Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 27 ottobre 2003, visti: l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0); gli articoli 1, 2, 9 capoverso 4 e 10 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: NFP 51 «Eugenische Konzepte und Massnahmen in Psychiatrie und Verwaltung. Zur Politik von Normierung, Integration und Ausgrenzung am Beispiel des Kantons Basel-Stadt 1880­1960», concernente la domanda del 2 settembre 2003 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolare dell'autorizzazione a.

Alla prof. dr. phil. Regina Wecker, Historisches Seminar dell'Università di Basilea, in qualità di capoprogetto, è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per il rilevamento di dati non anonimizzati secondo il punto 2 nell'ambito dello scopo di cui al punto 3. La prof. R. Wecker deve firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP.

b.

Al dr. med. Bernhard Küchenhoff, medico capo della Psychiatrische Universitätsklinik di Zurigo, nonché alla signora Sabine Brauschweig, lic. phil, alla signora Gaby Imboden, lic. phil, e al signor Hans Jakob Ritter, lic. phil. (tutti e tre attivi all'Historisches Seminar dell'Università di Basilea), è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per il rilevamento di dati non anonimizzati secondo il punto 2 nell'ambito dello scopo di cui al punto 3. Essi devono firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP.

2. Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per dati personali a.

2004-0741

La presente decisione autorizza i medici attivi alla Psychiatrische Universitätsklinik di Basilea (PUK) e alla Psychiatrische Poliklinik nonché il loro personale ausiliario, a permettere, conformemente al punto 1, di prendere visione delle anamnesi, incluse le perizie psichiatriche, di pazienti contro cui sono state ordinate misure coercitive nel periodo che va dal 1880 al 1960 per motivi eugenetici. L'autorizzazione è valida anche per i medici che nello stesso periodo hanno trattato pazienti al Frauenspital o nel reparto di chirurgia dell'Ospedale cantonale di Basilea, per quanto i loro incarti non siano già custoditi negli archivi del Cantone di Basilea Città. Lo scopo per il quale si può prendere conoscenza dei dati è descritto più sotto al punto 3.

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b.

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

3. Scopo della comunicazione dei dati La comunicazione di dati che soggiacciono al segreto professionale in campo medico in virtù dell'articolo 321 CP deve servire unicamente al progetto di ricerca «Eugenische Konzepte und Massnahmen in Psychiatrie und Verwaltung. Zur Politik von Normierung, Integration und Ausgrenzung am Beispiel des Kantons Basel-Stadt 1880­1960».

4. Responsabilità per la protezione dei dati comunicati La capoprogetto, prof. dr. phil. Regina Wecker, è responsabile della protezione dei dati comunicati.

5. Oneri a.

La prof. dr. phil. Regina Wecker, le signore Gaby Imboden, lic. phil, Sabine Braunschweig, lic. phil., e il signor Hans Jakob Ritter, lic. phil., nonché i dr.

med. Bernhard Küchenhoff prenderanno visione delle anamnesi (incluse le perizie psichiatriche) di alcune migliaia di pazienti, presumibilmente, contro i quali sono state ordinate misure coercitive per motivi eugenetici. Dovranno poi rilevarne i dati e trattarli mediante un computer portatile (notebook). In considerazione del grosso volume della documentazione, la trasmissione elettronica completa risulterebbe troppo dispendiosa. Per questa ragione i documenti possono essere riprodotti (fotocopiati). Essi devono assicurarsi che persone non autorizzate non abbiano accesso né a documenti non anonimizzati relativi ai pazienti né alle loro riproduzioni (copie).

b.

I titolari devono anonimizzare i dati non appena ciò sia possibile. Inoltre, per quanto concerne la conservazione, si deve garantire una netta separazione tra i dati personali non anonimizzati e quelli anonimizzati.

c.

Nell'utilizzazione di elaboratori per il rilevamento elettronico dei dati occorre assicurarsi che si tratti di un sistema cosiddetto stand-alone, ossia non in rete.

d.

I titolari dell'autorizzazione hanno inoltre l'obbligo d'informare per scritto i medici della Psychiatrische Universitätsklinik di Basilea (PUK), della Psychiatrische Poliklinik nonché quelli del Frauenspital e del reparto di chirurgia dell'Ospedale cantonale di Basilea ­ per quanto gli atti di queste ultime due istituzioni non appartengano già agli archivi del Cantone di Basilea Città ­, in merito alla portata dell'autorizzazione rilasciata. La comunicazione scritta deve essere fatta pervenire al Segretariato della Commissione peritale, all'attenzione del Presidente, il più presto possibile ossia prima dell'inizio dell'attività di ricerca.

6. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 ss. della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione sul Foglio federale, presso la Commissione 1820

federale della protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

7. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione come pure all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (tel. 031 322 94 94), prendere conoscenza dell'intera decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

27 aprile 2004

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro

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