Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura Abrogazione del 2 giugno 2004 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso 1 e 17 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta: Art. 1 I decreti del Consiglio federale del 10 settembre 20022 e dell'11 aprile 20033 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura, sono abrogati.

Art. 2 Il presente decreto entra in vigore il 10 giugno 2004.

2 giugno 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 2 3

RS 221.215.311 FF 2002 5391 FF 2003 2777

2004-1025

2473

Contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura. DCF

2474