Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti dell'8 marzo 2004; visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 3 capoverso 1, 9 capoverso 4, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: Universitätsklinik Balgrist concernente la domanda del 21 gennaio 2004 per una proroga dell'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: Titolare dell'autorizzazione Il responsabile della ricerca relativa alla presente autorizzazione rimane il direttore medico, prof. dr. med. Christian Gerber. Non risultano conseguenze sull'autorizzazione. Il dispositivo rimane identico.

Durata dell'autorizzazione La presente autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni a partire dal momento in cui è passata in giudicato.

Il titolare dell'autorizzazione deve notificare alla Commissione peritale, prima dello scadere dell'autorizzazione, i cambiamenti seguenti: ­

avvicendamento del direttore medico;

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cambiamento della struttura amministrativa e organizzativa della clinica;

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cambiamento della gestione dei dati;

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modifica del regolamento di accesso;

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apertura di nuove banche dati.

La Commissione peritale esaminerà in seguito l'opportunità di prendere una decisione d'autorizzazione completiva.

Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo, in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica o dalla sua pubblicazione nel Foglio federale presso la Commissione federale per la protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

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2004-0656

Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto alla «Universitätsklinik Balgrist» e all'Incaricato federale per la protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. L'avente diritto al ricorso può, entro il termine di ricorso e previo annuncio telefonico (031 324 94 94), prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna.

20 aprile 2004

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro

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