Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella seduta plenaria del 14 maggio 2004 e nella procedura per circolazione degli atti del 7 giugno 2004; visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: Forschungsstelle für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte dell'Università di Zurigo, «Internieren und Integrieren, Zwang in der Psychiatrie: Der Fall Zürich 1870­1970», concernente la domanda dell'8 marzo 2004 per un adeguamento dell'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolare dell'autorizzazione Invariato.

2. Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per dati personali a.

Oltre ai medici e al personale ausiliario della Clinica psichiatrica universitaria di Zurigo (già Burghölzli), della Clinica psichiatrica di Rheinau, del Policlinico psichiatrico e della clinica ginecologica dell'Università di Zurigo, già menzionati nell'autorizzazione particolare del 19 luglio 2001/ 19 giugno 2003, è rilasciata anche ai medici e al personale ausiliario delle cliniche sotto menzionate l'autorizzazione per permettere ai suoi titolari la visione delle cartelle mediche dei pazienti sui quali sono stati compiuti interventi psicochirurgici tra il 1870 e il 1970, nonché dei registri operatori, della corrispondenza generale e delle pratiche interne fino al 1945.

Cliniche psichiatriche del Cantone Zurigo: Kilchberg, Schlössli, Hohenegg; cliniche psichiatriche di altri Cantoni: Waldau BE, Bel-Air GE, Cery VD, Waldhaus e Realta/Beverin GR, Münsterlingen TG, Rosegg SO, Marsens FR, St. Urban LU e Königsfelden AG; cliniche ginecologiche: Pflegerinnenschule Zurigo, Frauenklinik des Kantonsspitals Winterthur, Frauenklinik des Kantonsspitals Aarau; cliniche (neuro)chirurgiche: ospedali universitari di Zurigo, Ginevra, Losanna, Krankenhaus Thusis.

La comunicazione dei dati può avvenire unicamente allo scopo descritto al punto 3 qui di seguito.

b.

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

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2004-2236

3. Scopo della comunicazione dei dati La comunicazione di dati che soggiacciono al segreto professionale in campo medico in virtù dell'articolo 321 CP deve servire unicamente al progetto di ricerca «Internieren und Integrieren, Zwang in der Psychiatrie: Der Fall Zürich 1870­1970».

4. Responsabilità della protezione dei dati comunicati Invariato.

5. Oneri a. a d.: invariato.

e.

La visione complementare dei dati, necessaria nel corso dei lavori preliminari per la redazione della prevista monografia, è ammessa fino al 31 marzo 2006. La visione deve limitarsi al minimo necessario, nel rispetto del principio della proporzionalità.

f.

I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo di informare per scritto i medici delle cliniche menzionate al punto 2 in merito alla portata dell'autorizzazione rilasciata. La comunicazione scritta deve essere fatta pervenire al Segretariato della Commissione peritale, a destinazione del presidente per approvazione, il più presto possibile, ossia prima dell'inizio dell'attività di ricerca nelle cliniche succitate.

6. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica e dalla pubblicazione sul Foglio federale, presso la Commissione federale della protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7.

7. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione e all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Gli aventi diritto al ricorso possono, durante il termine di ricorso e dopo essersi annunciati telefonicamente (031 322 94 94), prendere conoscenza dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna.

19 ottobre 2004

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro

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