Legge federale sull'imposta federale diretta

Disegno

(LIFD) Modifica del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 20041, decreta: I La legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta č modificata come segue: Art. 215a

Compensazione degli effetti della progressione a freddo in relazione con le modifiche del 20 giugno e del 19 dicembre 2003

Dal periodo fiscale 2007 il Consiglio federale adegua le tariffe e le deduzioni in franchi attuate sul reddito al rincaro accumulato secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo da fine dicembre 1995 a fine dicembre 2004. Gli importi devono essere arrotondati ai 100 franchi superiori o inferiori.

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Gli importi in franchi delle deduzioni ammesse nell'imposizione della proprietā abitativa secondo gli articoli 32 capoverso 3 e 33 capoverso 1bis non sono adeguati.

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Il 31 dicembre 2004 č considerato quale data dell'ultimo adeguamento ai sensi dell'articolo 215 capoverso 2.

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II 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

Essa entra in vigore il giorno successivo alla scadenza inutilizzata del termine di referendum, sempre che la legge federale del 20 giugno 2003 che modifica atti legislativi nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell'imposizione della proprietā abitativa e delle tasse di bollo sia accettata nella votazione popolare del 16 maggio 2004. Qualora sia domandato il referendum, l'entrata in vigore č determinata dal Consiglio federale.

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FF 2004 1099 RS 642.11

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