di Serbia, rappresentata dal Commissariato per i rifugiati, concernente la coopaerazione per la chiusura dei tre centri d'accoglienza provvisori: il centro di Dedinja, Belgrado, gli alloggi collettivi Planum di Stara Pazova e gli alloggi collettivi PIM di Obrenovac, concluso l'11 aprile 2003

Il Memorandum definisce le modalità relative alla costruzione di alloggi durevoli per famiglie di rifugiati finora ospitate in centri provvisori, nonché ai progetti intesi ad assicurare l'integrazione locale o il ritorno dei rifugiati.

La chiusura di questi tre centri d'accoglienza permetterà di acquisire una prima esperienza utile in vista della chiusura dei circa 300 centri ancora operativi e dell'allestimento di alloggi durevoli per i rifugiati interessati.

Il Commissariato per i rifugiati serbo provvede a coordinare questo processo con il sostegno dell'UNHCR. La DSC, uno dei principali finanziatori, si incaricherà della pianificazione e della realizzazione dei progetti.

B.

I centri d'accoglienza provvisori per rifugiati gravano pesantemente sul budget umanitario della Serbia. La strategia del Governo serbo volta a risolvere il problema dei rifugiati e delle persone sfollate prevede una progressiva riduzione del numero di centri d'accoglienza e la risocializzazione delle persone che per anni hanno vissuto in questi alloggi provvisori e che sperano di trovare una soluzione durevole alla loro situazione attuale.

C.

0 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il Memorandum è entrato in vigore l'11 aprile 2003 e copre il periodo necessario alla chiusura dei centri d'accoglienza provvisori. Non è prevista alcuna modalità di denuncia.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3061

2.1.1.131

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), l'UNHCR, rappresentato dal suo ufficio a Belgrado, la Repubblica di Serbia, rappresentata dal Commissariato per i rifugiati, e il Comune di Varvarin concernente la cooperazione nella pianificazione e la costruzione di 22 alloggi con relativa infrastruttura destinati a famiglie di rifugiati, concluso il 4 settembre 2003

A.

Il Memorandum definisce le modalità relative alla costruzione di alloggi durevoli per famiglie di rifugiati finora ospitate in centri provvisori della regione di Varvarin. L'UNHCR finanzia il materiale per la costruzione dei nuove alloggi che le famiglie di rifugiati provvederanno a costruire. La DSC distribuisce il materiale di costruzione alle famiglie, assicura il controllo dei lavori e finanzia l'infrastruttura elettrica. Il Comune mette a disposizione il terreno, mentre il Commissariato serbo coordina la realizzazione del progetto con i partner e procede alla selezione delle famiglie beneficiarie.

B.

Il progetto permette di chiudere diversi centri provvisori situati nella regione di Varvarin e aiuta otto famiglie di rifugiati a costruirsi un alloggio e a integrarsi nella popolazione locale.

C.

55 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il Memorandum è entrato in vigore il 4 settembre 2003. Può essere modificato o denunciato in qualsiasi momento d'intesa tra le parti.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3062

2.1.1.132

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), l'UNHCR, rappresentato dal suo ufficio a Belgrado, la Repubblica di Serbia, rappresentata dal Commissariato per i rifugiati, e il Comune di Zemun concernente la cooperazione nella pianificazione e la costruzione di 22 alloggi con relativa infrastruttura destinati a famiglie di rifugiati, concluso il 24 aprile 2003

A.

Il Memorandum definisce le modalità relative alla costruzione di alloggi durevoli per le famiglie di rifugiati finora ospitate in due centri provvisori della regione di Zemun. L'UNHCR finanzia il materiale per la costruzione dei nuovi alloggi che le famiglie di rifugiati provvederanno a costruire. La DSC distribuisce il materiale di costruzione, assicura il controllo dei lavori e finanzia l'infrastruttura elettrica. Il Comune mette a disposizione il terreno, mentre il Commissariato serbo coordina la realizzazione del progetto con i partner e procede alla selezione delle famiglie beneficiarie.

B.

Il progetto consente di chiudere diversi centri provvisori situati nella regione di Zemun e aiuta 22 famiglie di rifugiati a costruirsi un alloggio è integrarsi nella popolazione locale.

C.

159 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il Memorandum è entrato in vigore il 24 aprile 2003. Può essere modificato o denunciato in qualsiasi momento d'intesa tra le parti.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3063

2.1.1.133

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica di Serbia, rappresentata dal Ministero della Sanità, concernente la cooperazione nella pianificazione e la riabilitazione di centri medici della Serbia meridionale, concluso il 18 dicembre 2003

A.

Il Memorandum definisce le modalità relative alla riabilitazione di quattro centri sanitari nei Comuni di Bujanovac e di Presevo (Serbia meridionale) e alla fornitura delle apparecchiature mediche necessarie.

B.

Il progetto migliora l'assistenza medica pubblica che sostiene il processo di decentralizzazione lanciato nel settore della salute, ponendo l'accento sulle regioni periferiche del Paese.

C.

155 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il Memorandum è entrato in vigore il 18 dicembre 2003 e copriva il periodo dal 1° dicembre 2002 al 31 dicembre 2003. Poteva essere prorogato finché i partner avessero adempiuto tutti i loro obblighi contrattuali. Il Memorandum poteva essere modificato o denunciato in qualsiasi momento per scritto d'intesa tra le parti mediante un preavviso scritto di tre mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3064

2.1.1.134

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Portogallo, rappresentato dal Segretariato di Stato per l'amministrazione locale e dal Comune di Mação, concluso il 1° ottobre 2003

A.

L'Accordo definisce le modalità del contributo finanziario al programma adottato dal Portogallo in seguito agli incendi di foreste che l'hanno colpito nel corso dell'estate 2003. Tale programma prevede la ricostruzione degli impianti distrutti dalle fiamme e il miglioramento della prevenzione nel Comune di Mação.

B.

Il Portogallo è stato di gran lunga il Paese più toccato dagli incendi occorsi nell'Europa meridionale e sudoccidentale.

C.

1 milione di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 2003 e copre il periodo dal 1° ottobre 2003 al 31 luglio 2004. Può essere denunciato da entrambe le parti con un preavviso scritto di 30 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3065

2.1.1.135

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'India concernente la cooperazione in caso di catastrofe, concluso il 10 novembre 2003

A.

L'Accordo concerne la cooperazione tecnica tra la Svizzera e l'India in caso di catastrofe naturale o di altra crisi.

B.

Mira a migliorare la cooperazione tra i due Paesi in caso di catastrofe o di crisi e ad agvolare un eventuale intervento della Catena Svizzera di Salvataggio in India.

C.

Nessuna.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è stato concluso il 10 novembre 2003. Entrerà in vigore un mese dopo il giorno in cui le parti si saranno notificate che adempie alle condizioni costituzionali in materia di conclusione e di entrata in vigore di accordi internazionali. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di almeno sei mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3066

2.1.1.136

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia concernente la cooperazione tecnica e le agevolazioni concesse in caso di intervento della Catena svizzera di salvataggio in caso di catastrofe

A.

L'Accordo definisce le modalità della cooperazione tecnica tra la Svizzera e la Colombia in relazione all'aiuto umanitario in caso di catastrofe naturale o di altra crisi.

B.

Mira a migliorare la cooperazione tra i due Paesi in caso di catastrofe o di crisi e ad agevolare un eventuale intervento della Catena svizzera di salvataggio in Colombia.

C.

Nessuna.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 18 marzo 2003 e sostituisce l'Accordo dell'8 aprile 1988. Concluso per un periodo di cinque anni, è tacitamente rinnovabile per una durata indeterminata. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di tre mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3067

2.1.1.137

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione e Samuels Associates, Stanfordville, New York, a favore del «Global Clearinghouse Nicaragua»

A.

La classificazione di Paese a rischio comporta che i potenziali investitori del settore privato si allontanano dai Paesi in sviluppo. Lo fanno spesso per mancanza di informazioni. Il sistema «Global Clearinghouse» sviluppata dalla compagnia privata statunitense Samuels Associates offre appunto il tipo di informazioni di cui un potenziale investitore necessita per prendere una decisione di investimento. Sarà adeguato al Nicaragua ed esaminato in vista di una possibile applicazione in altri Paesi.

B.

Contributo al processo di continuazione della conferenza «Financing for Development».

C.

120 000 dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 3 aprile 2003 e copriva il periodo dal 1° aprile 2003 al 29 febbraio 2004. Poteva essere denunciato per scritto da entrambe le parti.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3068

2.1.1.138

Accordo tra l'Agence Intergovernementale de la Francophonie e la DSC concernente il programma «Donna e sviluppo»

A.

L'accordo prevede il versamento di un contributo della DSC all'Agence Intergovernementale de la Francophonie a favore del programma «Donna e sviluppo».

B.

Il contributo viene impiegato per finanziare sei progetti promossi dall'AIF nei seguenti ambiti: elaborazione di un indice relativo allo sviluppo e alle disparità fra donna e uomo, organizzazione di un seminario di formazione e di una campagna contro le mutilazioni genitali femminili.

C.

210 000 franchi.

D.

Legge federale sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali del 19 marzo 1976 (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 settembre 2003 e copriva il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur e modalités de dénonciation 3069

2.1.1.139

Accordo tra l'Agence Intergovernementale de la Francophonie (AIF) e la DSC sulla concessione di un contributo per l'attività dell'Institut francophone des nouvelles technologies de l'information e de la formation (INTIF) nell'ambito del progetto «Participation de la Francophonie au processus préparatoire du Sommet mondial sur la Société de l'Information»

A.

L'accordo prevede il versamento di un contributo della DSC all'Agence Intergovernementale de la Francophonie (AIF) per favorire la partecipazione alla fase preparatoria del Vertice mondiale sulla società dell'informazione.

B.

La DSC ha concluso quest'accordo in considerazione dell'interesse nei confronti dell'attività dell'AIF in generale e in particolare dell'introduzione delle nuove tecnologie dell'informazione nei Paesi in sviluppo.

C.

200 000 franchi.

D.

Legge federale sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali del 19 marzo 1976 (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 febbraio 2003 e copriva il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Poteva essere denunciato dalle parti in qualsiasi momento.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3070

2.1.1.140

Contributo generale della Svizzera per il 2003 al «Centre for Health and Population Research»

A.

Contributo generale della Svizzera al Centre for Health and Population Research (ICDDR,B), Bangladesh.

B.

Con il presente contributo generale multilaterale la Svizzera conferma, dopo oltre due decenni di cooperazione bilaterale, il proprio sostegno all'ICDDR,B fondato sull'importanza del centro nell'ambito della ricerca sulle malattie infantili (gravi dissenterie, malnutrizione, malattie respiratorie), delle vaccinazioni e del ruolo di spicco da esso assunto a livello internazionale.

C.

750 000 dollari americani.

D.

Legge federale sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali del 19 marzo 1976 (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 giugno 2003 e copriva il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi; ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3071

2.1.1.141

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione e l'OCDE Development Centre, Paris, sul contributo della Svizzera al progetto «Understand Debt Costs»

A.

Nell'ambito del finanziamento delle sviluppo, l'accesso al mercato dei capitali assume un ruolo di rilievo sia per il settore pubblico che per quello privato. Per i Paesi a rischio i costi del capitale sono molto elevati. Lo studio in questione presenta informazioni dettagliate che dovrebbero consentire una classificazione più differenziata dei Paesi a rischio e quindi una riduzione dei costi del capitale.

B.

Contributo a sostegno dell'attività di ricerca del centro di documentazione dell'OCSE e della produzione di preziose informazioni per il processo di monitoraggio avviato a seguito della Conferenza «Financing for Development».

C.

260 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 luglio 2003 e copriva il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Poteva essere denunciato dalle parti in qualsiasi momento.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3072

2.1.1.142

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione e le Nazioni Unite concernente un contributo ai costi dei preparativi della conferenza ministeriale internazionale «Landlocked and Transit Developing Countries on Transit Transport Cooperation»

A.

Nel 2002, a seguito di una conferenza concernente i Paesi meno avanzati (LDC) tenutasi nel 2001, è stato istituito presso la sede di New York delle Nazioni Unite un Ufficio dell'Alto rappresentante dei LDC. Quale prima iniziativa di grande rilievo, questo Ufficio ha organizzato una conferenza internazionale sul traffico di transito fra Paesi in sviluppo con e senza accesso al mare. Il contributo offerto dalla DSC ha favorito la partecipazione di delegazioni provenienti dai Paesi che non dispongono di accesso al mare al secondo comitato intergovernativo di preparazione e alla conferenza stessa.

B.

Il contributo è stato concesso in considerazione del fatto che la DSC durante la conferenza del 2001 aveva sostenuto la necessità di istituire un Ufficio dell'Alto rappresentante dei LDC presso le Nazioni Unite a New York.

C.

75 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 luglio 2003 e copriva il periodo dal 1° maggio 2003 al 31 dicembre 2003. Poteva essere denunciato dalle parti in qualsiasi momento.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3073

2.1.1.143

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione e la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo concernente un contributo ai costi di preparazione della conferenza ministeriale internazionale «Landlocked and Transit Developing Countries on Transit Transport Cooperation»

A.

Nel 2002, a seguito di una conferenza concernente i Paesi meno avanzati (LDC) tenutasi nel 2001, è stato istituito presso la sede di New York delle Nazioni Unite un Ufficio dell'Alto rappresentante dei LDC. Quale prima iniziativa di grande rilievo, questo Ufficio ha organizzato una conferenza internazionale sul traffico di transito fra Paesi in sviluppo con e senza accesso al mare. L'UNCTAD è stata incaricata di elaborare alcuni studi utili alla preparazione della conferenza, in particolare per quanto concerne il continente africano. La DSC ha contribuito al finanziamento di questi studi.

B.

L'UNCTAD vanta una lunga esperienza nelle problematiche relative ai LDC e una buona nomea per la qualità dei propri studi.

C.

75 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 luglio 2003 e copriva il periodo dal 1° maggio 2003 al 31 dicembre 2003. Poteva essere denunciato dalle parti in qualsiasi momento.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3074

2.1.1.144

Accordo tra il Governo svizzero e la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)

A.

Contributo offerto dalla Svizzera alla Commissione economica per l'Europa.

B.

Contributo per l'organizzazione del Forum europeo sulla popolazione (gennaio 2004).

C.

350 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 agosto 2003 e copre il periodo dal 1°luglio 2003 al 31 dicembre 2004. Può essere denunciato dalle parti con preavviso di due mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3075

2.1.1.145

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e L'Associazione internazionale dello sviluppo concernente il Trust Fund for Capacity Building to Support Poverty Reduction Strategies (TF024883)

A.

Il fondo fiduciario PRSP (Poverty Reduction Strategy Papers) assegna contributi per rafforzare le capacità utili all'elaborazione e applicazione di strategie nazionali di lotta contro la povertà. Collabora con le organizzazioni governative e non governative coinvolte nel processo PRSP e mira al rafforzamento della collaborazione fra i donatori. Il fondo fiduciario può completare a livello multilaterale l'operato della Svizzera in ambito bilaterale a sostegno del processo PRSP.

B.

L'elaborazione e la messa in atto di strategie di lotta contro la povertà si scontra in particolare con la carenza di capacità disponibili nei singoli Paesi.

La Svizzera sostiene questo fondo fiduciario amministrato dalla Banca mondiale mediante un contributo versato in comune dalla DSC e dal Seco. Il fondo fiduciario consente di rafforzare le capacità disponibili nei Paesi coinvolti in questo processo contenendo il più possibile i costi a carico della Svizzera (amministrazione, personale).

C.

2 milioni di franchi.

D.

Legge federale sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali del 19 marzo 1976 (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2003 e copre il periodo dal 30 agosto 2003 al 30 giugno 2006. Può essere denunciato per scritto d'intesa tra le parti.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3076

2.1.1.146

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) concernente il sostegno alla partecipazione di rappresentanti di governo dei Paesi meno avanzati (LDC) al Vertice mondiale sulla società dell'informazione (VMSI) e alle relative conferenze di preparazione, concluso il 19 dicembre 2002

A.

Questo accordo regola le modalità del sostegno finanziario accordato all'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) per promuovere la partecipazione dei rappresentanti di governo dei Paesi meno avanzati (LDC) al Vertice mondiale sulla società dell'informazione (VMSI) del 12 dicembre 2003 e alle relative conferenze di preparazione.

B.

Per i Paesi in sviluppo e in particolare per quelli meno avanzati, la possibilità di partecipare ai negoziati internazionali e di esprimersi nell'ambito di processi decisionali che li riguardano direttamente è essenziale. Spesso la partecipazione a negoziati internazionali non è possibile per motivi finanziari e quindi la Svizzera, quale Paese che ospita la prima fase del vertice, ha deciso di versare un contributo a favore dell'UIT.

C.

500 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2002 e copriva il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2003. Poteva essere denunciato con un preavviso di 30 giorni, se una parte non avesse adempiuto ai suoi obblighi contrattuali.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3077

2.1.1.147

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione e l'United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), Division for ECOSOC Support and Coordination, UN ICT Task Force, concernente il versamento di un contributo al progetto GLO/02/X02 «Global information, communication and technology», concluso il 13 febbraio 2003

A.

Questo accordo stabilisce le modalità del sostegno finanziario accordato al progetto «Global information, communication and technology» nell'ambito delle attività dell'United Nations Information and Communication Technologies Task Force (UN ICT TF).

B.

Dopo la conclusione delle attività della G-8 Dot.Force 8, l'UN ICT TF è il principale operatore globale attivo a favore dello sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il contributo è stato versato a sostegno la fase preparatoria del Vertice mondiale sulla società dell'informazione (VMSI) tenutosi a Ginevra dal 10 al 12 dicembre 2003.

C.

225 000 dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 febbraio 2003 e copriva il periodo dal 1°dicembre 2002 al 31 dicembre 2003. Poteva essere denunciato se una delle parti non avesse adempiuto ai suoi obblighi contrattuali.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3078

2.1.1.148

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente un contributo al progetto GLO/03/215/A/11/31 «UNDP Support to WSIS», concluso il 18 agosto 2003

A.

Questo accordo stabilisce le modalità del contributo finanziario accordato al progetto GLO/03/215/A/11/31 che riguarda il sostegno del PNUS al Vertice mondiale della società dell'informazione (VMSI; 10.­12.12.2003). Il progetto prevede lo sviluppo delle seguenti attività sul piano nazionale e durante il vertice: maggiore integrazione dello sviluppo nelle concezioni relative alla società dell'informazione, finanziare la partecipazione di persone provenienti da alcuni Paesi in sviluppo, sostenere la partecipazione della società civile e sviluppare relazioni di partenariato in vista dell'applicazione.

B.

Nell'ambito della preparazione del VMSI si è ritenuto importante offrire a tutti i gruppi interessati l'opportunità di presentare il loro punto di vista e le loro preoccupazioni a livello nazionale. A tale scopo nell'ambito del PNUS sono state effettuate consultazioni sul piano nazionale, coinvolgendo nella fase preparatoria anche cerchie impossibilitate a partecipare direttamente al vertice. Con ciò è quindi stato possibile considerare anche le problematiche sollevate dagli operatori attivi nei Paesi in sviluppo.

C.

200 000 dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 agosto 2003 e copriva il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2003. Poteva essere denunciato se una delle parti non avesse adempiuto ai suoi obblighi contrattuali.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3079

2.1.1.149

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) concernente un contributo al programma «Community Multimedia Centres (CMC)», concluso il 14 ottobre 2003

A.

Questo accordo stabilisce le modalità del contributo svizzero accordato al programma «Community Multimedia Centres (CMC)», in particolare nel settore «Integration of traditional and innovative technologies for community development». Questo contributo viene utilizzato per studiare un modello di finanziamento per l'estensione dei programmi CMC.

B.

La fase pilota dei programmi CMC si è conclusa con successo. Questi programmi si sono dimostrati idonei a favorire l'accesso della popolazione rurale alla società dell'informazione. L'enorme divario esistente in ambito informatico potrà essere ridotto solo con la prevista estensione dei programmi CMC su scala nazionale, che però necessita di un'adeguata struttura di finanziamento. Lo studio consentirà di disporre dei dati necessari per elaborare nuovi modelli.

C.

40 000 dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 ottobre 2003 e copriva il periodo dal 1°ottobre 2003 al 31 marzo 2004. Poteva essere denunciato se una delle parti non avesse adempiuto ai suoi obblighi contrattuali.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3080

2.1.1.150

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione e la University for Peace, concernente l'Institute for Media, Peace and Security (IMPS), concluso il 20 ottobre 2003

A.

La violenza e l'estensione dei conflitti nelle varie parti del mondo hanno mostrato il ruolo decisivo assunto dai media nell'istigazione al conflitto (ad esempio nella regione dei Grandi laghi africani). La comunità dei donatori ha d'altro canto riconosciuto l'importanza dei media nei vari ambiti della prevenzione e della mediazione volta a ristabilire la pace. La DSC ne ha dedotto che lo studio dei rapporti fra media, pace e sicurezza dovrebbe essere messo al centro dell'attività della Svizzera a favore della pace.

B.

Nell'autunno 2003 l'IMPS intende spostare la sede da Parigi a Ginevra. Dal punto di vista istituzionale e direttivo l'istituto si sposterà a Ginevra in tempo per l'avvio del programma previsto all'inizio del 2004. Il contributo offerto dalla Svizzera consentirà di fondare il programma su basi iniziali solide. Dopo questa fase iniziale l'istituto cercherà di rendersi finanziariamente autonomo.

C.

300 000 dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 ottobre 2003 e copre il periodo dal 1° agosto 2003 al 31 luglio 2004.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3081

2.1.1.151

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione e la University for Peace/UPEACE, concernente un contributo a favore di un progetto di estensione dell'attività, concluso l'8 dicembre 2003

A.

L'Università per la pace (UPEACE) è stata creata nel 1980 con una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nell'intento di dar vita a un istituto accademico attivo nell'educazione, nella formazione e nella ricerca a favore della pace. L'Università dispone di un statuto proprio e non sottostà alle disposizioni emanate dall'ONU in materia di finanze e gestione del personale. La sua attività sottostà a un piccolo consiglio di esperti nominati dall'università stessa. Attualmente l'Università per la pace è giunta al termine del secondo anno di attività nel contesto di un programma di sviluppo di cinque anni.

B.

Il contributo della Svizzera sostiene l'istituto nel perseguimento dei propri obiettivi.

C.

300 000 dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 8 dicembre 2003 e copriva il periodo dal 1° novembre 2003 al 29 febbraio 2004.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3082

2.1.1.152

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e l'United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), Programma di formazione e di risoluzione dei conflitti, concernente le minoranze e i popoli indigeni, concluso il 7 luglio 2003

A.

Il programma di formazione dell'UNITAR offre un contributo efficiente, professionale e assolutamente indispensabile a favore del rafforzamento delle capacità e competenze delle minoranze e dei popoli indigeni. Perciò la Sezione Prevenzione e risoluzione dei conflitti (COPRET) della DSC ha deciso di sostenere il programma di formazione del 2003.

B.

Il contributo verrà utilizzato per coprire in particolare i costi di soggiorno dei partecipanti, possibilmente di quelli provenienti dai Paesi prioritari individuati dalla DSC.

C.

25 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 luglio 2003 e copriva il periodo dal 1° giugno 2003 al 31 dicembre 2003.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3083

2.1.1.153

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e il DAC (Development Assistance Committee), Network on Conflict, Peace and Development Cooperation (CPDC), concernente «Helping Prevent Violent Conflict» (aiuto alla prevenzione dei conflitti violenti), concluso il 27 novembre 2003 Contributo al programma di lavoro 2003/2004

A.

Il CPDC offre uno spazio per discutere le questioni politiche fondamentali e per giungere alle relative decisioni di massima e programmatiche. In particolare offre un piattaforma per lo scambio di informazioni e per l'elaborazione di strategie, indica le vie politiche da percorrere e offre consulenza in vari ambiti. Il suo operato si fonda sulle conclusioni elaborate in comune in base a esperienze vissute da singoli donatori, Paesi partner e organizzazioni non governative. Il CPDC si fonda su un aproccio empirico: in particolare tiene pienamente conto delle esperienze e delle circostanze in cui si trovano ad operare i diversi Paesi, le istituzioni bilaterali o multilaterali, il sistema delle Nazioni Unite e le organizzazioni non governative che si occupano di conflitti.

B.

Il lavoro con il CPDC è una delle tre priorità individuate dalla COPRET (Sezione Prevenzione e risoluzione dei conflitti) nell'ambito della cooperazione multilaterale per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti.

Le linee direttive del DAC emanate nell'aprile 2001 rappresentano un documento essenziale di riferimento per l'attività della DSC. Il nuovo programma 2003/2004 è molto ambizioso. COPRET è pronta a sostenire finanziariamente le attività di questo importante organismo.

C.

200 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 novembre 2003 e copre il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2004.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3084

2.1.1.154

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione e l'OCSE, Parigi, concluso il 20 novembre 2003

A.

Accordo per il versamento di un contributo al Fondo speciale «WP-Gen Gender Equality Fund».

B.

Il Fondo speciale «WP-Gen Gender Equality Fund» finanzia attività svolte nell'ambito del DAC Network on Gender Equality in cui opera anche la Svizzera.

C.

20 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Questo accordo è entrato in vigore il 20 novembre 2003 e copre il periodo dal 1°novembre 2003 al 1°novembre 2004. Sarà valido fino a quando le due parti contraenti avranno adempito integralmente gli obblighi contrattuali.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3085

2.1.1.155

Accordo tra la DSC e l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHCHR), concluso il 30 settembre 2003

A.

Accordo per il contributo della Svizzera al Fonds Volontaire des Nations Unies pour la Coopération Technique dans le Domaine des Droits de l'Homme (FVCT).

B.

L'accordo stabilisce le modalità del contributo offerto dalla Svizzera al FVCT per gli anni 2003, 2004 e 2005.

C.

3,9 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Questo accordo è stato firmato ed è entrato in vigore il 30 settembre 2003.

Copre il periodo dal 30 settembre 2003 al 31 dicembre 2005 e può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3086

2.1.1.156

Contributo generale della Svizzera a determinati progammi dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'anno 2003

A.

Contributo generale della Svizzera ai progammi dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'anno 2003.

A.

Con questi contributi al di fuori del budget ordinario la Svizzera sostiene alcuni programmi prioritari o innovativi di cui beneficiano soprattutto i ceti poveri dei Paesi in sviluppo. Priorità principali: sanità femminile e della famiglia nonchè lotta contro la tubercolosi e le le malattie tropicali.

C.

5 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 dicembre 2003 e copriva il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Questo contributo a favore dell'OMS viene ridefinito annualmente. L'accordo poteva essere denunciato per scritto con effetto immediato.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3087

2.1.1.157

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), concluso il 14 luglio 2003

A.

Questo accordo stabilisce le modalità del contributo offerto dalla DSC all'OMS.

B.

Questo accordo disciplina le modalità del sostegno offerto dallla DSC al progetto «Improving Global Water Supply and Sanitation Sector Monitoring».

C.

100 000 dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 luglio 2003 e copriva il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004. Poteva essere denunciato per scritto con un preavviso di 60 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3088

2.1.1.158

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), il Ministero cubano delle industrie di base (MINBAS) e il Ministero delle finanze e dell'economia (MINVEC), in rappresentanza del Governo cubano, concernente l'attuazione del progetto «incremento dell'efficacia energetica nel settore dell'illuminazione», concluso il 1° aprile 2003

A.

Incremento dell'efficacia energetica nel settore dell'illuminazione.

B.

Accordo istituzionale concernente l'applicazione del progetto di cui al punto A.

C.

1,608 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2003 e copre il periodo dal 1° aprile 2003 al 31 dicembre 2004. Può essere denunciato per scritto d'intesa tra le parti.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3089

2.1.1.159

Accordo tra la Direzione della cooperazione e dello sviluppo (DSC) e l'Agenzia tedesca della cooperazione tecnica (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GTZ) concernente il finanziamento e l'applicazione della prima fase del progetto «Gestione sostenibile delle risorse naturali nella Cordillera El Cóndor, Ecuador, con la popolazione indigena», concluso il 23 aprile 2003

A.

Contributo alla gestione sostenibile delle risorse naturali nella zona cuscinetto della Cordillera El Cóndor grazie al miglioramento del sistema di produzione, a beneficio delle comunità indigene e dei coloni.

B.

Accordo istituzionale concernente l'applicazione del progetto menzionato al punto A.

C.

1,5 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 aprile 2003 e copre il periodo dal 1°aprile 2003 al 31 marzo 2006. Può essere denunciato d'intesa tra le parti.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3090

2.1.1.160

Accordo tra il Governo svizzero, il Governo della Repubblica dell'Ecuador, il Ministero dell'ambiente, il Consiglio municipale di Quito e la Fondazione Natura, concernente il finanziamento e la realizzazione della seconda fase del progetto «Control de la contaminacion del aire de origen vehicular» per il miglioramento della qualità dell'aria a Quito, concluso il 20 maggio 2003

A.

Miglioramento della qualità dell'aria.

B.

Accordo istituzionale concernente l'applicazione del progetto menzionato al punto A.

C.

1,580 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Questo accordo è entrato in vigore il 20 maggio 2003 e copre il periodo dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2006. Può essere denunciato per scritto d'intesa tra le parti.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3091

2.1.1.161

Accordo tra la Svizzera e il Perù concernente il progetto «Gestione dell'ambiente nelle piccole aziende di estrazione mineraria (GAMA)», concluso il 17 ottobre 2003

A.

Riduzione dell'inquinamento nel settore delle miniere d'oro artigianali.

B.

Accordo istituzionale concernente l'applicazione del progetto menzionato al punto A.

C.

1,6 milioni di dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 ottobre 2003 e copre il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005. Può essere denunciato per scritto d'intesa fra le parti.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3092

2.1.1.162

Accordo tra il Governo svizzero e la Repubblica siriana concernente il progetto «Hazardous substances information management system», concluso il 6 luglio 2003

A.

Elaborazione di una banca dati su prodotti chimici.

B.

Accordo istituzionale concernente l'applicazione del progetto menzionato al punto A.

C.

18 050 dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 luglio 2003 e copriva il periodo dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2004. Poteva essere denunciato per scritto d'intesa tra le parti.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3093

2.1.1.163

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, concluso il 13 gennaio 2004

A.

Eliminazione di rifiuti tossici ed elaborazione di una strategia a lunga scadenza in questo ambito per la città di Nam Dinh.

B.

Accordo istituzionale concernente l'applicazione del progetto menzionato al punto A.

C.

1, 971 milioni di dollari.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 gennaio 2004 e copre il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2006. Poteva essere denunciato per scritto d'intesa tra le parti.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3094

2.1.1.164

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Centro internazionale di ricerca forestale (CIFOR) concernente un contributo al progetto «Stakeholder and Biodiversity in the Forests» a livello locale, concluso il 18 novembre 2003

A.

Contributo alle attività di ricerca esplicate a livello internazionale per valorizzare le risorse forestali come mezzo di sussistenza per i ceti poveri.

B.

Accordo istituzionale concernente l'applicazione del progetto menzionato al punto A.

C.

393 500 dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 novembre 2003 e copriva il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2006. Può essere denunciato per scritto d'intesa tra le parti.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3095

2.1.1.165

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), concluso il 20 novembre 2003

A.

Questo accordo stabilisce le modalità del contributo svizzero al programma «Partnership for the Development of Environmental Law and Institutions in Africa» dell'UNEP.

B.

Accordo istituzionale concernente l'applicazione del progetto menzionato al punto A.

C.

200 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 novembre 2003 e copre il periodo dal 1° agosto 2003 al 31 luglio 2004. Può essere denunciato per scritto d'intesa tra le parti.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3096

2.1.1.166

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Istituto internazionale di gestione dell'acqua (IWMI) concernente il programma di ricerca sull'acqua e sull'alimentazione lanciato dal Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (GCRAI), concluso l'11 dicembre 2003

A.

Elaborazione di supporti decisionali per un impiego più efficace dell'acqua nei vari settori agricoli.

B.

Accordo istituzionale concernente l'applicazione del progetto menzionato al punto A

C.

800 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2003 e copre il periodo dal 1° dicembre 2003 al 30 novembre 2004. Può essere denunciato per scritto d'intesa tra le parti.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3097

2.1.1.167

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Istituto internazionale per le risorse fitogeniche (IPGRI) concernente la «Global Crop Diversity Trust Campaign», concluso il 5 dicembre 2003

A.

Contributo svizzero alla campagna per l'acquisizione di fondi allo scopo di elaborare il progetto «Global Crop Diversity Trust». Il fondo serve a preservare e assicurare le risorse fitogeniche nelle banche di geni internazionali.

B.

Convenzione istituzionale sull'esecuzione del progetto summenzionato conformemente all'indicazione sotto A (riassunto del contenuto).

C.

200 000 dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 5 dicembre 2003 e copre il periodo dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2004. Entrambe le Parti possono denunciarlo per scritto di comune accordo.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3098

2.1.1.168

Contributo svizzero a sostegno del Segretariato ad interim del Partenariato internazionale per lo sviluppo sostenibile nelle regioni di montagna, sito presso la FAO (GCP/INT/706/SWI), concluso il 24 novembre 2003

A.

Contributo svizzero a sostegno del Segretariato ad interim del «Partenariato internazionale per lo sviluppo sostenibile nelle regioni di montagna», sito presso la FAO.

B.

Convenzione istituzionale sull'esecuzione del progetto summenzionato conformemente all'indicazione sotto A (riassunto del contenuto).

C.

680 000 dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 24 novembre 2003 e copre il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2004. Entrambe le Parti possono denunciarlo per scritto di comune accordo.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3099

2.1.1.169

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e le Nazioni Unite, rappresentata dall'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale (UNRISD), concernente un contributo al programma di ricerca di quest'ultimo «Società civile e movimenti sociali», concluso il 18 dicembre 2003

A.

Questo Accordo concerne il versamento di un contributo al settore tematico «Società civile e movimenti sociali», uno dei cinque contemplati dal programma di ricerca 2000­2005 de l'UNRISD. Questo contributo al programma consentirà di eseguire il progetto «Global civil society movements: dynamics in international campaigns and national implementation». L'Accordo disciplina le modalità del sostegno finanziario al lavoro di ricerca vero e proprio nonché delle relative pubblicazioni e della diffusione dei risultati ottenuti.

B.

Gli studi condotti dall'UNRISD sono di una qualità riconosciuta e rappresentano un contributo utile per la ricerca internazionale sui problemi relativi allo sviluppo. Esso va a completare mediante un contributo al programma l'attuale sostegno che la Svizzera fornisce sotto forma di contributo fondamentale.

C.

926 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 2003 e copre il periodo tra il dicembre 2003 e l'ottobre 2006. Può essere denunciato dalle Parti con un preavviso scritto di 90 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3100

2.1.2

Memorandum of Agreement between the Swiss Federal Department of Foreign Affairs and the Special Court for Sierra Leone, concluso il 12 settembre 2003

A.

Questo Accordo disciplina le modalità dell'impiego di due esperti svizzeri messi a disposizione del Tribunale speciale per la Sierra Leone. Sostituisce l'accordo precedente del 21 novembre 2002.

B.

Da alcuni anni la Svizzera sostiene il Tribunale speciale per la Sierra Leone e contribuisce affinché i crimini commessi nel corso del recente conflitto in questo Paese non rimangano impuniti. Questo impiego rientra nell'ambito più generale della politica estera svizzera di promozione dei diritti dell'uomo e di lotta contro l'impunità dei crimini contro l'umanità, del genocidio e dei crimini di guerra.

C.

I costi occasionati dall'invio dei due esperti ammontano a circa 340 000 franchi l'anno.

D.

Articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza del 24 aprile 1996 sull'impiego di personale in azioni di preservazione della pace e di buoni uffici (RS 172.221.104.4).

E.

L'Accordo è stato firmato il 12 settembre 2003 ed è entrato in vigore lo stesso giorno. Si applica fino al previsto scioglimento del Tribunale speciale per la Sierra Leone, ossia probabilmente fino al 30 giugno 2005. Non prevede clausole di denuncia.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3101

2.1.3

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Centro internazionale di sminamento umanitario - Ginevra sullo statuto giuridico del Centro in Svizzera, del 25 febbraio 2003

A.

Questo Accordo contiene le facilitazioni riconosciute ex lege al Centro quale fondazione di diritto svizzero (capacità giuridica ed esonero dall'imposta federale diretta ). Esso disciplina anche altre facilitazioni, come la libera disponibilità dei fondi, la libertà d'azione, il servizio militare dei collaboratori svizzeri e l'esonero dei collaboratori dall'applicazione dell'ordinanza che limita l'effettivo di stranieri. Inoltre, gli archivi del Centro sono inviolabili e i suoi collaboratori godono di immunità di giurisdizione per gli atti ufficiali compiuti nel quadro del mandato internazionale conferito al Centro dagli Stati Parte alla Convenzione di Ottawa sul divieto delle mine antiuomo.

B.

Il 26 novembre 1997 il Consiglio federale ha deciso di costituire il Centro al fine di promuovere la cooperazione internazionale nel settore dello sminamento umanitario. Il Centro è strettamente connesso con l'attuazione della Convenzione sul divieto delle mine antiuomo. Gli Stati Parte alla Convenzione hanno conferito un mandato di diritto pubblico internazionale a un'istituzione creata in seno al Centro e designata «Implementation Support Unit (ISU)». Affinché il Centro possa adempiere i suoi compiti internazionali in maniera indipendente, il Consiglio federale gli ha accordato l'inviolabilità degli archivi nonché l'immunità di giurisdizione funzionale per i collaboratori.

C.

Le ripercussioni finanziarie sono quelle derivanti dagli esoneri dall'imposta federale diretta concessi ex lege al Centro.

D.

Articolo 47bisb capoverso 3 lettera d della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC; RS 171.11).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il giorno della sua firma, ossia il 25 febbraio 2003. Può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso scritto di due anni, per l'ultimo giorno di un anno civile.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3102

2.2

Dipartimento federale dell'interno

2.2.1

Accordo (Memorandum d'intesa) tra Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, e la Food and Drug Administration del Department of Health degli Stati Uniti d'America concernente «lo scambio di informazioni sui medicamenti per uso umano e veterinario nonché sui dispositivi medici», concluso il 22 settembre 2003

A.

L'Accordo ha per scopo di promuovere la cooperazione tra la Food and Drug Administration degli Stati Uniti (USFDA) e Swissmedic, in particolare nel quadro della vigilanza sul mercato nel settore medicamenti per uso umano e veterinario nonché dei dispositivi medici.

B.

L'Accordo intende migliorare la sicurezza dei medicamenti negli Stati Uniti e in Svizzera facilitando il flusso di informazioni tra le due autorità di vigilanza sul mercato, in particolare mediante segnalazioni nel quadro della farmacovigilanza, in merito a ispezioni effettuate e previste nonché riguardo a misure amministrative prospettate.

C.

Nessuna.

D.

Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (RS 812.21).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 22 settembre 2003 ed è stato concluso per un periodo di 10 anni. Può essere denunciato dalle Parti in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 30 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3103

2.2.2

Memorandum d'intesa tra il Dipartimento federale dell'interno e il Ministero della scienza e della tecnologia (MOST) della Repubblica Popolare Cinese, concluso il 21 novembre 2003

A.

Il Memorandum concerne la cooperazione scientifica e tecnologica tra accademie, università, istituti di ricerca e imprese di entrambi i Paesi.

B.

Il Memorandum stabilisce un quadro politico per la cooperazione entro il quale le Parti interessate possono determinare i loro partner e sviluppare progetti o programmi di cooperazione.

C.

Nessuna ripercussione finanziaria.

D.

Articolo 47bisb capoverso 3 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC; RS 171.11).

E.

Entrata in vigore il giorno della firma, il 21 novembre 2003. Nessuna clausola di denuncia.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3104

2.2.3

Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra il Consiglio Federale Svizzero e il Governo della Repubblica Italiana, concluso il 14 maggio 2003

A.

L'Accordo concerne l'esecuzione di programmi e di attività comuni nei settori della scienza e della tecnologia.

B.

L'Accordo stabilisce il quadro politico per la cooperazione scientifica e tecnologica entro il quale le Parti possono sviluppare progetti di cooperazione. Esso propone strumenti di cooperazione e disciplina le modalità di attuazione.

C.

Nessuna ripercussione finanziaria.

D.

Articolo 16 capoverso 3 lettera a della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (RS 420.1).

E.

L'Accordo è stato firmato il 14 maggio 2003. Entrata in vigore dopo notifica reciproca che le procedure costituzionali sono adempiute. Notifica da parte della Svizzera il 2 giugno 2003. L'Accordo è di durata indeterminata e può essere denunciato dalle Parti mediante notifica scritta con un preavviso di 6 mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3105

2.2.4

Avenant n° 11 au «Contrat d'association n° EUR 341-88-1 FUA CH entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse», del 16 dicembre 2003

A.

Il Contratto, in vigore dal 1989, è un accordo bilaterale tra la Svizzera e EURATOM che sancisce l'associazione dei laboratori svizzeri al programma di fusione europeo, garantisce il coordinamento delle loro attività di ricerca con quelle delle grandi installazioni comuni e altri laboratori europei associati al programma e, soprattutto, definisce il livello di sostegno che la Commissione europea è autorizzata ad applicare per cofinanziare le loro attività.

B.

Il Contratto di associazione attualmente in vigore è valido fino al 31 dicembre 2003.

C.

Gli obblighi finanziari della Svizzera sono coperti dai crediti aperti nell'ambito del messaggio del 31 ottobre 2001 sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione negli anni 2003­2006 (6° programma quadro) adottato dal Parlamento il 6 giugno 2002. Le somme previste nel piano finanziario 2003­2006 sono sufficienti per coprire i contributi risultanti dalla proroga dell'Accordo per gli anni 2004 e 2005.

D.

Accordo di cooperazione del 14 settembre 1978 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (RS 0.424.11). Il Contratto, di durata illimitata e approvato dalle Camere federali, definisce gli obiettivi generali della cooperazione e accorda al nostro Paese uno statuto di membro a tutti gli effetti del programma con diritto di partecipazione e di voto in tutti i suoi organi di gestione, come previsto per i Paesi membri dell'Unione europea. In virtù dell'articolo 16 capoverso 3 lettera a della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (RS 420.1), il Consiglio federale può concludere, di moto proprio, accordi e aggiunte ad accordi risultanti dal citato Contratto quadro.

E.

Entrata in vigore: 1° gennaio 2004. Scadenza: 31 dicembre 2005. La Svizzera può ritirarsi dal Contratto di associazione in qualsiasi momento, con un preavviso di 6 mesi (art. 2 cpv. 3).

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3106

2.3

Dipartimento federale di giustizia e polizia

2.3.1

Dichiarazione di reciprocità tra la Svizzera e il Manitoba nel settore del riconoscimento e dell'esecuzione nonché della costituzione e della modifica di obbligazioni alimentari, firmata il 26 maggio/5 giugno 2003

A.

Questa Dichiarazione di reciprocità (Memorandum d'intesa) ha per scopo di facilitare nella prassi in maniera decisiva l'esazione transfrontaliera delle prestazioni alimentari all'estero, semplificando ai creditori di alimenti l'accesso ai tribunali esteri e facendo in modo che, grazie alla cooperazione diretta tra le autorità, possano beneficiare del sistema estero dell'aiuto al mantenimento integrale.

B.

In difetto di un accordo multilaterale o bilaterale, i creditori, la cui situazione economica è spesso cattiva, sinora si sono trovati di fronte a problemi insolubili. Finora in Canada erano considerati ostacoli la mancante concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita e il mancante riconoscimento diretto di una sentenza svizzera e l'inesistente cooperazione diretta tra le autorità. In ragione della notevole autonomia legislativa delle province canadesi in questo settore, vengono concluse dichiarazioni di reciprocità con le singole province.

C.

Nessuna.

D.

Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291); in virtù della Convenzione dell'ONU sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero (RS 0.274.15), non ratificata dal Canada.

E.

La Dichiarazione di reciprocità è entrata in vigore dopo essere stata firmata da entrambe le Parti, il 5 giugno 2003. Non è stata convenuta alcuna clausola di denuncia.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3107

2.3.2

Dichiarazione di reciprocità tra la Svizzera e il Saskatchewan nel settore del riconoscimento e dell'esecuzione nonché della costituzione e della modifica di obbligazioni alimentari, firmata il 26 maggio/9 luglio 2003

A.

Questa Dichiarazione di reciprocità (Memorandum d'intesa) ha per scopo di facilitare nella prassi in maniera decisiva l'esazione transfrontaliera delle prestazioni alimentari all'estero, semplificando ai creditori di alimenti l'accesso ai tribunali esteri e facendo in modo che, grazie alla cooperazione diretta tra le autorità, possano beneficiare del sistema estero dell'aiuto al mantenimento integrale.

B.

In difetto di un accordo multilaterale o bilaterale, i creditori, la cui situazione economica è spesso cattiva, sinora si sono trovati di fronte a problemi insolubili. Finora in Canada erano considerati ostacoli la mancante concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita e il mancante riconoscimento diretto di una sentenza svizzera e l'inesistente cooperazione diretta tra le autorità. In ragione della notevole autonomia legislativa delle province canadesi in questo settore, vengono concluse dichiarazioni di reciprocità con le singole province.

C.

Nessuna.

D.

Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291); in virtù della Convenzione dell'ONU sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero (RS 0.274.15), non ratificata dal Canada.

E.

La Dichiarazione di reciprocità è entrata in vigore dopo essere stata firmata da entrambe le Parti, il 9 luglio 2003. Non è stata convenuta alcuna clausola di denuncia.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3108

2.3.3

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bulgaria concernente la soppressione reciproca dell'obbligo del visto, concluso il 30 ottobre 2003

A.

Questo Accordo disciplina la reciproca esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini delle due Parti contraenti titolari di un passaporto nazionale valido e che non intendono soggiornare per più di 90 giorni in un periodo di sei mesi nel territorio dell'altra Parte contraente o esercitarvi un'attività lucrativa.

B.

Dopo che il 18 luglio 1994 la Svizzera ha concluso con la Bulgaria un accordo sulla riaccettazione e che dal 10 aprile 2001 i cittadini bulgari sono esentati dall'obbligo del visto per entrare nell'UE, il Consiglio federale ha deciso di concludere a sua volta con la Bulgaria un relativo accordo di esenzione dall'obbligo del visto.

C.

L'Accordo consentirà di sgravare l'Ambasciata di Svizzera a Sofia. Sarà possibile economizzare due unità (impiegati locali). Già un po' di tempo fa (pensionamento) una di esse non è più stata sostituita in previsione dell'accordo di esenzione dall'obbligo del visto, la seconda sarà soppressa prossimamente. D'altra parte, verranno incamerati circa 410 000 franchi in meno di tasse per il rilascio di visti (visti rilasciati nel 2002: 10 259).

D.

Articolo 25b capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20).

E.

L'Accordo è stato concluso il 29 novembre 2003 ed è di durata indeterminata. Ciascuna Parte contraente può denunciarlo in qualsiasi momento. La denuncia va notificata per via diplomatica all'altra Parte contraente. In un simile caso, l'Accordo cessa di avere effetto tre mesi dopo la data di ricezione di questa notifica.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3109

2.3.4

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Moldova concernente la soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio, concluso il 6 novembre 2003

A.

Questo Accordo disciplina la reciproca esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido che dimorano quali rappresentanti diplomatici o consolari del proprio Paese o come collaboratori presso un'organizzazione internazionale. Sono inoltre esentati dall'obbligo del visto per una durata massima di 90 giorni i cittadini di una Parte contraente titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido e che dimorano sul territorio dell'altra Parte contraente senza essere né membri di una missione diplomatica o consolare del proprio Paese né rappresentanti di quest'ultimo presso un'organizzazione internazionale, a condizione che non esercitino un'attività lucrativa indipendente o dipendente nell'altro Paese.

B.

Questo Accordo è stato concluso contemporaneamente a un accordo sulla riaccettazione. Dall'accordo sul visto con la Polonia del 1991, la conclusione di un accordo sulla riaccettazione rientra tra le premesse per la soppressione dell'obbligo del visto.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25b capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20).

E.

L'Accordo è stato concluso il 6 novembre 2003, è di durata indeterminata ed è entrato in vigore il 7 febbraio 2004. Può essere denunciato da entrambe le Parti con un preavviso scritto di 90 giorni. La denuncia va notificata per via diplomatica all'altra Parte contraente.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3110

2.3.5

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell'obbligo del visto, concluso il 15 dicembre 2003

A.

Questo Accordo disciplina la reciproca esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini delle due Parti contraenti titolari di un passaporto nazionale valido e che non intendono soggiornare per più di 90 giorni in un periodo di sei mesi nel territorio dell'altra Parte contraente o esercitarvi un'attività lucrativa.

B.

Dopo che l'UE ha esonerato i cittadini rumeni dall'obbligo del visto che la situazione in ambito migratorio si è stabilizzata, il Consiglio federale ha deciso di concludere a sua volta con la Romania un accordo generale di esenzione dall'obbligo del visto.

C.

L'Accordo consentirà di sgravare l'Ambasciata di Svizzera a Bucarest. Un impiegato locale che nell'autunno scorso si è licenziato non è stato sostituito. Inoltre, prossimamente un impiegato della sezione visti verrà trasferito senza essere sostituito. D'altra parte, verranno incamerate alcune centinaia di migliaia di franchi in meno di tasse per il rilascio di visti (visti rilasciati nel 2002: 17 403).

D.

Articolo 25b capoverso 1, della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, LDDS (RS 142.20).

E.

L'Accordo è stato firmato il 15 dicembre 2003 ed è entrato in vigore il 22 febbraio 2004. È di durata indeterminata e ciascuna Parte contraente può denunciarlo in qualsiasi momento. La denuncia va notificata per via diplomatica all'altra Parte contraente. In un simile caso, l'Accordo cessa di avere effetto tre mesi dopo la data di ricezione di questa notifica.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3111

2.3.6

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell'Ucraina concernente la soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale, concluso l'11 luglio 2003

A.

Questo Accordo disciplina la reciproca esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido, che si recano sul territorio dell'altra Parte contraente in veste ufficiale in qualità di membro di una rappresentanza diplomatica o consolare del proprio Stato o in qualità di collaboratore presso un'organizzazione internazionale di un passaporto diplomatico. Sono inoltre esentati dall'obbligo del visto per una durata massima di 90 giorni i cittadini di una Parte contraente titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale (per la Svizzera) valido e che dimorano sul territorio dell'altra Parte contraente senza essere né membri di una missione diplomatica o consolare del proprio Paese né rappresentanti di quest'ultimo presso un'organizzazione internazionale, a condizione che non esercitino un'attività lucrativa indipendente o dipendente nell'altro Paese.

B.

Questo Accordo è stato concluso contemporaneamente a un accordo sulla riaccettazione. Dall'accordo sul visto con la Polonia del 1991, la conclusione di un accordo sulla riaccettazione rientra tra le premesse per la soppressione dell'obbligo del visto.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25b capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20).

E.

L'Accordo è stato concluso il 1° gennaio 2004 ed è di durata indeterminata.

Può essere denunciato da entrambe le Parti con un preavviso scritto di 90 giorni. La denuncia va notificata per via diplomatica all'altra Parte contraente.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3112

2.3.7

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldova concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata, concluso il 6 novembre 2003

A.

L'Accordo contiene la riammissione da parte di uno Stato contraente dei propri concittadini che non adempie o non adempie più le condizioni di entrata o di dimora dell'altro Stato contraente. Lo stesso vale per i cittadini di Stati terzi titolari di un permesso di dimora o ai quali è stato concesso lo statuto di rifugiati in uno degli Stati contraenti. Nel contempo l'Accordo contiene disposizioni relative al transito e disciplina la p protezione dei dati.

Il suo campo d'applicazione si estende anche al Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.

B.

Con l'imminente spostamento della frontiera esterna dell'Unione europea verso Est, la Moldavia svolgerà un ruolo sempre più importante nell'ambito della migrazione. Vi è da attendersi che la Moldavia acquisirà viepiù importanza non soltanto quale Paese di origine bensì, in futuro, in ragione della sua posizione geopolitica, anche quale Paese di transito per i richiedenti l'asilo provenienti dalla zona centrasiatica e dal Vicino Oriente.

In considerazione di tutto ciò, occorre garantire anche a livello di trattato con la Moldavia la gestione dei rimpatri delle persone che non hanno più il permesso di soggiornare in Svizzera.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25b della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20).

E.

Firmato il 6 novembre 2003, questo Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese dopo che le Parti si saranno reciprocamente informate per scritto che le rispettive condizioni per l'entrata in vigore sono soddisfatte. La Svizzera ha fatto la relativa notifica il 4 dicembre 2003.

L'Accordo può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da una Parte contraente per via diplomatica. In un simile caso, l'Accordo cessa di avere effetto trenta giorni dopo la data di ricezione della denuncia.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3113

2.3.8

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell'Ucraina concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata, concluso l'11 luglio 2003

A.

L'Accordo contiene la riammissione da parte di uno Stato contraente dei propri concittadini che non adempie o non adempie più le condizioni di entrata o di dimora dell'altro Stato contraente. Lo stesso vale per i cittadini di Stati terzi titolari di un permesso di dimora o ai quali è stato concesso lo statuto di rifugiati in uno degli Stati contraenti. Nel contempo l'Accordo contiene disposizioni relative al transito e disciplina la p protezione dei dati.

Il suo campo d'applicazione si estende anche al Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.

B.

Con l'imminente spostamento della frontiera esterna dell'Unione europea verso Est, l'Ucraina svolgerà un ruolo sempre più importante nell'ambito della migrazione. Vi è da attendersi che la Moldavia acquisirà viepiù importanza non soltanto quale Paese di origine bensì, in futuro, in ragione della sua posizione geopolitica, anche quale Paese di transito per i richiedenti l'asilo provenienti dalle regioni circostanti. In considerazione di tutto ciò, occorre garantire anche a livello di trattato con l'Ucraina la gestione dei rimpatri delle persone che non hanno più il permesso di soggiornare in Svizzera.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25b della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20).

E.

Firmato l'11 luglio 2003, l'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese dopo che le Parti si sono reciprocamente informate per scritto che sono state soddisfatte le relative premesse per l'entrata in vigore. La Svizzera ha fatto la relativa notifica il 30 ottobre 2003. L'Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento mediante notifica scritta. In un simile caso, l'Accordo cessa di avere effetto trenta giorni dopo la data di ricezione di questa notifica.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3114

2.3.9

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY) concernente l'ammissione di testimoni (Accordo di trasferimento), concluso il 21 novembre 2003

A.

L'Accordo di trasferimento disciplina l'ammissione di persone che hanno testimoniato o testimonieranno davanti all'ICTY e che per ragioni di sicurezza non possono più ritornare nel loro Paese d'origine. Con la conclusione di questo Accordo, la Svizzera s'impegna ad ammettere ogni anno fino a cinque testimoni e i loro famigliari. Le richieste di trasferimento da parte dell'ICTY sono esaminate dall'UFR caso per caso. Alle persone ammesse nel quadro dell'Accordo è concesso l'asilo in Svizzera in virtù dell'articolo 56 LAsi (ammissione di gruppi ). Il loro statuto giuridico si rifà alle vigenti prescrizioni del diritto svizzero.

B.

L'ICTY assume un ruolo importante nel riesame delle guerre nel territorio dell'ex Iugoslavia e delle violazioni ivi commesse contro le regole elementari della protezione internazionale dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario internazionale. Esso costituisce così un elemento indispensabile del processo di pace. Con la firma dell'Accordo di trasferimento la Svizzera mostra la sua disponibilità a sostenere il Tribunale penale nell'adempimento dei suoi compiti.

C.

I costi per il sostegno e l'assistenza delle persone ammesse nel quadro dell'Accordo di trasferimento, sempre che queste siano dipendenti dall'assistenza sociale, vanno a carico del preventivo ordinario dell'UFR.

D.

Articolo 47bisb capoverso 3 lettera d della legge del 23 marzo 1962 sui rapporti fra i Consigli (LRC; RS 171.11), in relazione con l'articolo 56 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31), con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 827, 1207 e 1329 e con il decreto federale del 21 dicembre 1995 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario (RS 351.20).

E.

Firmato il 21 novembre 2003, l'Accordo è entrato in vigore un giorno dopo la firma e può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3115

2.4

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

2.4.1

Adesione al «Memorandum of Understanding Concerning Command Arrangements and Related Matters in International Security Assistance Force Afghanistan (ISAF)», del 12 novembre 2003

A.

Il Memorandum disciplina le relazioni giuridiche tra gli Stati che partecipano all'impiego. Sono in particolare contemplati i settori della condotta, del finanziamento, del sostegno logistico e medico, della giurisdizione e della responsabilità.

B.

L'Assemblea federale ha autorizzato l'impiego nell'ISAF di un massimo di quattro ufficiali svizzeri. Con l'adesione della Svizzera al Memorandum, gli effetti giuridici vengono estesi agli ufficiali delegati.

C.

I costi per l'impiego sono coperti dal preventivo ordinario per le operazioni di mantenimento della pace. L'adesione al Memorandum di per sé non implica alcuna ripercussione finanziaria.

D.

Articolo 66b capoverso 2, in relazione con l'articolo 150a della legge militare (LM, RS 510.10) e con l'articolo 47bisb capoverso 2 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC; RS 171.11).

E.

Il Memorandum è entrato in vigore per i primi firmatari il 5 marzo 2003. Il Consiglio federale ha approvato l'adesione il 12 novembre 2003. I partecipanti possono ritirarsi dal Memorandum in qualsiasi momento, con un preavviso di 30 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3116

2.4.2

Convenzione tra il DDPS e il Ministero della Difesa della Repubblica federale di Germania sulla cooperazione delle forze armate nel settore dell'istruzione, del 29 settembre 2003

A.

Questa Convenzione deve costituire un quadro globale per l'attuale e la futura cooperazione tra i due Stati in materia di istruzione militare.

B.

Da tempo la Germania è uno dei partner più importanti per la Svizzera nel settore della cooperazione in materia di istruzione militare. L'utilità per la Svizzera risiede soprattutto nel miglioramento del know-how e nell'approfondimento della capacità di cooperazione nella promozione della pace.

C.

L'Accordo si basa sui principi del mutuo equilibrio e della reciprocità finanziaria. Le prestazioni bilaterali devono essere fornite senza che incidano sui costi e ammortate totalmente nei limiti dei mezzi approvati.

D.

Articolo 48a capoverso 1 e 150a LM (RS 510.10).

E.

Entrato in vigore il 29 settembre 2003 con la firma, l'Accordo ha validità illimitata. Può essere denunciato dalle Parti con un preavviso scritto di sei mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3117

2.4.3

Convenzione tra il DDPS e il Ministero della Difesa della Repubblica federale di Germania sulla cooperazione e sul sostegno reciproco nella zona d'impiego in relazione con la presenza di sicurezza internazionale nel Kosovo (KFOR), del 29 settembre 2003

A.

La Convenzione costituisce la base per la cooperazione dei due Stati e fissa le condizioni quadro giuridiche per il reciproco sostegno in relazione con la presenza di sicurezza internazionale nel Kosovo.

B.

La Convenzione si è resa necessaria per creare un disciplinamento quadro per la presenza delle truppe tedesche nel campo austro-svizzero.

C.

La Convenzione non comporta costi supplementari. L'impiego della SWISSCOY è stato approvato dal Parlamento fino a dicembre 2005. I mezzi finanziari necessari per questo impiego sono iscritti nel budget ordinario.

D.

Articolo 66b capoverso 2, in relazione con l'articolo 150a LM (RS 510.10).

E.

La Convenzione è entrata in vigore il 29 settembre 2003 con la firma. È stata conclusa per una durata indeterminata e può essere denunciata con un preavviso di tre mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3118

2.4.4

Partecipazione svizzera a un centro d'istruzione e d'allenamento a Sarajevo per i membri delle forze armate della Bosnia ed Erzegovina e di altri Stati per impieghi nel quadro delle missioni umanitarie internazionali e delle operazioni di mantenimento della pace, del 12 novembre 2003

A.

La partecipazione degli Stati avviene mediante l'adesione a un Memorandum d'intesa multilaterale. Esso disciplina l'organizzazione, la condotta, l'occupazione, il finanziamento e lo statuto del centro.

B.

Il progetto di un centro d'istruzione e d'allenamento è stato elaborato dalla Gran Bretagna nel quadro della ricostruzione e del riorientamento internazionale delle forze armate dello Stato della Bosnia ed Erzegovina.

Oltre ad altri Stati, la Svizzera è stata sollecitata a parteciparvi.

C.

Gli oneri finanziari della Svizzera verranno assunti dal DDPS nel quadro dei crediti approvati.

D.

Articolo 47bisb capoverso 3 lettera d LRC (RS 171.11).

E.

Il Memorandum è entrato in vigore il 20 novembre 2003 e sarà inizialmente valido per cinque anni. Può essere prolungato. Il Consiglio federale ha deciso la partecipazione della Svizzera il 12 novembre 2003. Le Parti possono ritirarsi dalla loro partecipazione con un preavviso scritto di un anno.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3119

2.4.5

Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Cooperative Key 2003» in Bulgaria, firmata il 12 agosto 2003

A.

L'esercitazione 2003, organizzata nel quadro della serie di esercitazioni «Cooperative Key», si è svolta dal 1° al 13 settembre 2003 in Bulgaria. La partecipazione della Svizzera all'esercitazione si è fondata su una dichiarazione unilaterale della Svizzera. Mediante quest'ultima, gli Stati partecipanti hanno riconosciuto la regolamentazione stabilita tra lo Stato ospite Bulgaria e gli organizzatori della serie di esercitazioni.

B.

La serie di esercitazioni «Cooperative Key» si svolge nel quadro del Partenariato per la pace e ha lo scopo di migliorare la capacità di cooperazione nelle operazioni di sostegno della pace.

C. La dichiarazione non ha comportato alcun costo supplementare. La partecipazione all'esercitazione è stata finanziata con un credito del PfP.

D.

Con il suo decreto sull'approvazione del «Programma di partenariato individuale svizzero 2003», il Consiglio federale ha autorizzato il DDPS a concludere le relative convenzioni concernenti la partecipazione alle singole esercitazioni. Questa autorizzazione si basa sull'articolo 48a capoverso 2 LM (RS 510.10).

E.

La partecipazione è stata firmata il 12 agosto 2003 ed era valida esclusivamente per la durata dell'esercitazione.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3120

2.4.6

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente progetti d'istruzione e d'allenamento comuni dell'esercito francese e dell'esercito svizzero, del 27 ottobre 2003

A.

Questo Accordo fissa un quadro globale per l'attuale e la futura cooperazione binazionale in materia di istruzione militare.

B.

Da tempo la Francia è un partner importante per la Svizzera nel settore della cooperazione in materia di istruzione militare. L'utilità per la Svizzera risiede soprattutto nel miglioramento del know-how e nell'approfondimento della capacità di cooperazione nella promozione della pace.

C.

L'Accordo si basa sui principi del mutuo equilibrio e della reciprocità finanziaria. Le prestazioni bilaterali devono essere fornite senza che incidano sui costi e ammortate totalmente nei limiti dei mezzi approvati.

D.

Articolo 48a capoverso 1 e 150a LM (RS 510.10).

E.

Entrato in vigore il 27 ottobre 2003 (firma), l'Accordo ha validità illimitata.

Può essere denunciato dalle Parti con un preavviso scritto di sei mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3121

2.4.7

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sulla partecipazione di quest'ultimo alla rete di sicurezza radio «POLYCOM», del 18 ottobre 2003

A.

La Convenzione disciplina la partecipazione del Principato del Liechtenstein alla rete radio POLYCOM.

B.

La Svizzera è interessata dalla partecipazione delle autorità liechtensteinensi poiché il Principato, in virtù del trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 (RS 0.631.112.514) è parte integrante del territorio doganale svizzero e di conseguenza anche zona d'impiego delle autorità doganali svizzere e del Corpo delle guardie di confine.

C.

I costi unici e quelli ricorrenti vengono ripartiti tra i due Stati. I prezzi di costo documentati della Svizzera per prestazioni di servizio fondamentali sono fatturatiti al Principato.

D.

Articolo 47bisb capoverso 3 lettera d LRC (SR 171.11).

E.

La Convenzione è stata approvata dal Consiglio federale il 26 settembre 2003. È entrata in vigore il 5 gennaio 2004 con la notifica dell'adempimento delle relative premesse nazionali. È valida cinque anni e se dopo questo periodo non è denunciata con un preavviso di un anno per l'ultimo giorno di un anno, la sua validità si prolunga ogni volta di un anno.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3122

2.4.8

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein concernente la partecipazione di persone provenienti da quest'ultimo a corsi d'istruzione dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), del 4 dicembre 2003

A.

La Convenzione consente alle persone provenienti dal Principato del Liechtenstein la partecipazione all'intera offerta d'istruzione dell'UFPP.

Essa disciplina la procedura d'iscrizione, lo svolgimento dei corsi, le condizioni quadro e i costi a carico del Principato.

B.

La già fino ad ora stretta collaborazione tra le autorità competenti dei due Stati va stabilita da una base contrattuale.

C.

I costi supplementari occasionati dalla partecipazione delle persone provenienti dal Principato del Liechtenstein saranno fatturati a quest'ultimo.

D.

Articolo 47bisb capoverso 3 lettera d LRC (RS 171.11).

E.

La Convenzione è entrata in vigore il 4 dicembre 2003 con la firma. Può essere denunciata dalle Parti con un preavviso scritto di sei mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3123

2.4.9

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Norvegia sull'applicazione per analogia dello Statuto delle truppe del PPP all'esercitazione militare «NIGHTWAY 2003», concluso l'8 gennaio 2003

A.

Lo statuto delle truppe PPP (Statuto delle truppe del Partenariato per la pace) non ancora ratificato dalla Svizzera, è stato applicato per analogia all'esercitazione NIGHTWAY 2003, prevista dal 13 al 24 gennaio 2003 in Norvegia. La base legale delle esercitazioni «NIGHTWAY» è costituita da un Memorandum d'intesa concernente l'allenamento delle Forze aeree al di sopra dei territori svizzero e norvegese, concluso nel 1997 tra il Consiglio federale e il Governo norvegese. Per finire, tuttavia, l'esercitazione non ha avuto luogo.

B.

I militari svizzeri beneficiano delle disposizioni dello Statuto delle truppe del PPP, più favorevoli rispetto all'attuale Memorandum e che conferiscono loro una migliore protezione giuridica. Questa procedura è stata già applicata in occasione delle esercitazioni NIGHTWAY nel 2001 e nel 2002.

C.

I costi dell'esercitazione sono finanziati nell'ambito del budget ordinario delle Forze aeree. L'applicazione dello Statuto delle truppe del PPP non determina costi supplementari.

D.

Articolo 48a capoverso 1 e 150a LM del 3 febbraio 1995 (RS 510.10).

E.

Entrata in vigore in seguito allo scambio di lettere l'8 gennaio 2003 e validità prevista per la durata dell'esercitazione.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3124

2.4.10

Accordo (di sicurezza) tra il DDPS e il Ministero della Difesa Nazionale della Romania concernente la protezione di informazioni classificate inerenti alla difesa, del 26 novembre 2003

A.

L'Accordo disciplina la protezione e lo scambio di informazioni classificate provenienti prevalentemente dal settore militare.

B.

Regolamentazione delle procedure e armonizzazione delle categorie nazionali di classificazione, dei principi della riservatezza e dei controlli di sicurezza.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni finanziarie.

D.

Articolo 47bisb capoverso 3 lettera d LRC (RS 171.11).

E.

L'Accordo è stato approvato dal Consiglio federale il 21 maggio 2003 e firmato a Berna il 26 novembre 2003. È entrato in vigore con la notifica dell'adempimento delle relative premesse nazionali. La Svizzera ha fatto la relativa notifica il 15 dicembre 2003. Può essere denunciato dalle Parti con un preavviso scritto di sei mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3125

2.4.11

Statuto delle truppe del PPP del 19 giugno 1995 e e Protocollo addizionale del 19 giugno 1995, ratifica del 9 aprile 2003

A.

Lo Statuto delle truppe del PPP (Convenzione del 19 giugno 1995 tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze; RS 0.510.1) prevede che le disposizioni dello Statuto delle truppe della NATO del 1951 siano applicasti a tutti gli Stati parti della Convenzione. Le regolamentazioni materiali dello statuto si trovano così nello Statuto delle truppe della NATO (convenzione del 19 giugno 1951 tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze). Esso contiene regolamentazioni nell'ottica di un soggiorno all'estero di truppe nonché del personale civile che le accompagnano, in particolare riguardo ai seguenti punti: entrata e uscita, patenti di guida, indossare l'uniforme e portare armi, giurisdizione, responsabilità, imposte e diritti (dazi doganali).

B.

Questo sistema delle regolamentazioni standardizzate dello statuto facilita le attività comuni delle truppe svizzere con truppe straniere, sia nella cooperazione in materia di istruzione sia negli impieghi, ad esempio nell'ambito della promozione della pace. Lo Statuto delle truppe del PPP non si pronuncia però in favore della partecipazione delle truppe dei singoli Stati parti a determinate attività. Sulla partecipazione a simili attività nel settore dell'istruzione o a impieghi si decide separatamente, secondo le disposizioni vigenti nel rispettivo diritto nazionale.

C.

Lo Statuto delle truppe del PPP non comporta costi supplementari.

D.

Articolo 150a LM (RS 510.10).

E.

Il Consiglio federale ha deciso la ratifica il 26 marzo 2003. La Convenzione è entrata in vigore per la Svizzera il 9 maggio 2003. Può essere denunciata per scritto in qualsiasi momento; la denuncia ha effetto dopo un termine di un anno.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3126

2.4.12

Partecipazione della Svizzera al seminario EAPC/PPP «COOPERATIVE AURA 2003»

A.

La Svizzera ha assunto per il seminario il compito di Paese ospitante.

L'accordo esistente disciplinava il quadro della cooperazione tra lo Stato ospitante, lo SHAPE e gli Stati partecipanti. Il seminario si è svolto dal 20 al 24 ottobre 2003.

B.

Il compito del Paese ospitante consisteva essenzialmente nel garantire l'infrastruttura della conferenza e dell'esercitazione per la preparazione e lo svolgimento dell'esercitazione.

C.

I costi a carico della Svizzera sono iscritti nel credito PPP corrente.

D.

Con il suo decreto sull'approvazione del «Programma di partenariato individuale svizzero 2003», il Consiglio federale ha autorizzato il DDPS a concludere le relative convenzioni concernenti la partecipazione alle singole esercitazioni. Questa autorizzazione si basa sull'articolo 48a capoverso 2 LM (RS 510.10).

E.

L'Accordo era valido esclusivamente per la durata dell'esercitazione.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3127

2.5

Dipartimento federale delle finanze

2.5.1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati a Wolfurt, del 21 agosto 2003

A.

L'Accordo costituisce la base giuridica per la costruzione di un'area doganale comune in territorio austriaco.

B.

L'Accordo intende sgravare la precaria situazione del traffico nella regione di St. Margrethen facendo in modo che lo sdoganamento del traffico pesante in direzione della Svizzera abbia luogo già a Wolfurt.

C.

Nessuna.

D.

Convenzione del 2 settembre 1963 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio (con Protocollo finale; RS 0.631.252.916.320).

Articolo 47bisb capoverso 3 LRC (RS 171.11).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 2003. Può essere denunciato dalle Parti con un preavviso scritto di sei mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3128

2.6

Dipartimento federale dell'economia

2.6.1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kirghizistan concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti, del 29 gennaio 1999

A.

Le principali disposizioni dell'Accordo riguardano il trattamento degli investimenti esteri, il trasferimento dei redditi di investimenti e di altri importi inerenti a un investimento nonché il rimpatrio del capitale, l'indennizzo in caso di eventuali espropriazioni e la composizione delle controversie.

B.

Con l'Accordo le Parti contraenti intendono migliorare la sicurezza giuridica dei loro investimenti e creare un clima d'investimento favorevole per i collocamenti di capitale esteri.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni né sulle finanze né sul personale della Confederazione.

D.

Decreto federale del 27 settembre 1963 concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali (RS 975; RU 1994 1766).

E.

In vigore dal 17 aprile 2003. L'Accordo può essere denunciato con un preavviso di 6 mesi prima della scadenza di un periodo di validità (primo periodo 10 anni, poi periodi successivi di 2 anni)..

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3129

2.6.2

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Nigeria concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti, del 30 novembre 2000

A.

Le principali disposizioni dell'Accordo riguardano il trattamento degli investimenti esteri, il trasferimento dei redditi di investimenti e di altri importi inerenti a un investimento nonché il rimpatrio del capitale, l'indennizzo in caso di eventuali espropriazioni e la composizione delle controversie.

B.

Con l'Accordo le Parti contraenti intendono migliorare la sicurezza giuridica dei loro investimenti e creare un clima d'investimento favorevole per i collocamenti di capitale esteri.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni né sulle finanze né sul personale della Confederazione.

D.

Decreto federale del 27 settembre 1963 concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali (RS 975; RU 1994 1766).

E.

In vigore dal 1° aprile 2003. L'Accordo rimane in vigore per 10 anni; in seguito sarà prorogato per una durata illimitata, a meno che una Parte non lo denunci con un preavviso di 12 mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3130

2.6.3

Proroga dell'Accordo del 10 ottobre 1994 tra il Governo della Confederazione svizzera e il Governo della Repubblica d'Albania concernente la concessione di un aiuto finanziario

A.

Questo Accordo di progetto definisce le modalità dell'aiuto finanziario all'Albania per il contributo svizzero (dotazione meccanica per la centrale elettrica di Fierza) in seno al Drin River Cascade Rehabilitation Project, sostenuto da numerosi donatori.

B.

Il vecchio Accordo, valido fino alla fine del 2002, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 e aumentato di 1,3 milioni di franchi per coprire costi supplementari (nuovo importo totale: 11,8 milioni di franchi).

C.

1,3 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dall'8 maggio 2003. Non è previsto alcun termine di denuncia.

L'Accordo termina il 31 dicembre 2005.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3131

2.6.4

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian concernente la concessione di un aiuto finanziario per un progetto catastale

A.

Questo Accordo disciplina il volume finanziario e le modalità di un progetto di aiuto finanziario in Azerbaigian.

B.

Sostegno alle autorità nazionali azere nell'allestimento di un'infrastruttura moderna nel settore della topografia, misure di sostegno collaterali a livello tecnico e istituzionale.

C.

3,5 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dall'8 maggio 2003. L'Accordo è valido fino al 30 giugno 2006.

Possibilità di denuncia con un preavviso di 90 giorni, sempre che elementi essenziali dell'Accordo non siano rispettati.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3132

2.6.5

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Bulgaria concernente i «Climate Change Mitigation Projects» secondo l'articolo 6 del Protocollo di Kyoto

A.

Questo Accordo autorizza e promuove la realizzazione di progetti secondo l'articolo 6 del Protocollo di Kyoto da parte di enti privati o pubblici in Svizzera e in Bulgaria in vista della futura applicazione di detto Protocollo; i Governi si sono accordati sui principi determinanti per il riconoscimento e la registrazione di progetti.

B.

Riduzione delle emissioni inquinanti e scambio di «diritti di inquinante» («Emission Reduction Units - ERUs») nel quadro dell'applicazione del Protocollo di Kyoto.

C.

Nessuna ripercussione finanziaria per la Svizzera.

D.

Articolo 6 del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997. Articolo 47bisb capoverso 3 lettera d LRC (RS 171.11).

E.

L'Accordo è stato firmato il 17 giugno 2003 ed entrerà in vigore contemporaneamente al Protocollo di Kyoto (data ancora sconosciuta; dipende dalla ratifica del Protocollo da parte della Russia).

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3133

2.6.6

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Burkina Faso concernente un aiuto budgetario, del 21 marzo 2003

A.

L'Accordo concerne un aiuto budgetario in favore del Burkina Faso, pagabile in otto rate su un periodo di tre anni. Il sostegno ha luogo nell'ambito di un meccanismo di coordinamento tra diversi donatori, che prevede una valutazione e una relazione congiunte.

B.

L'Accordo si iscrive nel quadro della cooperazione svizzera allo sviluppo.

Obiettivo di questo sostegno è promuovere l'attuazione della strategia di lotta contro la povertà in Burkina Faso, tenendo in particolare considerazione le finanze pubbliche.

C.

Il contributo non rimborsabile ammonta a 24 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0). Decisione del Consiglio federale del 10 dicembre 1996.

E.

In vigore dal 21 marzo 2003, l'accordo può essere denunciato in qualsiasi momento con preavviso scritto di tre mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3134

2.6.7

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Nicaragua concernente un aiuto budgetario, del 10 dicembre 2003

A.

L'Accordo concerne un aiuto budgetario generale in favore del Nicaragua.

L'aiuto budgetario è concesso per gli anni di preventivo 2003 e 2004 al fine di sostenere il Nicaragua nell'attuazione della strategia nazionale di lotta contro la povertà (SGPRS).

B.

Il motivo che ha spinto a concedere l'aiuto budgetario è l'evoluzione positiva in Nicaragua durante gli ultimi due anni. Il Governo del Nicaragua non ha solamente conseguito progressi sostanziali nello stabilizzare la situazione macroeconomica e nel controllare il deficit fiscale, bensì ha anche rafforzato massicciamente la lotta contro la corruzione. Il Nicaragua è uno dei Paesi più poveri dell'America latina: circa il 48 per cento della popolazione vive sotto la soglia di povertà e il 17 per cento in condizioni di estrema povertà. Per questa ragione il Governo si sforza di attuare una strategia di lotta contro la povertà che riconosce l'importanza di una crescita economica sostenibile basata sull'iniziativa privata, l'imprenditoria e il promovimento del commercio, così da alleviare in maniera duratura la povertà in Nicaragua. Alcune riforme rilevanti per questo obiettivo sono state portate a termine con successo dal Governo del Nicaragua. Le premesse positive per la concessione dell'aiuto budgetario sono state soprattutto: a) il trattamento prioritario delle spese nei settori della sanità e dell'istruzione pubblica b) la definizione di una strategia per lo sviluppo del settore privato sulla base di una vasta comprensione della crescita e c) l'attuazione di importanti riforme che mirano a rendere professionale l'apparato statale e a migliorare la qualità delle istituzioni pubbliche e della gestione degli affari pubblici.

C.

18 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

In vigore dal 10 dicembre 2003. L'Accordo contiene una clausola di denuncia con effetto immediato se una delle Parti contraenti non si conforma alle obbligazioni dell'Accordo.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3135

2.6.8

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) concernente l'«Andijan City District Heating Reconstruction Programme» per l'Uzbekistan

A.

Questo Accordo disciplina gli obiettivi, le condizioni di deposito nonché le condizioni di valutazione di amministrazione e di ricezione di materiale vincolato a un aiuto finanziario di 4,3 milioni di dollari USA concesso all'Uzbekistan.

B.

Sostegno all'«Andijan City District Heating Reconstruction Programme», quale cofinanziamento con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

C.

Nessuna ripercussione finanziaria per la Svizzera. L'Accordo è vincolato alla donazione di 4,3 milioni di dollari USA al Governo uzbeko.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dal 4 maggio 2003, all'Accordo viene posto fine dopo l'ultimo versamento della BERS per conto della Svizzera nel quadro del progetto. È inoltre denunciabile previo avviso di sei mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3136

2.6.9

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan concernente la concessione di un aiuto finanziario per l'«Andijan City District Heating Reconstruction Programme», del 3 maggio 2003

A.

Questo Accordo disciplina gli obiettivi, le condizioni di assegnazione, la realizzazione e le condizioni di versamento di un aiuto finanziario di 4,3 milioni di dollari USA concesso all'Uzbekistan.

B.

Sostegno all'«Andijan City District Heating Reconstruction Programme», quale cofinanziamento con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

C.

4,3 milioni di dollari USA.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è stato firmato il 3 maggio 2003 ed è entrato in vigore il 4 maggio 2003, contemporaneamente all'Accordo tra la Svizzera e la BERS concernente il medesimo progetto. All'Accordo viene posto fine quando termina l'Accordo tra la Svizzera e la BERS per il medesimo progetto oppure con l'ultimo versamento della BERS per conto della Svizzera nel quadro del progetto. L'Accordo in sé non prevede clausole di denuncia.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3137

2.6.10

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan concernente la concessione di un aiuto finanziario per il «Bukhara and Samarkand Water Supply Project (BSWSP)»

A.

Questo Accordo disciplina gli obiettivi, le condizioni e le condizioni di assegnazione, la realizzazione e le condizioni di versamento di un aiuto finanziario di 9 milioni di dollari USA concesso all'Uzbekistan.

B.

Sostegno al «Bukhara and Samarkand Water Supply Project», finanziamento parallelo con la Banca mondiale.

C.

9 milioni di dollari USA.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è stato firmato il 24 febbraio 2003 ed è entrato in vigore il 17 gennaio 2004, contemporaneamente all'accordo di credito della Banca mondiale per il medesimo progetto. L'Accordo non è limitato nel tempo. La Svizzera ha il diritto di porre fine all'Accordo senza preavviso dopo il 31 dicembre 2007.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3138

2.6.11

Memorandum d'intesa concernente la chiusura del fondo di contropartita svizzero-polacco (SPCPF)

A.

Memorandum per la regolamentazione dell'impiego dei fondi di contropartita rimborsati nel quadro dell'aiuto finanziario svizzero alla Polonia. Secondo il Memorandum, dal 2002 questi fondi confluiscono nelle finanze pubbliche polacche quale aiuto budgetario generale.

B.

Chiusura del fondo di contropartita svizzero-polacco e cambiamento di destinazione dei mezzi ancora in entrata.

C.

Alla Svizzera non risultano ripercussioni finanziarie dall'attuazione di questo Memorandum.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dal 27 marzo 2003, il Memorandum è di durata indeterminata e non prevede clausole di denuncia.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3139

2.6.12

Memorandum d'intesa concernente la chiusura del fondo di contropartita svizzero-slovacco (SPCPF)

A.

Questo Memorandum disciplina l'impiego dei fondi di contropartita rimborsati nel quadro dell'aiuto finanziario svizzero alla Repubblica di Slovacchia. Secondo il Memorandum, una volta conclusi i finanziamenti di progetti ancora confermati, questi fondi confluiscono nelle finanze pubbliche slovacche quale aiuto budgetario generale.

B.

Chiusura del fondo di contropartita svizzero-slovacco e cambiamento di destinazione dei fondi ancora in entrata.

C.

Alla Svizzera non risultano ripercussioni finanziarie dall'attuazione di questo Memorandum.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dal 25 settembre 2003, il Memorandum è di durata indeterminata e non prevede clausole di denuncia..

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3140

2.6.13

Proroga dell'Accordo del 26 novembre 1992 tra il Governo della Confederazione svizzera e il Governo della Romania concernente la concessione di un aiuto finanziario

A.

Questo Accordo quadro definisce le modalità generali dell'aiuto finanziario alla Romania che verranno poi concretizzate ulteriormente «progetto per progetto» mediante un Memorandum d'intesa con le autorità, ovvero con i beneficiari.

B.

Il vecchio Accordo, valido fino alla fine del 2003, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006 e aumentato di 1,7 milioni di franchi per l'esecuzione del progetto «Tram per Iasi» (nuovo importo totale dell'Accordo quadro con tutti gli aumenti che vi sono stati finora: 56,7 milioni di franchi).

C.

1,7 milioni di franchi.

D.

Decreto federale dell'8 marzo 1999 concernente il credito quadro per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati del CSI (FF 1999 2229).

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dall'8 settembre 2003. Non è previsto alcun termine di denuncia.

L'Accordo termina il 31 dicembre 2006.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3141

2.6.14

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Consiglio dei Ministri dell'Unione della Serbia e Montenegro concernente la concessione di un aiuto finanziario per il «National Control Center Rehabilitation and Upgrade Project»

A.

Questo Accordo disciplina gli obiettivi, le condizioni di assegnazione, la realizzazione e le condizioni di versamento di un aiuto finanziario di 15,3 milioni di franchi concesso all'Unione della Serbi e Montenegro.

B.

Sostegno al «National Control Center Rehabilitation and Upgrade Project», quale finanziamento parallelo con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e la Banca europea per gli investimenti (BEI).

C.

15,3 milioni di franchi.

D.

Decreto federale dell'8 marzo 1999 concernente il credito quadro (III) per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI (FF 1999 2229).

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dal 29 luglio 2003, l'Accordo non è limitato nel tempo e può essere denunciato dalle Parti contraenti con un preavviso di sei mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3142

2.6.15

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e la Banca asiatica di sviluppo (ADB) concernente il cofinanziamento dl «Power Rehabilitation Project» nella Repubblica del Tagikistan

A.

Accordo sulla partecipazione svizzera a un progetto lanciato dalla Banca asiatica di sviluppo (AsDB) mediante il quale si intendono risanare parti della rete di approvvigionamento elettrico tagiko. L'Accordo disciplina in particolare le rispettive responsabilità delle Parti contraenti nell'implementazione del progetto.

B.

Il progetto ha lo scopo di fornire un contributo alla lotta contro la povertà e alla crescita economica in Tagikistan. Esso consolida l'impegno svizzero nel settore dell'elettricità.

C.

Nessuna ripercussione finanziaria. L'Accordo è vincolato alla donazione di 8 milioni di dollari USA al Governo tagiko.

D.

Decreto federale del 13 giugno 2002 sull'aumento e la proroga del credito quadro (IIIbis) per la cooperazione con l'Europa dell'Est (FF 2002 3983).

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dal 21 luglio 2003, all'Accordo viene posto fine con il versamento completo della donazione svizzera o con il termine dei lavori alla componente di progetto svizzera.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3143

2.6.16

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Tagikistan concernente la concessione di un aiuto finanziario per il «Power Rehabilitation Project»

A.

Accordo sulla partecipazione svizzera a un progetto lanciato dalla Banca asiatica di sviluppo (AsDB) mediante il quale si intendono risanare parti della rete di approvvigionamento elettrico tagiko. La Svizzera finanzia componenti di progetto scelte (aiuto vincolato) attraverso una donazione al Governo tagiko, che a sua volta inoltra i fondi alla società elettrica.

B.

Il progetto ha lo scopo di fornire un contributo alla lotta contro la povertà e alla crescita economica in Tagikistan. Esso consolida l'impegno svizzero nel settore dell'elettricità.

C.

8 milioni di dollari USA.

D.

Decreto federale del 13 giugno 2002 sull'aumento e la proroga del credito quadro (IIIbis) per la cooperazione con l'Europa dell'Est (FF 2002 3983).

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dall'8 settembre 2003, l'Accordo non è limitato nel tempo. La Svizzera ha tuttavia il diritto di porre fine all'Accordo in qualsiasi momento con effetto immediato dopo il 31 dicembre 2007.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3144

2.6.17

Accordo amministrativo tra il Governo della Confederazione Svizzera e la Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), Associazione internazionale di sviluppo (IDA), sulla concessione di un finanziamento per il «Pamir Private Power Project»

A.

Accordo sulla gestione di una donazione del Governo svizzero al Governo tagiko attraverso la Banca (fondo fiduciario). I mezzi sono destinati al finanziamento di sovvenzioni alla fattura dell'elettricità delle economie domestiche nel Gorno Badakshan nel quadro del Pamir Private Power Project.

B.

Il progetto ha lo scopo di fornire un contributo alla lotta contro la povertà e alla crescita economica in Tagikistan. Esso consolida l'impegno svizzero nel settore dell'elettricità. Il progetto funge da progetto pilota della «PrivatePublic Partnership».

C.

5 milioni di dollari USA.

D.

Decreto federale dell'8 marzo 1999 concernente il credito quadro (III) per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI (FF 1999 2229).

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dal 25 febbraio 2003, l'Accordo termina su richiesta di una delle Parti alla scadenza di un preavviso di 3 mesi. Dopo il 31 dicembre 2013 non verranno più effettuati versamenti al fondo fiduciario senza l'approvazione del Governo svizzero.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3145

2.6.18

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Tagikistan concernente la concessione di un aiuto finanziario per il «Pamir Private Power Project»

A.

Accordo sul sostegno svizzero sotto forma di donazione al Governo tagiko per il finanziamento di sovvenzioni alla fattura dell'elettricità delle economie domestiche nel Gorno Badakshan nel quadro del Pamir Private Power Project.

B.

Lotta contro la povertà e possibilità di crescita economica nel Gorno Badakshan. Parte dell'impegno svizzero nel settore dell'elettricità in Tagikistan, possibilità di un progetto pilota della «Private-Public Partnership».

C.

Nessuna ripercussione finanziaria (l'Accordo è vincolato all'Accordo con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo/Associazione internazionale di sviluppo sul progetto summenzionato).

D.

Decreto federale dell'8 marzo 1999 concernente il credito quadro (III) per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI (FF 1999 2229).

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dall'8 settembre 2003, l'Accordo termina contemporaneamente alla fine dell'Accordo amministrativo tra il Governo svizzero e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo/Associazione internazionale di sviluppo.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3146

2.6.19

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica democratica del Congo sull'estinzione del debito estero della Repubblica democratica del Congo, del 21 novembre 2003

A.

L'Accordo concerne l'estinzione del debito estero della Repubblica democratica del Congo nei confronti della Svizzera. Si tratta dell'estinzione definitiva degli importi dovuti al 30 giugno 2002 nonché delle scadenze correnti fino al 30 novembre 2003. L'importo totale è di 31,187 milioni di franchi. Poiché nel quadro dell'Accordo tutti i crediti in sospeso della Svizzera nei confronti della Repubblica democratica del Congo vengono cancellati, per quanto riguarda il debito pubblico la Repubblica democratica del Congo è di nuovo esente da debiti nei confronti della Svizzera.

B.

L'estinzione del debito avviene nell'ambito dell'iniziativa internazionale di sdebitamento (iniziativa HIPC) di Banca mondiale e FMI, volta a ricondurre il debito estero dei Paesi poveri fortemente indebitati a un livello sostenibile, contribuendo in tal modo alla riduzione della povertà. Con l'Accordo, la Svizzera rispetta le obbligazioni prese nei confronti della Repubblica democratica del Congo nel quadro del Club di Parigi (condono del debito del 90% conformemente al Protocollo del 13 settembre 2002 tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri del Club di Parigi e il Governo della Repubblica democratica del Congo) e garantisce inoltre un condono del debito del 100 per cento.

C.

31,187 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Decisione del Consiglio federale del 15 settembre 1993 sulla conclusione di accordi di sdebitamento bilaterali.

E.

In vigore dal 21 novembre 2003, l'Accordo non prevede clausole di denuncia.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3147

2.6.20

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica della Sierra Leone sulla riduzione del debito estero della Repubblica della Sierra Leone nei confronti della Svizzera, del 17 giugno 2003

A.

L'Accordo concerne la riduzione del debito della Sierra Leona nei confronti della Svizzera. Si tratta dell'estinzione definitiva delle scadenze correnti (incl. gli interessi) per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2004 L'importo totale è di 8,817 milioni di franchi.

B.

La riduzione del debito avviene nell'ambito dell'iniziativa internazionale di sdebitamento (iniziativa HIPC) di Banca mondiale e FMI, volta a ricondurre il debito estero dei Paesi poveri fortemente indebitati a un livello sostenibile, contribuendo in tal modo alla riduzione della povertà. Con l'Accordo, la Svizzera non soltanto rispetta le obbligazioni prese nei confronti del Governo della Sierra Leone nel quadro del Club di Parigi (condono del 90% delle scadenze correnti per il periodo tra il momento della decisione e quello della conclusione), bensì garantisce inoltre un condono del 100 per cento delle scadenze correnti. La Svizzera esaminerà la questione del condono del rimanente fondo debitorio non appena la Sierra Leone avrà raggiunto il momento della conclusione dell'iniziativa HIPC.

C.

8,817 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Decisione del Consiglio federale del 15 settembre 1993 sulla conclusione di accordi di sdebitamento bilaterali.

E.

In vigore dal 17 giugno 2003, l'Accordo non prevede clausole di denuncia,.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3148

2.6.21

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Giordania sul consolidamento dei debiti giordani, del 13 aprile 2003

A.

Le principali disposizioni dell'Accordo riguardano il consolidamento degli importi dovuti al 30 giugno 2000 nonché delle scadenze correnti tra il 1° luglio 2002 e il 30 giugno 2004, del 90 per cento delle scadenze correnti tra il 1° luglio 2004 e il 31 dicembre 2005, dell'80 per cento delle scadenze correnti del 2006 e del 70 per cento delle scadenze correnti del 2007. I debiti sono rimborsati su un periodo di 15 anni con un termine d'aspettativa di 3 anni. Si tratta di crediti garantiti dalla GRE. L'importo totale dei debiti consolidati ammonta a 18,1 milioni di franchi (prima della riduzione del debito). Il tasso di interesse concordato per l'importo netto è un tasso variabile: LIBOR 6 mesi + 0,5 per cento p.a.

B.

Con questo Accordo viene attuato a livello bilaterale il Protocollo concluso il 10 luglio 2002 tra rappresentanti dei Governi degli Stati membri del Club di Parigi e del Governo della Giordania. L'Accordo disciplina il rimborso dei debiti rimanenti.

C.

Gli esportatori sono già stati indennizzati dalla GRE, secondo le condizioni stipulate nelle garanzie al decorrere delle scadenze originali. L'attuazione dell'Accordo, la riduzione dei debiti e i costi amministrativi sono sopportati dalla GRE. Non vi sono pertanto ripercussioni finanziarie per la Confederazione.

D.

Legge federale del 24 marzo 2000 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti (RS 973.20).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 13 aprile 2003 con la firma. Non contiene clausole di denuncia.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3149

2.6.22

Accordo concluso tra la Coalition Provisional Authority (CPA), la Trade Bank of Iraq e l'Ufficio per la garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE)

A.

L'Accordo quadro disciplina le relazioni tra l'Ufficio svizzero per la garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE), la Trade Bank of Iraq (TBI) e la Coalition Provisional Authority nei finanziamenti di transazioni commerciali con l'Iraq. Esso non comporta nuovi obblighi per la Svizzera, bensì le accorda esclusivamente diritti.

B.

A causa della situazione politica ed economica in Iraq, le relazioni d'affari con la Banca commerciale statale TBI, istituita nel 2003, comportano rischi.

Se l'Ufficio svizzero per la garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE), nell'accordare garanzie a esportatori svizzeri le cui transazioni commerciali vengono finanziate con accrediti della TBI, dovesse subire un danno a causa di difficoltà nel pagamento da parte di quest'ultima, potrà rivolgersi alla CPA per essere risarcita.

C.

L'Accordo quadro non implica obblighi finanziari diretti.

D.

Legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010; articolo 7a).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 5 dicembre 2003 con la firma. Può essere denunciato da ogni Parte in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 30 giorni.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3150

2.7

Dipartimento federale dell'economia

2.7.1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri di Bosnia ed Erzegovina relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci, del 1° dicembre 2000

A.

Questo Accordo disciplina l'accesso al mercato del trasporto su strada di persone e merci sul territorio dell'altra Parte contraente.

B.

L'Accordo è stato concluso su domanda della Bosnia ed Erzegovina affinché i trasporti su strada di persone e merci tra i due Paesi avvengano in un quadro giuridico.

C.

Non implica obblighi finanziari per la Svizzera.

D.

Articolo 106 capoverso 7 LCStr (RS 741.01) nonché articolo 6 capoverso 3 LTV ( RS 744.10).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 4 settembre 2003 ed è valido per una durata indeterminata; ogni Parte contraente può denunciarlo con un preavviso scritto di tre mesi, per l'ultimo giorno dell'anno civile.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3151

2.7.2

Accordo tra il Consiglio federale e il Governo della Georgia relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e merci, del 5 luglio 2001

A.

Questo Accordo disciplina l'accesso al mercato del trasporto su strada di persone e merci sul territorio dell'altra Parte contraente.

B.

L'Accordo è stato concluso su domanda della Georgia affinché i trasporti su strada di persone e merci tra i due Paesi avvengano in un quadro giuridico.

C.

Non implica obblighi finanziari per la Svizzera.

D.

Articolo 106 capoverso 7 LCStr (RS 741.01) nonché articolo 6 capoverso 3 LTV ( RS 744.10).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 9 luglio 2003 ed è valido per una durata indeterminata; ogni Parte contraente può denunciarlo con un preavviso scritto di sei mesi, per l'ultimo giorno di un anno civile.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3152

2.7.3

Accordo tra il Consiglio federale e il Governo della Repubblica del Kazakistan relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e merci, del 20 gennaio 2003

A.

Questo Accordo disciplina l'accesso al mercato del trasporto su strada di persone e merci sul territorio dell'altra Parte contraente.

B.

L'Accordo è stato concluso su domanda del Kazakistan affinché i trasporti su strada di persone e merci tra i due Paesi avvengano in un quadro giuridico.

C.

Non implica obblighi finanziari per la Svizzera.

D.

Articolo 106 capoverso della legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) nonché articolo 6 capoverso 3 della legge federale del 18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LTV; RS 744.10).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2003 ed è valido per una durata indeterminata; ogni Parte contraente può denunciarlo con un preavviso scritto di sei mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3153

2.7.4

Accordo con la Federazione russa sotto forma di scambio di note relativo alla concessione di contingenti per veicoli di 40 tonnellate

A.

L'Accordo disciplina la concessione di contingenti per veicoli di 40 tonnellate ai trasportatori della Federazione russa.

B.

L'Accordo è stato concluso su domanda della Federazione russa.

C.

Non implica obblighi finanziari, a parte la stampa delle autorizzazioni.

D.

Articolo 106 capoverso 7 della legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 19 febbraio 2003 e rimane valido fino al 31 dicembre 2004. Ogni Parte contraente può denunciarlo con un preavviso di sei mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3154

2.7.5

Accordo con la Repubblica di Slovenia sotto forma di scambio di note relativo alla concessione di contingenti per veicoli di 40 tonnellate

A.

L'Accordo disciplina la concessione di contingenti per veicoli di 40 tonnellate ai trasportatori della Repubblica di Slovenia.

B.

L'Accordo è stato concluso su domanda della Repubblica di Slovenia.

C.

Non implica obblighi finanziari, a parte la stampa delle autorizzazioni.

D.

Articolo 106 capoverso 7 LCStr (RS 741.01).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 18 febbraio 2004. La nota svizzera data del 16 ottobre 2003. L'Accordo è terminato il 30 aprile 2004.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3155

2.7.6

Accordo con la Repubblica di Turchia sotto forma di scambio di note relativo alla concessione di contingenti per veicoli di 40 tonnellate

A.

L'Accordo disciplina la concessione di contingenti per veicoli di 40 tonnellate ai trasportatori della Repubblica di Turchia.

B.

L'Accordo è stato concluso su domanda della Repubblica di Turchia.

C.

Non implica obblighi finanziari, a parte la stampa delle autorizzazioni.

D.

Articolo 106 capoverso 7 LCStr (RS 741.01).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 18 marzo 2003 e rimane valido fino al 31 dicembre 2004. Ogni Parte contraente può denunciarlo con un preavviso di sei mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3156

2.7.7

Scambio di note tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo alla collaborazione tra le autorità svizzere e liechtensteinensi in materia di aviazione civile, del 27 gennaio 2003

A.

Questo Scambio di note disciplina la collaborazione tra le autorità dei due Stati in materia di aviazione civile; esso sostituisce lo Scambio di note del 25 gennaio 1950.

B.

Il nuovo Scambio di note tiene conto delle mutate condizioni quadro, derivanti dal diritto pubblico internazionale, delle attuali relazioni tra i due Stati in materia di navigazione aerea (adesione del Liechtenstein allo SEE, conclusione dell'Accordo sul traffico aereo fra la Svizzera e la CE) nonché dell'istituzione di una propria autorità aeronautica nel Liechtenstein.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione e i Cantoni.

D.

Articolo 47bisb capoverso 3 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC; RS 171.11).

E.

Lo Scambio di note è entrato in vigore il 27 gennaio 2003 con la ricevuta della nota di risposta del Principato del Liechtenstein. La denuncia ha effetto un anno dopo la notifica da parte di uno Stato.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3157

2.7.8

Accordo relativo alla partecipazione finanziaria della Svizzera al Progetto del reattore di Halden per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005, concluso il 1° aprile 2003

A.

Questo Accordo disciplina le modalità relative a un proseguimento del summenzionato progetto.

B.

Viene esaminata, in condizioni d'esercizio normali e transitorie, la sicurezza dei combustibili in caso di forte combustione, ponendo l'accento soprattutto sulla diminuzione della qualità dei materiali dovuta all'invecchiamento.

Viene poi illustrato l'affiatamento tra operatori e sistemi di controllo, esaminando, nell'ambito dell'organizzazione uomo-tecnologia, le possibili ripercussioni di tecnologie, procedure d'esercizio e metodi di lavoro nuovi.

C.

4,92 milioni di corone norvegesi.

D.

Legge federale del 23 dicembre 1959 su l'uso pacifico dell'energia nucleare (legge sull'energia nucleare; RS 732.0).

E.

L'Accordo copre il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005. Non è prevista alcuna possibilità di denuncia reciproca.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3158

2.7.9

Scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente l'entrata sul territorio nazionale dell'altra Parte nel quadro dell'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente la costruzione e la manutenzione di un ponte autostradale sul Reno tra Rheinfelden (Argovia) e Rheinfelden (Baden-Württemberg) nonché futuri accordi riguardanti la costruzione e la manutenzione di ponti confinari, concluso il 29 gennaio 2003

A.

Questo Accordo disciplina l'entrata sul territorio nazionale dell'altra Parte in caso di lavori di costruzione sui ponti confinari.

B.

Questo Accordo intende semplificare il passaggio del confine nell'ambito di lavori di costruzione rinunciando ad autorizzazioni inerenti al diritto degli stranieri.

C.

Nessuna.

D.

Legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (RS 142.20).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 29 gennaio 2003. Ciascuna Parte può denunciare questa convenzione per scritto, per via diplomatica, mediante un preavviso di un anno.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3159

2.7.10

Scambio di note tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla copertura dei danni in caso di incidenti della circolazione stradale, concluso il 3 novembre 2003

A.

Lo Scambio di note disciplina la collaborazione tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein nell'ambito della copertura della responsabilità riguardante i danni causati da veicoli stranieri, sconosciuti o non assicurati nonché nell'ambito della protezione delle vittime della circolazione stradale.

B.

In pratica, già da tempo l'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia della Svizzera esercitano le loro funzioni anche per il Principato del Liechtenstein. Lo Scambio di note ne costituisce la base formale.

C.

Nessuna.

D.

Legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01).

E.

Lo Scambio di note è entrato in vigore il 3 novembre 2003. Può essere disdetto in qualsiasi momento da ogni Parte con preavviso di dodici mesi per la fine di un anno civile.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3160

2.7.11

Accordo multilaterale (M 134) concernente le cisterne operanti sotto vuoto per il trasporto di rifiuti, concluso il 2 luglio 2003 con le Parti dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose

A.

Questo Accordo disciplina le prescrizioni d'equipaggiamento per le cisterne operanti sotto vuoto per il trasporto di rifiuti.

B.

Questo Accordo disciplina, per gli Stati firmatari, le deroghe alle prescrizioni internazionali vigenti per le cisterne operanti sotto vuoto per il trasporto di rifiuti. Disciplina le esigenze tecniche dei bracci aspiranti. Oltre alla Svizzera, Austria, Germania e Lussemburgo hanno firmato l'Accordo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr (RS 741.01) e Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (RS 0.741.621).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 2 luglio 2003 ed è valido fino al 1° maggio 2008. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da tutti gli Stati firmatari.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3161

2.7.12

Accordo multilaterale (M 137) concernente il trasporto di rifiuti e residui solidi contaminati da bifenili e terfenili polialogenati (PCB et PCT), concluso il 2 luglio 2003 con le Parti dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose

A.

Questo Accordo disciplina le condizioni di trasporto per i rifiuti e i residui solidi contaminati da diversi bifenili e terfenili.

B.

Questo Accordo disciplina, per gli Stati firmatari, le deroghe alle prescrizioni internazionali vigenti per questi rifiuti e residui. Oltre alla Svizzera, Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Svezia hanno firmato l'Accordo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr (RS 741.01) e Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (RS 0.741.621).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 2 luglio 2003 ed è valido fino al 1° maggio 2008. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da tutti gli Stati firmatari.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3162

2.7.13

Accordo multilaterale (M 139) concernente l'ammissione di procedure di controllo dell'ermeticità alternative per le confezioni spray, concluso il 2 luglio 2003 con le Parti dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose

A.

Questo Accordo disciplina le premesse per la prova di ermeticità delle confezioni spray.

B.

Questo Accordo disciplina, per gli Stati firmatari, le deroghe alle prescrizioni internazionali vigenti per la prova di ermeticità delle confezioni spray. Oltre alla Svizzera, Austria, Germania, e Repubblica ceca hanno firmato l'Accordo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr (RS 741.01) e Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (RS 0.741.621).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 2 luglio 2003 ed è valido fino al 1° maggio 2008. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da tutti gli Stati firmatari.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3163

2.7.14

Scambio di note tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo alla cooperazione in materia di sorveglianza delle telecomunicazioni transfrontaliere, concluso il 27 ottobre 2003

A.

Lo scambio di note consolida la collaborazione tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein in materia di sorveglianza delle telecomunicazioni, in particolare nella telefonia mobile per i casi urgenti.

B.

Poiché nessun fornitore di servizi di telefonia mobile opera sul territorio del Principato del Liechtenstein, per le autorità di polizia liechtensteinensi è importante (potere) avere accesso ai dati dei fornitori di servizi di telecomunicazioni operanti in Svizzera.

C.

Nessuna.

D.

Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana (RS 0.360.163.1).

E.

Lo Scambio di note è entrato in vigore il 27 ottobre 2003. Può essere denunciato da ogni Parte in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi.

Legenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3164