Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 4 novembre 2003, visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 3 capoverso 1, 9 capoverso 4, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: Psychiatrische Universitätsklinik Basel PUK concernente la domanda del 10 settembre 2003 per la proroga dell'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, ha deciso: 1. Titolare dell'autorizzazione Responsabile della ricerca autorizzata rimane il prof. dr. med. F. Müller-Spahn, direttore medico. I due avvicendamenti alle posizioni direttive nei settori malattie da dipendenza e psichiatria generale non hanno conseguenze sull'autorizzazione e quindi neanche sul dispositivo della decisione, dato che il più alto livello di responsabilità rimane immutato.

2. Durata dell'autorizzazione La presente autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni a partire dal momento in cui è passata in giudicato.

I cambiamenti elencati di seguito che intervengono prima dello scadere della durata dell'autorizzazione devono essere resi noti alla Commissione peritale che valuta quindi se debba essere emessa una nuova decisione d'autorizzazione completiva: ­

sostituzione del presidente del direttorio medico;

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modifica della struttura amministrativa o organizzativa;

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modifica del regolamento d'accesso.

3. Rimedi giuridici In virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), contro la presente decisione può essere presentato un ricorso amministrativo alla Commissione federale sulla protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

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4. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto alla direzione del PUK e all'Incaricato federale per la protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso, prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna, dopo essersi annunciato telefonicamente (031 322 94 94).

29 giugno 2004

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro

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