Legge federale sulle ferrovie

Disegno

(Lferr) Modifica del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 20041, decreta: I La legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie č modificata come segue: Art. 49 cpv. 4 (nuovo) I mezzi finanziari destinati all'ammortamento che non possono essere reinvestiti possono essere impiegati per rimborsare i prestiti rimborsabili condizionalmente.

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II 1

La presente legge sottostā al referendum facoltativo.

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Entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2005.

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FF 2004 4695 RS 742.101

2004-1424

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