Decreto federale concernente un credito quadro per la continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI del 4 ottobre 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 della Costituzione federale1; visto l'articolo 8 del decreto federale del 24 marzo 19952 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 20043, decreta: Art. 1 Per la continuazione del sostegno ad azioni in favore del processo di transizione in atto negli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI il credito quadro stanziato con il decreto federale del 13 giugno 20024 sull'aumento e la proroga del credito quadro per la cooperazione con l'Europa orientale č aumentato di 400 milioni e la sua durata č prorogata di due anni, ossia sino alla fine del 2006.

1

L'aumento del credito quadro finanzia anche il personale supplementare temporaneamente necessario per assolvere i compiti alla Centrale.

2

3

I crediti annui di pagamento sono iscritti nel preventivo.

Art. 2 Il presente decreto non sottostā a referendum.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2004

Consiglio nazionale, 4 ottobre 2004

Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker

1 2 3 4

RS 101 RS 974.1 FF 2004 1597 FF 2002 3983

2003-2491

4881

Credito quadro per la continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI. DF

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