ad 02.413 Iniziativa parlamentare Misure di prevenzione degli infortuni professionali.

Esenzione dall'IVA Rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 25 maggio 2004 Parere del Consiglio federale del 1° settembre 2004

Onorevoli presidente e consiglieri, Conformemente all'articolo 21quater capoverso 4 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC) in relazione con l'articolo 173 numero 3 della legge sul Parlamento (LParl), vi sottoponiamo il nostro parere sul rapporto del 25 maggio 2004 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale concernente l'aggiunta delle misure di prevenzione degli infortuni professionali alle operazioni escluse dall'IVA.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

1° settembre 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Parere 1

Situazione

Il 18 marzo 2002 il consigliere nazionale Pierre Triponez ha presentato un'iniziativa parlamentare sotto forma di progetto elaborato, con la quale chiedeva la modifica della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA). Egli domandava che le misure prese dalla SUVA per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali fossero d'ora in poi integrate nell'elenco delle operazioni escluse dall'IVA di cui all'articolo 18 LIVA. Il 23 settembre 2003 il Consiglio nazionale ha deciso tacitamente di dar seguito all'iniziativa, seguendo la proposta della sua Commissione1. L'iniziativa parlamentare è stata attribuita alla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale per l'elaborazione di un progetto. Il 25 maggio 2004, dopo un lungo esame del progetto, la Commissione ha approvato all'unanimità il rapporto e il progetto di legge all'attenzione del Consiglio nazionale.

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Valutazione della proposta della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale

La presente iniziativa parlamentare è volta a completare l'elenco delle operazioni escluse dall'imposta secondo l'articolo 18 LIVA con un nuovo numero 26. Questa modifica prevede che l'esecuzione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali è esclusa dall'IVA se tale esecuzione ­ finanziata con il supplemento di premio previsto all'articolo 87 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni2 ­ è effettuata direttamente dagli organi d'esecuzione secondo la legge del 13 marzo 19643 sul lavoro o dalla SUVA.

Se i compiti d'esecuzione sono effettuati dalle ispezioni federali e cantonali del lavoro, vi è scambio di prestazioni tra collettività pubbliche. In questo caso, le prestazioni non sono imponibili se sono adempite le condizioni dell'articolo 23 capoverso 1 primo periodo LIVA. Tuttavia, se i compiti d'esecuzione sono effettuati dalla SUVA, la stessa va assoggettata all'IVA in virtù del diritto in vigore per le operazioni che realizza nel quadro delle misure di prevenzione degli infortuni professionali. La SUVA è invero un'istituzione di diritto pubblico con personalità giuridica propria e quindi un «altro ente di diritto pubblico» ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 primo periodo LIVA. Nondimeno, dato che fornisce prestazioni imponibili per importi superiori a 25 000 franchi annui anche a terzi diversi dalle collettività pubbliche, essa è assoggettata all'IVA (art. 23 cpv. 1 primo periodo LIVA).

Benché i diversi organi d'esecuzione già menzionati adempiano lo stesso genere di compiti nel settore della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, le conseguenze fiscali delle prestazioni da loro fornite differiscono a causa dei differenti disciplinamenti della legge sull'imposta sul valore aggiunto, in particolare 1 2 3

Boll. Uff. 2003 1458 RS 832.20 RS 822.11

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dell'articolo 23 LIVA, che prevede una normativa speciale per le collettività pubbliche.

In virtù della legge sull'assicurazione contro gli infortuni ­ e quindi per legge ­, la SUVA deve prendere le misure necessarie alla prevenzione degli infortuni. Secondo l'articolo 8 LIVA si è espressamente in presenza di operazioni imponibili anche quando tali operazioni sono effettuate per legge. Inoltre, la SUVA effettua alcune prestazioni, come per esempio la consulenza dei datori di lavoro, al di fuori dell'esercizio del potere sovrano (art. 23 cpv. 1 secondo periodo LIVA). Essa non si trova però in un rapporto di scambio di prestazioni con le imprese, perché queste ultime non le forniscono alcuna contropartita. La SUVA adempie piuttosto un mandato legale e viene remunerata con una parte del ricavo dei supplementi di premio.

Esiste dunque un rapporto di scambio di prestazioni tra la SUVA e la Confederazione. La SUVA ha nondimeno interposto ricorso contro l'imposizione delle prestazioni per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali qui in causa. Il ricorso è attualmente pendente dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni.

Se le prestazioni in virtù dell'articolo 85 capoverso 1 LAINF che la SUVA effettua nel quadro della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali non dovessero d'ora in poi più essere imposte, si porrebbe l'esigenza di una corrispondente revisione della legge sull'imposta sul valore aggiunto, ossia ­ come proposto dalla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale ­ l'inserimento all'articolo 18 LIVA di un nuovo numero 26 che preveda tale esenzione. Benché la mancata imposizione della SUVA in ambito di prestazioni effettuate per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali provochi una perdita fiscale annua di circa 5 milioni di franchi, sussistono valide ragioni a favore di questa esenzione.

Infatti, tramite l'inserimento di queste prestazioni nell'elenco delle esenzioni dalla LIVA, la SUVA verrebbe anzitutto equiparata agli altri organi di esecuzione che svolgono compiti del medesimo genere. Inoltre i mezzi finanziari provenienti dal supplemento di premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni potrebbero essere pienamente destinati allo scopo prescritto, ossia alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Questo consentirebbe di mantenere il volume delle attività di prevenzione svolte da anni con successo.

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Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale approva la proposta della CET-N del 25 maggio 2004.

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