Decreto federale concernente l'impiego dell'esercito a favore delle misure di sicurezza nel traffico aereo

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 20042, decreta: Art. 1 L'impiego dell'esercito a favore delle misure di sicurezza nel traffico aereo è approvato fino al 31 dicembre 2007 al più tardi.

Art. 2 L'impiego avviene nel quadro del servizio d'appoggio.

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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RS 510.10 FF 2004 2513

2004-0817

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Impiego dell'esercito a favore delle misure di sicurezza nel traffico aereo. DF

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