Decisione generale concernente la modifica dell'impiego autorizzato di prodotti iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione del 22 gennaio 2004

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 15 dell'ordinanza del 23 giugno 19991 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: L'impiego autorizzato dei seguenti prodotti fitosanitari omologati all'estero e già iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione è modificato come segue: 1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati) Sostanza(e) attiva(e): Tipo di formulazione:

Folpet 25 % Aluminiumfosetyl (Fosetyl-Al) 50 % Cymoxanil 4 % WG

2. Prodotti commerciali Valiant flash

numero di omologazione svizzero: F-1313 paese di origine: Francia numero di omologazione straniero: 96 00001 distributore: RHÔNE-POULENC Agro France, 55, avenue René Cassin, CP 310,69337 LYON Cédex 09

Applicazioni autorizzate: Campo d'applicazione

Viticoltura in generale

Agente patogeno / Azione

Applicazione

Peronospora della vite Concentrazione: 0.2 % Azione parziale: oidio della vite, marciume grigio (botrytis cinerea), marciume nero della vite Effetto collaterale: rossore parassitario

(*)

1, 2, 3

(*) Condizioni e osservazioni 1 = trattamento prima e dopo la fioritura al più tardi entro la metà di agosto.

2 = non miscibile con preparati a base di rame, pericolo di bruciatura delle foglie.

3 = anche per l'applicazione per via aerea.

1

RS 916.161

2004-0172

433

Immagazzinamento ed eliminazione Il prodotto dev'essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono riservate le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso la Commissione di ricorso DFE (REKO/EVD), 3202 Frauenkappelen. Il ricorso dovrà contenere le conclusioni e la loro motivazione, l'indicazione dei mezzi di prova e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante legale. Dev'essere presentato in duplice esemplare corredato della decisione impugnata nonché dei documenti addotti quali mezzo di prova sempreché siano a disposizione del ricorrente.

10 febbraio 2004

Ufficio federale dell'agricoltura: Il Direttore, Manfred Bötsch

434