Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi Rimessa in vigore e modifica del 24 agosto 2004 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 6 luglio 2000, del 18 gennaio 2002, del 22 agosto 2002 e del 18 giugno 20031 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi, sono rimessi in vigore2.

II Il decreto del Consiglio federale del 22 agosto 2002 è modificato come segue: L'articolo 2 capoverso 4 del numero I è abrogato.

III I decreti del Consiglio federale menzionati al numero I sono inoltre modificati come segue: Art. 17 cpv. 1 e 14 Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, tredicesima mensilità, adeguamenti salariali) Art. 19 cpv. 2

Indennità per il vitto

IV I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2004, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 capoverso 14 del contratto collettivo di lavoro.

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FF 1999 8667, 2000 3437, 2002 437, 2002 5360, 2003 4209 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

2004-1665

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Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi. DCF

V Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2004 e ha effetto sino al 31 marzo 2006.

24 agosto 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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