Traduzione1

Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine La Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine, di seguito gli Stati contraenti, nell'intento di concludere un trattato di assistenza giudiziaria in materia penale per rendere più efficace la cooperazione tra gli Stati contraenti in materia di indagini, di perseguimento e di repressione dei reati, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Disposizioni generali Art. 1

Obbligo di accordare l'assistenza

1. Gli Stati contraenti si impegnano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi la massima assistenza giudiziaria in ogni procedimento relativo a reati la cui repressione è di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato richiedente.

2. L'assistenza giudiziaria comprende tutti i provvedimenti presi a sostegno di un procedimento penale nello Stato richiedente:

1

a)

l'assunzione di testimonianze o di altre dichiarazioni;

b)

la consegna di oggetti, di documenti, di incarti o di mezzi di prova;

c)

la consegna di oggetti e di valori patrimoniali per confisca o restituzione;

d)

lo scambio d'informazioni;

e)

la perquisizione e il sequestro come pure l'individuazione, il blocco e la confisca di proventi di reati;

f)

la consegna di atti;

g)

il trasferimento di detenuti per l'audizione o il confronto; e

h)

altre forme di assistenza giudiziaria compatibili con gli obiettivi del presente Trattato e ammissibili negli Stati contraenti.

Dal testo originale tedesco (AS ...).

2004-0659

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Assistenza giudiziaria in materia penale. Trattato con la Repubblica delle Filippine

Art. 2

Inapplicabilità

Il presente Trattato non è applicabile: a)

all'estradizione, all'arresto o alla ricerca di persone perseguite o condannate penalmente;

b)

all'esecuzione di sentenze penali.

Art. 3

Motivi di rifiuto o di differimento dell'assistenza giudiziaria

1. L'assistenza giudiziaria in materia penale può essere rifiutata se: a)

la domanda si riferisce a un reato che lo Stato richiesto considera come reato politico, come reato connesso a reati politici o come reato fiscale;

b)

la domanda si riferisce a un reato militare che non costituisce reato di diritto comune;

c)

lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione della domanda sia di natura tale da nuocere alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali del suo Paese;

d)

la domanda si riferisce a fatti in base ai quali la persona è stata definitivamente assolta o condannata nello Stato richiesto per un reato sostanzialmente simile, a condizione che la sentenza eventualmente pronunciata sia in corso di esecuzione o sia già stata eseguita;

e)

esistono seri motivi per ritenere che la domanda comporti pregiudizi a una persona in ragione della razza, del sesso, della religione, della cittadinanza o delle opinioni politiche; o

f)

esistono seri motivi per ritenere che il procedimento nei confronti della persona perseguita penalmente non rispetti le garanzie contenute nel Patto internazionale del 16 dicembre 19662 relativo ai diritti civili e politici.

2. Lo Stato richiesto può differire l'assistenza giudiziaria se l'esecuzione della domanda rischia di pregiudicare un'indagine o un procedimento in corso in detto Stato.

3. Prima di rifiutare o differire l'assistenza giudiziaria conformemente al presente articolo, lo Stato richiesto:

2

a)

comunica immediatamente allo Stato richiedente i motivi che lo inducono a contemplare il rifiuto o il differimento dell'assistenza; e

b)

verifica se l'assistenza può essere accordata alle condizioni che giudica necessarie. In tal caso, le condizioni imposte devono essere rispettate nello Stato richiedente.

RS 0.103.2

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Assistenza giudiziaria in materia penale. Trattato con la Repubblica delle Filippine

Capitolo II: Ottenimento dei mezzi di prova Art. 4

Diritto applicabile

1. La domanda è eseguita conformemente al diritto dello Stato richiesto.

2. Se lo Stato richiedente desidera che nell'esecuzione di una domanda di assistenza sia applicata una procedura specifica, ne fa espressa domanda e lo Stato richiesto vi dà seguito se il suo diritto non vi si oppone.

Art. 5

Misure coercitive

Una domanda implicante misure coercitive è accolta. L'assistenza può tuttavia essere rifiutata se i fatti indicati nella domanda non corrispondono agli elementi oggettivamente costitutivi di un reato punito secondo il diritto dello Stato richiesto, supponendo che il reato sia stato commesso sul suo territorio.

Art. 6

Misure provvisorie o urgenti

1. Su espressa domanda dello Stato richiedente e se il procedimento cui si riferisce la domanda non sembra manifestamente inammissibile o inopportuno secondo il diritto dello Stato richiesto, l'autorità competente dello Stato richiesto ordina misure provvisorie, quali l'individuazione, la perquisizione, il sequestro e il blocco, al fine di mantenere una situazione esistente, di proteggere gli interessi giuridici minacciati o di preservare i mezzi di prova.

2. In caso di pericolo nel ritardo e se esistono informazioni sufficienti per valutare i presupposti, lo Stato richiesto può ordinare tali misure non appena la domanda è stata annunciata. Le misure sono sospese se lo Stato richiedente non presenta la domanda entro i termini fissati.

Art. 7

Uso limitato

1. Le informazioni, i documenti o gli oggetti ottenuti mediante assistenza giudiziaria in base al presente Trattato non possono essere utilizzati nello Stato richiedente ai fini di un'indagine né prodotti come mezzi di prova in procedimenti relativi a un reato in merito al quale non è ammessa l'assistenza giudiziaria.

2. Per qualsiasi altro uso delle informazioni è necessario l'assenso dello Stato richiesto. L'assenso non è necessario se: a)

il reato cui si riferisce la domanda costituisce un'altra fattispecie penale per la quale può essere concessa l'assistenza giudiziaria; o

b)

il procedimento penale estero è istituito nei confronti di altre persone che hanno preso parte al reato.

Art. 8

Presenza di persone che partecipano al procedimento

Su espressa domanda dello Stato richiedente, l'Autorità centrale dello Stato richiesto gli comunica data e luogo dell'esecuzione della domanda. Se lo Stato richiesto 4319

Assistenza giudiziaria in materia penale. Trattato con la Repubblica delle Filippine

acconsente, le persone in causa e le autorità dello Stato richiedente possono presenziare all'esecuzione.

Art. 9

Deposizione di testimoni nello stato richiesto

1. I testimoni sono uditi secondo il diritto dello Stato richiesto. Tuttavia, essi possono rifiutare di testimoniare se il diritto dello Stato richiedente lo consente.

2. Se il rifiuto di testimoniare si fonda sul diritto dello Stato richiedente, lo Stato richiesto gli trasmette l'incarto per decisione. Quest'ultima deve essere motivata.

3. Il testimone che si avvale del diritto di non testimoniare, non può, per tale ragione, essere esposto ad alcuna sanzione legale nello Stato richiedente.

Art. 10

Consegna di oggetti, di documenti, di incarti o di mezzi di prova

1. Lo Stato richiesto consegna allo Stato richiedente che ne facesse domanda gli oggetti, i documenti, gli incarti o i mezzi di prova.

2. Lo Stato richiesto può limitarsi a trasmettere soltanto copie certificate conformi dei documenti, degli incarti o dei mezzi di prova domandati. Se lo Stato richiedente domanda espressamente la consegna degli originali, lo Stato richiesto dà seguito alla domanda nella misura del possibile.

3. I diritti fatti valere da terzi nello Stato richiesto in merito a oggetti, a documenti, a incarti o a mezzi di prova non ne impediscono la consegna allo Stato richiedente.

4. Lo Stato richiedente restituisce appena possibile quanto consegnatoli, al più tardi dopo la chiusura del procedimento, a meno che lo Stato richiesto non vi rinunci esplicitamente.

Art. 11

Consegna di oggetti o di valori patrimoniali per confisca o restituzione

Una volta terminata la procedura di assistenza giudiziaria, gli oggetti o i valori patrimoniali sequestrati a scopo di garanzia possono essere restituiti allo Stato richiedente che ne facesse domanda, sulla base del diritto interno dello Stato richiesto, a fini di confisca o di restituzione all'avente diritto.

Art. 12

Incarti di tribunali e di procedura istruttoria

Lo Stato richiesto mette a disposizione dello Stato richiedente gli incarti di tribunali o di procedura istruttoria ­ comprese sentenze e decisioni ­ alle stesse condizioni e nella stessa misura in cui vengono messi a disposizione delle proprie autorità.

Art. 13

Casellario giudiziale e scambio di notificazioni di condanna

1. Lo Stato richiesto trasmette, nella misura in cui le sue autorità giudiziarie possono ottenerli in casi simili, gli estratti di informazioni del casellario giudiziale chiesti dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente ai fini di una questione penale.

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Assistenza giudiziaria in materia penale. Trattato con la Repubblica delle Filippine

2. Nei casi non previsti al paragrafo 1 del presente articolo, è dato seguito a siffatta domanda alle condizioni previste dalla legislazione, dai regolamenti o dalla prassi dello Stato richiesto.

3. Almeno una volta all'anno, ciascuno Stato contraente notifica all'altro Stato interessato le sentenze penali e le misure successive che concernono i cittadini di questo Stato e sono state oggetto di un'iscrizione nel casellario giudiziale.

Art. 14

Denuncia in vista di perseguimento o di confisca

1. Ogni denuncia inoltrata da uno Stato contraente in vista del perseguimento davanti ai tribunali dell'altro Stato o in vista del confisca di beni provenienti da un reato è oggetto di comunicazione tra le Autorità centrali.

2. L'Autorità centrale dello Stato richiesto rende noto il seguito dato alla denuncia e trasmette copia di tutte le decisioni prese.

3. Le disposizioni dell'articolo 28 si applicano alle denuncie di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 15

Trasmissione non richiesta di informazioni

1. Nei limiti del suo diritto interno e senza pregiudicare le proprie indagini o i propri procedimenti, uno Stato contraente può trasmettere all'altro Stato contraente, senza che ne sia stata fatta domanda, le informazioni o i mezzi di prova acquisiti nel corso delle sue indagini se ritiene che la comunicazione di queste informazioni possa aiutare lo Stato destinatario ad avviare o portare a buon fine indagini e procedimenti oppure che queste informazioni possano concludersi con una domanda formulata in virtù del presente Trattato.

2. In conformità con la sua legislazione interna, lo Stato trasmittente può vincolare a determinate condizioni l'utilizzo di queste informazioni da parte dello Stato destinatario.

Capitolo III: Notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie ­ comparizione di testimoni, di periti e di persone perseguite penalmente Art. 16

Notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie

1. Lo Stato richiesto provvede alla notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie che gli sono trasmessi a questo scopo dallo Stato richiedente.

2. L'atto o la decisione può essere notificato per semplice trasmissione al destinatario. Se lo Stato richiedente ne fa espressa domanda, lo Stato richiesto effettua la notifica in una delle forme previste nella sua legislazione per trasmissioni analoghe o in una forma speciale compatibile con la sua legislazione.

3. La notifica è comprovata da una ricevuta datata e firmata dal destinatario o da una dichiarazione dello Stato richiesto accertante il fatto, la forma e la data della 4321

Assistenza giudiziaria in materia penale. Trattato con la Repubblica delle Filippine

notifica. L'uno o l'altro di questi documenti è trasmesso senza indugio allo Stato richiedente. Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto precisa se la notifica è stata effettuata conformemente alla sua legge. Se la notifica non ha avuto luogo, lo Stato richiesto ne comunica senza indugio per scritto i motivi allo Stato richiedente.

4. La domanda di notifica della citazione a comparire per una persona perseguita o accusata che si trova sul territorio dello Stato richiesto va trasmessa all'Autorità centrale di detto Stato il più tardi 30 giorni prima della data stabilita per la comparizione.

Art. 17

Comparizione di testimoni o di periti nello stato richiedente

1. Se lo Stato richiesto ritiene che la comparizione personale di un testimone o di un perito davanti alle sue autorità giudiziarie sia particolarmente necessaria, ne fa menzione nella domanda di notifica della citazione; lo Stato richiesto invita il testimone o il perito a comparire.

2. Lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente senza indugio per scritto la risposta del testimone o del perito.

3. Il testimone o il perito che accetta di comparire nello Stato richiedente può esigere da quest'ultimo un anticipo per le spese di viaggio e di soggiorno.

Art. 18

Non comparizione e indennità per la comparizione

1. Il testimone o il perito che non ottempera a una citazione a comparire la cui notifica è stata richiesta non può essere sottoposto ad alcuna sanzione o misura coercitiva anche se la citazione contiene ingiunzioni, salvo che si rechi poi spontaneamente sul territorio dello Stato richiedente e vi sia regolarmente citato di nuovo.

2. Le indennità nonché le spese di viaggio e di soggiorno da rimborsare al testimone o al perito dallo Stato richiedente sono calcolate a partire dal luogo di residenza e accordate secondo tassi almeno uguali a quelli previsti nelle tariffe e nei regolamenti in vigore nello Stato ove l'audizione deve avere luogo.

Art. 19

Salvacondotto

1. Nessun testimone o perito, di qualsiasi cittadinanza, che compare su citazione davanti alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente può essere perseguito, detenuto o sottoposto ad altra limitazione della libertà personale sul territorio di questo Stato per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto.

2. Nessuna persona, di qualsiasi cittadinanza, citata davanti alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente per rispondere di fatti per cui è stata oggetto di perseguimento, può essere perseguita, detenuta o sottoposta ad altra limitazione della libertà personale per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto e non indicati nella citazione.

3. L'immunità prevista nel presente articolo cessa quando il testimone, il perito o la persona perseguita penalmente, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio 4322

Assistenza giudiziaria in materia penale. Trattato con la Repubblica delle Filippine

dello Stato richiedente per 30 giorni consecutivi dopo che la sua presenza non era più richiesta dalle autorità giudiziarie, rimane nondimeno su questo territorio oppure vi ritorna dopo averlo lasciato.

Art. 20

Portata della testimonianza nello stato richiedente

1. La persona che compare nello Stato richiedente in seguito a citazione può essere costretta a testimoniare o a produrre mezzi di prova salvo che il diritto di uno dei due Stati le consenta di rifiutare.

2. L'articolo 7 e l'articolo 9 paragrafi 2 e 3 si applicano per analogia.

Art. 21

Trasferimento di detenuti

1. Qualsiasi persona detenuta, di cui lo Stato richiedente domanda la comparizione personale in qualità di testimone o per un confronto, è trasferita temporaneamente sul territorio nel quale deve avvenire l'audizione, a condizione che sia riconsegnata entro i termini fissati dallo Stato richiesto; sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 19 nella misura in cui possano essere applicate.

2. Il trasferimento può essere rifiutato se: a)

la persona detenuta non vi acconsente;

b)

la sua presenza è necessaria in un procedimento penale in corso sul territorio dello Stato richiesto;

c)

il trasferimento potrebbe prolungarne la detenzione; o

d)

altri motivi imperativi si oppongono al suo trasferimento nel territorio dello Stato richiedente.

3. La persona trasferita deve restare in detenzione sul territorio dello Stato richiedente, salvo che lo Stato richiesto ne domandi la liberazione.

4. In virtù del presente articolo, il periodo di detenzione che la persona trasferita ha scontato nello Stato richiedente è computato sull'espiazione della pena inflitta nello Stato richiesto.

Art. 22

Audizione mediante videoconferenza

1. Se una persona che deve essere ascoltata dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente in qualità di testimone o di perito si trova nel territorio di uno Stato contraente, quest'ultimo può chiedere che l'audizione si svolga mediante videoconferenza ai sensi dei paragrafi seguenti qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio.

2. Lo Stato richiesto consente all'audizione mediante videoconferenza se ciò non è contrario ai suoi principi fondamentali. Qualora lo Stato richiesto non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, lo Stato richiedente può fornirglieli previo comune accordo.

3. L'autorità giudiziaria dello Stato richiesto emana la citazione a comparire per la persona in questione secondo le forme prescritte dal proprio diritto interno.

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Assistenza giudiziaria in materia penale. Trattato con la Repubblica delle Filippine

4. All'audizione mediante videoconferenza si applicano le disposizioni seguenti: a)

all'audizione è presente un rappresentante dell'autorità giudiziaria dello Stato richiesto, se necessario assistito da un interprete. Il rappresentante provvede anche all'identificazione della persona da ascoltare e al rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto. L'autorità giudiziaria dello Stato richiesto, che durante l'audizione riscontrasse una violazione dei principi fondamentali del proprio diritto, prende immediatamente i provvedimenti necessari affinché l'audizione continui a svolgersi conformemente a tali principi;

b)

le Autorità centrali possono concordare misure volte a proteggere la persona da ascoltare;

c)

l'audizione è condotta direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente o sotto la sua direzione, in conformità alle disposizioni del proprio diritto;

d)

su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto provvede a che la persona da ascoltare sia assistita, se del caso, da un interprete;

e)

la persona da ascoltare può avvalersi del diritto di non testimoniare previsto dall'articolo 9.

5. Fatte salve le misure eventualmente convenute per la protezione delle persone, dopo l'audizione l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto redige un verbale indicante la data e il luogo dell'audizione, le generalità delle persone ascoltate, le generalità e la funzione delle altre persone che hanno partecipato all'audizione, tutte le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche nelle quali si è svolta l'audizione. II verbale è trasmesso dall'Autorità centrale dello Stato richiesto all'Autorità centrale dello Stato richiedente.

6. Ogni Stato contraente prende le misure necessarie per assicurare che anche nel caso di testimoni o di periti sentiti sul suo territorio in conformità al presente articolo, che si rifiutano di testimoniare o non testimoniano il vero pur avendone l'obbligo, si applichi il diritto nazionale, alla stessa stregua delle audizioni effettuate in un procedimento nazionale.

7. Nei casi in cui apparisse opportuno e con l'assenso delle autorità giudiziarie competenti, gli Stati contraenti possono, a loro insindacabile giudizio, applicare le disposizioni del presente articolo anche alle audizioni mediante videoconferenza cui prende parte una persona perseguita penalmente o un indiziato. In tal caso, la decisione se e in quale forma effettuare una videoconferenza è oggetto di una convenzione tra le Autorità centrali interessate che prendono tale decisione in conformità con il loro diritto interno e con gli accordi internazionali pertinenti, compreso il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici3. Per le audizioni di persone perseguite penalmente o di indiziati è necessario il loro consenso.

3

RS 0.103.2

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Capitolo IV: Procedura Art. 23

Autorità centrale

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità centrali sono l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia per la Svizzera, e il Dipartimento di giustizia per la Repubblica delle Filippine.

2. L'Autorità centrale dello Stato richiedente presenta le domande di assistenza giudiziaria di cui nel presente Trattato per conto dei tribunali o delle autorità.

3. Le Autorità centrali degli Stati contraenti comunicano direttamente fra di loro oppure adiscono, se necessario, la via diplomatica.

Art. 24

Contenuto delle domande

1. La domanda deve indicare: a)

l'autorità che la presenta e, all'occorrenza, l'autorità incaricata del procedimento penale nello Stato richiedente;

b)

l'oggetto e il motivo della domanda;

c)

nella misura del possibile, il nome completo, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e l'indirizzo della persona oggetto del procedimento penale al momento della presentazione della domanda; e

d)

la ragione principale per la quale le prove o le informazioni sono richieste, come pure una breve descrizione dei fatti essenziali (data, luogo e circostanze in cui è stato commesso il reato) che nello Stato richiedente sono motivo d'indagine, tranne se si tratta di domande di notifica ai sensi dell'articolo 16.

2. La domanda deve inoltre contenere: a)

in caso di applicazione del diritto estero in vista dell'esecuzione della domanda di assistenza (art. 4 par. 2), il testo delle disposizioni legali applicabili nello Stato richiedente e la ragione della sua applicazione;

b)

in caso di presenza di persone che partecipano al procedimento (art. 8), la designazione della persona che deve presenziare all'esecuzione della domanda e la ragione della sua presenza;

c)

in caso di notifica di atti procedurali, di decisioni giudiziarie e di citazioni (art. 16 e 17), il nome e l'indirizzo del destinatario;

d)

in caso di citazione di testimoni o di periti (art. 17), una dichiarazione attestante che lo Stato richiedente si assume le spese e le indennità e che, se richiesto, verserà un anticipo;

e)

in caso di trasferimento di persone detenute (art. 21), il loro nome;

f)

in caso di audizione mediante videoconferenza (Art. 22), il motivo che rende inopportuno o impossibile la comparizione del testimone o del perito e il nome dell'autorità giudiziaria e delle persone incaricate di effettuare l'audizione.

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Assistenza giudiziaria in materia penale. Trattato con la Repubblica delle Filippine

Art. 25

Esecuzione della domanda

1. Se la domanda non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, l'Autorità centrale dello Stato richiesto ne dà avviso senza indugio all'Autorità centrale dello Stato richiedente, chiedendogli di modificarla o completarla; rimane salva l'adozione di misure provvisorie ai sensi dell'articolo 6.

2. Se la domanda risulta conforme al Trattato, l'Autorità centrale dello Stato richiesto la trasmette senza indugio all'autorità competente.

3. Eseguita la domanda, l'autorità competente trasmette all'Autorità centrale dello Stato richiesto la domanda nonché le informazioni e i mezzi di prova ottenuti.

L'Autorità centrale si accerta che la domanda sia eseguita in modo completo e regolare e comunica i risultati all'Autorità centrale dello Stato richiedente.

Art. 26

Obbligo di motivazione

Lo Stato richiesto deve motivare ogni suo rifiuto totale o parziale di prestare assistenza giudiziaria.

Art. 27

Esigenze formali

1. I documenti, le copie, gli incarti, le deposizioni e gli altri mezzi di prova sono esenti da formalità di legalizzazione o esigenze formali.

2. I documenti, le copie, gli incarti, le deposizioni e gli altri mezzi di prova trasmessi allo Stato richiedente sono autenticati se lo Stato richiedente lo domanda. A tale scopo è sufficiente l'autentica da parte dell'Autorità centrale della Parte richiesta.

3. Non può essere chiesta l'autenticazione o la legalizzazione dei documenti, delle copie, degli incarti, delle deposizioni e degli altri mezzi di prova da parte di funzionari consolari o diplomatici.

4. I documenti e i mezzi di prova trasmessi dall'Autorità centrale dello Stato richiesto sono accettati come materiale probatorio senza altra autenticazione o attestato di autenticità.

Art. 28

Lingua

1. Le domande di assistenza giudiziaria, compresi gli allegati, presentate dalla Confederazione Svizzera sulla base del presente Trattato sono redatte o tradotte in inglese. Le domande di assistenza giudiziaria, compresi gli allegati, presentate dalla Repubblica delle Filippine sono redatte o tradotte in una lingua ufficiale svizzera, stabilita di volta in volta dall'Autorità centrale svizzera.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai casi di notifica informale di atti procedurali e di decisioni giudiziarie di cui all'articolo 16 paragrafo 2 primo periodo.

3. La traduzione dei documenti allestiti o ottenuti nel quadro dell'esecuzione della domanda incombe allo Stato richiedente.

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Assistenza giudiziaria in materia penale. Trattato con la Repubblica delle Filippine

Art. 29

Spese di esecuzione della domanda

1. Su domanda dello Stato richiesto, lo Stato richiedente rimborsa unicamente le spese seguenti derivanti dall'esecuzione di una domanda: a)

indennità, spese di viaggio ed esborsi per testimoni ed eventuali loro patrocinatori;

b)

spese relative al trasferimento di detenuti;

c)

onorari, spese di viaggio e spese per periti;

d)

spese cagionate dalle audizioni mediante videoconferenza in virtù dell'articolo 22, vale a dire le spese per l'installazione e l'esercizio del collegamento video nello Stato richiesto, la ricompensa degli interpeti messi a disposizione da quest'ultimo e le indennità per testimoni e periti come pure le loro spese di viaggio nello Stato richiesto.

2. Se risulta che l'esecuzione della domanda è connessa con spese straordinarie, lo Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente per stabilire le condizioni cui è assoggettata l'esecuzione della domanda.

Capitolo V: Disposizioni finali Art. 30

Altre convenzioni o accordi; diritto interno

Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano un'assistenza giudiziaria più estesa che gli Stati contraenti hanno concluso o potrebbero concludere in altre convenzioni o accordi o che potrebbe risultare dal diritto interno.

Art. 31

Scambio di opinioni

Quando lo ritengono opportuno, le Autorità centrali procedono a scambi di opinione verbali o scritti sull'applicazione o l'esecuzione del presente Trattato in modo generale o in un caso particolare.

Art. 32

Componimento delle controversie

Le controversie sull'interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione del presente Trattato sono risolte per via diplomatica se non possono essere composte dalle Autorità centrali.

Art. 33

Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui gli Stati contraenti si saranno comunicati per via diplomatica che le rispettive condizioni per l'entrata in vigore sono adempiute.

2. Ciascuno Stato contraente può denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all'altro Stato contraente. In questo caso, il Trattato scade dopo sei mesi dal ricevimento di detta comunicazione.

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Assistenza giudiziaria in materia penale. Trattato con la Repubblica delle Filippine

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dal rispettivo Governo, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Manila, il 9 luglio 2002, nelle lingue inglese e tedesco, entrambi i testi facenti parimente fede.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica delle Filippine:

Ruth Metzler-Arnold

Hernando B. Perez

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