Rapporto del Consiglio federale concernente l'attuazione dell'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) e le procedure di autorizzazione (in adempimento del Postulato 01.3266 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, del 17 settembre 2001) del 18 febbraio 2004

Onorevoli presidenti e consiglieri, in adempimento del postulato della Commissione degli affari giuridici CN del 17 settembre 2001, intitolato «Rapporto sull'attuazione dell'esame dell'impatto sull'ambiente e delle procedure di autorizzazione», Vi sottoponiamo per conoscenza il presente rapporto.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

18 febbraio 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2004-0045

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Rapporto 1

Mandato e obiettivi

Nel dicembre del 2000, con 24 voti favorevoli e 8 contrari, il Consiglio degli Stati aveva trasmesso una mozione presentata dal Consigliere agli Stati Hans Hofmann (00.3476 Mo Hoffmann Hans. Precisazione dell'esame dell'impatto sull'ambiente e del diritto di ricorso delle associazioni nella LPAmb e nella LPN). Il 17 settembre 2001 il Consiglio Nazionale, quale seconda camera, aveva invece trasmesso, con 80 voti favorevoli e 78 contrari, un postulato della Commissione degli affari giuridici concernente la valutazione dell'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA). Il postulato 01.3266 incaricava il Consiglio federale di stilare entro due anni un rapporto che illustrasse gli effetti esercitati dall'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) sull'attuazione delle prescrizioni in materia di protezione ambientale e sulle procedure di autorizzazione e che indicasse al contempo le possibilità di miglioramento esistenti al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti (comprese le modifiche legislative eventualmente necessarie).

Il 19 giugno 2002 il Consigliere agli Stati Hans Hofmann aveva infine presentato un'iniziativa parlamentare dello stesso tenore della mozione 00.3476. Nella sua seduta del 15 maggio 2003 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha proposto, con 7 voti favorevoli, 0 contrari e 4 astensioni, di dare seguito a detta iniziativa (Iv. pa. 02.436 Semplificazione dell'esame dell'impatto sull'ambiente e prevenzione degli abusi mediante una definizione più precisa del diritto di ricorso delle organizzazioni), la quale mira a rendere l'EIA meno oneroso, a snellirne le procedure ed a ridurne i costi.

2

Valutazione dell'EIA

2.1

Organizzazione del progetto

L'elaborazione delle basi per la risposta al postulato è stata affidata all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), il quale ha a sua volta commissionato all'esterno una valutazione dell'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA). L'incarico è stato conferito, all'inizio del 2002, ad una comunità di lavoro composta da tre uffici indipendenti specializzati in valutazioni politiche (Büro Vatter, Berna; Synergo, Zurigo; Infras, Zurigo). I risultati più importanti di tale valutazione sono stati poi riassunti in un breve rapporto (cfr. allegato) che verrà pubblicato ad inizio 2004 insieme al CD, al rapporto completo dettagliato ed alla relativa documentazione.

La valutazione è stata inoltre monitorata da due gruppi di lavoro, uno interno all'UFAFP ed uno esterno, quest'ultimo composto da rappresentanti di vari servizi federali e di diversi servizi cantonali della protezione dell'ambiente nonché da richiedenti e da esperti in valutazioni.

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2.2

Metodologia

La valutazione dell'EIA è stata concepita come un'analisi scientifica dell'attuazione delle prescrizioni e delle procedure. Mediante l'esame di documenti e l'effettuazione di interviste agli attori principalmente coinvolti nell'EIA sono stati eseguiti e sistematicamente comparati fra loro quindici studi di casi approfonditi. Al fine di garantire il massimo equilibrio, tali studi di casi (sei procedure federali, sette procedure puramente cantonali e due procedure cantonali con consultazione dell'UFAFP) sono stati selezionati sulla base di sedici statistiche cantonali, dei dati ottenuti dal controllo delle pratiche dell'UFAFP e dei risultati di un sondaggio condotto presso i servizi cantonali della protezione dell'ambiente.

I quindici casi sono stati comparati fra loro sia mediante un procedimento qualitativo tradizionale sia con un metodo speciale per piccoli campioni rappresentativi (Qualitative Comparative Analysis, QCA).

Oltre ai quindici casi suddetti sono state sottoposte ad un confronto qualitativo anche tre coppie di progetti simili, diversi solo per quanto riguarda l'obbligo di EIA (ogni coppia era composta da un progetto con un livello di rischio per l'ambiente appena superiore al valore soglia oltre il quale subentra l'obbligo dell'esame e da uno con un livello di rischio appena inferiore a tale valore). I servizi cantonali della protezione dell'ambiente sono inoltre stati interpellati in merito alla gestione dei progetti per cui non sussiste l'obbligo di EIA, alle differenze tra questi ultimi e quelli assoggettati a tale obbligo ed alle possibilità di ottimizzazione dell'EIA stesso.

Le questioni inerenti alla durata della procedura ed agli effetti dei termini introdotti nel 1995 con la revisione dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) sono state chiarite sulla base dei dati ottenuti dal controllo delle pratiche dell'UFAFP.

Si è inoltre proceduto al confronto dei risultati della valutazione concernenti gli effetti dell'EIA con esperienze effettuate all'estero (UE, Germania, Paesi Bassi, Austria).

Gli esiti dello studio, le possibilità constatate per il miglioramento dell'EIA e le risposte fornite nell'ambito del sondaggio condotto presso i servizi cantonali della protezione dell'ambiente mediante un questionario scritto hanno infine permesso di elaborare raccomandazioni concrete per un migliore svolgimento dell'EIA stesso.

2.3

Risultati della valutazione

La valutazione esterna dell'EIA ha condotto ai seguenti risultati: Gli effetti dell'EIA sull'attuazione delle prescrizioni ambientali Come auspicato, l'EIA garantisce in modo efficace la conformità dei progetti al diritto ambientale. I rapporti concernenti l'impatto sull'ambiente (rapporti d'impatto ambientale, RIA) attribuiscono una grande importanza sia alle previsioni sulle conseguenze ambientali legate ad un determinato impianto progettato sia alla pianificazione di misure di protezione dell'ambiente. Il loro livello qualitativo è pertanto elevato in questo ambito. L'EIA contribuisce in tal modo alla realizzazione dell'obiettivo centrale della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), secondo cui

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gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente (art. 1 cpv. 2 LPAmb).

Nel corso dello studio è stato constatato che l'EIA permette di garantire, nei progetti, un equilibrio fra gli interessi legati all'utilizzazione dell'ambiente e quelli riguardanti la sua protezione. Esso contribuisce infatti al coordinamento materiale del diritto ambientale da applicare e, durante la fase di autorizzazione del progetto, consente non solo di avere una visione globale di quest'ultimo ma anche, ove necessario, di ponderare gli interessi relativi ai diversi settori ambientali coinvolti.

Per quanto riguarda il rispetto delle esigenze ambientali, nella maggior parte dei casi si è registrata un'ottimizzazione dei progetti con obbligo di EIA. I progetti autorizzati sono infatti risultati più compatibili con l'ambiente rispetto a quelli originariamente pianificati. L'EIA contribuisce pertanto a garantire una progettazione accurata, in particolare nel caso in cui le norme ambientali siano già state considerate nelle prime fasi di progettazione e qualora le misure di protezione dell'ambiente siano pianificate in maniera tempestiva. In tale contesto è anche auspicabile che i servizi della protezione dell'ambiente competenti vengano coinvolti nella progettazione già negli stadi iniziali di quest'ultima.

Inoltre, rispetto a quanto avviene in caso di progetti non assoggettati all'obbligo di EIA, per i progetti assoggettati a tale obbligo è più facile determinare l'impatto ambientale esercitato durante la fase di costruzione e si possono pianificare per detta fase misure di protezione dell'ambiente più efficaci.

Gli effetti dell'EIA sulle procedure di autorizzazione L'EIA permette di coordinare meglio le procedure dal punto di vista formale e di regolamentare il coinvolgimento dei servizi della protezione dell'ambiente.

Le esigenze ambientali possono così essere tematizzate e rese note in maniera tempestiva attribuendo loro la necessaria importanza. Dal confronto tra i progetti con obbligo di EIA e quelli non assoggettati a tale obbligo è risultato chiaramente che la designazione formale di un servizio amministrativo di coordinamento accresce nelle parti coinvolte nella procedura la disponibilità a cooperare.

Durante la procedura di autorizzazione, inoltre, i progetti con
obbligo di EIA adeguatamente elaborati dal punto di vista della pianificazione del territorio e ben motivati si rivelano molto meno problematici rispetto a quelli che, in detta fase di pianificazione del territorio, non hanno tenuto conto delle esigenze ambientali.

Nel corso degli studi di casi effettuati sono state poche le critiche mosse alla durata della procedura. Nel complesso, infatti, le autorità competenti hanno rispettato i termini di trattazione delle pratiche. L'analisi di oltre settecento pratiche ha mostrato che il tempo impiegato per la valutazione dei progetti con obbligo di EIA nell'ambito delle procedure federali e dei casi per cui è prevista la consultazione del servizio federale competente si è ridotto in maniera considerevole dopo la revisione dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA), avvenuta nel 1995. Per quanto riguarda le procedure federali, il tempo medio di valutazione (mediana) è diminuito di quasi un mese, passando da 194 a 167 giorni, mentre nelle procedure cantonali il tempo medio impiegato per la consultazione dell'UFAFP è sceso da 167 a 110 giorni. Sebbene non siano disponibili dati statistici relativi alla durata delle procedure di approvazione puramente cantonali, il 70 per cento dei servizi cantonali della protezione dell'ambiente ritiene che le procedure di autorizzazione concernenti i progetti con obbligo di EIA siano, nella maggioranza dei casi, 1396

più lunghe rispetto a quelle legate a progetti non assoggettati a tale obbligo, in quanto le relative procedure di esame e di decisione interne all'amministrazione richiedono in genere più tempo. Ritardi procedurali sono stati registrati soprattutto nel caso di progetti per i quali si disponeva di indagini preliminari troppo limitate, di un rapporto d'impatto ambientale carente o di una domanda di autorizzazione accompagnata da una documentazione incompleta.

Le procedure di autorizzazione possono comunque subire ritardi anche in seguito alla presentazione di opposizioni e ricorsi. A questo proposito occorre sottolineare che, sebbene i progetti con obbligo di EIA, vista la loro portata e considerati i rimedi giuridici possibili, risultino maggiormente soggetti a ricorsi rispetto a quelli che non prevedono detto obbligo, una differenza sistematica in tal senso non è riscontrabile nella pratica. Il sondaggio condotto presso i servizi della protezione dell'ambiente ha infatti rivelato che diciotto Cantoni non vedono alcuna differenza tra i due tipi di progetti per quanto riguarda le probabilità che venga presentato ricorso contro le decisioni di approvazione. Se si considera che l'obbligo di EIA concerne tendenzialmente soprattutto progetti edilizi di ampia portata e con possibili gravi conseguenze per l'ambiente, tale risultato è la prova del forte effetto preventivo esercitato dall'EIA nei confronti di potenziali opposizioni.

Poco criticati sono stati inoltre, nell'ambito dei vari studi di casi, anche i costi legati all'EIA. Dall'introduzione dell'esame dell'impatto sull'ambiente ad oggi, per alcuni tipi di impianti già sottoposti a numerose procedure di EIA è stato possibile ridurre i costi derivanti dalla stesura dei rapporti ambientali. Questo grazie, in primo luogo, alla maggiore familiarità con la procedura acquisita sia dalle autorità che dagli uffici ambientali e, in secondo luogo, alla standardizzazione dei criteri volti a garantire il rispetto dei requisiti fissati. I costi legati ai rapporti ambientali hanno tuttavia continuato a svolgere un ruolo significativo per i piccoli progetti, in particolare nei casi in cui la procedura relativa al tipo di impianto in questione era poco standardizzata. A prescindere dall'esistenza o meno dell'obbligo di EIA, inoltre, non è stato sempre possibile
evitare opposizioni da parte di proprietari fondiari privati. Nella maggioranza dei casi esaminati, infine, l'intervento di organizzazioni di protezione dell'ambiente non ha comportato un aumento dei costi. Laddove attive, infatti, esse hanno generalmente mostrato disponibilità a cooperare.

2.4

Raccomandazioni per l'ottimizzazione dell'EIA contenute nella valutazione

Secondo gli esperti che hanno effettuato la valutazione esistono diverse possibilità per migliorare l'EIA, le quali possono essere benissimo attuate senza modificare la legge sulla protezione dell'ambiente e, all'occorrenza, con la sola revisione dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA). Le possibilità di ottimizzazione legate alla pianificazione del territorio richiedono invece, in parte, una modifica della relativa legislazione.

Controllare periodicamente la lista dei tipi di impianti con obbligo di EIA Si propone di controllare regolarmente la lista degli impianti con obbligo di EIA ai sensi dell'allegato OEIA e di verificare la possibilità di stralciarne alcuni, di modificare i valori soglia oltre i quali subentra l'obbligo dell'esame e di integrare la lista attuale con nuovi impianti. Occorre inoltre verificare se sia possibile adeguare i 1397

valori soglia esistenti sulla base di criteri specifici per ogni determinata zona (ad esempio a seconda della sensibilità dell'area) o se invece se ne debbano introdurre di nuovi (ad esempio il consumo di energia o il traffico di veicoli previsto).

L'importante è che i valori soglia ridefiniti siano fondati su criteri chiari e facilmente gestibili.

Chiarire tempestivamente i requisiti fissati per la procedura Si raccomanda inoltre di promuovere tra tutti i partecipanti alla procedura di EIA (servizi pubblici, richiedenti e terzi coinvolti) la disponibilità a cooperare, segnatamente organizzando in maniera tempestiva incontri e sopralluoghi sul posto o sporadiche riunioni di coordinamento. In tale contesto è necessario innanzitutto spiegare e discutere i requisiti formali e materiali stabiliti per la procedura nonché fissare degli scadenzari vincolanti.

Elaborare aiuti all'esecuzione per i tipi di impianti particolarmente problematici Un'altra raccomandazione è quella di elaborare, in caso di impianti problematici che vengono spesso sottoposti ad EIA, dei promemoria indicanti le procedure standard applicabili in tali situazioni, le autorità competenti ed i requisiti fissati per l'esame dell'impatto sull'ambiente. Al fine di migliorare la qualità dei rapporti d'impatto ambientale dovrebbero inoltre essere create specifiche offerte formative per chi si occupa della loro stesura.

Armonizzare meglio, a livello intercantonale, l'attuazione delle procedure e delle prescrizioni vigenti Secondo gli esperti che hanno effettuato la valutazione, l'armonizzazione delle procedure e delle prescrizioni tra i diversi Cantoni e la pubblicazione comune di rapporti d'impatto ambientale modello risultano particolarmente vantaggiose per i richiedenti, le autorità esecutive ed i redattori dei rapporti ambientali, sia dal punto di vista della trasparenza che da quello della sicurezza giuridica. In casi isolati, inoltre, esisterebbero già delle raccomandazioni e degli aiuti all'esecuzione intercantonali destinate ai richiedenti. È ora opportuno intensificare ulteriormente tale impegno, agendo per quanto possibile a livello nazionale senza tuttavia trascurare le specificità locali e regionali.

Promuovere una più sistematica stesura di rapporti ambientali nell'ambito della pianificazione del territorio Diversi casi
esaminati hanno dimostrato che, sia nel quadro dei piani direttori e di utilizzazione cantonali sia nell'ambito dei piani settoriali della Confederazione, le procedure di EIA potrebbero essere snellite se le esigenze ambientali venissero maggiormente considerate già ai livelli decisionali più alti, segnatamente nelle decisioni di principio relative alla pianificazione del territorio. Si raccomanda pertanto di disciplinare in maniera uniforme e più accurata la stesura dei rapporti ambientali relativi ai piani direttori e di utilizzazione cantonali nonché ai piani settoriali della Confederazione e di far sì che tali rapporti vengano effettivamente stilati. Ciò riguarda in particolare, oltre all'obbligo di redigere un rapporto ambientale, anche le normative concernenti la valutazione di possibili alternative. Occorre infine disciplinare l'inclusione del diritto ambientale nelle procedure decisionali relative alle pianificazioni.

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Introdurre l'esame ambientale a livello strategico (EAS) Mentre con l'EIA è possibile valutare solo l'impatto esercitato sull'ambiente da un singolo progetto, l'esame ambientale a livello strategico (EAS) è uno strumento che permette di analizzare gli aspetti ambientali nelle fasi a monte del progetto stesso.

L'introduzione dell'EAS consentirebbe di prendere in considerazione e di ottimizzare gli aspetti ambientali sin dall'inizio, ovvero già a livello strategico, e nel quadro della pianificazione del territorio. Permetterebbe inoltre di comparare tra loro le diverse varianti possibili e di potenziare la prima fase di decisione nelle procedure decisionali a più livelli, contribuendo in tal modo, nel complesso, a semplificare l'EIA nell'ambito della procedura di approvazione dei progetti. Anche in caso di grandi progetti già trattati all'interno di pianificazioni e di programmi sovraordinati (in particolare nei piani direttori cantonali nonché nelle strategie globali sui trasporti e nei piani settoriali della Confederazione), la prima fase dell'EIA potrebbe essere eseguita già durante l'EAS. Questo conferirebbe una maggiore obiettività alla discussione, sia politica che pubblica, sulle questioni ambientali e rafforzerebbe la sicurezza giuridica della successiva procedura di autorizzazione con EIA.

Rafforzare l'indagine preliminare Una migliore qualità dei rapporti ambientali nelle fasi iniziali di progettazione potrebbe garantire il riconoscimento precoce di gravi conflitti tra gli interessi legati all'utilizzazione dell'ambiente e quelli riguardanti la sua protezione, l'esclusione dei settori ambientali irrilevanti dalle successive indagini e l'eliminazione degli eventuali malintesi in merito al contenuto ed allo svolgimento dell'EIA. Si raccomanda pertanto di attribuire maggior importanza all'indagine preliminare. In determinati casi, infatti, i risultati di quest'ultima potrebbero anche essere considerati alla stregua di un rapporto di impatto ambientale conclusivo.

Avviare una procedura di mediazione in caso di conflitti In Svizzera è necessaria una migliore regolamentazione delle procedure di consenso e di conciliazione. In particolare, durante la procedure di approvazione dei piani per grandi progetti gli attori coinvolti dovrebbero poter accordarsi sull'eventualità di interrompere la
procedura stessa in caso di conflitti e di verificare l'opportunità di avviare delle trattative o di ricorrere ad una mediazione.

Rafforzare l'accompagnamento ambientale durante la fase di costruzione, il collaudo ecologico dell'opera ed il controllo degli effetti Affinché le misure di protezione dell'ambiente possano essere attuate nell'ottica di una semplificazione della stesura dei rapporti d'impatto ambientale si raccomanda, per i grandi progetti con obbligo di EIA, di verificare la possibilità di introdurre durante la fase di costruzione un accompagnamento ambientale ed un collaudo ecologico dell'opera, nonché di istituzionalizzare un controllo degli effetti. L'accompagnamento ambientale durante la fase di costruzione garantirebbe infatti, durante la realizzazione dei lavori, un'adeguata applicazione delle misure di protezione dell'ambiente stabilite e potrebbe far scaturire anche delle proposte di miglioramento. Il collaudo ecologico, se necessario effettuato con il coinvolgimento del servizio della protezione dell'ambiente, invece, costituirebbe un controllo formale volto a verificare se l'impianto e le misure di protezione dell'ambiente sono stati realizzati in maniera adeguata e conformemente all'autorizzazione concessa. Il controllo degli effetti andrebbe infine ad integrare l'accompagnamento ambientale durante la fase di 1399

costruzione ed assicurerebbe il controllo a lungo termine dell'applicazione e degli effetti delle misure di protezione dell'ambiente stabilite.

Rafforzare le indagini ambientali per i progetti non assoggettati all'obbligo di EIA Secondo la valutazione effettuata sarebbe necessario un rafforzamento delle indagini ambientali per i progetti non assoggettati all'obbligo di EIA. Una relazione ambientale (notice d'impact) presentata su base facoltativa dal richiedente consentirebbe inoltre di facilitare la procedura di autorizzazione edilizia e le indagini ambientali ad essa legate. Esperienze in tal senso hanno già prodotto buoni risultati nella Svizzera romanda.

Garantire una migliore comunicazione dei vantaggi legati all'EIA La valutazione ha rivelato che l'EIA garantisce considerevoli vantaggi anche ai richiedenti. Si raccomanda pertanto ai servizi di protezione dell'ambiente di comunicare in maniera più incisiva l'utilità di tale esame, rivolgendosi in particolare ai richiedenti stessi ed ai loro gruppi d'interesse nonché agli ambienti politici.

3

Conclusioni

Dalla valutazione dell'EIA sono state tratte le seguenti conclusioni: a.

l'efficacia dell'EIA sulla conformità al diritto ambientale di un progetto con impatto sull'ambiente corrisponde a quella prevista dalla legislazione vigente in tale settore;

b.

nei progetti risalenti all'inizio degli anni Novanta, quando ancora mancava la necessaria esperienza in materia di EIA, sono state riscontrate delle lacune procedurali. Oggi l'esame dell'impatto sull'ambiente costituisce invece una prassi ben consolidata;

c.

è tuttavia possibile migliorare ulteriormente tale strumento al fine di semplificare ed uniformare la stesura dei rapporti d'impatto ambientale e di accelerare le procedure.

Sulla base dei risultati della valutazione il Consiglio federale esamina ora, in maniera prioritaria, le seguenti misure: 1.

qualora soddisfi i requisiti fissati per il rapporto dall'autorità competente, l'indagine preliminare deve poter essere utilizzata come rapporto d'impatto ambientale conclusivo, anche nei casi in cui si preveda che un determinato impianto abbia un impatto considerevole sull'ambiente. I presupposti ed i criteri per l'equiparazione dell'indagine preliminare ad un rapporto conclusivo devono tuttavia ancora essere chiariti. Occorre inoltre verificare se sia necessario adeguare in tal senso l'articolo 8 capoverso 2 dell'OEIA, relativo all'indagine preliminare, e di disciplinarne il contenuto a livello di legge;

2.

ai sensi del diritto vigente il rapporto d'impatto ambientale deve contenere tutti i dati che servono all'autorità decisionale per valutare la conformità di un progetto con obbligo di EIA al diritto ambientale. La stesura del rapporto d'impatto ambientale giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. a­d LPAmb (contenuto del rapporto) va ottimizzata al fine di accelerare le procedure;

1400

3.

occorre considerare maggiormente le esigenze ambientali nell'ambito dell'elaborazione dei piani settoriali nonché dei piani direttori e di utilizzazione, in particolare con l'obiettivo di semplificare l'EIA relativo ai progetti. Per migliorare la stesura dei rapporti ambientali concernenti i piani direttori cantonali nonché le strategie ed i piani settoriali della Confederazione si deve inoltre valutare l'eventuale necessità di adeguare le basi giuridiche e le direttive federali vigenti;

4.

la lista dei tipi di impianti con obbligo di EIA riportata nell'allegato dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) va esaminata ai fini di un suo aggiornamento e di un suo adeguamento agli attuali requisiti fissati a livello politico e sul piano del diritto ambientale. In tale contesto è inoltre necessario chiarire se occorra o meno introdurre, nell'ambito dell'art. 9 cpv. 1 LPAmb, un esame periodico dell'allegato OEIA da parte del Consiglio federale;

5.

al fine di snellire la procedura relativa alla stesura dei rapporti d'impatto ambientale e di assicurare al contempo un'adeguata attuazione delle misure di protezione dell'ambiente stabilite nel quadro dell'autorizzazione del progetto occorre definire requisiti concreti per l'accompagnamento ambientale durante la fase di costruzione e per il collaudo ecologico dell'opera;

6.

in caso di impianti che vengono spesso sottoposti ad EIA occorre armonizzare tra loro le procedure e le prescrizioni adottate dai diversi Cantoni ed elaborare promemoria comuni in merito alle procedure standard da applicare, alle autorità competenti ed ai requisiti fissati per l'esame dell'impatto sull'ambiente;

7.

nell'ambito dei grandi progetti, per le procedure di approvazione dei piani particolarmente conflittuali si dovrebbe ricorrere con maggior frequenza a procedure di consenso e di conciliazione.

L'attuazione delle restanti raccomandazioni legate alla valutazione EIA appare, al momento, meno urgente. Occorre invece esaminare, in aggiunta alle raccomandazioni elaborate, la seguente misura volta ad accelerare le procedure: 8.

4

al fine di accelerare le procedure cantonali sarebbe possibile introdurre, a livello di diritto federale, dei termini di trattazione concernenti la valutazione dei rapporti d'impatto ambientale nelle procedure cantonali stesse.

Fasi successive

Il Consiglio federale valuta la necessità di adeguare le basi legali vigenti e propone eventualmente al legislatore le opportune modifiche.

Nel quadro delle misure sopra indicate ed al fine di snellire le procedure di EIA, il Consiglio federale incarica il DATEC (ovvero l'UFAFP), coinvolgendo anche i servizi cantonali della protezione dell'ambiente, di elaborare proposte volte ad ottimizzare l'attuazione delle prescrizioni esistenti.

Gli oneri che la Confederazione deve sostenere per i suddetti lavori in termini di costi finanziari e di personale possono essere inseriti, previa un'adeguata definizione delle priorità, nel budget dell'UFAFP.

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